§ 5.1.25 - L.R. 16 novembre 1982, n. 36.
Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di igiene e prevenzione e tutela sanitaria nei luoghi di lavoro. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:16/11/1982
Numero:36


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Individuazione dei PMIP).
Art. 3.  (Compiti dei PMIP).
Art. 4.  (Programmi di attività dei PMIP).
Art. 5.  (Articolazione operativa dei PMIP).
Art. 5 bis. 
Art. 6.  (Gruppi di lavoro interdisciplinari).
Art. 7.  (Comitato tecnico dei PMIP).
Art. 8.  (Personale addetto ai PMIP).
Art. 9.  (Responsabili dei settori e dei PMIP).
Art. 10.  (Attività di vigilanza).
Art. 11.  (Aggiornamento professionale permanente).
Art. 12.  (Modalità di gestione dei PMIP).
Art. 13.  (Abrogazione di norme).
Art. 14.  (Norma finanziaria).
Art. 15.  (Finalità ed attività).
Art. 16.  (Organizzazione).
Art. 17.  (Metodologia di intervento e diritto d'accesso).
Art. 18.  (Strumenti informativi).
Art. 19.  (Accertamenti sanitari).
Art. 20.  (Concorso nella formazione di strumenti urbanistici).
Art. 21.  (Parere sui nuovi insediamenti produttivi, sugli ampliamenti e sulle trasformazioni).
Art. 22.  (Compiti della Regione).
Art. 23.  (Norma finanziaria).
Art. 24.  (Esercizio delle funzioni già dell'ENPI, dell'ANCC e degli Ispettorati del Lavoro).


§ 5.1.25 - L.R. 16 novembre 1982, n. 36.

Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di igiene e prevenzione e tutela sanitaria nei luoghi di lavoro. [*]

 

TITOLO I

    ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI PRESIDI MULTIZONALI DI IGIENE E

PREVENZIONE

 

Art. 1. (Oggetto).

     In attuazione dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 il presente titolo disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei presidi multizonali di igiene e di prevenzione primaria, successivamente indicati con l'abbreviazione: PMIP.

     In particolare il presente titolo:

     - individua il numero, le sedi e gli ambiti territoriali di competenza dei PMIP;

     - ne definisce le attività e i settori di operatività;

     - detta norme relative alla loro organizzazione interna;

     - disciplina le forme di collegamento funzionale tra gli stessi e i competenti servizi delle USL interessate;

     - disciplina, si sensi dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le modalità di gestione di detti presidi.

 

     Art. 2. (Individuazione dei PMIP).

     In attesa dell'emanando piano sanitario regionale, il numero, le sedi e i rispettivi ambiti territoriali di competenza dei PMIP vengono fissati come segue:

     a) PMIP, con sede a Potenza, a servizio delle USL n. 1, 2, 3, 4 e 5 di cui alla tabella «A» allegata alla legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1;

     b) PMIP, con sede a Matera, a servizio delle USL n. 6 e 7, di cui alla tabella «A» allegata alla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

     Alla gestione dei PMIP provvedono i comitati di gestione delle USL ove sono ubicati, secondo le modalità indicate al successivo articolo 12.

 

     Art. 3. (Compiti dei PMIP).

     I PMIP, strutture polifunzionali di supporto tecnico dei competenti servizi delle USL, svolgono, nel rispetto delle competenze statali di cui all'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 attività di controllo e tutela dell'igiene ambientale, di verifica delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, di previsione degli infortuni e delle malattie professionali.

     Nei confronti di competenti servizi delle USL spetta ai PMIP, nelle materie indicate al precedente comma, prestare la necessaria assistenza tecnico specialistica nonché svolgere, su richiesta dei servizi medesimi indagini ed attività che per la loro complessità ovvero per mancanza di competenze professionali e/o attrezzature non possono essere svolte direttamente dai predetti servizi.

     I PMIP assicurano, altresì, a- competenti organi ed uffici regionali la necessaria collaborazione tecnico specialistica per l'assolvimento dei compiti e degli adempimenti a questi demandati dalla legislazione vigente nelle materie indicate al primo comma.

     Le indagini a favore di privati o di altri enti pubblici possono essere eseguite, a richiesta dei medesimi, compatibilmente con le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di istituto, con oneri a carico dei richiedenti negli importi stabiliti dai tariffari vigenti.

     E' fatto divieto ai PMIP di eseguire a favore di privati analisi in campo umano a fini diagnostici.

 

     Art. 4. (Programmi di attività dei PMIP).

     L'attività complessiva dei PMIP è svolta sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nel piano sanitario regionale.

     A tal fine ciascun PMIP presenta annualmente entro il 30 gennaio un piano di lavoro alle USL comprese nel territorio di competenza e alla Giunta regionale, specificandone obiettivi, interventi e modalità.

     Acquisiti nei successivi 30 giorni gli eventuali pareri ed osservazioni delle USL e della Giunta regionale, il piano annuale viene deliberato dal Comitato di gestione della USL ove ciascun PMIP ha sede.

     I PMIP esplicano la loro attività in stretta collaborazione con enti ed istituti di ricerca e, in particolare con l'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Istituto Superiore di Sanità e l'E.N.E.A.

 

     Art. 5. (Articolazione operativa dei PMIP).

     I PMIP si articolano nei seguenti settori di attività:

     a) chimico-ambientale, fisico-ambientale, medico-micrografico e biotossicologico, impiantistico-infortunistico.

     Il settore chimico ambientale svolge specifici compiti di supporto tecnico per l'esercizio delle attività di prevenzione e di controllo relative, in particolare all'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, all'igiene del lavoro, all'igiene della produzione e della vendita degli alimenti e delle bevande, ai farmaci e ai cosmetici. Il settore è altresì preposto all'esecuzione degli esami ed analisi previsti dall'art. 6 della legge 20 ottobre 1971, n. 1039.

     Svolge infine compiti specifici di supporto tecnico per l'esercizio dell'attività istruttoria e di controllo relativa agli adempimenti di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615 e ai relativi regolamenti di esecuzione nonché alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

     Il settore fisico-ambientale svolge specifici compiti di supporto tecnico per l'esercizio delle attività di prevenzione e di controllo relative, in particolare, all'inquinamento acustico, al microclima, alle radiazioni e all'inquinamento atmosferico. Svolge inoltre compiti di supporto ai servizi delle Unità Sanitarie Locali per l'attività istruttoria e di controllo connessa all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 101 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e di supporto alle commissioni di cui all'art. 89 del D.P.R. 13 febbraio 1965, n. 185 per gli accertamenti tecnici che si rendano necessari ai fini dell'emissione dei pareri.

     Il settore medico-micrografico e biotossicologico svolge specifici compiti di supporto tecnico per l'esercizio delle attività di prevenzione e di controllo relative, in particolare, all'igiene e alla tossicologia del lavoro, all'analisi microbiologica degli alimenti e delle bevande, ai farmaci e ai cosmetici, all'igiene ambientale con particolare riferimento all'analisi microbiologica. Il settore è preposto altresì agli accertamenti diagnostici di malattie infettive, parassitarie e micetiche e di carattere sierologico e virologico.

Nel campo dell'igiene e della tossicologia del lavoro, il settore assicura il supporto tecnico per l'effettuazione di indagini mirate su gruppi di lavoratori esposti a rischi professionali per la ricerca di indici di rischio, per la raccolta e la valutazione epidemiologica dei dati.

     Il settore è altresì preposto all'esecuzione degli esami ed analisi previsti dall'art. 6 della legge 20 ottobre 1971, n. 1099.

     Il settore impiantistico-antinfortunistico svolge compiti di supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Svolge inoltre, sulla base della normativa vigente in materia di sicurezza, i seguenti compiti:

     a) collaudi e verifiche di ascensori e montacarichi per uso privato;

     b) collaudi e verifiche connesse all'applicazione del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, con particolare riferimento agli articoli 25, 40, 131, 194, 328, 336;

     c) controllo sull'applicazione delle norme di sicurezza per la costruzione, l'impianto, l'esercizio e la sorveglianza degli apparecchi a pressione di vapore a gas, e degli impianti di riscaldamento ad acqua calda;

     d) verifiche di prevenzione sui recipienti adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, sulle bombole e sulle autocisterne a pressione;

     e) verifiche di prevenzione sulle autocisterne per il trasporto di liquidi infiammabili.

     Le attività di cui alle lettere a), b), e), d) ed e) del precedente comma sono svolte direttamente dai PMIP, anche senza richiesta delle USL interessate.

 

     Art. 5 bis. [1]

     Presso ciascun presidio multizonale di igiene e prevenzione opera un apposito servizio amministrativo con il compito di curare tutti gli affari ed adempimenti di ordine giuridico-amministrativo connessi

all'applicazione, per quanto di competenza dei presidi medesimi, della normativa statale e regionale in materia di igiene, prevenzione e sanità pubblica.

     Rientra in particolare tra i compiti di detto servizio quello di prestare, ove richiesto, ai servizi di igiene e sanità pubblica delle U.S.L. la necessaria collaborazione giuridico-amministrativa.

     Al predetto servizio è preposto un responsabile con la qualifica di direttore amministrativo capo servizio scelto nell'ambito del personale della U.S.L. ove ha sede il presidio ai sensi del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     In mancanza di personale in possesso bella qualifica apicale indicata al precedente comma, la responsabilità del servizio è affidata provvisoriamente, fino alla copertura del posto ai sensi di legge, ad altro dipendente in possesso almeno della qualifica di direttore amministrativo.

     Costituisce vincolo di organizzazione per le Unità Sanitarie Locali sede di presidio multizonale dotare il servizio del necessario personale amministrativo e di almeno una unità appartenente al ruolo professionale di avvocato o procuratore legale.

     In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti 40 e 50 comma e fermo restando il possesso della qualifica indicata nelle disposizioni medesime, costituisce titolo preferenziale ai fini della nomina del responsabile del servizio l'aver esercitato, previo atto formale, le mansioni di avvocato o procuratore legale negli enti di provenienza per un periodo di tempo non inferiore a 3 anni.

 

     Art. 6. (Gruppi di lavoro interdisciplinari).

     L'organizzazione del lavorò all'interno dei PMIP si ispira al principio della interdisciplinarietà degli interventi. A tal fine e per garantire il coordinato esercizio dei compiti ad essi attribuiti dalla presente legge, sono formati gruppi di lavoro permanenti a carattere interdisciplinare tra il personale appartenente ai settori di attività in cui i presidi medesimi sono articolati.

     1 gruppi di lavoro riguardano le seguenti materie:

     - l'inquinamento dell'aria;

     - l'inquinamento dell'acqua e del suolo;

     - l'igiene degli alimenti e delle bevande;

     - l'igiene e la sicurezza del lavoro.

     Possono altresì essere formati gruppi di lavoro finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici e alla soluzione di problemi particolari.

     All'attivazione e alla composizione dei gruppi provvede il Comitato di gestione dell'USL, su proposta del responsabile del PMIP.

     Possono essere chiamati a far parte di tali gruppi di lavoro anche operatori di altri servizi della stessa USL o delle altre servite dal PMIP.

 

     Art. 7. (Comitato tecnico dei PMIP).

     E' istituito presso ogni PMIP un comitato tecnico con funzioni consultive.

     Il comitato è presieduto dal responsabile del PMIP o, in caso di sua assenza o impedimento, dal responsabile di settore con maggior anzianità di servizio. Esso è composto dai responsabili del settore di attività in cui il presidio è articolato, dai responsabili dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 6, dai responsabili dei servizi di igiene pubblica delle USL comprese nell'ambito territoriale di competenza del PMIP, e dai responsabili dei servizi ospedalieri di medicina del lavoro, ove esistenti.

     E' convocato dal responsabile del PMIP almeno ogni due mesi; è altresì convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

     Il regolamento delle Unità Sanitarie Locali ove hanno sede i PMIP disciplina le modalità di funzionamento del comitato tecnico consultivo.

     L'attività del comitato tecnico è finalizzata al coordinamento, all'interdisciplinarietà e alla standardizzazione degli interventi e al collegamento tecnico con i servizi delle Unità Sanitarie Locali comprese nell'ambito territoriale di ciascun PMIP.

     Il comitato tecnico formula proposte in ordine agli acquisti delle apparecchiature e degli strumenti di dotazione dei presidi e in ordine all'attività formativa e informativa degli operatori; propone al comitato di gestione le modalità per l'attuazione delle forme di collaborazione con gli enti e gli istituti indicati all'articolo 4 ultimo comma, nel rispetto della normativa statale vigente in materia [2].

 

     Art. 8. (Personale addetto ai PMIP).

     Nei PMIP operano le seguenti figure professionali: medico, biologo, chimico, fisico, personale tecnico sanitario, personale di vigilanza e ispezione, ingegnere, geologo, assistente tecnico, operatore tecnico e agente tecnico.

     Le Unità Sanitarie Locali sedi di PMIP provvedono a dotare presidi dei medesimi del necessario personale amministrativo.

 

     Art. 9. (Responsabili dei settori e dei PMIP).

     Nel rispetto delle singole competenze professionali, i responsabili preposti ai settori di attività in cui sono articolati i PMIP possono essere medici, biologi, fisici e chimici, almeno della posizione funzionale di coadiutore e personale del ruolo professionale appartenente al profilo professionale degli ingegneri.

     Il responsabile preposto al presidio multizonale di prevenzione è uno dei responsabili di settore che ricopra la posizione funzionale apicale nei ruoli di rispettiva appartenenza.

     Alla nomina dei responsabili dei PMIP e dei settori si provvede ai sensi del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     I responsabili dei PMIP mantengono la responsabilità del settore specifico cui sono preposti e garantiscono il coordinamento dell'attività svolta dai diversi settori in cui i presidi medesimi si articolano.

     I responsabili dei PMIP partecipano in veste consultiva alle riunioni dell'ufficio di direzione dell'U.S.L. ove i presidi sono ubicati per la trattazione degli argomenti di interesse dei PMIP medesimi. A dette riunioni possono partecipare altresì i responsabili dei singoli settori, su invito del responsabile del PMIP.

 

     Art. 10. (Attività di vigilanza).

     Gli operatori dei PMIP addetti alla vigilanza igienico-sanitaria accedono alle proprietà pubbliche e private per l'esercizio delle mansioni e funzioni loro attribuite, ed hanno diritto di verificare le condizioni e le situazioni e di raccogliere i campioni, i dati e le informazioni necessarie all'espletamento di compiti di polizia amministrativa.

     A tal fine detti operatori sono muniti di un apposito tesserino di riconoscimento recante la loro fotografia, rilasciato dal Presidente del Comitato di gestione dell'USL presso la quale gli stessi svolgono la loro attività.

     I medesimi operatori sono tenuti al segreto d'ufficio qualora le informazioni e i dati venuti in loro possesso siano coperti dal segreto industriale e comunque quando dalla divulgazione degli stessi possa derivarne danno all'Amministrazione o a terzi.

     Per l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Presidente della Giunta regionale, sentito il comitato di gestione dell'USL ove ha sede il PMIP, propone al Prefetto gli operatori di ciascun PMIP che assumono, ai sensi delle leggi vigenti, la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria.

     Gli operatori svolgono l'attività di vigilanza secondo una metodologia volta essenzialmente alla prevenzione e alla integrazione delle indagini conoscitive complessive eseguite dai servizi delle USL.

     Avverso i provvedimenti adottati dagli Ufficiali di polizia giudiziaria di cui al precedute quarto comma è proponibile, nel termine perentorio di 30 giorni, ricorso gerarchico improprio al Presidente della Giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei lavoratori e dei datori di lavoro interessati.

     Il Presidente della Giunta regionale può sospendere l'esecutività del provvedimento.

 

     Art. 11. (Aggiornamento professionale permanente).

     La Regione, di intesa con le USL ove sono ubicati i PMIP e sentiti i comitati tecnici di cui al precedente art. 7, predispone, in collaborazione con le università, gli istituti di ricerca e in particolare modo con l'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro e l'Istituto Superiore di Sanità programmi e corsi di aggiornamento del personale dei PMIP.

     All'aggiornamento del personale previsto dal precedente comma partecipa altresì il personale dei servizi delle USL che esplica attività nel campo dell'igiene pubblica e della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

     Art. 12. (Modalità di gestione dei PMIP).

     La gestione dei PMIP da parte dei Comitati di gestione delle USL ove i presidi medesimi sono ubicati deve essere improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità degli interventi nonché di effettiva e paritaria utilizzazione di detti presidi da parte di tutte le USL interessate, in ragione delle specifiche esigenze locali.

     A tal fine l'Assessore regionale alla Sanità promuove periodicamente apposite riunioni volte a verificare il rispetto dei criteri di gestione precedentemente indicati.

     Alle riunioni partecipano il presidente delle USL interessate, i coordinatori sanitari e amministrativi delle stesse nonché i responsabili dei PMIP ed eventualmente i responsabili dei singoli settori di cui al precedente articolo 5, su invito dell'Assessore regionale alla Sanità.

     Anche sulla base delle risultanze di dette verifiche, l'Assessore regionale propone alla Giunta, ove necessario, l'adozione di direttive vincolanti nei confronti delle USL per il rispetto dei criteri di gestione di cui al presente articolo.

 

     Art. 13. (Abrogazione di norme).

     L'art. 11 della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 54 è abrogato.

 

     Art. 14. (Norma finanziaria).

     Il finanziamento degli interventi di cui al presente titolo è garantito dalla quota del fondo sanitario regionale assegnata a ciascuna USL.

 

TITOLO II

TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

 

     Art. 15. (Finalità ed attività).

     Le funzioni in materia di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono esercitate dalle Unità Sanitarie Locali.

     Tale esercizio deve essere svolto nell'ambito di una complessiva azione pubblica unitariamente intesa, diretta alla salvaguardia della salute dei lavoratori.

     Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro ai sensi della normativa vigente, l'azione delle USL, deve essere rivolta in particolare:

     a) alla individuazione, accertamento e controllo dei fattori di rischio, di deterioramento, di nocività e di pericolosità negli ambienti di lavoro e al controllo dello stato di salute dei lavoratori;

     b) alla predisposizione e costante aggiornamento di mappe di rischio;

     c) alla individuazione degli strumenti e dei modi di rimozione delle nocività presenti nei singoli settori, aziende ed unità produttive;

     d) alla comunicazione dei dati accertati e alla diffusione della loro conoscenza a livello dei luoghi di lavoro e degli interessati, fatta salva la tutela del segreto industriale;

     e) alla promozione di idonee iniziative nel campo dell'educazione sanitaria;

     f) alla profilassi degli eventi morbosi attraverso l'azione delle misure idonee a prevenire l'insorgenza;

     g) alla determinazione delle prescrizioni e delle misure atte ad eliminare i fattori di rischio e a risanare gli ambienti di lavoro, in applicazione delle norme di leggi vigenti in materia.

 

     Art. 16. (Organizzazione).

     All'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 15 l'USL provvede attraverso il proprio servizio di igiene pubblica che svolge le relative attività mediante inter venti coordinati e integrati con quelli degli altri servizi e presidi dell'USL, sulla base delle determinazioni adottate a tal fine dall'Ufficio di direzione di cui all'art. 19 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

     In particolare, l'Ufficio di direzione, ai fini di cui al precedente comma, disciplina le modalità per l'utilizzazione:

     a) del personale sanitario, medico e non medico, operante a livello di distretti di bue o nei singoli comuni;

     b) dei poliambulatori ospedalieri o extra ospedalieri, per gli accertamenti specialistici nel campo della medicina del lavoro;

     c) degli eventuali servizi sanitari interni alle aziende.

     Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente titolo i competenti servizi delle USL operano altresì in stretto collegamento con i presidi multizonali di igiene e prevenzione di cui al titolo primo e con i servizi ospedalieri di medicina del lavoro, ove esistenti.

     In applicazione dell'art. 27 ultimo comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 21, terzo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833 il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato di gestione della USL, propone al Prefetto gli operatori di ciascuna USL che assumono, ai sensi delle leggi vigenti, la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria.

     Avverso i provvedimenti adottati dagli Ufficiali di polizia giudiziaria di cui al precedente comma, si applicano le norme di cui al sesto ed ultimo comma del precedente articolo 10.

 

     Art. 17. (Metodologia di intervento e diritto d'accesso).

     Le USL programmano le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro in modo da determinare, tenuto conto delle mappe di rischio, dei dati e delle informazioni acquisite, le priorità degli interventi, assunte, se del caso, le valutazioni delle organizzazioni territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro e delle altre formazioni sociali interessate.

     Il metodo di lavoro adottato deve tener conto delle esperienze e delle conoscenze acquisite dai lavoratori sui diversi fattori di rischio e di nocività presenti negli ambienti di lavoro.

     La USL nell'effettuazione degli interventi negli ambienti di lavoro promuove e si avvale della partecipazione dei lavoratori direttamente interessati e delle loro rappresentanze interne. Gli accertamenti ambientali e sanitari sono di norma preceduti e seguiti da una fase di incontri informativi con i lavoratori.

     Gli operatori accedono ai luoghi di lavoro per l'esercizio delle mansioni loro attribuite ed hanno il. diritto di verificare le condizioni e le situazioni in cui operano i lavoratori, lo stato dei luoghi e le apparecchiature e di conoscere le sostanze impiegate nei cicli produttivi, le loro caratteristiche tossicologiche e i possibili effetti, allo stato delle conoscenze, sull'uomo e sull'ambiente interno ed esterno.

     A tal fine gli operatori sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento recante la loro fotografia, rilasciato dal Presidente del Comitato di gestione dell'USL. presso la quale essi svolgono la loro attività. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio ove ricorra la fattispecie della tutela del segreto industriale di cui all'art. 20 - 2° comma - della legge 23-12-1978, n. 833.

     Gli operatori con la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria, di cui al precedente articolo 16 svolgono l'attività di vigilanza secondo una metodologia volta essenzialmente alla prevenzione e alla integrazione delle indagini conoscitive complessivamente, eseguite dai servizi delle U.S.L.

 

     Art. 18. (Strumenti informativi).

     L'USL promuove l'azione nelle aziende del registro dei dati ambientali, del registro dei dati biostatistici, del libretto sanitario e della scheda di rischio lavorativo in conformità alle disposizioni contenute al riguardo nella legge 23-12-1978, n. 833, e in particolare dell'art. 27 della predetta legge.

 

     Art. 19. (Accertamenti sanitari).

     Nell'ambito delle finalità preventive di cui al precedente art. 15, le USL provvedono a coordinare, controllare ed assumere i dati della esecuzione degli accertamenti sanitari periodici previsti dalla normativa vigente dando, se del caso, le opportune direttive tecniche.

     Le USL emanano altresì direttive tecniche inerenti alle modalità di effettuazione degli accertamenti sanitari periodici - anche specialistici - obbligatori per le aziende e a carico delle stesse in base alla normativa vigente.

     Per quanto concerne gli interventi di prevenzione non previsti da specifiche norme di legge, apposite convenzioni stipulate congiuntamente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro disciplineranno la determinazione degli oneri conseguenti al tipo di intervento da effettuare sull'ambiente e sullo stato di salute dei lavoratori, fermo restando quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma, della L. 23 dicembre 1978, n. 833 [3].

     Ai fini di cui al precedente comma l'USL provvede a stabilire, secondo direttive della Giunta regionale, appositi tariffari.

 

     Art. 20. (Concorso nella formazione di strumenti urbanistici).

     Gli strumenti urbanistici generali adottati a livello comunale o intercomunale sono inviati in copia alle USL, competenti per territorio, in via preliminare alla pubblicazione degli stessi all'albo pretorio municipale.

     Nel termine previsto dalla vigente normativa per la proposizione delle osservazioni, le USL possono far pervenire al comune interessato le proprie valutazioni intese ad una migliore definizione dell'uso del suolo e ad una più corretta allocazione degli insediamenti produttivi, atto l'aspetto igienico-ambientale.

     Il Comune, ricevute le eventuali valutazioni di cui al precedente comma, è tenuto a pronunciarsi sulle stesse con deliberazione motivata.

 

     Art. 21. (Parere sui nuovi insediamenti produttivi, sugli ampliamenti e sulle trasformazioni).

     L'USL, attraverso il servizio igiene pubblica esprime parere sui progetti di insediamenti industriali o di attività produttiva in genere e sulla istituzione, ampliamento e modalità degli stessi, al fine di accertarne la compatibilità con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori e della popolazione.

     Spetta al servizio igiene l'esercizio delle competenze di cui all'art. 48 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, concernente l'istituto della notifica sugli impianti industriali, già svolta dall'Ispettorato del Lavoro.

 

     Art. 22. (Compiti della Regione).

     La Regione promuove la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro anche mediante appositi progetti obiettivo nell'ambito del piano sanitario regionale.

     La Regione inoltre assume iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alla prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi compreso quello operante nei presidi multizonali di igiene e prevenzione di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     La Regione stessa, per interventi che assumono carattere regionale per estensione e tipologia, può stipulare convenzioni con organismi e istituti di ricerca operanti nelle materie indicate al precedente comma, fatto salvo il ricorso alla collaborazione in primo luogo dell'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dell'Istituto Superiore di Sanità.

 

     Art. 23. (Norma finanziaria).

     Il finanziamento degli interventi di cui al presente titolo è garantito dalla quota del Fondo Sanitario regionale assegnata a ciascuna USL.

 

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 24. (Esercizio delle funzioni già dell'ENPI, dell'ANCC e degli Ispettorati del Lavoro).

     Le funzioni già di competenza dell'ENPI, dell'ANCC e degli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro sono esercitate, in via provvisoria, a partire dal 1° gennaio 1983 dalla USL n. 2 per la provincia di Potenza e dalla USL n. 6 per la provincia di Matera attraverso i rispettivi PMIP.

     In attesa della attivazione di detti presidi multizonali secondo le norme della presente legge, le relative prestazioni ed attività sono garantite dai laboratori provinciali di igiene e profilassi presso i quali opera altresì il personale dell'ENPI, dell'ANCC e degli Ispettorati del Lavoro, assegnato o trasferito alle predette USL.

     Successivamente alla data di effettivo trasferimento ai comuni delle funzioni dell'EMPI, dell'ANCC e degli Ispettorati del Lavoro, il Presidente della Giunta regionale, verificata l'idoneità funzionale delle singole USL ad esercitare, per quanto di competenza, le funzioni predette, fissa con uno o più decreti la data di effettiva assunzione delle funzioni medesime da parte delle USL diverse da quelle indicate al 10 comma specificando altresì le attività che per la loro natura e caratteristiche debbono continuare ad essere svolte dai PMIP.

 

 


[*] Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L.R. 1 febbraio 1999, n. 3, la presente legge è integralmente abrogata con l'entrata in vigore della stessa L.R. 1 febbraio 1999, n. 3 e con l'adozione del provvedimento di cui all'art. 31 comma 4 punto b) della L.R. 27/97.

[1] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 14 agosto 1984, n. 26.

[2] Articolo così modificato dalla L.R. 14 agosto 1984, n. 26.

[3] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 14 agosto 1984, n. 26.