§ 80.9.216 - D.P.R. 9 giugno 1967, n. 903.
Disciplina della fornitura e della custodia di materiale vario per l'assistenza in natura degli assistibili bisognosi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:09/06/1967
Numero:903


Sommario
Art. 1.      E' istituita presso la Direzione generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno una Commissione con il compito di esprimere parere sulle proposte relative [...]
Art. 2.      Alle dipendenze della Direzione generale dell'assistenza pubblica è istituito il magazzino centrale per la custodia, la conservazione e la distribuzione dei materiali di [...]
Art. 3.      A ciascun magazzino è preposto un consegnatario da nominarsi con decreto ministeriale
Art. 4.      E' istituita presso la Direzione generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno una Commissione con il compito di effettuare i collaudi dei materiali [...]
Art. 5.      Le Commissioni di cui agli articoli 1 e 4 sono nominate con decreti del Ministro per l'interno


§ 80.9.216 - D.P.R. 9 giugno 1967, n. 903.

Disciplina della fornitura e della custodia di materiale vario per l'assistenza in natura degli assistibili bisognosi.

(G.U. 14 ottobre 1967, n. 257)

 

 

     Art. 1.

     E' istituita presso la Direzione generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno una Commissione con il compito di esprimere parere sulle proposte relative alla fornitura di effetti di vestiario, letterecci e di materiale vario da destinare all'assistenza in natura con distribuzione gratuita a favore degli assistibili bisognosi, ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646, della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonché della legge 10 novembre 1964, n. 1225.

     La Commissione consultiva per gli acquisti è composta del direttore della divisione "Assistenza in natura" della predetta Direzione generale, con funzioni di presidente; di un funzionario della Direzione generale medesima; di un ufficiale commissario esperto in merceologia, designato dal Ministero della difesa-Esercito; di un funzionario chimico del Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette, designato dal Ministero delle finanze; di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato e di un funzionario del Provveditorato generale dello Stato, designati dal Ministero del tesoro; di un funzionario appartenente al ruolo tecnico direttivo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, designato dal Ministero delle finanze; di un funzionario addetto alla Direzione generale dell'assistenza pubblica con l'incarico di segretario.

     I membri della Commissione debbono rivestire qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o corrispondente.

 

          Art. 2.

     Alle dipendenze della Direzione generale dell'assistenza pubblica è istituito il magazzino centrale per la custodia, la conservazione e la distribuzione dei materiali di cui all'art. 1.

     Agli stessi fini possono essere istituiti, ove occorra, mediante decreto ministeriale, magazzini periferici.

     La gestione dei magazzini, previsti ai precedenti commi, è sottoposta al riscontro della Corte dei conti a norma del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, nonché al controllo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037.

     I consegnatari dei magazzini rendono il conto giudiziale della loro gestione secondo le disposizioni di cui al regio decreto 28 maggio 1924, n. 827.

 

          Art. 3.

     A ciascun magazzino è preposto un consegnatario da nominarsi con decreto ministeriale.

     Alla vigilanza e al coordinamento dell'attività dei magazzini provvede la Divisione "Assistenza in natura" della Direzione generale dell'assistenza pubblica.

 

          Art. 4.

     E' istituita presso la Direzione generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno una Commissione con il compito di effettuare i collaudi dei materiali acquistati ai fini dell'assistenza in natura.

     La Commissione di collaudo è composta di un funzionario addetto alla Divisione "Assistenza in natura" della predetta Direzione generale, con funzioni di presidente; di un funzionario chimico del Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette, designato dal Ministero delle finanze; di un ufficiale commissario esperto in merceologia, designato dal Ministero della difesa-Esercito; di un funzionario appartenente al ruolo tecnico direttivo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, designato dal Ministero delle finanze; di un funzionario del Provveditorato generale dello Stato, designato dal Ministero del tesoro; del consegnatario del magazzino centrale della predetta Direzione generale dell'assistenza pubblica con l'incarico di segretario.

     I membri della Commissione debbono rivestire qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o corrispondenti.

     Contro i provvedimenti della Commissione di collaudi è ammesso ricorso al Ministro per l'interno che provvede sentita la Commissione consultiva per gli acquisti.

 

          Art. 5.

     Le Commissioni di cui agli articoli 1 e 4 sono nominate con decreti del Ministro per l'interno.