§ 4.4.18 - L.R. 3 aprile 1990, n. 11.
Istituzione del Parco archeologico storico naturale delle Chiese rupestri del Materano.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:03/04/1990
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Istituzione e tutela del Parco).
Art. 3.  (Obiettivi).
Art. 4.  (Area del Parco).
Art. 5.  (Piano quadro).
Art. 6.  (Programmi biennali di attuazione).
Art. 7.  (Oggetto dei programmi).
Art. 8.  (Divieti).
Art. 9.  (Norma transitoria a tutela del Parco).
Art. 10.  (Norma finanziaria).
Art. 11.  (Demanio regionale).
Art. 12.  (Norma abrogativa).
Art. 13. 


§ 4.4.18 - L.R. 3 aprile 1990, n. 11.

Istituzione del Parco archeologico storico naturale delle Chiese rupestri del Materano.

 

Art. 1. (Finalità).

     La Regione Basilicata, riconosce il carattere archeologico-storico- artistico-naturale del patrimonio delle "Chiese rupestri" e la specificità ambientale del territorio del Materano in cui esse ricadono.

 

     Art. 2. (Istituzione e tutela del Parco).

     E' istituito il "Parco archeologico storico-naturale delle Chiese rupestri del Materano".

     La tutela, il recupero e la valorizzazione del comprensorio murgico, interessato dalle presenze di archeologia preistorica e storica, sono di preminente interesse regionale.

 

     Art. 3. (Obiettivi).

     La istituzione del Parco è finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:

     a) la salvaguardia, la valorizzazione e la gestione dell'habitat rupestre ricadente nel territorio dei Comuni di Matera e di Montescaglioso;

     b) la protezione, la ricostituzione e il miglioramento, ove necessario, degli eco-sistemi naturali, su fondamenti scientifici che hanno come matrice il rispetto ecologico del territorio;

     c) la protezione e la ricostituzione di comunità biotiche e dei loro habitat, segnatamente se rari e in via di estinzione e non più presenti nella zona;

     d) la salvaguardia di biotipi e di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche di rilevante valore preistorico, storico, scientifico, culturale, didattico, scenico e paesaggistico;

     e) tutela della qualità dei corsi d'acqua e dei sistemi idrici, idrografici e idrogeologici ad essi collegati;

     f) la educazione alla conservazione della natura attraverso la conoscenza degli ambienti naturali e la visita orientata delle aree protette;

     g) la promozione e la organizzazione della fruizione turistica ai fini ricreativi, didattici, scientifici e culturali anche mediante la realizzazione di idonee strutture ricettive e ricreative;

     h) la promozione degli interventi per lo sviluppo economico e produttivo dell'area del Parco, compatibilmente con l'esigenza di tutela attiva dell'ambiente, mediante anche la sperimentazione di nuove tecniche in agricoltura e in zootecnia;

     i) la conservazione dinamica dei valori antropologici autoctoni, con particolare riferimento agli insediamenti rurali;

     l) la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale, che ricade nel territorio del Parco, di cui alla legge regionale n. 42/1998 [1].

 

     Art. 4. (Area del Parco).

     L'area del Parco è delimitata dai seguenti confini:

     a Nord: dall'incrocio delle strade statali nn. 99 e 7 e, per quest'ultima strada statale, sino al Km 589, con esclusione dell'area industriale e di coltivazione delle Cementerie Calabro - Lucane;

     a Est: dal Km 589 della strada statale n. 7, lungo la strada provinciale per Ginosa, alla interferenza con il confine regionale- provinciale-comunale (Pozzo dei Tre Confini). Dal Pozzo dei Tre Confini seguendo detto confine, fino alla intersezione con la strada provinciale Montescaglioso-Matera e, per detta strada provinciale, sino all'incrocio con la strada statale n. 175 (Km. 7);

     a Sud: dal Km. 7 della strada statale n. 175, superato lo Jazzo dei Sorci, per la strada vicinale de Lamaquacchiola (braccio bordeggiante il torrente Gravina di Matera) sino a collegarsi con la strada vicinale dell'Ofra. Da detto innesto, il confine segue il ciglio del torrente Gravina di Matera, per una fascia a monte di ml. 150, sino al bivio tra le vie Cappuccini e Casalnuovo;

     ad Ovest: da via Casalnuovo, seguendo la linea di coronamento della sponda destra del torrente Gravina di Matera, definita dal limite inferiore dello insediamento urbano dei rioni Sassi, sino all'altezza della sede di via delle Cererie del Consorzio Agrario. Da detto cardine, la delimitazione riprende a seguire il ciglio del torrente Gravina di Matera, per una fascia a monte di ml. 150, per interrompersi in via San Vito e di qui, con esclusione dell'area industriale del Mulino Alvino, per il margine superiore dell'area privata vincolata (n. 15 della V.G.P.R.G.) sino all'incrocio in cui confluiscono le strade statali n. 99 e 7.

     Nell'area del Parco rientra anche il territorio del Comune di Matera per due fasce di ml. 150 bordeggianti i corsi del torrente Gravina di Picciano e del fiume Bradano, a partire dallo innesto della strada provinciale Matera-Gravina di Puglia con la strada di accesso al Santuario di Picciano, per il corso del torrente Gravina di Picciano sino alla confluenza con il fiume Bradano e, per il letto del detto fiume, dallo sbarramento di San Giuliano sino al confine del territorio comunale di Matera.

     L'area del Parco interessante il torrente Gravina di Picciano sarà meglio delimitata, con inclusione delle numerose Gravinelle affluenti, in sede di approvazione del piano quadro.

     I confini del Parco sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di interruzione o di corrispondenza del perimetro con le strade di accesso e portanti la scritta "Parco delle Chiese rupestri del Materano".

 

     Art. 5. (Piano quadro).

     E' delegata al Comune di Matera e al Comune di Montescaglioso, ognuno per le proprie competenze territoriali, la pianificazione delle aree ricadenti nel Parco e la sua successiva gestione.

     Per il conseguimento delle finalità di cui agli artt. 1, 2 e 3, il Comune di Matera e il Comune di Montescaglioso, d'intesa, definiscono gli strumenti e le norme per gli interventi nel comprensorio anche in variante rispetto al piano regolatore vigente approvando per le rispettive competenze un piano quadro prevedente:

     a) "zona di riserva integrale", nelle quali l'ambiente va conservato e ricostituito nella sua integrità;

     b) "zone di riserva generale", nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. In questa zona possono tuttavia essere consentite le attività agro-silvo-pastorale;

     c) "zone di protezione", nelle quali sono ammesse solo costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno, rivolte specificamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del Parco;

     d) "zone di controllo", nelle quali sono consentite attività economiche ed edilizie purché non compromettano le fondamentali finalità del Parco.

     Il piano quadro individua la definitiva perimetrazione territoriale e detta la normativa di salvaguardia del comprensorio e della gestione del Parco.

     Trascorsi inutilmente 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge, senza che i Comuni approvino il piano quadro, la Regione Basilicata eserciterà i formali poteri sostitutivi con la nomina di commissari ad acta.

 

     Art. 6. (Programmi biennali di attuazione).

     I Comuni interessati, nel rispetto delle indicazioni del piano quadro e delle previsioni generali di salvaguardia del patrimonio rupestre, di protezione e ripristino naturalistico-ambientali, di valorizzazione dell'area anche in termini socio-economici, di servizi e di attrezzature pubbliche, nonché dei vincoli paesaggistici, definiscono l'articolazione degli interventi in programmi biennali, corredati di stime delle relative risorse finanziarie necessarie.

     L'approvazione da parte del consiglio comunale dei programmi biennali di attuazione degli interventi ai sensi della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità delle opere in essi previste.

 

     Art. 7. (Oggetto dei programmi).

     I programmi biennali di attuazione degli interventi di cui all'art. 5 definiscono tra l'altro:

     a) le aree e gli immobili, pubblici e privati, in cui ricadono i monumenti e le loro pertinenze storico-funzionali e di servizio sui quali saranno effettuati gli interventi di restauro conservativo;

     b) le aree e gli immobili, pubblici e privati da acquisire perché indispensabili ad assicurare organica attuazione degli interventi previsti dal programma e per la costituzione delle necessarie aree di rispetto, di tutela assoluta e di pubblica fruizione;

     c) le aree da destinare alla fruizione naturalistica;

     d) le aree e gli immobili da destinare al pascolo, al rimboschimento, alla sperimentazione di nuove tecniche di agricoltura, di zootecnia, di silvicoltura scientifica;

     e) le aree e gli immobili da destinare alla ricreazione attiva, al turismo e al tempo libero;

     f) le opere di pubblica utilità necessarie per la gestione e la fruizione del Parco;

     g) la previsione della spesa massima per gli interventi ed i relativi finanziamenti.

     Il primo programma biennale deve essere approvato dal consiglio comunale entro centottanta giorni dalla approvazione consiliare del piano quadro.

 

     Art. 8. (Divieti).

     Sull'intero territorio del "Parco", oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela ambientale, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e pesca, è vietato in particolare:

     a) danneggiare, manomettere o, comunque alterare le caratteristiche naturali ed ambientali;

     b) aprire e coltivare cave e torbiere;

     c) la circolazione e la sosta di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità ordinaria fatta eccezione per i mezzi di servizio impiegati per lo svolgimento di compiti di istituto;

     d) l'esercizio della caccia con qualsiasi mezzo;

     e) l'accensione di fuochi, il campeggio, i bivacchi al di fuori delle aree appositamente destinate allo scopo;

     f) la discarica di materiali di risulta e/o di rifiuti di qualsiasi genere;

     g) apporre cartelli pubblicitari;

     h) introdurre specie estranee di vegetali o di animali.

 

     Art. 9. (Norma transitoria a tutela del Parco).

     In attesa della approvazione del piano quadro e della approvazione dei programmi biennali, nel Parco sono consentite soltanto:

     a) attività di manutenzione e risanamento conservativo degli edifici e delle murature esistenti, con il mantenimento delle attuali destinazioni d'uso;

     b) l'espletamento delle coltivazioni agricole preesistenti, con l'esclusione di nuovi dissodamenti o ricarichi di terreno a fini colturali;

     c) attività connesse alla conduzione silvo-pastorale dei fondi rustici e attività del tempo libero (circuiti di visita e fruizione del patrimonio archeologico, storico, rupestre ed ambientale);

     d) la manutenzione della viabilità carrabile esistente;

     e) l'esecuzione di opere edilizie e di urbanizzazione classificate di pubblica utilità.

     Sino all'approvazione dei programmi biennali, per le cave esistenti, valgono le autorizzazioni già richieste.

     Sino a tale data non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni.

 

     Art. 10. (Norma finanziaria).

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 1990 in 5 milioni, si provvederà con prelievo di pari somma dal Cap. 1560.

     Per gli esercizi successivi le leggi di bilancio determineranno l'entità della spesa che farà carico allo stesso o corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1990 è introdotta la seguente variazione in termini di competenza e di cassa:

     in diminuzione

Cap. 1560 - Interventi straordinari per la promozione educativa e culturale L. 5.000.000

     in aumento

Cap. 1290 - Contributi a favore dei Comuni di Matera e Montescaglioso per la costituzione del Parco Archeologico Storico-Naturale delle Chiese Rupestri (così ridefinito) L. 5.000.000.

 

     Art. 11. (Demanio regionale).

     Le aree e gli immobili acquisite dai Comuni con finanziamenti regionali rientrano nel demanio regionale.

 

     Art. 12. (Norma abrogativa).

     La Legge Regionale 16 gennaio 1978 n. 3 è abrogata.

 

     Art. 13.

     La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Basilicata.

 

 

 


[1] Lettera aggiunta dall'art. 18 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.