§ 5.1.101 - L.R. 23 novembre 2004, n. 23.
Modifica alla legge regionale 24 maggio 1980, n.46 e successive modificazioni ed alla legge regionale 26 luglio 1982, n.22.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:23/11/2004
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Modifica al comma 8, dell’articolo 1 della legge regionale 24 maggio 1980, n.46, e successive modificazioni.
Art. 2.  Modifica all’articolo 6 della legge regionale 26 luglio 1982, n.22.
Art. 3.  Pubblicazione.


§ 5.1.101 - L.R. 23 novembre 2004, n. 23.

Modifica alla legge regionale 24 maggio 1980, n.46 e successive modificazioni ed alla legge regionale 26 luglio 1982, n.22.

(B.U. 25 novembre 2004, n. 85).

 

     Art. 1. Modifica al comma 8, dell’articolo 1 della legge regionale 24 maggio 1980, n.46, e successive modificazioni.

     1. Il comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 24 maggio 1980, n.46, sostituito dalla legge regionale 25 agosto 1981, n.30 è ulteriormente sostituito dal seguente:

“Ai pazienti che effettuano la dialisi presso centri o strutture pubbliche o private situate anche nel Comune di residenza è corrisposto un contributo forfettizzato, a titolo di rimborso spese. I criteri e le modalità per la determinazione del contributo forfetizzato saranno stabiliti annualmente con apposito provvedimento della Giunta Regionale”.

 

     Art. 2. Modifica all’articolo 6 della legge regionale 26 luglio 1982, n.22.

     1. L’articolo 6 della legge regionale 26 luglio 1982, n.22 è sostituito dal seguente:

“Art. 6.

Ai pazienti che effettuano le emotrasfusioni presso strutture e centri trasfusionali situate anche nel Comune di residenza è corrisposto, dietro presentazione della relativa certificazione sanitaria, un contributo forfettizzato, a titolo di rimborso spese. I criteri e le modalità per la determinazione del contributo forfetizzato saranno stabiliti annualmente con apposito provvedimento della Giunta Regionale”.

 

     Art. 3. Pubblicazione.

     1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.