§ 3.1.42 - L.R. 16 novembre 1982, n. 35.
Gestione delle aziende agricole sperimentali dimostrative.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:16/11/1982
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Obiettivi e finalità).
Art. 2.  (Nomina degli incaricati della gestione aziendale).
Art. 3.  (Autonomia di gestione).
Art. 4.  (Personale delle aziende).
Art. 5.  (Bilancio di previsione).
Art. 6.  (Assegnazione e gestione di fondi regionali).
Art. 7.  (Rendicontazione delle spese. Bilancio consuntivo).
Art. 8.  (Esame di approvazione del bilancio consuntivo).
Art. 9.  (Controlli di gestione).


§ 3.1.42 - L.R. 16 novembre 1982, n. 35.

Gestione delle aziende agricole sperimentali dimostrative.

 

Art. 1. (Obiettivi e finalità). [1]

     Le aziende agricole sperimentali dimostrative di proprietà della Regione sono utilizzate per l'attività di ricerca, sperimentazione e qualificazione professionale dell'ALSIA e sono gestite secondo le norme della presente legge.

 

     Art. 2. (Nomina degli incaricati della gestione aziendale). [2]

 

     Art. 3. (Autonomia di gestione).

     La gestione di ciascuna azienda è del tutto autonoma dal punto di vista amministrativo, tecnico e contabile, ed è vincolata al piano di sviluppo aziendale approvato dalla Giunta regionale.

     Le modalità ed i criteri inerenti la gestione sono precisati nel regolamento in vigore [3].

 

     Art. 4. (Personale delle aziende).

     Il personale di ruolo, in servizio presso le aziende trasferite alla Regione, sarà inquadrato nei ruoli regionali sulla base delle tabelle di raffronto che saranno predisposte, in sede legislativa, in occasione dell'inquadramento del personale trasferito alla Regione in applicazione del D.P.R. 24-7-1977, n. 616.

     Le aziende possono mantenere in servizio ed assumere, per fronteggiare eventuali necessità straordinarie e temporanee, in relazione alle diverse fasi delle attività produttive, sperimentali e dimostrative, manodopera bracciantile avventizia, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei patti collettivi di lavoro vigenti.

     Tali lavori hanno natura privatistica e non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'assolvimento dei compiti specifici in relazione ai quali sono stati programmati.

 

     Art. 5. (Bilancio di previsione).

     L'incaricato della gestione entro il 30 settembre di ciascun anno presenta il programma delle colture e delle attività, nonché il bilancio di previsione, relativi all'annata successiva, sulla base del piano di sviluppo aziendale di cui all'art. 3 [4].

     I programmi, i preventivi ed il bilancio di cui al precedente comma saranno parte integrante del programma annuale di attività dell'ALSIA [4].

 

     Art. 6. (Assegnazione e gestione di fondi regionali).

     L'ALSIA con propria deliberazione impegna i fondi necessari alla gestione aziendale e all'esecuzione di attività sperimentali e dimostrative e autorizza:

     a) il competente ufficio ad accreditarli su apposito conto corrente bancario intestato all'azienda;

     b) l'incaricato della gestione ad utilizzare detti fondi a mezzo di emissioni di assegni bancari o circolari per il pagamento di tutte le spese [5].

 

     Art. 7. (Rendicontazione delle spese. Bilancio consuntivo).

     Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'incaricato della gestione presenta il bilancio consuntivo dell'azienda con l'elenco dettagliato di tutti i debiti e crediti della gestione, questi ultimi sia certi che presunti, allegando tutti i documenti giustificativi delle spese e dei ricavi [6].

     Quanto previsto nel presente articolo dovrà comunque essere presentato entro trenta giorni dalla data in cui venga meno, per qualsiasi causa, la qualità di incaricato della gestione [6].

 

     Art. 8. (Esame di approvazione del bilancio consuntivo). [7]

     L'ALSIA, eseguiti i riscontri di competenza, sottopone il bilancio consuntivo delle singole aziende all'approvazione della Regione Basilicata in uno con il proprio bilancio, dando discarico all'incaricato della gestione aziendale delle somme rendicontate.

 

     Art. 9. (Controlli di gestione). [8]

     L'ALSIA disporrà periodiche verifiche sullo stato di attuazione e sui risultati economici finanziari e di efficienza dei piani di sviluppo aziendale, nonché di tutte le iniziative di spesa attuate.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 13 luglio 1998, n. 21.

[2] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 13 luglio 1998, n. 21.

[3] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 13 luglio 1998, n. 21.

[4] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 13 luglio 1998, n. 21.

[4] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 13 luglio 1998, n. 21.

[5] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 13 luglio 1998, n. 21.

[6] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 13 luglio 1998, n. 21.

[6] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 13 luglio 1998, n. 21.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 13 luglio 1998, n. 21.

[8] Articolo così modificato dall'art. 25 della L.R. 13 luglio 1998, n. 21.