§ 2.1.77 - L.R. 14 aprile 2000, n. 48.
Norme di riassetto dell'organizzazione amministrativa regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:14/04/2000
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Processo di adeguamento del modello organizzativo.
Art. 3.  Strutture e funzioni di coordinamento e di controllo.
Art. 4.  Graduazione e valutazione delle posizioni dirigenziali.
Art. 5.  Controllo di gestione.
Art. 6.  Valutazione e verifica degli investimenti pubblici.
Art. 7.  Adeguamento di riferimenti normativi.
Art. 8.  Pubblicazione.


§ 2.1.77 - L.R. 14 aprile 2000, n. 48.

Norme di riassetto dell'organizzazione amministrativa regionale.

(B.U. 19 aprile 2000, n. 30).

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. La presente legge introduce nell'impianto organizzativo regionale, delineato dalla L.R. n. 12/96 e successive integrazioni e modificazioni, principi di razionalizzazione e misure di qualificazione finalizzati a rafforzare l'unitarietà degli assetti e degli indirizzi dell'apparato amministrativo, ad elevarne i livelli di integrazione funzionale e di efficienza gestionale e ad adeguare l'ordinamento delle strutture a nuove discipline dell'organizzazione, dei controlli e della valutazione dell'attività amministrativa.

 

     Art. 2. Processo di adeguamento del modello organizzativo.

     1. Il sistema organizzativo regionale, così come definito agli artt. 7, 8 e 9 della L.R. n. 12/96, sarà progressivamente ristrutturato rafforzando l'unitarietà delle funzioni strategiche e differenziando le dimensioni relative:

     a) all'esercizio delle responsabilità attinenti alla programmazione, pianificazione, coordinamento e controllo, con riferimento ai contenuti delle attività, alle tempistiche di attuazione ed alle relative priorità;

     b) alla valorizzazione del sistema delle competenze in relazione alle normative di riferimento, alle finalità e modalità stabilite dall'amministrazione regionale ed alle peculiarità tecnico-professionali inerenti alle specifiche attività d'istituto.

     2. Alla ristrutturazione del modello macroorganizzativo, in conformità ai principi di cui al precedente comma 1, ed alla conseguente ridefinizione delle strutture e figure dirigenziali si procederà sulla base di un piano pluriennale di riassetto, la cui attuazione sarà curata da una specifica struttura di progetto del Dipartimento Presidenza della Giunta. Alle analoghe operazioni attinenti all'area istituzionale del Consiglio si provvederà con atti del Dipartimento Segreteria Generale del Consiglio regionale.

     3. Sono istituite, all'interno dei Dipartimenti, posizioni organizzative subordinate alle strutture dirigenziali, da attribuire alla responsabilità di dipendenti inquadrati nella categoria apicale del contratto concernente il personale del comparto Regioni Autonomie locali, secondo le modalità previste dalla contrattazione nazionale e decentrata. L'attribuzione delle predette responsabilità è effettuata dai dirigenti generali competenti, sentiti i rispettivi comitati di direzione.

     4. Il comma 6 dell'art. 8 e il comma 6 dell'art. 9 della L.R. n. 12/96 sono soppressi.

 

     Art. 3. Strutture e funzioni di coordinamento e di controllo. [1]

 

     Art. 4. Graduazione e valutazione delle posizioni dirigenziali. [2]

 

     Art. 5. Controllo di gestione. [3]

 

     Art. 6. Valutazione e verifica degli investimenti pubblici. [4]

 

     Art. 7. Adeguamento di riferimenti normativi.

     1. Alla L.R. n. 12/96 sono apportate le seguenti modifiche:

     - [5];

     - all'art. 2, comma 1, l'espressione "richiamati all'art. 5 del D.Lgs. 29/1993" è soppressa;

     - l'art. 6 è abrogato;

     - la lett. g) del comma 4 dell'art. 15 è soppressa;

     - all'art. 16, comma 11, l'espressione "all'art. 22 del D.Lgs. 29/1993" è soppressa;

     - all'art. 20, comma 1, i riferimenti "42 e 43" sono soppressi;

     - [6];

     - [7];

     - [8];

     - [9].

     2. Le variazioni alle dotazioni organiche di cui alla Tabella A e B dell'art. 1 della L.R. 48/96 sono approvate rispettivamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio nel quadro ed entro i limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e compatibilmente con le disponibilità assicurate dai documenti di programmazione economico-finanziaria, nonché mediante eventuali atti di intesa tra la Giunta e l'Ufficio di Presidenza in ordine a variazioni afferenti alla distribuzione dei contingenti tra le diverse aree istituzionali.

 

     Art. 8. Pubblicazione.

     1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 10 della L.R. 2 marzo 1996, n. 12.

[2] Sostituisce l'art. 18 della L.R. 2 marzo 1996, n. 12.

[3] Sostituisce l'art. 26 della L.R. 2 marzo 1996, n. 12.

[4] Articolo modificato dall'art. 10 della L.R. 1 marzo 2001, n. 8. Sostituisce l'art. 12 della L.R. 24 giugno 1997, n. 30.

[5] Modifica il comma 3, art. 1 della L.R. 2 marzo 1996, n. 12.

[6] Modifica il comma 3, art. 21 della L.R. 2 marzo 1996, n. 12.

[7] Modifica il comma 1, art. 23 della L.R. 2 marzo 1996, n. 12.

[8] Modifica l'art. 25 della L.R. 2 marzo 1996, n. 12.

[9] Modifica i commi 2 e 3, art. 28 della L.R. 2 marzo 1996, n. 12.