§ 6.2.253 - L.R. 27 gennaio 2015, n. 5.
Legge di stabilità regionale 2015


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:27/01/2015
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Limite massimo di indebitamento
Art. 2.  Norme per l’adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti [...]
Art. 3.  Esercizio provvisorio degli enti strumentali
Art. 4.  Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato
Art. 5.  Limiti di impegno
Art. 6.  Attuazione degli interventi dei Programmi Operativi per il periodo di programmazione 2007-2013 cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea
Art. 7.  Norme in materia di Spending Review e di Patto di Stabilità Interno
Art. 8.  Investimenti del Servizio Sanitario Regionale
Art. 9.  Strutture riabilitative dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP
Art. 10.  Riorganizzazione dei servizi
Art. 11.  Modifica dell’art. 20 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16
Art. 12.  Spesa per acquisto di prestazioni da privato
Art. 13.  Chiusura delle gestioni liquidatorie di cui all’art. 6 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 12
Art. 14.  Fascicolo di sanità elettronica
Art. 15.  Rete dei laboratori
Art. 16.  Tariffe per prestazioni sanitarie
Art. 17.  Medicina ambientale
Art. 18.  Modifiche alla L.R. 27 ottobre 2014, n. 31 “Istituzione del servizio di Odontoiatria Speciale per disabili e pazienti a rischio del Servizio di Pronto Soccorso Odontoiatrico”
Art. 19.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 aprile 1989, n. 7 “Erogazione di provvidenze in favore degli enti di tutela ed assistenza agli invalidi”
Art. 20.  Rettifica art. 2 legge regionale 20 luglio 1993, n. 39
Art. 21.  Riordino delle provvidenze economiche e contributi
Art. 22.  Lea aggiuntivi
Art. 23.  Modifica dell’art. 47 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 39
Art. 24.  Differimento della conclusione del programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale
Art. 25.  Sperimentazione di modelli innovativi di misure attive di auto-inclusione sociale
Art. 26.  Lavoratori diversamente abili
Art. 27.  Modifica all’articolo 19 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8
Art. 28.  Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8
Art. 29.  Sistema aeroportuale integrato della Basilicata
Art. 30.  Contributo straordinario alle Province di Potenza e Matera
Art. 31.  Riordino delle funzioni provinciali
Art. 32.  Attività di orientamento, formazione e lavoro
Art. 33.  Contributo straordinario al Comune di Matera
Art. 34.  Ulteriori contributi straordinari ai Comuni
Art. 35.  Contributo straordinario al Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto
Art. 36.  Contributo straordinario al Comune di Potenza
Art. 37.  Misure per il contenimento del costo dell’acqua
Art. 38.  Sostegno agli interventi in materia di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione
Art. 39.  Sostegno ad interventi in materia di agenda digitale
Art. 40.  Sostegno all’accrescimento della competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo e del settore della pesca e dell’acquacoltura
Art. 41.  Sostegno ad interventi per la riduzione dei consumi negli edifici e nelle strutture pubbliche, per l’efficienza energetica delle strutture produttive dei cicli di produzione e per la mobilità [...]
Art. 42.  Sostegno agli interventi volti alla promozione dell’adattamento al cambiamento climatico, alla prevenzione e gestione dei rischi
Art. 43.  Misure per l’individuazione, la valutazione e la riduzione dei rischi ambientali
Art. 44.  Sostegno agli interventi volti alla tutela dell’ambiente e all’uso efficiente delle risorse
Art. 45.  Sostegno agli interventi volti alla promozione di sistemi di trasporto sostenibili ed all’eliminazione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete
Art. 46.  Promozione di un’occupazione sostenibile e di qualità
Art. 47.  Sostegno alle azioni ed agli interventi di inclusione sociale e di lotta alla povertà ed alle forme di discriminazione
Art. 48.  Sostegno degli investimenti nell’istruzione e nella formazione
Art. 49.  Sostegno agli interventi di rafforzamento della capacità istituzionale
Art. 50.  Istituzione fondo rotativo per la progettazione a favore degli Enti pubblici
Art. 51.  Disposizioni attuative
Art. 52.  Contributo al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Matera
Art. 53.  Integrazioni all’art. 32 della L.R. 8 agosto 2013, n. 18 e s.m.i.
Art. 54.  Modifica all’art. 9 della legge regionale 30 aprile 2014, n.8
Art. 55.  Interventi di recupero alloggi sfitti
Art. 56.  Rimborso dell’IVA sostenuta dagli enti pubblici non commerciali per la partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 2007/2013
Art. 57.  Modifica all’art.8 della L.R. 27 ottobre 2014, n.30 “Misure di contrasto della diffusione del gioco d’azzardo patologico”
Art. 58.  Riduzione dei costi degli apparati amministrativi
Art. 59.  Completamento interventi finanziati dalla Delibera CIPE 120/1999
Art. 60.  Modifica dell’art. 20 L.R. 30 aprile 2014, n. 8
Art. 61.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 18 agosto 2014, n. 26
Art. 62.  Disposizioni in materia di assistenza tecnica
Art. 63.  Disposizioni in materia di contratti di collaborazione
Art. 64.  Modifica all’art. 28 della L.R. 4 agosto 2011, n. 17
Art. 65.  Interventi a favore delle zone colpite dagli eventi alluvionali degli anni 2011 e 2013
Art. 66.  Adeguamento dei canoni delle concessioni di acque minerali
Art. 67.  Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili
Art. 68.  Ulteriori agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Art. 69.  Interventi in favore dei Comuni colpiti dal dissesto idrogeologico
Art. 70.  Modifica all’art. 16 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27
Art. 71.  Contributo per il sostegno dei corsi di laurea in Scienze motorie
Art. 72.  Modifica all’art. 24 della L.R. 5 novembre 2014, n. 32
Art. 73.  Finanziamento per la creazione di un museo multimediale nell’area Teana – Chiaromonte
Art. 74.  Disposizioni in materia di Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici
Art. 75.  Disposizioni in materia di informazione e comunicazione
Art. 76.  Aree demaniali marittime
Art. 77.  Fondo per l’ammodernamento tecnologico delle scuole professionali
Art. 78.  Contributo straordinario alle società calcistiche
Art. 79.  Contributo straordinario al Comune di Castelluccio Inferiore
Art. 80.  Modifica dell’art. 30 della Legge regionale 30 aprile 2014, n. 8
Art. 81.  Copertura finanziaria
Art. 82.  Entrata in vigore


§ 6.2.253 - L.R. 27 gennaio 2015, n. 5.

Legge di stabilità regionale 2015

(B.U. 31 gennaio 2015, n. 3)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. Limite massimo di indebitamento

1. Il limite massimo di indebitamento del bilancio della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2015, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, è determinato, in termini di competenza, in € 70.324.948,27.

 

2. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1 è destinato a finanziare:

a) per euro 38.079.276,42 le spese d’investimento varie;

b) per euro 32.245.671,85 per la quota a carico della Regione per investimenti nel settore sanitario.

 

3. Per l’esercizio finanziario 2016 è autorizzato un indebitamento pari a euro 6.350.000,00 per spese di investimento varie.

 

4. Per l’esercizio finanziario 2017 è autorizzato un indebitamento pari a euro 3.000.000,00 per la quota a carico della Regione per investimenti nel settore sanitario.

 

5. Le risorse finanziarie di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, da reperire mediante la contrazione di mutui o di altre forme di prestito, sono iscritte al Titolo 6000000 “Accensione prestiti”, Tipologia 6030000 “Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine” dello stato di previsione dell’Entrata del bilancio per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017.

 

6. Il limite massimo di indebitamento del bilancio pluriennale per l’esercizio finanziario 2016, in termini di competenza, è determinato, in euro 6.350.000,00.

 

7. Il limite massimo di indebitamento del bilancio pluriennale per l’esercizio finanziario 2017, in termini di competenza, è determinato, in euro 3.000.000,00.

 

     Art. 2. Norme per l’adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e sm.i.

 

1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2015, la Regione Basilicata si adegua al nuovo principio della programmazione così come disciplinato all’allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

 

2. Gli Enti strumentali regionali sono tenuti all’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2015/2017 entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione pluriennale della Regione.

 

3. A seguito di quanto già disposto dall’articolo 10, comma 8 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 e dall’articolo 2, comma 2 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8, gli Enti strumentali regionali sono tenuti all’approvazione del rendiconto generale 2014 secondo quanto disposto agli articoli 63 e 65 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

 

4. Al fine di consentire la redazione del bilancio consolidato di cui agli articoli 11 bis e 68 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., gli Enti strumentali regionali approvano il rendiconto generale entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

 

5. L’inadempienza rispetto alle previsioni di cui al precedente comma 4 comporta la decurtazione del 10% del contributo di gestione riconosciuto dalla Regione con la legge di assestamento al bilancio di previsione.

 

     Art. 3. Esercizio provvisorio degli enti strumentali

1. E’ autorizzato l’esercizio provvisorio, fino al 30 aprile 2015, dell’Agenzia di Promozione Territoriale (A.P.T.), dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.R.D.S.U.), dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.B.), dell’Ente Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane e dell’Ente Parco Regionale Chiese Rupestri del Materano.

 

2. Per gli Enti di cui al comma 1 la gestione del bilancio, nel corso dell’esercizio provvisorio, è consentita secondo quanto disciplinato nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i..

 

     Art. 4. Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato

1. Le dotazioni finanziarie per l’attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo – ricorrente ed a pluriennalità determinata la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per il triennio 2015 - 2017 nei limiti indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

 

2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e di sostegno all’economia, classificati tra le spese in conto capitale sono determinati per il triennio 2015 - 2017 nei limiti indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

 

3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per il triennio 2015 - 2017 nei limiti indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

 

     Art. 5. Limiti di impegno

1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per interventi in materia di investimenti pubblici sono quantificati per il triennio 2015 – 2017, unitamente alla decorrenza ed all’anno terminale, nella Tabella D allegata alla presente legge.

 

     Art. 6. Attuazione degli interventi dei Programmi Operativi per il periodo di programmazione 2007-2013 cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea

1. La dotazione finanziaria per l’anno 2015 relativa al Programma Operativo FESR per il periodo di programmazione 2007-2013 è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella E allegata alla presente legge.

 

2. La dotazione finanziaria per l’anno 2015 relativa al Programma Operativo FSE per il periodo di programmazione 2007-2013 è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella F allegata alla presente legge.

 

3. La dotazione finanziaria per l’anno 2015 relativa al Programma Italiano del F.E.P. 2007-2013 è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella G allegata alla presente legge.

 

4. I Dirigenti generali dei Dipartimenti rispondono direttamente dell’attuazione e del conseguimento degli obiettivi di avanzamento dei programmi e dei progetti di cui ai precedenti commi, nonché della relativa acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie accertate in entrata in corrispondenza degli impegni e delle liquidazioni autorizzate.

 

5. Entro il 30 giugno 2015, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull’attuazione e sul conseguimento dei programmi e dei progetti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3.

 

     Art. 7. Norme in materia di Spending Review e di Patto di Stabilità Interno

1. I Dirigenti generali ed i Dirigenti dei Dipartimenti della Giunta e del Consiglio concorrono, per l’esercizio finanziario 2015, al contenimento degli impegni e dei pagamenti entro i limiti previsti dalla normativa statale in materia di Patto di Stabilità Interno per le Regioni a statuto ordinario. A tale scopo i Dirigenti generali pongono in essere tutte le misure organizzative necessarie all’attuazione del sistema di monitoraggio e verifica del rispetto di tale limite.

 

2. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell’unità economica fissati per le Regioni dalla legislazione nazionale, la Giunta regionale è autorizzata nel corso dell’esercizio 2015 a rideterminare il livello degli impegni e dei pagamenti autorizzabili nell’anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.

 

3. E’ vietata la sottoscrizione di contratti e di convenzioni che non presentino la copertura finanziaria a carico del bilancio della Regione. Ad ogni contratto sottoscritto è allegata una nota del competente ufficio regionale attestante la copertura a bilancio dei relativi oneri per le annualità ivi previste. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA’ E TUTELA SOCIALE

 

     Art. 8. Investimenti del Servizio Sanitario Regionale

1. Al fine di valorizzare, riqualificare e ristrutturare il Presidio ospedaliero di Melfi è assegnato all’Azienda Sanitaria Locale di Potenza un finanziamento in conto capitale per l’anno 2015 di euro 2.000.000,00 a valere sulla Missione 13 Programma 05.

 

2. Al fine di riqualificare e potenziare il parco tecnologico del Servizio sanitario regionale è stanziato per gli enti e per le aziende sanitarie pubbliche regionali un finanziamento in conto capitale di euro 7.000.000,00 a valere sulla Missione 13 Programma 05 destinato prioritariamente alla sostituzione delle tecnologie obsolete e all’ammodernamento dei punti nascita.

 

3. Nell’ambito del finanziamento di cui al precedente comma 2, al fine di attivare presso il Presidio ospedaliero di Venosa il Polo Oftalmico regionale, è assegnato all’Azienda Sanitaria Locale di Potenza un finanziamento in conto capitale di euro 1.000.000,00 nell’anno 2015 a valere sulla Missione 13 Programma 05, di cui euro 100.000,00 entro il 30 giugno 2015.

 

4. Allo scopo di rafforzare la rete regionale diagnostico-terapeutica oncologica e per interventi di riduzione del rischio sismico sono assegnati i seguenti finanziamenti in conto capitale:

a) la somma di euro 1.750.000,00, per l'anno 2017, a valere sulla Missione 13 Programma 05, per il potenziamento della rete regionale diagnostico-terapeutica oncologica e per la rete di radioterapia del Servizio sanitario regionale, destinata alla Azienda Sanitaria Locale di Matera, ASM [1];

b) la somma di euro 3.000.000,00, per l'anno 2017, a valere sulla Missione 13 Programma 05, per il potenziamento della rete regionale diagnostico-terapeutica oncologica e per la rete di radioterapia del Servizio sanitario regionale, per le esigenze del territorio della Provincia di Potenza;

c) la somma di euro 1.250.000,00, per l'anno 2015, a valere sulla Missione 13 Programma 05, per interventi finalizzati alla mitigazione del rischio sismico, destinata al Polo riabilitativo di Tinchi (MT) [2].

 

     Art. 9. Strutture riabilitative dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP [3]

1. In coerenza con la programmazione regionale, per la realizzazione della struttura sanitaria riabilitativa di Maratea e per la realizzazione di interventi relativi al settore della riabilitazione e dell’assistenza sanitaria distrettuale sul territorio dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP è previsto un contributo regionale di euro 6.500.000,00, iscritto nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, per l’esercizio 2017, alla Missione 13 Programma 05.

2. L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP sottopone preventivamente alla Giunta regionale il piano di utilizzo dei fondi di cui al comma 1 per la relativa autorizzazione.

 

     Art. 10. Riorganizzazione dei servizi

1. Al fine di incrementare la qualità dei servizi, l’efficienza dei processi, di migliorare i relativi standard organizzativi e riqualificare la spesa sanitaria e la sostenibilità del Sistema sanitario con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, sono riorganizzati su base regionale la rete pubblica dei servizi di anatomia patologica, senza oneri aggiuntivi, ed il sistema unico regionale di stoccaggio e distribuzione dei prodotti farmaceutici, di dispositivi medici, di altri beni sanitari ed economali del Servizio sanitario regionale nel rispetto dei principi di cui al comma n. 591 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [4].

 

     Art. 11. Modifica dell’art. 20 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16

1. Al comma 1 dell’art. 20 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16, le parole “gli anni 2012, 2013 e 2014” sono sostituite dalle seguenti “gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016” .

 

     Art. 12. Spesa per acquisto di prestazioni da privato

1. La spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale, assistenza ospedaliera e assistenza riabilitativa da privato accreditato sostenuta dalle Aziende Sanitarie Locali negli anni 2015 e 2016 non può essere superiore alla spesa di competenza consuntivata sostenuta nell'anno 2011 ridotto del 2% al netto della mobilità sanitaria attiva [5].

 

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina gli indirizzi di carattere generale per la definizione dei tetti di spesa alle strutture private accreditate, nel rispetto del principio di equità di accesso e di garanzia della qualità dei servizi e sentita la competente Commissione consiliare permanente che esprime parere non vincolante entro trenta giorni.

 

3. Le Aziende sanitarie locali provvedono, nei successivi trenta giorni, alla definizione dei tetti di spesa per ciascuna struttura privata accreditata nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente comma 2 e sentite le organizzazioni di settore rappresentative a livello regionale.

 

     Art. 13. Chiusura delle gestioni liquidatorie di cui all’art. 6 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 12 [6]

1. Le gestioni liquidatorie delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. di cui all'art. 6 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 12 sono definitivamente chiuse al 31 dicembre 2015 [7].

2. La Regione Basilicata, attraverso il Dipartimento della Presidenza della Giunta, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2016, subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici e processuali delle gestioni liquidatorie delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. di cui all'art. 6 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12 ancora esistenti alla data del 31 dicembre 2015 [8].

3. La Giunta regionale, per le finalità di cui al precedente comma 2, provvede ad adottare i provvedimenti amministrativi necessari per la gestione delle attività connesse alle gestioni liquidatorie e coordina e indirizza i processi di cui ai successivi commi [9].

3-bis - Le gestioni liquidatorie delle soppresse UU.SS.LL., per le rispettive competenze, adottano e consegnano alla Giunta regionale - entro e non oltre il 30 settembre 2015 - gli atti ricognitivi delle attività espletate e delle liquidazioni eseguite aggiornati al 31 luglio 2015 e lo stato di avanzamento dei piani di attuazione delle attività delegate dall'art. 6 della L.R. n. 12 del 1° luglio 2008 [10].

3-ter - Le medesime gestioni liquidatorie, per le rispettive competenze, adottano e consegnano alla Giunta regionale - entro e non oltre il 15 gennaio 2016 - i provvedimenti recanti lo stato finale di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 della L.R. 1° luglio 2008, n. 12, corredati dalla relazione illustrativa delle attività svolte e degli atti posti in essere, della situazione dettagliata dei debiti e crediti e del contenzioso, dei bilanci di liquidazione e del fabbisogno finanziario stimato [11].

4. A tal fine sono stanziate per l’anno 2015 euro 3.000.000,00, per l’anno 2016 euro 12.000.000,00, per l’anno 2017 euro 10.000.000,00 a valere sulla Missione 13 Programma 07.

 

     Art. 14. Fascicolo di sanità elettronica

1. Al fine di dare piena attuazione agli obblighi previsti dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 in materia di fascicolo e prescrizione elettronica, ai soggetti che prendono in cura gli assistiti nell’ambito del Servizio sanitario regionale, ivi compresi i Medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, è fatto obbligo di garantire l’acquisizione del consenso informato, l’attivazione del fascicolo e l’alimentazione continuativa dello stesso secondo le modalità determinate dagli atti di indirizzo della Regione e dai provvedimenti attuativi delle Aziende sanitarie, considerate responsabili della tenuta dei fascicoli sanitari elettronici dei propri cittadini.

 

2. Agli operatori sanitari destinatari di tali obblighi, in caso di inadempienza o inosservanza, le Aziende sanitarie applicheranno quanto previsto dall’art 13 decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

 

     Art. 15. Rete dei laboratori

1. In attuazione dell’accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2011 avente ad oggetto “Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio”:

a) a partire dal 1° gennaio 2015, le Aziende sanitarie locali di Potenza e di Matera hanno l’obbligo di razionalizzare la propria rete delle strutture di laboratorio accorpando quelle strutture che, nell’anno 2014, hanno erogato complessivamente meno di 200.000 esami di laboratorio e hanno l’obbligo di riorganizzare la rete dei punti prelievo per garantire sul territorio l’equo accesso alle prestazioni;

b) entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, nel rispetto del citato accordo e fermo restando che il processo di riorganizzazione dovrà essere avviato a partire dal 1° gennaio 2016 e terminare il 31 dicembre 2016, con propria deliberazione, adottata dopo aver sentito le associazioni regionali di categoria, definisce i criteri cui dovranno attenersi le Aziende sanitarie locali ai fini della sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate per la diagnostica di laboratorio.

 

2. Le strutture private accreditate per la diagnostica di laboratorio possono aggregarsi nelle forme consentite dalla vigente normativa anche costituendo cooperative, strutture consortili oppur associazioni temporanee di imprese (ATI).

 

3. Gli ambiti territoriali delle aggregazioni coincidono con i territori delle Aziende sanitarie locali di Potenza e di Matera.

 

4. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni datoriali di categoria, al fine di favorire le aggregazioni delle strutture private accreditate, può individuare percorsi e strumenti agevolativi senza oneri aggiuntivi a carico del Fondo sanitario regionale.

 

     Art. 16. Tariffe per prestazioni sanitarie

1. La Giunta regionale definisce le tariffe delle prestazioni sanitarie nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2012 anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi rispetto alle prestazioni da erogare e previa verifica dell’equilibrio economico del servizio sanitario regionale ovvero con ricorso a risorse finanziarie del bilancio regionale all’uopo destinate in sede di assestamento compatibilmente con i più generali equilibri di bilancio.

2. Nelle more che la Giunta regionale definisca le tariffe annuali di cui al comma 1 si applica, a partire dal 1° gennaio 2015, la remunerazione per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale definite dal Decreto del Ministero della Salute del 18 ottobre 2012.

 

3. [Le prestazioni sanitarie erogate in regime di mobilità sanitaria attiva sono remunerate sulla base delle tariffe definite dal tavolo nazionale della mobilità sanitaria interregionale] [12].

 

     Art. 17. Medicina ambientale

1. Al fine di attivare presso il Presidio ospedaliero di Villa d’Agri il Centro di Medicina Ambientale è assegnato all’Azienda Sanitaria Locale di Potenza entro il 30 settembre 2015:

a) un finanziamento in conto capitale di euro 750.000,00 nell’anno 2015 a valere sulla Missione 13 Programma 05;

b) un finanziamento in conto corrente per gli anni 2015, 2016 e 2017 di euro 300.000,00 annui a valere sulla Missione 09 Programma 08.

 

2. Nelle more dell’attivazione del Centro di Medicina Ambientale, presso cui attestare le attività di Epidemiologia Ambientale, al fine di avviare un programma in grado di monitorare i meccanismi di azione sulla salute dei determinanti ambientali e sociali e di stimarne l’impatto sanitario la Giunta regionale adotta i relativi provvedimenti attuativi ed organizzativi, ivi compresi quelli destinati a definire le necessarie collaborazioni con la Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica, con enti nazionali e sovranazionali istituzionalmente riconosciuti, nonché la partecipazione della Regione a studi e programmi di ricerca in ambito sanitario [13].

 

3. Per le finalità anzidette sono stanziati complessivamente euro 1.500.000,00 a valere sulla Missione 13 Programma 07 del bilancio pluriennale.

 

     Art. 18. Modifiche alla L.R. 27 ottobre 2014, n. 31 “Istituzione del servizio di Odontoiatria Speciale per disabili e pazienti a rischio del Servizio di Pronto Soccorso Odontoiatrico”

1. Al comma 1 dell’art. 3 della L.R. 27 ottobre 2014, n. 31 è aggiunto il seguente periodo: “Le prestazioni erogabili in regime ambulatoriale possono essere svolte anche presso gli ospedali distrettuali che già dispongono di ambulatori odontoiatrici.”.

 

2. Al comma 3 dell’art. 3 della L.R. 27 ottobre 2014, n. 31 è aggiunto il seguente periodo: “nonché di altri odontoiatri scelti attraverso pubblico avviso di selezione.”.

 

     Art. 19. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 aprile 1989, n. 7 “Erogazione di provvidenze in favore degli enti di tutela ed assistenza agli invalidi”

1. L’art. 2 della legge regionale 4 aprile 1989, n. 7, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 15 giugno 2006, n. 8, è sostituito dal seguente:

 

“1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con proprio atto provvede a disporre la concessione dei contributi in favore degli Enti di cui all'art. 1 secondo i seguenti criteri:

a) un contributo fisso pari al 20% della somma stanziata da suddividere indistintamente tra tutti gli enti beneficiari;

b) un contributo variabile concesso per il restante 80% in rapporto al reale volume di attività rendicontata da ogni singola associazione, come risultante dalla documentazione di cui al successivo art. 3, comma 5.

2. Il contributo regionale di cui al comma precedente non è cumulabile con finanziamenti corrisposti da altri enti pubblici in ragione dell’attività svolta ed è suscettibile di sospensione ai sensi dell’art. 21 quater della legge n. 241/1990 e s.m.i..

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a disciplinare le condizioni di ammissibilità e le modalità di concessione delle provvidenze nel rispetto di quanto disposto dai commi precedenti.”.

 

     Art. 20. Rettifica art. 2 legge regionale 20 luglio 1993, n. 39

1. Il comma aggiunto dall’art. 14, comma 1 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26 all’art. 2 della L.R. 20 luglio 1993, n. 39 col numero 2bis è rettificato con il numero 2.

 

2. Nel comma aggiunto dall’art. 14, comma 1 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26 all’art. 2 della L.R. 20 luglio 1993, n. 39 le parole “all’arti” sono sostituite con le parole “all’art. 1”.

 

     Art. 21. Riordino delle provvidenze economiche e contributi [14]

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge nell’ambito le provvidenze economiche di cui alla legge regionale 26 luglio 1982, n. 22, alla legge regionale 4 settembre 1989, n. 26 ed alla legge regionale 25 agosto 1981, n. 30, come modificata dalla legge regionale 23 novembre 2004, n. 23 possono essere erogate agli assistiti il cui ISEE risulta non superiore ad un massimo di 21.000 euro, un importo pari ad euro 240 euro mensili.

 

     Art. 22. Lea aggiuntivi

1. A decorrere dal 2015 i livelli sanitari aggiuntivi regionali sono erogati ai soli assistiti con un reddito familiare inferiore a 14.000,00 euro.

 

     Art. 23. Modifica dell’art. 47 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 39

1. Al comma 2 dell’art. 47 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 39, dopo le parole “utilizzato o distaccato.” e prima delle parole “Gli oneri” è aggiunto il seguente periodo: “Al solo personale in distacco per le attività di cui all’art. 10 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 è possibile riconoscere il rimborso delle spese per il raggiungimento della sede di lavoro nei limiti stabiliti dal comma 3 dell’art. 19 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 e, in ogni caso, quando il personale non sia residente nella sede di lavoro presso la quale è utilizzato o distaccato.”.

 

     Art. 24. Differimento della conclusione del programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale

1. Con apposito provvedimento della Giunta regionale è differito il termine di cui all’art. 17 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8 come sostituito dal comma 1 dell’art. 28 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26, nelle more dell’avvio del programma del reddito minimo/reddito d’inserimento (RMI) di cui all’articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 e tenuto conto delle particolari condizioni di disagio economico e sociale, del programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale, di cui all’articolo 1 della legge regionale 8 aprile 2013, n.1.

 

2. I beneficiari del Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale proseguono nell’espletamento delle attività di inclusione sociale attiva previste rispettivamente nei contratti di inserimento fino e non oltre il 31 luglio 2015 [15].

 

3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla Missione 12 Programma 05 del bilancio regionale per l’anno 2015 [16].

 

     Art. 25. Sperimentazione di modelli innovativi di misure attive di auto-inclusione sociale

1. Nell’ambito dei programmi e delle azioni finalizzate all’inserimento sociale e lavorativo è promossa la sperimentazione, all’interno delle misure attive di accompagnamento degli stessi, di modelli e percorsi innovativi di auto-inserimento socio-lavorativo ed autoimpiego finalizzati al benessere individuale e sociale inteso come condizione di soddisfazione delle esigenze e bisogni di vita ed ispirato alle “Culture del benessere” ed alle pratiche della “Naturempatia” per la riconnessione con il personale bagaglio biologico, la ricostituzione di relazioni sociali ispirate alla reciprocità e all’uso equilibrato delle risorse naturali e territoriali e ad un approccio sano e naturale alla vita individuale e collettiva.

 

2. Allo scopo di definire sul campo le condizioni di sostenibilità di progetti di vita ed attività lavorativa secondo forme, modalità e tipologie integrative, aggiuntive e/o sostitutive rispetto agli attuali modelli di organizzazione sociale e del lavoro, i percorsi sperimentali e innovativi, di cui al comma precedente, sono strutturati in laboratori autogestiti coordinati dai soggetti non profit del terzo settore, d’intesa con i soggetti istituzionali locali e territoriali gestori dei programmi.

 

     Art. 26. Lavoratori diversamente abili

1. La Regione Basilicata riconosce per l’anno 2015 un contributo economico una tantum pari ad euro 10.000,00 per ogni lavoratore diversamente abile assunto a tempo determinato o a tempo indeterminato dagli Enti pubblici ai sensi dell’art. 15 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31, così come sostituito dall’art. 20 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 26.

 

2. La Regione Basilicata riconosce un contributo economico fino ad un massimo di euro 10.000,00 per la prosecuzione dei progetti di inserimento in affiancamento al lavoro delle persone con disabilità (work experience) attivate dagli Enti pubblici ai sensi della L.R. 20 luglio 2001 n. 28 e della D.G.R. 8 agosto 2005 n. 1689.

 

3. Le spese per l’attuazione del presente articolo trovano copertura nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 alla Missione 12 Programma 02.

 

     Art. 27. Modifica all’articolo 19 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8 [17]

1. Il comma 4 dell’art. 19 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8 è sostituito dal seguente:

 

“4. La Regione Basilicata riconosce, a partire dall’anno 2014, ai Comuni che promuovono le assunzioni in ruolo disciplinate dal precedente comma 3, un contributo pari ad euro 10.000,00. A tal fine è stanziata, per il triennio 2015/2017, la somma annua di euro 100.000,00.”.

 

2. Al comma 5 dell’art. 19 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8 è aggiunto il seguente periodo:

 

“Per le finalità di cui al presente comma è disposto uno stanziamento per il triennio 2015/2017 di euro 100.000,00 per anno.”.

 

3. Le spese per l’attuazione del presente articolo trovano copertura nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 alla Missione 12 Programma 02.

 

     Art. 28. Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8

1. Il comma 1 dell’art. 18 della Legge regionale 30 aprile 2014, n. 8 è così modificato:

 

“1. Al fine di realizzare progetti di etica sociale a favore delle famiglie in stato di difficoltà economica, è concesso alla Caritas regionale di Basilicata e, per essa, alla Provincia Ecclesiastica di Potenza, un contributo straordinario di euro 200.000,00.”.

 

2. Il comma 2 dell’art. 18 della Legge regionale 30 aprile 2014, n. 8 è così modificato:

 

“2. La Caritas regionale e, per essa, la Provincia Ecclesiastica di Potenza, individua i destinatari, i progetti e i criteri di accesso e di erogazione dei contributi.”.

 

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ AEROPORTUALE

 

     Art. 29. Sistema aeroportuale integrato della Basilicata

1. Al fine di dare seguito alle disposizioni di cui all'art. 38, comma 1 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 volte a rafforzare la dotazione infrastrutturale destinata alla mobilità di persone e merci e a disporre di un sistema aeroportuale integrato a servizio del territorio regionale, la Giunta regionale è autorizzata alla sottoscrizione di quote consortili della Società Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano s.c. a r.l. per un limite massimo di euro 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2015, euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2016 ed euro 1.400.000,00 per l'esercizio finanziario 2017 [18].

 

2. Al fine di consentire l’avvio delle attività di trasporto pubblico passeggeri non di linea sull’aviosuperficie pista “Enrico Mattei” di Pisticci, anche nell’ambito delle iniziative connesse alla partecipazione regionale all’evento “Expo 2015”, è autorizzata la spesa iniziale di euro 250.000,00 sulla Missione 05 Programma 02 del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 e per gli anni 2016 e 2017 di euro 250.000,00 per ciascun esercizio finanziario a valere sulla Missione 14 Programma 01. Una quota parte di queste somme, a valere sugli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017, devono essere destinate ad iniziative di turismo di ritorno nell’ambito delle attività della Commissione regionale lucani nel mondo.

 

3. Al fine di avviarne le attività la Giunta regionale, entro 120 giorni, promuove una manifestazione di interesse secondo le procedure di cui alla legge regionale 9 agosto 2012, n. 20 per l’utilizzo dell’Aviosuperficie di Grumento Nova in piena condivisione con l’amministrazione comunale nel pieno rispetto di emergenze ambientali e di protezione civile ed a difesa dei tre Parchi nazionali, è autorizzata la spesa iniziale di euro 150.000,00 sulla Missione 14 Programma 01 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2016.

 

4. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere i provvedimenti per la concreta attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

 

CAPO IV

MISURE DI GOVERNANCE E COOPERAZIONE TERRITORIALE

 

     Art. 30. Contributo straordinario alle Province di Potenza e Matera

1. Al fine di concorrere agli oneri connessi all’esercizio delle funzioni fondamentali nei settori della viabilità, dei trasporti pubblici locali e dell’edilizia scolastica, è assegnato all’Amministrazione provinciale di Matera l’importo di euro 1.000.000,00 quale contributo straordinario per la copertura dei costi sostenuti dall’ente per i servizi indispensabili resi nell’annualità 2014 e da sostenere nel primo trimestre dell’annualità 2015.

1-bis. Al fine di concorrere agli oneri connessi all'esercizio delle funzioni svolte nei settori della viabilità, dell'ambiente e dell'edilizia scolastica, è assegnato all'Amministrazione provinciale di Potenza l'importo di euro 2.000.000,00 quale contributo straordinario per la copertura dei costi sostenuti dall'ente per i servizi indispensabili resi nell'annualità 2014 [19].

2. Al fine di concorrere ai maggiori oneri derivanti dall’implementazione dei servizi dei trasporti pubblici locali, è assegnato all’Amministrazione provinciale di Potenza l’importo di euro 100.000,00 quale contributo straordinario per i servizi indispensabili che saranno resi nel 2015.

 

3. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai precedenti commi si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla Missione 18 Programma 01.

 

     Art. 31. Riordino delle funzioni provinciali [20]

1. A sostegno del processo di riordino delle funzioni di cui all’art. 1, commi da 85 a 97, della legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, nonché al fine di sostenere il processo di riordino del Sistema formativo integrato è istituito un apposito Fondo regionale.

 

2. Al fine di sostenere il processo di riordino delle funzioni delle province, in particolare nel settore cultura, e al fine di garantire un’azione congrua e in grado di supportare le azioni culturali di Matera 2019 ed essendo il Vulture uno dei siti a più alta vocazione turistica, una somma pari ad euro 50.000,00 del fondo regionale di cui al comma 1 è destinata alla gestione del museo del Vulture.

 

3. In sede di prima applicazione è stanziata la somma di euro 11.830.000,00 che trova copertura finanziaria nel bilancio regionale per l’anno 2015, alla Missione 18 Programma 01 [21].

3-bis. Per l'anno 2015, nell'ambito del fondo regionale di cui al comma 1 ed al fine di sostenere il processo di riordino delle funzioni delle Province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., è assegnato alla Provincia di Potenza l'importo di euro 8.450.000,00 da destinare prioritariamente alla copertura degli oneri connessi allo svolgimento delle funzioni non fondamentali e, per la quota eccedente, alla copertura degli oneri connessi allo svolgimento delle funzioni fondamentali [22].

3-ter. Per l'anno 2015, nell'ambito del fondo regionale di cui al comma 1 ed al fine di sostenere il processo di riordino delle funzioni delle Province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., è assegnato alla Provincia di Matera l'importo di euro 2.800.000,00 da destinare prioritariamente alla copertura degli oneri connessi allo svolgimento delle funzioni non fondamentali e, per la quota eccedente, alla copertura degli oneri connessi allo svolgimento delle funzioni fondamentali [23].

3-quater. Sono, altresì, stanziate sul fondo regionale di cui al presente articolo risorse finanziarie pari ad euro 5.700.000,00 per l'anno 2016 ed euro 5.700.000,00 per l'anno 2017, a valere sulle risorse di cui alla Missione 18 Programma 01 da destinare alla copertura degli oneri sostenuti in relazione allo svolgimento delle funzioni non fondamentali delle Province della Regione Basilicata [24].

3-quinquies. I finanziamenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter assegnati alle Province di Potenza e Matera garantiscono l'esercizio e la continuità delle funzioni e dei rapporti di lavoro nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i [25].

3-sexies. Per l'anno 2015, nell'ambito del fondo regionale di cui al comma 1 e al fine di concorrere ad assicurare lo svolgimento dei servizi di trasporto e assistenza in favore degli alunni disabili delle scuole secondarie di secondo grado, è assegnato un contributo straordinario pari ad euro 380.000,00 alla Provincia di Potenza e pari ad euro 200.000,00 alla Provincia di Matera [26].

 

     Art. 32. Attività di orientamento, formazione e lavoro

1. Nelle more del processo di riordino del sistema formativo integrato, le Province, anche per il tramite delle Agenzie provinciali per la formazione professionale, l’orientamento e l’impiego, costituite ai sensi della L.R. 11 dicembre 2003, n. 33 proseguono nella realizzazione delle attività di cui alla D.G.R. 8 agosto 2012, n. 1106 ed attuano le successive attività che la Giunta regionale assegnerà nel corso dell’anno 2015 a valere sulle risorse del FSE.

 

     Art. 33. Contributo straordinario al Comune di Matera

1. Al Comune di Matera è riconosciuto un contributo straordinario pari ad euro 200.000,00 per le spese sostenute nel corso dell’anno 2014 per la messa in sicurezza del sito di Vico Piave.

 

2. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui al precedente comma si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla Missione 09 Programma 01.

 

     Art. 34. Ulteriori contributi straordinari ai Comuni

1. Al fine di alleviare il disagio delle famiglie interessate da ordinanze di sgombero e ancora costrette in sistemazioni precarie a seguito degli eventi relativi al crollo dell’immobile di vico Piave a Matera ed alla frana di Montescaglioso, la Regione concede ai relativi Comuni un contributo straordinario per l’autonoma sistemazione relativamente agli anni 2014 e 2015, ad esclusione, per l’evento relativo alla frana di Montescaglioso, del periodo già coperto dall’Ordinanza 21 febbraio 2014, n. 151 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC).

 

2. Il contributo è determinato, per ognuno degli eventi di cui al comma precedente, nella misura del 50% di quello previsto nella medesima OCDPC n. 151/2014.

 

3. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui al presente articolo, stimato in complessivi euro 100.000,00 si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla Missione 11 Programma 01.

 

     Art. 35. Contributo straordinario al Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto

1. Nelle more della riforma legislativa del sistema di bonifica integrale, è riconosciuta, relativamente all’anno 2014 nonché relativamente agli anni 2015, 2016 e 2017, l’esenzione dal tributo di bonifica ai titolari dei terreni ricadenti nelle aree destinate, dagli strumenti urbanistici comunali, ad edilizia residenziale pubblica [27].

2. Al Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto è riconosciuto un contributo straordinario pari ad euro 20.000,00 per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018 a compensazione delle minori entrate scaturenti dall’applicazione del comma 1, a valere sulle risorse stanziate sulla Missione 09 programma 04 del bilancio pluriennale [28].

 

     Art. 36. Contributo straordinario al Comune di Potenza [29]

1. Al fine di consentire al Comune di Potenza la presentazione al Ministero dell'Interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, è assegnato al medesimo Comune, per l'anno 2015, un contributo straordinario pari ad euro 6.000.000,00.

2. Per le medesime finalità di cui al comma che precede è, inoltre, assegnato al Comune di Potenza un contributo straordinario pari ad euro 5.500.000,00 per l'anno 2016 e ad euro 21.000.000,00 per l'anno 2017.

3. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede mediante le risorse stanziate sulla Missione 18 Programma 01.

 

     Art. 37. Misure per il contenimento del costo dell’acqua

1. La Giunta regionale elabora misure compensative del sistema tariffario del servizio idrico finalizzate al contenimento del costo della bolletta acqua per i titolari delle utenze nel territorio della Regione. A tale fine, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta stabilisce, con apposito provvedimento, le modalità attuative di tali misure, tenendo conto delle tipologie di utenze sul territorio nonché dei parametri reddituali per le utenze domestiche, sentita la Commissione consiliare competente.

2. Per conseguire le finalità di cui al comma precedente sono stanziate risorse finanziarie stimate in euro 20.000.000,00 per l’annualità 2016 ed euro 20.000.000,00 per l’annualità 2017, sulla Missione 09 Programma 04 del bilancio pluriennale 2015/2017.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO

 

     Art. 38. Sostegno agli interventi in materia di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione

1. Al fine di sostenere il potenziamento dell’infrastruttura per la ricerca e l’innovazione, la promozione dei centri di competenza e degli investimenti delle imprese in ricerca e innovazione mediante lo sviluppo di collegamenti e sinergie tra imprese e centri di ricerca, la Regione Basilicata intende finanziare: progetti di ricerca delle imprese che prevedono l’impiego di ricercatori; le azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica, come i cluster tecnologici nazionali; gli incubatori di impresa; le start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e le iniziative di spin-off della ricerca.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il “Fondo sulla ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione” con una dotazione iniziale di euro 10.000,00 iscritti nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015 alla Missione 20 Programma 03.

 

3. Lo stesso potrà essere incrementato di ulteriori risorse rinvenienti dalla programmazione del PO FESR Basilicata 2014-2020 e da ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero realizzarsi sulla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.

 

4. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

 

     Art. 39. Sostegno ad interventi in materia di agenda digitale

1. Al fine di sostenere il miglioramento dell’accesso alle tecnologie dell’informazione e comunicazione (TIC) mediante la diffusione della banda larga e il lancio delle reti ad alta velocità, l’adozione di reti e tecnologie emergenti in materia di economia digitale, lo sviluppo di prodotti e servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC, il rafforzamento delle applicazioni delle TIC per l’e-government, l’e-learning, l’e-inclusion, l’e-culture, l’e-health, in coerenza con la strategia nazionale per la crescita digitale 2014-2020 la Regione Basilicata intende finanziare:

a) interventi di banda ultra larga volti ad assicurare ai territori una capacità connessione ad almeno 30 mbps;

b) un sistema pubblico di connettività (SPC) finalizzato a garantire la connettività e l’interoperabilità delle pubbliche amministrazioni e delle relative banche dati abbinato alla predisposizione del wifi per gli edifici pubblici;

c) interventi di digital security nelle pubbliche amministrazioni regionali;

d) interventi di razionalizzazione del patrimonio ICT, di consolidamento di data center e cloud computing;

e) interventi connessi al Servizio Pubblico di Identità Digitale;

f) soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l’innovazione dei processi interni dei vari ambiti della pubblica amministrazione, quali l’anagrafe della popolazione residente, il sistema dei pagamenti elettronici, i sistemi connessi alla fatturazione elettronica, i progetti di open data delle pubbliche amministrazioni, interventi di sanità digitale, quali il fascicolo sanitario elettronico regionale, e gli interventi per una scuola digitale;

g) soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese;

h) soluzioni integrate per le smart cities and communities.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il “Fondo per gli interventi in materia di agenda digitale” con una dotazione iniziale di euro 10.000,00 iscritti nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015 alla Missione 20 Programma 03.

 

3. Lo stesso potrà essere incrementato di ulteriori risorse rinvenienti dalla programmazione del PO FESR Basilicata 2014-2020, del PSR Basilicata 2014-2020 e da ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero realizzarsi sulla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.

 

4. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

 

     Art. 40. Sostegno all’accrescimento della competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo e del settore della pesca e dell’acquacoltura

1. Al fine di promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, la Regione Basilicata intende sostenere la promozione dell’imprenditorialità facilitando la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese; lo sviluppo e la realizzazione di nuovi modelli per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione; la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi; la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione. A tal fine saranno sostenuti, sia mediante sovvenzioni che mediante strumenti di ingegneria finanziaria quali i fondi di garanzia finalizzati alla concessione di finanziamenti dal sistema bancario e fondi di capitale edilizio tra cui quelli gestiti da Sviluppo Basilicata S.p.A.:

a) interventi di supporto alla nascita di nuove imprese attraverso incentivi diretti, l’offerta di servizi e micro-finanza, anche mediante convenzioni banche/Regione per facilitare l’accesso al credito, utilizzando le g-card ismea e convenzioni assicurazioni/Regione per ridurre i tempi di emissione di polizze fideiussorie;

b) interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive e areali produttivi;

c) progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale, sostenendo in particolare la valorizzazione, la promozione dei marchi di qualità;

d) servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI;

e) investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale;

f) avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici;

g) progetti per rivitalizzare attività artigianali e di servizio anche nei centri storici, favorendo la costituzione di consorzi;

h) progetti per favorire l’apertura di botteghe di antichi mestieri nei centri storici.

 

2. Al fine di promuovere la competitività del settore agricolo e del settore della pesca e dell’acquacoltura, la Regione Basilicata intende sostenere finanziariamente le imprese del settore primario regionale per migliorare le prestazioni economiche incoraggiando la ristrutturazione e l’ammodernamento infrastrutturale e tecnologico, in particolare per aumentare l’orientamento al mercato, la diversificazione delle attività, anche attraverso il ricambio generazionale. Inoltre, allo scopo di contrastare le difficoltà che incontrano le PMI nel settore agroalimentare regionale nell’accesso al credito presso gli istituti bancari, specialmente le startup innovative e i giovani al primo insediamento in agricoltura, che nelle fasi iniziali hanno difficoltà a reperire i finanziamenti, la Regione Basilicata promuove la costituzione di un fondo di credito che avrà il compito di fornire alle PMI i mezzi necessari per facilitare l’ottenimento di liquidità finanziaria tramite l’erogazione di crediti bancari anche attraverso l’utilizzo di garanzie aggiuntive.

 

3. Per le finalità del presente articolo è istituito il “Fondo per la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo e del settore della pesca e dell’acquacoltura” con una dotazione iniziale di euro 10.000,00 iscritti nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015 alla Missione 20 Programma 03.

 

4. Lo stesso potrà essere incrementato di ulteriori risorse rinvenienti dalla programmazione del PO FESR Basilicata 2014-2020, del PSR FEASR Basilicata 2014-2020 e da ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero realizzarsi sulla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.

 

5. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

 

     Art. 41. Sostegno ad interventi per la riduzione dei consumi negli edifici e nelle strutture pubbliche, per l’efficienza energetica delle strutture produttive dei cicli di produzione e per la mobilità sostenibile

1. Al fine di contenere i consumi energetici e contribuire così al conseguimento degli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale la Regione Basilicata, in accordo con quanto espresso nella Strategia Energetica Nazionale (SEN), intende sostenere interventi per l’incremento dell'efficienza energetica e per la razionalizzazione dei consumi energetici del patrimonio edilizio pubblico, compreso quello residenziale, dando priorità a quegli interventi che garantiscono da subito la realizzazione o la riqualificazione di edifici ad energia quasi zero, inclusa la realizzazione di reti per il teleriscaldamento e/o per il teleraffrescamento, l’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, l’illuminazione pubblica, la riqualificazione energetica di interi edifici, compresi gli edifici di edilizia popolare.

 

2. La realizzazione o la riqualificazione di edifici di proprietà pubblica ad energia quasi zero, con particolare attenzione agli edifici scolastici e agli ospedali, saranno assicurate anche attraverso l’utilizzo delle Energy Service Company (ESCO) ed il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato.

 

3. Per le finalità di cui al comma 2 sono promossi, in coerenza con le disposizioni comunitarie, Contratti di Rendimento Energetico (EPC) strutturati in modo da individuare e misurare l’efficacia degli interventi di efficientamento energetico al fine di agevolare la finanziabilità dell’intervento stesso.

 

4. Per contribuire al sostegno della transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori, la Regione Basilicata intende sostenere altresì interventi per la realizzazione di impianti di trattamento, sistemi di stoccaggio, piattaforme logistiche e reti per la raccolta da filiera corta delle biomasse; nonché sistemi di trasporto intelligenti e lo sviluppo di infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale.

 

5. Al momento della richiesta delle autorizzazioni di impianti rientranti nelle categorie dei cosiddetti “opifici dei rifiuti” o di produzione di energia da rifiuti di qualsiasi tipo, si obbligano i richiedenti a comunicare i soci, nonché gli eventuali altri finanziatori a qualsiasi titolo. Le concessioni non potranno essere cedute a terzi, se non trascorsi tre anni dalla messa in funzione degli impianti stessi.

 

6. Al fine di promuovere la competitività delle imprese che operano sul territorio regionale e massimizzare le ricadute economiche a livello territoriale, la Regione Basilicata intende incentivare il risparmio energetico nelle strutture e nei cicli produttivi anche attraverso l’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto, agevolando la sperimentazione e dando priorità ai settori a più alta intensità energetica. A tal fine, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, può essere sostenuta la realizzazione di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA), costituite da infrastrutture e servizi centralizzati volti alla gestione ambientale ed energetica delle imprese.

 

7. Al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico prodotto dalla circolazione dei veicoli a motore, la Regione Basilicata favorisce la realizzazione nel territorio regionale di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione, in via prioritaria metano, da parte di piccole e medie imprese commerciali operanti nel settore della distribuzione dei carburanti.

 

8. Al fine di promuovere interventi volti a rendere più efficiente l’uso dell’energia nell’agricoltura e nell’industria alimentare, la Regione Basilicata intende finanziare progetti mirati all’approvvigionamento e all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bio-economia, nonché interventi volti a ridurre le emissioni di gas serra e di ammoniaca prodotti dall’agricoltura e per la conservazione e il sequestro di carbonio nel settore agricolo e forestale.

 

9. Per le finalità del presente articolo è istituito il “Fondo per la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori” con una dotazione iniziale di euro 10.000,00 iscritti nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015 alla Missione 20 Programma 03.

 

10. Lo stesso potrà essere incrementato di ulteriori risorse rinvenienti dalla programmazione del PO FESR Basilicata 2014-2020, del PSR FEASR Basilicata 2014-2020 e da ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero realizzarsi sulla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.

 

11. Le risorse del Fondo potranno essere impiegate anche per costituire un fondo di garanzia o un fondo di natura rotativa per la concessione di garanzie, su finanziamenti erogati alle imprese, sia per l’erogazione diretta di finanziamenti.

 

12. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

 

     Art. 42. Sostegno agli interventi volti alla promozione dell’adattamento al cambiamento climatico, alla prevenzione e gestione dei rischi

1. Al fine di promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, gli approcci basati sugli ecosistemi e destinati a far fronte a rischi specifici garantendo la resilienza alle catastrofi e sviluppando sistemi di gestione delle stesse, la Regione Basilicata intende sostenere:

a) interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera;

b) interventi di manutenzione straordinaria del reticolo idraulico delle reti di scolo e sollevamento delle acque, laminazione delle piene e stabilizzazione delle pendici;

c) interventi di realizzazione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi e servizi ecosistemici funzionali alla riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici;

d) sistemi di prevenzione anche attraverso meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta precoce;

e) interventi di microzonizzazione e di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio;

f) recupero ed allestimento degli edifici pubblici strategici destinati a centri funzionali e operativi.

 

2. Per le finalità del presente articolo è istituito il “Fondo per la promozione dell’adattamento al cambiamento climatico, alla prevenzione e gestione dei rischi” con una dotazione iniziale di euro 10.000,00 iscritti nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015 alla Missione 20 Programma 03.

 

3. Lo stesso potrà essere incrementato di ulteriori risorse rinvenienti dalla programmazione del PO FESR Basilicata 2014-2020 e da ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero realizzarsi sulla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.

 

4. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

 

     Art. 43. Misure per l’individuazione, la valutazione e la riduzione dei rischi ambientali

1. Ai fini della conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare (storico, residenziale, industriale, con particolare riguardo agli edifici strategici pubblici) e infrastrutturale, sia pubblico che privato, nonché della protezione del territorio regionale dai rischi ambientali (sismico, idrogeologico ecc.) la Regione può dotarsi di un apposito Piano di azione i cui contenuti sono definiti in partenariato con le istituzioni universitarie e gli organismi pubblici di ricerca.

 

2. Il Piano di azione è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e previa consultazione delle amministrazioni locali e degli ordini professionali.

 

3. Il Piano di azione facilita la costruzione di un modello operativo territoriale, finalizzato a individuare e ad applicare soluzioni avanzate di riduzione dei rischi ambientali, curando con particolare attenzione il trasferimento di innovazione al mondo professionale e imprenditoriale, puntando al coinvolgimento attivo delle popolazioni residenti.

 

4. La mancata adozione del Piano non pregiudica l’attivazione delle procedure di selezione degli interventi di cui al precedente articolo 42.

 

5. Agli oneri derivanti dal Piano di azione potrà farsi fronte sia con risorse regionali sia con risorse di fonte statale e comunitaria. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

 

6. Le risorse occorrenti per la fase iniziale del Piano di azione ammontano ad euro 10.000,00 e trovano copertura sulla Missione 20 Programma 03.

 

     Art. 44. Sostegno agli interventi volti alla tutela dell’ambiente e all’uso efficiente delle risorse

1. Al fine di sostenere investimenti nel settore dei rifiuti e nel settore dell'acqua per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione europea in materia ambientale e per soddisfare le esigenze di investimenti che vadano oltre tali obblighi, la Regione Basilicata intende sostenere:

a) le azioni previste nei piani di prevenzione e la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità;

b) la realizzazione dei migliori sistemi di raccolta differenziata ed un’adeguata rete di centri di raccolta;

c) il rafforzamento delle dotazioni impiantistiche per il trattamento e per il recupero anche di energia ai fini della chiusura del ciclo di gestione;

d) il potenziamento delle infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione fognarie e depurative per usi civili;

e) il miglioramento e il ripristino delle capacità di invaso;

f) l’installazione dei sistemi di monitoraggio delle perdite di rete e di contabilizzazione dei consumi;

g) l’introduzione di misure innovative in materia di risparmio idrico;

h) l’integrazione e il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio della risorsa idrica; la realizzazione di infrastrutture per il pretrattamento stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue depurate, per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali;

i) il miglioramento della gestione delle risorse idriche, dei fertilizzanti e dei pesticidi in agricoltura.

 

2. Al fine di sostenere investimenti volti a promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale, proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli, migliorare l’ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse, ridurre l’inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione dell’inquinamento acustico la Regione Basilicata intende sostenere:

a) interventi per la tutela e la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo;

b) la diffusione della conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate;

c) la fruizione integrata di risorse culturali e naturali e la promozione delle destinazioni turistiche;

d) le azioni previste nei prioritized action framework (PAF) e nei piani di gestione della rete natura 2000;

e) gli interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale;

f) la bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal piano regionale delle bonifiche.

 

3. Per le finalità del presente articolo è istituito il “Fondo per la tutela dell’ambiente e l’uso efficiente delle risorse” con una dotazione iniziale di euro 10.000,00 iscritti nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015 alla Missione 20 Programma 03.

 

4. Lo stesso potrà essere incrementato di ulteriori risorse rinvenienti dalla programmazione del PO FESR Basilicata 2014-2020, del PSR FEASR Basilicata 2014-2020 e da ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero realizzarsi sulla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.

 

5. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

 

     Art. 45. Sostegno agli interventi volti alla promozione di sistemi di trasporto sostenibili ed all’eliminazione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete

1. Al fine di sostenere il miglioramento della mobilità regionale per mezzo del collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura della TEN-T compresi i nodi multimodali, il miglioramento dei sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell'ambiente, anche a bassa rumorosità e a bassa emissione di carbonio, e favorire la mobilità regionale e locale sostenibile, il ripristino dei sistemi di trasporto ferroviario globali di elevata qualità e interoperabili, la Regione Basilicata intende sostenere:

a) interventi finalizzati al potenziamento dei servizi di trasporto pubblico regionale ed interregionale su tratte dotate di domanda potenziale, quali interventi di tipo infrastrutturale e tecnologico, il rinnovo del materiale rotabile e la promozione della bigliettazione elettronica integrata significativa, finalizzati al miglioramento del servizio, all’ aumento del numero di passeggeri e del loro grado di soddisfazione;

b) la costruzione di nuove strade o l’adeguamento di strade esistenti per rafforzare la connessione dei nodi secondari e terziari delle “aree interne” e di quelle dove sono localizzati significativi distretti di produzione agricola e agro-industriale e di turismo con i principali assi viari e ferroviari della rete TEN-T e per rafforzare i collegamenti con le principali località turistiche, tenendo conto del limite di stanziamento stabilito dall’Accordo di partenariato 2014-2020.

2. Per le finalità del presente articolo è istituito il “Fondo sui sistemi di trasporto sostenibili” con una dotazione iniziale di euro 10.000,00 iscritti nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015 alla Missione 20 Programma 03.

 

3. Lo stesso potrà essere incrementato di ulteriori risorse rinvenienti dalla programmazione del PO FESR Basilicata 2014-2020 e da ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero realizzarsi sulla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.

 

4. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

 

     Art. 46. Promozione di un’occupazione sostenibile e di qualità

1. Al fine di sostenere l’occupazione giovanile e l’occupazione in età adulta, la Regione intende sostenere azioni ed interventi finalizzati a:

a) contrastare la crescente disoccupazione giovanile e la crescita del fenomeno dei “Not in Education Employment or Training” (NEET);

b) porre particolare attenzione al contrasto della disoccupazione di lunga durata, in particolare in età adulta;

c) rafforzare la capacità competitiva del sistema imprenditoriale e i processi di adattabilità;

d) contrastare il divario di genere nel mercato del lavoro regionale sia per nuove assunzioni, sia a salvaguardia dell’occupazione femminile esistente;

e) rafforzare la capacità dei Centri per l’Impiego presenti sul territorio regionale di servizi volti a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

 

2. Per le finalità del presente articolo è istituito il “Fondo per l’occupazione sostenibile e di qualità” con una dotazione iniziale di euro 10.000,00 iscritti nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015 alla Missione 20 Programma 03.

 

3. Lo stesso potrà essere incrementato di ulteriori risorse rinvenienti dalla programmazione del PO FSE 2014-2020 e da ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero realizzarsi sulla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.

 

4. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

 

5. Le risorse del fondo di cui al comma 2 possono essere impiegate anche per gli interventi a favore dell’occupazione previsti dall’articolo 21 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8 e dall’articolo 15 della Legge regionale 18 agosto 2014, n. 26.

 

     Art. 47. Sostegno alle azioni ed agli interventi di inclusione sociale e di lotta alla povertà ed alle forme di discriminazione

1. Al fine di promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e le forme di discriminazione, la Regione Basilicata intende finanziare piani di investimento a livello di ambiti ottimali finalizzati ad assicurare:

a) la realizzazione di nuove strutture sanitarie e sociali o il recupero di quelle esistenti rivolte a minori, anziani e persone con limitazioni nell’autonomia;

b) investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri, compresa l’implementazione di nuove tecnologie per la telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d’accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non istituzionalizzazione della cura;

c) interventi di potenziamento del patrimonio pubblico e privato esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali.

 

2. Al fine di favorire il miglioramento delle condizioni socio economiche nelle aree rurali e, in particolare, di minimizzare la percezione di isolamento sociale e fisico, che è una delle principali cause dell'abbandono dei territori rurali e montani, la Regione Basilicata intende:

a) sostenere progetti candidati da soggetti privati e pubblici capaci di sviluppare e mantenere la crescita economica;

b) determinare una migliore qualità della vita per la popolazione e gli operatori rurali;

c) favorire la diversificazione dell'economia rurale mettendo a disposizione servizi indispensabili.

 

3. Al fine di ridurre la povertà, l’esclusione sociale e le situazioni di disagio e rafforzare l’economia sociale, la Regione Basilicata intende sostenere azioni ed interventi finalizzati a:

a) spezzare il “legame” tra povertà, bassi livelli di istruzione, esclusione dal mercato del lavoro;

b) contrastare l’associazione tra povertà ed esclusione sociale con fenomeni di disagio di vario genere;

c) prevenire la diffusione della povertà anche tra i sottogruppi della popolazione regionale che, tradizionalmente, presentavano una diffusione del fenomeno più contenuta;

d) rispondere adeguatamente all’aumento dei bisogni di cura e assistenza connesso all’invecchiamento della popolazione;

e) rafforzare la parità di genere contrastando la maggiore esposizione delle donne a fenomeni di esclusione sociale;

f) garantire, altresì, il sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica, anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria.

 

4. Per le finalità del presente articolo è istituito il “Fondo per gli interventi di inclusione sociale” con una dotazione iniziale di euro 10.000,00 iscritti nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015 alla Missione 20 Programma 03.

 

5. Lo stesso potrà essere incrementato di ulteriori risorse rinvenienti dalla programmazione del PO FESR Basilicata 2014-2020 e del PO FSE 2014-2020 e da ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero realizzarsi sulla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.

 

6. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

 

     Art. 48. Sostegno degli investimenti nell’istruzione e nella formazione

1. Al fine di ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica e formativa, di migliorare le competenze chiave degli allievi e di innalzare il livello di istruzione della popolazione e di assicurare una maggiore capacità alla mobilità ed al reinserimento lavorativo della forza lavoro e di migliorare l’offerta formativa dei professionisti appartenenti a qualsiasi settore strutturati secondo qualsiasi forma, la Regione Basilicata intende sostenere azioni ed interventi finalizzati a:

a) innalzare i livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente;

b) innalzare il livello di istruzione della popolazione adulta, con particolare riguardo per le fasce di istruzione meno elevate, anche nelle zone rurali;

c) facilitare il passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro anche attraverso l’erogazione di voucher formativi a favore di disoccupati e inoccupati residenti in Basilicata, di età non superiore ai 35 anni, da utilizzare tramite l’attività di organismi formativi accreditati dalla Regione Basilicata e nello specifico per attività di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale;

d) garantire aggiornamenti e approfondimenti professionali finalizzati alla acquisizione specialistica di argomenti di rilevante interesse teorico e pratico.

 

2. Al fine di aumentare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, di migliorare la sicurezza e la fruibilità dei contesti scolastici, di diffondere la società della conoscenza nel mondo della scuola primaria e secondaria, di innalzare il livello delle competenze nella formazione universitaria, in coerenza con il piano di dimensionamento scolastico regionale e la strategia nazionale e regionale per le aree interne, la Regione Basilicata intende sostenere:

a) interventi di riqualificazione degli edifici scolastici;

b) interventi per la realizzazione di nuova edilizia scolastica ecosostenibile e creazione di smart school;

c) azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle zone rurali ed interne;

d) interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica e laboratori di settore;

e) interventi per l’edilizia universitaria -campus, tra cui l’accessibilità alle persone con disabilità.

 

3. Per le finalità del presente articolo è istituito il “Fondo per la formazione e l’istruzione” con una dotazione iniziale di euro 10.000,00 iscritti nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015 alla Missione 20 Programma 03.

 

4. Lo stesso potrà essere incrementato di ulteriori risorse rinvenienti dalla programmazione del PO FESR Basilicata 2014-2020 e del POR FSE 2014-2020 e da ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero realizzarsi sulla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.

 

5. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

 

     Art. 49. Sostegno agli interventi di rafforzamento della capacità istituzionale

1. Al fine di promuovere il rafforzamento della capacità istituzionale della Regione e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con le priorità individuate nel redigendo Piano di rafforzamento amministrativo regionale 2014-2020, la Regione Basilicata intende finanziare interventi ed azioni finalizzati a:

a) migliorare, diffondere e applicare metodi di valutazione appropriati (ex-ante, in itinere ed ex-post) e rafforzare le competenze e le capacità del sistema di valutazione;

b) accompagnare il processo di riforma degli enti locali anche attraverso azioni per la riqualificazione del personale amministrativo degli enti coinvolti che consenta di coordinare gli obiettivi di riordino istituzionale;

c) ridurre gli oneri regolatori a carico delle imprese;

d) attuare il Codice di condotta europeo sul partenariato;

e) rafforzare le competenze di promozione e incentivo per il maggiore e pieno utilizzo delle centrali di committenza ed il ricorso alle stazioni uniche appaltanti;

f) aumentare la trasparenza della pubblica amministrazione, in particolare potenziando l’accesso alle informazioni sensibili e favorendo il riutilizzo dei dati (open data);

g) sviluppare/potenziare i sistemi informativi per la gestione di settori cardine di competenza regionale;

h) potenziare gli strumenti di monitoraggio, rendendo interoperabili le diverse banche dati e i sistemi disponibili, per facilitare la lettura dei fenomeni e la valutazione delle politiche;

i) migliorare e rafforzare le adesioni ai finanziamenti europei diretti da parte degli Enti locali.

 

2. Per le finalità del presente articolo è istituito il “Fondo per il rafforzamento della capacità istituzionale” con una dotazione iniziale di euro 10.000,00 iscritti nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015 alla Missione 20 Programma 03.

3. Lo stesso potrà essere incrementato di ulteriori risorse rinvenienti dalla programmazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 e da ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero realizzarsi sulla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.

 

4. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

 

     Art. 50. Istituzione fondo rotativo per la progettazione a favore degli Enti pubblici [30]

1. La Regione intende razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici territoriali, con particolare riguardo alla realizzazione di interventi propri, degli Enti locali anche in forma associata e degli altri enti pubblici, ammessi a cofinanziamento nazionale o comunitario, attraverso il sostegno specifico alla predisposizione di progettualità per il dissesto idrogeologico.

 

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, è istituito il “Fondo rotativo per la progettazione” con una dotazione iniziale di euro 50.000,00. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida per disciplinare le modalità operative e di attuazione del Fondo.

 

3. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla Missione 01 Programma 03.

 

     Art. 51. Disposizioni attuative

1. Le modalità di selezione dei progetti di cui al presente capo sono definite con provvedimenti della Giunta regionale in coerenza con le previsioni dei Regolamenti comunitari relativi ai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, dell’Accordo di Partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, dei piani e degli strumenti programmatici regionali settoriali, della strategia regionale di specializzazione intelligente, dei programmi regionali 2014-2020 cofinanziati dai fondi FESR, FSE e FEASR presentati alla Commissione europea.

 

2. Il perseguimento delle finalità di cui al presente capo è garantito con le risorse di cui al “Fondo per la programmazione comunitaria” istituito all’articolo 7 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8.

 

3. La Giunta regionale, in presenza delle occorrenti risorse, anche di fonte comunitaria, è autorizzata ad incrementare la dotazione dei fondi di cui agli articoli del capo V fino all’importo di euro 15.000.000,00 per destinarle al conseguimento delle rispettive finalità. La Giunta regionale acquisisce il previo parere delle Commissioni consiliari competenti per materia, in forma congiunta, da rendere entro 15 giorni dalla ricezione della proposta.

 

4. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in coerenza con le previsioni sull’agenda urbana dettate dai regolamenti comunitari dei fondi SIE 2014-2020 e dell’Accordo di Partenariato, attiva tavoli tecnici negoziali con le città di Potenza e Matera finalizzati a definire le strategie urbane ed il percorso volto alla selezione delle operazioni.

 

5. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in coerenza con le previsioni in materia di investimenti territoriali integrati (ITI), di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) e con la strategia nazionale per le aree interne dei regolamenti comunitari dei fondi SIE 2014-2020 e dell’Accordo di Partenariato, attiva le procedure per definire le strategie di sviluppo territoriale a livello di ambiti ottimali e le modalità di selezione delle operazioni.

 

6. La Giunta regionale include nella relazione per la sessione comunitaria del Consiglio regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 31 anche le informazioni relative all’attuazione degli interventi relativi al presente capo.

 

     Art. 52. Contributo al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Matera

1. Al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Matera è riconosciuto un contributo straordinario pari ad euro 700.000,00 per far fronte agli oneri sostenuti e da sostenere ai fini della manutenzione della tratta ferroviaria Casal Sabini-Jesce.

 

2. Per le finalità anzidette sono stanziati complessivamente euro 700.000,00 di cui euro 200.000,00 per l’anno 2015 ed euro 250.000,00 rispettivamente per gli anni 2016 e 2017 a valere sulla Missione 14 Programma 01 del bilancio pluriennale 2015-2017.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 53. Integrazioni all’art. 32 della L.R. 8 agosto 2013, n. 18 e s.m.i.

1. All’art. 32 della L.R. 8 agosto 2013, n.18 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il comma 5bis:

 

“5 bis. Al fine di garantire piena operatività alla Stazione Unica Appaltante ed alla relativa struttura dipartimentale, istituita presso l’Area Istituzionale della Presidenza della Giunta Regionale, denominata SUARB (Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata), è assicurata la copertura finanziaria, stimata in euro 200.000,00 annui, a valere sulla Missione 01 Programma 10 del bilancio pluriennale 2015/17, fermo restando il rispetto dei vincoli di spesa in materia di costi di funzionamento e per il personale scaturenti dalla vigente normativa statale.”.

 

2. All’art. 32 della L.R. 8 agosto 2013, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto un ulteriore comma:

 

“5 ter. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta presenta una relazione alla Commissione consiliare permanente sull’attività svolta dal SUARB anche rispetto ai modelli organizzativi adottati.”

 

     Art. 54. Modifica all’art. 9 della legge regionale 30 aprile 2014, n.8

1. La lettera c. del comma 6 dell’art. 9 della legge regionale 30 aprile 2014, n.8 è così modificata:

 

“c. il riconoscimento premiale pari al 100 per cento in relazione al maggior gettito derivante dall’azione di accertamento e di contrasto dell’elusione fiscale in attuazione dell’art.12 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42).”.

 

     Art. 55. Interventi di recupero alloggi sfitti

1. A valere sui fondi assegnati all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) di Potenza con delibera del Consiglio regionale 12 gennaio 2005, n. 896, pubblicata sul B.U.R. n. 12 del 16 febbraio 2005 (Programma di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata – anno 2003) è autorizzato il prelievo di euro 1.500.000,00 per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata finalizzati al recupero degli alloggi sfitti, gestiti dall’Azienda, in cattivo stato di manutenzione da riqualificare e rimettere nel circuito abitativo a vantaggio delle fasce sociali più deboli, agevolando nel contempo la ripresa delle attività imprenditoriali del settore edilizio.

 

2. Al fine di dare priorità a situazioni di particolare disagio sociale, ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 24 con delibera di Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, per una quota di alloggi non superiore al 10% degli alloggi sfitti di cui al comma 1, sono individuati requisiti di accesso aggiuntivi, rispetto a quelli stabiliti dallo stesso art. 3 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 24.

 

     Art. 56. Rimborso dell’IVA sostenuta dagli enti pubblici non commerciali per la partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 2007/2013

1. L’accesso al fondo IVA, istituito con deliberazione di Giunta regionale del 13 novembre 2012, n. 1530 di presa d’atto delle disposizioni di cui alla delibera CIPE dell’11 luglio 2012, è consentito, indipendentemente dalla tipologia di beneficiario prevista dal PSR 2007/2013 e dai relativi bandi, anche agli enti pubblici non commerciali, così come individuati dal D. Lgs. n. 460/1997, in cui l’elemento distintivo è costituito dal fatto che, ai sensi della legge istitutiva e dello statuto, l’attività essenziale per la realizzazione degli scopi primari non è lo svolgimento di attività di natura commerciale.

 

2. A tal fine per l’anno 2015 è assicurata una copertura finanziaria pari ad euro 100.000,00 sulla Missione 06 Programma 01. Per gli anni successivi si provvederà mediante stanziamenti sulle rispettive leggi di bilancio.

 

     Art. 57. Modifica all’art.8 della L.R. 27 ottobre 2014, n.30 “Misure di contrasto della diffusione del gioco d’azzardo patologico”

1. L’articolo 8 della L.R. 27 ottobre 2014, n. 30 è così modificato:

 

“1. La Regione Basilicata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 riduce l’aliquota IRAP di cui all’art. 16 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 dello 0,92% agli esercizi che provvedono volontariamente, entro il 31 dicembre precedente a quello a cui si riferisce l’agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all’art.110 commi 6 e 7 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 nei locali in cui si svolge l’attività.

2. L’agevolazione di cui al comma 1 opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2016, tutti gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 sono soggetti all’aliquota IRAP di cui all’art. 16 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 aumentata dello 0,92%.”.

 

     Art. 58. Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

1. La Regione assicura il rispetto dei vincoli di riduzione dei costi degli apparati amministrativi della Giunta regionale, prescritti dalla vigente normativa statale, e, per l’effetto, è autorizzato l’incremento di euro 50.000,00 delle spese di funzionamento dell’autoparco regionale a valere sulla Missione 01 Programma 03 e la corrispondente riduzione della spesa per missioni del personale a valere sulla Missione 01 Programma 10.

 

     Art. 59. Completamento interventi finanziati dalla Delibera CIPE 120/1999

1. Al fine di consentire le verifiche e i controlli previsti dall’art. 12 delle direttive attuative di cui alla delibera di Giunta regionale n. 2123/2009 necessari per il completamento degli interventi finanziati con delibera CIPE n. 120 del 30 giugno 1999 e per l’espletamento degli adempimenti di cui alla delibera di Consiglio regionale n. 119/2011, è stanziata una somma pari ad euro 600.000,00 per il triennio 2015-2017 a valere sulla missione 14 programma 01, di cui euro 100.000,00 per l’annualità 2015, euro 200.000,00 per l’annualità 2016, euro 300.000,00 per l’annualità 2017.

 

2. Al fine di rilanciare la competitività dell’area Val Basento, la Giunta predispone, entro 180 giorni, di concerto con il Consorzio di Sviluppo Industriale e con il Comune interessato, un piano di ampliamento dell’area compresa quella di proprietà dell’ex Consorzio La Felandina, su cui è possibile attuare gli accordi di programma Val Basento.

 

     Art. 60. Modifica dell’art. 20 L.R. 30 aprile 2014, n. 8

1. L’art. 20 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 20 Livelli minimi di funzionalità delle scuole

1. Al fine di garantire i livelli minimi di funzionalità delle scuole e tenuto conto dei maggiori oneri sostenuti dall’aggiudicatario dei lavori di ripristino e mantenimento della funzionalità e del decoro degli immobili adibiti ad istituzioni scolastiche ed educative statali, per far fronte alle indennità spettanti ai lavoratori interessati dalla mobilità territoriale è riconosciuta al predetto aggiudicatario negli anni 2014, 2015 e 2016 un contributo complessivamente pari a euro 200.000,00 finalizzato al rimborso delle spese di trasferta convenute nella contrattazione di II livello.

2. Le spese per l’attuazione del presente articolo trovano copertura nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 alla Missione 04 Programma 07.

3. La Giunta Regionale con proprio atto individua le modalità per la concessione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.”.

 

2. È abrogato l’art. 16 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26.

 

     Art. 61. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 18 agosto 2014, n. 26 [31]

1. Al comma 1 dell’articolo 27 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26, le parole “senza oneri finanziari aggiuntivi” sono soppresse.

 

2. All’articolo 27 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

“1 bis. Eventuali oneri connessi alle convenzioni di cui al comma 1 potranno gravare su programmi cofinanziati da risorse comunitarie o, in generale, sulle risorse della programmazione regionale unitaria.”.

 

     Art. 62. Disposizioni in materia di assistenza tecnica

1. Sono rinnovati sino al 31 dicembre 2015 i contratti dei collaboratori di assistenza tecnica a valere sul PO FESR Basilicata 2007-2013 e sul PSR Basilicata 2007-2013, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 120G.2014/D.00302 e n. 1401.2014/D.00146, al fine di supportare l’azione di accelerazione della spesa da parte dei beneficiari per scongiurare il mancato completamento delle operazioni entro la data ultima di ammissibilità delle spese fissata al 31 dicembre 2015 e la perdita di risorse comunitarie ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006, degli orientamenti di chiusura dei Programmi operativi 2007-2013 cofinanziati dai fondi strutturali di cui alla Decisione della Commissione europea C(2013)1573 del 20 marzo 2013 e dell’articolo 71, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1698/2005.

 

2. La spesa relativa al rinnovo dei contratti di cui al comma 1 è assicurata dalle risorse dell’Assistenza Tecnica del PO FESR Basilicata 2007-2013 e del PSR Basilicata 2007-2013 a valere sulla Missione 01 Programma 11 e Missione 16 Programma 01.

 

     Art. 63. Disposizioni in materia di contratti di collaborazione

1. Al fine di assicurare la continuità delle attività in materia di sviluppo industriale di cui all’articolo della presente legge rubricato “Completamento interventi finanziati dalla Delibera CIPE 120/1999 “Accordo di programma Val Basento”, di internazionalizzazione delle imprese e di tutela ambientale e del territorio e di valorizzazione artistico-culturale i contratti di collaborazione stipulati per tali finalità, di cui alle determinazioni dirigenziali nn. 15A2-2014/D.274, 15A2-2014/D.273, 19A2-2014/D.180, 19A2-2014/D.171, 71AW-2013/D.2817 sono rinnovati fino al 31 dicembre 2015.

 

2. La spesa relativa al rinnovo dei contratti di cui al comma 1 è assicurata rispettivamente dalle risorse stanziate, per il 2015, a valere sulla Missione 14 Programma 01, sulla Missione 09 Programma 08, sulla Missione 17 Programma 01 e sulla Missione 01 Programma 03.

 

     Art. 64. Modifica all’art. 28 della L.R. 4 agosto 2011, n. 17

1. Il comma 7 dell’articolo 28 della L.R. 4 agosto 2011, n. 17 e s.m.i. è sostituito con il seguente:

 

“7. La Regione Basilicata definisce, con atto deliberativo della Giunta regionale, un contributo pari a euro 230.000,00 finalizzato a garantire i contratti di cui sopra da destinare alle forme associative degli enti locali. Tale contributo trova copertura finanziaria per l’esercizio 2015 a valere sulla Missione 18 Programma 01.”.

 

     Art. 65. Interventi a favore delle zone colpite dagli eventi alluvionali degli anni 2011 e 2013

1. La Regione interviene con misure di solidarietà al fine di concorrere al ristoro dei danni al patrimonio immobiliare e mobiliare causati dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel territorio regionale negli anni 2011 e 2013.

 

2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1 è istituito apposito Fondo di solidarietà. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, sentito il parere della Commissione Consiliare competente, individua i requisiti e i criteri per l’accesso al Fondo, la misura del sostegno nonché le modalità di erogazione.

 

3. Sono destinate al Fondo risorse finanziarie pari ad euro 500.000,00 per l’anno 2015, ad euro 200.000,00 per l’anno 2016 e ad euro 4.600.000,00 per l’anno 2017 che trovano copertura sulla Missione 11 Programma 02 [32].

3-bis. E’, altresì, assegnato un contributo una tantum pari ad euro 25.000,00 in favore di ciascuna delle famiglie, residenti nel territorio della Regione Basilicata, colpite da avvenimenti luttuosi in conseguenza e per l’effetto degli eccezionali eventi alluvionali e calamitosi verificatisi nell’arco temporale compreso tra l’anno 2011 e l’anno 2013. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma, stimati in euro 50.000,00, si provvede a valere sulle risorse di cui alla Missione 11 – Programma 02 [33].

3-ter. Al fine dell’erogazione del contributo, il capofamiglia del nucleo familiare di cui il/la deceduto/a era parte al momento dell’evento calamitoso e alluvionale, produce richiesta alla Presidenza della Regione Basilicata allegando il certificato di decesso del congiunto, la certificazione attestante la propria condizione di capofamiglia ed ogni altro documento utile a documentare il nesso fra l’evento calamitoso e il decesso [34].

 

     Art. 66. Adeguamento dei canoni delle concessioni di acque minerali

1. All’articolo 42 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 43, così come modificato dall’articolo 41 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16, al comma 7 le parole “0,60” sono sostituite dalle parole “euro 1”.

 

2. La Giunta regionale è impegnata ad adeguare le royalties derivanti dall’imbottigliamento e dall’emungimento dell’acqua secondo i criteri dettati nel 2006 dalla Conferenza Stato-Regioni nell’ambito della legge di assestamento di bilancio.

 

     Art. 67. Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili

1. A decorrere dall’anno 2015 l’aliquota dell’IRAP a carico delle nuove imprese giovanili o femminili che si costituiscono con sede legale e operativa nel territorio regionale, individuate al comma 2, è ridotta di tre punti percentuali. L’aliquota ridotta si applica per il primo anno di costituzione e per i due anni successivi.

 

2. La Regione concede le agevolazioni di cui al comma 1 per la costituzione da parte di giovani o da parte di donne di imprese individuali, società e cooperative nei settori produttivo, commerciale e dei servizi. Si definiscono costituite da giovani o da donne:

a) le imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni o siano donne;

b) le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il sessanta per cento donne o persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da donne o da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.

 

3. Non si considerano nuove imprese, ai fini del presente articolo, quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle società. L’agevolazione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

 

     Art. 68. Ulteriori agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1. Ai fini della determinazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il settore privato, i soggetti passivi ad esclusione delle imprese con più di 100 dipendenti e delle imprese a capitale anche parzialmente pubblico, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”, che incrementano all’anno d’imposta 2015 il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, possono dedurre un importo fino ad euro 30.000,00 per ogni nuovo lavoratore assunto, a partire dall’anno di assunzione e fino al secondo anno compiuto, nel rispetto della vigente disciplina in materia di aiuti di Stato e nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per ciascun esercizio. Gli importi deducibili di cui al presente comma sono aumentati sino al doppio, se l’assunzione a tempo indeterminato riguarda un lavoratore ultracinquantenne.

 

2. Gli stessi soggetti di cui al comma 1 che assumono lavoratori, incrementando l’organico, con contratto a tempo determinato della durata di almeno due anni, possono dedurre ai medesimi fini di cui al comma 1, un importo fino a euro 15.000,00 per ogni nuovo lavoratore assunto, a partire dall’anno di assunzione e fino al massimo della durata della stessa, nel rispetto della vigente disciplina in materia di aiuti di Stato e nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per ciascun esercizio.

 

3. Gli importi deducibili di cui ai commi 1 e 2 non possono comunque superare il costo del singolo dipendente.

 

4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce e approva con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità operative per l’attuazione del presente articolo.

 

5. L’agevolazione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

 

6. Le minori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo sono compensate dalle maggiori entrate previste dall’aumento stabilito dall’articolo 38 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8.

 

     Art. 69. Interventi in favore dei Comuni colpiti dal dissesto idrogeologico

1. Per far fronte alle esigenze evidenziate dal Comune di Avigliano in ordine ad un vasto movimento franoso nel centro storico che ha determinato l’emissione di un’ordinanza di sgombero di edifici abitativi, che necessita con urgenza di un monitoraggio atto a misurare l’entità del movimento è destinata la cifra di euro 50.000,00 a valere sulla Missione 01 Programma 09.

 

2. Per far fronte alle esigenze evidenziate da diversi Comuni rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico che interessano i loro territori, con priorità ai casi in cui è stata necessaria l’emissione di ordinanze di sgombero, tali da richiedere monitoraggio e studi dei fenomeni, sono destinati specifici fondi rinvenienti da risorse europee.

 

     Art. 70. Modifica all’art. 16 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27

1. Il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27 è così modificato:

“1. La Regione, al fine di consentire l’acquisto o la ristrutturazione di una o più sedi nell’ambito del territorio della Provincia di Matera, anche facenti parte del patrimonio della Regione Basilicata, assicura all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) le risorse necessarie alla copertura della quota di finanziamento.”.

 

     Art. 71. Contributo per il sostegno dei corsi di laurea in Scienze motorie

1. Per soddisfare le specifiche esigenze connesse alla formazione teorica e tecnico-pratica degli studenti iscritti a corsi di lauree in Scienze delle attività motorie e sportive o relativi corsi di laurea specialistici riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Regione destina per l’anno accademico 2014/2015 un contributo complessivo di euro 100.000,00 a enti pubblici o privati attualmente operanti in Basilicata.

 

2. In attuazione del precedente comma, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta apposito avviso pubblico.

 

3. La copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 è assicurata per euro 30.000,00 sull’esercizio finanziario 2015 e per euro 70.000,00 sull’esercizio finanziario 2016 a valere sulla Missione 04 Programma 04.

 

     Art. 72. Modifica all’art. 24 della L.R. 5 novembre 2014, n. 32

1. Dopo il comma 2 dell’art. 24 della L.R. 5 novembre 2014, n. 32 è aggiunto il comma 2 bis:

 

“2 bis. Per la costituzione e il funzionamento della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI), la Regione dispone di un finanziamento a favore della Federazione italiana Consorzi Enti industrializzazione (FICEI) di euro 10.000,00 per il 2015 a valere sulla Missione 14 Programma 01.”.

 

     Art. 73. Finanziamento per la creazione di un museo multimediale nell’area Teana – Chiaromonte

1. Nel rispetto del principio di cui alla legislazione statale in materia di promozione ed organizzazione di attività culturali e di valorizzazione dei beni mobili artistici, è disposto un finanziamento di euro 10.000,00 per la realizzazione di un museo multimediale ricadente nell’area del comune di Teana e/o Chiaromonte per conservare, veicolare e divulgare il pensiero e l’opera dell’artista internazionale di origini lucane Marino di Teana.

 

2. Detto stanziamento trova copertura nei finanziamenti a valere sulla Missione 05 Programma 02.

 

     Art. 74. Disposizioni in materia di Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici [35]

1. Nelle more dell'espletamento della procedura di selezione attivata con D.D. n. 11A2.2014/D.00391 del 21 ottobre 2014, pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale n. 43 del 7 novembre 2014, per il reclutamento degli esperti del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici di cui all'articolo 12 della legge regionale 24 giugno 1997, n. 30, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 48 e dall'articolo 10 della L.R. 1° marzo 2001, n. 8, è differita al 31 dicembre 2015 la scadenza dei contratti degli esperti aggregati del succitato Nucleo di Valutazione rinnovati con D.D. n. 12A2.2015/D.00295 del 9 aprile 2015 al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti stabiliti all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dal citato articolo 6 della L.R. 14 aprile 2000, n. 48 e ss.mm.ii.

2. Il differimento di cui al comma 1 è disposto alle stesse condizioni stabilite dalla D.D. n. 12A2.2015/D.00295 del 9 aprile 2015.

 

     Art. 75. Disposizioni in materia di informazione e comunicazione [36]

1. Nelle more del completamento della procedura di selezione attivata con D.G.R. n. 293 dell'11 marzo 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale n. 8 del 16 marzo 2014, per il reclutamento di risorse da impiegare nelle attività connesse all'informazione e alla comunicazione dei Programmi Operativi Regionali cofinanziati dal fondo FESR, l'Autorità dl Gestione del Programmi Operativi FESR 2007/2013 e 2014/2020 e il Direttore dell'Ufficio Stampa si avvalgono, fino al 31 dicembre 2015, dei giornalisti, i cui contratti sono stati attivati con D.G.R. n. 554 del 24 aprile 2015, al fine di supportare lo svolgimento delle attività. di comunicazione relative al PO FESR Basilicata 2007-2013 ai sensi del 'Regolamento (CE) n. 1828/2006 e del relativo Piano di Comunicazione, nella fase di chiusura del programma nonché per le attività dl comunicazione relative alla proposta di PO FESR 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. Il differimento di cui al comma 1 è disposto alle stesse condizioni di cui alla D.G.R. n. 554 del 24 aprile 2015.

 

     Art. 76. Aree demaniali marittime [37]

1. In attesa del riordino definitivo e della revisione del quadro normativo nazionale in materia di demanio marittimo, secondo i principi comunitari, e nelle more dell'approvazione della variante al piano regionale di utilizzo delle stesse aree, al fine di favorire le attività turistiche balneari legate alle strutture turistiche ricettive e alle aziende che hanno sostenuto investimenti, ovvero abbiano effettuato manutenzione nell’ordine del 10 per cento dell’investimento originario, per la realizzazione di strutture ricettive prospicenti il mare e non dispongono di servizi in sito, possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime provvisorie e stagionali, al fine di consentire l'offerta dei servizi per la balneazione agli ospiti delle strutture, con validità annuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

2. Possono altresì essere rilasciate concessioni demaniali marittime provvisorie e stagionali ai comuni, qualora interessati, per finalità turistico-ricreative-balneari rivolte alle fasce sociali più deboli con le modalità di cui al comma 3.

3. L’ufficio Demanio marittimo della Regione, potrà rilasciare concessioni provvisorie e stagionali a richiesta degli interessati e previa disamina delle istanze corredate da opportuna documentazione che descriva sommariamente il progetto e illustri l’attività che si intende realizzare (business plan).

 

     Art. 77. Fondo per l’ammodernamento tecnologico delle scuole professionali

1. Al fine di promuovere e migliorare la formazione professionale degli studenti degli Istituti Professionali presenti nella Regione Basilicata, con la presente disposizione viene costituito un fondo destinato all’ammodernamento dei laboratori, delle strumentazioni scientifiche e tecniche presenti nelle scuole professionali pubbliche della Regione Basilicata.

 

2. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito il “Fondo per l’ammodernamento tecnologico dei laboratori delle scuole professionali pubbliche”, con una dotazione iniziale di euro 10.000,00 iscritti nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015 nella Missione 20 Programma 03.

 

3. Il fondo potrà essere finanziato anche con altre risorse provenienti dallo Stato e con fondi Comunitari.

 

     Art. 78. Contributo straordinario alle società calcistiche

1. Al fine di promuovere l’immagine della Basilicata e di favorire la crescita dei vivai sportivi, in deroga a quanto stabilito dalla L.R. 1° dicembre 2004, n. 26, per l’annualità 2015, una somma pari ad euro 200.000,00 è ripartita, a titolo di contributo straordinario, tra le società di calcio a 11 lucane che partecipano a campionati nazionali.

 

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’utilizzo di una somma di pari importo prelevata dalle risorse stanziate per il finanziamento dei piani e dei programmi di cui alla L.R. 1 dicembre 2004, n. 26 alla Missione 06 Programma 01 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015.

 

     Art. 79. Contributo straordinario al Comune di Castelluccio Inferiore

1. E’ riconosciuto al Comune di Castelluccio Inferiore un contributo straordinario pari ad euro 87.000,00 per far fronte ai maggiori oneri sostenuti ai fini del conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani.

 

2. La copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 è assicurata per euro 37.000,00 sull’esercizio finanziario 2015 e per euro 50.000,00 sull’esercizio finanziario 2016 a valere sulla Missione 18 Programma 01 del bilancio di previsione 2015/2017.

 

     Art. 80. Modifica dell’art. 30 della Legge regionale 30 aprile 2014, n. 8

1. L’art. 30 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 30 Promozione delle attività sportive

1. La Regione riconosce l’importo di euro 50.000,00 ad associazioni e società sportive aventi sede in Basilicata e che, nell’anno 2014, abbiano partecipato, con atleti lucani iscritti, a campionati internazionali ottenendo riconoscimenti di primario prestigio atti a promuovere e a veicolare l’immagine della Basilicata in ambito mondiale nelle eccellenze sportive.

2. In attuazione del comma 1, il competente ufficio del Dipartimento Presidenza, emana, con Determinazione Dirigenziale, apposito Avviso.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le risorse di cui alla Missione 01 Programma 02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015.”.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 81. Copertura finanziaria

1. Le autorizzazioni di spesa per l’esercizio finanziario 2015 contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2015.

 

2. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2016 e 2017, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2015-2017.

 

     Art. 82. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 28 aprile 2017, n. 6.

[2] Comma aggiunto dall'art. 31 della L.R. 13 agosto 2015, n. 34 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 26 novembre 2015, n. 52.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 novembre 2017, n. 33.

[4] Comma così modificato dall'art. 69 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[5] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 13 agosto 2015, n. 36. La Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 2016, n. 183, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma,  nella parte in cui prevede che la spesa per l’acquisto delle prestazioni sanitarie da privato debba essere calcolata al netto della mobilità sanitaria attiva.

[6] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 9 febbraio 2016, n. 3.

[7] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 13 agosto 2015, n. 36.

[8] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 13 agosto 2015, n. 36.

[9] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 13 agosto 2015, n. 36.

[10] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 13 agosto 2015, n. 36.

[11] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 13 agosto 2015, n. 36.

[12] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 13 agosto 2015, n. 36.

[13] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[14] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 maggio 2015, n. 18, dall'art. 2 della L.R. 27 ottobre 2015, n. 47 e così ulteriormente sostituito dall'art. 23 della L.R. 5 giugno 2023, n. 11.

[15] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 marzo 2015, n. 10.

[16] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 marzo 2015, n. 10.

[17] La Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 2016, n. 183, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[18] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 26 novembre 2015, n. 52.

[19] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 13 agosto 2015, n. 34.

[20] Il Fondo di cui al presente articolo è stato abrogato dall'art. 6 della L.R. 31 maggio 2018, n. 8.

[21] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 13 agosto 2015, n. 34.

[22] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 13 agosto 2015, n. 34.

[23] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 13 agosto 2015, n. 34.

[24] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 13 agosto 2015, n. 34.

[25] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 13 agosto 2015, n. 34.

[26] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 13 agosto 2015, n. 34.

[27] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 9 febbraio 2016, n. 3.

[28] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 9 febbraio 2016, n. 3.

[29] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 13 agosto 2015, n. 34.

[30] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 giugno 2017, n. 18.

[31] La Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 2016, n. 183, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[32] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 13 agosto 2015, n. 34.

[33] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 13 agosto 2015, n. 34 e così sostituito dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 2016, n. 19.

[34] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 13 agosto 2015, n. 34 e così sostituito dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 2016, n. 19.

[35] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 ottobre 2015, n. 48.

[36] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 ottobre 2015, n. 48.

[37] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 20 marzo 2020, n. 12.