§ 59.2.21 - Legge 24 febbraio 1997, n. 27.
Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.2 albi professionali
Data:24/02/1997
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Soppressione dell'albo
Art. 2.  Iscrizione all'albo degli avvocati
Art. 3.  Sostituzione del termine "procuratore legale"
Art. 4.  Termini temporali relativi alla iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione
Art. 5.  Norme riguardanti la residenza e norme di coordinamento
Art. 6.  Abrogazione di norme incompatibili
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 59.2.21 - Legge 24 febbraio 1997, n. 27.

Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense.

(G.U. 27 febbraio 1997, n. 48)

 

 

     Art. 1. Soppressione dell'albo

     1. L'albo dei procuratori legali è soppresso.

 

          Art. 2. Iscrizione all'albo degli avvocati

     1. I procuratori legali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel relativo albo sono iscritti d'ufficio nell'albo degli avvocati.

     2. L'anzianità a tutti gli effetti decorre dalla data di iscrizione all'albo dei procuratori legali.

     3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titoli necessari per la iscrizione all'albo dei procuratori legali secondo le disposizioni di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, ed al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni, consentono la iscrizione all'albo degli avvocati.

     4. Restano ferme le disposizioni che regolano le iscrizioni di diritto all'albo degli avvocati e all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

 

          Art. 3. Sostituzione del termine "procuratore legale"

     1. Il termine "procuratore legale" contenuto in disposizioni legislative vigenti si intende sostituito con il termine "avvocato".

 

          Art. 4. Termini temporali relativi alla iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione

     1. Il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è di dodici anni.

     2. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo dei procuratori legali ovvero all'albo degli avvocati, si considera, ai fini del termine di cui al comma 1, anche il periodo di esercizio della professione di procuratore. Tuttavia, se più favorevole, il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette anni e decorre dalla iscrizione all'albo degli avvocati per coloro che hanno conseguito l'iscrizione a tale albo mediante il superamento dell'esame previsto dall'articolo 28 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

     3. Il periodo di esercizio della professione di avvocato, previsto dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, per l'ammissione all'esame per l'iscrizione all'albo speciale è elevato a cinque anni. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo dei procuratori legali ovvero degli avvocati da meno di un anno, l'esercizio della professione di procuratore si considera, ai fini del termine di cui al precedente periodo, equipollente all'esercizio della professione di avvocato. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo degli avvocati, il termine per l'ammissione all'esame rimane di un anno decorrente dalla iscrizione a detto albo.

 

          Art. 5. Norme riguardanti la residenza e norme di coordinamento

     1. L'articolo 17, primo comma, numero 7°, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

     "7° avere la residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata".

     2. Il termine di cui all'articolo 14, primo comma, numero 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è aumentato a otto anni.

     3. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519, le parole: "non inferiore ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a sei anni".

 

          Art. 6. Abrogazione di norme incompatibili

     1. Sono abrogati gli articoli 2, primo comma, 5, 6, 27, 28 e 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nonché gli articoli 31, 32, 33 e 34 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni.

     2. E' altresì abrogata ogni altra disposizione di legge o di regolamento incompatibile con le disposizioni della presente legge.

 

          Art. 7. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.