§ 5.1.75 – L.R. 1 febbraio 1999, n. 3.
Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio Sanitario Regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:01/02/1999
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Funzioni regionali.
Art. 3.  Rapporti di collaborazione tra Regione e Aziende UU.SS.LL.
Art. 4.  Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale.
Art. 5.  Attribuzioni del Sindaco.
Art. 6.  Competenze del Dipartimento di prevenzione.
Art. 7.  Attività di vigilanza e controllo.
Art. 8.  Organizzazione dei Dipartimenti di Prevenzione.
Art. 9.  Rapporti tra dipartimento di prevenzione e distretti sanitari di base.
Art. 10.  Il responsabile del dipartimento.
Art. 11.  Struttura di staff.
Art. 12.  Il comitato di Dipartimento.
Art. 13.  I gruppi di lavoro.
Art. 14.  Rapporti con l'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAB).
Art. 15.  Norme transitorie.
Art. 16.  Abrogazione di norme.
Art. 17.  Pubblicazione.


§ 5.1.75 – L.R. 1 febbraio 1999, n. 3.

Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio Sanitario Regionale.

(B.U. 5 febbraio 1999, n. 8).

 

Art. 1. Oggetto.

     In attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, la presente legge detta norme in materia di prevenzione collettiva, promozione e tutela della salute pubblica dai rischi eziologici ed epidemiologici di natura igienico- ambientale, sanitaria, alimentare e lavorativa.

 

     Art. 2. Funzioni regionali.

     1. Fermo restando quanto già attribuito alla Regione, nelle materie ed ai fini di cui alla presente legge, dalla legge regionale 10 giugno 1996 n. 27, concernente il riordino del servizio sanitario regionale, spetta altresì alla Regione, nelle materie oggetto della presente legge:

     a) la definizione del fondo per le attività di prevenzione, secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 3 della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

     b) l'esercizio delle funzioni e dei compiti che già di spettanza dello Stato sono conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

     c) la promozione d'accordi di programma e di intese tra le aziende UU.SS.LL. per lo svolgimento in collaborazione d'attività di comune interesse, nonché per l'utilizzazione congiunta, da parte di più aziende sanitarie, di beni e risorse di proprietà o comunque nella disponibilità di una singola azienda;

     d) la formazione continua del personale della Regione operante nel campo di cui alla presente le legge;

     e) la promozione di analoga attività formativa nei confronti del personale delle aziende UU.SS.LL.;

     f) la determinazione delle tariffe per gli accertamenti, le indagini e le prestazioni in materia di medicina legale, igiene, sanità pubblica e sanità veterinaria espletati in favore di privati dai servizi dei dipartimenti di prevenzione.

     2. Spetta inoltre alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti dalla legislazione statale e regionale vigente nelle materie oggetto della presente legge ed in particolare:

 

A. relativamente all'area dell'igiene, epidemiologia e sanità pubblica,

     A.1 La definizione di piani e programmi regionali di educazione sanitaria;

     A.2 la definizione di piani e programmi regionali di profilassi di malattie infettive;

     A.3 l'individuazione delle zone idonee alla balneazione;

     A.4 la definizione di programmi e piani di sorveglianza inerenti le acque di balneazione, in attuazione di programmi e piani comunitari e/o nazionali;

     A.5 la definizione dei programmi di controllo dell'immissione in commercio e dell'utilizzazione dei fitofarmaci;

     A.6 la definizione dei piani di protezione ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;

     A.7 la protezione sanitaria delle popolazioni dai rischi derivanti da radiazioni ionizzanti;

     A.8. il rilascio e la revoca dell'autorizzazione all'apertura ed esercizio di stabilimenti termali;

     A.9 il rilascio e la revoca dell'autorizzazione all'apertura ed esercizio di case di cura private, di presidi ambulatoriali privati (diagnostici, curativi e riabilitativi) e di laboratori extra ospedalieri di analisi;

 

B. relativamente all'area dell'igiene degli alimenti e della nutrizione,

     B.1 la definizione dei piani regionali di controllo degli alimenti e delle bevande;

     B.2 l'acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati statistici ed analitici e predisposizione della relazione annuale sul controllo ufficiale degli alimenti e bevande;

     B.3 la predisposizione dei piani coordinati regionali annuali di controllo ufficiale. degli alimenti in attuazione di quelli raccomandati dalla U.E.;

     B.4 la definizione dei piani regionali di controllo dei residui antiparassitari negli alimenti;

     B.5 l'autorizzazione alla produzione e commercializzazione delle acque minerali e di miscele di acque minerali e di contenitori per acque minerali;

     B.6 la classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile;

     B.7 la predisposizione della relazione tecnica annuale circa la qualità delle acque destinate al consumo umano;

 

C. relativamente all'area della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro,

     C.1 la definizione dei piani e programmi regionali per la promozione della prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;

     C.2 la definizione di accordi di programma e di intese, con le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, per la promozione e l'attuazione di interventi coordinati di prevenzione contro i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

     C.3 l'informazione e assistenza, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro;

     C.4. la realizzazione di un centro regionale di documentazione tecnico-scientifica in materia di prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

     C.5 la cura dei rapporti con i Ministeri competenti, con l'Istituito Superiore Prevenzione e Sicurezza Lavoro (ISPESL), con l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con altri Enti ed Organismi nazionali operanti in materia;

 

D. relativamente all'area della sanità animale,

     D.1 la definizione di programmi e piani di intervento per la profilassi ed il risanamento degli allevamenti in attuazione di programmi e piani comunitari e/o nazionali e la verifica della loro attuazione;

     D.2 la definizione di programmi e piani di monitoraggio e/o di eradicazione di malattie a rilevanza regionale o locale e la verifica della loro attuazione;

     D.3 l'adozione di provvedimenti concernenti misure ed interventi di polizia veterinaria che interessino più comuni o l'intero territorio regionale;

     D.4 la definizione di programmi e piani di educazione sanitaria a valenza regionale in materia di sanità pubblica veterinaria;

 

E. relativamente all'area dell'igiene della produzione, trasformazione,

commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine

animale e loro derivati,

     E.1 la verifica dell'istruttoria effettuata dalle aziende UU.SS.LL. per il riconoscimento da parte del ministero della sanità dell'idoneità CEE relativa a stabilimenti per la produzione, sezionamento, trasformazione, lavorazione e deposito degli alimenti di origine animale;

     E.2 la verifica dell'istruttoria effettuata dalle aziende UU.SS.LL. per l'attribuzione del numero di identificazione e la registrazione negli elenchi regionali degli stabilimenti a capacità limitata;

     E.3 la definizione di programmi e piani di ricerca dei residui di sostanze xenobiotiche negli alimenti di origine animale;

     E.4 la definizione di programmi e piani di controllo e vigilanza sugli alimenti di origine animale;

     E.5 la verifica dell'istruttoria effettuata dalle aziende UU.SS.LL. per l'attribuzione del numero di identificazione e l'inserimento nell'apposito elenco regionale degli stabilimenti di raccolta trattamento e lavorazione del latte e dei prodotti a base di latte;

 

F. relativamente all'area dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche,

     F.1 la definizione di programmi e piani di farmaco-vigilanza e di ricerca di residui di sostanze xenobiotiche negli allevamenti e produzioni zootecniche;

     F.2 la definizione di programmi e piani di controllo sugli stabilimenti di produzione, distribuzione e commercio degli alimenti destinati all'alimentazione animale;

     F.3 la definizione di programmi e piani per la prevenzione del randagismo e per la tutela degli animali da affezione;

     F.4 la verifica dell'istruttoria effettuata dalle aziende UU.SS.LL per il riconoscimento, da parte del ministero della sanità, di idoneità relativa ad impianti di trattamento e trasformazione di rifiuti di origine animale.

 

     3. Ai fini dell'individuazione degli organi e delle strutture regionali competenti ad esercitare le funzioni, i compiti e le attività indicate ai precedenti commi, si applica la normativa concernente l'organizzazione amministrativa della Regione di cui alla legge regionale 2 marzo 1996 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 3. Rapporti di collaborazione tra Regione e Aziende UU.SS.LL.

     Per l'espletamento delle funzioni, compiti ed attività indicati al precedente articolo 2, gli organi e gli uffici della Regione possono avvalersi delle prestazioni di servizi, strutture e presidi delle aziende UU.SS.LL. che sono tenute a fornire la necessaria collaborazione.

 

     Art. 4. Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale.

     1. Spetta al Presidente della Giunta regionale l'emanazione - in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria - di ordinanze contingibili ed urgenti aventi efficacia estesa all'intero territorio regionale ovvero al territorio di due o più comuni.

     2. A tal fine i responsabili dei dipartimenti di prevenzione, informato il direttore generale ed il direttore sanitario dell'azienda U.S.L., trasmettono tempestivamente al dipartimento regionale competente ogni utile informazione circa la situazione di pericolo per l'igiene e la sanità pubblica venutasi a creare nel territorio di loro competenza, proponendo al riguardo le necessarie misure ed interventi da adottarsi con carattere di urgenza. Il Presidente della Giunta regionale adotta le relative ordinanze.

     3. L'esecuzione delle ordinanze di cui al 1 comma del presente articolo è demandata ai Sindaci.

     4. Fermo restando quanto disposto al comma 3 del precedente articolo 2, spetta, inoltre, al Presidente della Giunta regionale l'esercizio delle altre funzioni che la legislazione statale e regionale vigente gli attribuisce nelle materie oggetto della presente legge.

 

     Art. 5. Attribuzioni del Sindaco.

     1. Spetta al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, l'adozione - in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria - di ordinanze contingibili ed urgenti che interessino il territorio di un singolo comune. Dette ordinanze sono trasmesse in copia all'atto dell'adozione, al Dipartimento regionale competente ed al dipartimento di prevenzione dell'azienda U.S.L.

     2. Ai fini dell'esercizio del potere di ordinanza, il responsabile dell'unità operativa interessata, informato il responsabile di Dipartimento, comunica tempestivamente al Sindaco la situazione di pericolo venutasi a creare, proponendo a riguardo le necessarie misure ed interventi da adottarsi con carattere di urgenza. Il Sindaco adotta le relative ordinanze.

     3. Spetta inoltre al Sindaco, nelle materie di competenza dei dipartimenti di prevenzione delle aziende UU.SS.LL. l'adozione di qualsiasi provvedimento autoritativo quali autorizzazioni, ingiunzioni, prescrizioni, inclusi quelli che la normativa vigente già gli attribuisce in maniera espressa ovvero che attribuiva ad uffici ed autorità soppressi (medico o veterinario provinciale - ufficiale sanitario), fatta eccezione per quelli di competenza della Regione di cui al precedente art. 2.

     4. Ai fini dell'esercizio da parte del Sindaco delle funzioni autoritative indicate al precedente comma, l'azienda U.S.L. è tenuta a prestare, relativamente agli aspetti di propria competenza, ogni necessaria collaborazione anche di carattere istruttorio.

 

     Art. 6. Competenze del Dipartimento di prevenzione.

     1. Il Dipartimento di prevenzione, istituito in ogni azienda U.S.L. della Regione ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 502/92 e dell'art. 24 della L.R. n. 27/96, è struttura preposta all'attività di prevenzione collettiva, promozione e tutela della salute pubblica dai rischi eziologici ed epidemiologici di natura igienico-ambientale, sanitaria, alimentare e lavorativa.

     2 Il Dipartimento persegue obiettivi di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro orientando in tal senso le attività di conoscenza, informazione e educazione sanitaria e ponendo alla base dei propri interventi i principi:

     a) della programmazione per obiettivi;

     b) della verifica dei risultati;

     c) del controllo di qualità;

     d) dell'equità degli interventi di prevenzione;

     e) dell'autonomia professionale;

     f) dell'integrazione multidisciplinare;

     g) dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse.

     3. Il Dipartimento di prevenzione si articola in servizi, denominati anche unità operative (U.O.), come di seguito indicato:

     a) Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione;

     b) Servizio Igiene della produzione, trasformazione,

commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;

     c) Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica;

     d) Servizio Medicina del lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro;

     e) Servizio Prevenzione, Protezione ed Impiantistica nei luoghi di lavoro;

     f) Servizio Sanità animale;

     g) Servizio Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

     4. Così come previsto dall'art. 26 comma terzo, lettera b) della L.R. 10 giugno 1996 n. 27, il responsabile di ciascun servizio del Dipartimento di prevenzione è individuato in un dipendente del ruolo sanitario appartenente al secondo livello dirigenziale. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, in mancanza di dirigenti di II livello, possono affidare, in via provvisoria, per un periodo non superiore a quello previsto dalla normativa statale e regionale vigente per il conferimento degli incarichi provvisori di direzione, con apposito atto e motivato provvedimento, la direzione di un servizio ad un dipendente del ruolo sanitario appartenente al I livello dirigenziale.

     5. Per il servizio prevenzione, protezione ed impiantistica nei luoghi di lavoro, il responsabile è individuato tra i dipendenti del ruolo professionale e tecnico appartenenti al livello dirigenziale unico, in possesso di profilo professionale adeguato alla natura tecnica delle funzioni del servizio.

     6. Per il conferimento degli incarichi di direzione dei servizi del dipartimento di prevenzione, si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale e regionale vigente.

     7. Fatte salve le competenze attribuite alla Regione, al Presidente della Giunta regionale ed ai Sindaci dai precedenti artt. 2, 4 e 5 spetta ai predetti servizi l'esercizio delle funzioni, compiti ed attività indicati nelle tabelle nn. da 1 a 7 allegate alla presente legge. Dette funzioni, segnatamente quelle di vigilanza e controllo, sono svolte da ciascun dipartimento di prevenzione, ove ne ricorra il caso, anche nei confronti dell'azienda U.S.L. di appartenenza.

     8. Spetta altresì ai citati servizi, in aggiunta a quanto indicato nelle tabelle da 1 a 7:

     a) l'elaborazione di proposte per la formazione e l'aggiornamento del personale afferente al servizio;

     b) ogni altra attività o Funzione, attinente le materie di competenza di ciascun servizio, che la normativa vigente attribuisce alle aziende UU.SS.LL. e che non rientri nei compiti di spettanza degli altri servizi del dipartimento di prevenzione;

     c) l'erogazione di prestazioni e l'effettuazione di accertamenti e indagini nelle materie di loro competenza, in favore di terzi dietro pagamento delle somme previste dal tariffario vigente, stabilito ed aggiornato dalla Giunta regionale;

     9. Il Dipartimento di prevenzione esercita le funzioni ed attività di sua competenza curando tra l'altro, nel rispetto dei programmi, indirizzi e determinazioni della regione e dell'azienda, la gestione:

     a) di un sistema informativo sui rischi per la salute;

     b) delle risorse economiche assegnate e del sistema di contabilità economico finanziaria articolato per centri di responsabilità e centri di costo;

     c) del personale afferente e dei beni e strumenti assegnati al dipartimento;

     d) dei rapporti con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAB), l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, Università ed Enti di ricerca;

     e) dei rapporti con gli altri dipartimenti e strutture dell'azienda U.S.L., con gli omologhi dipartimenti delle altre aziende UU.SS.LL. e con il dipartimento regionale competente.

     10. Qualora ricorra la necessità di intervento da parte di due o più servizi del dipartimento di prevenzione, l'esercizio delle funzioni e delle attività di competenza deve essere svolto in maniera univoca e coordinata, quale espressione di integrazione funzionale tra le diverse UU.OO., al fine di ottenere la semplificazione degli atti e delle procedure amministrative di interesse per l'utente.

 

     Art. 7. Attività di vigilanza e controllo.

     1. L'attività di vigilanza e controllo di spettanza dei Dipartimenti deve essere svolta in maniera non disgiunta da una sistematica e programmata azione di informazione, educazione e prevenzione nei confronti dei soggetti obbligati. Tale azione può essere attuata anche mediante il coinvolgimento attivo delle associazioni dei datori di lavoro, delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello locale.

     2. Il personale incaricato delle funzioni di vigilanza e controllo ha il potere di accedere ai luoghi, impianti e sedi di attività di proprietà pubblica e privata ed ha il diritto di verificare le condizioni e le situazioni nonché di raccogliere i campioni, i dati e le informazioni necessari per l'espletamento della funzione stessa ai sensi e nel limiti della normativa vigente in materia.

     3. Ai fini di cui al precedente comma il personale di vigilanza è munito di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dal direttore generale dell'azienda U.S.L. di appartenenza in conformità al facsimile approvato dalla Giunta regionale.

     4. Gli operatori di vigilanza, intestatari della tessera, ai sensi dell'art. 57 u.c.c.p.p., sono da considerarsi, nei limiti del servizio al quale sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, ufficiali di polizia giudiziaria. Per l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale ispettivo preposto ai servizi medicina e sicurezza degli ambienti di lavoro e prevenzione, protezione ed impiantistica nei luoghi di lavoro, si applica la procedura di cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

     5. Il personale di vigilanza è tenuto al segreto d'ufficio nei limiti di Legge, in particolar modo qualora le informazioni ed i dati venuti in suo possesso siano coperti da segreto industriale e comunque quando dalla divulgazione degli stessi possa derivarne danno all'amministrazione o a terzi.

     6. In caso di necessità ed urgenza, onde evitare o contrastare situazioni di pericolo o di danno per la collettività, il personale di vigilanza può adottare misure temporanee cautelari, salvo conferma nel termine massimo di 48 ore da parte della competente autorità sanitaria.

 

     Art. 8. Organizzazione dei Dipartimenti di Prevenzione.

     1. Nel rispetto dei criteri organizzativi fissati dall'art. 11 della legge regionale n. 27/1996 e dalla presente legge, la disciplina organizzativa dei dipartimenti di prevenzione è stabilita mediante apposito regolamento aziendale ovvero nell'ambito del regolamento organizzativo generale dell'azienda previsto al comma 3 dell'art. 11 della sopracitata legge regionale da emanarsi entro 90 gg. e non oltre dalla pubblicazione della presente legge. Decorso tale termine interviene la Giunta regionale in via sostitutiva.

     2. Costituiscono principi fondamentali ed essenziali di organizzazione:

     a) l'attribuzione al responsabile del dipartimento, coadiuvato da apposito staff, delle relative funzioni di direzione;

     b) la costituzione di un organo collegiale denominato comitato di dipartimento con compiti consultivi e di proposta nei confronti dei responsabile;

     c) la previsione di un responsabile per ciascuna articolazione operativa del servizio, quale sotto struttura del servizio medesimo;

     d) la previsione di una conferenza di servizio, promossa periodicamente dal responsabile del servizio, quale momento organizzativo e di coordinamento;

     e) l'erogazione decentrata sul territorio delle prestazioni rivolte alle singole persone e l'espletamento dei compiti che possono essere utilmente svolti in forma decentrata, tenuto conto dell'economicità, speditezza, efficienza ed efficacia della relativa azione tecnica ed amministrativa; tali prestazioni e compiti sono svolti - secondo le determinazioni organizzative dell'azienda - sia da personale operante normalmente in sede centrale, presso uno dei servizi del dipartimento, sia da personale operante in sede periferica;

     f) l'integrazione funzionale tra i diversi servizi del dipartimento al fine di garantire la necessaria interdisciplinarietà, economicità, efficacia ed efficienza degli interventi e delle attività;

     g) l'assegnazione al dipartimento di prevenzione di idonea dotazione di personale amministrativo per l'espletamento delle relative attività di competenza e la determinazione delle modalità di utilizzo da parte del dipartimento di prevenzione delle strutture amministrative aziendali;

     h) il principio della utilizzazione del personale di vigilanza nel rispetto della distinzione operativa tra area dell'igiene, epidemiologia e sanità pubblica, igiene degli alimenti, servizi veterinari, area della medicina e sicurezza e prevenzione, protezione ed impiantistica nei luoghi di lavoro;

     i) il principio dell'attribuzione al personale di vigilanza con qualifica di operatore coordinatore, per ciascuna delle aree indicate alla lettera h), dei compiti indicati dall'art. 25 del d.p.r. 7 settembre 1984 n. 821.

 

     Art. 9. Rapporti tra dipartimento di prevenzione e distretti sanitari di base.

     1. Anche nell'ipotesi in cui le attività del dipartimento di prevenzione siano organizzate e svolte in ambito territoriale coincidente con quello dei distretti sanitari di base, la sovraordinazione funzionale nei confronti del personale del Dipartimento di prevenzione operante in sede distrettuale resta, in via esclusiva, di spettanza delle competenti strutture del dipartimento medesimo.

     2. Il regolamento organizzativo dell'azienda ovvero specifiche determinazioni del direttore generale disciplinano le forme ed i modi con cui il dipartimento di prevenzione può utilizzare le strutture e le risorse dei distretti sanitari di base ai fini dello svolgimento, in forma decentrata, di propri compiti ed attività d'istituto.

 

     Art. 10. Il responsabile del dipartimento.

     1. Il responsabile del Dipartimento di prevenzione è nominato dal direttore generale dell'azienda U.S.L. secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 6 della legge regionale 10 giugno 1996 n. 27.

     2. Il responsabile del Dipartimento può conservare, con apposito atto del direttore generale dell'azienda sanitaria, la direzione di un servizio ed opera in stretto coordinamento con il direttore sanitario.

     3. Spetta al responsabile del Dipartimento dirigere e coordinare l'intera struttura dipartimentale ed in particolare:

     a) promuovere e coordinare l'attività programmatoria generale e dei singoli servizi;

     b) verificare, anche periodicamente, il perseguimento degli obiettivi e dei risultati di attività dei singoli servizi;

     c) curare le relazioni con gli organi e le strutture esterne al Dipartimento;

     d) curare i rapporti con la direzione generale, sanitaria ed amministrativa dell'azienda U.S.L.;

     e) curare le attività di comunicazione esterna ed assumere funzioni di coordinamento operativo in ordine a situazioni di emergenza;

     f) ripartire, sulla base degli obiettivi e dei relativi piani, le risorse finanziarie ed umane tra i servizi e la struttura di staff;

     g) costituire gruppi di lavoro interservizi;

     h) definire i criteri ed i meccanismi di incentivazione economica del personale;

     i) predisporre le proposte e le modifiche del regolamento di organizzazione del dipartimento;

     j) designare i rappresentanti del dipartimento nelle conferenze dei servizi, qualora l'azienda U.S.L. sia chiamata ad esprimere pareri, valutazioni e proposte in materia di prevenzione;

     k) promuovere la sostituzione del responsabile di servizio temporaneamente assente per giustificati motivi;

     l) dettare indicazioni e disposizioni per il rilascio degli atti a rilevanza esterna.

 

     Art. 11. Struttura di staff.

     1. La struttura di staff del responsabile del Dipartimento, posta alla sua diretta dipendenza, è costituita da personale aziendale al fine di supportare validamente il responsabile nell'esercizio delle funzioni, compiti ed attività di sua spettanza.

     2. Le funzioni di supporto dello staff attengono in particolare:

     a) alla programmazione di interventi di educazione ed informazione sanitaria;

     b) alla gestione del budget assegnato al dipartimento;

     c) agli affari generali;

     d) all'epidemiologia ed alla predisposizione delle relazioni sullo stato di salute della popolazione servita;

     e) alla predisposizione di indicatori di efficienza, efficacia e risultato;

     f) alle attività di controllo di gestione ed alla verifica di risultato e qualità;

     g) alla formazione ed aggiornamento del personale;

     h) alla gestione del personale;

     i) alla cura dei rapporti con l'ARPAB, con gli Enti locali, con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, con Università ed Enti di ricerca;

 

     Art. 12. Il comitato di Dipartimento.

     1. Il comitato di dipartimento è costituito da tutti i responsabili dei servizi ed è presieduto dal responsabile del Dipartimento. Alle riunioni del comitato possono partecipare, su invito, i responsabili di altri dipartimenti o strutture dell'azienda.

     2. Il comitato di Dipartimento esprime pareri e formula proposte in ordine a qualsiasi questione rilevante del dipartimento ed in particolare in materia di:

     a) organizzazione del Dipartimento ed utilizzazione del personale;

     b) gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed economiche assegnate al Dipartimento;

     c) programmazione delle attività;

     d) valutazione e verifica dei risultati;

     e) indirizzi tecnico-scientifici da seguire nello svolgimento delle attività di competenza dei servizi del Dipartimento;

     f) formazione ed aggiornamento del personale;

     g) costituzione di gruppi di lavoro interservizi.

 

     Art. 13. I gruppi di lavoro.

     Per l'espletamento di funzioni, compiti ed attività che necessitano di un approccio multidisciplinare integrato, il responsabile del Dipartimento, sentito il comitato di Dipartimento, può costituire gruppi di lavoro interservizi aventi finalità operative o di progetto, di durata temporanea o permanente e, rispetto alla competenza territoriale, carattere zonale o comprensoriale in caso di coincidenza con l'ambito territoriale di competenza dell'azienda sanitaria.

 

     Art. 14. Rapporti con l'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAB).

     Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 19 della legge 19 maggio 1997 n. 27, i rapporti tra dipartimenti di prevenzione ed ARPAB devono conformarsi ai seguenti ulteriori principi:

     a) titolarità del dipartimento di prevenzione nella formulazione di pareri e di valutazioni sanitarie relativi ad eventi ambientali;

     b) integrazione e coordinamento delle azioni di prevenzione, controllo e valutazione dei fattori di rischio ambientale;

     c) integrazione e coordinamento dei procedimenti per l'esame preventivo dei nuovi insediamenti produttivi;

     d) integrazione e coordinamento operativo nella gestione tecnica delle emergenze ambientali con implicazioni di tipo igienico e sanitario.

 

     Art. 15. Norme transitorie.

     1. Fino alla data di soppressione - ai sensi della legge regionale n. 27/1997 - dei presidi multizonali di igiene e prevenzione (PMIP) delle aziende U.S.L. n. 2 e n. 4, detti presidi continuano a svolgere i loro compiti, nelle materie oggetto della presente legge, anche a servizio delle altre aziende UU.SS.LL. del rispettivo territorio provinciale.

     2. Successivamente all'avvenuta soppressione indicata al precedente comma, comportante tra l'altro l'assegnazione alle aziende UU.SS.LL. n. 2 e n. 4 del personale dei rispettivi PMIP già preposto a compiti di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro ed all'ARPAB del restante personale e di ogni altra risorsa, le aziende U.S.L. n. 1, 3 e 5, prive alla data di emanazione della presente legge di propria ed adeguata organizzazione per lo svolgimento delle funzioni, compiti ed attività di loro spettanza in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, possono stipulare apposite convenzioni sia con le aziende U.S.L. n. 2 e n. 4 sia con altri soggetti pubblici e privati di comprovata qualificazione nel settore. Pari facoltà di convenzionamento esterno è riconosciuta alle aziende UU.SS.LL. n. 2 e 4 ai fini del potenziamento dei rispettivi servizi di medicina e sicurezza degli ambienti di lavoro e prevenzione, protezione ed impiantistica nei luoghi di lavoro.

     3. Tali convenzioni potranno essere stipulate per un periodo non eccedente i diciotto mesi dalla data dell'effettivo trasferimento di cui al primo comma.

 

     Art. 16. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate:

     a) la legge regionale 18 dicembre 1981, n. 53 recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia veterinaria;

     b) le disposizioni di cui al titolo I (artt. da 1 a 14 compreso) della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 54, recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e successive modificazioni ed integrazioni.

     c) il secondo periodo comma 6 art. 24 della legge regionale 10 giugno 1996 n. 27.

     2. Con l'entrata in vigore della presente legge e l'adozione del provvedimento di cui all'art. 31 comma 4 punto b) della L.R. 27/97, è integralmente abrogata la L.R. 16 novembre 1982, n. 36.

     3. E' abrogata ogni altra norma regionale incompatibile con la presente legge.

 

     Art. 17. Pubblicazione.

     1. La presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

ALLEGATO

 

TABELLA 1: SERVIZIO DI IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANIT+' PUBBLICA

 

Compiti e funzioni del servizio:

     a) indagini epidemiologiche;

     b) mappatura dei fattori di rischio per le popolazioni;

     c) educazione sanitaria relativa all'igiene e sanità pubblica;

     d) profilassi delle malattie infettive e diffusive;

     e) pianificazione annuale degli interventi routinari di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione e progettazione di quelli da attivare nelle emergenze infettivologiche, nonché relativa vigilanza;

     f) visite mediche fiscali;

     g) attività che la normativa vigente in materia di polizia mortuaria e di vigilanza cimiteriale attribuisce alla competenza dell'Azienda U.S.L;

     h) accertamenti preventivi di idoneità:

     per l'iscrizione nelle liste di collocamento, per la cessione del quinto dello stipendio, per il rilascio porto d'armi, rilascio patente autoveicoli normale, speciale e patente nautica, per il riconoscimento causa di servizio, per il personale della scuola, per la conduzione delle caldaie generatori di vapore, per parrucchieri, barbieri, estetiste e visagiste, per impiego di gas tossici e di quant'altro previsto da leggi e regolamenti relativi all'idoneità psicofisica;

     i) accertamenti di igienicità, agibilità ed abitabilità degli edifici o di parti di essi;

     j) accertamenti sulle condizioni igieniche dell'abitato urbano e rurale;

     k) pareri igienico-sanitari richiesti da autorità ed amministrazioni pubbliche;

     l) pareri relativi ai regolamenti comunali di igiene;

     m) pareri preventivi di carattere igienico-sanitario relativi a:

     progetti di costruzione ad uso pubblico di scuole, ospedali, locali di pubblico spettacolo, carceri, cimiteri, mattatoi, impianti sportivi, etc., progetti di costruzione di insediamenti produttivi e progetti di costruzioni ad uso abitativo;

     n) [parere di idoneità sui locali ai fini dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962 n. 283] [1];

     o) pareri per il rilascio dell'autorizzazione al commercio e vendita di presidi sanitari nonché all'istituzione e gestione di depositi e locali per il commercio e la vendita dei presidi sanitari;

     p) parere per il rilascio da parte del Sindaco dell'autorizzazione alla produzione, detenzione e commercio di detergenti sintetici e relativa vigilanza;

     q) parere per il rilascio dell'autorizzazione all'uso di apparecchiature di risonanza magnetica;

     r) parere per l'esenzione della cintura di sicurezza;

     s) attuazione di piani e programmi nazionali e/o regionali di vigilanza e controllo sulle acque di balneazione;

     t) attuazione dei piani regionali di controllo sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari, relativa vigilanza e tenuta dei registri delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei provvedimenti adottati per trasgressioni dei dati di vendita di tali prodotti;

     u) attività di protezione dai rischi dell'amianto di spettanza delle aziende UU.SS.LL. ai sensi della Legge 27 marzo 1992 n. 257 e relativa normativa di attuazione;

     v) partecipazione, ove prevista dalla normativa regionale, alla conferenza regionale di servizio per l'approvazione dei progetti di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

     w) controlli sulla gestione dei rifiuti per conto della provincia, nei limiti previsti dall'eventuale convenzione stipulata ai sensi dell'art. 20, comma 2 e 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22;

     x) controllo sulla produzione, commercio ed impiego di prodotti cosmetici;

     y) controllo sull'idoneità di locali ed attrezzature per commercio deposito ed utilizzo di sostanze radioattive ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, fatte salve le competenze assegnate ad altre amministrazioni;

     z) controlli sulla produzione, deposito, vendita e trasporto di sostanze e preparati pericolosi;

     aa) controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici;

     bb) vigilanza igienico-sanitaria nelle scuole e negli altri ambienti comunitari;

     cc) vigilanza igienico-sanitaria nelle strutture sanitarie private e negli stabilimenti termali;

     dd) vigilanza e controllo sulle piscine;

     ee) vigilanza sulle condizioni igienico-sanitarie delle carceri e case mandamentali;

     ff) vigilanza sulle professioni ed arti sanitarie compresa la pubblicità sanitaria;

     gg) vigilanza su estetiste, parrucchieri, barbieri e visagiste;

     hh) certificati di abilitazione alla vendita ed all'uso di presidi sanitari e riconoscimento dei danni alla salute derivanti dall'uso degli stessi;

     ii) certificati per la sosta riservata ai portatori di handicap.

 

TABELLA 2: SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

 

Compiti e funzioni del servizio:

     a) verifica preliminare alla realizzazione, attivazione, modifica di attività di produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione e commercio di prodotti alimentari di competenza e bevande e rilascio relativo parere;

     b) controllo ufficiale dei prodotti alimentari e dei requisiti strutturali e funzionali delle attività di produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione e commercio di prodotti alimentari di competenza e bevande;

     c) controllo ufficiale sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia;

     d) sorveglianza per gli specifici aspetti di competenza sui casi presunti o accertati di infezioni, intossicazioni, tossinfezioni di origine alimentare e relative indagini epidemiologiche;

     e) rilascio pareri relativi ai mezzi di trasporto terrestre degli alimenti di origine non animale;

     f) tutela e controlli di competenza delle acque destinate al consumo umano;

     g) parere di idoneità, ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 105/92, subordinato agli accertamenti previsti all'art. 6 della medesima norma;

     h) vigilanza e controlli di competenza delle acque minerali;

     i) vigilanza e controlli di competenza sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti;

     j) attuazione dei piani regionali di controllo dei residui antiparassitari negli alimenti;

     k) prevenzione delle intossicazioni da funghi, vigilanza e ispezione sulla raccolta e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati;

     l) censimento delle attività di produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione e commercio dei prodotti alimentari di competenza e delle bevande;

     m) informazione e educazione sanitaria abbinata all'igiene degli alimenti e delle preparazioni alimentari;

     n) sorveglianza nutrizionale, raccolta di dati epidemiologici, consumi ed abitudini alimentari etc.;

     o) interventi di prevenzione nutrizionale per la diffusione delle conoscenze di stili alimentari corretti;

     p) interventi per la ristorazione collettiva: predisposizione, verifica e controllo delle tabelle dietetiche, indagini sulla qualità nutrizionale di pasti forniti e consulenza sui capitolati per i servizi di ristorazione;

     q) consulenza per l'aggiornamento, in tema nutrizionale, per il personale delle strutture di ristorazione collettiva: scuole, mense aziendali etc.;

     r) collaborazione e consulenza con strutture specialistiche e medici di medicina generale.

 

TABELLA 3: SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

 

Compiti e funzioni del servizio:

     a) indagini di epidemiologia occupazionale;

     b) mappatura dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti [2];

     c) monitoraggio degli ambienti di lavoro e monitoraggio biologico dei lavoratori esposti;

     d) prescrizione di protocolli sanitari mirati;

     e) vigilanza e controllo, per quanto di competenza del servizio sanitario regionale, sull'applicazione della normativa vigente in materia di igiene del lavoro e di prevenzione delle malattie professionali ivi compresa la normativa sulla protezione sanitaria dei lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti;

     f) vigilanza, a titolo di funzione delegata dalla regione, sull'applicazione della legislazione in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro per il settore delle industrie estrattive di seconda categoria e per quello delle acque minerali;

     g) istituzione e gestione del registro degli esposti ai rischi indicati alla precedente lettera e);

     h) valutazione sanitaria delle notifiche, dei piani di lavoro e di ogni altra comunicazione inviata, dalle ditte o da altri soggetti interessati al servizio, ai sensi della normativa vigente;

     i) controllo sulla regolare applicazione da parte dei datori di lavoro della normativa vigente in materia;

     j) controllo sulla qualità degli accertamenti sanitari, l'idoneità dei protocolli adottati e l'adempimento agli obblighi di legge da parte del medico competente;

     k) esame delle richieste di deroga alla frequenza o esenzione degli accertamenti sanitari periodici;

     l) giudizi di idoneità alle mansioni su richiesta del lavoratore che ricorre avverso il giudizio espresso dal medico competente;

     m) esecuzione di accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti dalla normativa vigente a tutela dei lavoratori minori e degli apprendisti;

     n) controlli di carattere sanitario previsti dalla normativa per la tutela delle lavoratrici madri;

     o) accertamenti ed inchieste, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità giudiziaria, concernenti casi di malattie professionali e di infortunio [3];

     p) pareri preventivi richiesti dai comuni su progetti relativi ad attività produttive al fine di verificare la compatibilità dei medesimi con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori.

     q) vigilanza e controllo sull’applicazione della normativa tecnica vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro [4];

     r) ricerca e registrazione delle notizie relative agli infortuni diversi dalle malattie professionali [5].

 

TABELLA 4: SERVIZIO PREVENZIONE, PROTEZIONE ED IMPIANTISTICA NEI LUOGHI DI LAVORO. [6]

 

Compiti e Funzioni del Servizio:

     a) verifiche di impianti ed apparecchi (ascensori e montacarichi, impianti per la protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra, apparecchi di sollevamento, recipienti a pressione, generatori di vapore, impianti di riscaldamento e frigoriferi ed altri impianti) sottoposti a verifica secondo la normativa statale vigente;

     b) rilievi fonometrici di vibrazioni e radiazioni ionizzanti;

     c) vidimazione registri infortuni;

     d) rilascio libretti di tirocinio per esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;

     e) pareri preventivi richiesti dai Comuni su progetti relativi ad attività produttive, al fine di verificare la compatibilità dei medesimi con le esigenze di sicurezza dei lavoratori;

 

TABELLA 5: SERVIZIO SANIT+' ANIMALE

 

Compiti e funzioni del servizio:

     a) attuazione di piani e programmi nazionali e regionali di profilassi e di risanamento degli allevamenti;

     b) attuazione di piani e programmi di bonifica sanitaria per l'eradicazione di determinate malattie, anche di esclusivo interesse regionale;

     c) vigilanza e controllo sull'importazione, esportazione e movimentazione degli animali e rilascio della relativa certificazione;

     d) vigilanze e controllo degli allevamenti animali, compresi gli stabilimenti di acquacoltura, delle stalle di sosta, dei mercati, delle fiere, dei circhi e delle esposizioni animali;

     e) anagrafe del bestiame;

     f) vigilanza e coordinamento dei piani sanitari svolti nel campo della sanità animale da associazioni e privati;

     g) vigilanza veterinaria permanente.

 

TABELLA 6: SERVIZIO IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

 

Compiti e funzioni del servizio:

     a) parere per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie relative agli autoveicoli o contenitori adibiti al trasporto di materiali o carcasse di animali ad alto o basso rischio;

     b) parere per il rilascio di autorizzazioni sanitarie relative ad impianti di macellazione, sezionamento, trasformazione, deposito e conservazione, distribuzione e vendita delle carni e degli altri alimenti di origine animale nonché dei loro derivati;

     c) vigilanza e controllo sugli impianti indicati alle precedenti lettere a) e b);

     d) ispezione, controllo e vigilanza nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto, deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti di origine animale e dei loro prodotti [7];

     e) [controllo e vigilanza veterinaria sulla produzione, trasformazione, deposito e conservazione, trasporto, distribuzione e vendita delle uova, del pesce, del miele e rilascio della relativa certificazione] [8];

     f) attuazione del piano nazionale per la ricerca della radioattività negli alimenti di origine animale;

     g) parere per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie relative al trasporto delle carni, del pesce e dei prodotti di origine animale;

     h) parere per il riconoscimento CEE dei locali di macellazione, sezionamento, deposito e trasformazione delle carni, del pesce e dei prodotti derivati, compresi quelli a base di carne;

     i) parere per il riconoscimento dei locali di macellazione e sezionamento a capacità limitata;

     j) parere per il riconoscimento dei locali destinati al trattamento ed alla trasformazione del latte;

     k) controllo e vigilanza sui movimenti intra e extra comunitari delle carni e di tutti i prodotti e gli alimenti di origine animale e rilascio relativa certificazione;

     l) ispezione, controllo e vigilanza sulla selvaggina abbattuta, compresa quella allevata e rilascio relativa certificazione;

     m) ispezione, controllo e vigilanza sui prodotti a base di carne e rilascio relativa certificazione.

 

TABELLA 7: SERVIZIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE.

 

Compiti e funzioni del servizio:

     a) controllo e vigilanza sulla distribuzione e sul corretto impiego del farmaco veterinario;

     b) pareri per il rilascio di autorizzazioni al deposito e detenzione del farmaco veterinario;

     c) controllo e vigilanza sulla produzione e commercio degli alimenti destinati agli animali da reddito e da affezione e sulla nutrizione animale;

     d) controllo e vigilanza sulla riproduzione animale;

     e) tutela degli allevamenti dai rischi di natura ambientale e relativa rilevanza epidemiologica;

     f) controllo sull'igienicità delle strutture di allevamento, delle tecniche di allevamento e delle produzioni zootecniche, anche ai fini della promozione della qualità dei prodotti di origine animale;

     g) controllo sul benessere degli animali da reddito, da affezione e di quelli destinati alla sperimentazione animale con particolare riferimento ai ricoveri nei luoghi di cura, ai metodi di allevamento ed al trasporto;

     h) attuazione della normativa statale e regionale sul randagismo;

     i) tenuta dell'anagrafe generale canina;

     j) controllo e vigilanza sull'impiego degli animali nella sperimentazione;

     k) studio, prevenzione ed eliminazione degli effetti negativi sull'igiene urbana e rurale derivanti da attività zootecniche o da altre attività produttive soggette a vigilanza veterinaria e comunque da presenza di animali, compresi gli esotici, i selvatici ed i sinantropi;

     l) controllo e vigilanza igienica sulla qualità del latte relativamente alla fase di produzione e allevamento;

     m) controllo e vigilanza sulla trasformazione ed immissione sul mercato di rifiuti di origine animale con esclusione dei trattamenti (trasformazione, incenerimento, infossamento) presso opifici o siti operativi di competenza dei servizi di cui alle tabelle nn. 5 e 6.

     n) pareri preliminari alla formazione dei pareri preventivi in materia di concessione edilizia.


[1] Lettera abrogata dall’art. 20 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5.

[2] Punto così modificato dall’art. 1 della L.R. 1 dicembre 2004, n. 25.

[3] Punto così modificato dall’art. 1 della L.R. 1 dicembre 2004, n. 25.

[4] Punto aggiunto dall’art. 1 della L.R. 1 dicembre 2004, n. 25.

[5] Punto aggiunto dall’art. 1 della L.R. 1 dicembre 2004, n. 25.

[6] Tabella così sostituita dall’art. 2 della L.R. 1 dicembre 2004, n. 25.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 67 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[8] Lettera abrogata dall'art. 67 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.