§ 3.1.108 - L.R. 7 agosto 2002, n. 35.
Modifica alla Legge Regionale 14 aprile 2000, n. 47 - (Recepimento del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative a beni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:07/08/2002
Numero:35


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 


§ 3.1.108 - L.R. 7 agosto 2002, n. 35.

Modifica alla Legge Regionale 14 aprile 2000, n. 47 - (Recepimento del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative a beni immobili di riforma fondiaria - Articoli 9, 10 e 11 - L. 386/1976).

(B.U. 12 agosto 2002, n. 56).

 

Art. 1.

     Il comma 1 dell’art. 4 della L.R. 14 aprile 2000 n. 47 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     L’art. 6 della L.R. 14 aprile 2000 n. 47 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     Nella L.R. 14 aprile 2000 n. 47, dopo l’articolo 6 è inserito il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     Nella L.R. 47/2000 dopo l’articolo 6 bis è inserito il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     I commi 1 e 3 dell’art. 11 della L.R. 14 aprile 2000 n. 47 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     Nella L.R. 14 aprile n. 47 dopo l’articolo 11 è inserito il seguente articolo 11 bis:

     (Omissis).

 

     Art. 7. [1]

     L’art. 13 della L.R. 47/2000 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     L’art. 15 della L.R. 47/2000 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     Il comma 1 dell’art. 19 della L.R. 47/2000 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     Il comma 2 dell’art. 21 della L.R. 14 aprile 2000 n. 47 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     L’art. 23 della L.R. 14 aprile 2000 n. 47 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12. [2]

     1. Il termine per la predisposizione da parte del Direttore dell’A.L.S.I.A. del regolamento di dismissione, di cui all’art. 23 della L.R. 14 aprile n. 47, come modificato dall’art. 11 della presente legge, è fissato in 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 13.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo così modificato dall’art. 45 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.

[2] Articolo così modificato dall'art. 17 della L.R. 20 marzo 2015, n. 9.