§ 4.4.45 – L.R. 19 maggio 1997, n. 27.
Istituzione dell'Agenzia Regionale per l'ambiente della Basilicata. A.R.P.A.B.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:19/05/1997
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Istituzione, natura giuridica e finalità dell'ARPAB.
Art. 3.  Attività e compiti.
Art. 4.  Competenze dell'ARPAB in materia di prevenzione collettiva e controlli ambientali.
Art. 5.  Competenze del dipartimento di prevenzione delle aziende U.S.L.
Art. 6.  Organi dell'Agenzia.
Art. 7.  Direttore.
Art. 8.  Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 9.  Comitato regionale di indirizzo.
Art. 10.  Comitato tecnico-scientifico.
Art. 11.  Altri organismi consultivi.
Art. 12.  Collaborazioni esterne.
Art. 13.  Organizzazione.
Art. 14.  Regolamento.
Art. 15.  Coordinamento tecnico delle iniziative di tutela ambientale.
Art. 16.  Informazione e diritto di accesso.
Art. 17.  Rapporti con la Regione.
Art. 18.  Rapporti con province, comuni ed altri enti locali.
Art. 19.  Rapporto con le aziende U.S.L.
Art. 20.  Rapporti dell'ARPAB con l'Agenzia nazionale e la sezione regionale dell'Albo nazionale degli smaltitori di rifiuti.
Art. 21.  Rapporti dell'ARPAB con soggetti privati.
Art. 22.  Vigilanza.
Art. 23. 
Art. 24.  Dotazione organica, inquadramento nei ruoli.
Art. 25.  Personale.
Art. 26.  Strutture e risorse operative dell'agenzia.
Art. 27.  Entrate dell'ARPAB.
Art. 28.  Gestione economico-finanziaria.
Art. 29.  Norma finanziaria.
Art. 30.  Personale delle UU.SS.LL. adibito a compiti di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Art. 31.  Temporizzazione del processo di attivazione dell'ARPAB.
Art. 32.  Verifica delle dotazioni assegnate all'ARPAB.
Art. 33.  Criteri per la ricomposizione delle funzioni amministrative in materia di prevenzione e tutela ambientale.
Art. 34.  Abrogazione di norme.
Art. 35.  Pubblicazione.


§ 4.4.45 – L.R. 19 maggio 1997, n. 27. [1]

Istituzione dell'Agenzia Regionale per l'ambiente della Basilicata. A.R.P.A.B.

(B.U. 26 maggio 1997, n. 27).

 

TITOLO I

OBIETTIVI

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni del D.L. 4 dicembre 1993 n. 496, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio 1994 n. 61, degli artt. 54 e 58 dello Statuto Regionale, dell'art. 3 L. 8 giugno 1990 n. 142, detta norme relative:

     a) all'istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata, di seguito denominata ARPAB o Agenzia, per l'esercizio delle attività di prevenzione e controllo ambientale, già esercitate dalle Unità Sanitarie Locali, nonché per garantire il supporto alle funzioni di prevenzione collettiva proprie del servizio sanitario;

     b) all'organizzazione, al funzionamento e alle modalità gestionali dell'ARPAB e, altresì, alle modalità di coordinamento ed integrazione della stessa con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L. e con il sistema delle autonomie locali;

     c) alle modalità e ai criteri per lo scorporo dalle Aziende U.S.L. del personale, delle strutture operative, delle attrezzature e delle relative risorse finanziarie da assegnare all'ARPAB;

     d) alla definizione dei criteri per il riordino delle competenze amministrative spettanti alla Regione, alle Province e ai Comuni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

 

     Art. 2. Istituzione, natura giuridica e finalità dell'ARPAB.

     1. E' istituita l'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata quale ente di diritto pubblico preposto all'esercizio delle funzioni tecniche, attività e compiti indicati al successivo art. 3.

     2. Essa ha sede in Potenza.

     3. L'ARPAB è dotata di personalità giuridica pubblica, con autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile.

     4. Essa ha un patrimonio e un bilancio proprio.

     5. L'anno finanziario dell'Agenzia ha la stessa decorrenza dell'anno finanziario della Regione.

     6. Entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere presentato dall'Agenzia il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente ed entro il 30 ottobre il bilancio di previsione dell'anno successivo.

     7. [2].

     8. I rapporti intercorrenti tra l'ARPAB e gli Enti che si avvalgono dei suoi servizi e prestazioni sono disciplinati dai successivi articoli 17, 18, 19, 20 e 21.

 

     Art. 3. Attività e compiti.

     1. L'Agenzia svolge le attività e i compiti di interesse regionale di cui all'art. 1 del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni nella L. 21 gennaio 1994, n. 61 ed in particolare provvede a:

     a) svolgere le attività di prevenzione e di controllo in materia ambientale, già di competenza delle Unità Sanitarie Locali, consistenti nell'organizzazione ed esecuzione degli interventi di prevenzione e controllo dei fattori fisici, chimici e biologici d'inquinamento acustico dell'aria, delle acque e del suolo ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;

     b) organizzare e gestire tutte le reti di monitoraggio ambientale e il sistema informativo regionale ambientale in accordo con i servizi tecnici nazionali;

     c) elaborare, sulla base dei dati acquisiti, una relazione triennale sullo stato dell'ambiente regionale;

     d) collaborare con l'Agenzia Nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e partecipare, d'intesa con la Giunta Regionale, a programmi comunitari e nazionali di ricerca e sviluppo in campo ambientale;

     e) elaborare e promuovere programmi di formazione e aggiornamento professionale del personale degli enti locali operanti in campo ambientale;

     f) promuovere e attuare la ricerca applicata all'ambiente fisico, ai fenomeni d'inquinamento, alla conoscenza del territorio, alla tutela degli ecosistemi e del patrimonio agro-forestale;

     g) formulare alle autorità amministrative locali proposte e pareri relativi a limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, standards di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo, norme e metodologie di campionamento e di analisi in accordo con le indicazioni dell'Agenzia Nazionale;

     h) fornire attività di supporto tecnico per la stesura di leggi regionali nel settore ambientale e per la predisposizione di piani e progetti ambientali di interesse regionale, provinciale o comunale;

     i) formulare pareri di congruenza e di efficacia di piani, programmi e progetti in campo ambientale, e del territorio, anche in relazione agli insediamenti produttivi, su richiesta della competente struttura regionale;

     j) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla struttura regionale competente per le attività istruttorie relative agli studi di valutazione di impatto ambientale (VIA), per i pareri di compatibilità ambientale e per gli adempimenti di cui al D.P.R. 175/88 e successive modifiche;

     k) esprimere pareri agli enti competenti al rilascio di autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti o altro tipo di impianto previsto dalla normativa vigente;

     l) effettuare l'analisi di cicli produttivi per la valutazione del loro impatto sull'ambiente interno ed esterno;

     m) promuovere le azioni di sviluppo e diffusione delle tecnologie e dei prodotti a minor impatto ambientale anche tramite l'attivazione di programmi di assistenza tecnica al sistema delle imprese;

     n) svolgere qualsiasi altra attività tecnico-scientifica richiesta dagli enti e organismi locali competenti nel campo della tutela dell'ambiente;

     o) controlli ed accertamenti analitici, già di competenza dei presidi multizonali di igiene e prevenzione, connessi all'esercizio delle funzioni di spettanza delle Aziende U.S.L. in materia di prevenzione igienico- sanitaria.

     2. Nell'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza, il personale Ispettivo dell'Agenzia ha il potere di accesso agli impianti ed alle sedi di attività e può richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è dotato di documento di riconoscimento rilasciato dall'Agenzia. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di vigilanza e di controllo. Il Direttore dell'ARPAB con proprio atto individua il personale che ai fini dell'espletamento delle attività di istituto deve disporre della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria [3].

     3. L'Agenzia si avvale anche del Corpo Forestale dello Stato per le attività di vigilanza e controllo o per altre attività compatibili con le funzioni istituzionali del Corpo medesimo.

     3 bis. L’A.R.P.A.B., in relazione alle proprie finalità istituzionali, può essere autorizzata dalla Giunta regionale a partecipare a fondazioni o enti di ricerca. La Giunta stabilisce, altresì, i limiti economici della partecipazione [4].

 

     Art. 4. Competenze dell'ARPAB in materia di prevenzione collettiva e controlli ambientali.

     1. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata ha competenza tecnica nelle seguenti materie:

     a) prevenzione e controllo ambientale con riferimento a:

     1) acqua;

     2) aria;

     3) suolo;

     4) rifiuti solidi e liquidi;

     b) grandi rischi industriali;

     c) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;

     d) inquinamento acustico negli ambienti di vita;

     e) rete laboratoristica per la tutela dell'ambiente e per l'esercizio delle funzioni di sanità pubblica [5].

     2. In particolare le funzioni di carattere tecnico scientifico di competenza dell'Agenzia attengono alla tutela degli inquinamenti del suolo, dell'aria e delle acque superficiali e sotterranee, derivanti o connessi:

     a) allo smaltimento dei rifiuti;

     b) all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

     c) al riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione e di consumo;

     d) all'eliminazione degli oli usati;

     e) agli scarichi delle acque;

     f) alle emissioni in atmosfera;

     g) alle emissioni acustiche [6].

     3. Nelle funzioni indicate al precedente comma rientrano altresì tutte quelle attinenti all'igiene ambientale, da intendersi quale azione preordinata e conseguente all'individuazione, accertamento ed eliminazione dei fattori di inquinamento acustico, atmosferico, idrico e del suolo.

 

     Art. 5. Competenze del dipartimento di prevenzione delle aziende U.S.L.

     1. Rientrano nella sfera di competenza del dipartimento di prevenzione delle Aziende U.S.L., di cui all'art. 24, comma 3, della legge regionale 10 giugno 1996 n. 27, le funzioni amministrative, ivi compresi i controlli, relative alle seguenti materie:

     a) igiene e sanità pubblica con particolare riguardo a:

     1) profilassi diretta e indiretta delle malattie infettive e diffusive;

     2) igiene edilizia;

     3) medicina legale;

     4) igiene delle strutture a uso collettivo;

     5) coordinamento di programmi di prevenzione secondaria;

     6) acque di balneazione;

     7) produzione, detenzione, commercio e impiego di gas tossici e di altre sostanze pericolose;

     8) vigilanza igienica sugli stabilimenti termali e sui presidi sanitari pubblici e privati;

     9) attività produttive che comportano l'utilizzazione di biotecnologie;

     10) vigilanza sugli impianti e le attrezzature sportive e ludico- ricreative;

     11) polizia mortuaria e vigilanza sui cimiteri;

     12) produzione e commercio dei prodotti cosmetici;

     b) igiene degli alimenti, della nutrizione e delle acque per il consumo umano;

     c) sanità animale e igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

     d) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro compresi la sicurezza impiantistica e antinfortunistica e l'inquinamento acustico negli ambienti di lavoro;

     e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.

     2. Le funzioni relative ai rischi di incidenti rilevanti e alle pronunce di impatto ambientale restano disciplinate dalla legislazione vigente.

     3. Le attività tecniche connesse all'esercizio delle funzioni indicate al precedente comma 1 sono svolte dai competenti servizi e strutture facenti parte del Servizio sanitario regionale, che a tal fine si possono avvalere della collaborazione dei dipartimenti provinciali dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti e secondo le modalità indicate dalla legge 61/94 e dalle disposizioni contenute in proposito nella presente legge [7].

 

     Art. 6. Organi dell'Agenzia.

     1. Sono organi dell'ARPAB:

     a) il Direttore [8];

     b) il Collegio dei Revisori.

 

     Art. 7. Direttore. [9]

     1. Il Direttore è nominato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, previo avviso pubblico da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nel B.U. della Regione, tra coloro che abbiano inoltrato domanda. La domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. I candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti una qualificata competenza nel campo della tutela ambientale nonchè una qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private, con esperienza dirigenziale. Trova applicazione, ove ne ricorra il caso, quanto disposto dall'art. 1, comma 2 del D.L. n. 512 del 29 agosto 1994.

     2. Il rapporto di lavoro del Direttore è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il Presidente della Giunta Regionale. L'incarico ha durata quinquennale, prorogabile una sola volta, non può protrarsi oltre il 65° anno di età e, comunque, scade al termine della legislatura regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. 31 maggio 1993, n. 27.

     3. Il trattamento economico del Direttore è definito dalla Giunta Regionale con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta stessa per il trattamento economico dei Dirigenti Generali della Regione Basilicata.

     4. Al Direttore si applica, in quanto compatibile, il trattamento normativo previsto per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della Basilicata, inclusi il regime della revoca, della cessazione dal servizio e le norme sull'incompatibilità.

     5. I contenuti del contratto di cui al comma 2 del presente articolo, fissati dalla Giunta Regionale, sono pubblicati sul B.U. della Regione insieme all'avviso indicato al precedente comma 1.

     6. Il Direttore esercita tutti i poteri di direzione e di gestione dell'Agenzia, assume la rappresentanza legale di essa ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta Regionale e della corretta ed economica gestione delle risorse.

     7. Il Direttore provvede in particolare:

     a) - alla direzione, all'indirizzo ed al coordinamento dell'articolazione centrale e delle strutture periferiche;

     b) - alla predisposizione del bilancio preventivo, del rendiconto consuntivo e del regolamento;

     c) - all'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alla struttura centrale regionale ed ai dipartimenti provinciali, nonchè alla verifica sul loro utilizzo;

     d) - alla gestione del patrimonio e del personale dell'ARPAB, alla definizione della dotazione organica, all'inquadramento dei ruoli ai sensi del successivo art. 24;

     e) - alla verifica e all'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi;

     f) - alla redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;

     g) - alla redazione del programma di attività di cui al successivo art. 17;

     h) - alla stipula delle convenzioni con i Comuni e gli altri Enti ed organismi locali di cui all'art. 18, comma 4;

     i) - alla stipula delle convenzioni con le Aziende U.S.L. di cui all'art. 19, previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore regionale da lui delegato.

     8. Nei casi in cui ricorrono gravi motivi o la gestione presenti un notevole disavanzo ovvero in caso di ripetute violazioni di leggi nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi annuali, il Presidente della Giunta propone al Consiglio Regionale la revoca della nomina del Direttore e provvede, successivamente alla stessa, alla risoluzione del contratto.

 

     Art. 8. Collegio dei Revisori dei conti. [10]

     1. Il collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Consiglio Regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale. Il Presidente del collegio è designato dalla minoranza consiliare.

     2. I membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Almeno uno di essi deve avere un’anzianità di iscrizione non superiore a cinque anni.

     3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è stato nominato.

     4. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 241 D.Lgs. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Per il Presidente il predetto compenso è incrementato del 10%.

     5. Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale.

 

     Art. 9. Comitato regionale di indirizzo.

     1. Con delibera della Giunta regionale è istituito il Comitato regionale di Indirizzo [11].

     2. Al Comitato regionale di indirizzo compete la determinazione degli obbiettivi istituzionali dell'Agenzia, la verifica dei risultati delle attività svolte dall'Agenzia e del coordinamento di dette attività con quelle svolte dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L., in raccordo con l'attività di vigilanza esercitata dalla Giunta Regionale [12].

     3. In particolare il Comitato regionale di indirizzo:

     a) esprime parere sul regolamento;

     b) esprime parere sul programma annuale di attività;

     c) valuta l'andamento generale delle attività ed esprime alla Giunta Regionale le proprie valutazioni e proposte.

     4. In ordine a detti atti il Comitato esprime eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla loro ricezione.

     5. Al Comitato regionale di indirizzo sono inviati i programmi annuali e pluriennali, il bilancio, di previsione, il rendiconto consuntivo, le eventuali convenzioni stipulate e tutti gli atti di straordinaria amministrazione dell'ARPAB.

     6. Il Comitato regionale di indirizzo è composto da:

     a) l'Assessore regionale competente in materia di Ambiente con funzioni di Presidente o suo delegato;

     b) l'Assessore regionale competente in materia di Sanità o suo delegato;

     c) l'Assessore regionale competente in materia di Agricoltura e Foreste o suo delegato;

     d) l'Assessore regionale competente in materia di Assetto del Territorio o suo delegato;

     e) due consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;

     f) i Presidenti delle Province o gli Assessori provinciali da essi delegati;

     g) cinque Sindaci in carica o gli Assessori delegati designati dalla Conferenza Permanente delle Autonomie di cui all'art. 2 della legge regionale 28 marzo 1996 n. 17.

     Alle sedute del Comitato, partecipa, senza diritto di voto, il Direttore dell'A.R.P.A.B., eventualmente coadiuvato dai suoi collaboratori. Possono, altresì, partecipare, senza diritto di voto, su invito del Presidente, i responsabili delle strutture regionali, provinciali, comunali e delle Aziende U.S.L. nonché esperti esterni di comprovata qualificazione. [13]

     7. I membri del Comitato regionale durano in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale. In sede di prima attuazione della presente legge, vengono nominati entro un mese dall'entrata in vigore della stessa.

     8. Il Comitato regionale di indirizzo si riunisce di norma ogni 4 mesi ed ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno per l'espletamento della propria attività di vigilanza, ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.

     9. L'attività di Segreteria è assicurata dalla struttura del Dipartimento Regionale alla Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali [14].

 

     Art. 10. Comitato tecnico-scientifico. [15]

     1. Per l'attuazione dei programmi di attività, la definizione degli indirizzi operativi, la valutazione dei risultati e l'organizzazione delle attività, il Direttore si avvale della collaborazione di un apposito comitato tecnico-scientifico.

     2. Il Comitato è nominato dal Direttore, che lo presiede, ed è composto:

     a) dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Ambiente, Sicurezza Sociale, Agricoltura e Foreste ed Assetto del Territorio della Regione o dei dipartimenti che ne erediteranno le funzioni;

     b) da tutti coloro che abbiano la responsabilità di direzione di una o più strutture centrali o provinciali dell'Agenzia;

     c) da un rappresentante tecnico designato da ciascuna amministrazione provinciale;

     d) dai responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L.;

     e) da due docenti universitari afferenti alle aree di protezione ambientale, designati dall'Università di Basilicata;

     f) da due rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), operanti in Basilicata, esperti in problematiche di competenza dell'Agenzia, designati dal competente organo del CNR su proposta del suo Comitato ambiente. I componenti indicati alle precedenti lettere a), b), c) e d) possono essere sostituiti di volta in volta da loro delegati.

     3. Ai lavori del Comitato possono partecipare, di volta in volta, su motivata richiesta inoltrata al Direttore, rappresentanti di Comuni o di altri enti pubblici competenti in materia di tutela ambientale.

     4. Su determinazione del Direttore ai lavori del Comitato possono inoltre essere chiamati a partecipare di volta in volta esperti di comprovata qualificazione per l'esame di questioni richiedenti l'apporto di particolari competenze tecnico-scientifiche o giuridiche.

     5. Il Comitato tecnico scientifico dura in carica quanto il Direttore ed è convocato su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

     6. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico indicati al precedente comma 2 lett. e) ed f) spetta, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza pari a € 100,00 oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

     7. Con successive norme regolamentari il Direttore dell'Agenzia, sentito il Comitato, provvederà a disciplinare il funzionamento del Comitato stesso articolandolo, ove necessario, in sezioni.

 

     Art. 11. Altri organismi consultivi.

     1. Al fine di garantire la consultazione e la partecipazione delle categorie imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali e delle autorità e istituzioni locali allo svolgimento delle attività dell'Agenzia, il Direttore promuove conferenze di servizi, ai sensi dell'art. 14 L. 7 agosto 1990 n. 241, o incontri con i soggetti, gli enti e gli organismi sopraindicati direttamente interessati ai problemi oggetto di esame [16].

     2. In forma analoga sono garantiti altresì i rapporti con le associazioni ambientaliste e di tutela degli interessi diffusi, legalmente riconosciute dallo Stato, che operano a livello regionale.

     3. In particolare, forma oggetto di consultazione il programma annuale dell'Agenzia comprensivo delle sue articolazioni provinciali.

 

     Art. 12. Collaborazioni esterne.

     1. L'ARPAB può stipulare convenzioni quadro con l'Università di Basilicata tali da garantire un continuo interscambio di informazioni ed esperienze ovvero uno specifico apporto scientifico quando la complessità delle indagini o il grado di specializzazione necessaria per l'effettuazione delle stesse lo richiedano.

     2. Per ricerche o attività di particolare rilievo che non possono essere svolte con le strutture proprie, ovvero per l'aggiornamento del personale, l'Agenzia può stipulare convenzioni con Università o con altri Enti pubblici o privati operanti nei settori di interesse dell'Agenzia.

     3. Nel caso in cui i problemi oggetto di studio richiedano particolari competenze incarichi di consulenza possono essere affidati a singoli specialisti o ad enti specializzati, con specifica competenza documentabile nell'ambito dei settori in cui opera l'ARPAB. Tali incarichi sono conferiti a tempo determinato e disciplinati da apposite convenzioni volte a stabilire finalità, tempi, modalità e corrispettivi delle collaborazioni.

     4. Per l'espletamento delle attività rientranti nei fini istituzionali, l'ARPAB può bandire concorsi pubblici per borse di studio o di specializzazione riservate a laureati e diplomati: tali borse di studio non sono cumulabili con analoghe provvidenze disposte dallo Stato o da strutture pubbliche, nè con stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.

 

     Art. 13. Organizzazione.

     1. L'ARPAB è organizzata in una struttura centrale regionale e in due strutture periferiche denominate Dipartimenti Provinciali con sede ciascuno nei capoluoghi di Provincia.

     2. La struttura centrale svolge le seguenti attività:

     a) provvede alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio dell'Agenzia;

     b) programma l'attività dell'Agenzia e coordina Dipartimenti Provinciali;

     c) provvede alla formazione ed aggiornamento del personale;

     d) cura, il sistema informativo ed il monitoraggio ambientale avvalendosi in primo luogo dei Dipartimenti Provinciali;

     e) verifica i livelli di qualità dei servizi;

     f) svolge ogni altro compito di amministrazione dell'Agenzia.

     3. La struttura centrale è costituita dalla direzione, che si avvale di una segreteria tecnico-amministrativa per lo svolgimento delle sue attività [17].

     4. La direzione si articola nei seguenti settori strutturati in uffici e servizi:

     a) settore amministrativo, per gli affari generali, giuridici, amministrativi, contabili e del personale dell'Agenzia;

     b) settore sistema informativo, monitoraggio, prevenzione e controlli;

     c) settore progettazione e produzione servizi. [18]

     5. A ciascun settore della struttura centrale è preposto un responsabile, nominato con provvedimento del Direttore, con qualifica dirigenziale e professionalità adeguata alla specificità tecnica del settore [19].

     6. I Responsabili di settore collaborano con il Direttore nell'espletamento delle attività dell'Agenzia secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 14. Durano in carica quanto il Direttore e possono essere revocati dal loro incarico con provvedimento motivato dal Direttore stesso. Il Direttore in caso di impedimento è sostituito dal responsabile del settore amministrativo nelle attività di gestione ordinaria [20].

     7. I Dipartimenti Provinciali svolgono le seguenti attività:

     a) attività tecnico-strumentali in campo ambientale ed igienico- sanitario;

     b) attività tecnico-scientifiche e consultive a supporto degli Enti ed organi titolari di funzioni amministrative in campo ambientale ed igienico- sanitario;

     c) vigilanza e controllo ambientali;

     d) gestione delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate;

     e) ogni altra attività tecnica di loro spettanza ai sensi della presente legge, della normativa statale o regionale vigente.

     8. L'organizzazione dei dipartimenti provinciali ed i loro rapporti di integrazione e collaborazione con l'articolazione centrale dell'ARPAB, sono definiti nell'ambito del Regolamento di cui al successivo art. 14.

     9. Presso ciascun Dipartimento provinciale è istituita una unità organizzativa preposta agli affari amministrativi e contabili, quale unità decentrata dell'omonimo ufficio della struttura centrale.

     10. [21].

     11. Per esigenze particolari relative a specifiche situazioni locali ovvero più in generale per ragioni di economicità ed efficienza degli interventi, determinate attività dell'Agenzia possono essere organizzate e svolte mediante apposite unità territoriali, fisse o temporanee.

 

     Art. 14. Regolamento.

     1. Il regolamento che disciplina l'organizzazione tecnica e amministrativa dell'Agenzia viene predisposto dall'Agenzia, sentito il Comitato regionale di indirizzo [22].

     2. Tale regolamento deve essere conforme, oltre alle norme della presente legge, ai seguenti principi e criteri organizzativi e funzionali:

     a) programmazione delle attività e degli interventi;

     b) organizzazione dei dipartimenti provinciali e nomina dei responsabili dei settori e dei coordinatori degli stessi tenendo conto dell'esperienza acquisita e delle posizioni ricoperte in precedenza;

     c) integrazione, coordinamento e flessibilità delle aree funzionali centrali e dei dipartimenti provinciali;

     d) collegialità operativa;

     e) responsabilizzazione del personale;

     f) interdisciplinarietà e specializzazione;

     g) determinazione e verifica di obiettivi di qualità dei servizi;

     h) garanzia di collaborazione dell'ARPAB a tutti livelli istituzionali svolgenti compiti in materia di prevenzione ambientale ed igienico- sanitaria;

     i) possibilità di costituzione a livello di struttura centrale e/o periferica di unità operative di elevata specializzazione quali unità di riferimento per l'intero territorio regionale;

     j) spettanza al Direttore dei poteri di direzione, di indirizzo e coordinamento della struttura centrale e di quelle periferiche [23].

     3. [24].

 

     Art. 15. Coordinamento tecnico delle iniziative di tutela ambientale.

     1. Per garantire il necessario coordinamento tecnico per le diverse iniziative nel campo della tutela ambientale e territoriale di competenza degli enti locali, al fine di evitare duplicazioni di interventi, l'Agenzia è tenuta ad esprimere, su richiesta dei Dipartimenti Regionali, il proprio parere tecnico su iniziative ed atti di programmazione della Regione, della Provincia e dei Comuni che abbiano rilevante interesse ambientale e/o territoriale, con particolare riferimento a quelli attinenti agli aspetti informativi e conoscitivi del territorio e dell'ambiente.

     2. Gli Enti Pubblici Locali operanti nel campo ambientale e territoriale sono tenuti a fornire all'Agenzia tutti i dati e le informazioni in loro possesso attinenti agli aspetti di competenza dell'Agenzia stessa.

 

     Art. 16. Informazione e diritto di accesso.

     1. La Regione attraverso il Dipartimento Ambiente assicura la più ampia informazione ai cittadini sullo stato dell'ambiente pubblicando ogni anno una relazione contenente i dati forniti dall'Agenzia e dagli altri Enti e strutture regionali competenti in materia.

     2. In applicazione dell'art. 24 della legge 7.8.1990 n. 241 e dell'art. 14 della legge 8.7.1986 n. 349, l'Agenzia regolamenta con proprio atto le procedure di accesso da parte dei cittadini ai dati in suo possesso, individuando altresì i documenti non accessibili.

 

     Art. 17. Rapporti con la Regione.

     1. Entro il 30 settembre di ciascun anno l'Agenzia predispone e trasmette alla Regione, congiuntamente al bilancio di previsione, il programma di attività relativo all'anno successivo con specificazione degli obiettivi da conseguire e delle risorse occorrenti [25].

     2. Qualora la Regione richieda all'Agenzia di apportare al suddetto programma modifiche o integrazioni comportanti maggiori oneri finanziari, devono essere indicati i mezzi per farvi fronte.

     3. I programmi annuali indicati al precedente comma devono essere redatti tenuto conto:

     a) delle priorità previste dagli atti di programmazione regionale e di eventuali specifici indirizzi indicati dalla Regione nei confronti dell'Agenzia;

     b) degli indirizzi tecnici e metodologici stabiliti dall'Agenzia nazionale per la Protezione dell'Ambiente;

     c) dei programmi di attività concordati con le amministrazioni provinciali e con le Aziende U.S.L.

     4. In relazione alle attività di supporto tecnico-scientifico che l'Agenzia è tenuta a prestare alla Regione in materia ambientale, l'Agenzia stessa su richiesta della Regione - elabora progetti di opere o interventi con particolare riguardo a quelli ammessi a finanziamento comunitario.

     5. Ferma restando la esclusiva competenza degli uffici regionali in ordine all'attività istruttoria di rispettiva spettanza, gli stessi, possono richiedere per il tramite dei rispettivi Direttori Generali, all'ARPAB, ove necessario, pareri, valutazioni ed accertamenti tecnici purchè riferibili ai compiti ed attività propri dell'Agenzia.

     6. La Regione assume, ove è necessario, nei confronti dell'A.R.P.A.B. atti di indirizzo e coordinamento, anche di carattere tecnico-operativo e promuove la collaborazione dell'A.R.P.A.B. con tutti i soggetti e le strutture operanti nel campo della prevenzione e dei controlli ambientali [26].

 

     Art. 18. Rapporti con province, comuni ed altri enti locali.

     1. Le Province per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia ambientale di loro spettanza si avvalgono del supporto tecnico- scientifico dei dipartimenti provinciali dell'Agenzia.

     2. Tali dipartimenti sono posti, in conformità a quanto disposto dall'art. 02 [27], comma 2, della legge n. 61/94, alle dipendenze funzionali dell'Amministrazione provinciale ove hanno sede.

     3. I rapporti funzionali tra Province e dipartimenti dell'Agenzia vengono disciplinati con apposita convenzione da stipulare con la Regione nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) autonomia della Provincia di determinare annualmente i tipi di controlli ambientali che il dipartimento provinciale dell'Agenzia deve svolgere con carattere di priorità;

     b) autonomia tecnico-funzionale del dipartimento nei confronti della Provincia nello svolgimento delle attività previste dalla convenzione;

     c) riserva in capo agli uffici della Provincia della istruttoria relativa ai provvedimenti di sua competenza;

     d) facoltà delle Province di chiedere al Dipartimento dell'Agenzia pareri, valutazioni ed accertamenti tecnici occorrenti per l'istruttoria di provvedimenti;

     e) assunzione a carico delle Province dei costi sostenuti dall'Agenzia per l'espletamento delle attività previste in convenzione;

     f) utilizzo del personale del Dipartimento nell'ambito delle funzioni più generali dell'Agenzia, a supporto di tutti i livelli istituzionali competenti in materia di tutela ambientale;

     g) garanzia del supporto tecnico laboratoristico ed operativo del Dipartimento provinciale dell'ARPAB ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L.

     4. I rapporti funzionali intercorrenti tra l'ARPAB ed i Comuni o altri Enti ed organismi locali sono di norma regolati da apposite convenzioni che stabiliscono, tra l'altro, le misure del compenso da corrispondere all'ARPAB. Tale compenso non può superare i costi effettivamente sostenuti in ragione delle prestazioni e servizi resi. In mancanza di apposite convenzioni, le prestazioni rese dell'ARPAB in favore degli enti ed organismi sopraindicati saranno compensate secondo il tariffario di cui al successivo art. 21, comma 2.

 

     Art. 19. Rapporto con le aziende U.S.L.

     1. Al fine di garantire la necessaria integrazione e il coordinamento tra le azioni di prevenzione ambientale facenti capo alla Regione, alle Province e ai Comuni e quelle di prevenzione igienico-sanitaria facenti capo al servizio sanitario regionale, il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore da lui delegato promuove la stipula di opportuni accordi di programma o di convenzioni tra l'Agenzia e le Aziende U.S.L. nel rispetto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

     a) reciproca autonomia tecnico-funzionale delle rispettive strutture;

     b) espletamento da parte dell'Agenzia tramite dipartimenti provinciali, delle attività di laboratorio occorrenti per l'esercizio da parte delle Aziende U.S.L. dei compiti di cui all'art. 7 d.L.vo 502/92 e successive modifiche e integrazioni;

     c) possibilità di costituire gruppi misti di studio o operativi composti da personale dell'Agenzia e dell'Azienda U.S.L. per problemi e attività di comune interesse;

     d) scambio reciproco di dati ed informazioni:

     e) costi a carico delle Aziende U.S.L. per le prestazioni loro rese dall'Agenzia.

     2. Le risorse finanziarie rinvenienti all'Agenzia ai sensi del precedente comma, lettera e) si aggiungono a quelle determinate annualmente dalla Regione come trasferimento ordinario all'Agenzia [28].

 

     Art. 20. Rapporti dell'ARPAB con l'Agenzia nazionale e la sezione regionale dell'Albo nazionale degli smaltitori di rifiuti.

     1. Ai sensi dell'art. 03 [29] comma 5 della legge 61/94, l'ARPAB è tenuta a collaborare con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'Ambiente (ANPA) ed a prestare alla stessa, su richiesta, il necessario supporto tecnico in attuazione di specifiche convenzioni stipulate tra l'ANPA e la Regione ai sensi dell'art. 1 comma 3 della citata L. 61/94.

     2. Ai sensi dell'art. 03 [30] comma 6 della L. 61/94, l'ARPAB si avvale per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali della Sezione Regionale dell'Albo delle Imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti con sede presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Potenza. I rapporti tra l'ARPAB e la predetta Sezione sono regolati dall'accordo di programma previsto dall'art. 1 comma 6 della citata L. 61/94.

 

     Art. 21. Rapporti dell'ARPAB con soggetti privati.

     1. L'ARPAB è autorizzata a fornire le sue prestazioni anche in favore di soggetti privati purchè tale attività non risulti o possa risultare incompatibile con l'esigenza dell'imparzialità nell'esercizio delle funzioni di controllo tecnico di spettanza dell'ARPAB stessa e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto.

     2. Le prestazioni rese dall'ARPAB a soggetti pubblici e privati senza apposita convenzione vengono ricompensate secondo un apposito tariffario predisposto dall'ARPAB [31].

 

TITOLO III

CONTROLLI

 

     Art. 22. Vigilanza. [32]

     [1. L'ARPAB è sottoposta alla vigilanza della Giunta Regionale.

     2. L'Agenzia in particolare fornisce al Dipartimento Regionale competente in materia ambientale, nei tempi e con le modalità stabilite dallo stesso, tutte le informazioni necessarie per la valutazione della corretta ed economica gestione delle risorse assegnate, dell'imparzialità e del buon andamento delle attività, nonché della qualità degli interventi.]

 

     Art. 23. [33]

     [1. Sono soggetti al controllo preventivo del Consiglio Regionale i seguenti atti dell'Agenzia:

     a) il bilancio pluriennale di previsione e le relative variazione;

     b) il programma e il bilancio preventivo economico annuali e le relative variazioni;

     c) il bilancio consuntivo di esercizio;

     d) le deliberazioni di programma di spesa pluriennale;

     e) il tariffario di cui al precedente articolo 21, comma 2;

     f) la determinazione della dotazione e della pianta organica del personale.

     2. Il controllo di cui al comma precedente è effettuato secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 2, della L.R. 16 maggio 1991, n. 10.

     3. Ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'art. 03 [34], comma 1, della legge 21 gennaio 1994 n. 61, sono sottoposti al controllo della Giunta Regionale i seguenti atti dell'Agenzia:

     a) i programmi operativi annuali e pluriennali di attività;

     b) [35];

     c) le convenzioni quadro e tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

     4. La Giunta Regionale, con direttiva vincolante, fissa le modalità e i tempi per la trasmissione degli atti soggetti a controllo e le modalità del controllo stesso.

     5. La Giunta Regionale può annullare in ogni momento, d'ufficio o su segnalazione, atti amministrativi ritenuti illegittimi. A tal fine il Presidente della Giunta Regionale può richiedere all'ARPAB l'invio di atti non sottoposti a controllo.

     6. E' istituito un apposito albo presso la sede centrale dell'Agenzia dove sono affissi tutti gli atti adottati dal Direttore.

     7. Gli atti di cui al precedente comma 1 sono affissi nell'albo al momento, della loro adozione per cinque giorni consecutivi. Sono nuovamente affissi dopo l'approvazione da parte della Regione e diventano immediatamente esecutivi.

     8. Tutti gli altri atti diventano esecutivi dopo cinque giorni dalla loro affissione all'albo, ma, per ragioni d'urgenza, possono essere dichiarati immediatamente eseguibili.]

 

TITOLO IV

PERSONALE

 

     Art. 24. Dotazione organica, inquadramento nei ruoli.

     1. La dotazione organica definitiva dell'ARPAB, articolata per singola struttura, centrale e periferica, per qualifiche e per profili professionali, viene definita ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 61/94 dal Direttore [36].

     2. All'inquadramento nei ruoli dell'ARPAB del personale in essa transitato si provvede sulla base di una tabella d'equiparazione predisposta dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 25. Personale.

     1. All'Agenzia è trasferito:

     a) tutto il personale di ruolo in servizio presso i presidi multizonali di igiene e prevenzione delle Aziende USL nn. 2 e 4 alla data antecedente alla soppressione di detti presidi, fatta eccezione per il personale adibito alle attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente al quale si applicano in via transitoria le disposizioni di cui al successivo art. 30 [37].

     b) il personale dei servizi di igiene e sanità pubblica delle Aziende U.S.L. adibito prevalentemente a compiti attribuiti dalla presente legge all'Agenzia;

     2. All'Agenzia può essere inoltre trasferito, a domanda, successivamente alla definizione della dotazione organica di cui al precedente articolo 24 il personale già in organico presso la Regione o suoi enti dipendenti o finanziati con risorse regionali purché in possesso delle qualifiche e dei profili professionali corrispondenti a quelli indicati nella suddetta dotazione organica. Corrispondentemente al trasferimento di detto personale sono ridotti gli organici della Regione e degli Enti dipendenti, nonché i trasferimenti di risorse finanziarie destinati dalla Regione stessa ai suddetti enti. Qualora il numero delle domande di cui al presente comma risulta superiore alle disponibilità di organico, il Direttore opera la scelta, fermi restando i requisiti della qualifica e del profilo professionale, sulla base dei seguenti criteri rapportati alle specificità tecniche ed esigenze funzionali dell'Agenzia:

     a) titolo di studio;

     b) titoli di servizio;

     c) attività svolte;

     d) conoscenza di lingua straniera;

     e) conoscenza dell'uso di strumenti informatici. [38]

     3. Il personale dell'ARPAB non può assumere, esternamente all'ARPAB stessa, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori attinenti al campo ambientale; altri incarichi purchè compatibili con le esigenze di ufficio possono essere autorizzati dal Direttore [39].

     4. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, al personale transitato all'ARPAB è confermato il trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme contrattuali vigenti per i rispettivi enti di provenienza.

 

TITOLO V

NORME FINANZIARIE E DOTAZIONE STRUTTURALE

 

     Art. 26. Strutture e risorse operative dell'agenzia.

     1. Il Presidente della Giunta Regionale, con propri decreti, previa delibera della Giunta, provvede all'assegnazione e al successivo trasferimento all'ARPAB di tutti i beni mobili, immobili e delle attrezzature dei presidi multizonali di igiene e prevenzione aventi sede a Potenza e Matera, nonchè degli eventuali beni mobili e delle attrezzature adibiti o prevalentemente utilizzati dalle Aziende U.S.L. per l'espletamento di compiti attribuiti dalla presente legge all'Agenzia, previa individuazione effettuata ai sensi del successivo art. 31, comma 1.

 

     Art. 27. Entrate dell'ARPAB.

     1. Le entrate dell'ARPAB sono costituite da:

     [a) una quota parte del fondo sanitario regionale determinata con il bilancio regionale in rapporto alle attività attribuite all'Agenzia;] [40]

     b.un apposito stanziamento previsto dal bilancio regionale a titolo di concorso della Regione alle spese generali e alle spese dell' Agenzia per l’espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPAB dalla Regione stessa [41].

     c) eventuali ulteriori finanziamenti previsti dal bilancio regionale;

     d) finanziamenti statali e comunitari per attività e progetti specifici;

     e) i proventi derivanti dalle prestazioni e servizi resi alle Province, alle Aziende U.S.L., ai Comuni e ad altri soggetti pubblici o privati secondo tariffe stabilite dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta;

     f) eventuali finanziamenti statali destinati direttamente all'Agenzia ovvero ai Comuni e alle Province per attività di prevenzione e tutela ambientale e che vengono da questi trasferiti all'Agenzia.

 

     Art. 28. Gestione economico-finanziaria. [42]

     1. Con il regolamento di cui al precedente articolo 14 è disciplinata altresì, nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge regionale 27 marzo 1995, n. 34, la contabilità, l'attività negoziale e la gestione economico-finanziaria dell'Agenzia. In attesa del regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme della suddetta legge regionale n. 34/1995.

 

     Art. 29. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri a carico della Regione derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede per quanto attiene alla spesa corrente:

     a) per l'esercizio finanziario 1997 mediante l'istituzione del capitolo 3026 avente per oggetto "Concorso nelle spese di funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente in Basilicata - A.R.P.A.B." con uno stanziamento di L. 1.000.000.000= mediante la riduzione di pari somma dal capitolo 3025 concernente "Gestione quota regionale del Fondo Sanitario Nazionale";

     b) per gli esercizi finanziari successivi le leggi di bilancio determineranno gli oneri annuali con imputazione sullo stesso o corrispondente capitolo.

     2. Per quanto attiene alla spesa in conto capitale si provvederà ad assegnare annualmente all’Agenzia, con le leggi di bilancio, le somme per l’espletamento delle attività di cui al precedente articolo17, comma 4, nonché, eventualmente, per spese di investimento [43].

 

     Art. 30. Personale delle UU.SS.LL. adibito a compiti di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro.

     1. Il personale dei Presidi multizonali di Igiene e Prevenzione con sede rispettivamente a Potenza e a Matera, indicato al precedente art. 25 comma 1 lettera a), in quanto già adibito a compiti di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro in attuazione dell'art. 24 della L.R. 16 novembre 1982 n. 36, resta nei ruoli della U.S.L. di appartenenza.

     2. Il settore dei presidi multizonali delle Aziende U.S.L. con sede a Potenza e a Matera denominato dall'art. 5 della L.R. 36/82 "Impiantistico- Infortunistico" si intende trasformato a far data dalla esecutività del provvedimento di cui al successivo art. 31 comma 4 lettera b) in "Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro" [44].

     3. Fino al 31 dicembre 1998, le Aziende U.S.L. sopra indicate continuano ad esercitare le funzioni di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro anche per conto delle altre Aziende U.S.L. comprese nel rispettivo territorio provinciale, tramite i rispettivi servizi indicati al precedente comma 2.

     4. Il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di cui al precedente comma 2, con le funzioni richiamate nell'art. 24, comma 3, della L.R. 27/96, è di natura multidisciplinare [45], in quanto si avvale delle competenze professionali del medico, del chimico, del fisico, del biologo, dello psicologo, dell'ingegnere e dell'architetto. Il responsabile di tale servizio è, pertanto, individuato in un dipendente del ruolo sanitario appartenente al II livello dirigenziale oppure in un dipendente del ruolo professionale, profilo professionale ingegneri o architetti appartenenti al livello dirigenziale unico.

 

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 31. Temporizzazione del processo di attivazione dell'ARPAB.

     1. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori Generali delle Aziende U.S.L. sono tenuti ad adottare e trasmettere alla Giunta Regionale - Dipartimento Ambiente - uno o più provvedimenti di ricognizione del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, dei contratti e delle convenzioni da trasferire all'Agenzia ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 61/94 e della presente legge.

     2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale provvede alla nomina del Direttore dell'Agenzia e del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6.

     3. Il Presidente della Giunta Regionale provvede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'individuazione della sede provvisoria dell'Agenzia [46].

     4. Entro il 31 dicembre la Giunta Regionale provvede altresì [47]:

     a) all'assegnazione e trasferimento ad essa del personale, dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature di cui ai provvedimenti di ricognizione indicati al primo comma;

     b) alla dichiarazione di soppressione dei presidi multizonali di igiene e prevenzione aventi sede presso le UU.SS.LL. ex n. 2 e n. 6 di cui alla L.R. 16 novembre 1982, n. 36;

     c) [48];

     d) [49];

     e) al distacco provvisorio presso l'Agenzia di personale già in organico presso la Regione o suoi enti dipendenti per lo svolgimento delle attività di primo avvio dell'Agenzia stessa, in numero non inferiore a dieci e non superiore a quindici unità, di cui almeno tre unità in possesso di profilo professionale ed esperienza tali da garantire gli adempimenti amministrativi e contabili connessi alla fase di primo avvio.

     4 bis. Nei limiti numerici indicati al precedente comma, l'A.R.P.A.B. potrà avvalersi, in via provvisoria, per le esigenze in primo avvio, anche di personale comandato da Enti ed Amministrazioni pubbliche diversi dalla Regione ed Enti suoi dipendenti, secondo i criteri di cui al comma 2 del precedente art. 25 [50].

     5. Entro i successivi 60 giorni dalla nomina, il Direttore provvede in via provvisoria:

     a) alla costituzione dell'ufficio amministrativo della struttura centrale e delle unità amministrative dei dipartimenti provinciali di cui all'art. 13;

     b) all'adozione del bilancio provvisorio e di ogni altro atto necessario per il primo avvio e funzionamento dell'Agenzia.

     6. Nella fase di avvio dell'Agenzia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999, il Direttore può avvalersi per l'espletamento di determinati atti della collaborazione delle strutture della Regione e delle Aziende U.S.L. n. 2 e n. 4 previa intesa rispettivamente con il Presidente della Giunta Regionale e dei Direttori Generali di dette Aziende U.S.L. [51].

     7. Entro 240 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale definisce, su proposta del Direttore, e sentito il Comitato Regionale di Indirizzo di cui al precedente art. 9, la dotazione organica, strumentale, finanziaria e patrimoniale dell'ARPAB.

 

     Art. 32. Verifica delle dotazioni assegnate all'ARPAB.

     1. La Giunta Regionale, sentito il Comitato Regionale di indirizzo, entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a verificare, sulla base di specifici indicatori di efficacia ed efficienza, i servizi svolti dall'Agenzia a favore degli enti istituzionali e dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L. Su tale base la Giunta Regionale conferma o ridetermina le dotazioni organiche, strumentali e finanziarie assegnate all'ARPAB.

 

     Art. 33. Criteri per la ricomposizione delle funzioni amministrative in materia di prevenzione e tutela ambientale.

     1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 02 [52], comma 1, del D.L. 496/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 61/1994, la Regione, attraverso successive apposite leggi, ricompone in un quadro organico le funzioni amministrative in materia di prevenzione e tutela ambientale.

     2. Le leggi regionali di cui al primo comma:

     a) riservano alla Regione le funzioni amministrative di carattere unitario e in particolare quelle di pianificazione, programmazione, disciplina, promozione, indirizzo e coordinamento, di raccordo con lo Stato, ivi compresa l'espressione dei pareri previsti dalla legislazione vigente, di esercizio dei poteri sostitutivi e di adozione dei provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla normativa statale e regionale;

     b) riconoscono e delegano alle Province le funzioni utili all'approccio integrato dei controlli di prevenzione e di tutela ambientale con particolare riferimento:

     1) alla specificazione e all'attuazione a livello provinciale della pianificazione e della programmazione regionale;

     2) all'approvazione dei progetti e al rilascio di autorizzazioni, di nulla osta e di concessioni o altri atti di analoga natura previsti dalle disposizioni di legge per la realizzazione di opere o l'esercizio di attività che producono emissioni atmosferiche, idriche o sonore o che siano attinenti alla materia di cui all'art. 14 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

     3) ai controlli preventivi e successivi sulle suddette opere ed attività;

     4) alla classificazione delle risorse naturali in relazione ai loro usi;

     5) alla tenuta dei catasti e degli inventari ambientali;

     6) alla organizzazione dei sistemi di rilevamento dei dati ambientali;

     7) alla organizzazione a livello provinciale dei servizi pubblici ambientali;

     c) riconoscono, delegano e subdelegano ai Comuni le funzioni che riguardano direttamente la popolazione e il territorio comunale.

     3. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi regionali già adottate in applicazione della legge n. 142/1990.

 

     Art. 34. Abrogazione di norme.

     1. A decorrere dalla data di esecutività del provvedimento di cui all'art. 31, comma 4, lettera b), della presente legge è abrogato l'art. 4 della L.R. 18 dicembre 1981 n. 54.

     2. Dalla medesima data sono abrogate anche le norme contenute nella L.R. 16 novembre 1982 n. 36 "Organizzazione e funzionamento dei Presidi multizonali di igiene e prevenzione e tutela sanitaria nei luoghi di lavoro" non compatibili con quanto disposto dalla presente legge.

     3. E' altresì abrogata ogni altra norma regionale incompatibile con la presente legge.

 

     Art. 35. Pubblicazione.

     1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Abrogata dall'art. 41 della L.R. 14 settembre 2015, n. 37. Nella presene legge, la dizione “Direttore Generale” è stata sostituita con “Generale” per effetto dell’art. 14 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 1999, n. 13.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 1999, n. 13.

[4] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 1999, n. 13.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 1999, n. 13.

[7] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 13 agosto 2015, n. 36.

[8] Lettera così modificata dall’art. 14 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[9] Articolo così modificato dall’art. 14 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[10] Articolo così sostituito dall’art. 14 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[11] Comma così sostituito dall’art. 14 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[12] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[13] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 1999, n. 13 e così ulteriormente modificato dall’art. 14 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[14] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 1999, n. 13.

[15] Articolo così modificato dall’art. 14 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[16] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[17] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[18] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[19] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[20] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[21] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 1999, n. 13.

[22] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 1999, n. 13 e così modificato dall’art. 14 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[23] Lettera così modificata dall’art. 14 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[24] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 1999, n. 13.

[25] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 1999, n. 13.

[26] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 1999, n. 13.

[27] Come da errata corrige pubblicata nel B.U. 20 giugno 1997, n. 32.

[28] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[29] Come da errata corrige pubblicata nel B.U. 20 giugno 1997, n. 32.

[30] Come da errata corrige pubblicata nel B.U. 20 giugno 1997, n. 32.

[31] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[32] Articolo abrogato dall’art. 14 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[33] Articolo abrogato dall’art. 14 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[34] Come da errata corrige pubblicata nel B.U. 20 giugno 1997, n. 32.

[35] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 1999, n. 13.

[36] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[37] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 1999, n. 13.

[38] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[39] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[40] Lettera abrogata dall’art. 14 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[41] Lettera così sostituita dall’art. 14 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[42] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 1999, n. 13.

[43] Comma così sostituito dall’art. 14 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[44] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 1999, n. 13.

[45] Come da errata corrige pubblicata nel B.U. 20 giugno 1997, n. 32.

[46] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 1999, n. 13.

[47] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 1999, n. 13.

[48] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 1999, n. 13.

[49] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 1999, n. 13.

[50] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 1999, n. 13.

[51] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 1999, n. 13.

[52] Come da errata corrige pubblicata nel B.U. 20 giugno 1997, n. 32.