§ 80.4.30 - D.P.R. 24 luglio 1977, n. 617.
Soppressione di uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.4 organizzazione
Data:24/07/1977
Numero:617


Sommario
Art. 1.  Soppressione uffici centrali
Art. 2.  Ministero dell'interno
Art. 3.  Ministero della pubblica istruzione
Art. 4.  Ministero dei lavori pubblici
Art. 5.  Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Art. 6.  Ministero dei trasporti
Art. 7.  Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Art. 8.  Ministero della sanità
Art. 9.  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Art. 10.  Ministero del turismo e dello spettacolo
Art. 11.  Soppressione uffici periferici


§ 80.4.30 - D.P.R. 24 luglio 1977, n. 617.

Soppressione di uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali.

(G.U. 29 agosto 1977, n. 234, S.O.)

 

 

     Art. 1. Soppressione uffici centrali

     A seguito del trasferimento e della delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario operato con i decreti delegati previsti dall'art. 1 primo comma, lettere a) e c), della legge 22 luglio 1975, n. 382, e successiva legge 27 novembre 1976, n. 894, nonché a seguito del trasferimento di funzioni statali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dei loro statuti, sono soppressi, a decorrere dal 1° gennaio 1978, salvo quanto disposto dall'art. 2, presso le amministrazioni statali, gli uffici centrali di cui agli articoli seguenti.

 

          Art. 2. Ministero dell'interno

     Presso il Ministero dell'interno sono soppresse a decorrere dal 1° settembre 1977:

     a) la Direzione generale dell'assistenza pubblica;

     b) l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

     Le funzioni relative ai centri assistenziali di pronto intervento in caso di calamità, già svolte dalla Direzione generale di cui alla lettera a), sono trasferite alla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

     Le funzioni relative agli interventi assistenziali straordinari, agli interventi previsti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, all'adempimento di accordi internazionali in materia di assistenza, ai rapporti con gli organismi assistenziali stranieri ed internazionali, all'assistenza dei profughi stranieri fino al riconoscimento della qualifica di rifugiato, nonché quelle relative alle attività connesse all'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento, sono riunite in una unica direzione generale che assume la denominazione di "Direzione generale dei servizi civili".

     Al riordinamento interno dei servizi relativi alle funzioni non trasferite alle regioni, di cui al precedente comma, si provvede con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Le Direzioni generali degli affari di culto e del fondo per il culto sono fuse, a decorrere dal 1° ottobre 1977, in un'unica direzione generale che assume la denominazione di "Direzione generale degli affari dei culti".

     Al riordinamento interno dei servizi della predetta direzione generale si provvede con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 3. Ministero della pubblica istruzione

     Presso il Ministero della pubblica istruzione sono soppressi:

     a) la Direzione generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola;

     b) la Direzione generale per l'educazione popolare;

     c) l'ispettorato per l'assistenza scolastica previsto dall'art. 2 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

     Al riordinamento interno dei servizi relativi alle funzioni in materia di edilizia scolastica e di educazione degli adulti non trasferite alle regioni, si provvede con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Le funzioni del soppresso ispettorato per l'assistenza scolastica non trasferite alle regioni sono attribuite alla Direzione generale per il personale e per gli affari generali ed amministrativi.

 

          Art. 4. Ministero dei lavori pubblici

     Presso il Ministero dei lavori pubblici sono soppressi:

     a) la "Direzione generale della viabilità ordinaria e nuove costruzioni ferroviarie".

     Le funzioni della predetta direzione generale non trasferite o delegate alle regioni a statuto ordinario o a statuto speciale o alle province autonome di Trento e Bolzano sono esercitate dalla "Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata". Le funzioni attribuite all'ispettorato circolazione e traffico e quelle attribuite all'ispettorato nuove costruzioni ferroviarie sono esercitate dai predetti ispettorati che vengono trasferiti presso la "Direzione generale dell'urbanistica" alla quale è parimenti trasferita la divisione "nuove costruzioni ferroviarie". La divisione "viabilità ordinaria" è soppressa;

     b) la "Direzione generale delle opere igieniche".

     Le funzioni della predetta direzione generale non trasferite o delegate alle regioni a statuto ordinario od a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sono esercitate dalla Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata, salvo quelle concernenti la tutela delle acque dall'inquinamento e quelle relative al piano regolatore degli acquedotti che sono esercitate dalla Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, presso la quale è trasferita la divisione piano regolatore generale degli acquedotti.

     La "divisione edilizia ospedaliera" è soppressa;

     c) la "Direzione generale dei servizi speciali".

     Le funzioni della predetta direzione generale non trasferite o delegate alle regioni a statuto ordinario od a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sono esercitate dalla "Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata", salvo quelle concernenti i pronti interventi sui corsi d'acqua che sono esercitate dalla "Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici".

     La divisione "costruzione edifici di culto" è trasferita alla Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata.

     La divisione "consolidamento e trasferimento abitati" e quella "gestione stralcio alloggi economici e popolari" sono soppresse;

     d) l'ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia. Le funzioni del predetto ispettorato non trasferite o delegate alle regioni a statuto ordinario oda statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sono esercitate dalla Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata, presso la quale è trasferita la divisione amministrativa;

     e) la divisione "affari legislativi e generali relativi all'utilizzazione delle acque pubbliche e dei bacini imbriferi e montani", presso la Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici;

     il primo ufficio tecnico presso la Direzione generale dell'urbanistica;

     l'ufficio tecnico presso la Direzione generale dei servizi speciali.

     Le Direzioni generali dell'urbanistica e dell'edilizia statale e sovvenzionata, con le nuove attribuzioni, assumono rispettivamente la denominazione di Direzione generale del coordinamento territoriale e Direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali.

 

          Art. 5. Ministero dell'agricoltura e delle foreste

     Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono soppresse:

     a) la Direzione generale dell'alimentazione.

     Le funzioni della predetta direzione generale non trasferite o delegate alle regioni a statuto ordinario o a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sono esercitate dalla Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, salvo le attività relative alla vigilanza sugli istituti ed enti operanti nel settore alimentare che sono esercitate dalla Direzione generale degli affari generali e del personale;

     b) la Direzione generale della bonifica e della colonizzazione. Le funzioni della predetta direzione generale non trasferite o delegate alle regioni a statuto ordinario o a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sono esercitate dalla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, salvo le materie relative agli affari generali e al contenzioso, che sono esercitate dalla Direzione generale degli affari generali e del personale;

     c) la Direzione generale dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali.

     Le funzioni della predetta direzione generale non trasferite o delegate alle regioni a statuto ordinario o a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sono esercitate:

     quelle relative all'attuazione di regolamenti e direttive comunitarie in materia di strutture nonché quelle relative al fondo di solidarietà nazionale in agricoltura dalla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste;

     quelle relative alla disciplina del credito agrario e all'amministrazione dei fondi di rotazione nonché alle attività concernenti la cooperazione agricola dalla Direzione generale della produzione agricola;

     quelle relative alla materia degli usi civici, ai contratti agrari, ai rapporti di lavoro e alle agevolazioni fiscali nonché alla vigilanza sugli enti a carattere nazionale e interregionale dalla Direzione generale degli affari generali e del personale.

     Presso lo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

     1) le attuali diciassette divisioni della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste sono ridotte a tredici mediante la fusione delle divisioni I, II e III, la soppressione della divisione V, la fusione delle divisioni XV e XVI;

     2) le attuali dieci divisioni della Direzione generale della produzione agricola sono ridotte a sei mediante la soppressione della divisione I e la fusione delle divisioni II e III, delle divisioni IV e VII, nonché delle divisioni VIII e X.

 

          Art. 6. Ministero dei trasporti

     Presso il Ministero dei trasporti, nell'ambito della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sono soppresse:

     a) la direzione centrale dei trasporti terrestri ed impianti fissi;

     b) la divisione autotrasporti interni di persone.

     Al riordinamento interno dei servizi, relativi alle funzioni degli uffici predetti non trasferite alle regioni, si provvede con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 7. Ministero del lavoro e della previdenza sociale

     Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è soppressa la Direzione generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori.

     Al riordinamento interno dei servizi della predetta direzione generale, relativi alle funzioni non trasferite alle regioni, si provvede con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 8. Ministero della sanità

     Presso il Ministero della sanità:

     a) sono soppresse le divisioni V, VI e VII della Direzione generale dei servizi di medicina sociale;

     b) la Direzione generale dei servizi di medicina sociale e la Direzione generale degli ospedali sono fuse in un'unica direzione generale che assume la denominazione di "Direzione generale dei servizi sanitari e sociali";

     c) le attuali nove divisioni della Direzione generale dei servizi veterinari sono ridotte a quattro mediante la fusione delle seguenti divisioni:

     1) divisioni I e II;

     2) divisioni V, VI e VIII;

     3) divisioni III e IV;

     4) divisioni VII e IX.

     Al riordinamento interno dei servizi, relativi alle funzioni degli uffici predetti non trasferite alle regioni, si provvede con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 9. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

     Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono soppresse:

     1) la Direzione generale dell'artigianato e piccola industria;

     2) nell'ambito della Direzione generale della produzione industriale, la divisione consorzi industriali;

     3) nell'ambito della Direzione generale delle miniere, la divisione acque minerali e termali, cave e torbiere.

     Al riordinamento interno dei servizi, relativi alle funzioni degli uffici predetti non trasferite alle regioni, si provvede con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 10. Ministero del turismo e dello spettacolo

     Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è soppressa la Direzione generale del turismo.

     Le funzioni della predetta direzione generale non trasferite alle regioni sono accorpate nella Direzione generale degli affari generali e del personale che assume la denominazione di "Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport".

 

          Art. 11. Soppressione uffici periferici

     A seguito del trasferimento delle funzioni statali alle province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dei loro statuti, sono soppressi nella regione Trentino-Alto Adige gli ispettorati provinciali per l'alimentazione di Trento e Bolzano del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.