§ 5.1.132 - L.R. 27 ottobre 2014, n. 30.
Misure per il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (G.A.P.)


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:27/10/2014
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Finalità e destinatari
Art. 2.  Ambiti di intervento
Art. 3.  Osservatorio e marchio regionale
Art. 4.  Competenze dei Comuni e delle ASL in materia di GAP
Art. 5.  Informazione sanitaria nelle case da gioco
Art. 6.  Apertura ed esercizio dell'attività
Art. 6 bis.  Fasce orarie di interruzione del gioco
Art. 7.  Enti e associazioni di mutuo aiuto
Art. 8.  Rimodulazione IRAP
Art. 9.  Norma finanziaria
Art. 10.  Norma transitoria
Art. 11.  Dichiarazione di urgenza


§ 5.1.132 - L.R. 27 ottobre 2014, n. 30.

Misure per il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (G.A.P.)

(B.U. 28 ottobre 2014, n. 41)

 

Art. 1. Finalità e destinatari

1. La Regione Basilicata disciplina il gioco d'azzardo attraverso l'individuazione di norme finalizzate alla prevenzione, alla riduzione del rischio e al contrasto della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP) nonché alla cura e riabilitazione delle persone affette da tale patologia.

2. Destinatari della presente legge sono persone e famiglie che si trovano nella condizione di dipendenza da gioco, diagnosticata da specialisti di servizi pubblici e privati accreditati.

3. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione si avvale dell'Osservatorio Regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo, istituito dall'art. 3 della presente legge, nonché della collaborazione degli Enti locali, delle istituzioni scolastiche, degli Enti o Aziende del servizio sanitario regionale, delle associazioni riconosciute e degli enti o aziende, pubbliche o private, operanti nella lotta alle dipendenze del gioco di azzardo.

 

     Art. 2. Ambiti di intervento

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Basilicata:

a) promuove iniziative per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il sostegno e il recupero sociale dei soggetti coinvolti, anche mediante l'apporto della rete dei servizi territoriali socio-sanitari, nell'ambito della collaborazione tra Aziende sanitarie locali (ASL) e Comuni;

b) favorisce l’informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco d'azzardo;

c) promuove attività di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale che si occupa dei problemi legati al GAP, anche attraverso corsi in house;

d) favorisce l’attività delle organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro rivolte a prevenire, curare e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, attività svolte prioritariamente nei luoghi deputati all’educazione, alla formazione e alla socializzazione per tutte le età;

e) promuove azioni fiscali per disincentivare il gioco d'azzardo presso le attività commerciali e per compensarne gli eventuali mancati guadagni.

 

     Art. 3. Osservatorio e marchio regionale

1. È istituito l'Osservatorio regionale sul GAP, quale organo di consulenza della Giunta regionale per le attività di cui alla presente legge.

2. L'Osservatorio ha sede presso la Giunta regionale, che ne assicura il Supporto tecnico, ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è composto da:

a) l'Assessore regionale alla salute o suo delegato, che lo presiede;

b) due rappresentanti dei Comuni, designati da ANCI Basilicata;

c) un rappresentante per ciascuna ASL;

d) un rappresentante dei Centri Servizio per il Volontariato;

e) due rappresentanti delle associazioni di volontariato e di promozione sociale che operano nel settore da almeno un anno;

f) un rappresentante dell’associazione famiglie “fuori gioco”.

3. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) relaziona annualmente sull'esito del monitoraggio svolto nell'ambito delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da GAP;

b) formula proposte e pareri alla Giunta per il perseguimento delle finalità indicate all' articolo 1 ;

c) istituisce un numero verde finalizzato a fornire un servizio di assistenza e consulenza telefonica per la cura e la prevenzione del GAP .

4. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio è a titolo gratuito.

5. È istituito il marchio regionale "Esercizio senza gioco d’azzardo – Regione Basilicata" [1].

6. Il marchio “Esercizio senza gioco d’azzardo – Regione Basilicata” è rilasciato dalla Regione Basilicata agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non proporre nel proprio esercizio alcun gioco con vincita in denaro [2].

7. I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio "Esercizio senza gioco d’azzardo - Regione Basilicata" [3].

 

     Art. 4. Competenze dei Comuni e delle ASL in materia di GAP

1. Le ASL e i Comuni associati in ambiti territoriali promuovono nei rispettivi Piani di azione locale e Piani sociali di zona iniziative e attività volte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, con specifico riferimento a:

a) campagne di informazione e di sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza da gioco;

b) iniziative di monitoraggio nelle scuole, nei luoghi della formazione e della socializzazione, della pratica sportiva per rilevare situazioni di disagio economico e di rischio di marginalità sociale connesse alla dipendenza da gioco;

c) iniziative di informazione sui servizi sociali e socio-sanitari attivi nei rispettivi contesti territoriali a supporto dei soggetti coinvolti;

d) attività volte ad assicurare il necessario supporto per contrastare gravi rischi per i soggetti coinvolti e i rispettivi nuclei familiari, quali ad esempio il supporto psicologico, il supporto economico, la mediazione familiare, la consulenza legale per contrastare il rischio di usura e gestire eventuali gravi esposizioni nel bilancio familiare.

 

     Art. 5. Informazione sanitaria nelle case da gioco

1. Presso ogni casa da gioco, sala bingo, ricevitorie e agenzie ippiche deve essere presente un'area dedicata all'informazione e, in particolare, sugli apparecchi e congegni per il gioco e deve essere esposta all’utenza una nota informativa nella quale sono indicati:

a) il fenomeno del GAP e i rischi connessi al gioco;

b) i recapiti per le informazioni relative alle attività di cui alla lettera d) comma 1 dell'art. 4.

2. In caso di inosservanza di quanto stabilito nel comma precedente sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00. L’ammontare delle sanzioni sarà destinato a campagne di controllo, informazione e sensibilizzazione per la prevenzione e il trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo.

 

     Art. 6. Apertura ed esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.

2. Fuori dai casi previsti dall’art. 110, comma 7 del R.D. n. 773/1931, le nuove autorizzazioni all’esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazione in un raggio inferiore a 250 metri nei Comuni con residenti fino a 20.000 abitanti ed a 350 metri nei Comuni con residenti superiori a 20.000 abitanti, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e socio-assistenziali, ospedali, luoghi di culto e oratori [4].

3. [Per le autorizzazioni esistenti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che, entro il 31 dicembre 2016, ottemperino a quanto previsto al comma 2] [5].

4. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, i Comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l'autorizzazione, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

5. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti dei locali in cui sono installati apparecchi con vincita in denaro sono tenuti a frequentare un corso di formazione obbligatorio finalizzato alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d’azzardo patologico, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco lecito [6].

5 bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, disciplina le modalità attraverso le quali vengono attivati corsi di formazione obbligatoria di cui al comma 5, precisandone i tempi, le modalità, i soggetti attuatori ed i costi a carico dei partecipanti [7].

6. I gestori delle case da gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche devono adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 5.

7. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco. E’ altresì vietato consentire ai minori di anni 18 l’utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 7, lettera c-bis), del R.D. n. 773/1931. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6 del R.D. n. 773/1931, non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall’esterno. E’ vietato agli operatori dei punti gioco di far credito ai giocatori d’azzardo. E’ vietata qualsiasi forma di agevolazione, di promozione commerciale e fidelizzazione del gioco d’azzardo [8].

8. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro. Le violazioni dei commi 4, 5, 6 e 7 sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività da 20 a 60 giorni, nonché, nel caso di reiterazione per tre volte nel corso di un biennio delle violazioni stesse, alla chiusura definitiva dell’attività [9].

9. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5 e 6 sono applicate dal Comune territorialmente competente. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 4 e 7 spettano al Comune territorialmente competente. I proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge [10].

10. Gli esercenti le attività esistenti assolvono agli obblighi di cui all'articolo 5 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e agli obblighi di cui al comma 5 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6 bis. Fasce orarie di interruzione del gioco [11]

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta il provvedimento, sul quale acquisisce il parere della competente Commissione Consiliare, per rendere omogeneo sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall’intesa sottoscritta ai sensi dell’articolo 1, comma 936 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato di cui al comma 1”.

2. Nelle more della definizione del provvedimento di cui al comma 1, i titolari delle sale da gioco e i titolari dei punti gioco sono tenuti a comunicare ai Comuni le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall’intesa sottoscritta ai sensi dell’art. 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato di cui al comma 1”.

 

     Art. 7. Enti e associazioni di mutuo aiuto

1. La Regione, i Comuni e le Aziende sanitarie locali sostengono le attività delle associazioni e organizzazioni di volontariato, senza scopo di lucro, impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d’azzardo e nella sensibilizzazione sull’uso responsabile del denaro. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, i Comuni e le Aziende sanitarie locali possono avvalersi, anche mediante convenzione, della collaborazione di enti, associazioni e organizzazioni pubbliche o private di mutuo aiuto, prive di scopo di lucro.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione può concedere contributi per il finanziamento di progetti aventi obiettivi di sostegno, solidarietà e reinserimento sociale a persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo e alle relative famiglie.

 

     Art. 8. Rimodulazione IRAP [12]

1. La Regione Basilicata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 riduce l’aliquota IRAP di cui all’art. 16 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 dello 0,92% agli esercizi che provvedono volontariamente, entro il 31 dicembre precedente a quello a cui si riferisce l’agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all’art.110 commi 6 e 7 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 nei locali in cui si svolge l’attività.

2. L’agevolazione di cui al comma 1 opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2016, tutti gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 sono soggetti all’aliquota IRAP di cui all’art. 16 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 aumentata dello 0,92%.

 

     Art. 9. Norma finanziaria

1. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge è garantita con l'istituzione nel bilancio di previsione della Regione Basilicata del capitolo di spesa denominato "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)", con una dotazione finanziaria in termini di competenza e di cassa di euro 75.000,00, mediante prelevamento di pari importo dal Capitolo 46020, Programma 07, Missione 12, del Bilancio 2014 della Regione che presenta sufficiente disponibilità.

2. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione sarà stabilita con leggi di bilancio annuale e pluriennale.

 

     Art. 10. Norma transitoria [13]

1. Restano valide le autorizzazioni comunque concesse prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non è considerata nuova autorizzazione l’ipotesi di variazione della titolarità di esercizi, di variazione del concessionario, della nomina di un nuovo rappresentante legale e di sostituzione per guasto e vetustà di apparecchi esistenti.

 

     Art. 11. Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 17 febbraio 2020, n. 7.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 febbraio 2020, n. 7.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 17 febbraio 2020, n. 7.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 17 febbraio 2020, n. 7.

[5] Comma sostituito dall'art. 84 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 17 febbraio 2020, n. 7.

[6] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 17 febbraio 2020, n. 7.

[7] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 17 febbraio 2020, n. 7.

[8] Comma già modificato dall'art. 85 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 17 febbraio 2020, n. 7.

[9] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 17 febbraio 2020, n. 7.

[10] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 17 febbraio 2020, n. 7.

[11] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 17 febbraio 2020, n. 7.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 57 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 17 febbraio 2020, n. 7.