§ 4.1.69 – L.R. 28 dicembre 2005, n. 33.
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 novembre 2004, n. 18 e dell'art. 13 della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:28/12/2005
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Modifica all'art. 5 - L.R. n. 18/2004.
Art. 2.  Modifica di norme.
Art. 3.  Pubblicazione e dichiarazione di urgenza.


§ 4.1.69 – L.R. 28 dicembre 2005, n. 33.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 novembre 2004, n. 18 e dell'art. 13 della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1.

(B.U. 28 dicembre 2005, n. 84).

 

Art. 1. Modifica all'art. 5 - L.R. n. 18/2004.

     1. Al secondo periodo del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 18 le parole "tali domande" sono sostituite dalle parole "Le domande presentate successivamente al 7 luglio 2004".

 

     Art. 2. Modifica di norme. [1]

     1. L'art. 13 della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1 già sostituito dall'art. 8 della L.R. 12 novembre 2004, n. 18 è ulteriormente sostituito:

     «Art. 13. Disposizioni urgenti in materia di sanatoria degli abusi.

     1. I procedimenti relativi alle domande di rilascio di titolo edilizio in sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti ai sensi e nei termini previsti al capo IV della L. 28 febbraio 1985, n. 47 ed all'art. 39 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 dovranno essere definiti dai Comuni entro il 31 dicembre 2008, dando priorità alle richieste di sanatoria sulle quali gravano procedimenti penali in corso [2].

     2. Per i procedimenti non definiti entro il termine del 31 dicembre 2008, la Regione provvede a nominare i commissari ad acta, con le relative spese a carico delle Amministrazioni Comunali, i quali sono tenute a concluderli entro un anno dall'affidamento dell'incarico [3].».

 

     Art. 3. Pubblicazione e dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 25.

[2] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 2 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 25.

[3] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 2 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 25.