§ 5.1.26 - L.R. 6 gennaio 1983, n. 1.
Organi sanitari collegiali.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:06/01/1983
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Commissione sanitaria di prima istanza per l'accertamento della invalidità civile).
Art. 2.  (Commissione sanitaria regionale per l'accertamento della invalidità civile).
Art. 3.  (Commissione sanitaria di prima istanza per l'accertamento delle minoranze visive).
Art. 4.  (Commissione sanitaria regionale per l'accertamento delle minorazioni visive).
Art. 5.  (Commissione sanitaria di prima istanza per l'accertamento del sordomutismo).
Art. 6.  (Commissione sanitaria regionale per l'accertamento del sordomutismo).
Art. 7.  (Designazione componente da parte dell'A.N.M.L., U.I.C. e E.N.S.).
Art. 8.  (Norme di funzionamento delle Commissioni per l'accertamento della invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo).
Art. 9.  (Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psicofisico dei soggetti invalidi rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare).
Art. 10.  (Commissione per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici).
Art. 11.  (Commissione tecnica permanente per i gas tossici).
Art. 12.  (Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi dalle radiazioni ionizzanti).
Art. 13.  (Commissione per l'ampliamento e la costruzione dei cimiteri).
Art. 13 bis.  (Commissione sanitaria provinciale per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida autoveicoli).
Art. 14.  (Sede delle commissioni).
Art. 15.  (Segreteria delle commissioni).
Art. 16.  (Membri supplenti durata in carica e sostituzione).
Art. 17.  (Incompatibilità).
Art. 18.  (Altre sostituzioni del medico e del veterinario provinciale).
Art. 19.  (Modifiche ed integrazioni di precedenti norme regionali).
Art. 20.  (Compensi).
Art. 21.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 22.  (Rinvio).
Art. 23.  (Norma transitoria).
Art. 24.  (Abrogazione di norme).


§ 5.1.26 - L.R. 6 gennaio 1983, n. 1.

Organi sanitari collegiali.

 

Art. 1. (Commissione sanitaria di prima istanza per l'accertamento della invalidità civile).

     La Commissione di prima istanza per l'accertamento della invalidità civile di cui agli artt. 7 e 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni è istituita ed opera nell'ambito di ciascuna Unità Sanitaria Locale.

     Alla composizione di dette Commissioni sono apportate le variazioni di cui ai successivi commi.

     Il Medico provinciale o il medico da questi già designato è sostituito da un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale e operante nell'USL interessata, scelto secondo il seguente ordine di precedenza:

     a) primario di medicina generale con maggiore anzianità nella qualifica;

     b) altro primario di medicina generale;

     c) aiuto di medicina generale con maggiore anzianità nella qualifica;

     d) altro aiuto di medicina generale;

     e) altro medico dipendente con anzianità di servizio non inferiore a dieci anni.

     Il medico prescelto ai sensi del precedente comma svolge le funzioni di presidente della Commissione.

     L'Ispettore medico del lavoro o l'altro medico già designato dall'Ispettorato provinciale del lavoro è sostituito da un medico operante nell'USL interessata e iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale scelto secondo il seguente ordine di precedenza:

     a) medico ospedaliero specialista in medicina del lavoro o in medicina legale;

     b) altro medico ospedaliero operante in reparto ospedaliero di specialità affine a quelle indicate alla precedente lettera a);

     c) altro medico dipendente con anzianità di servizio non inferiore a dieci anni.

     Alla scelta dei componenti indicati ai precedenti terzo e quinto comma nonché alla nomina e costituzione della commissione di cui al presente articolo provvede il comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale.

     Nelle U.S.L. con popolazione superiore a 90.000 abitanti possono essere nominate e costituite, in relazione al numero delle domande pervenute ed inevase fino al 31-12-1983 più commissioni, fino ad un massimo di tre [1].

     Non possono essere nominati quali componenti della Commissione i Sindaci, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, nonché il Presidente, gli Assessori e Consiglieri Provinciali, i Consiglieri Regionali [2].

 

     Art. 2. (Commissione sanitaria regionale per l'accertamento della invalidità civile).

     Alla composizione della commissione sanitaria regionale di cui all'art. 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le variazioni di cui ai successivi commi.

     Il Medico provinciale del capoluogo di regione è sostituito da altro medico scelto secondo il seguente ordine di precedenza:

     a) medico dipendente dalla Regione;

     b) medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale, di livello apicale;

     c) medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale con almeno dieci anni di anzianità di servizio.

     Il medico prescelto ai sensi del precedente comma svolge le funzioni di presidente della Commissione.

     L'ispettore medico del lavoro o l'altro medico già designato dall'Ispettorato regionale del lavoro è sostituito da un medico iscritto nei r'ioli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale, scelto secondo l'ordine di precedenza indicato al precedente articolo 1, quinto comma.

     Alla scelta dei componenti indicati ai precedenti secondo e quarto comma nonché alla nomina e costituzione della commissione di cui al presente articolo provvede la Giunta regionale.

     La giunta regionale, in relazione al numero di domande pervenute ed inevase fino al 31-12-1983 può nominare e costituire 2 commissioni regionali con competenza territoriale rispettivamente per la provincia di Potenza e Matera [3].

     Non possono essere nominati quali componenti della Commissione i Sindaci, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, nonché il Presidente, gli Assessori e Consiglieri Provinciali, i Consiglieri Regionali [4].

 

     Art. 3. (Commissione sanitaria di prima istanza per l'accertamento delle minoranze visive).

     La Commissione sanitaria di prima istanza di cui agli artt. 10 e 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni e integrazioni è istituita ed opera in ambito provinciale, secondo le seguenti specificazioni:

     a) la Commissione costituita presso l'Unità Sanitaria Locale n. 2 di cui alla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, ha competenza anche per le Unità Sanitarie Locali numero 1, 3, 4 e 5;

     b) la Commissione costituita presso l'Unità Sanitaria Locale n. 6 ha competenza anche per l'Unità Sanitaria Locale n. 7.

     Alla composizione della predetta commissione sono apportate le variazioni di cui ai successivi commi.

     Il Medico provinciale o il medico da questi designato è sostituito da un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale, scelto secondo il seguente ordine di precedenza:

     a) primario medico della divisione di oculistica dell'ospedale ubicato nel capoluogo di provincia;

     b) aiuto medico della divisione medesima con maggiore anzianità nella qualifica;

     c) oculista con anzianità di servizio non inferiore a dieci anni operante in altro ospedale pubblico della regione;

     d) medico con anzianità di servizio non inferiore a dieci anni.

     Il medico prescelto ai sensi del precedente comma svolge le funzioni di presidente della Commissione.

     L'oculista già designato dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica è sostituito da altro oculista scelto secondo il seguente ordine di precedenza:

     a) aiuto oculista con maggiore anzianità nella qualifica della divisione di oculistica dell'ospedale ubicato nel capoluogo di provincia;

     b) altro oculista dell'ospedale medesimo di qualifica più elevata e a parità di qualifica, con maggiore anzianità di servizio;

     c) oculista operante in altro ospedale della regione;

     d) altro oculista non ospedaliero.

     Alla scelta dei componenti indicati ai precedenti terzo e quinto comma nonché alla nomina e costituzione della Commissione di cui al presente articolo provvede il comitato di gestione dell'USL con capoluogo di provincia.

 

     Art. 4. (Commissione sanitaria regionale per l'accertamento delle minorazioni visive).

     Alla composizione della commissione sanitaria regionale di cui all'art. 12 della legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le variazioni di cui ai successivi commi.

     Il Medico provinciale del capoluogo della regione è sostituito da altro medico scelto secondo l'ordine di precedenza indicato al precedente articolo 2, secondo comma, in veste di presidente.

     Il primario di clinica oculistica universitaria è sostituito da altro oculista scelto secondo il seguente ordine di precedenza:

     a) primario di divisione oculistica di uno degli ospedali della regione;

     b) altro oculista iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale operante in uno degli ospedali della regione ed avente possibilmente anzianità di servizio non inferiore a dieci anni.

     Alla scelta dei componenti indicati ai precedenti secondo e terzo comma nonché alla nomina e costituzione della commissione di cui al presente articolo provvede la Giunta regionale.

     La Giunta regionale, in relazione al numero delle domande pervenute ed inevase fino al 31-12-1983, può nominare e costituire 2 commissioni regionali con competenza territoriale rispettivamente per la provincia di Potenza e di Matera [5].

     La legge regionale 14 aprile 1980, n. 23 è abrogata.

 

     Art. 5. (Commissione sanitaria di prima istanza per l'accertamento del sordomutismo).

     La Commissione sanitaria di prima istanza per l'accertamento del sordomutismo di cui all'art. 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni è istituita ed opera in ambito provinciale secondo le specificazioni dettate al 1° comma dell'art. 3.

     Alla composizione di detta commissione sono apportate le variazioni di cui ai successivi commi.

     Il Medico provinciale o il medico da questi designato è sostituito da un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale scelto secondo il seguente ordine di precedenza:

     a) primario medico della divisione di otorinolaringoiatria dell'ospedale ubicato nel capoluogo di provincia;

     b) aiuto medico della divisione medesima con maggiore anzianità nella qualifica;

     c) otorinolaringoiatra con anzianità di servizio non inferiore a dieci anni operante in altro ospedale pubblico della regione;

     d) medico con anzianità di servizio non inferiore a dieci anni.

     Il medico prescelto ai sensi del precedente comma svolge le funzioni di presidente della commissione.

     L'otorinolaringoiatra già designato dall'Ispettorato provinciale del lavoro è sostituito da altro otorinolaringoiatra scelto secondo il seguente ordine di precedenza:

     a) aiuto con maggiore anzianità nella qualifica della divisione di otorinolaringoiatria dell'ospedale ubicato nel capoluogo di provincia;

     b) altro otorinolaringoiatra dell'ospedale medesimo di qualifica più elevata e, a parità di qualifica, con maggiore anzianità di servizio;

     c) otorinolaringoiatra operante in altro ospedale della regione;

     d) altro otorinolaringoiatra non ospedaliero.

     Alla scelta dei componenti indicati ai precedenti commi terzo e quinto nonché alla nomina e costituzione della commissione di cui al presente articolo provvede il comitato di gestione dell'USL con capoluogo di provincia.

 

     Art. 6. (Commissione sanitaria regionale per l'accertamento del sordomutismo).

     Alla composizione della commissione sanitaria regionale per l'accertamento del sordomutismo di cui all'art. 4 della legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le variazioni di cui ai successivi commi.

     Il Medico provinciale del capoluogo della regione è sostituito da altro medico scelto secondo l'ordine di precedenza indicato al precedente articolo 2, secondo comma, in veste di presidente.

     L'ispettore medico del lavoro o l'altro medico già designato dall'Ispettorato regionale del lavoro è sostituito da un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, scelto secondo l'ordine di precedenza indicato al precedente articolo 1, quinto comma.

     L'Ufficiale sanitario del comune capoluogo di regione è sostituito da altro medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale, scelto secondo il seguente ordine di precedenza:

     a) primario di divisione di otorinolaringoiatria di uno degli ospedali della regione;

     b) altro otorinolaringoiatra iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale operante in uno degli ospedali della regione ed avente possibilmente anzianità di servizio non inferiore a dieci anni.

     Alla scelta dei componenti indicati ai precedenti secondo, terzo e quarto comma nonché alla nomina e costituzione della commissione di cui al presente articolo provvede la Giunta regionale.

 

     Art. 7. (Designazione componente da parte dell'A.N.M.L., U.I.C. e E.N.S.).

     Alle designazioni dei componenti medici nelle commissioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 già attribuite all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, all'Unione italiana ciechi ed all'Ente nazionale per la protezione ed assistenza sordomuti continuano a provvedere gli stessi enti nella nuova veste da essi assunta con i decreti del Presidente della Repubblica emanati ai sensi dell'art. 115 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616.

     Qualora entro 30 giorni dalla richiesta le associazioni degli assistiti di cui al precedente comma non abbiano provveduto, il comitato di gestione dell'USL competente o la Giunta regionale scelgono autonomamente.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica anche al caso di mancata designazione entro il predetto termine da parte dell'ordine dei medici di cui all'art. 4 della legge 26 maggio 1970, n. 381.

 

     Art. 8. (Norme di funzionamento delle Commissioni per l'accertamento della invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo). [6]

     Le commissioni di cui ai precedenti articoli, relative agli accertamenti degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo devono pronunciarsi sulle domande presentate entro novanta giorni dalla data del ricevimento.

     Entro dieci giorni dalla data di ricezione, il segretario della Commissione di prima istanza deve comunicare all'interessato l'esito dell'accertamento medico-legale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, qualora il grado di invalidità dia diritto a provvidenze economiche ai sensi della legislazione vigente, alla prefettura territorialmente competente, in base alla residenza anagrafica del cittadino invalido.

     Entro 10 giorni dalla data di decisione, il segretario delle commissioni regionali indicate al precedente 1° comma deve comunicare l'esito dell'accertamento medico-legale alla competente commissione di prima istanza.

     Al fine di un migliore approfondimento diagnostico, di una più esatta valutazione delle minorazioni e di un corretto recupero funzionale e sociale dell'interessato, le Commissioni indicate al primo comma del presente articolo possono, ai fini degli accertamenti di loro competenza, consultare i competenti servizi delle U.S.L. o richiedere a questi esami psicodiagnostici ed attitudinali.

     Le commissioni medesime ove lo ritengano necessario a causa della gravità della minorazione possono effettuare l'accertamento al domicilio dell'interessato, delegando all'uopo due componenti di cui uno, ove occorra, specialista nella disciplina attinente la natura dell'invalidità. La relativa decisione è, comunque, adottata in seduta plenaria, sulla base delle risultanze della visita domiciliare.

     Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano per il funzionamento delle Commissioni indicate al presente articolo e per gli accertamenti sulle relative minorazioni, le disposizioni delle leggi statali vigenti in materia.

 

     Art. 9. (Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psicofisico dei soggetti invalidi rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare).

     Il collegio medico di cui all'art. 280 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 è istituito ed opera nell'ambito di ciascuna Unità Sanitaria Locale.

     Alla sua composizione sono apportate le variazioni di cui ai successivi commi.

     Il Medico provinciale è sostituito da un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, ed operante nella USL interessata, scelto secondo l'ordine di precedenza indicato al precedente articolo 1, terzo comma.

     Il medico prescelto ai sensi del precedente comma svolge le funzioni di presidente del collegio.

     L'Ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario regionale ed operante nell'USL interessata, scelto secondo l'ordine di precedenza indicato al precedente articolo 7 quinto comma.

     Il medico già designato dall'associazione, Opera od Ente di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482 è sostituito da un medico scelto tra quelli designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. In caso di mancata designazione entro trenta giorni dalla richiesta, si applica la disposizione di cui al precedente articolo 7, secondo comma.

     Alla scelta dei componenti indicati ai precedenti commi nonché alla nomina e costituzione del collegio di cui al presente articolo provvede il comitato di gestione dell'USL.

 

     Art. 10. (Commissione per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici).

     La Commissione esaminatrice di cui all'art. 32 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 opera in ambito provinciale secondo le specificazioni indicate al primo comma del precedente articolo 3.

     Alla sua composizione sono apportate le seguenti variazioni:

     a) il medico provinciale è sostituito dal responsabile del servizio igiene e sanità pubblica della USL con capoluogo di provincia, o, per sua delega, da altro medico del servizio medesimo;

     b) il capo della sezione chimica del laboratorio provinciale o comunale di vigilanza igienica è sostituito dal responsabile del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi o, per sua delega, da altro chimico del reparto medesimo.

     Alla nomina e costituzione della commissione di cui al presente articolo provvede il comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale con sede nel capoluogo di provincia [7].

 

     Art. 11. (Commissione tecnica permanente per i gas tossici).

     La commissione tecnica per i gas tossici di cui all'art. 24 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni è istituita ed opera in ambito provinciale secondo le specificazioni indicate al primo comma del precedente articolo 3.

     Alla sua composizione sono apportate le seguenti variazioni:

     a) il medico provinciale è sostituito dal responsabile del servizio igiene e sanità pubblica della Unità Sanitaria Locale con capoluogo di provincia o, per sua delega, da altro medico del servizio medesimo in veste di presidente;

     b) l'esperto in chimica, già membro del consiglio provinciale di sanità è sostituito da un chimico iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale scelto dal Comitato di gestione della USL con capoluogo di provincia;

     c) l'ingegnere capo del Genio Civile è sostituito da un ingegnere dipendente della Regione, designato dalla Giunta regionale;

     Alla nomina e costituzione della commissione di cui al presente articolo provvede il comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale con capoluogo di provincia.

 

     Art. 12. (Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi dalle radiazioni ionizzanti).

     La commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui agli articoli 89 e 90 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 è istituita ed opera a livello provinciale secondo le specificazioni indicate al precedente articolo 3, primo comma.

     Alla sua composizione sono apportate le seguenti variazioni:

     a) il medico provinciale è sostituito dal responsabile del servizio igiene e sanità pubblica dell'Unità Sanitaria Locale con capoluogo di provincia o, per sua delega, da altro medico del servizio medesimo, in veste di presidente;

     b) l'ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro o in altra disciplina affine iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale.

     Alla scelta del componente di cui alla lettera b) del precedente secondo comma nonché alla nomina e costituzione della commissione di cui al presente articolo provvede il comitato di gestione dell'USL con capoluogo di provincia.

 

     Art. 13. (Commissione per l'ampliamento e la costruzione dei cimiteri).

     La commissione per l'ampliamento e la costruzione dei cimiteri di cui all'art. 53 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 è istituita ed opera in ciascuna USL.

     Essa è composta:

     a) dal presidente del comitato di gestione dell'USL o suo delegato, che la presiede;

     b) dal responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica dell'USL o, su sua delega, da altro medico del servizio medesimo;

     c) da un ingegnere del ruolo del personale regionale, designato dalla Giunta regionale;

     d) da un geologo scelto dal comitato di gestione;

     e) dal sindaco del comune interessato o un suo delegato.

     Alla nomina e costituzione della commissione di cui al presente articolo provvede il comitato di gestione dell'USL.

 

     Art. 13 bis. (Commissione sanitaria provinciale per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida autoveicoli). [8]

     La commissione sanitaria per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli prevista dall'articolo 12 del D.P.R. 23-9- 1976, n. 995, è istituita ed opera in ambito provinciale secondo le specificazioni indicate al precedente articolo 3, primo comma.

     Alla sua composizione sono apportate le seguenti variazioni:

     a) il medico provinciale è sostituito dal responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica dell'Unità Sanitaria Locale con sede nel capoluogo di provincia o, per sua delega, da altro medico del servizio medesimo, in veste di Presidente;

     b) gli ufficiali sanitari sono sostituiti da medici iscritti nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale operanti nell'area della prevenzione e sanità pubblica di una delle U.S.L. comprese nell'ambito territoriale di competenza della commissione.

     Alla scelta dei componenti di cui alla lettera b) del precedente comma, nonché alla nomina e costituzione della commissione di cui al presente articolo provvede il Comitato di gestione dell'USL con sede nel capoluogo di Provincia.

 

     Art. 14. (Sede delle commissioni). [9]

     Le commissioni di cui ai precedenti articoli che operano nell'ambito di ciascuna USL hanno sede negli uffici della USL; quelle operanti in ambito provinciale, negli uffici della USL con capoluogo di provincia; quelle regionali, negli uffici della Regione o della USL con capoluogo regionale o provinciale.

 

     Art. 15. (Segreteria delle commissioni).

     Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai precedenti articoli sono svolte da un impiegato dell'Unità Sanitaria Locale ove le stesse hanno sede, nominato dal relativo comitato di gestione, se operanti in ambito locale o provinciale; da un impiegato amministrativo del ruolo unico della Regione, nominato dalla Giunta regionale, se operanti in ambito regionale.

     Gli impiegati indicati al precedente comma debbono rivestire la qualifica non inferiore a quella di collaboratore o assistente amministrativo.

 

     Art. 16. (Membri supplenti durata in carica e sostituzione).

     Per ciascun membro effettivo non di diritto nonché per il segretario delle commissioni per l'accertamento della invalidità civile, delle minorazioni visive e del sordomutismo deve essere nominato un supplente il quale partecipa alle sedute in caso di assenza o di impedimento dell'effettivo.

     Le commissioni previste ai precedenti articoli durano in carica tre anni.

     In caso di vacanza della carica nel corso del triennio per qualsiasi causa il rinnovo del componente relativo ha luogo per il tempo necessario alla scadenza del triennio stesso.

 

     Art. 17. (Incompatibilità).

     I presidenti e i componenti delle commissioni regionali di cui ai precedenti articoli non possono far parte delle corrispondenti commissioni locali o provinciali di prima istanza e viceversa.

 

     Art. 18. (Altre sostituzioni del medico e del veterinario provinciale).

     Qualora fra i componenti di organismi collegiali diversi da quelli considerati nei precedenti articoli ricorrano, in base alle vigenti leggi, il medico o il veterinario provinciale, questi sono sostituiti rispettivamente dal responsabile del servizio igiene e sanità pubblica e del servizio veterinario della struttura centrale dell'USL ove l'organismo ha sede legale.

     Qualora degli stessi organismi fanno parte, in base alle vigenti leggi, l'ufficiale sanitario o il veterinario comunale o consortile, questi sono sostituiti da altro medico o veterinario iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale su nomina del Comitato di gestione dell'USL ove l'organismo ha sede legale.

     Il medico provinciale o il veterinario provinciale ovvero il medico o il veterinario del ruolo regionale previsto dalle leggi vigenti come componente di commissioni o collegi operanti nell'ambito della pubblica amministrazione ma non attribuiti al servizio sanitario regionale, aventi competenza a livello regionale o di due o più Unità Sanitarie Locali, è sostituito da un funzionario medico o veterinario dipendente dalla Regione o iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale, designato dalla Giunta regionale [10].

 

     Art. 19. (Modifiche ed integrazioni di precedenti norme regionali). [11]

 

     Art. 20. (Compensi). [12]

 

     Art. 21. (Disposizioni finanziarie).

     I compensi previsti dal precedente articolo 20 per i componenti degli organismi collegiali la cui nomina è demandata alla USL sono a carico dei bilanci delle USL medesime, con esclusione della parte eccedente la misura fissata dalla normativa statale che farà carico al bilancio regionale.

     I compensi per gli organismi collegiali la cui nomina è demandata alla Giunta regionale sono a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 22. (Rinvio).

     Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni vigenti in materia.

 

     Art. 23. (Norma transitoria).

     Sino alla nomina ed insediamento degli organismi collegiali previsti dalla presente legge, gli stessi, anche se scaduti, proseguiranno la loro attività nella composizione che rivestono alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Fino alla nomina ed insediamento dei suddetti, alle sostituzioni di singoli componenti provvede, tenuto conto della necessità ed urgenza del funzionamento degli organismi, la Giunta regionale sulla base della normativa statale vigente.

 

     Art. 24. (Abrogazione di norme).

     E' abrogato l'art. 5 della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 53 e l'art. 8 della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 54 nonché ogni altra norma regionale incompatibile con le disposizioni della presente legge.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 14 agosto 1984, n. 26.

[2] Comma aggiunto dall’art. 19 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.

[3] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 14 agosto 1984, n. 26.

[4] Comma aggiunto dall’art. 19 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.

[5] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 14 agosto 1984, n. 26.

[6] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.R. 14 agosto 1984, n. 26.

[7] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 14 agosto 1984, n. 26.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 14 agosto 1984, n. 26.

[9] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.R. 14 agosto 1984, n. 26.

[10] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 14 agosto 1984, n. 26.

[11] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 31 ottobre 2001, n. 39. Modificava l'art. 13 della L.R. 18 dicembre 1981, n. 54.

[12] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 15 aprile 1992, n. 11.