§ 6.2.297 - L.R. 28 aprile 2017, n. 6.
Legge di stabilità regionale 2017.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:28/04/2017
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato
Art. 2.  Limiti di impegno
Art. 3.  Attuazione degli interventi dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea
Art. 4.  Norme in materia di spesa e di pareggio di bilancio
Art. 5.  Modifiche alle norme riguardanti gli investimenti del Servizio Sanitario Regionale
Art. 6.  Modifiche alle norme relative al Polo riabilitativo di Maratea
Art. 7.  Contributo straordinario al Comune di Irsina
Art. 8.  Contributi a Comuni e Province per l’emergenza neve
Art. 9.  Contributo straordinario al Comune di Tursi
Art. 10.  Contributo straordinario al Comune di Montalbano Jonico
Art. 11.  Contributo straordinario al Comune di Tricarico
Art. 12.  Contributo straordinario al Comune di Lagonegro
Art. 13.  Spese per i compensi di notifica
Art. 14.  Modifiche all’art. 2 della legge regionale 8 luglio 2014, n. 12 “Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive”
Art. 15.  Abrogazione dell’articolo 29 “Istituzione di un Fondo per la gestione di situazioni di crisi della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 “Legge di stabilità regionale 2016”.
Art. 16.  Modifiche all’art. 17 della Legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 - Collegato alla Legge di stabilità regionale 2016
Art. 17.  Abrogazione dell’art. 96 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5
Art. 18.  Modifiche all’art. 17 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9 “Istituzione dell'agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata).”
Art. 19.  Rideterminazione dotazione fondo di garanzia per il circolante delle imprese
Art. 20.  Modifiche all’art. 24 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3
Art. 21.  Modifiche all’art. 30 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 34
Art. 22.  Contributo per la creazione del Polo unico dell’Arma dei Carabinieri
Art. 23.  Disposizioni in materia di funzionamento delle strutture di vertice della Giunta Regionale
Art. 24.  Lavoratori con disabilità
Art. 25.  Anticipazione somme in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza
Art. 26.  Contributo straordinario alla Fondazione Sinisgalli
Art. 27.  Copertura finanziaria
Art. 28.  Entrata in vigore


§ 6.2.297 - L.R. 28 aprile 2017, n. 6.

Legge di stabilità regionale 2017.

(B.U. 29 aprile 2017, n. 10)

 

CAPO I

Disposizioni di carattere finanziario

 

Art. 1. Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato

1. Le dotazioni finanziarie per l’attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo – ricorrente ed a pluriennalità determinata la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per il triennio 2017 - 2019 nei limiti indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e di sostegno all’economia, classificati tra le spese in conto capitale sono determinati per il triennio 2017 - 2019 nei limiti indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per il triennio 2017 - 2019 nei limiti indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. Limiti di impegno

1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per interventi in materia di investimenti pubblici sono quantificati per il triennio 2017 – 2019, unitamente alla decorrenza ed all’anno terminale, nella Tabella D allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. Attuazione degli interventi dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea

1. La dotazione finanziaria del bilancio pluriennale 2017/2019 relativa al Programma Operativo FESR è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella E allegata alla presente legge.

2. La dotazione finanziaria del bilancio pluriennale 2017/2019 relativa al Programma Operativo FSE è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella F allegata alla presente legge.

3. I Dirigenti generali dei Dipartimenti rispondono direttamente dell’attuazione e del conseguimento degli obiettivi di avanzamento dei programmi e dei progetti di cui ai precedenti commi, nonché della relativa acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie accertate in entrata in corrispondenza degli impegni e delle liquidazioni autorizzate.

 

     Art. 4. Norme in materia di spesa e di pareggio di bilancio

1. I Dirigenti generali ed i Dirigenti dei Dipartimenti della Giunta concorrono al contenimento degli impegni entro i limiti previsti dalla normativa statale in materia di pareggio di bilancio per le regioni a statuto ordinario, per l’esercizio finanziario 2017. A tale scopo i Dirigenti generali pongono in essere tutte le misure organizzative necessarie all’attuazione del sistema di monitoraggio e verifica del rispetto di tale limite.

2. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell’unità economica fissati per le regioni dalla legislazione nazionale, la Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell’esercizio 2017, a rideterminare il livello degli impegni autorizzabili nell’anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.

3. E’ vietata la sottoscrizione di contratti e di convenzioni che non presentino la copertura finanziaria a carico del bilancio della Regione. Ad ogni contratto sottoscritto è allegata una nota del competente ufficio regionale attestante la copertura a bilancio dei relativi oneri per le annualità ivi previste. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA’

 

     Art. 5. Modifiche alle norme riguardanti gli investimenti del Servizio Sanitario Regionale

1. La lettera a) del comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5, come sostituito dall’art. 3 della legge regionale 26 novembre 2015, n. 52 è sostituita dalla seguente:

“a) la somma di euro 1.750.000,00, per l'anno 2017, a valere sulla Missione 13 Programma 05, per il potenziamento della rete regionale diagnostico-terapeutica oncologica e per la rete di radioterapia del Servizio sanitario regionale, destinata alla Azienda Sanitaria Locale di Matera, ASM;”.

 

     Art. 6. Modifiche alle norme relative al Polo riabilitativo di Maratea

1. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 è sostituito dal seguente:

“3. Nel rispetto delle previsioni di cui al Piano socio-sanitario per l’adeguamento della struttura è previsto un contributo regionale di euro 6.500.000,00 iscritto nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, per l’esercizio 2017, alla Missione 13 Programma 05.”.

 

CAPO III

MISURE DI GOVERNANCE E COOPERAZIONE TERRITORIALE

 

     Art. 7. Contributo straordinario al Comune di Irsina

1. Al fine di alleviare il disagio delle famiglie del Comune di Irsina residenti presso gli alloggi di edilizia residenziale pubblica situati in via Togliatti, via Lamarmora e via Di Vittorio che presentino un esteso degrado strutturale, ove interessate da ordinanze di sgombero, è riconosciuto al Comune un contributo pari ad un massimo di euro 100.000,00 per l’esercizio 2017, per l'autonoma sistemazione delle stesse.

2. Per le medesime finalità di cui al comma che precede è, inoltre, assegnato al Comune di Irsina un contributo straordinario pari ad un massimo di euro 50.000,00 per l’anno 2018.

3. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai precedenti commi, quantificati in un massimo complessivo di euro 150.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, per gli esercizi 2017 e 2018, alla Missione 08 Programma 02.

 

     Art. 8. Contributi a Comuni e Province per l’emergenza neve

1. E’ riconosciuto alla Provincia di Potenza un contributo straordinario pari ad euro 450.000,00, per l’esercizio 2017, al fine di concorrere alla copertura degli oneri derivanti dall’approvazione del piano neve relativo alla stagione invernale 2016-2017.

2. E’ riconosciuto, altresì, alla Provincia di Matera un contributo straordinario di euro 500.000,00, per l’esercizio 2017, al fine di concorrere alla copertura degli oneri derivanti dall’approvazione del piano neve relativo alla stagione invernale 2016-2017.

3. E’ riconosciuto ai Comuni della Regione Basilicata un contributo straordinario pari ad euro 1.050.000,00, per l’esercizio 2017, al fine di concorrere alla copertura degli oneri sostenuti in relazione agli interventi urgenti miranti ad assicurare la transitabilità delle strade comunali, posti in essere in occasione dell’emergenza neve e ghiaccio della stagione invernale 2016-2017.

4. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’ufficio regionale competente in materia di Protezione civile, definisce, con apposito provvedimento, criteri e modalità di erogazione del contributo di cui al precedente comma 3.

5. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai precedenti commi si provvede mediante lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, per l’esercizio 2017, alla Missione 18 Programma 01.

 

     Art. 9. Contributo straordinario al Comune di Tursi

1. Al fine di concorrere al superamento delle difficoltà rivenienti dai maggiori ed imprevisti oneri sostenuti dal comune di Tursi, allo stesso è riconosciuto un contributo straordinario pari ad euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2017.

2. Per le medesime finalità di cui al comma che precede è, inoltre, assegnato al Comune di Tursi un contributo straordinario pari ad Euro 100.000,00 per l’anno 2018 e ad euro 400.000,00 per l’anno 2019.

3. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai precedenti commi si provvede mediante lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, alla Missione 18 Programma 01.

 

     Art. 10. Contributo straordinario al Comune di Montalbano Jonico

1. Per l’esercizio finanziario 2017 è riconosciuto al comune di Montalbano Jonico un contributo straordinario pari ad euro 100.000,00 allo scopo di sostenerne il riequilibrio finanziario pluriennale, deliberato con apposito piano dall’organismo consiliare dell’ente.

2. Per le medesime finalità di cui al comma che precede è, inoltre, assegnato al Comune di Montalbano Jonico un contributo straordinario pari ad euro 400.000,00 per l’anno 2018 e ad euro 2.000.000,00 per l’anno 2019.

3. Il contributo di cui ai commi che precedono è riconosciuto subordinatamente all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000.

4. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai precedenti commi si provvede mediante lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, alla Missione 18 Programma 01.

 

     Art. 11. Contributo straordinario al Comune di Tricarico

1. Per l’esercizio finanziario 2017 è riconosciuto al comune di Tricarico un contributo straordinario pari ad euro 200.000,00 allo scopo di sostenerne il riequilibrio finanziario pluriennale, deliberato con apposito piano dall’organismo consiliare dell’ente.

2. Per le medesime finalità di cui al comma che precede è, inoltre, assegnato al Comune di Tricarico un contributo straordinario pari ad euro 400.000,00 per l’anno 2018 e ad euro 400.000,00 per l’anno 2019.

3. Il contributo di cui ai commi che precedono è riconosciuto subordinatamente all’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 243-quater, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

4. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai precedenti commi si provvede mediante lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, per gli esercizi 2017, 2018, e 2019, alla Missione 18 Programma 01.

 

     Art. 12. Contributo straordinario al Comune di Lagonegro

1. Per concorrere al superamento delle criticità finanziarie conseguenti allo stato di dissesto dichiarato nell’anno 2016, è riconosciuto al Comune di Lagonegro un contributo straordinario pari ad euro 300.000,00 per l’esercizio finanziario 2017, ad euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2018 e ad euro 4.200.000,00 per l’esercizio finanziario 2019.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, alla Missione 18 Programma 01.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

 

     Art. 13. Spese per i compensi di notifica

1. All’art. 31 della legge regionale 4 febbraio 2003, n. 7 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1 bis:

“1 bis. L'ammontare delle spese per i compensi di notifica degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, per violazioni inerenti la tassa automobilistica regionale è fissato, a decorrere dall’esercizio finanziario 2017, nella misura di euro 12,50.”.

 

     Art. 14. Modifiche all’art. 2 della legge regionale 8 luglio 2014, n. 12 “Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive”

1. L’art. 2 della L.R. 8 luglio 2014, n. 12 “Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive” è così sostituito:

“Articolo 2

Disposizioni relative all’imposta regionale sulle attività produttive

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota ordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i. è incrementata al valore massimo consentito ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., per i seguenti settori di attività:

a) produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica e servizi connessi di cui ai codici ATECO 2007: 35.1, 35.11, 35.12, 35.13, 35.14, 35.21, 35.22, 35.23, 49.50;

b) estrazione e trasporto di petrolio greggio e di gas naturale di cui ai codici ATECO 2007: 06.1, 06.2;

c) attività di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale di cui ai codici ATECO 2007: 09.1;

d) attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali di cui ai codici ATECO 2007: 09.9

e) fabbricazione di prodotti di cokeria di cui ai codici ATECO 2007: 19.1;

f) fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio di cui ai codici ATECO: 19.2.”.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE

 

     Art. 15. Abrogazione dell’articolo 29 “Istituzione di un Fondo per la gestione di situazioni di crisi della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 “Legge di stabilità regionale 2016”.

1. L’articolo 29 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 “Legge di stabilità regionale 2016” è abrogato.

 

     Art. 16. Modifiche all’art. 17 della Legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 - Collegato alla Legge di stabilità regionale 2016

1. Il comma 2 dell’art. 17 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 è così sostituito:

“2. In attuazione del comma 1, lettera c) dell’articolo 47 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 la Regione promuove, attraverso il Forum di cui al comma 1, le attività di informazione ed educazione sull’economia circolare aventi ad oggetto, in particolare, le misure dirette alla riduzione della quantità di rifiuti prodotti, al riuso dei beni, al recupero di materiali ed al riciclaggio. Alla promozione delle attività innanzi menzionate si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”.

 

     Art. 17. Abrogazione dell’art. 96 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5

1. L’art. 96 della legge legionale 4 marzo 2016, n. 5 è abrogato.

 

     Art. 18. Modifiche all’art. 17 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9 “Istituzione dell'agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata).” [1]

1. Dopo il comma 2 dell’art. 17 della legge Regionale 13 maggio 2016, n. 9 sono aggiunti i seguenti commi:

“2 bis. Il contributo ordinario annuale di cui all’art.12 comma 1 lettera a) della presente legge, a decorrere dall’esercizio finanziario 2017 è determinato nell’importo massimo di euro 1.000.000,00.

2 ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del precedente comma 2 bis si fa fronte con le risorse iscritte a valere sulla Missione 15 – Programma 01.”.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 19. Rideterminazione dotazione fondo di garanzia per il circolante delle imprese

1. La dotazione del fondo di garanzia per il circolante delle imprese di cui all’art. 15, comma 2 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33 è rideterminata nell’importo massimo di 7 milioni di euro.

2. Al fine di assicurare la copertura integrale delle eventuali escussioni delle garanzie sono stanziati complessivamente euro 4.000.000,00 nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 ed, in particolare, euro 2.000.000,00 nel 2018 ed euro 2.000.000,00 nel 2019 a valere sulla Missione 14 – Programma 01.

 

     Art. 20. Modifiche all’art. 24 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3

1. L’art. 24 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 è sostituito dal seguente:

“Articolo 24

Stanziamento a favore del Comando regionale della Guardia di Finanza

1. Al fine di consentire la realizzazione di un immobile da adibire a Comando Regionale della Guardia di Finanza è autorizzata la spesa di euro 14.000.000,00 per l’esercizio 2017.

2. La copertura finanziaria, da realizzarsi tramite il ricorso all’indebitamento, è assicurata dallo stanziamento di cui alla Missione 01 Programma 05.”.

 

     Art. 21. Modifiche all’art. 30 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 34

1. L’art. 30 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 34 è così sostituito:

“Articolo 30

Contributo all’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)

1. Per consentire l’ammodernamento e l’ampliamento delle attrezzature ad alto contenuto tecnologico è assegnato all’ARPAB un contributo all’investimento dell’importo massimo complessivo di euro 8.929.000,00, per l’esercizio 2017.

2. La copertura finanziaria, da realizzarsi tramite il ricorso all’indebitamento, è assicurata dallo stanziamento di cui alla Missione 09 Programma 08.

3. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione dell'investimento complessivo.”.

 

     Art. 22. Contributo per la creazione del Polo unico dell’Arma dei Carabinieri [2]

1. Per consentire la riqualificazione e l’ottimizzazione energetica finalizzate alla piena fruibilità del complesso immobiliare “Caserma Lucania” e delle sue aree pertinenziali di servizio come Comando Regionale dell’Arma dei Carabinieri, è autorizzato un investimento dell’importo massimo complessivo di euro 8.000.000,00 per l’esercizio 2019.

2. La copertura finanziaria, da realizzarsi tramite il ricorso all’indebitamento, è assicurata dallo stanziamento di cui alla Missione 01, Programma 05.

 

     Art. 23. Disposizioni in materia di funzionamento delle strutture di vertice della Giunta Regionale

1. Al fine di garantire l’attuazione delle misure di riorganizzazione amministrativa dei dipartimenti regionali e degli incarichi di vertice, fino ad un massimo di otto per le Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta regionale", a decorrere dall’esercizio 2017 è autorizzata la spesa annua di euro 200.000,00, a valere sulla Missione 01 Programma 10, fermo restando il rispetto dei vincoli di spesa in materia di costi di funzionamento e per il personale scaturenti dalla vigente normativa statale.

 

     Art. 24. Lavoratori con disabilità

1. La Regione Basilicata riconosce un contributo economico pari ad euro 15.000,00 all’anno, fino ad un massimo di tre anni, per ogni lavoratore con disabilità assunto a tempo indeterminato da Enti locali ed Enti pubblici economici vigilati dalla Regione nel periodo compreso tra i 1° gennaio 2107 e il 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31, così come sostituito dall’art. 20 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 26.

2. La Regione Basilicata riconosce un contributo economico pari ad euro 15.000,00, all’anno, fino ad un massimo di tre anni, per ogni lavoratore con disabilità assunto a tempo determinato per trentasei mesi, da Enti locali ed Enti pubblici economici vigilati dalla Regione nel periodo compreso tra i 1° gennaio 2107 e il 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31, così come sostituito dall’art. 20 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 26.

3. I contributi di cui ai precedenti commi 1 e 2 non possono, comunque, essere riconosciuti oltre il triennio considerato nel bilancio pluriennale 2017/2019.

3-bis. L’ammontare dei contributi di cui ai precedenti commi 1 e 2 può coprire fino al 100% del costo del lavoro lordo effettivamente sostenuto per ogni lavoratore con disabilità assunto [3].

4. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce, con apposito provvedimento, criteri e modalità di erogazione del contributo di cui commi che precedono, al fine di commisurare l’ammontare del contributo annuo alla durata del rapporto ed alla percentuale d'impiego rispetto all'ordinario orario di lavoro negli anni di godimento del beneficio.

5. Le spese per l’attuazione del presente articolo, pari ad un massimo di euro 1.800.000,00, ripartiti in euro 600.000,00 per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019 trovano la copertura finanziaria a valere sulla Missione 12 – Programma 02 del bilancio pluriennale 2017/2019.

 

     Art. 25. Anticipazione somme in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

1. Per le finalità di cui all’art. 13 bis della legge regionale 5 novembre 2014, n. 32, nelle more della definizione del riassetto della governance delle aree industriali della Regione Basilicata, sono assicurati euro 850.000,00 per l’esercizio finanziario 2017 nell’ambito delle risorse stanziate a valere sulla Missione 14, Programma 01.

 

     Art. 26. Contributo straordinario alla Fondazione Sinisgalli

1. La Regione Basilicata, in attuazione della legge regionale 11 agosto 2015, n. 27, in qualità di socio fondatore della Fondazione Sinisgalli, interviene per evitare la dispersione del patrimonio materiale ed immateriale di altro valore culturale, appartenuto al poeta ingegnere Leonardo Sinisgalli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è riconosciuto alla Fondazione Sinisgalli un contributo una tantum pari a euro 30.000,00 a valere sulla Missione 01 Programma 02 del bilancio 2017.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 27. Copertura finanziaria

1. Le autorizzazioni di spesa per l’esercizio finanziario 2017 contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2017.

2. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2018 e 2019, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2017-2019.

 

     Art. 28. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

ALLEGATI

(Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 3 marzo 2021, n. 7.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 52.

[3] Comma aggiunto dall'art. 60 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.