§ 5.1.22 - L.R. 26 luglio 1982, n. 22.
Provvidenze in favore dei cittadini affetti da talassemia.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:26/07/1982
Numero:22


Sommario
Art. 1.      La presente legge detta norme in materia di assistenza economica in favore dei cittadini residenti in Basilicata riconosciuti affetti da Talassemia, da emofilia, da emolinfopatia maligna e da [...]
Art. 2. 
Art. 3.      L'assegno mensile di assistenza economica è corrisposto, su istanza dell'interessato, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Art. 4.      L'istanza di concessione del contributo deve essere inoltrata dal richiedente alla Unità Sanitaria Locale competente per territorio e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
Art. 5.      A decorrere dal 10 gennaio 1986 il limite di reddito per la concessione dell'assegno mensile di assistenza economica ai cittadini affetti da morbo di Cooley viene determinato in lire venticinque [...]
Art. 6.  [6]
Art. 7.      Un contributo, non reiterabile nel quinquennio, di lire 400.000 è concesso agli affetti da morbo di Cooley per l'acquisto di microinfusore per la terapia chelante del ferro
Art. 8.      Le UU.SS.LL. faranno fronte alle spese di cui alla presente legge con i fondi che annualmente la Regione assegna per gli interventi socio assistenziali, in attuazione della legge regionale [...]


§ 5.1.22 - L.R. 26 luglio 1982, n. 22.

Provvidenze in favore dei cittadini affetti da talassemia.

 

Art. 1.

     La presente legge detta norme in materia di assistenza economica in favore dei cittadini residenti in Basilicata riconosciuti affetti da Talassemia, da emofilia, da emolinfopatia maligna e da immuno deficit grave, congenito o acquisito, nonché nei confronti dei cittadini già affetti da tali forme morbose e sottoposti a trapianto di midollo osseo e che necessitano di interventi terapeutici e di controllo in forma continuativa [1].

     Detta assistenza è erogata dalla Unità Sanitaria Locale competente per territorio in attuazione dell'art. 16 della legge regionale 4-12-1980, n. 50.

 

     Art. 2. [2]

     Ai cittadini affetti dalle forme morbose di cui al precedente art. 1 viene corrisposto dalla Unità Sanitaria Locale competente per territorio un assegno mensile di assistenza economica.

     Il beneficio assistenziale decorre dal primo giorno della presentazione della domanda.

     La misura di detto assegno, viene fissata annualmente dalla Giunta Regionale in misura non superiore alla pensione minima erogata dall'INPS ai lavoratori subordinati.

 

     Art. 3.

     L'assegno mensile di assistenza economica è corrisposto, su istanza dell'interessato, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

     Il beneficio assistenziale è concesso con deliberazione dalla Unità Sanitaria Locale competente ed è liquidato in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.

     In caso di decesso dell'assistibile è fatto salvo il diritto degli eredi di percepire le quote già maturate alla data del decesso.

 

     Art. 4.

     L'istanza di concessione del contributo deve essere inoltrata dal richiedente alla Unità Sanitaria Locale competente per territorio e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

     - stato di famiglia;

     - certificazione sanitaria attestante lo stato di infermità;

     - busta paga di ciascun componente il nucleo familiare ed autocertificazione dei redditi ai sensi delle leggi vigenti in materia.

 

     Art. 5.

     A decorrere dal 10 gennaio 1986 il limite di reddito per la concessione dell'assegno mensile di assistenza economica ai cittadini affetti da morbo di Cooley viene determinato in lire venticinque milioni [3].

     Per gli assistiti il cui reddito supera i venticinquemilioni ma è inferiore ai trenta milioni l'assegno mensile viene ridotto del cinquanta per cento [4].

     I predetti limiti di reddito sono annualmente rivalutati dalla Giunta regionale, a partire dal 1° gennaio 1983, applicando su base annua gli aumenti previsti per le pensioni INPS di cui all'art. 10 della legge 3-6- 1975, n. 160.

     Nella determinazione del reddito annuo lordo vanno considerati tutti i redditi, di qualsiasi natura e provenienza che concorrono alla formazione del reddito del nucleo familiare di cui il richiedente fa parte.

     Viene altresì detratta, nella determinazione del reddito di cui al comma precedente, la somma di lire cinquecentomila per ciascun componente il nucleo familiare non percettore di reddito e di L. 1.000.000 per ogni componente del nucleo familiare affetti dalle forme morbose indicate all'art. 1 [5].

 

     Art. 6. [6]

     Ai pazienti che effettuano le emotrasfusioni presso strutture e centri trasfusionali situate anche nel Comune di residenza è corrisposto, dietro presentazione della relativa certificazione sanitaria, un contributo forfettizzato, a titolo di rimborso spese. I criteri e le modalità per la determinazione del contributo forfetizzato saranno stabiliti annualmente con apposito provvedimento della Giunta Regionale.

 

     Art. 7.

     Un contributo, non reiterabile nel quinquennio, di lire 400.000 è concesso agli affetti da morbo di Cooley per l'acquisto di microinfusore per la terapia chelante del ferro [7].

     Detto contributo è erogato dalla U.S.L. competente per territorio dietro presentazione da parte dell'interessato della relativa documentazione di spesa.

     Possono fruire di tale contribuzione gli affetti dal morbo di Cooley che non superino il limite di reddito di cui all'art. 5, 2° comma, della presente legge.

 

     Art. 8.

     Le UU.SS.LL. faranno fronte alle spese di cui alla presente legge con i fondi che annualmente la Regione assegna per gli interventi socio assistenziali, in attuazione della legge regionale 4-12-1980, n. 50 con imputazione al capitolo 4105 del bilancio per l'esercizio 1982 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 settembre 1989, n. 26.

[2] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 settembre 1989, n. 26.

[3] Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 agosto 1982, n. 27, ora così nuovamente sostituito per effetto dell'art. 2 della L.R. 24 febbraio 1987, n. 5.

[4] Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 agosto 1982, n. 27, ora così nuovamente sostituito per effetto dell'art. 2 della L.R. 24 febbraio 1987, n. 5.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 4 settembre 1989, n. 26.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 2 della L.R. 23 novembre 2004, n. 23.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 4 settembre 1989, n. 26.