§ 2.2.25 - L.R. 3 aprile 1996, n. 18.
Disposizioni transitorie per l'amministrazione degli enti strumentali sottoposti a gestione commissariale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:03/04/1996
Numero:18


Sommario
Art. 1.      Al fine di assicurare la continuità dell'attività amministrativa degli enti strumentali della Regione nella fase di transizione verso i nuovi modelli organizzativi, i commissari degli enti [...]
Art. 2.      La presente legge, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul B.U. della Regione.


§ 2.2.25 - L.R. 3 aprile 1996, n. 18.

Disposizioni transitorie per l'amministrazione degli enti strumentali sottoposti a gestione commissariale.

 

Art. 1.

     Al fine di assicurare la continuità dell'attività amministrativa degli enti strumentali della Regione nella fase di transizione verso i nuovi modelli organizzativi, i commissari degli enti strumentali della Regione, nominati ai sensi della L.R. n. 51/1995, restano in carica sino alla nomina dei nuovi organi previsti dalle leggi di riforma in corso di approvazione da parte del Consiglio Regionale, e, comunque, non oltre il 31 luglio 1996 [1].

 

     Art. 2.

     La presente legge, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul B.U. della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Vedi l'art. 1 della L.R. 30 luglio 1996, n. 35.