§ 3.5.34 - L.R. 3 novembre 1998, n. 41.
Disciplina dei Consorzi per lo sviluppo industriale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:03/11/1998
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Oggetto della Legge.
Art. 2.  Natura e costituzione dei Consorzi.
Art. 3.  Costituzione di nuovi Consorzi.
Art. 4.  Funzioni dei Consorzi.
Art. 5.  Organizzazione dei Consorzi e statuto.
Art. 6.  Indirizzi regionali e programmi di attività dei Consorzi.
Art. 7.  Piani territoriali e dei nuclei di industrializzazione.
Art. 8.  Manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture.
Art. 9.  Gestione economico-finanziaria.
Art. 10.  Vigilanza regionale sui Consorzi.
Art. 11.  Unione Regionale dei Consorzi Industriali.
Art. 12.  Norme transitorie.
Art. 13.  Disposizioni finanziarie.
Art. 14.  Norma di abrogazione.
Art. 15.  Norma di abrogazione.


§ 3.5.34 - L.R. 3 novembre 1998, n. 41. [1]

Disciplina dei Consorzi per lo sviluppo industriale.

(B.U. 6 novembre 1998, n. 64).

 

Art. 1. Oggetto della Legge.

     1. La presente legge disciplina la struttura ed il funzionamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale, costituiti ai sensi dell'art. 50 del DPR 6 marzo 1978 n. 218 o di successive leggi, in conformità ai principi della legge 5 ottobre 1991 n. 317, del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993 n. 237, del D.L. 23 giugno 1995 n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995 n. 341.

 

     Art. 2. Natura e costituzione dei Consorzi.

     1. I Consorzi sono enti pubblici economici di promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento di attività produttive nelle aree del proprio comprensorio ed operano, per il perseguimento dei fini istituzionali, in forma imprenditoriale, mediante atti di diritto privato, anche attraverso la costituzione o la partecipazione a società o Consorzi per la gestione dei servizi consortili, fatte salve le funzioni amministrative relative ai bilanci, ai programmi di attività, ai piani economico-finanziari, ai piani di assetto delle aree produttive, alle espropriazioni, agli atti di organizzazione del Consorzio e dei servizi consortili e all'esecuzione di lavori pubblici. Sono soggetti di attività negoziale nella contrattazione programmata nazionale e regionale.

     2. Possono promuovere la costituzione dei Consorzi e partecipare agli stessi ciascuno con un proprio rappresentante:

     a) i Comuni e le Province soci dei Consorzi esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché in regola con i versamenti delle quote consortili;

     b) le Province, le Comunità Montane e i Comuni nei cui territori siano localizzati aree o nuclei di sviluppo industriale o il piano regolatore consortile ne preveda la localizzazione;

     c) le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, le Associazioni degli Industriali, degli Artigiani, dei Commercianti e le Organizzazioni Cooperative delle Province nelle quali i Consorzi hanno sede presenti nel C.N.E.L. [2];

     d) le Università, le Associazioni di rappresentanza degli Istituti di Credito operanti nel territorio regionale, gli Enti pubblici di Ricerca Scientifica e le Società di Ricerca Scientifica partecipante almeno per 1/3 da Enti Pubblici presenti nel territorio regionale;

     e) i Comuni pur non compresi nelle previsioni dei piani regolatori consortili ma dotati di aree produttive e che stipulino con il Consorzio accordi per la gestione e/o la fornitura di servizi nelle predette aree.

     3. A ciascuna delle Associazioni degli Industriali è attribuita un'ulteriore rappresentanza in seno all'Assemblea del Consorzio, nella misura di un rappresentante ogni 5.000 o frazione superiore a 2.500 di occupati nelle imprese insediate nelle aree industriali. L'attribuzione a ciascuna Associazione della rappresentanza di cui sopra è definita in ragione del numero degli occupati presso le imprese aderenti a ciascuna Associazione.

     4. I soggetti di cui al secondo comma del presente articolo, pur inadempienti nel pagamento di quote di partecipazione o di quote di funzionamento per le gestioni precedenti dei Consorzi, possono partecipare ai Consorzi a condizione che provvedano a regolarizzare la propria posizione prima di produrre l'istanza di partecipazione.

 

     Art. 3. Costituzione di nuovi Consorzi.

     1. Per iniziativa dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, della presente legge, può essere promossa la costituzione di nuovi Consorzi Industriali, anche attraverso l'aggregazione o la disaggregazione di territori compresi negli attuali Consorzi Provinciali.

     2. La proposta di costituzione di nuovi Consorzi deve contenere la precisa definizione dell'ambito territoriale di riferimento e gli atti di adesione, formalmente adottati dai soggetti interessati. Il processo costituente deve svilupparsi entro un termine massimo di 180 giorni dall'adozione del primo atto di adesione.

     3. Il Consiglio Regionale, in rapporto alla programmazione regionale, verificata la sussistenza delle condizioni di autonomia organizzativa corrispondenti alle funzioni assegnate dalla presente legge, approva con legge regionale la costituzione di nuovi Consorzi, disciplinando nel contempo la risoluzione dei rapporti eventualmente preesistenti.

     4. Previa intesa con la Regione e le Amministrazioni locali interessate i territori posti in regioni finitime possono rientrare nei comprensori di competenza dei Consorzi Industriali.

 

     Art. 4. Funzioni dei Consorzi.

     1. I Consorzi svolgono le funzioni previste dal DPR 6 marzo 1978 n. 218, dalla legge 5 ottobre 1991 n. 317, dalla legge 19 luglio 1993 n. 237 ed, in particolare, quelle relative:

     a) agli studi, ai progetti ed alle iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento, ivi compresa la presentazione di progetti fruenti di finanziamenti regionali, nazionali e dell'Unione Europea;

     b) alla promozione della ricerca, dell'innovazione tecnologica ed assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa all'innovazione tecnologica;

     c) alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali e al loro consolidamento;

     d) all'acquisizione, anche mediante procedura espropriativa, ed alla progettazione di aree da attrezzare per insediamenti, industriali, artigianali e commerciali e di servizi, ivi compresa la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché l'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive, con particolare riguardo alla realizzazione di aree produttive e commerciali ecologicamente attrezzate;

     e) alla vendita, all'assegnazione e alla concessione alle imprese di lotti di aree attrezzate, alla costituzione nelle aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori destinati ad attività industriali ed artigianali, commerciali all'ingrosso, depositi e magazzini, nonché per attività di servizi;

     f) alla vendita ed alla locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e impianti nelle aree attrezzate;

     g) alla realizzazione, su delega degli enti territoriali o di loro Consorzi, delle opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate per insediamenti produttivi, nonché delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di apposite convenzioni;

     h) all'assunzione e promozione dell'erogazione di servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive e dei servizi;

     i) alla progettazione, costruzione e gestione di impianti e servizi di tutela ambientale, in particolare di depurazione, di discarica e di trattamento e recupero dei rifiuti;

     l) alla progettazione, realizzazione e alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas metano e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;

     m) alla progettazione, costruzione e gestione di interporti, centri intermodali, porti ed aeroporti;

     n) al recupero degli immobili industriali preesistenti ed all'attuazione di programmi di reindustrializzazione;

     o) alla realizzazione e alla gestione, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, di infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale;

     p) alla progettazione, realizzazione e gestione di lavoratori attrezzati per il controllo e la certificazione della qualità dei prodotti e per l'analisi di acque, aria, rifiuti e rumori;

     q) alla prosecuzione della gestione in atto degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione fino al momento del loro trasferimento al gestore del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge 5 gennaio 1994 n. 36;

     r) alla determinazione e alla riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti;

     s) alla determinazione e riscossione di tariffe e dei contributi per l'utilizzo da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai Consorzi.

 

     Art. 5. Organizzazione dei Consorzi e statuto.

     1. I Consorzi hanno piena autonomia amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria. La loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati dallo statuto e da regolamenti consortili. Lo statuto è deliberato dall'assemblea consortile con il voto favorevole della maggioranza dei componenti ed è approvato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, previo parere motivato della Commissione Tecnico Consultiva, di cui all'art. 13 L.R. n. 9/86, entro 60 giorni dal suo ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine di 60 giorni, lo Statuto si intende approvato.

     2. Nella definizione dello statuto i Consorzi si conformano ai seguenti criteri e principi:

     a) devono essere previsti quali organi l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Collegio dei Revisori;

     b) l'Assemblea è competente ad adottare lo Statuto, ad eleggere il Presidente, anche al di fuori dei componenti l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, a deliberare sull'ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sull'esclusione di consorziati, a determinare la misura delle quote di partecipazione o contributi per spese di funzionamento a carico degli associati, ed i compensi dei componenti gli organi consortili, ad approvare i regolamenti consortili nonché i piani economico-finanziari, i bilanci ed i consuntivi;

     c) il Consiglio di Amministrazione, composto di non più di sette membri compreso il Presidente, è competente a compiere tutti gli atti non riservati all'Assemblea attinenti alla gestione del Consorzio, tra i quali, in particolare adotta i piani di assetto territoriali ed attuativi dei nuclei industriali, approva i bilanci preventivi e consuntivi e nomina il Direttore con compiti e responsabilità stabiliti dallo statuto.

     Il Direttore è scelto tra il personale di ruolo del Consorzio con qualifica dirigenziale o è nominato mediante contratto a termine, di durata non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione, tra esperti o professionisti estranei all'amministrazione dell'Ente. Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio; gli spettano, secondo le disposizioni dello statuto, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno per l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, che la legge e lo statuto stesso non abbiano riservato agli organi consortili. Spettano al Direttore, secondo le modalità stabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, la stipulazione di contratti, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, lo svolgimento delle funzioni attribuite ai dirigenti della legislazione vigente. Lo statuto dovrà comunque garantire la presenza di almeno un rappresentante delle Associazioni imprenditoriali in seno al Consiglio di Amministrazione;

     d) il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita i poteri affidatigli dallo Statuto o delegatigli dal Consiglio di Amministrazione;

     e) il Vicepresidente, eletto dal C.d.A. tra i propri componenti, esercita i poteri affidati al Presidente dello Statuto in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo;

     f) il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri di cui uno con funzioni di presidente del Collegio, nominati dal Consiglio Regionale tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili secondo le modalità contenute nella L.R. 27/93, e svolge i compiti indicati dai successivi art. 9 e 10.

     3. Gli organi durano in carica tre anni e sono rinnovabili. Ove passati 30 giorni dalla scadenza non siano designati, eletti o nominati i successori il Presidente della Giunta Regionale nomina un Commissario ad Acta, che provvede entro novanta giorni. In ogni caso gli organi scaduti possono adottare solo gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti.

     4. Gli statuti devono disciplinare altresì i requisiti e le modalità di ammissione di nuovi partecipanti e le cause di esclusione dei consorziati, i criteri per la gestione contabile e finanziaria e la tipologia ed i contenuti dei regolamenti consortili, in particolare per quel che concerne l'assegnazione delle aree e degli immobili, l'accesso ai servizi consortili, la corresponsione delle tariffe e l'individuazione delle modalità certe per la loro riscossione, la gestione delle aree e delle infrastrutture nonché le ipotesi di scioglimento degli organi consortili da parte del Consiglio Regionale, con particolare riferimento all'accertata impossibilità di funzionamento degli organi o di conflitti tra di essi o di riscontrate persistenti e gravi irregolarità nella gestione o di mancata approvazione dei bilanci o del mancato perseguimento delle finalità istituzionali o di accertato dissesto economico finanziario.

 

     Art. 6. Indirizzi regionali e programmi di attività dei Consorzi.

     1. I Consorzi svolgono le proprie funzioni sulla base di programmi triennali di attività. I programmi si conformano agli indirizzi definiti dalla Regione, nel proprio piano di sviluppo economico o in altri atti aventi ad oggetto lo sviluppo delle attività produttive.

     2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11 per l'incentivazione dell'acquisizione di aree e la realizzazione di infrastrutture, la Regione può corrispondere ai Consorzi unicamente contributi ordinati alla realizzazione di interventi o azioni compresi nei programmi triennali di attività, previa dichiarazione di conformità di essi agli indirizzi regionali in materia di sviluppo delle attività produttive.

     Ai fini dei finanziamenti regionali hanno la priorità gli interventi o le attività che godono del concorso finanziario statale, dell'Unione Europea o di privati.

     3. I programmi triennali devono indicare:

     - le azioni di promozione delle attività produttive e gli specifici interventi per realizzarle;

     - le risorse finanziarie necessarie e le diverse fonti di provvista;

     - le misure organizzative adeguate a sostenere le azioni prescelte, riguardanti la razionalizzazione delle strutture consortili, al fine di ridurne i costi e migliorarne l'efficienza, nonché l'eventuale costituzione di società o Consorzi o la partecipazione ad essi per la gestione dei servizi consortili o per le attività di assistenza alle imprese.

     4. Il programma di attività e di organizzazione, adottato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea, è comunicato all'Assessorato regionale alle Attività Produttive.

     5. L'Assessorato verifica la rispondenza delle azioni ed interventi previsti nel programma, agli indirizzi comunitari, statali e regionali di politica industriale o di sviluppo dei singoli settori produttivi, anche al fine di accertare la possibilità di attingere ad ausili finanziari regionali o di altra fonte pubblica per la loro realizzazione. La Giunta Regionale si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento, decorsi i quali la conformità si intende verificata. La pronuncia ad esito positivo costituisce presupposto per l'ammissibilità al finanziamento degli interventi compresi nei programmi.

 

     Art. 7. Piani territoriali e dei nuclei di industrializzazione.

     1. I Consorzi, ai fini della formazione, dell'aggiornamento e della variazione del Piano Territoriale Consortile, predispongono un documento preliminare che argomenta e giustifica l'attività di pianificazione che intendono porre in essere e convocano, per l'esame, una Conferenza di Pianificazione.

     2. Alla Conferenza partecipano i rappresentanti legali, o loro delegati, degli Enti competenti a deliberare gli atti di pianificazione, ovvero ad esprimere pareri, intese, nulla-osta o assensi comunque denominati. In tal caso le determinazioni concordate sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla-osta e gli assensi richiesti.

     3. Alla Conferenza di Pianificazione si applicano le disposizioni procedurali previste dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili.

     4. La proposta di Piano Territoriale Consortile, con il resoconto dei risultati della Conferenza, viene trasmesso alla Giunta Regionale che, entro venti giorni dal suo ricevimento, lo adotta esprimendo anche il proprio parere sugli eventuali dissensi registrati in sede di conferenza di pianificazione. Il Piano viene pubblicato per 30 giorni consecutivi presso la sede del Consorzio e, per estratto, presso le sedi della Provincia e dei Comuni interessati. Dell'avvenuto deposito è data notizia al pubblico mediante affissione di manifesti nei Comuni interessati dal Piano e mediante pubblicazione sul Foglio Annunzi Legali della Provincia. Entro i successivi 30 giorni Enti o privati possono presentare osservazioni. Il Piano viene trasmesso al Consiglio Regionale che lo approva, decidendo sui dissensi registrati in sede di Conferenza e sulle osservazioni di cui al precedente comma. Dell'approvazione è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     5. I Piani Territoriali dei Consorzi hanno efficacia ventennale. Ad essi è conferito il valore di Piano Territoriale di Coordinamento di cui all'art. 5 della legge n. 1150/42.

     6. I Piani Territoriali consortili sono attuati a mezzo di Piani dei singoli nuclei d'industrializzazione che, se conformi al Piano Territoriale, sono approvati direttamente dai Consorzi.

     7. I Piani dei nuclei di industrializzazione possono anche essere adottati in variante al Piano Territoriale con le procedure previste per quest'ultimi.

     8. I contenuti tecnici dei Piani Territoriali dei Consorzi e dei Piani di insediamento dei nuclei d'industrializzazione saranno definiti con provvedimento della Giunta Regionale.

     9. I Piani approvati ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 o della legge regionale n. 32/94, nel frattempo scaduti, sono riapprovati con la presente legge ed hanno una validità di due anni. Entro tale termine i Consorzi provvederanno ad adottare i nuovi strumenti di Pianificazione, con le procedure previste dalla presente legge [3].

     10. Entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR della deliberazione di approvazione dei piani territoriali dei Consorzi i comuni hanno l'obbligo di adeguare i propri strumenti urbanistici alle previsioni dei piani territoriali che riguardano i rispettivi territori. Decorso inutilmente tale termine le previsioni dei piani territoriali si intendono automaticamente sostituite a quelle degli strumenti urbanistici comunali limitatamente alle aree industriali o alle infrastrutture ad esse strumentali.

     11. Gli impianti e gli insediamenti da realizzare nei territori compresi nei piani consortili, sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Gli immobili necessari a realizzarli sono espropriati dai Consorzi, mediante decreti del Presidente del Consorzio, con la procedura di cui all'art. 53 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218.

     12. Le aree e gli immobili di proprietà dei Consorzi sono assegnati ad imprese che esercitano attività industriali, artigianali, commerciali o di prestazione di servizi strumentali alla produzione.

     13. I Consorzi rientrano nella libera proprietà delle aree o delle strutture senza maggiorazione di prezzo qualora, trascorso un anno dalla presa in possesso, gli imprenditori non abbiano avviato i lavori di realizzazione delle strutture previste e, trascorso un anno, non abbiano pienamente iniziato l'attività. Il termine d'inizio e di fine dei lavori può essere prorogato dal Consorzio su motivata richiesta degli imprenditori e su conforme deliberazione del C.d.A. dei Consorzi.

     14. Nelle aree dei Consorzi dotate degli impianti e delle infrastrutture di tutela ambientale, previsti nel piano di insediamento del nucleo, le imprese sono esonerate dall'acquisizione di tutte le autorizzazioni previste da leggi regionali, necessarie alla realizzazione degli stabilimenti, eccezione fatta di quelle relative alla sicurezza interna ed esterna e di quelle in materia di inquinamento che non siano rese superflue dall'allaccio o dall'utilizzazione degli impianti o servizi consortili, nonché delle autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio. L'esonero non riguarda, in ogni caso, le autorizzazioni richieste da leggi statali.

     15. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, i Consorzi possono concludere con la Regione e con gli altri enti pubblici accordi di programma nei quali sono stabiliti gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione e le previsioni di spesa. In caso di partecipazione del comune o dei comuni interessati all'accordo di programma, ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, si applicano le norme di cui all'art. 27 commi 4 e 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e dell'art. 1, comma 59 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e successive modifiche.

     16. I Consorzi attestano la conformità dei progetti di insediamento e di reinsediamento produttivo, delle varianti e delle destinazioni d'uso alle previsioni del piano di insediamento del singolo nucleo. A tal fine i Consorzi promuovono la costituzione di organi tecnici misti con la partecipazione degli uffici tecnici dei comuni interessati.

 

     Art. 8. Manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture.

     1. La gestione e la manutenzione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli impianti realizzati nelle aree e nei nuclei industriali sono assicurate dai Consorzi anche attraverso apposite società di gestione, secondo le norme vigenti ed i regolamenti consortili, che determinano le quote a carico dei singoli beneficiari, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.L. 23 giugno 1995 n. 244 convertito con modificazioni con legge 8 agosto 1995 n. 341 e le modalità di riscossione, anche coattiva, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.L. 8 febbraio 1995 n. 32 convertito in legge 7 aprile 1995 n. 104, prevedendone l'affidamento a società specializzate.

     2. La Regione, le Province, i Comuni e altri enti possono affidare ai Consorzi per lo sviluppo industriale la manutenzione e la gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli allacci esistenti e da realizzare sulla base di apposite convenzioni.

 

     Art. 9. Gestione economico-finanziaria.

     1. I mezzi finanziari dei Consorzi provengono:

     a) dai conferimenti a qualsiasi titolo effettuati dai partecipanti al momento della costituzione dei Consorzi stessi e successivamente;

     b) dagli interessi sugli investimenti finanziari;

     c) dai corrispettivi percepiti in relazione alle attività svolte;

     d) dai contributi della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea e di qualsiasi altro ente pubblico o privato;

     e) da ogni altro provento comunque collegato all'attività consortile;

     f) da finanziamenti concessi da banche, per i quali possono prestare garanzia la Regione o gli enti locali.

     2. I Consorzi approvano entro il 31 ottobre di ogni anno il piano economico-finanziario per l'anno successivo.

     3. Il piano economico-finanziario e i programmi triennali di cui al comma 3 dell'art. 6 della presente legge sono inviati alla Giunta Regionale. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, li approva entro 60 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine si intendono approvati. Il termine può essere interrotto una sola volta per la richiesta di chiarimenti od integrazioni.

     4. Il bilancio consuntivo è approvato dal Consorzio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, previo controllo da parte del collegio dei revisori dei conti sulla sua conformità alle leggi, allo statuto ed alle risultanze contabili ed è inviato alla Regione che lo approva nei termini e con le modalità previsti nel precedente comma 3.

 

     Art. 10. Vigilanza regionale sui Consorzi.

     1. Il controllo di gestione sull'attività dei Consorzi spetta al collegio dei revisori dei conti.

     2. La vigilanza sul funzionamento dei Consorzi è esercitata dalla Giunta Regionale, anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei revisori dei conti ed ha per oggetto il rispetto degli indirizzi regionali e la regolarità della gestione. E' escluso qualsiasi controllo sui singoli atti di gestione.

     3. In coerenza con le previsioni degli statuti consortili, nel caso di accertata impossibilità di funzionamento degli organi consortili o di conflitti tra organi o di riscontrate persistenti e gravi irregolarità nella gestione o di mancata approvazione dei bilanci o del mancato perseguimento delle finalità istituzionali o di accertato dissesto economico-finanziario, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, delibera lo scioglimento di uno o più organi consortili e la nomina di un Commissario straordinario.

     4. La gestione commissariale non può in nessun caso avere durata superiore a sei mesi. Entro tale termine devono essere ricostituiti gli organi di amministrazione ordinaria. In caso di mancata designazione di propri rappresentanti da parte di taluno dei partecipanti, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, provvede il Commissario.

 

     Art. 11. Unione Regionale dei Consorzi Industriali.

     1. Fra i Consorzi Industriali delle Province di Potenza e Matera sarà costituita, con sede in Potenza, l'Unione regionale dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale della Basilicata.

     2. La formale costituzione, attribuzione di competenze, organizzazione e funzionamento dell'Unione Regionale dei Consorzi Industriali saranno stabilite dal relativo atto costitutivo, da adottarsi entro sessanta giorni dalla costituzione degli organi consortili ai sensi della presente legge.

 

     Art. 12. Norme transitorie.

     1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta, decreta lo scioglimento degli organi dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza e di Matera che restano in carica per la ordinaria amministrazione fino alla ricostituzione di nuovi organi e nomina i Commissari ad acta.

     2. I Commissari ad acta, nel termine di 210 giorni dalla nomina, provvedono a:

     a) ricostituire l'Assemblea con i soci aventi i requisiti previsti dall'art. 2 della presente legge;

     b) predisporre lo schema di statuto;

     c) determinare la quota nominale di partecipazione;

     d) convocare l'Assemblea per approvare lo statuto ed eleggere gli organi.

     Allo scadere dei 210 giorni, qualora gli organi statutari non siano ancora insediati, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, su conforme delibera della Giunta Regionale, nomina un Commissario straordinario con pieni poteri di amministrazione del Consorzio fino all'elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea ricostituita. Il Commissario straordinario proseguirà anche le attività poste in essere dal Commissario ad acta previste dal presente articolo [4].

     3. I soci che, all'atto dello scioglimento degli organi dei Consorzi, non faranno più parte delle Assemblee ricostituite, possono richiedere ed ottenere il rimborso dal Consorzio delle quote nominali di partecipazione.

     Al fine di assicurare la restituzione di dette quote, i Consorzi possono richiedere alla Regione, a titolo di anticipazione, a decorrere dall'esercizio 1999, l'eventuale differenza tra quote di nuova iscrizione e quote di cessazione, con vincolo di restituzione entro i successivi sei mesi dalla data di anticipazione.

     4. La legge di bilancio per il 1999 prevederà un apposito capitolo ed uno specifico finanziamento per far fronte alle anticipazioni di cui al comma precedente.

 

     Art. 13. Disposizioni finanziarie.

     I Consorzi per la loro attività in materia di sviluppo produttivo e d'attuazione di programmi possono ricevere dalla Regione appositi finanziamenti. Le leggi di bilancio stabiliranno l'entità delle risorse da assegnare ai Consorzi nell'ambito di piani, programmi o progetti.

 

     Art. 14. Norma di abrogazione.

     1. E' abrogata la legge regionale n. 32/94.

 

     Art. 15. Norma di abrogazione.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 39 L.R. 5 febbraio 2010, n. 18, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 11 maggio 1999, n. 16.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 2011, n. 243, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 maggio 1999, n. 16.