§ 3.6.28 - L.R. 13 maggio 2016, n. 9.
Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva (L.A.B. – Lavoro e Apprendimento Basilicata).


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 formazione professionale
Data:13/05/2016
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Istituzione dell’Agenzia
Art. 3.  Finalità dell’Agenzia
Art. 4.  Funzioni e compiti dell’Agenzia
Art. 5.  Piano annuale degli interventi
Art. 6.  Organi dell’Agenzia
Art. 7.  Direttore generale
Art. 8.  Cessazione dall’incarico di Direttore generale
Art. 9.  Revisore unico dei conti
Art. 10.  Articolazione territoriale e rete
Art. 11.  Bilancio dell'Agenzia
Art. 12.  Entrate dell’Agenzia
Art. 13.  Vigilanza, monitoraggio, controllo e valutazione
Art. 14.  Disciplina del personale
Art. 15.  Gestione del personale dei servizi per l’impiego
Art. 16.  Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi
Art. 17.  Norma finanziaria
Art. 18.  Norma transitoria e abrogazioni
Art. 19.  Entrata in vigore


§ 3.6.28 - L.R. 13 maggio 2016, n. 9.

Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva (L.A.B. – Lavoro e Apprendimento Basilicata).

(B.U. 17 maggio 2016, n. 19)

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La presente legge è finalizzata al riordino delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di formazione, orientamento e politiche attive del lavoro, già conferiti dalla Regione alle Province ai sensi del Titolo III della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33 di “Riordino del sistema formativo integrato” e successive modifiche e integrazioni, ai sensi:

- della legge 7 aprile 2014, n. 56 – “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

- della legge regionale 6 novembre 2015, n. 49 “Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 e s.m.i.”;

- del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

2. A tal fine è istituita l’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata, preposta all'attuazione delle politiche in materia di orientamento, formazione, istruzione e lavoro, di seguito Agenzia, per gli aspetti relativi al sostegno dell'insieme delle transizioni fondamentali nella vita attiva dei singoli individui [1].

3. L'Agenzia opera all'interno del Sistema Regionale Integrato per l'Apprendimento Permanente lungo tutto l'arco della vita - SIAP -, finalizzato a realizzare lo sviluppo della persona e della sua professionalità attraverso la promozione dell'occupabilità, il sostegno all'occupazione, l'integrazione lavorativa e l'inclusione sociale attiva.

4. L’Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Regione.

 

Titolo II

ISTITUZIONE, COMPITI E ATTIVITÀ DELL’AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO E LE TRANSIZIONI NELLA VITA ATTIVA LAB - LAVORO E APPRENDIMENTO BASILICATA

 

     Art. 2. Istituzione dell’Agenzia

1. È istituita l’Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva denominata LAB – Lavoro e Apprendimento Basilicata, quale organismo strumentale e tecnico-operativo della Regione Basilicata, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile per l'esecuzione, nel quadro delle politiche di cui al Titolo II e dei sistemi di cui agli artt. 21, 22 e 24 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30 “Sistema Integrato per l’Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva – SIAP”, per le operazioni e per i programmi assegnati dalla Regione Basilicata, avente sede legale in Potenza.

2. Con apposito atto adottato dalla Giunta regionale nel rispetto dei criteri generali individuati dalla presente legge, entro 60 giorni dalla stipula delle convenzioni di cui all’art. 14, comma 2, sono stabilite le modalità e i termini per l’effettivo avvio delle attività dell’Agenzia regionale ed il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi delle Agenzie provinciali.

3. Le Province dispongono la soppressione e la messa in liquidazione delle Agenzie di cui all’art. 16 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33 “Riordino del sistema formativo integrato”, denominate “Agenzia provinciale per l’istruzione e la formazione professionale, l’orientamento e l’impiego”, di seguito Agenzie provinciali, con gli adempimenti inerenti e conseguenti, a seguito dell’adozione del provvedimento di cui al comma precedente.

4. La Regione, al fine di garantire la capacità funzionale ed organizzativa del sistema regionale integrato per l'apprendimento, in coerenza con il riassetto delle competenze istituzionali in materia, individua l'Agenzia quale organismo regionale per la gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, nel quadro dell’organizzazione definita dalla Regione ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

 

     Art. 3. Finalità dell’Agenzia

1. L’Agenzia persegue finalità di servizio di interesse pubblico privo di rilevanza economica e svolge attività tecnica, in linea con la programmazione regionale, finalizzando la sua azione al pieno sviluppo della persona e al potenziamento del capitale umano quale leva primaria per la competitività e per la costruzione di una società basata sulla conoscenza.

2. L’Agenzia esercita la propria attività a favore dei cittadini, delle istituzioni e delle imprese, la conforma a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio di bilancio.

3. L’Agenzia raccorda la propria azione a quella di tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che operano in campi di intervento analoghi, affini o complementari, attivando, su indirizzo della Regione, le opportune forme di cooperazione e collaborazione.

 

     Art. 4. Funzioni e compiti dell’Agenzia

1. L’Agenzia, in qualità di componente tecnico del sistema regionale per l’attuazione delle politiche di orientamento, istruzione, formazione e lavoro, opera sulla base degli indirizzi della programmazione regionale e nel rispetto del sistema nazionale e regionale degli standard professionali, formativi, qualitativi, di certificazione e di attestazione.

2. L’Agenzia svolge funzioni in materia di politiche di orientamento, della formazione, dell’istruzione e del lavoro, nel quadro delle politiche di cui al Titolo II e dei sistemi di cui agli artt. 21, 22 e 24 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30 - “Sistema Integrato per l’Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva – SIAP -”.

3. L’Agenzia, nel rispetto della programmazione, dei limiti e dell’organizzazione definita dalla Regione, assicura la gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, svolgendo le attività di cui all’art. 18, comma 1, con esclusione di quelle di cui alla lettera h) ed m) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, direttamente ovvero, con l’esclusione di quelle previste dagli articoli 20 e 23, comma 2 del citato decreto Legislativo, mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati dalla Regione ai servizi per il lavoro, ai sensi dell’art. 12, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 150/2015, e sulla base dei costi standard definiti dall’ANPAL e garantendo in ogni caso all’utente facoltà di scelta.

4. L’Agenzia, in attuazione del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, è l'ente titolato ad erogare, sulla base delle specifiche disposizioni regionali, i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

5. L’Agenzia realizza le attività e le azioni assegnate dalla Regione Basilicata, nel rispetto delle priorità da essa indicate e in attuazione del piano annuale degli interventi declinato nell'articolo successivo. L'Agenzia realizza i programmi e le attività, anche a carattere individualizzato, rispondenti ai bisogni delle persone, delle organizzazioni e delle imprese anche mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati.

6. L’Agenzia svolge, in particolare, in raccordo con le competenti strutture regionali interessate e sulla base di specifiche disposizioni regionali, i seguenti compiti:

- organizza e attua l’attività di ispezione e controllo di regolare esecuzione delle operazioni rientranti nel sistema regionale integrato dell'apprendimento permanente – SIAP;

- realizza azioni di analisi e monitoraggio delle politiche dell’orientamento, dell’istruzione, della formazione e del lavoro.

7. Rientrano, inoltre, nelle finalità istituzionali dell’Agenzia la programmazione, l’attuazione e la gestione di programmi, progetti, piani ed iniziative derivanti da convenzioni, protocolli d’intesa, accordi di collaborazione, reti, partenariati e strumenti giuridici similari attivati con soggetti pubblici e/o privati e/o misto pubblico-privati per lo svolgimento di comuni attività di pubblico interesse nelle materie di competenza istituzionale [2].

 

     Art. 5. Piano annuale degli interventi

1. L’Agenzia, in attuazione del Piano triennale di cui all’art. 18 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30 così come stabilito all’art. 27 della medesima legge e dalle indicazioni formulate annualmente dal Dipartimento competente in materia di politiche di istruzione, formazione e lavoro in base al rapporto di cui all’art. 13, comma 3, elabora la proposta di Piano annuale, relativo all’annualità successiva e la trasmette al Dipartimento, entro il 31 ottobre di ogni anno.

2. Il Dipartimento, entro 30 giorni dall’adozione del disegno di legge del bilancio della Regione, sottopone alla Giunta regionale il Piano annuale degli interventi, comprensivo delle eventuali modifiche ed integrazioni introdotte alla proposta di cui al primo comma. Il Piano così adottato viene successivamente trasmesso al Consiglio Regionale per la relativa approvazione.

3. Il Piano annuale degli interventi definisce, sulla base delle varie specificità, fabbisogni e potenzialità dei territori degli Enti di area vasta:

- priorità, obiettivi specifici, parametri di realizzazione e di risultato per ciascuna operazione;

- tipologie di intervento e destinatari;

- risorse finanziarie;

- strumenti e criteri di valutazione e di verifica dei risultati formativi, professionali, occupazionali e sociali nonché la qualità della realizzazione.

 

Titolo III

ORDINAMENTO

 

     Art. 6. Organi dell’Agenzia

1. Sono organi dell’Agenzia:

- il Direttore generale;

- il Revisore unico dei conti.

 

     Art. 7. Direttore generale

1. L’incarico di Direttore generale è conferito, con provvedimento motivato, dalla Giunta regionale a persona in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento universitario o laurea specialistica/magistrale (LS/LM) ai sensi del vigente ordinamento;

b) particolare esperienza professionale acquisita per almeno un quinquennio, che abbia ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, o che abbia conseguito una esperienza professionale, culturale e scientifica desumibile da documentate esperienze lavorative nei settori delle politiche attive del lavoro o dell’apprendimento permanente, di ricerca o di attività di docenza [3];

c) [riconosciuta professionalità ed esperienza almeno triennale nei settori delle politiche attive del lavoro o dell’apprendimento permanente, acquisita nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell’avviso] [4].

2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo determinato, regolato da contratto di diritto privato stipulato con il Presidente della Giunta regionale, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, ed è rinnovabile per una sola volta [5].

3. Il trattamento economico del Direttore generale è definito dalla Giunta regionale con riferimento ai criteri stabiliti dalla stessa Giunta regionale per il trattamento economico e normativo dei Dirigenti generali della Regione Basilicata, ai sensi dell’articolo 2, commi 5 e 6, della L.R. n. 31/2010.

4. Il Direttore generale esercita tutti i poteri di direzione dell’Agenzia, ne ha la rappresentanza legale ed è responsabile dell’attuazione delle attività previste nel piano annuale, del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della corretta gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali [6].

5. Il Direttore generale provvede in particolare:

a) alla direzione, indirizzo e coordinamento della struttura dell’Agenzia;

b) all’adozione del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo e del regolamento di contabilità;

c) alla salvaguardia dell’integrità del patrimonio;

d) alla definizione della dotazione organica da sottoporre al controllo della Regione ai sensi del successivo art. 13;

e) alla definizione della proposta di piano annuale degli interventi ai sensi del precedente art. 5, comma 1;

f) al conseguimento degli standard qualitativi che si intendono garantire a livello territoriale;

g) all’attuazione degli interventi inseriti nel piano annuale e nell’ambito della programmazione regionale;

h) alla stipula di convenzioni, protocolli d’intesa, accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, per lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

i) alla approvazione di regolamenti di organizzazione, gestione e funzionamento dell’Agenzia da trasmettere al Dipartimento competente e sottoporre al controllo della Giunta regionale;

j) alla redazione di una relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti da trasmettere al Dipartimento competente.

k) propone il conferimento degli incarichi ai dirigenti, in linea con quanto previsto dall’art. 51 della Legge Regionale n. 26/2014, ne gradua le funzioni, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie e ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati”;

l) dirige e coordina l’attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

m) valuta, con il supporto dell’Autorità regionale per la valutazione ed il merito - Organismo Indipendente di Valutazione, l’attività dei dirigenti [7].

6. L’incarico di Direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.

7. Si applicano le procedure di nomina previste dalla legge regionale 5 aprile 2000, n. 32 e ss.mm.ii.

 

     Art. 8. Cessazione dall’incarico di Direttore generale

1. Nel caso in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti un notevole disavanzo ovvero in caso di ripetute violazioni di leggi o di mancato rispetto e raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano annuale degli interventi di cui al precedente art. 5, per cause imputabili alla responsabilità del Direttore generale, la Giunta regionale procede alla revoca della nomina ed alla risoluzione del contratto.

 

     Art. 9. Revisore unico dei conti

1. Presso l’Agenzia è istituito il Revisore unico dei conti.

2. Il Revisore unico dei conti è nominato dal Consiglio regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale.

3. Il Revisore unico dei conti deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e deve possedere un’anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni.

4. Il Revisore unico dei conti dura in carica 3 anni [8].

5. Il Revisore unico dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell’Agenzia ed ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Agenzia.

6. Il Revisore unico dei conti esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni vigenti in materia, in particolare:

- verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;

- verifica ogni tre mesi la situazione di cassa nonché l’andamento finanziario e patrimoniale dell’Agenzia;

- esprime parere preventivo sul bilancio di previsione annuale e pluriennale, sull’assestamento e sulle variazioni, nonché sul rendiconto.

7. Il Revisore unico dei conti qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Agenzia riferisce immediatamente alla Giunta regionale.

8. Al Revisore unico spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti, oltre al rimborso delle spese di viaggio determinate secondo la disciplina delle missioni dell’area della dirigenza regionale.

 

     Art. 10. Articolazione territoriale e rete

1. L’Agenzia è organizzata in una struttura operativa con sede in Potenza e una struttura operativa con sede in Matera e in sedi periferiche territoriali secondo criteri di:

- programmazione delle attività e degli interventi;

- integrazione, coordinamento e flessibilità delle aree funzionali e delle strutture periferiche;

- interdisciplinarietà e specializzazione;

- qualità dei servizi, standard qualitativi ed economicità della gestione.

2. L’Agenzia agisce in modo integrato con le reti territoriali per l’apprendimento permanente di cui all’art. 19 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30.

 

Titolo IV

SISTEMA DI VIGILANZA, CONTROLLO E VALUTAZIONE

 

     Art. 11. Bilancio dell'Agenzia

1. L’Agenzia conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati dalla Regione Basilicata allegati al D.Lgs. n. 118/2011.

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Direttore generale dell’Agenzia predispone e trasmette alla Giunta regionale il bilancio consuntivo dell’anno finanziario precedente ed, entro 30 giorni dalla adozione del disegno di legge del bilancio della Regione, il bilancio di previsione per il triennio successivo.

3. I bilanci così trasmessi sono sottoposti a controllo preventivo del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, così come stabilito dall’art. 17 della legge regionale 14 luglio 2006, n. 11 e ss.mm.ii.

4. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo vengono redatti secondo gli schemi previsti dagli allegati 9 e 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

 

     Art. 12. Entrate dell’Agenzia

1. 1. Le entrate dell’Agenzia sono costituite:

a) dal contributo ordinario annuale della Regione, determinato con la legge di approvazione del bilancio pluriennale della Regione;

b) da contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;

c) dalle rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni patrimoniali;

d) dalle entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali e regionali, per lo svolgimento di compiti istituzionali;

e) dalle assegnazioni annuali a valere su risorse comunitarie, statali e regionali per i servizi da erogare quale fondo di rotazione annualmente ricostituito attraverso l’attività rendicontativa delle spese sostenute.

 

     Art. 13. Vigilanza, monitoraggio, controllo e valutazione

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’attività dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 19 della L.R. n. 11/2006.

2. La Regione esercita il monitoraggio e la valutazione delle attività e degli interventi affidati all’Agenzia con autonomia ed indipendenza sulla base degli strumenti e dei criteri definiti annualmente con il piano annuale degli interventi di cui all’art. 5 per verificare prioritariamente:

- il conseguimento degli obiettivi fissati dalla programmazione regionale;

- il grado di fruibilità e trasparenza dei servizi per gli utenti;

- la coerenza tra i servizi erogati e i relativi esiti socio-occupazionali.

3. Al fine di consentire l’espletamento delle attività di monitoraggio e di valutazione di cui al precedente comma, l’Agenzia, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmette, unitamente al bilancio consuntivo, il rapporto annuale delle azioni relative alla precedente annualità, tutte le informazioni relative alla gestione delle risorse assegnate, alle attività svolte, nonché alla qualità degli interventi.

4. La Giunta regionale e il Consiglio regionale, ciascuno per le proprie competenze, svolgono il controllo sugli atti dell'Agenzia, indicati negli articoli 17 e 18 della legge regionale 14 luglio 2006, n. 11 secondo le modalità ivi contenute.

 

Titolo V

STRUMENTI E PERSONALE

 

     Art. 14. Disciplina del personale

1. La dotazione organica iniziale dell’Agenzia regionale è costituita dal personale di ruolo a tempo indeterminato dipendente dalle Province di Potenza e Matera e funzionalmente assegnato, alla data di entrata in vigore della legge n. 56/2014, alle Agenzie provinciali per la formazione professionale, l’orientamento e l’impiego per l’esercizio della funzione “formazione” delegata alle Province con legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33 “Riordino del sistema formativo integrato”, di cui all’art. 3, comma 5 della legge regionale 6 novembre 2015, n. 49.

2. La Regione e le Province, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a seguito delle verifiche e degli atti propedeutici posti in essere dagli uffici responsabili delle risorse umane e finanziarie e dai rispettivi dipartimenti competenti per materia, stipulano apposite convenzioni, così come stabilito all’art. 3, comma 5, della L.R. n. 49/2015, per la definizione delle modalità e dei tempi di riallocazione del personale individuato nel precedente comma 1, della gestione delle risorse finanziarie, nonché dei rapporti attivi e passivi oggetto di trasferimento, concernenti le suddette risorse umane.

3. Il personale trasferito nel ruolo dell’Agenzia con le modalità definite dalla convenzione di cui al comma 2 mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, in godimento all’atto del trasferimento, nonché l’anzianità di servizio maturata secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56/2014.

4. I processi di trasferimento del personale ai sensi del presente articolo si svolgono, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in osservanza delle disposizioni di legge e contrattuali che stabiliscono le forme di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sulle determinazioni organizzative degli enti interessati.

5. Non sono coinvolti nel processo di trasferimento all’Agenzia i lavoratori delle Province già esclusi dai processi di mobilità di cui ai commi da 421 a 425 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) per i quali è previsto il collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016.

6. In caso di contrazione totale o parziale delle risorse comunitarie destinate al funzionamento dell’Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva-LAB, o soppressione dell’Agenzia stessa, il personale già proveniente dalle Province e in carico a detta Agenzia, transita nel ruolo ordinario regionale.

7. La Giunta regionale entro il 18 febbraio di ogni anno, trasmette il Consiglio regionale apposito piano finalizzato anche al graduale trasferimento del personale di cui al comma 1 nei ruoli organici della Regione ai sensi del comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 6 novembre 2015, n. 49. Il Piano è redatto tenendo conto della capacità finanziaria e assunzionale della Regione per la copertura dei posti resisi disponibili, nonché delle previsioni contenute nei programmi predisposti sulla base dei Fondi operativi regionali e nazionali.

8. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applica la normativa nazionale di riferimento nonché le disposizioni contrattuali del comparto e dell’Area della Dirigenza Regioni ed Autonomie Locali.

9. Nelle more della definizione dell’organizzazione dell’Agenzia, e comunque non oltre il 30 giugno 2019, per l’esecuzione dei programmi e delle operazioni assegnati, l’Agenzia, nei limiti di quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia, dovrà far ricorso alle graduatorie vigenti approvate dalle Agenzie provinciali. I contratti di collaborazione in essere presso le Agenzie provinciali proseguono fino alla naturale scadenza [9].

10. Previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 49 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26, l’Agenzia può disporre nuove assunzioni a qualunque titolo, valorizzando la specificità e la qualificazione professionale già maturata dal personale non di ruolo che ha operato all’interno delle Agenzie provinciali di formazione di Potenza e Matera e all’interno delle Province di Potenza e Matera direttamente a supporto dei centri per l’impiego.

11. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l’Agenzia verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, assumendo in via esclusiva la responsabilità dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati [10].

 

     Art. 15. Gestione del personale dei servizi per l’impiego

1. Nelle more della definizione dell’assetto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di Servizi per l’impiego e del relativo personale:

- la Regione utilizza il personale impiegato, alla data di entrata in vigore della legge n. 56/2014, nei Servizi per l’impiego, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato di cui all’art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

- la Regione disciplina le modalità di utilizzo nell’Agenzia del personale impiegato, alla data di entrata in vigore della legge n. 56/2014, nei Centri per l’impiego.

2. L’utilizzo del personale di cui al comma 1 avviene mediante il ricorso ad uno degli istituti disciplinati dall’art. 2 della Convenzione attuativa dell’art. 11 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 ed approvata in sede di Conferenza delle Regioni in data 20 ottobre 2015.

3. La Regione, in attuazione della disciplina di cui al comma precedente, sottoscrive con gli Enti di Area Vasta una convenzione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a seguito delle verifiche e degli atti propedeutici posti in essere dagli uffici responsabili delle risorse umane e finanziarie e dai rispettivi dipartimenti competenti per materia, individua il personale interessato e stabilisce le modalità di gestione dei servizi per l’impiego, con particolare riferimento ai criteri ed alle modalità di utilizzo del personale impiegato nei servizi per l’impiego e alla definizione della gestione delle relative risorse finanziarie.

 

     Art. 16. Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi

1. Gli Enti interessati, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a seguito delle verifiche e degli atti propedeutici posti in essere dagli uffici responsabili delle risorse finanziarie e del patrimonio e dai rispettivi dipartimenti competenti per materia, stipulano apposite convenzioni per individuare e definire le modalità, i tempi di successione e trasferimento dei beni da conferire al patrimonio dell'Agenzia, delle risorse strumentali e dei rapporti attivi e passivi in corso. Nelle more della sottoscrizione delle convenzioni di cui al primo capoverso, il personale trasferito continua ad operare con la dotazione strumentale in esercizio. I relativi oneri di gestione restano a carico della Provincia di provenienza fino alla data di subentro stabilita.

2. Le Province e/o le Agenzie provinciali in liquidazione conservano - nelle more della definizione delle convenzioni di cui al comma precedente e di quelle di cui all’art. 2 comma 2 - la titolarità di tutti i contenziosi pendenti o riferibili a procedimenti e rapporti antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nei casi in cui opera la successione, ai sensi del presente articolo, sussiste:

- l’obbligo di restituire alla Regione le somme dalla Regione stessa concesse e non ancora spese, dove per somme non spese si intendono quelle per le quali non sia sorta l’obbligazione giuridica;

- l’obbligo di trasferire alla Regione le proprie risorse derivanti da eventuale cofinanziamento, non ancora spese.

4. Per l'individuazione dei beni mobili e immobili e delle risorse strumentali da trasferire, si osservano i criteri di cui all’articolo 5 del D.P.C.M. 26 settembre 2014 e le norme statali in materia. Il trasferimento dei beni comporta anche il subentro nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti.

 

     Art. 17. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla fase di avvio dell’Agenzia, per l’esercizio finanziario 2016, si provvede con le risorse appostate a valere sul Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio - Missione 20, Programma 03, per un importo di euro 200.000,00.

2. Con la legge di bilancio pluriennale 2016/2018 e con le successive leggi di bilancio è autorizzato il contributo regionale per le attività istituzionali dell’Agenzia previste dalla presente legge.

2 bis. Il contributo ordinario annuale di cui all’art.12 comma 1 lettera a) della presente legge, a decorrere dall’esercizio finanziario 2017 è determinato nell’importo massimo di euro 1.000.000,00 [11].

2 ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del precedente comma 2 bis si fa fronte con le risorse iscritte a valere sulla Missione 15 – Programma 01 [12].

3. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare la variazione compensativa per la creazione del pertinente capitolo di bilancio.

 

Titolo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 18. Norma transitoria e abrogazioni

1. Con l’istituzione dell’Agenzia di cui all'articolo 2, comma 1 della presente legge e successivamente all’adozione del provvedimento di cui al precedente articolo 2, comma 2, è abrogato il Titolo III della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33 di “Riordino del Sistema Formativo Integrato”. Sono abrogate altresì tutte le norme previgenti in contrasto con le disposizioni della presente legge.

2. Nelle more della nomina del Direttore Generale, la Giunta regionale adotta appositi provvedimenti per accelerare le procedure di avvio dell’istituenda Agenzia, avvalendosi dei competenti uffici regionali e provinciali e del supporto delle Agenzie provinciali.

3. Il Direttore Generale, entro 30 giorni dalla sua nomina, adotta apposita disciplina recante l’ordinamento degli uffici dell’Agenzia, la pianta organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale nonché ogni altro provvedimento necessario per l’effettivo avvio dell’Agenzia regionale, avvalendosi anche del supporto dei competenti uffici regionali e provinciali e delle Agenzie provinciali, da trasmettere al Dipartimento competente e sottoporre al controllo della Giunta regionale.

 

     Art. 19. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38.

[2] Comma aggiunto dall'art. 49 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.

[4] Lettera abrogata dall'art. 9 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.

[5] Comma così modificato dall'art. 50 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38.

[6] Comma così modificato dall'art. 64 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[7] Comma così modificato dall'art. 64 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[8] Comma così modificato dall'art. 51 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38.

[9] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 20 agosto 2018, n. 18.

[10] Comma aggiunto dall'art. 64 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[11] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 28 aprile 2017, n. 6. L'art. 18, L.R. 6/2017, è stato abrogato dall'art. 13 della L.R. 3 marzo 2021, n. 7.

[12] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 28 aprile 2017, n. 6. L'art. 18, L.R. 6/2017, è stato abrogato dall'art. 13 della L.R. 3 marzo 2021, n. 7.