§ 5.1.31 - L.R. 14 agosto 1984, n. 26.
Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 18 dicembre 1981, n. 54, 16 novembre 1982, n. 36 e 6 gennaio 1983, n. 1 in materia di prevenzione, igiene e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:14/08/1984
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Controlli sulle sostanze radioattive, sui gas tossici e sulle altre sostanze pericolose).


§ 5.1.31 - L.R. 14 agosto 1984, n. 26.

Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 18 dicembre 1981, n. 54, 16 novembre 1982, n. 36 e 6 gennaio 1983, n. 1 in materia di prevenzione, igiene e sanità pubblica.

 

Art. 1. (Controlli sulle sostanze radioattive, sui gas tossici e sulle altre sostanze pericolose).

     L'esercizio delle funzioni amministrative già di competenza dei medici provinciali e della Regione concernenti i controlli sulle sostanze radioattive ed i controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose viene attribuito in via provvisoria, ai sensi dell'art. 7, 4° comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alle Unità Sanitarie Locali n. 2 e n. 6 con competenza delle stesse estesa al territorio rispettivamente della provincia di Potenza e di Matera.

     Nell'espletamento dei compiti ed attività inerenti alle funzioni indicate al precedente comma le suddette Unità Sanitarie Locali operano di norma attraverso i rispettivi presidi multizonali di igiene e prevenzione di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 36.

     E' fatta salva la competenza di ciascun Sindaco quale autorità sanitaria locale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione, prescrizione o concessione già attribuiti ai medici provinciali relativamente alle funzioni indicate al primo comma.

     Per l'adozione di tali atti, ivi compresa l'attività istruttoria, i Sindaci si avvalgono dei presidi multizonali di igiene e prevenzione competenti per territorio.

     Restano ferme le competenze delle commissioni provinciali previste dall'art. 32 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, dell'art. 24 del R.D. medesimo e dell'art. 89 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 come modificati rispettivamente dagli artt. 10, il e 12 della legge regionale 6 gennaio 1983, n. 1.

     Allorquando le Unità Sanitarie Locali, diverse da quelle indicate al 1° comma, avranno acquisito, in termini di personale e di mezzi, la capacità funzionale ad esercitare le funzioni di cui al 1° comma, il Presidente della Giunta regionale, su richiesta delle U.S.L. e sentita la competente Commissione consiliare, provvederà a fissare con uno o più decreti la data di effettiva assunzione da parte di ciascuna di esse delle funzioni medesime, ferme restando le competenze proprie dei presidi multizonali di igiene e prevenzione di cui in particolare all'art. 3 della L.R. 16 novembre 1982, n. 36.

     E' abrogata ogni precedente disposizione di legge regionale incompatibile con le norme di cui al presente articolo.

 

     Artt. 2. - 4. [1]

 

 


[1] Modificano, rispettivamente, le LL.RR. 18 dicembre 1981, n. 54, 6 gennaio 1983, n. 1 e 16 novembre 1982, n. 36.