§ 53.1.9 - D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175.
Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.1 disciplina generale
Data:17/05/1988
Numero:175


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Attività escluse.
Art. 3.  Obblighi dei fabbricanti.
Art. 4.  Obbligo di notifica.
Art. 5.  Contenuto della notifica.
Art. 6.  Dichiarazione.
Art. 7.  Attività industriali esistenti.
Art. 8.  Aggiornamento del rapporto.
Art. 9.  Nuove attività industriali.
Art. 10.  Accadimento di incidente rilevante.
Art. 11.  Informazione della popolazione.
Art. 12.  Funzioni d'indirizzo.
Art. 13.  Ministri competenti.
Art. 14.  Organi tecnici.
Art. 15.  Organi consultivi.
Art. 16.  Compiti delle regioni.
Art. 17.  Funzioni del prefetto.
Art. 18.  Istruttoria.
Art. 19.  Provvedimenti adottati.
Art. 20.  Ispezioni.
Art. 21.  Sanzioni.


§ 53.1.9 - D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175. [1]

Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183.

(G.U. 1 giugno 1988, n. 127).

TITOLO I

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE N. 82/581 DEL

24 GIUGNO 1982 RELATIVA AI RISCHI DI INCIDENTI

RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE ATTIVITA'

INDUSTRIALI

 

Art. 1. Campo di applicazione.

     1. Le disposizioni del presente decreto concernono la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero essere causati da determinate attività industriali e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

     2. Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 si intende per:

     a) attività industriali:

     1) qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all'allegato I, che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose e che possa presentare rischi di incidenti rilevanti, nonché il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tali operazioni all'interno del medesimo;

     2) qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specificate nell'allegato II;

     b) fabbricante:

     1) chiunque sia responsabile di una attività industriale;

     c) incidente rilevante:

     1) un avvenimento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di rilievo connessi ad uno sviluppo incontrollato di una attività industriale che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e per l'ambiente e che comporti l'uso di una o più sostanze pericolose;

     d) sostanze pericolose:

     1) per l'applicazione dell'articolo 6, le sostanze generalmente considerate rispondenti ai criteri stabiliti nell'allegato IV, nonché le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato II, nelle quantità menzionate nella prima colonna;

     2) per l'applicazione dell'articolo 4, le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato III e dell'allegato II, nelle quantità menzionate nella seconda colonna.

 

     Art. 2. Attività escluse.

     1. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto:

     a) le installazioni militari e quelle delle forze di polizia;

     b) le fabbricazioni e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

     c) le attività estrattive e altre attività minerarie;

     d) gli impianti nucleari e gli impianti di trattamento di sostanze e materiali radioattivi.

 

     Art. 3. Obblighi dei fabbricanti.

     1. Per le attività industriali definite dall'articolo 1 il fabbricante è tenuto a prendere tutte le misure atte a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente.

     2. Il fabbricante è tenuto a dimostrare, ad ogni richiesta dell'autorità competente, di avere provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento, ai fini di sicurezza, del dipendente e di coloro che accedono all'azienda per motivi di lavoro.

     3. L'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4, 6 e 9 non solleva il fabbricante dalle responsabilità derivanti dai principi generali dell'ordinamento.

 

     Art. 4. Obbligo di notifica.

     1. Fermo il disposto dell'articolo 3, il fabbricante è tenuto a far pervenire una notifica ai Ministri dell'ambiente e della sanità:

     a) qualora eserciti un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportata nell'allegato III, nelle quantità ivi indicate, come:

     1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

     2) prodotti della fabbricazione;

     3) sottoprodotti;

     4) residui;

     5) prodotti di reazioni accidentali;

     b) o, qualora siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna.

     2. Il fabbricante è ugualmente tenuto a far pervenire la notifica qualora le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano complessivamente raggiunte o superate in più stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, di proprietà del medesimo fabbricante.

     3. Copia della notifica deve essere inviata alla regione o provincia autonoma territorialmente competente.

     4. Della avvenuta notifica, a norma del comma 1, è data notizia al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     5. Nel caso di aree ad elevata concentrazione di attività industriali, individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera d), la regione prescrive ai fabbricanti di stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, l'obbligo di notifica ove la quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano complessivamente raggiunte o superate.

 

     Art. 5. Contenuto della notifica.

     1. Alla notifica di cui all'articolo 4 deve essere allegato un rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi:

     a) informazioni relative alle sostanze riportate rispettivamente nell'allegato II e nell'allegato III concernenti:

     1) i dati e le informazioni elencati nell'allegato V;

     2) la fase dell'attività in cui esse intervengano o possono intervenire;

     3) la quantità (ordine di grandezza);

     4) il comportamento chimico e/o fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento;

     5) le forme in cui possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;

     6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale, può influire sul rischio potenziale dell'attività industriale in questione;

     b) informazioni relative agli impianti concernenti:

     1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e sismiche, le condizioni meteorologiche dominanti, nonché le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo;

     2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli esposti al rischio;

     3) la descrizione generale dei processi tecnologici;

     4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo, delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o previste;

     5) le misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni momento i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente;

     6) le cautele operative da usare in caso di incidenti rilevanti;

     c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante concernenti:

     1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in casi di incidente rilevante;

     2) qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire l'elaborazione dei piani di emergenza all'esterno dello stabilimento;

     3) il nome della persona o delle persone responsabili per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza interni, nonché per la comunicazione immediata al prefetto ed all'autorità competente;

     d) indicazione del fabbricante sul se e su quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persona, a cose e all'ambiente abbia adottato in relazione all'attività esercitata.

 

     Art. 6. Dichiarazione.

     1. Fermo il disposto dell'articolo 3 dell'articolo 12, comma 3, lettera e), il fabbricante è tenuto a far pervenire alla regione o provincia autonoma territorialmente competente e al prefetto una dichiarazione:

     a) qualora eserciti una attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato IV, come:

     1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

     2) prodotti della fabbricazione;

     3) sottoprodotti;

     4) residui;

     5) prodotti di reazioni accidentali;

     b) o qualora siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.

     2. Nella dichiarazione il fabbricante deve precisare che si è provveduto, indicando le modalità:

     a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;

     b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;

     c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano in situ.

     3. Il fabbricante indica altresì se e quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente abbia adottate in relazione all'attività esercitata.

 

     Art. 7. Attività industriali esistenti.

     1. Il presente decreto si applica sia alle nuove attività industriali, sia a quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Qualora si apportino modifiche alle attività industriali esistenti, tali da farle rientrare nel campo di applicazione del presente decreto, si procede come per le nuove attività industriali.

     3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 6, per gli impianti industriali già in esercizio alla data di cui al comma 1, i fabbricanti sono tenuti a trasmettere la notifica di cui all'articolo 4 entro l'8 luglio 1989 e la dichiarazione di cui all'articolo 6 entro il 31 dicembre 1990.

     4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 6 sono fatti salvi gli adempimenti già posti in essere dai fabbricanti in attuazione dell'ordinanza del Ministro della sanità del 21 febbraio 1985, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, salve le eventuali integrazioni in conformità degli articoli stessi.

     5. Per gli atti di cui al comma 4 si provvede d'ufficio alla trasmissione della documentazione già inviata alle autorità competenti ai sensi del presente decreto; l'onere delle spese per le copie è a carico del fabbricante.

 

     Art. 8. Aggiornamento del rapporto.

     1. La notifica di cui all'articolo 4 e la dichiarazione di cui all'articolo 6 devono essere aggiornate su richiesta delle autorità competenti, sulla base delle nuove conoscenze in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi. In ogni caso tale aggiornamento deve essere effettuato ogni tre anni.

     2. La notifica deve essere altresì aggiornata ove si attuino modifiche dell'attività industriale che possano avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.

 

     Art. 9. Nuove attività industriali.

     1. Il fabbricante, prima di dare inizio ad una nuova attività industriale rientrante nel campo di applicazione del presente decreto, è tenuto alla presentazione della notifica a norma degli articoli 4 e 5 o della dichiarazione a norma dell'articolo 6 del presente decreto.

     2. Il fabbricante è tenuto a corredare la notifica di cui all'articolo 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con una copia della perizia giurata prevista dal comma 3.

     3. Il fabbricante, fermo quanto previsto dai commi 5 e 6, può dare inizio alla attività industriale trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione alle medesime autorità destinatarie della notifica di una perizia giurata, redatta da professionisti iscritti nei competenti albi professionali.

     4. La perizia giurata deve attestare:

     a) la veridicità e la completezza delle informazioni;

     b) la conformità delle misure di sicurezza previste alle prescrizioni generali stabilite dal decreto interministeriale di cui all'articolo 12, comma 1.

     5. Fatti salvi i provvedimenti di cui all'articolo 19, entro il termine di cui al comma 3, le autorità competenti possono dettare le prescrizioni che, ai sensi del decreto interministeriale di cui all'articolo 12, comma 1, e sulla base delle informazioni fornite, sono necessarie a garantire la sicurezza dell'impianto; il fabbricante deve adottare tali prescrizioni per dare inizio all'attività industriale. Le prescrizioni medesime sono trasmesse al sindaco ai fini di cui al comma 6.

     6. Il sindaco provvede sulla agibilità degli impianti soltanto dopo che sia decorso il termine di cui al comma 3. Le autorità competenti, nei casi previsti dall'articolo 216 del regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265, dagli articoli 4 e 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, dall'articolo 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e negli altri casi in cui l'inizio dell'attività è subordinata al rilascio della autorizzazione o concessione, provvedono soltanto dopo aver acquisito copia della perizia giurata.

 

     Art. 10. Accadimento di incidente rilevante.

     1. Quando un incidente abbia a verificarsi, il fabbricante è tenuto ad informare immediatamente il prefetto e il sindaco, comunicando appena possibile:

     a) le circostanze dell'incidente;

     b) le sostanze pericolose coinvolte, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d);

     c) le misure di emergenza adottate o che intende adottare per rimediare agli effetti dell'incidente, a medio e a lungo termine, ad evitare che esso si riproduca.

     2. Il prefetto informa immediatamente i Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e della sanità, nonché il presidente della regione territorialmente competente.

     3. Le autorità di cui ai commi 1 e 2 raccolgono le informazioni eventualmente necessarie al completamento dell'analisi dell'incidente, si accertano che siano presi i necessari provvedimenti di emergenza, a medio e lungo termine, e possono formulare raccomandazioni.

     4. In casi di incidente rilevante si procede d'ufficio a nuova istruttoria.

 

     Art. 11. Informazione della popolazione.

     1. I dati e le informazioni relativi alle attività industriali raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente decreto, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.

     2. A tutela del segreto industriale, chiunque incaricato di esaminare gli atti di notifica o gli atti di dichiarazione, è tenuto a non divulgare le informazioni di cui venga a conoscenza.

     3. Fatto salvo il dovere di informare la popolazione, previsto dall'articolo 17, comma 2, l'informazione, a cura dei sindaci, deve contenere almeno le seguenti notizie:

     a) il tipo di processo produttivo secondo l'allegato I;

     b) le sostanze presenti e le loro quantità in ordine di grandezza secondo gli allegati II, III, e IV;

     c) i rischi possibili per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente;

     d) le conclusioni sul rapporto di sicurezza e le misure integrative di cui all'articolo 19;

     e) le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente.

TITOLO II

AUTORITA' COMPETENTI PER IL CONTROLLO DEI RISCHI

DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE

ATTIVITA' INDUSTRIALI.

 

     Art. 12. Funzioni d'indirizzo.

     1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, verranno indicate le norme generali di sicurezza cui devono, sulla base della disciplina vigente, attenersi tutti i fabbricanti le cui attività industriali rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, nonché le modalità con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ [2].

     2. In via di prima applicazione, i decreti di cui al comma 1 saranno emanati nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancato accordo tra i Ministri concertanti, a richiesta motivata di uno o più di questi, e, comunque, a seguito dell'inutile decorso del termine suddetto, all'emanazione dei decreti provvederà il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

     3. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Amministrazioni eventualmente interessate:

     a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività connesse all'applicazione del presente decreto;

     b) stabilisce le procedure per la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto, nonché per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle stesse;

     c) indica le modalità di standardizzazione per la dichiarazione di cui all'articolo 6;

     d) individua le aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali può richiedersi la notifica ai sensi dell'articolo 4, comma 2, nonché la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area;

     e) indica eventualmente le quantità di sostanze di cui all'allegato IV, nonché le modalità di detenzione delle stesse, che consentano l'esenzione dei fabbricanti dall'obbligo della dichiarazione. [3]

 

     Art. 13. Ministri competenti.

     1. I Ministri dell'ambiente e della sanità provvedono, d'intesa, a:

     a) fornire al prefetto competente per territorio e al comitato di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), le informazioni acquisite in merito ai piani di emergenza esterni;

     b) comunicare le informazioni di cui all'articolo 17, comma 2, agli Stati membri delle Comunità europee che possono essere coinvolti da un incidente rilevante dovuto ad una attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 4;

     c) predisporre ed aggiornare l'inventario nazionale delle attività industriali nell'ambito di incidenti rilevanti;

     d) predisporre, nell'ambito delle rispettive competenze, una banca dati sui rapporti di sicurezza e sulle relative conclusioni: informare tempestivamente la Commissione delle Comunità europee sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e comunicare, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato V;

     e) segnalare alla predetta Commissione ogni sostanza che dovrebbe essere aggiunta agli allegati II e III, e tutte le misure eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze.

     2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico, relative alla direttiva di cui al presente decreto.

 

     Art. 14. Organi tecnici.

     1. Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali previsti dal presente decreto, sono organi tecnici:

     a) l'Istituto superiore di sanità (ISS);

     b) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

     c) il Consiglio nazionale delle ricerche, nei suoi istituti specialistici;

     d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

     Art. 15. Organi consultivi.

     1. Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali previsti dal presente decreto sono organi consuntivi e propositivi:

     a) la commissione istituita dal Ministro della sanità con decreto in data 23 dicembre 1985, integrata di volta in volta con un rappresentante designato dalla regione, dal comune o dall'unità sanitaria locale, nel cui ambito territoriale ha sede l'attività industriale di cui all'articolo 4, nonché con l'ispettore regionale o interregionale dei Vigili del fuoco e con il comandante provinciale dei medesimi, competenti per territorio;

     b) il comitato di coordinamento delle attività di sicurezza in materia industriale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 1985.

 

     Art. 16. Compiti delle regioni.

     1. Le regioni:

     a) partecipano all'attività degli organi consultivi indicati nell'articolo 15;

     b) ricevono ed esaminano le dichiarazioni di cui all'articolo 6 e i progetti di nuovi impianti di cui all'articolo 9;

     c) formulano, in ordine ai progetti di nuovi impianti, sottoposti all'obbligo di dichiarazione, eventuali osservazioni e proposte integrative, anche istituendo apposite conferenze con la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali e organismi pubblici interessati;

     d) trasmettono la dichiarazione del fabbricante, corredata con le eventuali osservazioni di cui alla lettera c), alle autorità competenti a rilasciare autorizzazioni o concessioni per l'esercizio dell'attività industriale;

     e) chiedono, relativamente agli impianti esistenti, sottoposti all'obbligo di dichiarazione, eventuali informazioni supplementari e, se del caso, formulano osservazioni circa le misure integrative o modificative esclusivamente a seguito di ispezione collegiale da parte dei rappresentanti degli enti locali e degli organismi pubblici interessati;

     f) comunicano ai Ministeri della sanità e dell'ambiente i risultati dell'esame di cui alla lettera c), ai fini della predisposizione dell'inventario nazionale delle attività industriali a rischio di incidente rilevante;

     g) vigilano affinché il fabbricante soggetto all'obbligo di notifica o di dichiarazione nell'esercizio dell'attività industriale mantenga costantemente le misure di sicurezza stabilite per la prevenzione degli incidenti;

     h) disciplinano le modalità di esercizio delle competenze attribuite.

 

     Art. 17. Funzioni del prefetto.

     1. Per limitare gli effetti dannosi derivanti da situazioni di emergenza, per ciascuna delle attività industriali rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 4, sulla scorta delle informazioni fornite dal fabbricante e del parere espresso dal comitato di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), il prefetto competente per territorio, avvalendosi della collaborazione del comitato di cui al primo comma, punto 1, dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, deve predisporre un piano di emergenza esterno all'impianto. Il piano è comunicato ai Ministri dell'Interno per il coordinamento della protezione civile.

     2. Il prefetto, dopo aver approvato il piano di cui al comma 1, assicura che la popolazione interessata sia adeguatamente informata sui rischi conseguenti l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, sulle misure di sicurezza messe in atto per prevenire l'incidente rilevante, sugli interventi di emergenza predisposti all'esterno dello stabilimento in caso di incidente rilevante e sulle norme da seguire in caso di incidente.

     3. Le informazioni di cui al comma 2 sono comunicate ai Ministri dell'ambiente e della sanità ed alle regioni interessate.

 

     Art. 18. Istruttoria.

     1. L'istruttoria sulle attività industriali di cui all'articolo 4, è svolta in sede ministeriale con l'ausilio degli organi tecnici di cui all'articolo 14 e degli organi consultivi di cui all'articolo 15.

     2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, designa, con l'assenso dell'Amministrazione di appartenenza, tra i funzionari della qualifica direttiva o dirigenziale dei due Ministeri o degli organi ed enti di cui al comma 1, il responsabile di ciascuna istruttoria e di ogni altro atto connesso, dandone immediata comunicazione al fabbricante.

     3. Il responsabile dell'istruttoria trasmette immediatamente il rapporto di sicurezza, eventualmente corredato dalla perizia giurata prevista dall'articolo 9 comma 3, agli organi tecnici di cui all'articolo 14, i quali devono esprimere la loro valutazione richiedendo, se del caso, tramite il responsabile dell'istruttoria, informazioni complementari al fabbricante.

     4. Il responsabile dell'istruttoria acquisisce gli atti degli organi tecnici, attraverso una conferenza di servizio, ovvero con altre modalità funzionali ed organizzative che di volta in volta appaiono necessarie in relazione alla complessità delle indagini, e può avvalersi anche del contributo dei competenti organi locali.

     5. Il responsabile dell'istruttoria, trascorsi sessanta giorni dalla notifica o dalla data di ricevimento delle informazioni complementari richieste, indice la conferenza di servizio di cui al comma 4, invitando i rappresentanti degli organi tecnici di cui all'articolo 14, e delle altre autorità interpellate, nonché i rappresentanti delle regioni e dei comuni interessati; ne raccoglie le valutazioni a verbale e compila una relazione complessiva da trasmettere, entro i successivi quindici giorni, agli organi consultivi di cui all'articolo 15, i quali, a loro volta, si pronunciano entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti.

     6. I Ministeri dell'ambiente e della sanità, previe intese, forniscono il supporto organizzativo e ausiliario ai responsabili dell'istruttoria.

 

     Art. 19. Provvedimenti adottati.

     1. Acquisiti gli atti istruttori ed i pareri degli organi consultivi, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, formula le conclusioni sul rapporto di sicurezza, indicando, se del caso, le eventuali misure integrative o modificative ed i tempi entro i quali il fabbricante è tenuto ad adeguarsi. Le conclusioni devono essere motivate con riferimento alle norme generali di sicurezza previste dall'articolo 12, comma 1, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti, e comunque con riferimento a specifiche ed individuate esigenze connesse al caso concreto.

     2. Le conclusioni sul rapporto di sicurezza sono trasmesse alle regioni, perché provvedano alla vigilanza sullo svolgimento dell'attività industriale, nonché al prefetto competente, ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterna.

     3. Avverso la determinazione di misure integrative e modificative di cui al comma 1, il fabbricante può proporre ricorso in opposizione, entro trenta giorni dalla comunicazione, depositandolo presso il Ministero della sanità. Il ricorso è deciso con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. Il ricorso sospende il termine entro il quale il fabbricante deve adeguarsi.

     4. Le misure integrative e modificative, stabilite ai sensi del comma 1, costituiscono, se necessario, variante della concessione edilizia rilasciata dal sindaco.

 

     Art. 20. Ispezioni.

     1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni. Le ispezioni sono effettuate avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'ISPESL e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e possono essere integrate, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, con personale tecnico appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.

     2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.

     3. Per le ispezioni di cui al presente articolo e per i relativi compensi al personale incaricato è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui, a decorrere dal 1997, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresì affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo. [4]

 

     Art. 21. Sanzioni.

     1. Il fabbricante che omette di effettuare la notifica di cui agli articoli 4 e 5, nel termine prescritto dall'articolo 7, comma 3, ovvero prima dell'inizio dell'attività, è punito con l'arresto fino ad 1 anno.

     2. Il fabbricante che omette di presentare la dichiarazione di cui all'articolo 6, nel termine prescritto dall'articolo 7, comma 3, ovvero prima dell'inizio dell'attività, è punito con l'arresto fino a 6 mesi.

     3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante che non pone in essere le prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorità competente, è punito con l'arresto da 6 mesi a 3 anni.

     4. Il fabbricante che contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 8, comma 1, è assoggettato alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da due a cinque milioni di lire. La sanzione è irrogata dal prefetto.

     5. Il fabbricante che non aggiorna la notifica in conformità dell'articolo 8, comma 2, è punito con l'arresto fino a 6 mesi.

     6. Fatti salvi i casi di responsabilità penale, qualora si accerti che nell'impianto industriale non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o indicate dall'autorità competente, la regione diffida il fabbricante ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di inadempimento è ordinata la sospensione dell'attività da parte della regione competente per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni previste dall'articolo 19, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. Ove il fabbricante, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate dai Ministeri dell'ambiente e della sanità è ordinata, da parte della stessa regione, la chiusura dell'impianto o, ove possibile, del singolo reparto.

 

 

ALLEGATI [5]

(Omissis).

 

 


[1] Il presente D.P.R. è stato interamente abrogato, ad eccezione dell'art. 20, dall'art. 30 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137.

[5] Gli allegati sono stati modificati dal D.M. 20 maggio 1991 e successive modificazioni e dalla Legge 19 maggio 1997, n. 137.