§ 2.2.54 - L.R. 14 settembre 2015, n. 37.
Riforma Agenzia Regionale per l'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.).


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:14/09/2015
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Finalità dell'A.R.P.A.B.
Art. 3.  Natura dell'A.R.P.A.B.
Art. 4.  Attività istituzionali dell'A.R.P.A.B.
Art. 5.  Qualità delle prestazioni e dei servizi.
Art. 6.  Attività di prevenzione, monitoraggio e controllo ambientale.
Art. 7.  Attività di supporto tecnico-scientifico.
Art. 8.  Attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale, di studio e ricerca applicata.
Art. 9.  Attività istituzionali connesse alla tutela della salute.
Art. 10.  Attività a titolo oneroso e a titolo gratuito dell'ARPAB.
Art. 11.  Carta dei servizi e delle attività.
Art. 12.  Competenze regionali.
Art. 13.  Programmazione annuale e triennale.
Art. 14.  Rapporti con le strutture regionali.
Art. 15.  Controllo e vigilanza.
Art. 16.  Rapporti con Province, Comuni ed altri enti locali.
Art. 17.  Rapporto con le A.S.L. o altri organismi.
Art. 18.  Collaborazione con altri soggetti.
Art. 19.  Articolazione organizzativa dell'A.R.P.A.B.
Art. 20.  Organi dell'A.R.P.A.B.
Art. 21.  Direttore generale-Conferimento dell'incarico.
Art. 22.  Cessazione dall'incarico di Direttore generale.
Art. 23.  Direttore tecnico-scientifico e direttore amministrativo.
Art. 24.  Revisore unico dei conti.
Art. 25.  Conferenza permanente.
Art. 26.  Comitato tecnico.
Art. 27.  Regolamenti di organizzazione, di gestione e di contabilità.
Art. 28.  Coordinamento tecnico delle iniziative di tutela ambientale.
Art. 29.  Dotazione organica, programmazione triennale e annuale delle assunzioni.
Art. 30.  Trattamento giuridico ed economico del personale.
Art. 31.  Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza.
Art. 32.  Collaborazioni esterne.
Art. 33.  Finanziamento delle attività istituzionali dell'A.R.P.A.B.
Art. 34.  Indebitamento.
Art. 35.  Entrate dell'A.R.P.A.B.
Art. 36.  Bilancio.
Art. 37.  Sistema informativo regionale ambientale (S.I.R.A.).
Art. 38.  Informazione e diritto di accesso.
Art. 39.  Norma finanziaria.
Art. 40.  Norme transitorie.
Art. 41.  Abrogazione di norme.
Art. 42.  Pubblicazione.


§ 2.2.54 - L.R. 14 settembre 2015, n. 37. [1]

Riforma Agenzia Regionale per l'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.).

(B.U. 16 settembre 2015, n. 38)

 

Art. 1. Oggetto della legge.

1. La presente legge, in armonia con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, disciplina l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Basilicata (A.R.P.A.B.), già istituita ai sensi della legge regionale 19 maggio 1997, n. 27 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Basilicata", in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n. 61 "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente", dello Statuto regionale, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

     Art. 2. Finalità dell'A.R.P.A.B.

1. L'A.R.P.A.B. concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento, alla prevenzione, al miglioramento sostanziale e misurabile della qualità ambientale in Basilicata mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute.

2. L'A.R.P.A.B. concorre alla definizione degli standard operativi ed alle attività di interesse nazionale promosse dal Sistema nazionale delle agenzie e dei controlli in materia ambientale, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 61 e s.m.i., costituito dal concorso dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), delle ARPA (Agenzie Regionale Protezione Ambientale) e delle APPA (Agenzie Provinciali Protezione Ambientali) e coordinato da ISPRA.

3. L'A.R.P.A.B. concorre, nell'ambito dei programmi di attività interagenziali coordinati da ISPRA, al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche-ambientali (LEPTA) con specifico riferimento al territorio regionale ed in coerenza con gli indirizzi della Regione Basilicata.

4. L'A.R.P.A.B. conforma le sue attività ai principi del massimo rigore tecnico, della trasparenza, efficienza ed economicità, favorendo la più ampia diffusione e la conoscenza dei dati sulla qualità ambientale e garantendo l'informazione imparziale ai cittadini e alle istituzioni, ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

 

     Art. 3. Natura dell'A.R.P.A.B.

1. L'A.R.P.A.B. è ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia tecnico-giuridica, tecnico-scientifica, organizzativa-gestionale, amministrativa e contabile secondo quanto previsto dalla presente legge e dal decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n. 61. La sede legale è in Potenza.

2. L'A.R.P.A.B., nell'esercizio delle attività ad essa affidate, è organo di vigilanza e controllo ambientale e garantisce imparzialità, terzietà e trasparenza.

 

     Art. 4. Attività istituzionali dell'A.R.P.A.B.

1. L'A.R.P.A.B. svolge attività istituzionali di tipo obbligatorio e di tipo non obbligatorio.

2. Costituiscono attività istituzionali obbligatorie quelle ritenute tali dalla normativa comunitaria, statale e regionale ovvero dagli atti di programmazione regionale nonché tutte le attività contemplate nei commi successivi e negli artt. 6, 7, 8 e 9 e quelle individuate nella Carta dei servizi di cui all'articolo 11 come strategiche ed essenziali ai fini della tutela dell'ambiente e della salute.

3. Le attività istituzionali obbligatorie sono svolte da A.R.P.A.B. a favore della Regione, degli enti sub regionali, delle Province, dei Comuni e degli Enti Parco regionali nell'interesse della collettività e consistono in:

a) attività di prevenzione, monitoraggio e controllo ambientale, come definite all'articolo 6;

b) attività di supporto tecnico-scientifico, come definite all'articolo 7;

c) attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale, come definite dall'articolo 8;

d) attività di tutela della salute come definite all'articolo 9.

4. L'A.R.P.A.B. svolge, in maniera prioritaria, le attività istituzionali di cui al comma 3 con riferimento alle matrici aria, acqua, suolo, sottosuolo e rifiuti nonché ai fattori di inquinamento di tipo fisico (radioattività, rumore ed emissioni elettromagnetiche) e biologico.

5. Le attività istituzionali di tipo non obbligatorio, da svolgersi previo assolvimento di quelle obbligatorie, sono tutte quelle non contemplate nei precedenti commi 2 e 3 ed individuate come tali dalla Carta dei servizi di cui all'articolo 11.

 

     Art. 5. Qualità delle prestazioni e dei servizi.

1. L'A.R.P.A.B. esercita le sue attività secondo i più elevati standard di qualità e di affidabilità, orientando i processi interni e i servizi all'obiettivo della soddisfazione, della garanzia dei livelli di prestazioni tecniche in materia ambientale (LEPTA), della committenza istituzionale e alle istanze della collettività e dei portatori di interesse ambientale.

2. L'A.R.P.A.B., per perseguire gli obiettivi di cui al comma precedente, provvede, secondo la normativa tecnica di riferimento, ad accreditare i propri laboratori, a sottoporre a processi di certificazione le proprie reti di misura, di monitoraggio e di controllo, nonché a svolgere le proprie attività rapportandole con le attività dei circuiti di intercalibrazione dei laboratori.

 

     Art. 6. Attività di prevenzione, monitoraggio e controllo ambientale.

1. Le attività di prevenzione, di monitoraggio e di controllo ambientale consistono principalmente:

a) nel monitoraggio dello stato dell'ambiente, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi;

b) nei programmi di monitoraggio e nella gestione delle reti di monitoraggio;

c) nel controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali derivanti da fenomeni di origine antropica o naturale anche di carattere emergenziale;

d) nel campionamento, nelle analisi e nella misura di matrici ambientali, nonché nella programmazione ed esecuzione di ispezioni. Tali attività hanno ad oggetto lo stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché la verifica delle forme di autocontrollo nel territorio regionale previste dalle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia di ambiente.

2. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate dall'A.R.P.A.B. di propria iniziativa e su richiesta della Regione, delle Province, dei Comuni o di altri soggetti pubblici titolari di competenze in materia ambientale nell'ambito di quanto disposto dagli artt. 11 e 13, nonché di programmi predisposti in base alla conoscenza delle reali condizioni di qualità e pressione ambientali presenti anche al fine del perseguimento dei LEPTA.

 

     Art. 7. Attività di supporto tecnico-scientifico.

1. Le attività di supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni di cui all'articolo 4 consistono in prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misura, nell'elaborazione di proposte tecniche nonché nella formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito dei procedimenti amministrativi in materia ambientale su:

a) autorizzazioni integrate ambientali;

b) valutazione d'impatto ambientale di opere e di progetti;

c) valutazione ambientale strategica di piani e di programmi;

d) valutazione e prevenzione del rischio di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali;

e) valutazione di progetti di bonifica dei siti contaminati;

f) atti di pianificazione e di programmazione in materia ambientale;

g) elaborazione di specifici piani di emergenza ambientale;

h) progetti aventi finalità di tutela ambientale;

i) elaborazione della normativa tecnica in campo ambientale;

l) redazione di rapporti e di relazioni sullo stato dell'ambiente, nonché su ogni altra autorizzazione o procedimento ambientale di competenza degli enti indicati nell'art. 4.

2. Le attività di supporto tecnico-scientifico consistono, altresì, nell'esprimere pareri agli enti competenti al rilascio di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti o altro tipo di impianti previsti dalla normativa vigente.

 

     Art. 8. Attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale, di studio e ricerca applicata.

1. Le attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale consistono nella raccolta, nell'organizzazione ed elaborazione dei dati acquisiti nell'esercizio delle attività istituzionali o, comunque, ad altro titolo detenuti e validati. Esse sono finalizzate a fornire agli enti di cui all'articolo 4, comma 3 e all'articolo 6, comma 2 un quadro conoscitivo che descriva lo stato dell'ambiente, oggettivo e tendenziale, nel territorio regionale sia in termini di qualità che con riferimento ai fattori, alle pressioni sulle matrici ambientali. Tali attività devono garantire al pubblico un'informazione tempestiva, completa, trasparente e solida sul piano tecnico-scientifico, anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale" e ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. n. 33/2013.

2. Le attività di cui al comma 1 fanno parte integrante delle funzioni di gestione del Sistema Informativo Ambientale Regionale (SIRA) di cui al successivo articolo 37.

3. L'A.R.P.A.B. può partecipare a:

1) attività di studi, ricerche e innovazione tecnologica in campo ambientale e finalizzata alla tutela dell'ambiente, alla promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie compatibili;

2) collaborazioni con istituzioni ed enti scientifici nazionali e internazionali secondo le disposizioni di legge e le eventuali convenzioni stipulate con gli stessi e coopera, per conto della Regione, con programmi di ricerca nazionali e comunitari nelle materie di competenza;

3) collaborazioni con ISPRA ed altri enti nei settori della ricerca ambientale.

 

     Art. 9. Attività istituzionali connesse alla tutela della salute.

1. Le attività istituzionali connesse alla tutela della salute consistono in attività di controllo ambientale e di supporto tecnico-scientifico a favore della Regione, degli enti di cui all'articolo 4, comma 3 e delle strutture del Servizio sanitario regionale per l'esercizio delle loro funzioni in materia di tutela della salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva.

2. Le attività istituzionali connesse alla tutela della salute sono specificate nella Carta dei servizi di cui all'articolo 11.

 

     Art. 10. Attività a titolo oneroso e a titolo gratuito dell'ARPAB.

1. Le attività istituzionali obbligatorie contemplate negli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 sono a titolo gratuito se rese a favore degli enti di cui all'articolo 4, comma 3; se rese a favore di soggetti privati e pubblici diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 3 sono a titolo oneroso. Le attività non obbligatorie sono a titolo oneroso sia se svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, sia di soggetti privati e pubblici diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 3.

2. La remunerazione delle attività a titolo oneroso di cui al precedente comma 1 è stabilita da un apposito tariffario predisposto dall'A.R.P.A.B. e approvato dalla Giunta regionale.

3. L'A.R.P.A.B. è autorizzata a fornire le sue prestazioni anche in favore di soggetti privati purché tale attività non risulti o possa risultare incompatibile con l'esigenza dell'imparzialità nell'esercizio della funzioni di controllo tecnico di spettanza dell'A.R.P.A.B. stessa e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto.

 

     Art. 11. Carta dei servizi e delle attività.

1. La Carta dei servizi e delle attività, pubblicata ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, definisce e regola le attività istituzionali che l'A.R.P.A.B. è tenuta a svolgere con riferimento alle matrici aria, acqua e suolo, sottosuolo e rifiuti nonché ai fattori di inquinamento di tipo fisico (radioattività, rumore ed emissioni elettromagnetiche) e biologico nell'ambito di quelle indicate agli articoli 6, 7, 8 e 9, distinguendole in obbligatorie e non obbligatorie.

2. La Carta dei servizi e delle attività definisce e regola, in conformità al D.Lgs. n. 195/2005, le informazioni ambientali relative alle attività istituzionali di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9.

3. Il Direttore generale elabora la Carta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di riferimento, dagli indirizzi e in funzione degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale e dal piano regionale integrato della salute e dei servizi alla persona e alla comunità [2].

4. L'A.R.P.A.B. trasmette al Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, OO.PP., Trasporti la Carta dei servizi. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 25, la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

 

     Art. 12. Competenze regionali.

1. La Giunta regionale, entro il 30 ottobre di ogni anno, approva gli indirizzi e gli obiettivi prioritari, verificandone semestralmente il raggiungimento, ai quali le attività dell'A.R.P.A.B., indicate nel piano annuale, devono uniformarsi, individuando in particolare:

a) il contributo regionale ordinario utile allo svolgimento delle attività istituzionali obbligatorie dell'A.R.P.A.B.;

b) il fondo apposito per cofinanziare i progetti speciali statali e comunitari a cui l'A.R.P.A.B. intende candidarsi.

2. La Regione assume, nei confronti dell'A.R.P.A.B., atti di indirizzo e coordinamento, anche di carattere tecnico-amministrativo e promuove la collaborazione dell'A.R.P.A.B. con tutti i soggetti e le strutture operanti nel campo della prevenzione e dei controlli ambientali.

 

     Art. 13. Programmazione annuale e triennale.

1. La programmazione delle attività si articola in un piano triennale e un piano annuale.

2. Il piano triennale contiene le valutazioni di contesto ambientale generale in connessione con l'evoluzione della normazione europea, nazionale e regionale, gli elementi di riferimento strategico, il piano di investimento pluriennale e il piano industriale dell'Agenzia, le attività interagenziali, la definizione degli standard operativi, i programmi di formazione professionale dei dipendenti.

3. Il piano triennale è predisposto dal Direttore generale dell'A.R.P.A.B. ed è approvato, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale, previo parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 25.

4. Il piano annuale delle attività definisce le attività che l'A.R.P.A.B. deve svolgere, nell'anno di riferimento, sulla base della programmazione triennale, della Carta dei servizi di cui all'art. 11 e nel rispetto dei LEPTA, degli obiettivi delle direttive regionali di cui all'articolo 12, del Piano regionale della salute e della programmazione provinciale in materia di tutela ambientale.

5. Il Direttore generale dell'A.R.P.A.B. elabora la proposta di piano annuale e la trasmette, unitamente al parere favorevole della Conferenza permanente, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Giunta regionale per l'approvazione.

6. Nel corso dell'anno di riferimento il piano annuale delle attività può essere integrato, su proposta della Conferenza permanente, con ulteriori attività straordinarie non previste dalla Carta dei servizi di cui all'articolo 11.

 

     Art. 14. Rapporti con le strutture regionali.

1. Gli uffici regionali possono richiedere all'A.R.P.A.B. pareri, valutazioni ed accertamenti tecnici rientranti nei compiti e nelle attività proprie dell'Agenzia.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno l'A.R.P.A.B. inoltra al Dipartimento Ambiente la raccolta dei dati ambientali, corredati dei relativi studi ed elaborazioni tecnico-scientifiche, relativi all'anno precedente, utili per la redazione della relazione sullo stato dell'ambiente (RSA), nonché la produzione di analisi e di elaborati utili ad una migliore rappresentazione dello stato dell'ambiente oggettivo nell'ambito del territorio regionale.

3. L'A.R.P.A.B. è tenuta ad aggiornare mensilmente, nel rispetto della normativa vigente in materia di comunicazione ambientale e di trasparenza, il proprio sito istituzionale mediante l'inserimento dei dati e delle relative elaborazioni e valutazioni.

4. L'A.R.P.A.B. trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento Ambiente un rapporto ambientale contenente le misure e caratterizzazioni ambientali riferite al trimestre precedente. Il rapporto contiene i dati e le elaborazioni e valutazioni di cui all'articolo 6, comma 1.

 

     Art. 15. Controllo e vigilanza.

1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale, ciascuno per le proprie competenze, svolgono il controllo sugli atti dell'A.R.P.A.B. indicati negli articoli 17 e 18 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11 secondo le modalità ivi contenute.

2. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'attività dell'A.R.P.A.B. ai sensi dell'articolo 19 della L.R. n. 11/2006.

 

     Art. 16. Rapporti con Province, Comuni ed altri enti locali.

1. Le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia ambientale di loro spettanza si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A.B.

2. I rapporti funzionali tra le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici e l'Agenzia possono essere disciplinati con apposita convenzione.

 

     Art. 17. Rapporto con le A.S.L. o altri organismi.

1. Al fine di garantire la necessaria integrazione e il coordinamento tra le azioni di prevenzione ambientale facenti capo alla Regione, alle Province e ai Comuni e quelle di prevenzione igienico-sanitaria facenti capo al Servizio sanitario regionale, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato promuove la stipula di accordi di programma o convenzioni tra l'Agenzia e le A.S.L. che prevedono, nel rispetto dell'autonomia tecnico-funzionale delle rispettive strutture e con eventuali costi a carico delle A.S.L.:

a) l'espletamento da parte dell'Agenzia delle attività di laboratorio occorrenti per l'esercizio da parte delle A.S.L. dei compiti di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;

b) la possibilità di costituire gruppi misti operativi e di studio composti da personale dell'Agenzia e dell'A.S.L. per l'approfondimento di problematiche e lo svolgimento di attività di comune interesse;

c) lo scambio reciproco di dati ed informazioni.

2. Nei limiti e nel rispetto delle norme statali sull'ordinamento processuale e giurisdizionale possono essere stipulate le convenzioni con l'Autorità Giudiziaria e i Corpi di Polizia Giudiziaria per lo svolgimento delle attività da loro richieste.

3. Le risorse finanziarie rivenienti all'Agenzia da prestazioni rese alle A.S.L. si aggiungono a quelle trasferite annualmente dalla Regione come contributo ordinario.

 

     Art. 18. Collaborazione con altri soggetti.

1. Ai fini dello svolgimento ottimale delle attività di cui all'articolo 4 e successivi, l'A.R.P.A.B. collabora con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), istituito ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, con le altre Agenzie regionali e delle Province autonome per la protezione dell'ambiente, con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Sistema regionale della Protezione Civile, nonché con altri enti pubblici e istituzioni, anche per la partecipazione all'attività di ricerca applicata, finalizzata, in particolare, al miglioramento della conoscenza sull'ambiente ed al miglioramento dell'efficienza dei processi di tutela.

 

     Art. 19. Articolazione organizzativa dell'A.R.P.A.B.

1. L'A.R.P.A.B. è organizzata in una struttura centrale regionale, con competenze sia amministrative che tecnico-scientifiche, ripartita in due strutture di laboratorio periferiche denominate Dipartimenti provinciali con sede ciascuna nei capoluoghi di Provincia.

2. Per la disciplina della propria organizzazione interna l'A.R.P.A.B. adotta, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento di cui all'articolo 27.

 

     Art. 20. Organi dell'A.R.P.A.B.

1. Sono organi dell'A.R.P.A.B.:

a) il Direttore generale;

b) il Revisore unico dei conti.

 

     Art. 21. Direttore generale-Conferimento dell'incarico.

1. L'incarico di Direttore generale è conferito con provvedimento motivato dalla Giunta regionale a persone in possesso di laurea e di riconosciuta professionalità e capacità acquisite nel settore ambientale, operando in qualifiche dirigenziali presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici o aziende pubbliche e private, nonché nei settori della ricerca e della docenza universitaria.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo determinato, regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il Presidente della Giunta regionale, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta.

3. Il trattamento economico del Direttore generale è equiparato a quello previsto per i Dirigenti generali della Regione Basilicata [3].

4. Al Direttore generale si applica, in quanto compatibile, il trattamento normativo previsto per i Direttori generali delle Aziende sanitarie della Basilicata.

5. Il Direttore generale esercita tutti i poteri di direzione e di gestione dell'Agenzia, ne ha la rappresentanza legale ed è responsabile dell'attuazione delle attività previste nei piani annuale e pluriennale, del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della corretta gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

6. Il Direttore provvede in particolare:

a) alla direzione, gestione, indirizzo e coordinamento della struttura amministrativa dell'Agenzia;

b) alla predisposizione del bilancio preventivo, del rendiconto consuntivo e del regolamento;

c) alla gestione del patrimonio;

d) alla definizione della dotazione organica;

e) alla nomina dei coordinatori dei Dipartimenti;

f) all'elaborazione dei piani annuale e triennale;

g) alla verifica e all'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi;

h) alla redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti da trasmettere alla Giunta;

i) alla redazione del programma di attività di cui all'art. 13;

j) alla stipula delle convenzioni di cui agli artt. 16 e 17;

k) alla predisposizione della relazione semestrale da trasmettere alla Giunta regionale e al Dipartimento Ambiente e al Dipartimento competente in materia di Politiche della Persona nello stato di attuazione del piano annuale;

l) alla elaborazione della carta dei servizi di cui all'art. 11.

m) alla trasmissione, con cadenza trimestrale, al Dipartimento Ambiente del rapporto ambientale di cui all'art. 14.

7. L'incarico di Direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.

8. Con l'entrata in vigore della presente legge si applicano le procedure di nomina previste dalla legge regionale 5 aprile 2000, n. 32. L'attuale Direttore generale rimane in carica fino alla nomina del nuovo Direttore.

 

     Art. 22. Cessazione dall'incarico di Direttore generale.

1. Nel caso in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti un notevole disavanzo ovvero in caso di ripetute violazioni di leggi o di mancato rispetto e raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano annuale delle attività di cui all'articolo 13, per cause imputabili alla responsabilità del Direttore generale, la Giunta regionale procede alla revoca della nomina e alla risoluzione del contratto.

 

     Art. 23. Direttore tecnico-scientifico e direttore amministrativo.

1. Il Direttore generale individua il direttore tecnico-scientifico e il direttore amministrativo che coadiuvano il Direttore generale, anche mediante formulazione di proposte e pareri, nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 21. Essi sovraintendono, limitatamente alle funzioni loro attribuite dal direttore generale e di cui hanno responsabilità diretta, allo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche ed a quelle di gestione amministrativa dell'A.R.P.A.B. Il direttore tecnico-scientifico coordina anche le strutture dipartimentali dell'Agenzia di cui all'articolo 19 e viene selezionato previo avviso pubblico.

2. Il direttore amministrativo viene selezionato previo avviso pubblico destinato al personale dirigente di A.R.P.A.B. e del ruolo unico regionale.

3. Il compenso per le figure di cui al presente articolo è stabilito con provvedimento della Giunta regionale.

 

     Art. 24. Revisore unico dei conti.

1. Presso l'ARPAB è istituito il Revisore unico dei conti.

2. Il Revisore unico dei conti è nominato dal Consiglio regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale.

3. Il Revisore unico dei conti deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e deve possedere un'anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni.

4. Il Revisore unico dei conti dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è stato nominato.

5. Il Revisore unico dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'Agenzia ed ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'A.R.P.A.B.

6. Qualora il Revisore unico dei conti accerti gravi irregolarità nella gestione deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale.

7. Al Revisore unico spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti, incrementato del 10%, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

 

     Art. 25. Conferenza permanente.

1. Per la programmazione e la verifica delle attività dell'A.R.P.A.B., è istituita un'apposita Conferenza permanente.

2. La Conferenza permanente è composta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede, dagli Assessori all'Ambiente e alle Politiche della Persona o loro delegati, nonché dai Presidenti delle Province o loro delegati, da due Consiglieri designati dal Consiglio regionale, da cinque Sindaci in carica o dagli assessori delegati designati dalla Conferenza permanente delle Autonomie di cui all'art. 2 della L.R. 28 marzo 1996, n. 17.

3. Alla Conferenza permanente partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale dell'A.R.P.A.B.

4. La Conferenza permanente svolge le seguenti funzioni:

a) esprime il parere vincolante sulla Carta di cui all'articolo 11;

b) formula valutazioni e proposte in merito all'attività dell'A.R.P.A.B.;

c) esprime parere sul piano triennale delle attività.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le modalità di funzionamento della Conferenza permanente.

 

     Art. 26. Comitato tecnico.

1. Il Comitato tecnico supporta tecnicamente la Conferenza permanente nello svolgimento dei suoi compiti, definendo gli indirizzi operativi per l'articolazione e l'attivazione dei programmi di attività dell'A.R.P.A.B. nonché i criteri per la valutazione degli stessi.

2. Il Comitato è nominato dalla Giunta regionale, è composto:

a) dal Direttore generale dell'A.R.P.A.B.;

b) dai Dirigenti generali dei dipartimenti regionali;

c) da un rappresentante tecnico designato da ciascuna amministrazione provinciale;

d) dai responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali;

e) da quattro esperti di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale nei settori dell'analisi e controllo ambientale, dell'epidemiologia e degli impatti sulla salute, dei processi industriali e delle tecnologie e processi petroliferi, di cui uno designato dalle associazioni ambientaliste formalmente riconosciute.

3. I componenti indicati nelle precedenti lettere da a) a d) possono essere sostituiti di volta in volta da loro delegati.

4. Ai lavori del Comitato possono partecipare, su motivata richiesta del Presidente, funzionari dei Dipartimenti Ambiente e delle Politiche della Persona in ragione degli argomenti trattati, rappresentanti di comuni o di altri enti pubblici competenti in materia di tutela ambientale.

5. Il Comitato tecnico dura in carica cinque anni ed è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

 

     Art. 27. Regolamenti di organizzazione, di gestione e di contabilità.

1. Con distinti regolamenti sono disciplinati:

a) l'organizzazione, la strutturazione amministrativa e tecnica dell'Agenzia, i sistemi di controllo interno di gestione;

b) l'attività negoziale;

c) la contabilità e la gestione economico-finanziaria.

2. Il regolamento di organizzazione di cui al punto a) è predisposto e adottato dal Direttore generale dell'Agenzia, sentite le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. I regolamenti di cui al comma lett. a), b), c) sono predisposti ed adottati dal Direttore generale dell'Agenzia e sottoposti al controllo di legittimità e di merito della Giunta regionale.

4. Fino all'approvazione dei nuovi regolamenti restano in vigore le norme regolamentari precedentemente approvate.

5. I regolamenti di cui ai punti a), b) e c) sono adottati previo confronto con le organizzazioni sindacali (OO.SS.) del settore comparativamente più rappresentative a livello regionale.

 

     Art. 28. Coordinamento tecnico delle iniziative di tutela ambientale.

1. Per garantire il necessario coordinamento tecnico delle diverse iniziative nel campo della tutela ambientale di competenza degli enti locali, l'Agenzia è tenuta ad esprimere, secondo quanto previsto dalla Carta dei servizi di cui all'art. 11, su richiesta dei Dipartimenti regionali, il proprio parere tecnico su proposte ed atti di programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni che abbiano rilevante interesse ambientale o territoriale.

2. Gli enti locali sono tenuti a fornire all'Agenzia tutti i dati e le informazioni in loro possesso attinenti agli aspetti ambientali di competenza.

 

     Art. 29. Dotazione organica, programmazione triennale e annuale delle assunzioni.

1. Gli atti di programmazione triennale e annuale delle assunzioni e relative variazioni sono stabilite nel rispetto delle direttive di cui al precedente articolo 12, comma 2 e dei contratti collettivi nazionali del comparto sanità.

2. La dotazione organica e le relative modifiche sono approvate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lett. c) della L.R. n. 11/2006 su proposta del Direttore generale dell'A.R.P.A.B.

3. Gli atti di cui al comma 1 e 2 sono adottati, sentite le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore.

 

     Art. 30. Trattamento giuridico ed economico del personale.

1. Al personale di ruolo dell'A.R.P.A.B. si applica lo stato giuridico e il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali del comparto sanità, in attuazione dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

 

     Art. 31. Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza.

1. Il Direttore generale dell'A.R.P.A.B., con proprio atto, individua il personale addetto allo svolgimento delle attività di ispezione di cui all'articolo 6.

2. Il personale dell'A.R.P.A.B. addetto allo svolgimento delle attività di ispezione di cui all'articolo 6, munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'A.R.P.A.B., può accedere senza preavviso alle sedi di attività ed agli impianti, nonché richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento dei controlli stessi.

3. Al personale addetto ai controlli non può essere opposto il segreto industriale per evitare o ostacolare le attività di verifica e controllo.

4. Al personale dell'A.R.P.A.B., incaricato dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo si applicano le disposizioni sul personale ispettivo di cui all'articolo 2-bis del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n. 61 [4].

5. Le risultanze delle attività ispettive debbono essere comunicate al Dipartimento Ambiente, ai Comuni e alle Province interessati al fine di consentire lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza, nonché all'Autorità Giudiziaria nell'ipotesi in cui dalle stesse emergano ipotesi di reati.

 

     Art. 32. Collaborazioni esterne.

1. L'A.R.P.A.B. per lo svolgimento di attività particolarmente complesse, che non rientrano fra quelle indicate negli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 e nella Carta dei servizi, a cui non può far fronte con proprio personale, può stipulare convenzioni con l'Università di Basilicata, con altre Università, con altre agenzie di cui alla rete nazionale o con enti di ricerca e organismi tecnici in tal modo favorendo l'interscambio di informazioni ed esperienze ovvero specifici apporti scientifici.

2. L'A.R.P.A.B., nel rispetto delle norme che regolano la materia, per documentate esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

 

     Art. 33. Finanziamento delle attività istituzionali dell'A.R.P.A.B.

1. Le attività istituzionali obbligatorie di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 sono finanziate con il contributo ordinario annuale della Regione di cui all'articolo 39. L'erogazione del fondo ordinario annuale e il suo dimensionamento sono in funzione delle attività previste nella programmazione annuale delle attività rese obbligatorie dalla legge e previste nella programmazione annuale di cui all'articolo 13.

2. Le attività non obbligatorie di cui all'articolo 10, comma 2 sono finanziate con le risorse derivanti dai costi posti a carico dei soggetti pubblici e privati richiedenti.

3. Allo scopo di favorire la capacità di finanziamento aggiuntivo dell'Agenzia, i progetti comunitari, statali o di diversa fonte pubblica candidati da A.R.P.A.B., in qualità di coordinatore ovvero di partner sono cofinanziati dalla Regione Basilicata mediante un fondo apposito.

 

     Art. 34. Indebitamento.

1. L'A.R.P.A.B. può contrarre indebitamento esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento.

2. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento, capitale interessi, dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione non può superare il 20 per cento delle entrate di cui all'articolo successivo.

 

     Art. 35. Entrate dell'A.R.P.A.B.

1. Le entrate dell'A.R.P.A.B. sono costituite:

a) dal contributo ordinario annuale della Regione di cui all'articolo 39;

b) dal contributo straordinario della Regione di cui all'articolo 33, comma 3;

c) dalle risorse poste a carico dei soggetti pubblici e privati richiedenti, per le attività non obbligatorie espletate dall'A.R.P.A.B.;

d) dagli oneri a copertura dei costi delle attività svolte dall'A.R.P.A.B. che la normativa statale vigente pone a carico dei privati in attuazione del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

e) dalle remunerazioni delle attività che l'A.R.P.A.B. sostiene in attuazione al principio di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 recepito nel piano annuale di cui all'art. 13;

f) da eventuali rendite patrimoniali dell'A.R.P.A.B.;

g) da ogni altra eventuale risorsa, quale lasciti, donazioni, contributi di altri enti.

2. Il contributo ordinario di cui alla lettera a) sarà erogato secondo modalità definite con apposita deliberazione di Giunta da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 36. Bilancio.

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Direttore generale dell'Agenzia predispone e trasmette alla Giunta regionale il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente ed, entro il 30 ottobre di ciascun anno, il bilancio di previsione dell'anno successivo.

2. Il bilancio dell'Agenzia è sottoposto alle norme e procedure che regolano il bilancio e la contabilità della Regione Basilicata di cui alla L.R. 6 settembre 2001, n. 34 e successive modificazioni e integrazioni.

3. L'anno finanziario dell'A.R.P.A.B. coincide con quello della Regione Basilicata.

 

     Art. 37. Sistema informativo regionale ambientale (S.I.R.A.).

1. L'A.R.P.A.B. provvede, tramite il Sistema Informativo Regionale Ambientale (S.I.R.A.), che sarà istituito, con apposito atto del competente organo, presso l'A.R.P.A.B, ad organizzare e rendere fruibili, in modo organico, i dati di interesse ambientale, acquisiti nell'esercizio delle attività, di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, e dal Centro di Monitoraggio Ambientale, già attestato all'A.R.P.A.B.

2. L'A.R.P.A.B. curerà la gestione, il popolamento, la fruibilità e lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA) anche secondo le indicazioni del Dipartimento Ambiente.

3. Il Dipartimento Ambiente, in collaborazione con A.R.P.A.B., svolge le funzioni di punto focale regionale (PFR) del sistema informativo nazionale ambientale (SINAnet).

 

     Art. 38. Informazione e diritto di accesso.

1. La Regione attraverso il S.I.R.A. assicura la più ampia informazione ai cittadini sullo stato dell'ambiente, pubblicando ogni anno una relazione contenente i dati e le relative elaborazioni fornite dall'Agenzia e dagli altri enti e strutture regionali competenti in materia.

2. In applicazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché del D.Lgs. n. 195/2005 l'Agenzia regolamenta con proprio atto le procedure di accesso da parte dei cittadini ai dati in suo possesso, individuando altresì i documenti non accessibili, nonché il rispetto delle norme sulla trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

 

     Art. 39. Norma finanziaria.

1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge mediante un contributo ordinario a valere sulla Missione 09 Programma 02 del bilancio per il finanziamento delle attività istituzionali dell'Agenzia e con un apposito fondo a valere sulla Missione 09 Programma 02 quale cofinanziamento a progetti statali e comunitari approvati, previa autorizzazione da parte dei soggetti competenti.

 

     Art. 40. Norme transitorie.

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'A.R.P.A.B. invia alla Giunta regionale la proposta di Carta dei servizi di cui all'articolo 11.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette la proposta al Consiglio regionale per l'approvazione della Carta, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 25.

3. Il Consiglio regionale approva la Carta dei servizi entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione di proposta di cui al comma 2.

4. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale, fino all'approvazione del regolamento di cui all'art. 27 permane l'organizzazione vigente.

 

     Art. 41. Abrogazione di norme.

1. La legge regionale 19 maggio 1997, n. 27 e s.m.i "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Basilicata" è abrogata.

 

     Art. 42. Pubblicazione.

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Abrogata dall'art. 39 della L.R. 20 gennaio 2020, n. 1.

[2] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[3] Comma così sostituito dall'art. 69 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5. La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 2017, n. 8, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, ante modifica ex L.R. 5/2016, nella parte in cui prevedeva che «[n]ell’esercizio delle funzioni di vigilanza tale personale riveste anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria».