§ 2.2.11 - Legge 3 giugno 1940, n. 1078.
Norme per evitare il frazionamento delle unità poderali assegnate a contadini diretti coltivatori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.2 bonifica e miglioramento fondiario
Data:03/06/1940
Numero:1078


Sommario
Art. 1.      Le unità poderali costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica ed assegnate in proprietà a contadini diretti coltivatori, non possono essere [...]
Art. 2.      Gli enti di colonizzazione o i consorzi di bonifica devono far risultare dalle note di trascrizione degli atti di assegnazione di unità poderali l'esistenza del vincolo di indivisibilità dei [...]
Art. 3.      Sono nulli gli atti tra vivi che abbiano per effetto il frazionamento dell'unità poderale, salvo quanto è disposto nel secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 4.      Sono nulle le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento dell'unità poderale.
Art. 5.      Nel caso di morte del titolare dell'unità poderale, essa è assegnata al coerede designato dal testatore e, in mancanza, ad uno dei coeredi che sia disposto ad accettarne l'attribuzione e sia [...]
Art. 6.      I coeredi esclusi dall'assegnazione del fondo sono soddisfatti dalle rispettive quote con gli altri beni mobili o immobili caduti in eredità e, in mancanza, hanno diritto di ottenere [...]
Art. 7.      Nelle materie contemplate dai precedenti articoli 5 e 6, la competenza a provvedere spetta al tribunale del luogo in cui è situata tutta o la maggior parte dell'unità poderale. Il tribunale [...]
Art. 8.      La stipulazione di mutui da parte dell'assegnatario o degli assegnatari, coltivatori diretti del fondo, per il pagamento della quota ai coeredi è considerata come operazione di credito agrario [...]
Art. 9.      In caso di esecuzione forzata, l'espropriazione avrà per oggetto l'intera unità poderale.
Art. 10.      Nei casi in cui esista vincolo di indivisibilità dell'unità poderale, il vincolo può essere rimosso a tutti gli effetti previsti dalla presente legge, quando per sopravvenute circostanze il [...]


§ 2.2.11 - Legge 3 giugno 1940, n. 1078.

Norme per evitare il frazionamento delle unità poderali assegnate a contadini diretti coltivatori.

(G.U. 13 agosto 1940, n. 189).

 

     Art. 1.

     Le unità poderali costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica ed assegnate in proprietà a contadini diretti coltivatori, non possono essere frazionate per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi.

 

          Art. 2.

     Gli enti di colonizzazione o i consorzi di bonifica devono far risultare dalle note di trascrizione degli atti di assegnazione di unità poderali l'esistenza del vincolo di indivisibilità dei fondi, ai sensi della presente legge.

     In difetto, il vincolo di indivisibilità non può essere opposto ai terzi.

 

          Art. 3.

     Sono nulli gli atti tra vivi che abbiano per effetto il frazionamento dell'unità poderale, salvo quanto è disposto nel secondo comma dell'articolo precedente.

     La nullità può essere fatta valere, nel termine di cinque anni dalla data dell'atto, dal titolare dell'unità poderale, dagli enti di colonizzazione o dai consorzi di bonifica che hanno fatto l'assegnazione e dal pubblico ministero.

 

          Art. 4.

     Sono nulle le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento dell'unità poderale.

     La nullità può essere fatta valere da ciascuno dei coeredi dell'unità poderale, dagli enti di colonizzazione o dai consorzi di bonifica che hanno fatto l'assegnazione e dal pubblico ministero entro il termine di cinque anni dalla data in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

 

          Art. 5.

     Nel caso di morte del titolare dell'unità poderale, essa è assegnata al coerede designato dal testatore e, in mancanza, ad uno dei coeredi che sia disposto ad accettarne l'attribuzione e sia idoneo ad assumerne l'esercizio.

     Nel caso in cui nessuno dei coeredi sia disposto ad accettarne l'attribuzione si procede alla vendita dell'unità poderale con le modalità concordate fra gli interessati o stabilite, in caso di disaccordo tra i coeredi, dall'autorità giudiziaria e si provvede col prezzo alla soddisfazione delle quote ereditarie.

     In caso di disaccordo tra i coeredi, decide l'autorità giudiziaria con riguardo alle condizioni e attitudini personali. L'autorità giudiziaria, su istanza dei coeredi che rappresentino la maggioranza delle quote ereditarie, può anche decidere che il fondo sia assegnato in comunione a tutti gli eredi e a quelli fra essi che intendano vivere in comunione.

     Chiunque degli interessati può chiedere lo scioglimento della comunione dopo trascorso un anno dall'inizio di essa. In tal caso si procede alla vendita dell'unità poderale, con le modalità di cui al comma secondo del presente articolo.

 

          Art. 6.

     I coeredi esclusi dall'assegnazione del fondo sono soddisfatti dalle rispettive quote con gli altri beni mobili o immobili caduti in eredità e, in mancanza, hanno diritto di ottenere dall'assegnatario, o solidalmente dagli assegnatari dell'unità poderale, la quota di loro spettanza o la parte di essa non soddisfatta con l'attribuzione degli altri beni ereditari.

     Il credito dei coeredi può essere pagato in rate comprensive dell'interesse legale in un termine non superiore a 10 anni ed è garantito da ipoteca legale sul fondo.

     Se l'assegnatario o gli assegnatari non paghino le somme dovute alla scadenza prefissa, si procede alla vendita del fondo nel modo e con gli effetti previsti dal secondo comma dell'art. 5.

 

          Art. 7.

     Nelle materie contemplate dai precedenti articoli 5 e 6, la competenza a provvedere spetta al tribunale del luogo in cui è situata tutta o la maggior parte dell'unità poderale. Il tribunale provvede con decreto, su ricorso di alcuno degli interessati, sentite le parti, il pubblico ministero e l'ispettore provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

 

          Art. 8.

     La stipulazione di mutui da parte dell'assegnatario o degli assegnatari, coltivatori diretti del fondo, per il pagamento della quota ai coeredi è considerata come operazione di credito agrario di miglioramento, salvo per quanto riguarda il concorso statale negli interessi che non è concedibile e salva l'applicazione dei privilegi tributari ai soli mutui che vengono contratti con istituti i quali fruiscono di tali agevolazioni.

 

          Art. 9.

     In caso di esecuzione forzata, l'espropriazione avrà per oggetto l'intera unità poderale.

     Le pertinenze dell'unità poderale possono essere pignorate solo in difetto di altri mobili.

     Il pretore, su istanza del debitore, e sentito il creditore può, con ordinanza non soggetta a impugnazione, o sottrarre al pignoramento quelle fra le pertinenze la cui utilizzazione diretta sia necessaria per la conduzione del fondo, ovvero adottare altri provvedimenti idonei a conciliare le esigenze della produzione con l'interesse del creditore.

 

          Art. 10.

     Nei casi in cui esista vincolo di indivisibilità dell'unità poderale, il vincolo può essere rimosso a tutti gli effetti previsti dalla presente legge, quando per sopravvenute circostanze il fondo risulti divisibile in più unità fondiarie organiche.

     Sulla rimozione del vincolo decide l'autorità giudiziaria a termini dell'art. 7, sulla base del giudizio tecnico espresso dall'ispettore provinciale dell'agricoltura.

     Il provvedimento di rimozione del vincolo deve essere annotato a margine della trascrizione dell'atto di assegnazione dell'unità poderale.