§ 3.5.47 - L.R. 5 febbraio 2010, n. 18.
Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:05/02/2010
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Finalità
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Principi e criteri direttivi
Art. 5.  Funzioni amministrative della Regione
Art. 6.  Compiti degli Enti locali
Art. 7.  Compiti di altri soggetti
Art. 8.  Entrate proprie e misure compensative
Art. 9.  Intese con altre Regioni
Art. 10.  Natura giuridica e norme applicabili
Art. 11.  Compiti
Art. 12.  Aree per gli insediamenti produttivi
Art. 13.  Programmazione negoziata
Art. 14.  Organi
Art. 15.  Il Consiglio di Amministrazione
Art. 16.  (Amministratore unico)
Art. 17.  Collegio dei Revisori
Art. 18.  Compensi e rimborsi
Art. 19.  Incompatibilità, decadenza e revoca
Art. 20.  Statuto
Art. 21.  Regolamenti
Art. 22.  Reclutamento del personale
Art. 23.  Comitato di indirizzo
Art. 24.  Programmazione dell’attività
Art. 25.  Gestione economico-finanziaria
Art. 26.  Vigilanza e controllo
Art. 27.  Titolarità delle infrastrutture e degli impianti
Art. 28.  Nuova delimitazione delle aree industriali
Art. 29.  Risanamento dei Consorzi
Art. 30.  Valorizzazione del patrimonio disponibile della Regione
Art. 31.  Corrispettivi, tariffe ed assegnazione dei lotti
Art. 32.  Informativa al Consiglio Regionale
Art. 33.  Riserva di legge
Art. 34.  Legge regionale 13 maggio 2003, n. 19
Art. 35.  Integrazione della legge regionale 16 febbraio 2009, n. 1
Art. 36.  Rapporti in essere
Art. 37.  Commissari
Art. 38.  Norma transitoria
Art. 39.  Abrogazioni
Art. 40.  Copertura finanziaria
Art. 41.  Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore


§ 3.5.47 - L.R. 5 febbraio 2010, n. 18. [1]

Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale

(B.U. 5 febbraio 2010, n. 7)

 

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto

1. La presente legge, anche in forza di quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza e della Provincia di Matera.

2. Nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, la presente legge disciplina, altresì, le attribuzioni degli altri soggetti preposti a svolgere specifici servizi o funzioni nell’ambito delle aree industriali.

 

     Art. 2. Finalità

1. Con la presente legge la Regione intende perseguire gli obiettivi indicati nell’articolo 19, comma 5, della legge regionale 9 agosto 2007, n. 13, negli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28, e nella legge regionale 16 febbraio 2009, n. 1, rispettivamente volti: ad innovare la struttura ed il funzionamento dei Consorzi; alla reindustrializzazione dei siti dismessi ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché a promuovere interventi a sostegno dell’innovazione; ad accrescere lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo lucano.

2. La Regione intende, altresì, armonizzare i compiti svolti dai Consorzi con quelli dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2.

 

     Art. 3. Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione della presente legge si intende per:

a) “aiuti di Stato”: gli aiuti, concessi dagli Stati membri, di cui all’articolo 87 della versione consolidata, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea n. C 321E del 29 dicembre 2006, del Trattato sull’Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea;

b) “amministrazioni aggiudicatrici”: quelle così definite dall’articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) “aree industriali”: le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui agli articoli 50 e seguenti del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, le aree di cui all’articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e quelle individuate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a);

d) “aree per gli insediamenti produttivi”: le aree oggetto dei piani, predisposti dagli Enti locali, di cui all’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

e) “autorità espropriante”: il soggetto che, in materia di espropriazione per pubblica utilità, è così definito dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

f) “Consorzi per lo Sviluppo Industriale” ovvero “Consorzi”: i Consorzi per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza e della Provincia di Matera, costituiti ai sensi della normativa emanata per promuovere lo sviluppo nel Mezzogiorno, nonché della conseguente normativa di fonte regionale;

g) “diritto di accesso”: il diritto previsto e disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;

h) “Enti locali”: gli enti pubblici così definiti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

i) “organismi di diritto pubblico”: i soggetti così definiti dall’articolo 3, commi 26 e 27, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

j) “programmazione negoziata”: quella così definita dall’articolo 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

k) “registro dei revisori contabili”: il registro istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

l) “servizio idrico integrato”: il servizio così definito dall’articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

m) “società di trasformazione urbana”: la società prevista e disciplinata dall’articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

n) “soggetto attuatore”: l’ente pubblico o il soggetto di diritto privato al quale, anche sulla base di quanto previsto dall’articolo 3, commi da 25 a 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, viene demandata la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche e, comunque, la stipula dei contratti disciplinati dal medesimo decreto;

o) “sportello unico delle imprese”: lo sportello previsto e disciplinato dagli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

     Art. 4. Principi e criteri direttivi

1. Allo scopo di perseguire le finalità di cui all’articolo 2, oltre che ai principi di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonchè a quelli di semplificazione, proporzionalità, perequazione, correttezza e trasparenza, la Regione si attiene ai seguenti criteri direttivi:

a) individuare le funzioni amministrative della Regione, con particolare riferimento a quelle concernenti la definizione degli indirizzi da attuare nelle aree industriali ed il controllo sulla loro attuazione;

b) determinare i compiti da attribuire ai Consorzi, tenendo conto dell’assetto ordinamentale consolidatosi dopo l’entrata in vigore della legge regionale 3 novembre 1998, n. 41, ed in particolare della modifica del titolo V della Costituzione, nonché delle riforme intervenute in materia di sistema idrico integrato, di urbanistica, di espropriazioni e di contratti pubblici;

c) conferire agli enti regionali, ovvero alle società partecipate dalla Regione le funzioni o i servizi afferenti alle finalità istituzionali proprie degli stessi enti o società.

2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dalla presente legge, a primarie esigenze d’ordine sociale, nonché a quelle connesse alla tutela della salute e dell’ambiente ed alla promozione dello sviluppo sostenibile.

 

     Art. 5. Funzioni amministrative della Regione

1. Nell’ambito delle aree industriali, oltre a svolgere le funzioni amministrative conferite dall’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed a quelle ad essa spettanti in forza della vigente legislazione regionale, la Regione promuove le condizioni necessarie per la creazione, il consolidamento e lo sviluppo delle attività produttive. A tale scopo, anche sulla base delle disposizioni che saranno emanate in forza di quanto previsto nel titolo III, la Regione provvede in particolare a:

a) individuare, anche su proposta dei Consorzi e comunque d’intesa con gli Enti locali competenti, eventuali nuove aree industriali optando, ove possibile, per l’ampliamento di quelle già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismesse;

b) impartire direttive di carattere generale in ordine agli interventi infrastrutturali necessari alla localizzazione delle attività produttive nelle aree industriali;

c) dettare, nel rispetto delle competenze degli Enti locali, ogni pertinente indirizzo in materia di assetto, organizzazione ed utilizzo delle aree industriali;

d) predisporre, anche sulla base di quanto previsto dall’articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28, programmi volti alla reindustrializzazione di siti dismessi o alla salvaguardia dei livelli occupazionali;

e) elaborare o sostenere la predisposizione di progetti di ricerca e di innovazione finalizzati all’espansione, alla qualificazione ed alla riconversione dell’apparato produttivo;

f) approntare o favorire la progettazione di interventi volti ad innescare processi di sviluppo autopropulsivo, ovvero alla creazione di centri di ricerca ed innovazione o, comunque, di poli per la produzione di servizi avanzati;

g) svolgere le necessarie attività di promozione e di assistenza alle iniziative produttive insediate o che intendano insediarsi nelle aree industriali, anche in termini di servizi reali e di iniziative per l’orientamento e la formazione dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi, nonché dei giovani imprenditori e delle donne imprenditrici;

h) promuovere, d’intesa con gli Enti locali competenti, l’insediamento nelle aree industriali dei servizi sociali utili ad accrescerne l’attrattività ed a migliorare il tenore di vita di quanti vi operano.

2. All’adempimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), provvede con proprie deliberazioni, su proposta della Giunta, il Consiglio Regionale. All’assolvimento degli ulteriori compiti provvede la Giunta Regionale.

3. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, la Giunta Regionale può avvalersi, oltre che della collaborazione dei Consorzi, degli enti strumentali della Regione ovvero, nel rispetto della vigente normativa, delle società dalla stessa partecipate.

4. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Regione assicura il proficuo coinvolgimento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché delle parti sociali, degli enti pubblici e, purché rappresentanti di istanze collettive, dei soggetti privati interessati.

 

     Art. 6. Compiti degli Enti locali

1. Ferme restando le funzioni conferite dagli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e quelle ad essi spettanti in forza della vigente legislazione statale e regionale, gli Enti locali interessati partecipano al procedimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), nonché, sulla base delle disposizioni che saranno emanate per effetto di quanto stabilito nell’articolo 33,

comma 1, lettera a), a quello finalizzato all’approvazione dei pertinenti strumenti urbanistici.

2. Gli Enti locali attuano le misure individuate dalla Regione, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera h). La Regione medesima, sulla base delle intese ivi previste, assicura il proprio concorso finanziario.

3. Con riferimento ai titoli abilitativi occorrenti per l’attività edilizia da svolgere nelle aree industriali, resta fermo quanto stabilito nel titolo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

 

     Art. 7. Compiti di altri soggetti

1. La gestione delle reti e degli impianti, ubicati nelle aree industriali, funzionali all’uso civile della risorsa idrica di cui al servizio integrato è demandata al soggetto individuato, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1996, n. 63, quale gestore del servizio stesso nell’ambito territoriale ottimale della Basilicata.

2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la competente Autorità d’Ambito, la Giunta Regionale adotta i provvedimenti necessari, ivi compresa l’eventuale nomina di commissari ad acta, per rendere effettivo il trasferimento della gestione di cui al comma 1.

3. Il soggetto di cui al comma 1 è, altresì, competente in ordine alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione delle reti e degli impianti, da ubicare nelle aree industriali, funzionali all’uso civile della risorsa idrica.

4. In relazione a quanto previsto nel comma 3, ove occorra, si procede sulla base di appositi accordi conclusi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Nel caso in cui le reti di cui al comma 1 siano allocate all’interno di cunicoli multiutenze, la cui gestione è di competenza dei Consorzi, ovvero laddove in tali cunicoli debbano essere allocate le reti di cui al comma 3, oppure qualora le reti e gli impianti di cui ai commi 1 e 3 siano funzionali anche a servizi di competenza dei Consorzi medesimi, i soggetti interessati regolano i reciproci rapporti sulla base di apposite convenzioni.

 

     Art. 8. Entrate proprie e misure compensative

1. Ai Consorzi ed al gestore di cui all’articolo 7 spettano le tariffe ed i corrispettivi previsti per i servizi di rispettiva competenza.

2. Qualora la Regione, anche in relazione a quanto stabilito nell’articolo 4, comma 2, preveda casi di gratuità nei servizi di competenza dei soggetti di cui al comma 1, ovvero fissi tariffe e corrispettivi inferiori al costo effettivo della prestazione, la stessa Regione, nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato, garantisce risorse finanziarie compensative.

 

     Art. 9. Intese con altre Regioni

1. Sulla base di apposite intese sottoscritte dalla Regione Basilicata con le Regioni confinanti e con i Consorzi, ai medesimi Consorzi possono essere affidati compiti gestionali riferiti ad aree industriali ubicate al di fuori della Basilicata.

 

TITOLO II

ORDINAMENTO DEI CONSORZI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

 

Capo I

Natura giuridica, compiti ed organi

 

     Art. 10. Natura giuridica e norme applicabili

1. Conformemente a quanto stabilito nell’articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, i Consorzi sono enti pubblici economici. In quanto tali, i Consorzi sono dotati, nei limiti di cui al presente articolo, di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nonché di autonomia imprenditoriale.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge e da quella che sarà emanata ai sensi dell’articolo 33, l’attività dei Consorzi è regolamentata:

a) per le funzioni e per i servizi soggetti a specifiche norme di diritto pubblico, dalle pertinenti disposizioni di fonte comunitaria, statale e regionale, ivi comprese quelle sul diritto di accesso;

b) per quanto non disciplinato dalle norme di cui alla lettera a), dal codice civile e dalle altre disposizioni riguardanti le persone giuridiche private, per quanto applicabili in relazione alla loro natura giuridica.

3. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, l’attività dei Consorzi è, altresì, disciplinata dallo statuto e dai regolamenti di cui, rispettivamente, agli articoli 20 e 21.

4. I Consorzi, anche laddove operino mediante atti di diritto privato o, comunque, nell’esercizio della propria autonomia imprenditoriale, agiscono nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, pubblicità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.

 

     Art. 11. Compiti

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 5, 6, 7, 27 e 28, i Consorzi, nell’ambito della rispettiva competenza territoriale ed ove occorra sulla base delle disposizioni che saranno emanate in forza di quanto previsto nel titolo III, provvedono:

a) alla gestione ed alla manutenzione delle opere infrastrutturali e degli impianti ubicati nelle aree industriali esistenti, all’attuazione delle misure finalizzate al loro ampliamento o ammodernamento, nonché alla progettazione ed alla realizzazione di nuovi interventi, ivi compresi quelli funzionali all’allestimento di eventuali ulteriori aree industriali;

b) alla determinazione ed alla riscossione sia dei corrispettivi dovuti dai soggetti insediati nelle aree industriali a fronte dell’attività di gestione e di manutenzione, sia delle tariffe dovute dai terzi a fronte dell’utilizzo di opere o impianti consortili, ovvero della prestazione di servizi;

b-bis) Fermo restando il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato alle imprese, l’attività di manutenzione delle infrastrutture, sia ordinaria sia straordinaria, può essere effettuata dai Consorzi anche con fondi di origine regionale, statale, comunitaria o, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 25, nel solo caso di programmi straordinari appositamente approvati con risorse provenienti dal proprio bilancio. I corrispettivi e/o le tariffe richiesti ai soggetti insediati nelle aree industriali sono determinati al netto di tali fondi/risorse [2];

c) alla redazione dei pertinenti piani urbanistici ed alla vigilanza, per quanto di competenza, sul rispetto delle prescrizioni negli stessi contenute;

d) all’esercizio della facoltà, prevista dall’articolo 53, comma 7, del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, di espropriare beni immobili, oltre che ai fini dell’attrezzatura dell’area industriale, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l’impianto di nuove attività produttive e delle connesse pertinenze;

e) all’assegnazione ed alla vendita a soggetti che esercitino attività industriali, commerciali, artigianali o di servizi dei lotti ricadenti nelle aree industriali, nonché all’assegnazione ed alla vendita, ovvero alla locazione, anche finanziaria, ai medesimi soggetti di fabbricati e rustici, privi di vincoli di destinazione, di cui i Consorzi siano proprietari;

f) alla individuazione, progettazione ed attuazione di una rete di Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA), di concerto con la Regione e con i Comuni, in attuazione dell'articolo 26 del decreto legislativo 112 de1 1998. A tal fine, la Regione, con atto di coordinamento tecnico, definisce, sulla base della normativa vigente in materia, gli obiettivi prestazionali delle aree ecologicamente attrezzate [3].

2. I Consorzi provvedono altresì ad attuare, per quanto di competenza, i programmi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), ed assumono, sulla base di quanto

stabilito nell’articolo 5, comma 3, ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo delle attività produttive insediate nelle aree industriali.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e d), i Consorzi svolgono, ove necessario, anche le funzioni di autorità espropriante.

4. I Consorzi provvedono alla riscossione dei corrispettivi e delle tariffe di cui al comma 1, lettera b), anche sulla base di quanto previsto dall’art. 5, comma 4, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104.

 

     Art. 12. Aree per gli insediamenti produttivi

1. La Giunta Regionale, con provvedimento motivato da esigenze di efficienza, efficacia o economicità rivenienti dalla tipologia delle misure da porre in essere, può individuare i Consorzi quali:

a) soggetti attuatori di interventi, finanziati o cofinanziati dalla Regione, mirati alla realizzazione, al completamento, all’ampliamento o all’ammodernamento infrastrutturale delle aree destinate ad insediamenti produttivi comunali ed intercomunali; oppure,

b) soggetti cui demandare, in relazione ai predetti interventi, le funzioni di centrale di committenza di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Gli Enti locali, sulla base di apposita convenzione disciplinante lo svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono, possono:

a) affidare al Consorzio territorialmente competente la manutenzione e la gestione delle aree di cui al presente articolo; ovvero,

b) individuarlo quale soggetto attuatore di interventi, finanziati con fondi propri, mirati alla realizzazione, al completamento, all’ampliamento o all’ammodernamento infrastrutturale di tali aree.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), ed al comma 2, lettera b), i Consorzi svolgono, ove necessario, anche le funzioni di autorità espropriante.

 

     Art. 13. Programmazione negoziata

1. La Regione riconosce e, ove necessario, promuove i Consorzi quali soggetti della programmazione negoziata, laddove la stessa esplichi i suoi effetti nell’ambito delle aree industriali.

 

     Art. 14. Organi [4]

1. Sono organi dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale l’amministratore unico ed il collegio dei revisori dei conti.

2. L'amministratore unico, individuato in basi a criteri di professionalità ed esperienza, è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale. L'amministratore unico dura in carica cinque anni e, comunque, non oltre la durata di ogni singola legislatura regionale. L'amministratore unico è rinnovabile per una sola volta.

3. Il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, è nominato sulla base di quanto stabilito dall’art. 28 della Legge regionale 16 aprile 2013, n. 7 e s.m.i. in materia di nomina dei revisori dei conti. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni e in ogni caso non oltre la durata dell’amministratore unico.

4. Gli organi scaduti restano in carica fino all’insediamento dei nuovi.

 

     Art. 15. Il Consiglio di Amministrazione [5]

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. A tal fine adotta gli occorrenti provvedimenti ad eccezione di quelli meramente esecutivi di precedenti decisioni che, sulla base di quanto al riguardo stabilito nello statuto di cui all’articolo 20, sono di competenza del Direttore Generale e dei dirigenti.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri affidatigli con la presente legge e quelli che gli saranno demandati con le disposizioni da emanare in forza di quanto stabilito nel titolo III, provvedendo in particolare, su proposta del Presidente, a:

a) approvare i regolamenti di cui all’articolo 21 e proporre alla Regione eventuali modifiche dello statuto;

b) approvare i documenti programmatici di cui all’articolo 24 ed il bilancio consuntivo di cui all’articolo 25, comma 4;

c) approvare formalmente, qualora non già previsti nel piano previsionale di cui all’articolo 24, comma 1, le spese urgenti ed indifferibili che incidano sul risultato economico, anche se ripartite in più esercizi, nonché il conseguente ricorso alle necessarie fonti di copertura;

d) determinarsi in ordine ai piani urbanistici delle aree industriali, nonché esprimersi in ordine alla variazione dei criteri di cui all’articolo 31 e, se del caso, richiederla.

3. Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì a nominare, mediante contratto a termine di durata non superiore a quella del proprio incarico, il Direttore Generale tra i dirigenti di ruolo del Consorzio, oppure tra esperti o professionisti esterni.

 

     Art. 16. (Amministratore unico) [6]

1. L’amministratore unico rappresenta il Consorzio ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. A tal fine egli adotta la generalità dei provvedimenti ad eccezione di quelli meramente esecutivi di precedenti decisioni che, sulla base di quanto al riguardo stabilito nello statuto, sono di competenza dei dirigenti.

2. In caso di dimissioni, e impedimento o motivata revoca dell'incarico conferito, il nuovo amministratore è nominato entro quindici giorni con la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 14.

3. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, l’amministratore unico esercita i poteri affidatigli con la presente legge, provvedendo in particolare a:

a) approvare i regolamenti di cui all’articolo 21 e proporre alla Regione eventuali modifiche dello statuto;

b) approvare i documenti programmatici di cui all’articolo 24 ed il bilancio consuntivo di cui all’articolo 25, comma 4;

c) autorizzare, qualora non già previste nel piano previsionale di cui all’articolo 24, comma 1, le spese urgenti ed indifferibili che incidano sul risultato economico, anche se ripartite in più esercizi, nonché il conseguente ricorso alle necessarie fonti di copertura;

d) determinarsi in ordine ai piani urbanistici delle aree industriali, stipulare i contratti e le convenzioni in cui il Consorzio è parte e sottoscrivere gli atti che impegnano il Consorzio medesimo verso l’esterno, ad eccezione di quelli meramente esecutivi di obblighi precedentemente assunti;

e) esprimersi in ordine alla variazione dei criteri di cui all’articolo 31 e, se del caso, richiederla;

f) contrarre mutui per finanziare investimenti.

4. L’amministratore unico non potrà contrarre mutui per finanziare posizioni debitorie o spese correnti, salvo quelli finalizzati all’attuazione dei piani di risanamento di cui all’articolo 13.

5. L’amministratore unico può nominare il direttore del Consorzio tra i dirigenti di ruolo del Consorzio, oppure tra esperti comunque già inquadrati nei ruoli del comparto Regione – Autonomie Locali della Basilicata, e fra coloro che hanno ricoperto l'incarico di direttore in enti pubblici economici purché in possesso di laurea in possesso del diploma di laurea.

 

     Art. 17. Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni ad esso demandate dal codice civile e si attiene alle disposizioni dalla stessa dettate, in quanto applicabili.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila, altresì, sul rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati dalla Regione in base all’articolo 5 nonché di quelli rivenienti dalle disposizioni che saranno emanate in base al titolo III.

3. Qualora accerti gravi irregolarità nella gestione ovvero riscontri la violazione o la disapplicazione degli indirizzi di cui al comma 2, il Collegio dei Revisori dei Conti deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta Regionale.

 

     Art. 18. Compensi e rimborsi [7]

1. Il compenso dell’amministratore unico è stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 10 della legge regionale 20 aprile 2014, n. 8.

2. Ai componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti spetta un compenso annuo pari a quello previsto dall’articolo 241, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti. Per il presidente il predetto compenso è incrementato del 10%.

3. All’amministratore unico, al presidente ed ai componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti spetta, altresì, nella misura stabilita per i dirigenti regionali, il rimborso delle documentate spese di viaggio sostenute per ragioni correlate all’esercizio delle rispettive funzioni.

4. I compensi ed i rimborsi di cui al presente articolo sono posti a carico del bilancio dei Consorzi.

 

     Art. 19. Incompatibilità, decadenza e revoca [8]

1. All’amministratore unico ed al collegio dei revisori dei conti, oltre alle disposizioni dettate dal codice civile in materia di ineleggibilità e di incompatibilità nelle società per azioni ed a quelle contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e di incompatibilità, si applicano quelle di cui all’articolo 10, commi 1, 2 ed all’articolo 11, comma 1, della legge regionale 5 aprile 2000, n. 32.

2. Fermo restando quanto stabilito nella vigente normativa di fonte statale in materia di decadenza, nonché nell’articolo 26, il Presidente della Regione, con decreto emanato previa deliberazione della Giunta regionale:

a) revoca l’incarico conferito all’amministratore unico e i membri del collegio dei revisori dei conti, anche disgiuntamente allorché sopraggiungano cause di decadenza oppure di incompatibilità non eliminate sulla base di quanto previsto nell’articolo 10, comma 3 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 32;

3. Ulteriori cause di incompatibilità e di decadenza possono essere stabilite nello statuto di cui all’articolo 20.

 

Capo II

Funzionamento

 

     Art. 20. Statuto

1. Lo statuto di ciascun Consorzio, nel rispetto della presente legge e della vigente normativa di fonte statale, reca principi generali in ordine all’organizzazione ed al funzionamento del Consorzio medesimo ed in particolare:

a) definisce eventuali ulteriori cause di incompatibilità e di decadenza, aggiuntive rispetto a quelle previste nell’articolo 19;

b) individua le competenze degli organi di cui all’articolo 14, nonché del comitato di indirizzo di cui all’articolo 23, disciplinandone il funzionamento;

c) stabilisce le modalità per l’approvazione dei regolamenti di cui all’articolo 21 e dei documenti programmatici di cui all’articolo 24;

d) precisa i provvedimenti di competenza del direttore e dei dirigenti, ivi compresa la presidenza delle commissioni di gara e di quelle di concorso;

e) prevede la permanenza in carica del direttore fino al momento della sua sostituzione da effettuare ai sensi dell’articolo 15, comma 3;

f) specifica le modalità con le quali il Consorzio può promuovere la costituzione o la partecipazione a società e consorzi che abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all’esercizio delle funzioni ed all’assolvimento dei compiti ad esso attribuiti [9].

2. Lo statuto determina, altresì, i criteri per la individuazione e per il rinnovo, in seno al comitato di indirizzo, dei rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b), precisandone il numero entro i limiti ivi stabiliti.

3. Lo statuto è predisposto, entro sei mesi dall’approvazione della presente legge, dal commissario di cui all’articolo 37 ed è approvato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, entro novanta giorni dal suo ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine, lo statuto si intende approvato.

4. Le eventuali modifiche dello statuto sono proposte dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti e del comitato di cui all’articolo 23, e vengono approvate con le modalità indicate nel comma 3.

5. Lo statuto e le sue eventuali modifiche sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

 

     Art. 21. Regolamenti

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e nello statuto nonché di quelle che saranno emanate ai sensi del titolo III, il Consiglio di Amministrazione, oltre ai regolamenti obbligatori per legge, ivi compreso quello di cui all’articolo 22, approva i regolamenti:

a) sulla gestione amministrativa, contrattuale, contabile e finanziaria;

b) sull’articolazione e sul funzionamento degli uffici;

c) sull’assegnazione dei lotti e degli immobili ricadenti nelle aree industriali;

d) sull’accesso ai servizi consortili;

e) sulla determinazione dei corrispettivi e delle tariffe dovuti a fronte di tali servizi;

f) sulla predisposizione dei piani urbanistici delle aree industriali.

2. I regolamenti di cui al comma 1, corredati da una pertinente analisi in ordine al loro impatto economico, finanziario ed organizzativo, sono approvati previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti e del comitato di indirizzo di cui all’articolo 23.

3. I regolamenti stessi, insieme alle analisi ed ai pareri di cui al comma 2, sono trasmessi, entro cinque giorni dalla loro adozione, alla Giunta Regionale che, nei successivi sessanta giorni, può formulare osservazioni fondate su motivi di legittimità.

4. Decorso il predetto termine di sessanta giorni senza che venga adottato alcun provvedimento da parte della Giunta Regionale, oppure nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione recepisca le osservazioni formulate, entro il succitato termine, dalla Giunta medesima ovvero qualora la stessa Giunta ritenga idonee le controdeduzioni del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti s’intendono definitivamente approvati e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Il termine stesso può essere interrotto una sola volta se, prima della sua scadenza, la Giunta richieda chiarimenti o documentazione integrativa.

5. I regolamenti di cui al presente articolo sono modificati e pubblicati con le modalità indicate nei precedenti commi.

 

     Art. 22. Reclutamento del personale

1. Fermo restando che il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, i Consorzi, con propri regolamenti approvati nel rispetto dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e.s.m., individuano i criteri e le modalità da utilizzare ai fini del reclutamento del personale e del conferimento degli incarichi il cui affidamento non sia disciplinato dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

     Art. 23. Comitato di indirizzo

1. Presso ciascun Consorzio per lo Sviluppo Industriale è istituito un comitato di indirizzo composto da:

a) il Presidente dell’Amministrazione Provinciale territorialmente competente o un suo delegato, i Sindaci o loro delegati dei comuni nei quali sono ubicate le aree industriali, il Presidente della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato territorialmente competente o un suo delegato;

b) complessivamente, da sei a dieci rappresentanti delle associazioni degli industriali, degli artigiani e dei commercianti, nonché delle organizzazioni cooperative presenti nel Comitato Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

2. Il comitato, anche laddove non siano stati ancora individuati o rinnovati i rappresentati di cui al comma 1, lettera b), si riunisce presso la sede del Consorzio almeno due volte l’anno, nonché tutte le volte in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne effettui la convocazione, ovvero quando a quest’ultimo ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti in carica.

3. Il comitato esprime parere preventivo non vincolante in ordine alle modifiche dello statuto, all’adozione ed alla modifica dei regolamenti di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a), b) ed f), ed all’articolo 22, ai documenti programmatici di cui all’articolo 24, ai piani urbanistici delle aree industriali, all’eventuale variazione dei criteri di cui all’articolo 31 nonché su qualunque altro argomento per il quale il Consiglio di Amministrazione ritenga di doverlo acquisire.

4. Il comitato esprime parere preventivo vincolante in ordine all’adozione ed alla modifica dei regolamenti di cui all’articolo 21, comma 1, lettere c), d) ed e). Laddove il Consiglio di Amministrazione non intenda attenersi al parere espresso dal comitato, il parere medesimo e la proposta di regolamento deliberata dal Consiglio di Amministrazione sono trasmesse alla Giunta Regionale che, fatte le valutazioni del caso, assume le conseguenti determinazioni, ivi compresa l’approvazione del regolamento stesso con le modifiche o le integrazioni ritenute necessarie. In tale ipotesi, il regolamento approvato dalla Giunta diviene efficace a seguito della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

5. Il comitato esprime il proprio parere, a maggioranza dei componenti presenti, entro quindici giorni dalla richiesta a tal fine formulata dal Consiglio di Amministrazione, laddove il parere stesso riguardi i documenti programmatici di cui all’articolo 24, entro trenta giorni negli altri casi. Decorsi inutilmente tali termini, che possono essere interrotti una sola volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni, il parere si intende favorevolmente acquisito.

6. Il comitato può formulare al Consiglio di Amministrazione motivate proposte in ordine alle materie per le quali gli è riconosciuta la funzione consultiva. Può altresì formulare alla Giunta Regionale motivate proposte in ordine all’eventuale variazione dei criteri di cui all’articolo 31 e più in generale sulle materie che la presente legge demanda alla competenza della stessa Giunta.

 

     Art. 24. Programmazione dell’attività

1. Entro il 30 novembre di ciascun anno, i Consorzi approvano un piano economico, finanziario e patrimoniale previsionale con il quale, anche in relazione alle risultanze dei documenti programmatici di cui al comma 2, indicano:

a) le attività da porre in essere nel corso dell’esercizio riferito all’anno successivo, le presumibili spese dalle stesse rivenienti, ivi comprese quelle derivanti dagli investimenti programmati, nonché le risorse finanziarie necessarie per assicurarne la copertura, specificando le diverse fonti di provvista;

b) le misure organizzative occorrenti per sostenere le azioni prescelte, ivi comprese quelle riguardanti la razionalizzazione delle strutture consortili, al fine di ridurne i costi e di migliorarne l’efficienza.

2. Atteso che, ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i Consorzi si configurano quali organismi di diritto pubblico e, pertanto, quali amministrazioni aggiudicatrici, gli stessi sono tenuti al rispetto, in quanto applicabili, delle disposizioni dettate dall’articolo 128 del medesimo decreto in materia di programmazione dei lavori pubblici. All’approvazione dell’elenco annuale ed all’aggiornamento del programma triennale i Consorzi procedono unitamente a quella del piano previsionale di cui al comma 1.

3. Su motivata richiesta del Consiglio di Amministrazione, la Giunta Regionale può differire il termine di cui al comma 1 per non oltre sessanta giorni.

4. I documenti programmatici di cui ai commi 1 e 2, approvati dal Consiglio di Amministrazione previa acquisizione del parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti e di quello consultivo del comitato di cui all’articolo 23, si conformano alle direttive ed agli indirizzi formulati dalla Regione in base alle disposizioni contenute nella presente legge ed a quelle che saranno emanate ai sensi del titolo III.

5. Allo scopo di verificare tale conformità, i documenti programmatici di cui ai commi 1 e 2, unitamente ai succitati pareri, sono trasmessi entro cinque giorni dall’approvazione alla Giunta Regionale che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento. Decorso il predetto termine senza che venga adottato alcun provvedimento da parte della Giunta Regionale oppure nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione recepisca le osservazioni formulate, entro il succitato termine, dalla Giunta medesima, ovvero qualora la stessa Giunta ritenga idonee le controdeduzioni del Consiglio di Amministrazione, la conformità si intende verificata. Il termine stesso può essere interrotto una sola volta se, prima della sua scadenza, la Giunta richieda chiarimenti o documentazione integrativa.

5 bis. Entro dieci giorni dall'approvazione da parte della Giunta, i documenti programmatici di cui ai commi 1 e 2, vengono trasmessi alla competente Commissione consiliare permanente in materia di bilancio e programmazione la quale, esaminati gli stessi, approva una propria relazione che trasmette al Consiglio per la successiva discussione [10].

6. La mancata verifica di conformità comporta il non finanziamento, da parte della Regione, degli interventi per i quali siano stati disattesi gli indirizzi e le direttive di cui al comma 4. La predetta verifica è, altresì, presupposto per il riconoscimento, totale o parziale, da parte della stessa Regione di misure di sostegno all’attività dei Consorzi.

7. Qualora, ricorrendo l’ipotesi di cui all’articolo 16, comma 3, lettera c), le spese urgenti ed indifferibili approvate dal Consiglio di Amministrazione incidano sul risultato economico, lo stesso consiglio ne informa tempestivamente il Collegio dei Revisori dei Conti e la Giunta Regionale nonché, alla prima seduta successiva utile, il comitato di indirizzo, provvedendo altresì alle conseguenti variazioni o assestamenti del piano previsionale di cui al comma 1 [11].

 

     Art. 25. Gestione economico-finanziaria

1. I componenti positivi del reddito dei Consorzi sono costituiti, oltre che da eventuali finanziamenti o contributi erogati dalla Regione, dallo Stato, dall’Unione Europea, da qualsiasi altro ente pubblico o da soggetti privati, da:

a) le tariffe ed i corrispettivi percepiti in relazione alle attività svolte;

b) gli interessi sugli investimenti finanziari;

c) altri proventi patrimoniali e di gestione.

2. I Consorzi non possono sostenere costi o impegnare spese eccedenti i ricavi e le entrate. I piani di investimento e gli impegni a carattere pluriennale devono conformarsi al limite costituito dalle risorse finanziarie di fonte pubblica e dalle altre entrate proprie.

2 bis. I Consorzi possono derogare alle disposizioni di cui al primo periodo del comma precedente, comunque entro i limiti delle riserve di utili e dell’utile presenti nell'ultimo bilancio approvato, per finanziare le spese correnti a carattere non continuativo e non ricorrente [12].

3. La Regione o gli Enti locali, nel rispetto della vigente normativa, possono prestare garanzia sui finanziamenti concessi ai Consorzi dagli istituti di credito previa istituzione di apposito stanziamento.

4. L’esercizio dei Consorzi inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo, redatto nel rispetto delle disposizioni dettate dal codice civile, nonché dei termini e delle modalità previste nello statuto, è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo controllo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti della sua conformità alle leggi, allo statuto, ai regolamenti ed alle risultanze contabili.

4 bis. Il bilancio consuntivo viene trasmesso entro cinque giorni dall'approvazione alla Giunta che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento. Decorso il predetto termine senza che venga adottato alcun provvedimento da parte della Giunta oppure nel caso in cui il Consorzio recepisca le osservazioni formulate entro il succitato termine dalla Giunta medesima, ovvero qualora la Giunta ritenga idonee le controdeduzioni presentate, la conformità si intende verificata. II termine stesso può essere interrotto una sola volta se, prima della sua scadenza, la Giunta richieda chiarimenti o documentazione integrativa [13].

4 ter. Entro dieci giorni dall’approvazione da parte della Giunta, i bilanci di cui al comma 4, vengono trasmessi alla competente Commissione consiliare permanente in materia di bilancio e programmazione la quale, esaminati gli stessi, approva una propria relazione che trasmette al Consiglio per la successiva discussione [14].

5. [I bilanci dei Consorzi sono approvati unitamente al bilancio regionale nei termini e nelle forme stabilite dallo Statuto, dall'articolo 18 della legge regionale 14 luglio 2006, n. 11 e dalle altre leggi regionali e sono pubb1icati sul Bollettino Ufficiale della Regione] [15].

6. [La Giunta Regionale si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento. Decorso il predetto termine senza che venga adottato alcun provvedimento da parte della Giunta Regionale, oppure nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione recepisca le osservazioni formulate, entro il succitato termine, dalla Giunta medesima, ovvero qualora la stessa Giunta ritenga idonee le controdeduzioni del Consiglio di Amministrazione, la conformità si intende verificata. Il termine stesso può essere interrotto una sola volta se, prima della sua scadenza, la Giunta richieda chiarimenti o documentazione integrativa] [16].

7. La verifica della conformità è presupposto per il riconoscimento, totale o parziale, da parte della Regione di misure di sostegno all’attività dei Consorzi.

 

     Art. 26. Vigilanza e controllo

1. I Consorzi sono sottoposti all’alta vigilanza della Regione che, secondo le modalità previste nella presente legge, la esercita per il tramite del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché delle strutture regionali all’uopo individuate con provvedimento della Giunta Regionale.

2. Fatte salve specifiche attività di verifica imposte alla Regione dalla vigente normativa, il controllo sull’attività gestionale dei Consorzi spetta al Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Fermo restando che, salvo quanto previsto nel comma 2, è escluso il controllo preventivo sui singoli atti di gestione, l’attività di vigilanza è, tra l’altro, finalizzata ad accertare il regolare funzionamento dei Consorzi ed il rispetto, da parte degli stessi, delle direttive e degli indirizzi formulati dalla Regione.

4. Allo scopo di consentire l’esercizio della funzione di vigilanza, i Consorzi trasmettono alle strutture di cui al comma 1, nei tempi e con le modalità dalle stesse stabilite, tutte le informazioni necessarie per la valutazione della corretta ed economica gestione delle risorse assegnate, dell’imparzialità e del buon andamento dell’attività. Nell’esercizio di tale potere la Giunta Regionale può:

a) richiedere al Collegio dei Revisori dei Conti le pertinenti informazioni o disporre ispezioni a mezzo di propri funzionari;

b) provvedere, previa diffida agli organi del Consorzio e mediante la nomina di commissari ad acta, al compimento di atti obbligatori per legge, quando il Consorzio stesso ne ometta, rifiuti o ritardi l’adempimento.

5. Anche sulla base di quanto previsto nello statuto, il Presidente della Regione, su proposta della Giunta, decreta la revoca dell’incarico conferito all’amministratore unico e, se del caso, al Collegio dei Revisori dei Conti provvedendo, altresì, alla nomina di un commissario straordinario, nelle seguenti fattispecie:

a) accertate violazioni di legge che pregiudichino la funzionalità del Consorzio o il suo equilibrio economico finanziario;

b) persistenti inadempienze relative ad atti dovuti, oppure mancato perseguimento delle finalità istituzionali;

c) accertata impossibilità del funzionamento degli organi di cui all’articolo 14, ovvero conflitto tra i medesimi organi;

d) persistenti e gravi irregolarità nella gestione, ivi comprese quelle consistenti nella violazione dello statuto e dei regolamenti di cui, rispettivamente, agli articoli 20 e 21, ovvero risultati particolarmente negativi della gestione medesima;

e) grave inosservanza degli obblighi rivenienti dalle convenzioni di cui all’articolo 7, comma 6, all’articolo 9 ed all’articolo 12, comma 2;

f) inosservanza delle direttive e degli indirizzi formulati dalla Regione, ovvero mancata approvazione del bilancio consuntivo, oppure grave violazione di quanto stabilito nell’articolo 25, comma 2 [17].

6. All’adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 si provvede, altresì, qualora il Consorzio ostacoli lo svolgimento dell’attività di vigilanza, ovvero laddove ricorrano altre ragione di pubblico interesse.

7. Il commissario straordinario di cui al comma 5 assume i poteri spettanti, ai sensi della presente legge e dello statuto, all’amministratore unico. Per i compensi del commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18, commi 1, 3 e 4. La gestione commissariale non può avere durata superiore a sei mesi. Entro tale termine si provvede alla nomina degli organi di amministrazione ordinaria [18].

8. Laddove il provvedimento di revoca interessi il Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio Regionale provvede alla nomina del nuovo collegio nella sua prima seduta utile.

 

TITOLO III

COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA E RISANAMENTO

 

     Art. 27. Titolarità delle infrastrutture e degli impianti

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sentiti gli Enti locali eventualmente interessati, la Giunta Regionale con uno o più provvedimenti procede ad individuare, sulla base delle disposizioni contenute nel titolo I e della normativa vigente, la titolarità delle infrastrutture e degli impianti gestiti dai Consorzi.

2. Con le deliberazioni di cui al comma 1 la Giunta Regionale stabilisce altresì, ove necessario, i termini per l’adozione degli occorrenti decreti di trasferimento nonchè dei conseguenti provvedimenti e, se del caso, nomina appositi commissari ad acta.

3. Qualora i provvedimenti di cui al comma 2 interessino le reti o gli impianti di cui all’articolo 7, comma 1, con i medesimi provvedimenti la Giunta Regionale provvede anche in ordine a quanto stabilito nel comma 2 del richiamato articolo 7.

 

     Art. 28. Nuova delimitazione delle aree industriali

1. Anche al fine di conseguire le finalità di cui all’articolo 29, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, qualora lo ritenga necessario o comunque utile in relazione alle modalità di utilizzo del territorio successive alla iniziale delimitazione delle aree industriali, la Giunta Regionale, d’intesa con i Comuni interessati, procede alla loro riperimetrazione.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta Regionale provvede, altresì, ad individuare gli Enti locali che, sulla base della vigente normativa, sono competenti in ordine alle funzioni già svolte dai Consorzi, nonché a quantificare gli oneri rivenienti da tale trasferimento allo scopo di definire l’eventuale concorso finanziario della Regione.

 

     Art. 29. Risanamento dei Consorzi

1. Anche sulla base delle disposizioni contenute nel titolo I, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale individua gli strumenti necessari per assicurare il risanamento economico-finanziario dei Consorzi e per garantire l’equilibrio della loro gestione, tra l’altro prevedendo gli eventuali impegni da iscrivere nel bilancio pluriennale della Regione.

2. Allo scopo di perseguire le finalità di cui al comma 1, la Giunta Regionale è autorizzata ad effettuare, avvalendosi dei commissari di cui all’articolo 37 nonché, ove occorra anche ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, delle competenze professionali all’uopo necessarie, un’approfondita analisi patrimoniale e contabile dei Consorzi procedendo, se del caso, alla redazione delle pertinenti stime.

 

     Art. 30. Valorizzazione del patrimonio disponibile della Regione

1. La Giunta Regionale avvia ogni iniziativa utile alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare disponibile, acquisito o da acquisire, ubicato nelle aree industriali. Tali iniziative possono prevedere il ricorso all’istituto della finanza di progetto e devono tendere ad innescare processi di sviluppo autopropulsivo oppure alla creazione di centri di ricerca ed innovazione o, comunque, di poli per la produzione di servizi avanzati.

2. Nell’ambito delle iniziative di cui al comma 1, la Giunta Regionale promuove, qualora ne ravvisi la opportunità, la costituzione di una o più società di trasformazione urbana.

3. Le sopravvenienze derivanti dall’attuazione del presente articolo sono prioritariamente destinate ad assicurare la copertura dell’eventuale impegno da iscrivere, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, nel bilancio pluriennale della Regione per conseguire l’obiettivo del risanamento economico-finaziario dei Consorzi.

 

     Art. 31. Corrispettivi, tariffe ed assegnazione dei lotti

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, nel rispetto dei principi enunciati nell’articolo 4, provvede ad individuare i criteri attraverso i quali i Consorzi procedono alla determinazione:

a) del corrispettivo dovuto dagli operatori insediati nelle aree industriali per i servizi di manutenzione e di gestione;

b) delle tariffe dovute dai terzi a fronte dell’utilizzo di opere o impianti consortili, ovvero della prestazione di specifici servizi, anche a domanda individuale.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta Regionale provvede, altresì, ad individuare i criteri attraverso i quali i Consorzi procedono all’assegnazione dei lotti ai soggetti che ne facciano richiesta, nonché alla determinazione del valore di cessione degli stessi.

3. All’eventuale variazione dei criteri di cui al presente articolo si procede, sentiti i Consorzi, con le modalità indicate nei commi 1 e 2.

 

     Art. 32. Informativa al Consiglio Regionale

1. La Giunta, entro trenta giorni dalla loro adozione, trasmette al Consiglio Regionale i provvedimenti adottati ai sensi dell’ articolo 7, comma 2, dell’articolo 12, comma 1, degli articoli 27, 28, 30, commi 1 e 2, e dell’art. 31.

 

     Art. 33. Riserva di legge

1. Allo scopo di completare la riforma dei Consorzi e di conseguire appieno le finalità di cui all’articolo 2, entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, sulla base delle disposizioni contenute nel titolo I e, per quanto occorra, delle attività svolte ai sensi degli articoli 27, 28, 29, 30, commi 1 e 2, e dell’articolo 31, propone al Consiglio Regionale un disegno di legge diretto a:

a) modificare o integrare la legge regionale 11 agosto 1999, n. 23, allo scopo di precisare e di armonizzare, ai fini dell’allocazione di nuove aree industriali, nonché dell’adozione e dell’approvazione dei piani urbanistici delle aree industriali, le funzioni amministrative della Regione, degli Enti locali e dei Consorzi medesimi;

b) prevedere, anche in relazione alle disposizioni contenute nel titolo I ed a quanto stabilito dall’articolo 173 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adeguate forme di mobilità del personale in servizio presso i Consorzi nel rispetto, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, del trattamento giuridico ed economico dallo stesso goduto;

c) incentivare, da parte degli Enti locali, il ricorso all’esercizio della facoltà prevista dall’articolo 12, comma 2;

d) quantificare, per non oltre un quadriennio, l’eventuale concorso finanziario della Regione a fronte degli oneri rivenienti dalla gestione e dalla manutenzione delle aree industriali;

e) semplificare le procedure finalizzate alla realizzazione, all’adeguamento ed alla riconversione di impianti produttivi, a tal fine favorendo la costituzione ed il funzionamento dello sportello unico delle imprese;

f) promuovere, nel contesto di cui alla lettera e), la funzione di avvalimento tecnico-organizzativo attribuita ai Consorzi, da ultimo, dall’articolo 3, comma 3, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) disciplinare i procedimenti tesi al recupero a fini produttivi dei lotti da tempo inutilizzati anche mediante il riacquisto ovvero, nel rispetto della legislazione vigente, l’espropriazione di quelli precedentemente assegnati e dei manufatti sugli stessi eventualmente realizzati;

h) definire, anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la regolamentazione delle aree ecologicamente attrezzate;

i) favorire l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 369, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Con riferimento a quanto previsto nel comma 1, lettere b), c), e), f), e g), la Giunta Regionale tiene conto, altresì , dei conseguenti oneri finanziari al fine di quantificare l’eventuale impegno di cui all’articolo 29, comma 1.

3. Allo scopo di predisporre il disegno di legge di cui al comma 1, la Giunta Regionale è autorizzata ad avvalersi sia dei commissari di cui all’articolo 37 sia, se del caso, ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, delle competenze professionali all’uopo necessarie.

 

     Art. 34. Legge regionale 13 maggio 2003, n. 19

1. L’articolo 5 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 19, recante “Norme per la riassegnazione dei lotti per insediamenti produttivi di proprietà del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza”, va interpretato nel senso che tra gli obiettivi prioritari da conseguire con le risorse trasferite ai sensi dell’articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e con gli interessi sulle stesse maturati rientra la gestione delle aree industriali ricadenti nella competenza del Consorzio della Provincia di Potenza.

2. Fermo restando quanto previsto nel comma 1, nel predisporre il disegno di legge di cui all’articolo 33, la Giunta Regionale propone altresì l’integrazione, la modifica o l’abrogazione delle disposizioni contenute nella legge regionale 13 maggio 2003, n. 19, sia al fine di armonizzarle con la nuova disciplina, sia allo scopo di conseguire gli obiettivi di risanamento e di equilibrio indicati nell’articolo 29, comma 1.

 

     Art. 35. Integrazione della legge regionale 16 febbraio 2009, n. 1

1. Nell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 16 febbraio 2009, n. 1, dopo le parole “anche attraverso gli enti regionali” sono aggiunte le seguenti “, i Consorzi per lo Sviluppo Industriale”.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 36. Rapporti in essere

1. I crediti ed i debiti dei Consorzi preesistenti all’entrata in vigore della presente legge restano in capo agli stessi.

2. Salvo che non sia diversamente stabilito con i provvedimenti di cui all’articolo 7, comma 2, all’articolo 27, comma 2, ed all’articolo 28, comma 2, restano in capo ai Consorzi i contratti dagli stessi sottoscritti in data precedente l’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 37. Commissari

1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 38, comma 1, fino all’insediamento degli organi di cui all’articolo 16, i poteri dell’amministratore unico sono esercitati, in ciascun Consorzio, da un commissario nominato, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale [19].

2. In caso di dimissioni, impedimento o revoca dell’incarico, alla sostituzione dei commissari si provvede con le modalità indicate nel comma 1.

3. I commissari sono tenuti ad assicurare alla Giunta Regionale il supporto necessario per consentire alla medesima Giunta, ovvero ai soggetti dalla stessa incaricati il tempestivo e puntuale svolgimento delle attività di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, commi 1 e 2, e art. 31, commi 1 e 2.

4. I compensi ed i rimborsi spettanti ai commissari, commisurati a quelli previsti nell’articolo 18, commi 1, e 3, sono a carico del bilancio dei Consorzi [20].

5. Sino alla nomina dei commissari di cui al comma 1, restano in carica quelli individuati ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 9 agosto 2007, n. 13.

 

     Art. 38. Norma transitoria

1. [In sede di prima applicazione, gli organi di cui agli articoli 15 e 16 sono nominati dopo l’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 27 e 28, nonchè dopo l’approvazione, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, dello statuto e comunque entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge] [21].

2. Sino alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all’articolo 17, le attività allo stesso demandate sono svolte da quello in carica al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

3. Sino all’approvazione degli statuti e dei regolamenti di cui agli articoli 20 e 21, i Consorzi applicano le disposizioni, che non siano in contrasto con la presente legge, contenute negli statuti e nei regolamenti approvati ai sensi della legge regionale 3 novembre 1998, n. 41.

4. Sino all’entrata in vigore della legge di cui all’articolo 33, le disposizioni contenute nell’articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 41, continuano ad esplicare la loro efficacia.

5. Ai soggetti aventi titolo che ne facciano richiesta spetta il rimborso delle quote versate ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 3 novembre 1998, n. 41.

 

     Art. 39. Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto nell’articolo 38, comma 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge regionale 3 novembre 1998, n. 41.

 

     Art. 40. Copertura finanziaria

1. Alla copertura degli oneri rivenienti dall’attuazione della presente legge, complessivamente quantificati in 350.000,00 euro, si provvede a valere sulle risorse appostate sulla unità previsionale di base n. 0442.05 dello stato di previsione delle uscite del bilancio della Regione Basilicata per l’anno 2010.

 

     Art. 41. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Abrogata dall'art. 13 della L.R. 3 marzo 2021, n. 7, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 36 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 5 novembre 2014, n. 32.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 5 novembre 2014, n. 32.

[5] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 5 novembre 2014, n. 32.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 5 novembre 2014, n. 32.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 5 novembre 2014, n. 32.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 5 novembre 2014, n. 32.

[9] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 5 novembre 2014, n. 32.

[10] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[11] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 5 novembre 2014, n. 32.

[12] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[13] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[14] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[15] Comma sostituito dall'art. 10 della L.R. 5 novembre 2014, n. 32 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 30 settembre 2015, n. 43.

[16] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 30 settembre 2015, n. 43.

[17] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 5 novembre 2014, n. 32.

[18] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 5 novembre 2014, n. 32.

[19] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 5 novembre 2014, n. 32.

[20] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 5 novembre 2014, n. 32.

[21] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 5 novembre 2014, n. 32.