§ 2.2.28 - L.R. 7 agosto 1996, n. 38.
Riorganizzazione dell'attività amministrativa in agricoltura - Scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Basilicata (ESAB) ed istituzione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:07/08/1996
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Scioglimento dell'E.S.A.B. e riassunzione delle funzioni amministrative - Compiti della Regione
Art. 3.  Istituzione dell'Agenzia
Art. 4.  Compiti dell'A.L.S.I.A
Art. 5.  Organi dell'Alsia
Art. 6.  Il Direttore
Art. 6 bis.  Norma transitoria
Art. 7.  Revisore unico
Art. 8.  Disciplina degli organi dell'Agenzia
Art. 8 bis.  Semplificazione gestionale
Art. 9.  Controllo Sugli atti dell'Agenzia
Art. 10.  Controllo sugli organi dell'Agenzia
Art. 11.  Esercizio finanziario - Bilancio - Contabilità
Art. 12.  Patrimonio
Art. 13.  Finanziamenti
Art. 14.  Programmazione
Art. 15.  Direttore dell'A.L.S.I.A.
Art. 16.  Commissione tecnico-scientifica
Art. 17.  Qualifica unica dei dirigenti
Art. 18.  Personale dell'Agenzia - Trasferimento del personale E.S.A.B.
Art. 19.  Liquidazione dell'E.S.A.B.
Art. 20.  Funzioni e compiti del Commissario liquidatore e del Sub-Commissario liquidatore
Art. 21.  Risultanze della liquidazione
Art. 22.  Norme finanziarie e finali
Art. 23.  Pubblicazione


§ 2.2.28 - L.R. 7 agosto 1996, n. 38. [1]

Riorganizzazione dell'attività amministrativa in agricoltura - Scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Basilicata (ESAB) ed istituzione dell'Agenzia lucana di sviluppo ed innovazione in agricoltura (ALSIA).

(B.U. 16 agosto 1996, n. 40).

 

Art. 1. Finalità

1. Al fine di riordinare e di riorganizzare l'attività amministrativa in agricoltura la presente legge disciplina:

a) l'istituzione dell'Agenzia lucana di sviluppo e di innovazione in agricoltura (A.L.S.I.A.);

b) lo scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Basilicata (E.S.A.B.) istituito ai sensi della L.R. 25 luglio 1977, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) l'affidamento in capo alla Regione Basilicata, a far data dal 1 gennaio 1997, dei compiti e delle funzioni di competenza dell'E.S.A.B. fatta eccezione per quelli attribuiti alla Agenzia di cui alla precedente lettera a);

d) la gestione dei Servizi di sviluppo agricolo disciplinati dalla L.R. 6 aprile 1993, n. 17 e successive integrazioni e modificazioni;

d-bis) la materia dei servizi, della ricerca e dell'innovazione in agricoltura, nell'agroindustria e per lo sviluppo rurale;

d- ter) la gestione del patrimonio pubblico regionale agricolo;

e) l'utilizzo delle aziende agricole sperimentali dimostrative disciplinate dalla L.R. 16 novembre 1982, n. 35 e successive integrazioni e modificazioni per le attività di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. n. 17/1993.

 

     Art. 2. Scioglimento dell'E.S.A.B. e riassunzione delle funzioni amministrative - Compiti della Regione

1. A far data dal 1° gennaio 1997 cessa l'affidamento di compiti e funzioni all'E.S.A.B., che viene sciolto e posto in liquidazione.

2. Le relative funzioni saranno esercitate direttamente dalla istituenda Agenzia.

3. In particolare, dal 1° gennaio 1997, saranno di competenza regionale tutte le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo dell'attività amministrativa per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura, nonché le politiche relative ai rapporti con l'Unione Europea, lo Stato e le altre regioni.

4. Spetterà, inoltre, alla Regione la gestione del territorio connesso alle risorse agricole.

 

     Art. 3. Istituzione dell'Agenzia

1. È istituita, ai sensi degli artt. 5 e 58 dello Statuto della Regione Basilicata, per le finalità previste dalla presente legge, l'Agenzia lucana di sviluppo e di innovazione in agricoltura (ALSIA) con sede legale in Matera, Ufficio provinciale in Potenza, Unità periferiche territoriali (U.T.) e aziende agricole sperimentali la cui determinazione, in termini numerici e di dislocazione sul territorio, è disposta dalla Giunta regionale sulla base di oggettive indicazioni fornite dal legale rappresentante dell'ALSIA.

2. L'Agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, è organismo strumentale e tecnico-operativo della Regione. Dispone, nei limiti stabiliti dalla presente legge, di autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale, contabile e finanziaria.

3. L'ALSIA è ente strumentale della Regione Basilicata per la ricerca tecnologica e scientifica, la sperimentazione e la divulgazione, la promozione ed il supporto tecnico nei settori agricolo, agroalimentare e agroindustriale.

4. L'Agenzia esercita le proprie attribuzioni in linea con la programmazione regionale ed in attuazione delle direttive sull'attività che le vengono impartite dalla Giunta regionale e dal Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. Il Direttore, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alla Giunta regionale, al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali e alla Commissione consiliare competente, una relazione completa sulle attività svolte nell'anno precedente che dimostri il rispetto della programmazione regionale e delle direttive impartite dalla Giunta.

 

     Art. 4. Compiti dell'A.L.S.I.A

1. L'Agenzia, per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3, comma 3, svolge i seguenti compiti:

a) Supporto alle produzioni di qualità:

1) coordina a livello regionale le attività di valorizzazione delle produzioni agroalimentari dei prodotti a marchio, dei prodotti tipici e tradizionali e della biodiversità agricola;

2) promuove e sostiene il regime di qualità dei prodotti agricoli ai sensi dei Regg. (UE) n. 1151/2012, (CE) n. 834/2007, (CE) n. 110/2008 e dei prodotti tradizionali ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 e del successivo D.M. n. 350/1999 ;

3) concorre alla certificazione delle produzioni di qualità sostenendo l'adesione ai sistemi di controllo previsti dalla normativa vigente;

4) promuove e divulga l'attuazione delle normative relative alle produzioni di qualità, ai disciplinari di produzione e alla tutela dell'ambiente;

5) esercita le competenze regionali in materia di tutela delle risorse genetiche vegetali di interesse agricolo ( L.R. 14 ottobre 2008, n. 26 ) mediante la tenuta del registro regionale, la gestione delle banche dati, il coordinamento delle commissioni tecnico-scientifiche, l'individuazione dei siti di conservazione nelle aziende sperimentali e in ambienti seminaturali, la redazione del programma di intervento;

6) rende operative le normative promosse dalla Regione Basilicata in materia di "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità" ( L.R. 5 febbraio 2010, n. 15 ), nel rispetto del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

b) Assistenza tecnica, innovazione, ricerca:

1) supporta le iniziative di innovazione regionale in materia di agricoltura e biotecnologie con particolare riferimento all'attuazione regionale del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2) fornisce assistenza tecnica a soggetti sia pubblici che privati, nel rispetto delle norme che regolano i principi di libera e leale concorrenza;

3) agisce da intermediario tra il sistema produttivo ed il sistema della ricerca, anche attraverso l'effettuazione di prove pratico- dimostrative, al fine di favorire un efficace trasferimento sul territorio delle innovazioni di processo e di prodotto nonché al fine di trasferire alle istituzioni deputate alla ricerca le esigenze evidenziate dal sistema delle imprese;

4) effettua attività di ricerca, studi, analisi chimico-agrarie, prove tecniche di campo, validazione, controllo e certificazione genetica per il miglioramento delle colture agrarie, dell'uso dei fitofarmaci e della qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari;

5) svolge il ruolo di autorità designata ad effettuare interventi di consulenza aziendale e attua i programmi dei servizi a favore delle aziende agricole;

6) cura l'organizzazione ed il funzionamento del Polo delle Biotecnologie Green di Metaponto.

c) Informazione, divulgazione, formazione:

1) cura l'informazione, la divulgazione, la valorizzazione e la formazione nel settore dell'agricoltura, utilizzando tutti i media che presentino la necessaria efficacia nel raggiungere gli utenti;

2) promuove a favore degli operatori e delle imprese la divulgazione di norme, regolamenti, bandi, procedure regionali, nazionali e comunitarie a supporto dell'applicazione delle politiche regionali di comparto, di filiera e per lo sviluppo rurale;

3) organizza, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, la formazione degli operatori anche attraverso corsi di qualificazione, abilitazione e perfezionamento volti allo sviluppo delle capacità professionali, all'orientamento per l'innovazione del prodotto, nonché al miglioramento delle tecniche di produzione ed alla diffusione della professionalità agricola;

4) gestisce le aziende agricole sperimentali e dimostrative (AASD) regionali offrendo basi logistiche organizzate per la sperimentazione e la ricerca in campo agricolo alle Istituzioni ed agli Enti di ricerca operanti sul territorio regionale e finalizzando la propria azione anche ad attività di ricerca e bioagricoltura.

d) Associazionismo ed integrazione:

1) coordina l'attività di integrazione all'interno delle filiere agricole e dei distretti;

2) promuove la diffusione della cultura d'impresa associata per l'aggregazione delle produzioni agroalimentari nel quadro della nuova Organizzazione Comune del Mercato (OCM) unica;

3) promuove ed attua, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, le attività per favorire la valorizzazione e la commercializzazione, in Italia ed all'estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali;

4) promuove e partecipa, anche in raccordo con altri enti e soggetti pubblici e privati, a progetti di interesse regionale, interregionale, nazionale e comunitario in materia di servizi di sviluppo agricolo integrato, privilegiando forme di progettazione partecipata e di associazionismo tra imprese;

5) attua progetti anche in collaborazione con altre regioni e stati esteri, compresi i programmi di cooperazione internazionale.

e) Beni pubblici:

1) svolge i compiti assegnati dalla legge di riforma fondiaria ( L.R. 14 aprile 2000, n. 47 e s.m.i.);

2) accompagna le politiche di ampliamento e ricomposizione fondiaria delle aziende anche in relazione con gli strumenti nazionali.

f) Funzioni di servizio:

1) accompagna e verifica la conformità delle aziende agricole nell'attuazione delle politiche ambientali territoriali;

2) fornisce supporto alle Amministrazioni locali nell'attuazione di programmi e progetti di sviluppo territoriali anche attraverso la partecipazione a processi di progettazione integrata di filiera e di territorio e ogni forma di programmazione negoziata;

3) in materia fitosanitaria:

a) svolge funzione di supporto all'autorità regionale, con attività di ricerca, sperimentazione e diagnostica;

b) divulga l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, anche con attività di formazione e informazione;

c) gestisce i Servizi regionali specialistici a supporto delle aziende agricole per l'applicazione della difesa integrata obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 e s.m.i.;

d) gestisce il "Servizio regionale di controllo funzionale e taratura delle macchine irroratrici" ai sensi della Delib.G.R. n. 2051/2009 e del D.Lgs. 150/2012 e s.m.i.;

4) gestisce il Servizio agrometeorologico regionale;

5) svolge ogni altro compito affidatole dalla Regione nell'ambito della programmazione regionale agricola..

1-bis. L'ALSIA esercita le funzioni di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di sussidiarietà, trasparenza ed economicità, privilegiando, le sinergie con il settore privato e le autonomie locali e funzionali.

2. L'A.L.S.I.A. succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Basilicata in materia di Riforma Fondiaria, compresa la dismissione dei beni immobili.

3. Le attività conseguenti alla disposizione di cui al precedente comma 2, dovranno essere espletate fino ad esaurimento.

 

     Art. 5. Organi dell'Alsia

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) Il Direttore;

b) Il Revisore unico.

 

     Art. 6. Il Direttore

1. In sede di prima applicazione il Direttore è nominato dalla Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. È prescelto tra professionisti, esperti o dipendenti pubblici in possesso di Laurea Magistrale o Specialistica nonché in possesso di specifiche competenze in materia di organizzazione e di amministrazione e nei settori della ricerca, dell'agricoltura e dell'agroindustria con esperienza dirigenziale almeno quinquennale.

2. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'ALSIA ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale.

3. Il Direttore ha competenze nelle materie agrarie e tecnologiche, nonché in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio.

4. Il Direttore svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) adotta i programmi di attività;

b) adotta i bilanci pluriennali e annuali, preventivi, consuntivi ed il rendiconto;

c) predispone la relazione sull'attuazione del programma;

d) predispone i regolamenti di organizzazione operativa dell'ALSIA;

e) sovrintende all'amministrazione ed all'organizzazione dell'ALSIA, definisce gli obiettivi e gli interventi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

f) propone il conferimento degli incarichi ai dirigenti, ne gradua le funzioni, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie e ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;

g) dirige, coordina e valuta l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo nei soli casi d'inerzia, promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità dirigenziale adottando le relative misure sanzionatorie;

h) ha la rappresentanza in giudizio dell'ALSIA con facoltà di conciliare e transigere;

i) indica le sedi operative sul territorio regionale;

j) autorizza la stipulazione dei contratti e li approva;

k) approva il logo dell'ALSIA e ne consente l'uso nei casi di patrocinio;

l) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti a controllo.

5. In deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, lett. b), in caso di assenza o di impedimento del Direttore in carica, per un periodo non superiore a mesi 3, le funzioni di ordinaria amministrazione sono espletate da un dirigente dell'ALSIA scelto dal Direttore stesso senza ulteriori oneri.

6. Il Direttore è nominato dalla Giunta regionale.

7. Il trattamento economico spettante al Direttore è stabilito dalla Giunta regionale, in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti generali regionali.

8. Il Direttore, in caso di impedimento permanente, di dimissioni, di revoca da parte della Giunta regionale, è sostituito con provvedimento della stessa Giunta regionale.

9. La carica di Direttore è incompatibile con l'esercizio di attività connesse, in via diretta o indiretta, alle finalità e ai compiti istituzionali dell'ALSIA.

 

     Art. 6 bis. Norma transitoria

1. Nelle more della nomina del direttore di cui al precedente articolo 6 resta in carica il Commissario dell'Agenzia Lucana per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ALSIA), nominato ai sensi della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 8 .

 

     Art. 7. Revisore unico

1. Il Revisore è nominato ai sensi dell' art. 28 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7 e s.m.i..

2. Il Revisore esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;

b) esprime parere preventivo sul bilancio di previsione annuale e pluriennale nonché sui rendiconti;

c) accerta la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore.

3. Il Revisore può procedere, in qualsiasi momento, ad atti d'ispezione e controllo.

4. Al Revisore spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell' art. 241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per i Revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti incrementato del 10%, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

5. Il Revisore ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale.

 

     Art. 8. Disciplina degli organi dell'Agenzia

1. Gli organi dell'Agenzia hanno durata pari a quella della legislatura regionale. L'incarico di Direttore ha termine con la cessazione della legislatura stessa e non può essere ricoperto per più di due mandati anche se non consecutivi.

2. Non possono essere nominati componenti degli organi dell'Agenzia:

a) coloro che rivestono cariche pubbliche o che in qualità di imprenditori o amministratori di società effettuano forniture di beni o di servizi all'Agenzia;

b) il personale in servizio all'Agenzia e coloro che hanno avuto controversie con la Regione o con l'Agenzia negli ultimi cinque anni;

c) tutti coloro che versino in una delle ipotesi di incapacità previste dal codice civile;

d) coloro per i quali l'incapacità consegua ad una condanna penale salvo gli effetti della riabilitazione.

3. Non possono, altresì, essere nominati coloro che sono legati tra di loro da vincolo di parentela ed affinità entro il terzo grado.

4. Il Revisore non può far parte di commissioni ed altri organismi costituiti nell'ambito dell'Agenzia, né ricevere da questa incarichi di studio e di consulenza.

5. [Le dimissioni degli organi dell'Agenzia devono essere accettate dal Consiglio regionale ed esplicano efficacia dalla data della loro accettazione.]

6. Costituisce causa di decadenza dalla carica di organo dell'Agenzia la sopravvenuta incompatibilità per una delle cause contemplate ai commi 2, 3 e 4.

7. Le cause di decadenza sono accertate dal direttore dell'Agenzia, il quale provvede alla loro notifica sia al Presidente della Giunta regionale che all'interessato. La decadenza dalle cariche è dichiarata con deliberazione della Giunta regionale entro 15 giorni dalla notifica.

8. Nel caso di dimissioni, decadenza, revoca o decesso, la sostituzione dei componenti degli organi è effettuata con le stesse modalità previste per la nomina. I soggetti subentranti restano in carica per il residuo periodo del mandato conferito ai sostituiti.

9. [Gli organi dell'Agenzia hanno diritto, a carico del bilancio della medesima Agenzia, alle seguenti indennità lorde:

a) all'Amministratore unico spetta una indennità pari al 75% di quella lorda del Consigliere regionale;

b) al Presidente del Collegio dei revisori spetta un compenso annuo pari al 30% dell'indennità attribuita all'Amministratore unico; agli altri componenti del Collegio spetta un compenso annuo pari al 20% della indennità attribuita all'Amministratore unico;

c) ai componenti della Commissione tecnico-scientifica ed ai Revisori spetta lo stesso trattamento economico di missione dei Dirigenti regionali;

d) all'Amministratore unico spetta lo stesso trattamento economico di missione del Consigliere regionale.]

 

     Art. 8 bis. Semplificazione gestionale

1. L’ALSIA, per l’esercizio delle proprie attività, si avvale:

a) dell’Ufficio Legale della Regione Basilicata;

b) del sistema informativo regionale comprese l’attività di sviluppo, l’uso delle tecnologie e la manutenzione delle attrezzature;

c) dei software gestionali per la contabilità e la ragioneria;

d) dei servizi dell’autoparco regionale per le attività di gestione e di manutenzione del parco macchine;

e) dei servizi di tesoreria regionale.

 

     Art. 9. Controllo Sugli atti dell'Agenzia

     [Abrogato].

 

     Art. 10. Controllo sugli organi dell'Agenzia

     [Abrogato].

 

     Art. 11. Esercizio finanziario - Bilancio - Contabilità

1. La gestione economica e finanziaria dell'Agenzia è disciplinata dalle norme che regolano la contabilità, l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione.

2. Il bilancio annuale di previsione è approvato con legge unitamente al bilancio regionale ai sensi dell'art. 51 dello Statuto regionale. Circa modalità e tempi valgono le disposizioni di cui alla L.R. 6 settembre 2001, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Nelle more dell'approvazione del bilancio preventivo, l'Agenzia è autorizzata all'esercizio provvisorio nei limiti stabiliti per l'esercizio provvisorio del bilancio regionale dalla precitata L.R. 6 settembre 2001, n. 34.

4. Il rendiconto dell'Agenzia è inviato annualmente alla Giunta regionale entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento e da questa presentato al Consiglio regionale, che lo approva unitamente al rendiconto generale della Regione.

 

     Art. 12. Patrimonio

1. L'Agenzia ha un proprio patrimonio che forma oggetto di apposito inventario.

2. Esso viene determinato originariamente dai beni immobili e mobili che vengono assegnati all'A.L.S.I.A. dalla Giunta regionale.

2 -bis. Sono assegnati in comodato ventennale i cespiti regionali relativi ad Aziende agricole e di trasformazione dei prodotti agricoli, nonché il complesso di tutte le strutture e dei terreni afferenti al polo di Pantanello di Metaponto con la finalità di una unitaria gestione e valorizzazione.

3. [Abrogato].

 

     Art. 13. Finanziamenti

1. La Regione contribuisce annualmente alle spese di gestione dell'Agenzia garantendo, di regola, il pareggio di bilancio.

2. I finanziamenti sono assicurati altresì attraverso:

a) proventi dei servizi e delle attività;

b) entrate derivanti dalla eventuale partecipazione a progetti comunitari, nazionali e regionali;

c) contributi disposti a quA.L.S.I.A.si titolo da enti pubblici e soggetti privati;

d) eventuali ulteriori entrate comprese le risultanze attive derivanti da liquidazione di beni già acquisiti dall'E.S.A.B. con attività di riforma.

3. In nessun caso è ammesso il finanziamento o l'erogazione di contributi per coprire deficit di bilancio.

 

     Art. 14. Programmazione

1. Nello svolgimento dei suoi compiti l'ALSIA opera sulla base di Programmi triennali ed annuali coerenti con la programmazione regionale e in attuazione dei programmi delle attività dei Servizi di Sviluppo Agricolo (S.S.A.), previa adeguata concertazione con la definizione di obiettivi di risultato misurabili.

2. Il piano triennale si attua mediante piani annuali che articolano al livello esecutivo il piano triennale.

3. I piani:

a) si articolano secondo le funzioni di cui all'art. 4 e per schede di coordinamento raggruppanti più funzioni;

b) evidenziano il fabbisogno in risorse umane interne ed eventualmente esterne (persone fisiche o giuridiche);

c) esplicitano il costo che esorbita dal mero funzionamento dell'Agenzia;

d) sono approvati dalla Giunta regionale in coerenza con i piani regionali di sviluppo con istruttoria del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali per verificare la necessaria coerenza con gli indirizzi di politica settoriale, così come esplicitata nei documenti programmatici.

4. Gli oneri necessari all'attuazione del piano trovano copertura nel bilancio regionale e in specifiche ed individuate entrate così come previste nell'art. 13.

 

     Art. 15. Direttore dell'A.L.S.I.A.

     [Abrogato]

 

     Art. 16. Commissione tecnico-scientifica

     [Abrogato]

 

     Art. 17. Qualifica unica dei dirigenti

1. Il personale dirigenziale dell'Agenzia è inquadrato nella qualifica unica di dirigente. Ad esso si applica la disciplina normativa e contrattuale discendente dalla L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e dal contratto collettivo nazionale del comparto.

2. L'Amministratore unico definisce la graduazione delle funzioni dirigenziali, nonché i valori economici ad esse correlati per l'attribuzione del trattamento economico accessorio, ed assegna ai dirigenti le posizioni funzionali in cui si articola la qualifica unica dirigenziale.

3. Il direttore dell'Agenzia, in ragione delle attribuzioni di cui al precedente art. 15 e limitatamente alla durata del suo incarico, è funzionalmente sovraordinato agli altri dirigenti dell'Agenzia.

 

     Art. 18. Personale dell'Agenzia - Trasferimento del personale E.S.A.B.

1. Il personale in servizio presso l'E.S.A.B. alla data del 31 dicembre 1996 è trasferito alle dipendenze dell'A.L.S.I.A. a far data dal 1 gennaio 1997. Esso conserva la posizione giuridica ed il trattamento economico in godimento alla data del trasferimento, ivi compresa l'anzianità maturata ed il Fondo di previdenza di cui all' art. 1 della L.R. n. 9/1990.

2. Lo stato giuridico ed economico del personale dell'Agenzia è disciplinato dalla normativa vigente per il personale regionale.

3. L'Agenzia può indire corsi di riqualificazione per adeguare i profili professionali alla struttura organizzativa approvata.

4. In via temporanea ed ai fini dell'espletamento delle attività di liquidazione dell'E.S.A.B., d'intesa con il Commissario liquidatore e con le Organizzazioni sindacali, l'Amministratore unico dell'A.L.S.I.A. dispone il comando presso la Gestione commissariale E.S.A.B. in liquidazione di parte del personale trasferito all'A.L.S.I.A., tenendo conto delle relative competenze e professionalità.

5. Per particolari e motivate esigenze di servizio è ammesso il comando o il trasferimento, preferibilmente in sedi corrispondenti a quelle di provenienza, del personale dell'A.L.S.I.A. a quello della Regione, degli Enti locali o delle Aziende regionali, e viceversa.

6. Per particolari compiti istituzionali l'Agenzia può costituire funzioni di staff o specifiche Unità organizzative delle quali possono far parte persone esterne entro i limiti e le condizioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

7. Per una sola volta in fase di prima applicazione della presente legge, non oltre - comunque - la data di 18 mesi dalla sua entrata in vigore, i posti disponibili nella pianta organica definita nel successivo art. 28 sono coperti secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell' art. 29 della legge regionale n. 12/1996.

8. Per una sola volta in fase di prima applicazione della presente legge, non oltre - comunque - la data di 18 mesi dalla sua entrata in vigore, i posti disponibili nella pianta organica definita nel successivo art. 28 sono coperti secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell' art. 29 della legge regionale n. 12/1996.

 

     Art. 19. Liquidazione dell'E.S.A.B.

1. Entro 30 giorni dallo scioglimento dell'E.S.A.B. la Giunta regionale nomina un Commissario e un Sub-Commissario per la liquidazione dell'E.S.A.B. che devono essere in possesso di idonee competenze professionali per l'assolvimento delle funzioni e dei compiti di cui al successivo art. 20.

2. In caso di cessazione dalla carica prima che si completi la liquidazione dell'E.S.A.B. la sostituzione avviene secondo le modalità di cui al precedente comma.

3. Al Commissario liquidatore compete, a titolo di compenso e per la durata dell'incarico, una indennità mensile lorda pari al 75% di quella lorda prevista per il Consigliere regionale; al Sub-Commissario liquidatore compete, a titolo di compenso e per la durata dell'incarico, una indennità mensile lorda pari al 60% di quella del Commissario liquidatore; al Commissario e al Sub-Commissario spetta lo stesso trattamento economico di missione del Consigliere regionale.

4. Gli oneri delle suddette indennità ricadono sul bilancio della gestione straordinaria dell'E.S.A.B. in liquidazione.

5. Fino alla nomina del Commissario e del Sub-Commissario liquidatori, ed in deroga alla L.R. 3 aprile 1996, n. 18 , resta in carica il Commissario nominato ai sensi della L.R. 25 luglio 1995, n. 51 .

 

     Art. 20. Funzioni e compiti del Commissario liquidatore e del Sub-Commissario liquidatore

1. All'atto del suo insediamento il Commissario Liquidatore, al fine di assicurare l'ordinaria gestione amministrativa, fatta eccezione dei compiti affidati all'A.L.S.I.A. e dei compiti facenti capo alla Regione Basilicata, esercita, i poteri già di competenza del Consiglio di Amministrazione dell'E.S.A.B. ed in particolare:

a) riceve il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato;

b) prende in consegna, sulla base di appositi inventari, i beni, i libri e gli altri documenti dell'E.S.A.B.;

c) trasferisce all'A.L.S.I.A., a titolo gratuito, per l'espletamento delle sue funzioni, i beni mobili dell'E.S.A.B. costituiti da attrezzature e strumentazioni di ufficio. Il trasferimento avviene sulla base di una richiesta dettagliata dell'Amministratore unico dell'Agenzia e previa approvazione della Giunta regionale;

d) accerta lo stato di attuazione dei compiti previsti dalla L.R. 25 luglio 1977, n. 26 , nonché di altri eventualmente affidati all'E.S.A.B. da specifici provvedimenti regionali e trasferisce all'Agenzia le pratiche di competenza di essa risultate non definite, unitamente alle relative dotazioni finanziarie residue. Analogamente lo stesso liquidatore provvederà per quelle di competenza della Giunta regionale di cui all'art. 1 lett. c), della presente legge;

e) propone all'approvazione della Giunta regionale la struttura organizzativa funzionale della Gestione Commissariale.

2. Durante l'attività di liquidazione dell'E.S.A.B. possono essere adottati dal Commissario liquidatore, previa autorizzazione della Giunta regionale, esclusivamente gli atti indifferibili necessari alla liquidazione dei rapporti attivi e passivi.

3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario predispone il piano di liquidazione dell'ente da approvare con delibera di Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti.

4. Il piano di liquidazione prevede in particolare:

a) la ricognizione delle quote di partecipazione in società miste e la formazione dello stato di consistenza delle partecipazioni E.S.A.B.;

b) la ricognizione della esposizione debitoria dell'E.S.A.B. nelle cooperative agricole di sua promozione;

c) la ricognizione delle fidejussioni assunte dall'E.S.A.B. nell'esercizio delle proprie funzioni;

d) la formazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà dell'ente esclusi quelli trasferiti a titolo gratuito all'A.L.S.I.A. ai sensi della lettera c) del precedente comma 1 nonché di quelli di cui al successivo comma 5;

e) l'accertamento dei rapporti giuridici attivi e passivi;

f) la individuazione dei procedimenti pendenti dinanzi all'Autorità giudiziaria all'atto dello scioglimento dell'E.S.A.B.;

g) il completamento dei residui provvedimenti pendenti attribuiti all'E.S.A.B. dalla sua legge istitutiva od in esecuzione di deliberati del Consiglio e della Giunta regionale;

h) lo svolgimento delle altre attività inerenti i predetti compiti o comunque connesse alla liquidazione dell'ente.

5. La Giunta regionale, in occasione dell'approvazione del piano di liquidazione, dispone in relazione al subingresso nei rapporti giuridici attivi e passivi ed al patrimonio che non può essere posto in liquidazione o che residua, alle liti pendenti, al prosieguo delle attività di liquidazione e di quant'altro necessario per le costituzioni in giudizio.

6. Per gli adempimenti di competenza, il Commissario liquidatore si avvale del personale A.L.S.I.A. assegnatogli in via provvisoria ai sensi del precedente art. 18.

7. Le alienazioni, le cessioni, i trasferimenti ed ogni altro atto di disposizione del patrimonio devono essere completati entro e non oltre due anni dalla nomina del Commissario liquidatore. Durante tale periodo il liquidatore trasmette semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta contenente l'elenco particolareggiato delle operazioni effettuate.

8. Il Commissario compie tutti gli atti necessari alla liquidazione e può fare transazioni e compromessi dopo esserne stato autorizzato dalla Giunta regionale.

9. La vigilanza sulla liquidazione è attribuita alla Giunta regionale.

10. Alla fine di ogni esercizio finanziario il Commissario presenta alla Giunta il bilancio della gestione assieme ad una circostanziata relazione.

11. Terminata la liquidazione dell'ente il Commissario trasmette alla Giunta regionale, per l'approvazione, l'ultimo bilancio della gestione unitamente alla relazione finale. La Giunta ne riferisce al Consiglio regionale.

12. I terreni acquistati dall'E.S.A.B. ai sensi e per gli scopi della legge 26 maggio 1965, n. 590 , dovranno essere assegnati agli aventi diritto, nel rispetto delle norme vigenti, entro il 31 dicembre 1997.

13. Fino all'esaurimento della procedura di liquidazione il Commissario liquidatore dell'E.S.A.B. ha la legittimazione attiva e passiva nei giudizi già instaurati da e contro l'E.S.A.B. e tuttora pendenti, nonché nei giudizi instaurati successivamente allo scioglimento dello stesso Ente e relativi alle funzioni ad esso attribuite, ai sensi della L.R. 25 luglio 1977, n. 26 che non siano state trasferite all'A.L.S.I.A..

14. Il Sub-Commissario coadiuva e sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Commissario liquidatore.

15. Il Commissario liquidatore delega al Sub-Commissario lo svolgimento di funzioni e compiti specifici.

 

     Art. 21. Risultanze della liquidazione

1. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

2. Esaurita la procedura di liquidazione la Regione succede all'E.S.A.B. in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

3. Sulla base delle risultanze accertate dal Commissario liquidatore ed approvate dalla Giunta regionale le attività e le passività residue dell'E.S.A.B. saranno iscritte nel bilancio regionale.

 

     Art. 22. Norme finanziarie e finali

1. Con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la legge di variazione dello stesso si provvederà alla iscrizione delle attività e passività residue di cui al precedente art. 21, comma 3, nonché al finanziamento dell'eventuale disavanzo della gestione liquidatoria o dell'utilizzo dell'eventuale avanzo.

2. Per l'anno 1997 e successivi sarà annualmente determinato, con legge di bilancio, lo stanziamento regionale riservato all'A.L.S.I.A. ai sensi dell'art. 13 della presente legge che si aggiungerà alle risorse finanziarie rivenienti da contributi Stato/CEE e dalla legge n. 752/1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per il biennio 1997-1998, le leggi di bilancio determineranno uno stanziamento per il finanziamento delle spese di funzionamento dell'E.S.A.B. in liquidazione.

 

     Art. 23. Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate, da ultimo, dalla L.R. 4 marzo 2016, n. 5.