§ 4.4.47 – L.R. 7 gennaio 1998, n. 2.
Istituzione dell'Ente di gestione del Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:07/01/1998
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'Ente Parco.
Art. 2.  Organi dell'Ente Parco
Art. 3.  Statuto.
Art. 4.  Requisiti e incompatibilità.
Art. 5.  Presidente.
Art. 6.  Consiglio direttivo.
Art. 7.  Comunità del parco.
Art. 8.  Revisore unico
Art. 9.  Durata in carica e indennità degli organi
Art. 10.  Direttore.
Art. 11.  Personale.
Art. 12.  Controllo sugli atti.
Art. 13.  Piano per il parco.
Art. 14.  Piano pluriennale economico-sociale.
Art. 15.  Trasferimento ed acquisizione di beni immobili.
Art. 16.  Norme di tutela.
Art. 17.  Regolamento del parco.
Art. 18.  Conferenza di servizi.
Art. 19.  Norme di gestione finanziaria e contabile.
Art. 20.  Vigilanza.
Art. 21.  Sorveglianza.
Art. 22.  Sanzioni.
Art. 23.  Entrate dell'Ente parco.
Art. 24.  Norma finanziaria.
Art. 25.  Norma di rinvio.
Art. 26. 


§ 4.4.47 – L.R. 7 gennaio 1998, n. 2.

Istituzione dell'Ente di gestione del Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano.

(B.U. 12 gennaio 1998, n. 2).

 

Art. 1. Istituzione dell'Ente Parco.

     In applicazione dell'art. 16 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28, è istituito con la presente legge un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico denominato "Ente di gestione del Parco archeologico, storico naturale delle chiese rupestri del materano".

     L'Ente esercita la direzione e l'amministrazione del Parco, già istituito e delimitato dalla legge regionale 3 aprile 1990 n. 11; esso programma ed attua le attività e gli interventi necessari per il conseguimento delle finalità istitutive del Parco.

     Le finalità del Parco sono quelle già indicate nell'art. 3 della legge regionale n. 11/1990.

     L'area del Parco è delimitata dai confini fissati negli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 11/1990. I confini del Parco sono indicati da cartelli segnaletici collocati in modo visibile in corrispondenza dei punti di intersezione del perimetro con le strade di accesso al parco e dei sentieri pedonali, recanti la scritta "Regione Basilicata - Parco archeologico, storico naturale delle chiese rupestri del materano".

 

     Art. 2. Organi dell'Ente Parco [1]

     1. Sono organi dell'Ente di gestione del Parco archeologico, storico, naturale delle chiese rupestri del materano:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) la Comunità del Parco;

d) il Revisore unico.

 

     Art. 3. Statuto.

     In applicazione dell'art. 16 - 4° comma della legge regionale n. 28/1994, l'Ente adotta un proprio Statuto che, in conformità con i principi della presente legge, prevede in particolare:

     a) la sede dell'Ente;

     b) le modalità di composizione e di designazione degli organi, di convocazione e di funzionamento degli stessi, nonché i loro compiti;

     c) le modalità di designazione ed i compiti del direttore;

     d) le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti.

     In sede di prima applicazione lo Statuto è adottato dalla Comunità del parco entro 60 giorni dal suo insediamento ed è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro i successivi 60 giorni.

     Decorso il termine di cui al comma precedente senza che la Comunità del parco abbia adottato lo Statuto, la Regione eserciterà i formali poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo art. 20.

     Le successive modifiche ed integrazioni dello Statuto sono adottate dalla Comunità del parco medesima, ferma l'approvazione, su proposta della Giunta, da parte del Consiglio regionale.

     Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed acquista efficacia alla data della pubblicazione.

 

     Art. 4. Requisiti e incompatibilità.

     Ai fini della nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo, di cui ai successivi art. 5 e 6, devono essere designate persone che abbiano competenza ed esperienza in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale.

     L'Ufficio di Presidenza e di componente del Consiglio direttivo dell'Ente parco è incompatibile con quello di deputato al Parlamento nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale, nonché con quello di sindaco, o assessore comunale, presidente o assessore provinciale, presidente o assessore di comunità montana.

 

     Art. 5. Presidente. [2]

     1. Il Presidente dell’Ente Parco è nominato dal Consiglio regionale, sulla base delle candidature pervenute alla Comunità del Parco, tra persone che abbiano competenza ed esperienza in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale, che conoscano il territorio e le sue problematiche e che siano distinte per la loro attenzione in tema di tutela dell’ambiente.

     2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente, ne coordina le attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto.

 

     Art. 6. Consiglio direttivo.

     Il Consiglio direttivo dell'Ente parco è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dal Presidente del parco, e da altri quattro componenti designati dalla Comunità del parco secondo i criteri e le modalità stabilite nello Statuto [3].

     Il Consiglio direttivo può eleggere al proprio interno un vice presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite dallo Statuto dell'Ente parco.

     Il Consiglio direttivo adotta il piano per il parco ed il regolamento del parco, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, adotta ed approva i programmi di spesa, assume le deliberazioni e gli altri provvedimenti di competenza, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto o da questo non attribuite ad altri organi.

     Il Consiglio direttivo adotta altresì il Piano pluriennale-economico di cui al successivo art. 14 con le modalità e le procedure nello stesso previste.

     Il Consiglio direttivo per le sue attività può avvalersi di un organo consultivo tecnico scientifico designato secondo i criteri e le modalità stabilite nello Statuto.

 

     Art. 7. Comunità del parco.

     La Comunità del parco è composta da:

     a) il Presidente pro tempore della Provincia di Matera o suo delegato;

     b) il Sindaco pro tempore del Comune di Matera o suo delegato;

     c) il Sindaco pro tempore del Comune di Montescaglioso o suo delegato.

     Ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28, la Comunità del parco ha le seguenti attribuzioni:

     a) svolge funzioni consultive e propositive ed esprime, in particolare, il parere obbligatorio sul piano per il parco e sul regolamento del parco, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, su altre questioni a richiesta di almeno tre componenti del Consiglio direttivo;

     b) adotta lo Statuto dell'Ente parco e le eventuali successive modifiche ed integrazioni;

     c) vigila sulla attuazione del piano pluriennale di sviluppo economico e sociale del parco;

     d) adotta il proprio regolamento.

     La Comunità del parco è nominata ed insediata dal Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Nella seduta di insediamento la Comunità elegge al suo interno il proprio Presidente.

 

          Art. 8. Revisore unico [4]

     1. Il revisore unico è nominato dal Consiglio regionale secondo le procedure e i requisiti per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale.

     2. Il revisore unico deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esperienza nel settore della contabilità pubblica.

     3. Il revisore unico dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è nominato.

     4. Qualora il revisore unico accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornire tempestiva informativa alla Giunta regionale.

     5. Al revisore unico spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1, dell'articolo 241, D.Lgs. n. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 10.000 abitanti.

 

     Art. 9. Durata in carica e indennità degli organi [5]

     1. La durata degli organi dell'Ente Parco è fissata dallo Statuto di cui al precedente art. 3.

     2. Lo statuto dell'Ente Parco determina, altresì, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dell'indennità mensile di carica spettante al Presidente, ai componenti del Consiglio direttivo, nonché l'ammontare dell'indennità di presenza spettante ai componenti della Comunità del Parco.

 

     Art. 10. Direttore.

     L'incarico di Direttore del parco è conferito con atto del Consiglio direttivo con le modalità stabilite dallo Statuto, che ne definisce anche i compiti e le responsabilità.

     L'incarico può essere affidato con contratto di diritto privato a persona esperta in materia amministrativa ed ambientale, in possesso dei requisiti stabiliti nello Statuto.

 

     Art. 11. Personale.

     Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 28/1994, e salvo quanto disposto dal precedente articolo 10, il personale dell'Ente parco è messo a disposizione dalla Regione Basilicata o dagli Enti territorialmente interessati, sulla base delle esigenze funzionali ed operative espresse dal Consiglio direttivo dell'Ente parco e con successivi provvedimenti regionali che individueranno i limiti di organico e le qualifiche di appartenenza [6].

     L’Ente Parco predispone ed adotta la pianta organica che dovrà essere approvata con deliberazione del Consiglio Regionale [7].

     In mancanza di idoneo personale, l'Ente può avvalersi di volta in volta - entro i limiti di spesa prefissati appositamente nel bilancio di cui al successivo art. 19 - di accompagnatori ed esperti naturalistici, singoli o associati, mediante convenzioni, per le attività.

escursionistiche, didattiche e di studio, nonché per le iniziative e campagne di educazione e sensibilizzazione alla conoscenza ed al rispetto dell'area protetta.

     L'Ente può altresì organizzare corsi obbligatori di formazione e di specializzazione per il proprio personale, da inserire nel bilancio di cui al successivo art. 19.

 

     Art. 12. Controllo sugli atti.

     Il controllo di legittimità sugli atti dell'Ente parco è esercitato nei modi e nelle forme indicati nella legge regionale 16 maggio 1991 n. 10 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 13. Piano per il parco.

     L'Ente parco, entro un anno dalla sua costituzione, predispone il Piano per il parco, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale di tutela ambientale, delle finalità istitutive del parco, nonché tenendo conto del piano quadro già redatto dai comuni interessati nel rispetto dell'art. 5 della legge regionale 3 aprile 1990 n. 11. Il Piano per il parco costituisce strumento di attuazione ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 6.12.1991 n. 394.

     Il piano è adottato dal Consiglio direttivo, previo:

     - parere della Comunità del parco;

     - parere della Commissione per i beni ambientali;

     - parere geologico dell'Ufficio regionale competente per territorio.

     Tale piano è trasmesso alla Giunta regionale per gli adempimenti di cui all'art. 19, commi 5 e 6, della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28.

     Decorso il termine di cui al primo comma del presente articolo, senza che l'Ente abbia adottato il Piano per il parco, la Regione eserciterà i formali poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo art. 20.

     Il Piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico; le indicazioni in esso contenute e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti, dalla data del provvedimento di approvazione da parte del Consiglio Regionale, e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici locali.

     Al Piano per il parco possono essere apportate modifiche ed integrazioni con le procedure di cui ai commi precedenti.

 

     Art. 14. Piano pluriennale economico-sociale.

     Nel rispetto delle finalità istitutive del parco, delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento di cui agli artt. 13 e 17, l'Ente parco promuove iniziative, coordinate con quelle della Regione e degli Enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo sostenibile economico, sociale e culturale delle collettività residenti all'interno del parco e nei territori limitrofi.

     Per i fini di cui al comma precedente, l'Ente adotta un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Qualora il piano pluriennale economico e sociale comporti, per la realizzazione degli interventi previsti, anche la partecipazione di altri soggetti, il piano prevede le modalità di attuazione, ivi compresi gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

     Il Consiglio direttivo provvede alla adozione del piano medesimo, tenuto conto del parere espresso dagli Enti locali territorialmente interessati.

     Il piano viene successivamente approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

     Con le stesse procedure e modalità si provvederà all'eventuale aggiornamento annuale del piano.

 

     Art. 15. Trasferimento ed acquisizione di beni immobili.

     La gestione del patrimonio forestale e degli immobili di proprietà della Regione, ricadenti nell'area del parco, è trasferita all'Ente parco.

     La gestione del patrimonio forestale e degli immobili di proprietà degli Enti territorialmente interessati, ricadenti nell'area del parco e necessari alla funzionalità ed all'attività gestionale dell'Ente parco, può essere trasferita all'Ente parco su richiesta di quest'ultimo.

     L'acquisizione di immobili di proprietà privata è disciplinata dall'art. 25 della L.R. n. 28/1994.

     In particolare l'Ente parco può:

     a) espropriare e/o imporre servitù di passaggio su strade e sentieri interni all'area del parco e necessari ad assicurare la funzionalità dell'area stessa;

     b) espropriare o utilizzare con contratti di comodato gli immobili che il piano per il parco destina a centri visita e/o a strutture a servizio del parco;

     c) espropriare le emergenze storico archeologico naturalistiche ed artistiche, individuate nel piano per il parco, imponendo le relative servitù di accesso.

     I terreni ed i beni immobili, comunque acquisiti dall'Ente, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'Ente parco.

 

     Art. 16. Norme di tutela. [8]

 

     Art. 17. Regolamento del parco.

     Entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto l'Ente parco adotta, nel rispetto del piano di cui al precedente art. 13, un regolamento che disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco.

     A detto regolamento si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 11 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394. Il regolamento è predisposto tenuto anche conto dei regolamenti d'uso del parco vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali vengono sostituiti dal regolamento di cui al presente articolo.

     Il regolamento è adottato dal Consiglio direttivo, previo parere della Comunità del parco, ed è approvato dalla Giunta regionale.

     Scaduto il termine di cui al primo comma, la Giunta regionale diffida l'Ente inadempiente ad adottare il regolamento entro un ulteriore congruo termine, decorso inutilmente il quale il regolamento stesso viene approvato dalla Giunta regionale nei successivi 60 giorni.

     Il regolamento acquista efficacia dopo 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Entro tale termine i Comuni interessati sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti; decorso inutilmente il predetto termine, le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle dei comuni interessati.

 

     Art. 18. Conferenza di servizi.

     Al fine di snellire le procedure, onde rendere certi i tempi per il rilascio di concessioni, autorizzazioni e per altri procedimenti amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni, sia per interventi di pubblico interesse sia per esigenze di singoli cittadini residenti od operanti nel parco, il Presidente dell'Ente parco convoca opportune conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare degli articoli 14 e 15 della medesima legge.

 

     Art. 19. Norme di gestione finanziaria e contabile.

     L'Ente adotta entro il 31 ottobre il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario successivo.

     L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

     L'esercizio finanziario coincide con l'anno finanziario.

     Trascorso l'esercizio finanziario non è più consentito assumere impegni sugli stanziamenti del bilancio relativo.

     Entro il 31 maggio l'Ente approva il rendiconto generale della gestione dell'esercizio precedente comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

     L'Ente deve curare la tenuta degli inventari dei beni patrimoniali e demaniali.

     Al bilancio di previsione è allegata la relativa relazione del Consiglio direttivo con l'illustrazione degli obiettivi di gestione da raggiungere.

     Al rendiconto generale è allegata una relazione illustrativa del significato economico e finanziario delle risultanze contabilizzate e degli obiettivi raggiunti.

     Al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione sono allegate le relazioni con i relativi pareri del Collegio dei revisori.

     Per il controllo dei documenti contabili si osservano le norme di cui all'art. 20 della legge regionale 16.05.1991 n. 10.

 

     Art. 20. Vigilanza.

     La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Ente parco.

     Nell'esercizio di tale potere la Giunta regionale:

     a) disporre ispezioni a mezzo di propri funzionari;

     b) provvede, previa diffida agli organi dell'Ente, al compimento di atti obbligatori per legge, quando l'Ente ne ometta, rifiuti o ritardi l'adempimento.

     In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di legge o di direttive regionali, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo e/o la rimozione del Presidente e nomina un commissario straordinario, il quale gestisce l'Ente stesso sino alla ricostituzione dei nuovi organi, che, nel rispetto delle procedure della presente legge, deve avvenire entro un anno dallo scioglimento.

 

     Art. 21. Sorveglianza.

     La sorveglianza sul territorio del parco e sulla osservanza dei divieti ed obblighi di cui al precedente art. 16 è affidata:

     a) ad apposite guardie del parco inserite nella pianta organica o assegnate all'Ente di gestione;

     b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca ed al Corpo Forestale dello Stato;

     c) a guardie volontarie di associazioni riconosciute, aventi come finalità la tutela del patrimonio culturale, archeologico ed ambientale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata secondo le norme di pubblica sicurezza mediante apposite convenzioni;

     d) ai dipendenti dell'Ente parco, appositamente incaricati, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L.R. n. 28/1994.

 

     Art. 22. Sanzioni.

     Per la determinazione e la disciplina delle violazioni delle norme contenute nella presente legge si applicano l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e l'articolo 31 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28.

 

     Art. 23. Entrate dell'Ente parco.

     Costituiscono entrate dell'Ente parco, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

     a) i contributi ordinari e straordinari della Regione e degli altri enti pubblici;

     b) i contributi in conto capitale di cui all'art. 4 lett. d) della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 ed altri eventuali contributi dello Stato;

     c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

     d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;

     e) gli eventuali redditi patrimoniali;

     f) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dall'Ente;

     g) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dall'Ente;

     h) i proventi di attività artigianali, commerciali e promozionali;

     i) ogni altro provento acquisito in relazioni all'attività dell'Ente.

 

     Art. 24. Norma finanziaria.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti stabiliti in apposito capitolo del Bilancio di previsione per l'anno 1998.

     Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con gli stanziamenti stabiliti dalle leggi di bilancio.

 

     Art. 25. Norma di rinvio.

     Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e nella legge regionale 28 giugno 1994 n. 28, in quanto compatibili.

 

     Art. 26.

     La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 40 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 33 e così ulteriormente sostituito dall'art. 21 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[3] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 16 marzo 2012, n. 2.

[4] Articolo già sostituito dall’art. 15 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11 e così ulteriormente sostituito dall'art. 40 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 40 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16.

[6] Per l'interpretazione del presente comma, vedi l'art. 31 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5.

[7] Comma aggiunto dall’art. 44 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.

[8] Sostituisce il primo comma, art. 34 della L.R. 28 giugno 1994, n. 28.