§ 79.1.4 - D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66.
Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.1 disciplina generale
Data:06/02/1981
Numero:66


Sommario
Art. 1.  (Protezione civile). - La protezione civile è un compito primario dello Stato.
Art. 2.  (Limiti di applicabilità delle norme). - Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle situazioni di cui all'art. 1 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
Art. 3.  (Organizzazione della protezione civile). - Sono organi di protezione civile il Ministro dell'interno, il direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, il commissario [...]
Art. 4.  (Comitato interministeriale della protezione civile). - Il Comitato interministeriale della protezione civile, costituito presso il Ministero dell'interno nella composizione di cui al secondo, comma [...]
Art. 5.  (Commissione interministeriale tecnica: composizione e nomina). - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, è determinata la composizione della [...]
Art. 6.  (Commissione interministeriale tecnica: competenze). - La commissione interministeriale tecnica, oltre ad esaminare le particolari questioni tecniche ad essa sottoposte dal Comitato [...]
Art. 7.  (Commissione interministeriale tecnica: funzionamento). - La commissione interministeriale tecnica si riunisce almeno due volte l'anno in seduta plenaria e viene convocata con preavviso di almeno [...]
Art. 8.  (Comitati regionali: costituzione e sede). - I comitati regionali della protezione civile, di cui all'art. 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sono costituiti per la durata di cinque anni con [...]
Art. 9.  (Comitati regionali: competenze). - I comitati regionali, in conformità di quanto previsto ai commi quarto e quinto dell'art. 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed in armonia con gli indirizzi [...]
Art. 10.  (Comitati regionali: convocazioni e determinazioni). - I comitati regionali si riuniscono ordinariamente due volte l'anno e sono convocati dal presidente con preavviso di almeno dieci giorni, salvo [...]
Art. 11.  (Ministro dell'interno). - Il Ministro dell'interno provvede, d'intesa con le altre amministrazioni civili e militari dello Stato e mediante il concorso di tutti gli enti pubblici territoriali ed [...]
Art. 12.  (Direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi). - Il direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi:
Art. 13.  (Commissario del Governo nella regione). - Il commissario del Governo:
Art. 14.  (Prefetto). - Il prefetto, quale organo ordinario di protezione civile:
Art. 15.  (Ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco). - L'ispettore regionale o interregionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 8, ultimo comma, della legge 8 [...]
Art. 16.  (Sindaco). - Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è organo locale di protezione civile.
Art. 17.  (Commissario straordinario). - Il commissario straordinario, nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996:
Art. 18.  (Oggetto degli interventi). - L'azione dell'organo ordinario o straordinario di protezione civile si esplica mediante la direzione ed il coordinamento dei servizi:
Art. 19.  (Unità assistenziali di emergenza). - A cura dell'organo ordinario o straordinario di protezione civile vengono costituite, ove necessario, particolari «unità assistenziali di emergenza» che [...]
Art. 20.  (Piani provinciali di protezione civile). - Il piano provinciale di cui al precedente art. 14, n. 1):
Art. 21.  (Personale dell'Amministrazione civile dell'interno). - Per le esigenze straordinarie di personale, da assegnare alle strutture operative di intervento e di coordinamento, la Direzione generale [...]
Art. 22.  (Personale di altre amministrazioni ed enti). - Le amministrazioni e gli enti che devono avvalersi, per gli interventi di protezione civile, dell'opera straordinaria di aliquote del proprio [...]
Art. 23.  (Domanda, istruzione e addestramento). - I cittadini che intendono offrire volontariamente la loro opera nei servizi di protezione civile presentano istanza alla prefettura della provincia di [...]
Art. 24.  (Obblighi). - I volontari sono tenuti:
Art. 25.  (Impiego). - L'impiego dei volontari è autorizzato dal prefetto nell'ambito della provincia, e, fuori di essa, dal Ministro dell'interno.
Art. 26.  (Esercitazioni di protezione civile). - Allo scopo di sperimentare la validità delle varie pianificazioni, la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero [...]
Art. 27.  (Centri assistenziali di pronto intervento: C.A.P.I.). - I centri assistenziali di pronto intervento - istituiti o da istituire, con decreto del Ministro dell'interno, per le esigenze previste dalla [...]
Art. 28.  (Responsabili dei magazzini dei centri assistenziali di pronto intervento). - Ai magazzini dei centri assistenziali di pronto intervento sono preposti un consegnatario ed un vice consegnatario e, in [...]
Art. 29.  (Inoltro dei materiali alle località di impiego). - Il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - provvede, con il parco automezzi a propria [...]
Art. 30.  (Revisione e nuova inventariazione dei materiali). - Quando se ne riconosca la necessità o, in ogni caso, almeno ogni decennio, si procede alla revisione generale nonché ad una nuova inventariazione [...]
Art. 31.  (Procedure per l'acquisto dei materiali assistenziali). - Al fine di avere l'immediata disponibilità dei materiali assistenziali indispensabili per la prima assistenza alle popolazioni colpite, il [...]
Art. 32.  (Segnalazioni da parte di enti pubblici e di privati). - I sindaci, gli organi dello Stato e degli altri enti pubblici sono tenuti a segnalare lare immediatamente al prefetto l'insorgere di [...]
Art. 33.  (Segnalazioni da parte di navi ed aeromobili). - Tutte le navi e gli aeromobili in navigazione, qualora vengano a conoscenza dell'insorgere di situazioni di pericolo o del verificarsi di calamità [...]
Art. 34.  (Attivazione delle predisposizioni di misure di protezione civile). - Il prefetto, avuta notizia della situazione di pericolo o del verificarsi di calamità naturali o catastrofi, ne informa [...]
Art. 35.  (Ricognizioni aeree). - Il Ministero della difesa e i comandi delle forze armate aventi in dotazione aeromobili, appena avuta comunque notizia del verificarsi di una calamità naturale o catastrofe, [...]
Art. 36.  (Avvertimenti alla popolazione). - Allorché occorra informare le popolazioni di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, vi provvede il prefetto, che si avvale [...]
Art. 37.  (Primi interventi). - Ferme le incombenze del prefetto e del sindaco, di cui agli articoli 14 e 16 del presente regolamento, tutte le amministrazioni e gli enti aventi compiti di protezione civile, [...]
Art. 38.  (Interventi tecnici urgenti dei vigili del fuoco). - Il comandante provinciale dei vigili del fuoco, ove i mezzi tecnici ed il personale a sua disposizione non siano adeguati per gli interventi [...]
Art. 39.  (Intervento Forze armate). - I comandanti militari territoriali, i comandanti dei dipartimenti militari marittimi e delle regioni aeree pongono a disposizione dell'organo ordinario o straordinario [...]
Art. 40.  (Attività assistenziali). - Gli interventi assistenziali consistono essenzialmente nell'assegnazione agli aventi diritto, previa la eventuale dotazione della tessera di cui all'articolo seguente, di [...]
Art. 41.  (Censimento dei sinistrati e dotazione di tessere assistenziali). - L'organo ordinario o straordinario di protezione civile ove ne ricorra la necessità, provvede per la individuazione delle persone [...]
Art. 42.  (Istituzione provvisoria di rivendita di generi di monopolio). - L'Amministrazione delle finanze può concedere l'autorizzazione provvisoria per la istituzione in loco di rivendite al pubblico di [...]
Art. 43.  (Soccorsi sanitari). - Il Ministro dell'interno, per le esigenze di carattere sanitario e ad integrazione degli interventi operati dalle regioni, può richiedere, in caso di necessità:
Art. 44.  (Interventi igienico-sanitari e veterinari di urgenza). - Fino a quando la direzione ed il coordinamento dei servizi sanitari nella zona colpita non siano assunti dagli organi dello Stato, i primi [...]
Art. 45.  (Concorso dell'Associazione italiana della Croce rossa ai soccorsi sanitari). - Salvo il coordinamento con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, l'Associazione italiana [...]
Art. 46.  (Servizi di soccorso veterinario). - Il recupero, la custodia ed il governo degli animali sono curati, nella zona colpita, dai competenti organi regionali.
Art. 47.  (Servizi radio, telegrafici, telefonici e postali). - Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, avuta notizia dell'evento calamitoso, impartisce ai propri organi centrali e periferici e [...]
Art. 48.  (Servizi di trasporto statali ed in concessione). - Il Ministro dei trasporti, avuta notizia dell'evento calamitoso, impartisce ai propri organi centrali e periferici le disposizioni necessarie per [...]
Art. 49.  (Opera di urgente necessità). Le opere di urgente necessità di cui alla lettera b) dell'art. 6 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sono quelle la cui realizzazione si rende necessaria per [...]
Art. 50.  (Attrezzature di protezione civile). - Per attrezzature di protezione civile di cui alla lettera b) dell'art. 6 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, si intendono tutti i materiali e i mezzi [...]
Art. 51.  (Utilizzazione di opere ed attrezzature di enti pubblici e di privati). - Le opere e le attrezzature di cui ai precedenti articoli 49 e 50 debbono essere costantemente tenute in perfetto stato di [...]
Art. 52.  (Ministero dei lavori pubblici - Interventi straordinari).
Art. 53.  (Interventi delle amministrazioni regionali e degli enti locali territoriali). - Gli organi regionali e gli enti locali territoriali, oltre al contributo di cui al penultimo comma dell'art. 7 della [...]
Art. 54.  (Offerte di prestazioni). - I privati cittadini, le associazioni ed i comitati, che in occasione di eventi calamitosi intendano offrire il loro concorso alle operazioni di soccorso e di assistenza, [...]
Art. 55.  (Offerte di materiale assistenziale). - I privati cittadini, le associazioni ed i comitati, che in occasione di eventi calamitosi intendano offrire materiale assistenziale, ed in particolare [...]
Art. 56.  (Offerte di ospitalità o di altre iniziative assistenziali). - Chiunque intenda contribuire all'attività di assistenza mediante offerte di ospitalità od altre particolari forme, diverse da quelle [...]
Art. 57.  (Offerte provenienti dall'estero). - Qualora le offerte di cui al presente capo pervengano dall'estero, il preventivo coordinamento viene curato dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con il [...]


§ 79.1.4 - D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66.

Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile.

(G.U. 16 marzo 1981, n. 74 - S.O.)

 

Art. unico.

     E' approvato l'annesso regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996: «Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile».

 

Disposizioni di carattere generale

 

Art. 1. (Protezione civile). - La protezione civile è un compito primario dello Stato.

     Essa concerne:

     1) la prevenzione degli eventi calamitosi mediante l'individuazione e lo studio delle loro cause;

     2) la predisposizione e attuazione dei servizi di soccorso;

     3) la predisposizione e attuazione degli interventi assistenziali di cui all'art. 2 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 617;

     4) il coordinamento, al verificarsi dell'evento calamitoso, di tutti gli interventi delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali ed istituzionali.

 

     Art. 2. (Limiti di applicabilità delle norme). - Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle situazioni di cui all'art. 1 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

     Per interventi tecnici straordinari, ai sensi dell'art. 1 della legge citata, si intendono quelli che le varie amministrazioni od enti pongono in atto in aggiunta alla loro normale attività di istituto.

 

 

TITOLO I

Organizzazione della protezione civile

 

Capo I

Organi di protezione civile

 

     Art. 3. (Organizzazione della protezione civile). - Sono organi di protezione civile il Ministro dell'interno, il direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, il commissario straordinario di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, il commissario del Governo nella regione, il prefetto, l'ispettore regionale o interregionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il sindaco quale ufficiale del Governo.

     Sono altresì elementi dell'organizzazione della protezione civile il Comitato interministeriale della protezione civile, la commissione interministeriale tecnica, i comitati regionali della protezione civile.

     Nel presente regolamento, l'espressione «organo ordinario» di protezione civile va riferita al Ministro dell'interno, al prefetto ed al sindaco quale ufficiale del Governo;

     l'espressione «organo straordinario» va riferita al commissario straordinario.

 

     Art. 4. (Comitato interministeriale della protezione civile). - Il Comitato interministeriale della protezione civile, costituito presso il Ministero dell'interno nella composizione di cui al secondo, comma dell'art. 3 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, si avvale, per l'espletamento dei compiti fissati nel terzo comma dello stesso articolo, della commissione interministeriale tecnica ivi prevista.

     Il Ministro dell'interno, per gli studi di cui alla lettera c) del citato art. 3, può avvalersi anche di esperti estranei all'Amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi con qualifica non inferiore a primo dirigente.

 

     Art. 5. (Commissione interministeriale tecnica: composizione e nomina). - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, è determinata la composizione della commissione interministeriale tecnica.

     I componenti effettivi e supplenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno su designazione delle amministrazioni e degli enti interessati: essi durano in carica cinque anni.

     La commissione è presieduta dal direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi o, in caso di sua assenza o impedimento o di temporanea vacanza, dal funzionario che normalmente lo sostituisce nelle funzioni di direttore generale.

     Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate dal direttore della divisione protezione civile del Ministero dell'interno.

 

     Art. 6. (Commissione interministeriale tecnica: competenze). - La commissione interministeriale tecnica, oltre ad esaminare le particolari questioni tecniche ad essa sottoposte dal Comitato interministeriale della protezione civile, cura e coordina gli studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e catastrofi, sulla predisposizione e l'attuazione dei vari interventi nonché sulla ricerca, raccolta e divulgazione di ogni informazione utile ai fini della protezione della popolazione.

 

     Art. 7. (Commissione interministeriale tecnica: funzionamento). - La commissione interministeriale tecnica si riunisce almeno due volte l'anno in seduta plenaria e viene convocata con preavviso di almeno dieci giorni, salvo che particolari ed urgenti problemi ne richiedano l'immediata convocazione.

     La commissione può operare anche in gruppi di lavoro per singoli settori di studio; può altresì demandare, ad uno o più dei suoi componenti, lo studio di particolari problemi.

 

     Art. 8. (Comitati regionali: costituzione e sede). - I comitati regionali della protezione civile, di cui all'art. 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sono costituiti per la durata di cinque anni con decreto del Ministro dell'interno.

     Essi hanno sede, di regola, presso i commissariati del Governo, ove è costituito l'ufficio regionale della protezione civile.

 

     Art. 9. (Comitati regionali: competenze). - I comitati regionali, in conformità di quanto previsto ai commi quarto e quinto dell'art. 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed in armonia con gli indirizzi di sviluppo e di pianificazione predisposti dagli organi della pianificazione economica:

     1) studiano e fanno proposte circa i provvedimenti atti ad evitare o ridurre le probabilità dell'insorgere di calamità naturali o catastrofi, sulla base delle eventuali proposte formulate dalle regioni;

     2) predispongono i programmi relativi al contributo della regione e degli enti locali all'azione di soccorso in caso di calamità naturali o catastrofi, specie per quanto concerne l'assistenza generica, sanitaria ed ospedaliera, il rapido ripristino della viabilità delle strade, degli acquedotti e delle altre opere pubbliche di interesse regionale, tenuto conto delle eventuali proposte formulate dalle regioni;

     3) determinano, in relazione ai programmi di cui al n. 2), gli organismi regionali e gli enti locali tenuti a dare il loro apporto agli organi ordinari e straordinari della protezione civile, specificandone le disponibilità ed i mezzi.

     I programmi di cui al n. 2) divengono operativi dopo trenta giorni dalla comunicazione, a cura del segretario del comitato, agli organi deliberativi della regione.

 

     Art. 10. (Comitati regionali: convocazioni e determinazioni). - I comitati regionali si riuniscono ordinariamente due volte l'anno e sono convocati dal presidente con preavviso di almeno dieci giorni, salvo che particolari ed urgenti problemi ne richiedano l'immediata convocazione.

     La convocazione può essere chiesta anche dal commissario del Governo o da un terzo dei componenti.

     L'ordine del giorno viene comunicato anche al commissario del Governo, che ha la facoltà di chiedere l'inserimento di altri argomenti.

     Le determinazioni dei comitati sono trasmesse al Ministero dell'interno, per il coordinamento nazionale da parte del Comitato interministeriale della protezione civile, alla regione, al commissario del Governo, nonché alle prefetture della regione, per la redazione dei piani provinciali di protezione civile.

 

     Art. 11. (Ministro dell'interno). - Il Ministro dell'interno provvede, d'intesa con le altre amministrazioni civili e militari dello Stato e mediante il concorso di tutti gli enti pubblici territoriali ed istituzionali, all'organizzazione della protezione civile predisponendo i servizi di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofe.

     A tali effetti il Ministro dell'interno, cui fanno capo tutti i servizi e gli interventi delle pubbliche amministrazioni - civili e militari, centrali e periferiche - nonché di soggetti privati e di enti pubblici e privati, impartisce le direttive generali in materia di protezione civile; in caso di calamità naturali o catastrofe, assume la direzione ed attua il coordinamento di tutte le attività svolte nella circostanza dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti pubblici territoriali ed istituzionali.

     Per quanto concerne i servizi e gli interventi delle forze armate di cui al successivo art. 39, il Ministro dell'interno provvede a farne richiesta, in occasione di calamità naturali o catastrofe, al Ministro della difesa o all'autorità da questo delegata.

     Allorché ricorrano le circostanze di cui all'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, il Ministro dell'interno propone, anche in relazione alle eventuali richieste delle regioni e degli enti locali, l'emanazione del decreto di dichiarazione di catastrofe o di calamità naturale designando la persona, che, tenuto conto dell'entità e gravità dell'evento, ritiene maggiormente idonea ad assumere le funzioni di commissario.

     Inoltre, il Ministro dell'interno:

     1) dispone l'esecuzione di periodiche esercitazioni di protezione civile, anche con la partecipazione degli organi e degli enti, il cui intervento è previsto dai piani di emergenza;

     2) dispone campagne annuali per la divulgazione delle misure di prevenzione, protezione e soccorso;

     3) adotta ai fini della protezione civile ogni altro provvedimento a lui demandato dalle vigenti norme;

     4) promuove l'emanazione dei provvedimenti di urgente necessità richiesti nell'interesse pubblico.

     Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi, il Ministro dell'interno si avvale della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, presso cui è costituita la commissione interministeriale tecnica, prevista dal precedente art. 5.

     In situazioni di emergenza, il Ministro dell'interno può disporre che con i rappresentanti di amministrazioni e di enti direttamente interessati alle operazioni di soccorso, che fanno parte della commissione interministeriale tecnica, si costituisca il Centro operativo combinato (COC) quale strumento di direzione e coordinamento degli interventi di protezione civile con i seguenti compiti:

     1) raccogliere e valutare ogni informazione interessante la protezione civile;

     2) preavvertire e porre in stato di allarme, in caso di necessità, le amministrazioni e gli enti aventi compiti di intervento e di soccorso;

     3) ricevere le direttive impartite dalle autorità superiori in materia di soccorso e di assistenza e promuovere l'applicazione nell'organizzazione degli interventi;

     4) raccogliere tutti i dati provenienti dalle zone colpite nonché quelli relativi alle risorse disponibili sia di soccorso che di assistenza, valutarli e promuovere l'emanazione delle conseguenti disposizioni, tenuto conto delle esigenze prioritarie;

     5) armonizzare, per darne forma unitaria, gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati ai soccorsi;

     6) raccogliere le richieste di materiale ed equipaggiamento delle forze di soccorso e di assistenza, promuovendo quanto necessario per il loro più organico e sollecito soddisfacimento;

     7) promuovere quanto necessario perché sia assicurato il più rapido ripristino dei servizi essenziali nella zona colpita.

 

     Art. 12. (Direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi). - Il direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi:

     1) cura la predisposizione di quanto possa occorrere per l'attuazione, in caso di calamità o catastrofe, degli interventi tecnici urgenti e dell'assistenza di primo soccorso alle popolazioni colpite;

     2) impartisce le direttive per l'organizzazione e la predisposizione dei servizi di protezione civile in conformità agli indirizzi del Ministro ed in esecuzione delle determinazioni del Comitato interministeriale della protezione civile;

     3) provvede, secondo gli indirizzi impartiti dal Comitato interministeriale della protezione civile, al coordinamento, ove occorra, dei piani provinciali di protezione civile, tenuto conto anche dei programmi predisposti dai comitati regionali della protezione civile;

     4) dirige, in attuazione delle direttive impartite dal Ministro, i servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da calamità o catastrofe e coordina le attività all'uopo svolte da enti e da privati;

     5) organizza e dispone quanto necessario per l'attuazione delle esercitazioni di protezione civile;

     6) attende alla divulgazione di ogni informazione utile ai fini della protezione della popolazione civile.

 

     Art. 13. (Commissario del Governo nella regione). - Il commissario del Governo:

     1) mantiene intese con il comitato regionale della protezione civile per la formulazione e l'attuazione dei programmi relativi al contributo della regione e degli enti locali alle operazioni di soccorso e di assistenza;

     2) assicura il coordinamento dei piani provinciali di protezione civile nell'ambito regionale nonché la loro armonizzazione globale con i programmi predisposti dal comitato regionale;

     3) nomina il direttore dell'ufficio regionale della protezione civile.

     Nelle regioni a statuto speciale le attribuzioni amministrative, in materia di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite da calamità, sono esercitate dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

 

     Art. 14. (Prefetto). - Il prefetto, quale organo ordinario di protezione civile:

     1) cura la predisposizione del piano provinciale di protezione civile, avvalendosi della collaborazione dei rappresentanti dello Stato, della regione, degli enti locali e di altri enti pubblici tenuti a concorrere al soccorso e all'assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi, riuniti in apposito comitato;

     2) dirige, nell'ambito della provincia, i servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e coordina le attività svolte da tutte le amministrazioni pubbliche, dagli enti e dai privati;

     3) dispone l'attuazione, da parte delle forze dell'ordine, dei servizi straordinari di vigilanza e tutela richiesti dall'emergenza e provvede ad assicurare l'impiego, per le prime urgenti necessità, di reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri attrezzati anche per il soccorso pubblico;

     4) chiede, se necessario, il concorso delle forze armate;

     5) adotta provvedimenti intesi ad assicurare la disponibilità di alloggi, automezzi, altri mezzi di soccorso e manodopera mediante ricorso alle norme vigenti in materia;

     6) cura gli adempimenti connessi con l'istruzione, l'addestramento e l'impiego di volontari;

     7) promuove iniziative, coordinandone l'attuazione, per l'informazione delle popolazioni in materia di protezione civile e sul comportamento che le popolazioni stesse devono tenere in situazioni di emergenza, in relazione anche alle previsioni contenute nelle relative pianificazioni.

     Il prefetto, per l'esercizio delle funzioni di cui al n. 2) del precedente comma, si avvale della collaborazione dei rappresentanti delle amministrazioni e degli enti pubblici per l'organizzazione, a livello provinciale e, se necessario, a livello comunale o intercomunale, di strumenti di coordinamento provvisori, per il tempo dell'emergenza, che assumono la denominazione, rispettivamente, di Centro di coordinamento soccorsi (CCS) e Centro operativo misto (COM).

 

     Art. 15. (Ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco). - L'ispettore regionale o interregionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 8, ultimo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996, coordina gli interventi dei comandi provinciali dei vigili del fuoco compresi nella sua circoscrizione territoriale, esercita il comando della colonna mobile, costituita nell'ambito dell'Ispettorato, e assume la responsabilità dell'impiego anche delle altre colonne mobili di soccorso o loro unità chiamate ad operare nelle località colpite da calamità e di ogni altro reparto del Corpo.

     L'ispettore regionale o interregionale, qualora ritenga necessario l'intervento di mezzi tecnici e di reparti appartenenti ad altre amministrazioni e enti, ne segnala l'esigenza all'organo ordinario o straordinario di protezione civile perché li richieda.

     Lo stesso ispettore od altro appositamente designato sovrintende, altresì, sotto il profilo tecnico, all'impiego delle forze che partecipano in via ausiliaria alle operazioni di soccorso.

 

     Art. 16. (Sindaco). - Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è organo locale di protezione civile.

     Il sindaco provvede, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati, dandone subito notizia al prefetto.

 

     Art. 17. (Commissario straordinario). - Il commissario straordinario, nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996:

     1) assume sul posto la direzione e il coordinamento di tutte le attività svolte dagli organi di intervento e di assistenza operanti nelle zone interessate dalla calamità o dalla catastrofe, avvalendosi della collaborazione dei rappresentanti delle amministrazioni e degli enti pubblici per l'organizzazione degli strumenti di coordinamento provvisori, per il tempo dell'emergenza, in analogia a quanto previsto nel secondo comma del precedente art. 14;

     2) assicura l'unità di indirizzo nell'utilizzazione del personale, dei mezzi e dei materiali comunque disponibili nella zona stessa;

     3) promuove il più tempestivo afflusso di quant'altro possa occorrere e l'adozione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti straordinari di urgenza richiesti dalle circostanze per la più efficace azione di soccorso e di assistenza;

     4) chiede il concorso delle forze armate;

     5) promuove l'adozione delle misure idonee per il più rapido ripristino dei servizi pubblici essenziali e di ogni altra misura atta a ricondurre la normalità nella zona colpita.

     Dal momento dell'assunzione dell'incarico da parte del commissario straordinario, le autorità operanti nella zona gli segnalano il personale ed i mezzi di cui dispongono e svolgono la loro azione secondo gli ordini del commissario medesimo.

     Il commissario straordinario cessa dall'incarico con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale presenta dettagliata relazione sulle attività svolte.

 

Capo II

Oggetto e strutture di intervento

 

     Art. 18. (Oggetto degli interventi). - L'azione dell'organo ordinario o straordinario di protezione civile si esplica mediante la direzione ed il coordinamento dei servizi:

     1) di salvataggio e soccorso delle persone sinistrate, di conservazione di valori e cose, di demolizione o puntellamento dei fabbricati e di ogni altro servizio tecnico urgente;

     2) di attendamento e ricovero provvisorio dei sinistrati, di vettovagliamento e di tutela igienica della popolazione e del personale inviato per l'opera soccorritrice, di assistenza ai minori, orfani e abbandonati ed agli incapaci in genere;

     3) di disciplina delle comunicazioni e dei trasporti nella zona colpita;

     4) di allestimento di provvisorie installazioni per gli uffici pubblici e per le necessità della giustizia e del culto;

     5) di riassetto iniziale degli organi locali per preparare il ritorno alle condizioni normali della vita civile;

     6) di recupero, di custodia e di governo degli animali, sia da stalla che da cortile, da operarsi secondo il disposto del successivo art. 46 in attesa che possano essere consegnati agli aventi diritto;

     7) il reperimento e seppellimento degli animali deceduti e di bonifica sanitaria della zona colpita, secondo il disposto del successivo articolo 44.

 

     Art. 19. (Unità assistenziali di emergenza). - A cura dell'organo ordinario o straordinario di protezione civile vengono costituite, ove necessario, particolari «unità assistenziali di emergenza» che provvedono ad alloggiare, eventualmente alimentare e prestare ogni altra forma di assistenza sociale ai cittadini sinistrati, secondo programmi organici predisposti nell'ambito dei piani di protezione civile.

     In particolare dette «unità assistenziali»:

     1) forniscono ogni utile informazione agli organi della protezione civile ed ai centri di coordinamento, ove costituiti;

     2) assicurano, a seconda delle contingenze, la distribuzione dei soccorsi, l'assegnazione dei ricoveri sotto tende o in baraccamenti ed ogni altro intervento assistenziale in favore dei sinistrati;

     3) provvedono al rilascio di contrassegni ed autorizzazioni per le persone abilitate a circolare nelle zone colpite ed al censimento della popolazione sinistrata.

     Le «unità assistenziali» comprendono anche un reparto per l'assistenza sanitaria, al quale l'Associazione italiana della Croce rossa, salvo il coordinamento con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concorre ad assicurare attrezzature e personale avvalendosi in particolare delle infermiere volontarie non inquadrate in formazioni sanitarie organiche e dei volontari della propria organizzazione.

     Le «unità assistenziali» sono dirette, in via di massima, da funzionari dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno;

     ad esse è addetto personale specializzato nei servizi di assistenza sociale per le esigenze dei minori, degli anziani e dei minorati.

     Per tutto il personale da impiegare nell'ambito delle «unità assistenziali» vengono tenuti, a cura dell'Amministrazione dell'interno, appositi corsi di qualificazione.

     All'atto della costituzione delle «unità assistenziali», l'autorità provinciale di pubblica sicurezza provvede a dislocarvi, per l'attuazione dei compiti di istituto appositi nuclei di polizia, cui può essere assegnato anche personale del Corpo di polizia femminile in relazione alle specifiche attribuzioni, in particolare riguardo alla tutela sociale e morale di persone in stato di abbandono.

 

 

TITOLO II

Predisposizioni di misure di protezione civile

 

Capo I

Piani provinciali di protezione civile

 

     Art. 20. (Piani provinciali di protezione civile). - Il piano provinciale di cui al precedente art. 14, n. 1):

     1) prevede il fabbisogno e individua le disponibilità di personale, di locali, di mezzi ed attrezzature nell'ambito della provincia per far fronte a situazioni di emergenza;

     2) individua i compiti che devono essere assolti da ciascuna amministrazione pubblica ed ente e ne preordina gli interventi di rispettiva competenza;

     3) prevede l'impiego di uomini e mezzi per le varie ipotesi di pubblica calamità;

     4) predispone quanto necessario per l'eventuale allestimento degli strumenti di coordinamento provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 14.

     Copia del piano viene inviata al Ministero dell'interno, alla regione, al commissariato del Governo ed alle amministrazioni ed enti interessati all'attuazione del piano stesso.

 

Capo II

Personale di pronto impiego

 

     Art. 21. (Personale dell'Amministrazione civile dell'interno). - Per le esigenze straordinarie di personale, da assegnare alle strutture operative di intervento e di coordinamento, la Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'interno individua, possibilmente con il criterio della volontarietà, idoneo personale, il cui periodico addestramento è curato dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

 

     Art. 22. (Personale di altre amministrazioni ed enti). - Le amministrazioni e gli enti che devono avvalersi, per gli interventi di protezione civile, dell'opera straordinaria di aliquote del proprio personale, predispongono i necessari contingenti e li sottopongono a periodico addestramento.

 

Capo III

Volontari

 

     Art. 23. (Domanda, istruzione e addestramento). - I cittadini che intendono offrire volontariamente la loro opera nei servizi di protezione civile presentano istanza alla prefettura della provincia di residenza, che ne accerta l'idoneità fisica e la buona condotta.

     La prefettura - in relazione alle attitudini e possibilmente alle richieste degli interessati, con preferenza per gli appartenenti ad associazioni che perseguono analoghe finalità - individua gli enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano i più idonei a curarne l'istruzione e l'addestramento.

     In particolare, nel settore dell'assistenza provvede la prefettura mediante la costituzione di speciali squadre operative di pronto intervento a supporto dei centri assistenziali di pronto intervento di cui al successivo art. 27;

     nel settore del soccorso, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 6, lettera c), della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

     Per il concorso fornito da associazioni del volontariato agli interventi sanitari di pronto soccorso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     I volontari di protezione civile sono muniti di segno distintivo, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero dell'interno, e iscritti, a cura degli enti che ne hanno curato l'istruzione e l'addestramento, in appositi «ruolini».

 

     Art. 24. (Obblighi). - I volontari sono tenuti:

     1) a partecipare con impegno ai corsi di addestramento ed alle esercitazioni;

     2) a rendersi disponibili, in caso di necessità, per l'impiego in attività di protezione civile;

     3) a mantenere in efficienza l'equipaggiamento loro assegnato;

     4) a sottoporsi alla vaccinazione antitifica-paratifica da praticarsi per via parenterale ed alla vaccinazione con anatossinatetanica, qualora non abbiano subito le predette vaccinazioni negli ultimi tre anni. La vaccinazione antitifica-paratifica deve ripetersi con frequenza triennale, mentre la vaccinazione con anatossinatetanica con frequenza quinquennale.

     I volontari, che intendano cessare da ogni attività inerente a tale qualifica, chiedono all'ente presso cui sono iscritti la cancellazione dai «ruolini», restituendo distintivi ed equipaggiamento eventualmente ottenuti.

 

     Art. 25. (Impiego). - L'impiego dei volontari è autorizzato dal prefetto nell'ambito della provincia, e, fuori di essa, dal Ministro dell'interno.

     Per i viaggi su mezzi di trasporto in concessione, le prefetture rilasciano apposite credenziali per il trasporto a pagamento differito in base alle tariffe previste dagli atti di concessione.

 

Capo IV

Esercitazioni

 

     Art. 26. (Esercitazioni di protezione civile). - Allo scopo di sperimentare la validità delle varie pianificazioni, la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, sentita la commissione interministeriale tecnica, organizza periodicamente esercitazioni cui può essere chiamato a partecipare il personale designato dalle amministrazioni e dagli enti interessati.

 

Capo V

Materiali assistenziali

 

     Art. 27. (Centri assistenziali di pronto intervento: C.A.P.I.). - I centri assistenziali di pronto intervento - istituiti o da istituire, con decreto del Ministro dell'interno, per le esigenze previste dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996 - sono costituiti da magazzini (secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 903) per il deposito di materiali assistenziali da distribuire in caso di eventi calamitosi.

     I magazzini dei centri assistenziali di pronto intervento sono sistemati in locali demaniali o privati che assicurino un'adeguata conservazione dei generi assistenziali. In difetto, si provvede mediante l'acquisto e la messa in opera di strutture prefabbricate.

     Nei predetti magazzini sono conservati prefabbricati, roulottes, case mobili, tende, effetti letterecci, vestiario ed ogni altro materiale di soccorso e di assistenza.

 

     Art. 28. (Responsabili dei magazzini dei centri assistenziali di pronto intervento). - Ai magazzini dei centri assistenziali di pronto intervento sono preposti un consegnatario ed un vice consegnatario e, in caso di loro assenza o impedimento, un sostituto consegnatario.

     La nomina del predetto personale, nonché la gestione dei magazzini sono regolate dalle norme di cui ai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni, nonché dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 903, sulla disciplina della fornitura e della custodia del materiale destinato all'assistenza in natura.

     I predetti magazzini devono essere sottoposti a periodici controlli, al fine di accertarne la piena efficienza sia sotto il profilo operativo che sotto l'aspetto amministrativo e contabile.

 

     Art. 29. (Inoltro dei materiali alle località di impiego). - Il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - provvede, con il parco automezzi a propria disposizione o mediante la stipula di apposite convenzioni, al diretto inoltro nella zona colpita dei materiali assistenziali depositati nei magazzini dei centri assistenziali di pronto intervento, al trasporto del personale addetto ai servizi assistenziali nonché ad ogni altra esigenza assistenziale di carattere straordinario.

     Qualora l'entità e l'urgenza degli interventi da effettuare o le condizioni di viabilità non consentano di provvedere anche in parte nei modi di cui sopra il Ministero della difesa e le autorità militari delegate forniscono i necessari mezzi di trasporto.

 

     Art. 30. (Revisione e nuova inventariazione dei materiali). - Quando se ne riconosca la necessità o, in ogni caso, almeno ogni decennio, si procede alla revisione generale nonché ad una nuova inventariazione dei materiali assistenziali di pronto intervento.

     Qualora detti materiali risultino deteriorati o non rispondenti all'uso cui sono destinati, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

 

     Art. 31. (Procedure per l'acquisto dei materiali assistenziali). - Al fine di avere l'immediata disponibilità dei materiali assistenziali indispensabili per la prima assistenza alle popolazioni colpite, il Ministero dell'interno può avvalersi delle procedure semplificate di cui all'art. 19 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

 

 

TITOLO III

Attuazione misure di protezione civile

 

Capo I

Segnalazioni

 

     Art. 32. (Segnalazioni da parte di enti pubblici e di privati). - I sindaci, gli organi dello Stato e degli altri enti pubblici sono tenuti a segnalare lare immediatamente al prefetto l'insorgere di situazioni di pericolo o il verificarsi di eventi calamitosi che abbiano comportato o possano comportare grave danno all'incolumità delle persone o ai beni, precisandone il luogo, la natura e l'entità.

     Chiunque, nell'espletamento di pubbliche funzioni, venga a conoscenza dell'insorgere di situazioni di pericolo o del verificarsi di calamità naturali o catastrofi, indipendentemente dall'obbligo di informare l'amministrazione o l'ente da cui dipende, è tenuto a darne immediata notizia al più vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dell'Arma dei carabinieri.

     Chiunque altro abbia notizia dell'insorgere di situazioni di pericolo o del verificarsi di calamità naturali o catastrofi è tenuto ad informarne, con il mezzo più rapido, il più vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dell'Arma dei carabinieri.

     L'ufficio di pubblica sicurezza, il comando dell'Arma dei carabinieri o qualsiasi altro pubblico ufficio che sia stato informato o sia venuto comunque a conoscenza dell'insorgere di situazioni di pericolo e del verificarsi di un evento calamitoso è tenuto a darne immediata notizia al prefetto della provincia interessata.

     Dette comunicazioni al prefetto devono indicare con la maggiore precisione possibile il luogo, la natura e l'entità dell'evento calamitoso e contenere ogni informazione utile per lo svolgimento dei primi soccorsi.

     I Ministeri e gli altri organismi centrali sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - ogni notizia che sia comunque ad essi pervenuta circa l'insorgere di situazioni di pericolo o il verificarsi di calamità naturali o catastrofi nonché le iniziative intraprese.

 

     Art. 33. (Segnalazioni da parte di navi ed aeromobili). - Tutte le navi e gli aeromobili in navigazione, qualora vengano a conoscenza dell'insorgere di situazioni di pericolo o del verificarsi di calamità naturali o catastrofi, sono tenuti ad informarne immediatamente, tramite i propri canali di comunicazione, il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - o comunque il più vicino organo periferico del Ministero stesso.

     Essi hanno, altresì, l'obbligo di rendersi disponibili per ogni eventuale ulteriore misura.

 

     Art. 34. (Attivazione delle predisposizioni di misure di protezione civile). - Il prefetto, avuta notizia della situazione di pericolo o del verificarsi di calamità naturali o catastrofi, ne informa immediatamente il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

     In pari tempo, il prefetto, sentiti, ove occorra, gli organi tecnici e valutate la natura e la entità dell'evento, informa ed attiva ogni organismo interessato in conformità alle previsioni del piano provinciale di protezione civile.

     Il Ministero dell'interno, in relazione alla valutazione fatta delle notizie pervenute, informa con ogni urgenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri e gli altri organismi interessati.

 

     Art. 35. (Ricognizioni aeree). - Il Ministero della difesa e i comandi delle forze armate aventi in dotazione aeromobili, appena avuta comunque notizia del verificarsi di una calamità naturale o catastrofe, dispongono ricognizioni aeree allo scopo di determinare la estensione della zona colpita e possibilmente la entità dei danni.

     Le stesse ricognizioni sono disposte su richiesta degli organi ordinario straordinari di protezione civile.

     I risultati delle ricognizioni aeree devono essere comunicati nel modo più rapido all'organo ordinario o straordinario di protezione civile.

 

     Art. 36. (Avvertimenti alla popolazione). - Allorché occorra informare le popolazioni di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, vi provvede il prefetto, che si avvale dei mezzi tecnici da individuarsi nei piani provinciali di protezione civile, e, in caso di urgenza, il sindaco.

 

Capo II

Primi interventi - Interventi tecnici dei vigili del fuoco e delle Forze armate

 

     Art. 37. (Primi interventi). - Ferme le incombenze del prefetto e del sindaco, di cui agli articoli 14 e 16 del presente regolamento, tutte le amministrazioni e gli enti aventi compiti di protezione civile, ricevuta notizia di eventi calamitosi, portano immediatamente nei luoghi del disastro i primi soccorsi secondo le previsioni contenute nei piani di emergenza e comunque in misura adeguata alla situazione da fronteggiare, dandone nel contempo notizia al prefetto per i fini indicati dall'art. 14 del presente regolamento.

     Eguale obbligo è fatto ai comitati locali dell'Associazione italiana della Croce rossa.

 

     Art. 38. (Interventi tecnici urgenti dei vigili del fuoco). - Il comandante provinciale dei vigili del fuoco, ove i mezzi tecnici ed il personale a sua disposizione non siano adeguati per gli interventi tecnici urgenti necessari per affrontare la calamità, informa l'ispettore regionale o interregionale sull'entità dell'evento e sul personale ed i mezzi tecnici integrativi ritenuti necessari, informandone contemporaneamente l'organo ordinario o straordinario di protezione civile.

 

     Art. 39. (Intervento Forze armate). - I comandanti militari territoriali, i comandanti dei dipartimenti militari marittimi e delle regioni aeree pongono a disposizione dell'organo ordinario o straordinario di protezione civile personale, mezzi, attrezzature, materiali e viveri di riserva.

     I reparti utilizzati nella zona sinistrata operano secondo le direttive del suddetto organo ordinario o straordinario.

     A detti reparti deve essere assicurata dalla competente autorità militare la completa autosufficienza logistica ed operativa.

 

Capo III

Interventi assistenziali

 

     Art. 40. (Attività assistenziali). - Gli interventi assistenziali consistono essenzialmente nell'assegnazione agli aventi diritto, previa la eventuale dotazione della tessera di cui all'articolo seguente, di viveri, vestiario ed effetti letterecci.

 

     Art. 41. (Censimento dei sinistrati e dotazione di tessere assistenziali). - L'organo ordinario o straordinario di protezione civile ove ne ricorra la necessità, provvede per la individuazione delle persone danneggiate dall'evento calamitoso ed, eventualmente per la consegna agli stessi di apposite tessere, avvalendosi del personale degli enti locali, dei volontari, nonché delle forze di polizia, anche femminile.

     Il relativo elenco è tenuto costantemente aggiornato.

     Chiunque, per qualsiasi motivo, provvede al ricovero dei sinistrati, è tenuto a darne immediata notizia all'organo ordinario o straordinario di protezione civile.

 

     Art. 42. (Istituzione provvisoria di rivendita di generi di monopolio). - L'Amministrazione delle finanze può concedere l'autorizzazione provvisoria per la istituzione in loco di rivendite al pubblico di generi di monopolio, in relazione ai bisogni locali e allo stato delle comunicazioni, qualora quelle esistenti non siano in grado di funzionare regolarmente.

 

Capo IV

Interventi igienico-sanitari

 

     Art. 43. (Soccorsi sanitari). - Il Ministro dell'interno, per le esigenze di carattere sanitario e ad integrazione degli interventi operati dalle regioni, può richiedere, in caso di necessità:

     1) al Ministro della sanità l'invio di medici, veterinari, personale ausiliario e ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, nonché l'invio di sieri, vaccini, medicinali, presidi profilattici ed altro materiale sanitario di prima necessità;

     2) al Ministro della difesa l'invio di formazioni sanitarie mobili;

     3) al Ministro dell'agricoltura e delle foreste l'invio di squadre di soccorso veterinario composte dal personale disponibile del Corpo forestale dello Stato;

     4) all'Associazione italiana della Croce rossa ed all'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta l'invio di formazioni sanitarie;

     5) ai prefetti l'invio di squadre di soccorso sanitarie spontaneamente organizzate da enti pubblici o da privati.

     Per l'apporto dell'Associazione italiana della Croce rossa, di cui al n. 4) del comma precedente, è fatto salvo il coordinamento con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.

 

     Art. 44. (Interventi igienico-sanitari e veterinari di urgenza). - Fino a quando la direzione ed il coordinamento dei servizi sanitari nella zona colpita non siano assunti dagli organi dello Stato, i primi urgenti soccorsi sanitari, veterinari ed attinenti all'igiene pubblica vengono effettuati dagli organi tecnici sanitari delle unità sanitarie locali e dei servizi multizonali di cui agli articoli 16 e 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, coordinati dagli organi regionali.

     In detti servizi - che operano secondo gli indirizzi dell'organo ordinario o straordinario di protezione civile - si intendono compresi anche il personale e le attrezzature sanitarie messe a disposizione dalle varie Amministrazioni ovvero volontariamente affluite.

 

     Art. 45. (Concorso dell'Associazione italiana della Croce rossa ai soccorsi sanitari). - Salvo il coordinamento con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, l'Associazione italiana della Croce rossa concorre ad assicurare l'assistenza sanitaria alle popolazioni colpite, nonché le attrezzature ed il personale occorrenti per i reparti sanitari delle unità assistenziali di emergenza di cui al precedente art. 19, secondo le indicazioni dell'organo ordinario o straordinario di protezione civile.

 

     Art. 46. (Servizi di soccorso veterinario). - Il recupero, la custodia ed il governo degli animali sono curati, nella zona colpita, dai competenti organi regionali.

 

Capo V

Comunicazioni e trasporti

 

     Art. 47. (Servizi radio, telegrafici, telefonici e postali). - Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, avuta notizia dell'evento calamitoso, impartisce ai propri organi centrali e periferici e alle società concessionarie le disposizioni necessarie per riattivare nel modo più sollecito le comunicazioni radio, telegrafiche, telefoniche e postali, per istituirne altre, ove necessario, nonché per provvedere alla eventuale installazione di uffici provvisori ed a quanto altro necessario per assicurare un andamento regolare dei servizi, d'intesa con l'organo ordinario o straordinario di protezione civile.

     Le comunicazioni riguardanti i servizi di soccorso hanno precedenza assoluta.

 

     Art. 48. (Servizi di trasporto statali ed in concessione). - Il Ministro dei trasporti, avuta notizia dell'evento calamitoso, impartisce ai propri organi centrali e periferici le disposizioni necessarie per assicurare il funzionamento di tutti i servizi ferroviari ed il coordinamento di tutti gli altri servizi pubblici di trasporto nelle zone colpite.

     Lo stesso Ministro impartisce, altresì, disposizioni affinché l'organo ordinario o straordinario di protezione civile possa disporre l'utilizzazione, con il sistema più rapido, dei vari mezzi di trasporto, per qualsiasi esigenza di protezione civile.

     Analoghe disposizioni sono impartite dal Ministro della marina mercantile per il trasporto di cose e persone con mezzi nautici rientranti nella sua competenza.

 

Capo VI

Opere di urgente necessità

 

     Art. 49. (Opera di urgente necessità). Le opere di urgente necessità di cui alla lettera b) dell'art. 6 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sono quelle la cui realizzazione si rende necessaria per l'adempimento dei compiti affidati al Ministero dell'interno dalla legge stessa nonché dall'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

     Alla realizzazione di dette opere il Ministero dell'interno provvede direttamente o a mezzo di altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici o privati, anche mediante apposite convenzioni, le quali possono prevedere, altresì, l'affidamento della manutenzione e dell'esercizio delle opere medesime.

     Sono considerate opere di urgente necessità anche quelle realizzate da enti pubblici o da privati che siano idonee alla protezione della popolazione civile.

 

     Art. 50. (Attrezzature di protezione civile). - Per attrezzature di protezione civile di cui alla lettera b) dell'art. 6 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, si intendono tutti i materiali e i mezzi destinati ad assicurare la protezione della popolazione civile in relazione ai compiti affidati al Ministero dell'interno dalla legge stessa, nonché dall'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

     Alla predisposizione di dette attrezzature il Ministero dell'interno provvede anche con le forme indicate nel precedente articolo.

 

     Art. 51. (Utilizzazione di opere ed attrezzature di enti pubblici e di privati). - Le opere e le attrezzature di cui ai precedenti articoli 49 e 50 debbono essere costantemente tenute in perfetto stato di funzionamento e messe a disposizioni del Ministero dell'interno su sua richiesta, in caso di grave necessità.

     Qualora le amministrazioni, gli enti pubblici o i privati provvedano alla realizzazione di opere e di attrezzature che da parte del Ministero dell'interno siano ritenute idonee ai fini della protezione della popolazione civile, il Ministero stesso cura che venga data attuazione alle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1932, n. 1915, nonché nel regio decreto 25 maggio 1936, n. 1553.

 

     Art. 52. (Ministero dei lavori pubblici - Interventi straordinari).

     - Agli interventi straordinari di cui all'art. 1 della legge 12 aprile 1948, n. 1010, provvede il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 88, n. 9), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nei casi in cui si operi in regime commissariale ai sensi della legge sulla protezione civile.

     In tali casi, in via straordinaria, gli interventi si estendono anche alle opere idrauliche di cui all'art. 89 del surrichiamato decreto.

 

     Art. 53. (Interventi delle amministrazioni regionali e degli enti locali territoriali). - Gli organi regionali e gli enti locali territoriali, oltre al contributo di cui al penultimo comma dell'art. 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, pongono in essere le attività, loro trasferite o delegate, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 e 24 luglio 1977, n. 616.

     Gli enti locali debbono provvedere all'immediata esecuzione dei lavori per il ripristino delle opere e dei servizi di propria competenza, informandone contestualmente l'organo ordinario o straordinario di protezione civile e segnalando le eventuali necessità di intervento integrativo.

 

Capo VII

Offerta di prestazioni, di materiale assistenziale, di denaro, di ospitalità e di altre iniziative assistenziali - Offerte dall'estero

 

     Art. 54. (Offerte di prestazioni). - I privati cittadini, le associazioni ed i comitati, che in occasione di eventi calamitosi intendano offrire il loro concorso alle operazioni di soccorso e di assistenza, ne danno notizia al prefetto della propria provincia, indicando i mezzi dei quali dispongono.

     L'impiego nelle zone colpite da calamità è disposto dal Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, d'intesa con l'organo ordinario o straordinario di protezione civile al quale sono affidati la direzione ed il coordinamento delle operazioni di soccorso.

     L'utilizzazione di coloro che intendono concorrere alle operazioni di cui al primo comma è regolata, per quanto applicabili nella circostanza, dalle disposizioni contenute nel capo III, titolo II del presente regolamento.

 

     Art. 55. (Offerte di materiale assistenziale). - I privati cittadini, le associazioni ed i comitati, che in occasione di eventi calamitosi intendano offrire materiale assistenziale, ed in particolare indumenti, masserizie e derrate, ne danno notizia al prefetto della propria provincia.

     La raccolta e la distribuzione possono essere affidate alla Associazione italiana della Croce rossa.

     Il materiale non utilizzabile è ceduto alla stessa Associazione secondo le vigenti disposizioni per il materiale fuori uso dello Stato.

 

     Art. 56. (Offerte di ospitalità o di altre iniziative assistenziali). - Chiunque intenda contribuire all'attività di assistenza mediante offerte di ospitalità od altre particolari forme, diverse da quelle previste negli articoli 54 e 55, ne informa il prefetto della provincia di residenza, il quale provvede alla loro utilizzazione.

 

     Art. 57. (Offerte provenienti dall'estero). - Qualora le offerte di cui al presente capo pervengano dall'estero, il preventivo coordinamento viene curato dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'interno, il quale provvede alla successiva utilizzazione.

     Il materiale proveniente dall'estero è soggetto ad ogni effetto, ove non diversamente stabilito con accordo internazionale, alla stessa disciplina del materiale assistenziale dello Stato impiegato nelle operazioni di soccorso e di assistenza.