§ 5.1.16 - L.R. 24 maggio 1980, n. 46.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 novembre 1979, n. 41recante norme per la dialisi domiciliare.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:24/05/1980
Numero:46


Sommario
Art. 1.      Con decorrenza dal 1° gennaio 1980 ai nefropatici cronici aventi residenza in Basilicata e che siano soggetti ad emodialisi o siano stati sottoposti a trapianto renale è corrisposto un assegno [...]
Art. 2.      I contributi aventi carattere continuativo hanno decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.


§ 5.1.16 - L.R. 24 maggio 1980, n. 46.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 novembre 1979, n. 41recante norme per la dialisi domiciliare.

 

Art. 1.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1980 ai nefropatici cronici aventi residenza in Basilicata e che siano soggetti ad emodialisi o siano stati sottoposti a trapianto renale è corrisposto un assegno mensile nella misura che viene annualmente fissata dalla Giunta regionale con riferimento alla pensione minima erogata dall'INPS ai lavoratori dipendenti.

     L'assegno mensile di cui sopra è concesso a condizione che il reddito complessivo lordo dell'assistito non superi la somma di lire otto milioni.

     Per gli assistiti il cui reddito supera gli otto milioni ma è inferiore ai dieci milioni l'assegno mensile viene ridotto del 50 per cento.

     Nella determinazione del reddito di cui ai precedenti commi per ogni persona, coniuge e figli, a carico dell'avente diritto viene detratta la somma di lire cinquecentomila.

     A decorrere dal 1° gennaio 1986 il limite di reddito per la concessione dell'assegno mensile di assistenza economica ai nefropatici cronici viene determinato in lire venticinquemilioni [1].

     Per gli assistiti il cui reddito supera i venticinquemilioni ma è inferiore ai trenta milioni l'assegno mensile viene ridotto del cinquanta per cento [2].

     I predetti limiti di reddito vengono annualmente rivalutati con provvedimento della Giunta regionale sulla base degli aumenti previsti per le pensioni INPS ai sensi dell'art. 10 della legge 3-5-1975, n. 160 [3].

     Ai pazienti che effettuano la dialisi presso centri o strutture pubbliche o private situate anche nel Comune di residenza è corrisposto un contributo forfettizzato, a titolo di rimborso spese. I criteri e le modalità per la determinazione del contributo forfetizzato saranno stabiliti annualmente con apposito provvedimento della Giunta Regionale [4].

 

     Art. 2.

     I contributi aventi carattere continuativo hanno decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

     E' fatta salva la decorrenza dall'I gennaio 1980 in favore dei nefropatici cronici che in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge regionale n. 41 del 6 novembre 1979, così come modificata dalla presente legge, avevano presentato apposita istanza entro il 31 dicembre 1979 ai Comuni di residenza o alla Regione.

 

 


[1] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 agosto 1982, n. 27, ora così nuovamente sostituito per effetto dell'art. 1 della L.R. 24 febbraio 1987, n. 5.

[2] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 agosto 1982, n. 27, ora così nuovamente sostituito per effetto dell'art. 1 della L.R. 24 febbraio 1987, n. 5.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 agosto 1982, n. 27.

[4] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 23 novembre 2004, n. 23.