§ 5.3.24 - L.R. 24 luglio 2006, n. 12.
Sostegno all’Università degli Studi della Basilicata per la promozione di uno sviluppo regionale di qualità.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica
Data:24/07/2006
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Obiettivi dell’intervento regionale
Art. 3.  Modalità di attuazione
Art. 4.  Comitato tecnico paritetico
Art. 5.  Aggiornamento e verifica
Art. 6.  Norma transitoria
Art. 7.  Norma finanziaria
Art. 8.  Pubblicazione


§ 5.3.24 - L.R. 24 luglio 2006, n. 12.

Sostegno all’Università degli Studi della Basilicata per la promozione di uno sviluppo regionale di qualità.

(B.U. 28 luglio 2006, n. 40).

 

Art. 1. Finalità

     1. Al fine di elevare il ruolo dell’Università degli Studi della Basilicata nella promozione qualitativa dei processi di sviluppo sostenibile della regione, la presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, promuove la valorizzazione dell’ateneo lucano, attraverso una programmazione strategica concertata, di respiro pluriennale, volta a [1]:

     a) rafforzare il sistema universitario lucano, in termini di elevazione della qualità e della competitività, affinché esso consegua una posizione di crescente autonomia, di prestigio e di visibilità a livello nazionale e accresca la sua capacità di attrazione nei confronti del bacino di utenza potenziale;

     b) potenziare l’interazione tra sistema universitario, istituzioni e territori, al fine di sostenere lo sforzo di qualificazione del sistema pubblico e di promuovere il trasferimento e lo scambio di conoscenza e tecnologie tra università, da un lato, e imprese, settore dei servizi di pubblica utilità e istituzioni dall’altro.

 

     Art. 2. Obiettivi dell’intervento regionale

     1. L’intervento regionale realizza le finalità di cui al precedente articolo 1, promuovendo in particolare:

     a) l’ampliamento e la diversificazione dell’offerta didattica e formativa dell’Università;

     b) il potenziamento e la valorizzazione delle risorse umane e strumentali per la didattica e la ricerca, al fine di accrescere la qualità di infrastrutture e servizi e l’attrattività dell’ateneo lucano;

     c) la promozione di reti di cooperazione didattica e scientifica con poli di eccellenza operanti in Italia ed all’estero e l’internazionalizzazione delle attività dell’ateneo, con particolare attenzione ai paesi di nuova adesione all’Unione Europea ed a quelli dell’area mediterranea;

     d) il sostegno alla diffusione del patrimonio di competenze e conoscenze specifiche dell’ateneo lucano, anche ai fini del trasferimento tecnologico verso il sistema produttivo e del terziario avanzato, nonché della produzione di brevetti di interesse industriale e degli spin-off;

     e) la valorizzazione dei fattori di eccellenza del capitale umano, anche con l’istituzione di nuovi dottorati e l’erogazione di assegni di ricerca rapportati agli obiettivi dello sviluppo territoriale e della crescita culturale della Regione;

     e bis) la promozione dell’occupazione e dell’occupabilità dei laureati lucani nelle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile - crescita economica, inclusione sociale e tutela dell’ambiente -, anche con riguardo all’automazione industriale, all’impiantistica tecnologica, alla produttività del lavoro ed alle altre aree di interesse del sistema produttivo lucano [2].

 

     Art. 3. Modalità di attuazione [3]

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la regione Basilicata e l’Università degli studi della Basilicata, in conformità con la normativa nazionale e regionale in materia, definiscono un piano dodicennale di interventi da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale, da attuarsi mediante accordi di programma triennali.

     2. L’accordo di programma triennale identifica gli obiettivi strategici, il piano di interventi ed attività e le azioni prioritarie, i risultati attesi, i tempi e le modalità di attuazione. I contenuti dell'accordo di programma hanno valenza promozionale e addizionale rispetto alle azioni ordinarie programmate dall'università.

     3. L'accordo di programma è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, e dal Senato accademico dell'università entro il 31 marzo del primo anno del triennio di riferimento ed è attuato a partire dall'anno accademico immediatamente successivo e comunque non oltre la scadenza dello stesso [4].

 

     Art. 4. Comitato tecnico paritetico [5]

     1. Il comitato tecnico paritetico è costituito da cinque componenti designati dall’Università e da cinque componenti designati dalla Giunta regionale.

     2. Alla nomina dei componenti, all'organizzazione ed al funzionamento del comitato paritetico provvede con propri atti la Giunta regionale, previa intesa con l'Università degli studi della Basilicata.

    3. Il comitato tecnico paritetico:

    a) predispone la proposta di accordo di programma triennale;

    b) monitora e verifica la corretta attuazione dell’accordo di programma relativamente alla coerenza delle attività svolte e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati;

    c) al fine di garantire l’unitarietà della strategia di collaborazione Regione Basilicata – Università degli studi della Basilicata e la coerenza con gli obiettivi di cui all’articolo 2, esprime parere preventivo sull’assegnazione di ogni ulteriore sostegno finanziario, a qualsiasi titolo, al di fuori delle risorse per la realizzazione degli accordi triennali, da parte di Regione, enti sub regionali e partecipate in favore dell’Università degli studi della Basilicata;

    d) può acquisire il parere o audire soggetti istituzionali e non in possesso di particolari competenze tecnico-scientifiche o con interessi qualificati rispetto agli obiettivi di cui all’articolo 2.

 

     Art. 5. Aggiornamento e verifica

     1. Lo stato di avanzamento dell’Accordo di Programma è oggetto di una verifica analitica che il Comitato tecnico paritetico effettua entro il 30 giugno di ogni anno. Ove necessario, entro la stessa data, il Comitato tecnico può proporre un aggiornamento del programma oggetto dell’Accordo.

     2. L’attuazione dell’Accordo e i risultati da esso conseguiti nel triennio di attuazione sono oggetto di valutazione indipendente anche al fine della predisposizione dell’accordo di programma successivo [6].

     3. La Giunta Regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale circa lo stato di attuazione dell’Accordo di Programma.

 

     Art. 6. Norma transitoria

     1. In fase di prima attuazione, il Comitato tecnico paritetico, di cui al precedente articolo 4, è istituito entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e l’Accordo di Programma, di cui al precedente articolo 3, è sottoscritto entro 120 giorni dalla medesima data.

 

     Art. 7. Norma finanziaria

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con le risorse finanziarie approvate nelle leggi recanti le disposizioni per la formazione dei bilanci regionali di previsione annuali e pluriennali.

 

     Art. 8. Pubblicazione

     1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 


[1] Alinea così modificato dall'art. 3 della L.R. 20 marzo 2020, n. 12.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 20 marzo 2020, n. 12.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 20 marzo 2020, n. 12.

[4] Il termine di cui al presente comma è stato fissato al 31 maggio 2020 dall'art. 4 della L.R. 20 marzo 2020, n. 12.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 20 marzo 2020, n. 12.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 20 marzo 2020, n. 12.