§ 59.4.5 - Legge 28 maggio 1936, n. 1003.
Norme per la inscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.4 avvocati
Data:28/05/1936
Numero:1003


Sommario
Art. 1.      Il periodo di esercizio della professione di avvocato, necessario per l'inscrizione nell'albo speciale a termini dell'art. 33, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, [...]
Art. 2.      Ferme rimanendo, con le modificazioni di cui al precedente articolo, le altre norme vigenti per l'inscrizione degli avvocati nell'albo speciale, possono essere inscritti nell'albo stesso gli [...]
Art. 3.      L'esame per l'inscrizione nell'albo speciale si svolge ogni anno in Roma presso il ministero di grazia e giustizia e possono parteciparvi gli avvocati che abbiano esercitato per un anno
Art. 4.  [2]
Art. 5.      Per la partecipazione all'esame i candidati sono tenuti al pagamento di una tassa a favore dell'erario di lire trecento
Art. 6.      Le norme per l'ammissione all'esame, per la costituzione della commissione esaminatrice e per lo svolgimento dell'esame stesso, nonchè ogni altra norma occorrente per l'attuazione e [...]


§ 59.4.5 - Legge 28 maggio 1936, n. 1003.

Norme per la inscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

(G.U. 10 giugno 1936, n. 134)

 

     Art. 1.

     Il periodo di esercizio della professione di avvocato, necessario per l'inscrizione nell'albo speciale a termini dell'art. 33, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è ridotto da dieci ad otto anni.

     E' inoltre ridotto da cinque a quattro anni ai fini dell'inscrizione suddetta il periodo rispettivamente d'insegnamento e di esercizio professionale per i professori di ruolo di discipline giuridiche delle università del regno e degli istituti superiori ad esse parificati e per gli avvocati ex-combattenti, previsto negli articoli 34, comma primo, lettera a e 72, comma primo dello stesso regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

 

          Art. 2.

     Ferme rimanendo, con le modificazioni di cui al precedente articolo, le altre norme vigenti per l'inscrizione degli avvocati nell'albo speciale, possono essere inscritti nell'albo stesso gli avvocati che abbiano superato l'esame previsto nelle disposizioni seguenti.

 

          Art. 3.

     L'esame per l'inscrizione nell'albo speciale si svolge ogni anno in Roma presso il ministero di grazia e giustizia e possono parteciparvi gli avvocati che abbiano esercitato per un anno [1] almeno la professione di avvocato dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello, e dimostrino nei modi stabiliti nell'art. 39, comma primo e secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la loro attuale inscrizione nell'albo degli avvocati, l'anzianità di essa e l'effettivo esercizio professionale per il periodo prescritto.

     Durante questo periodo gli aspiranti dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica relativa a giudizi per cassazione, frequentando lo studio di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la corte di cassazione, facendone constare la verità mediante attestato dell'avvocato stesso, recante il visto del competente sindacato forense.

     Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione all'esame.

 

          Art. 4. [2]

     Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

     Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al consiglio di Stato od alla corte dei conti in sede giurisdizionale.

     Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

     La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

     Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse [3].

 

          Art. 5.

     Per la partecipazione all'esame i candidati sono tenuti al pagamento di una tassa a favore dell'erario di lire trecento [4] .

     Nel bilancio del ministero di grazia e giustizia saranno inscritti i fondi occorrenti per lo svolgimento degli esami.

     Le spese per la sessione d'esame a norma della presente legge sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 75, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati [5].

 

          Art. 6.

     Le norme per l'ammissione all'esame, per la costituzione della commissione esaminatrice e per lo svolgimento dell'esame stesso, nonchè ogni altra norma occorrente per l'attuazione e l'integrazione delle precedenti disposizioni saranno date con decreto reale, sentito il consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni.


[1] Periodo elevato a 5 anni dall'art. 4 della L. 24 febbraio 1997, n. 27.

[2] Articolo sostituito dall'art. 5 della L. 23 marzo 1940, n. 254.

[3] Comma così sostituito dall'art. 22 della L. 31 dicembre 2012, n. 247.

[4] Somma elevata a lire 2.400 dall'art. 1 del D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 601, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.