§ 3.5.57 - L.R. 3 marzo 2021, n. 7.
Scioglimento del Consorzio Industriale della Provincia di Potenza e costituzione della Società Aree Produttive Industriali Basilicata S.P.A.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:03/03/2021
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Costituzione delle Società Aree Produttive Industriali Basilicata S.p.A.
Art. 2.  Liquidazione e scioglimento del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza
Art. 3.  Normativa di riferimento per la procedura di liquidazione
Art. 4.  Oggetto sociale di Aree Produttive Industriali Basilicata S.p.A.
Art. 5.  Statuto, capitale sociale e modello di governance di Aree Produttive Industriali della Basilicata S.p.A.
Art. 6.  Bilancio di Aree Produttive Industriali Basilicata S.p.A.
Art. 7.  Controlli
Art. 8.  Personale
Art. 9.  Avviamento di Aree Produttive Industriali Basilicata S.p.A.
Art. 10.  Riordino delle misure finalizzate alla promozione e alla valorizzazione delle aree produttive regionali
Art. 11.  Commissione di lavoro
Art. 12.  Adesione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera
Art. 13.  Abrogazioni
Art. 14.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 15.  Entrata in vigore


§ 3.5.57 - L.R. 3 marzo 2021, n. 7.

Scioglimento del Consorzio Industriale della Provincia di Potenza e costituzione della Società Aree Produttive Industriali Basilicata S.P.A.

(B.U. 6 marzo 2021, n. 18 Speciale)

 

Art. 1. Costituzione delle Società Aree Produttive Industriali Basilicata S.p.A.

1. In attuazione delle previsioni di cui all’art. 5 della legge regionale 20 marzo 2020 n. 12 (Collegato alla legge di stabilità regionale), la Giunta Regionale è autorizzata a costituire con propria deliberazione da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una società per azioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) denominata Aree Produttive Industriali Basilicata S.p.A, siglabile API-Bas S.p.A.

2. La società API-Bas S.p.A. ha sede legale in Potenza e sede operativa in Potenza.

3. La società di cui al comma 1 ha per scopo la promozione dello sviluppo industriale e del perseguimento della sostenibilità ambientale delle aree produttive in coerenza con gli indirizzi e le scelte programmatiche della Regione volte al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

 

     Art. 2. Liquidazione e scioglimento del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza è posto in liquidazione e, contestualmente, la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, nomina il liquidatore che subentra in tutti gli organi gestori, ordinari e straordinari, del Consorzio. Al termine della procedura di liquidazione, il Consorzio è sciolto.

2. In osservanza delle norme dell’ordinamento civile, non è consentito che le singole posizioni debitorie del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza transitino alla costituenda API-Bas S.p.A. ovvero nel bilancio della Regione.

3. Il patrimonio disponibile del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza è interamente ed esclusivamente destinato al soddisfacimento dei creditori da parte del liquidatore. Fatte salve le modalità proprie del regime liquidatorio per la dismissione del patrimonio immobiliare, il liquidatore opererà secondo quanto previsto dai regolamenti consortili e dagli articoli 35, 36 e 37 della legge regionale 5 novembre 2014, n. 32 (Risanamento e rilancio dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale).

4. Tutte le competenze in materia di gestione e manutenzione delle aree industriali della Provincia di Potenza sono trasferite alle società di cui all’articolo 1 e sino alla costituzione della predetta società rimangono in capo al Consorzio in liquidazione, al solo fine di assicurare interventi urgenti e indifferibili.

5. A decorrere dalla nomina del liquidatore di cui al comma 1, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e nelle more dell’attuazione del comma 6 dell’articolo medesimo, la concessione in uso e la gestione di tutti gli impianti di accumulo, sollevamento, trattamento, distribuzione, depurazione delle acque e dei reflui industriali e delle reti di distribuzione di acqua ad uso industriale e di collettamento reflui siti nelle aree industriali della Provincia di Potenza, è attribuita all’E.G.R.I.B. (Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche di Basilicata). Il nuovo gestore così individuato subentra nei rapporti di lavoro del personale consortile che vi è addetto. Al fine di evitare l’interruzione di servizi pubblici essenziali, il nuovo gestore subentra altresì, con effetto immediato, nei rapporti in essere afferenti la gestione delle reti e degli impianti e l’erogazione dei servizi alle imprese, nelle more dell’espletamento della gara di affidamento e comunque per un massimo di 6 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per le finalità di cui al precedente comma 5, al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18 (Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale), dopo le parole “e degli impianti” è aggiunta la seguente “idrici” e le parole “funzionali all’uso civile della risorsa idrica di cui al servizio integrato” sono soppresse. Al comma 2 dell’articolo 1, lettera a), della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 (Istituzione dell’ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.) dopo le parole “della risorsa acqua” sono inserite le seguenti “ad uso civile ed industriale”.

7. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, il trasferimento in capo all’Ente gestore del servizio idrico integrato in Basilicata della concessione in uso e della gestione delle reti e degli impianti idrici ubicati nelle aree industriali della Provincia di Matera può essere realizzato al momento dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 10, comma 1.

 

     Art. 3. Normativa di riferimento per la procedura di liquidazione

1. Per la liquidazione dell’ente pubblico economico di cui all’articolo 2 trova osservanza il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) o, comunque, la vigente legislazione statale competente per materia.

 

     Art. 4. Oggetto sociale di Aree Produttive Industriali Basilicata S.p.A.

1. la società di cui all’articolo 1 opera a supporto della Regione e avrà il seguente oggetto sociale:

a) attuazione e gestione di interventi coordinati di infrastrutturazione, rilancio e valorizzazione delle aree produttive regionali, anche con riguardo alla predisposizione di strumenti semplificativi per l’insediamento nelle medesime, nonché gestione e manutenzione delle aree industriali regionali;

b) promozione delle aree produttive regionali anche tramite azioni di marketing, sia a livello nazionale che a livello internazionale, con l’indicazione delle relative dotazioni infrastrutturali e di servizio, nonché dei settori produttivi che possono beneficiare di condizioni di vantaggio o di incentivi fiscali, sulla base degli strumenti di incentivazione definiti a livello regionale o nazionale;

c) gestione unitaria, nel rispetto delle indicazioni programmatiche della Regione, delle azioni da promuovere nelle seguenti aree della Regione Basilicata:

1) Zone franche doganali;

2) Aree SIN;

3) Aree di crisi complesse e non complesse;

d) determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dai soggetti insediati nelle aree industriali a fronte dell’utilizzo o dell’attività di gestione e manutenzione di opere o impianti di competenza o proprietà dell’API-Bas S.p.A., ovvero della prestazione di servizi, entro i limiti consentiti dal decreto legislativo n. 175 del 2016;

e) predisposizione di studi e proposte preordinate all’approvazione dei piani pluriennali di sviluppo industriale che prevedano la specializzazione settoriale delle aree produttive.

 

     Art. 5. Statuto, capitale sociale e modello di governance di Aree Produttive Industriali della Basilicata S.p.A.

1. Il capitale sociale è detenuto interamente dalla Regione Basilicata ed è determinato inizialmente in € 5.000.000,00.

2. Nella delibera di cui all’articolo 1 la Giunta Regionale è autorizzata ad indicare il modello di governance della società secondo i limiti previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Teso unico in materia di società a partecipazione pubblica).

3. La società di cui all’articolo 1 succede al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza nella gestione di tutti gli interventi, anche già finanziati, a valere sui fondi di programmazione previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria per l’attività di competenza.

4. Le attività previste dall’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) potranno essere programmate e realizzate relativamente alle aree industriali della Provincia di Matera, gestite dal Consorzio industriale di Matera, solo a partire dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 10, comma 2, e, dunque, solo dopo lo scioglimento del Consorzio di Potenza successivo alla chiusura della liquidazione dello stesso.

5. La gestione economico-finanziaria della società di cui all’articolo 1 è improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e deve essere tesa al raggiungimento di un risultato di esercizio non inferiore al pareggio di bilancio.

 

     Art. 6. Bilancio di Aree Produttive Industriali Basilicata S.p.A.

1. I bilanci della società di cui all’articolo 1 sono redatti nel rispetto delle norme del codice civile e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) secondo il modello di governance indicato dalla Giunta Regionale nella delibera di cui all’articolo 1 e sono trasmessi alla Regione, unitamente alla relazione del collegio sindacale, secondo le modalità di cui all’articolo 7.

 

     Art. 7. Controlli

1. La Regione esercita sulla società di cui all’articolo 1 il controllo analogo secondo quanto previsto dall’articolo 62, comma 5, della legge statutaria regionale 17 novembre 2016, n. 1.

 

     Art. 8. Personale

1. Nel rispetto delle normative vigenti, alla società di cui all’articolo 1 è trasferito il personale attualmente impiegato presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, ove non diversamente destinato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il liquidatore del Consorzio presenta alla Giunta Regionale e all’amministratore unico della società di cui all’articolo 1 un piano per il trasferimento del personale con indicazione delle unità da assegnare alla predetta società e delle unità di personale da assegnare all’Ente gestore del servizio idrico ovvero ad altro organismo ovvero da collocare a riposo, individuando altresì le unità necessarie per l’espletamento delle attività di liquidazione.

3. Nella redazione del piano di cui al comma 2, il liquidatore tiene in considerazione i profili professionali dei singoli dipendenti, l’esperienza maturata e valuta la sussistenza dei presupposti per l’accompagnamento al pensionamento anticipato ovvero per il collocamento a riposo.

4. Il trasferimento del personale avviene mediante la salvaguardia dei livelli retributivi in godimento, nel rispetto della normativa vigente.

5. Alle nuove assunzioni si applicano i principi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

6. Con il regolamento di cui all’articolo 10, comma 1, la Regione, qualora a seguito di apposita verifica la società di cui all’articolo 1 risulti in una situazione di equilibrio economico e finanziario, può prevedere, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 10, comma 2, lett. k), il trasferimento alla società di cui all’articolo 1 del personale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera. Si applicano a tal proposito i commi 3 e 4 del presente articolo.

 

     Art. 9. Avviamento di Aree Produttive Industriali Basilicata S.p.A.

1. Per l’affidamento delle attività di cui all’articolo 4 la Regione sottoscrive con la società di cui all’articolo 1 un contratto quadro di servizi ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

 

     Art. 10. Riordino delle misure finalizzate alla promozione e alla valorizzazione delle aree produttive regionali

1. Al termine della procedura di liquidazione e al conseguente scioglimento del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, la Giunta Regionale è autorizzata ad adottare un regolamento di delegificazione, ai sensi dell’articolo 56, comma 3, della legge statutaria regionale 17 novembre 2016, n. 1, recante la disciplina organica della gestione, della promozione e della valorizzazione delle aree produttive regionali.

2. La Giunta Regionale adotta il regolamento di cui al comma 1 nell’osservanza dei seguenti criteri o norme generali:

a) imparzialità, buon andamento, trasparenza dell’azione amministrativa e semplificazione degli adempimenti per gli utenti;

b) razionalizzazione organizzativa, contenimento e controllo della spesa;

c) perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nell’esercizio dei compiti e delle funzioni rispettivamente assegnate alle strutture organizzative regionali, da individuarsi, e alla società di cui all’articolo 1;

d) rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

e) norme di legge poste a tutela della concorrenza;

f) norme di legge in materia ambientale;

g) norme di legge in materia di società a partecipazione pubblica;

h) norme generali sull’ordinamento del lavoro;

i) norme di competenza esclusiva dello stato e principi fondamentali della legislazione concorrente;

j) norme riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto regionale;

k) razionalizzazione e gestione unitaria su tutto il territorio regionale delle azioni finalizzate alla valorizzazione e alla promozione delle aree produttive regionali;

l) divieto di esternalizzazione di funzioni amministrative alla società di cui all’articolo 1, in osservanza dell’articolo 62, comma 5, dello statuto regionale;

m) razionalizzazione ed unificazione delle misure da attuare nelle seguenti aree della Regione Basilicata:

1. Zone Economiche Speciali

2. Zone Franche Doganali

3. Aree SIN

4. Aree di crisi complesse e non complesse;

n) razionalizzazione dei piani di individuazione delle aree industriali o di implementazione di quelle esistenti;

o) sostenibilità ambientale delle aree produttive regionali.

 

     Art. 11. Commissione di lavoro

1. Il regolamento di cui all’articolo 10 è predisposto da una Commissione di lavoro, composta da quattro consiglieri regionali, di cui tre in rappresentanza delle forze politiche di maggioranza ed uno in rappresentanza delle forze politiche di minoranza, integrate dall’assessore competente per materia, da un rappresentante del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e di un rappresentante dell’Ufficio legislativo e segreteria della Giunta Regionale.

2. La Commissione di cui al comma 1 può avvalersi dell’operato di tecnici ed esperti nell’espletamento delle mansioni alla stessa affidate.

 

     Art. 12. Adesione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera

1. Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera ha la facoltà di aderire alle disposizioni di cui alla presente legge. Nel caso della mancata adesione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera alle disposizioni della presente legge, le attività indicate dall’articolo 2, comma 7 e dall’articolo 4 della presente legge permangono nella titolarità del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera.

2. Qualora il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera decidesse di aderire alla costituenda Aree Produttive Industriali Basilicata S.p.A. (API-Bas S.p.A.) conserva le sedi in essere, con le dotazioni di risorse umane e strumentali esistenti.

 

     Art. 13. Abrogazioni

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 10, che ne determina l’abrogazione, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge:

a) la legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18 (Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale), così come modificata dall’articolo 2, comma 6;

b) il comma 4, dell’articolo 38 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 41 (Disciplina dei Consorzi per lo sviluppo industriale) [1];

c) la legge regionale 5 novembre 2014, n. 32 (Risanamento e rilancio dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale);

d) la legge regionale 30 novembre 2017, n. 34 (Disposizioni in materia di Consorzi per lo Sviluppo Industriale);

e) l’articolo 8 della legge regionale 17 gennaio 1994, n. 3 (Piano di risanamento delle acque. Tutela uso e risanamento delle risorse idriche);

f) l’articolo 48 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 (Collegato alla legge di stabilità 2017).

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l’articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2016, n. 19 (Legge regionale concernente disposizioni varie);

b) l’articolo 18 della legge regionale 28 aprile 2017, n. 6 (Legge di stabilità regionale 2017);

c) l’articolo 21 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 (Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019);

d) l’articolo 11 della legge regionale 13 marzo 2019, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2019).

3. Sono o restano abrogati altresì:

a) l’articolo 29 della legge regionale 16 aprile 2013, n. 7 (Disposizioni nei vari settori di intervento della Regione Basilicata);

b) l’articolo 19 della legge regionale 9 agosto 2007, n. 13 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009);

c) l’art. 66 della legge regionale 30 dicembre 2009, n.42 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – legge finanziaria 2010).

 

     Art. 14. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Agli adempimenti derivanti dalla sua applicazione si fa fronte con le risorse appostate alla missione 14, programma 01, del bilancio regionale.

 

     Art. 15. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 43 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.