§ 3.5.53 - L.R. 5 novembre 2014, n. 32.
Risanamento e rilancio dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:05/11/2014
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Finalità ed oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18
Art. 4.  Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18
Art. 5.  Abrogazione dell’articolo 15 della Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18
Art. 6.  Sostituzione dell’articolo 16 della Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18
Art. 7.  Direttore del Consorzio
Art. 8.  Sostituzione dell’articolo 18 della Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18
Art. 9.  Sostituzione dell’articolo 19 della Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18
Art. 10.  Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18
Art. 11.  Ulteriori modifiche della Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18
Art. 12.  Adeguamento statuti consortili
Art. 13.  Piani di risanamento
Art. 13 bis.  Piano stralcio
Art. 14.  Riduzione degli organici
Art. 15.  Autorizzazione preventiva delle nuove assunzioni
Art. 16.  Clausola sociale
Art. 17.  Lotti legge 219/1981 trasferiti al Consorzio di Potenza
Art. 18.  Destinazione dei ricavi provenienti dalla vendita del patrimonio immobiliare
Art. 19.  Risorse finanziarie
Art. 20.  Piano quinquennale di sviluppo industriale
Art. 21.  Aggiornamento del piano
Art. 22.  Raccordo con altri strumenti di programmazione
Art. 23.  Consulta per le politiche industriali
Art. 24.  Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale
Art. 25.  Conferenza di pianificazione
Art. 26.  Adozione della perimetrazione
Art. 27.  Approvazione della perimetrazione
Art. 28.  Aggiornamenti
Art. 29.  Aggiornamenti in riduzione
Art. 30.  Piani di insediamento
Art. 31.  Approvazione del piano di insediamento
Art. 32.  Piani di insediamento in variante
Art. 33.  Vincolo preordinato all’esproprio
Art. 34.  Prevalenza dell’interesse pubblico
Art. 35.  Diritto di prelazione
Art. 36.  Autorizzazione consortile
Art. 37.  Riacquisto
Art. 38.  Fondo di primo avvio
Art. 39.  Copertura finanziaria
Art. 40.  Norme transitorie
Art. 41.  Abrogazioni
Art. 42.  Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore


§ 3.5.53 - L.R. 5 novembre 2014, n. 32. [1]

Risanamento e rilancio dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale.

(B.U. 7 novembre 2014, n. 43)

 

CAPO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità ed oggetto

1. La Regione, anche sulla base di quanto previsto dal Titolo III della Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18, recante “Misure finalizzate al riassetto dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale”, intende, con la presente legge completare il processo di riforma, risanamento e rilancio dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale di seguito per brevità denominati Consorzi, affinché gli stessi possano concorrere ad accrescere lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo lucano.

2. La Regione intende, altresì, coordinare ed armonizzare gli strumenti programmatici di cui si avvale per definire le proprie politiche industriali allo scopo di accrescerne l’efficienza e l’efficacia.

 

     Art. 2. Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione della presente legge, ferme restando le definizioni contenute nell’articolo 3 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18, si intende per:

a) “indice FOI”: l’indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, calcolato periodicamente dall’ISTAT e, tra l’altro, utilizzato per adeguare i valori monetari;

b) “lotti”: le porzioni in cui è suddivisa un’area industriale, che costituiscono l’oggetto del provvedimento di assegnazione adottato dal Consorzio su istanza di un operatore economico ovvero di più operatori economici che concorrono all’attuazione di un medesimo progetto;

c) “oneri di urbanizzazione”: gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dall’articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, fermo restando che tra le opere di urbanizzazione primaria sono incluse le infrastrutture di comunicazione elettronica e le opere relative di cui all’articolo 86, comma 3, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

d) “procedure di affidamento”: le procedure così definite dall’articolo 3, comma 36, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

e) “Soggetto Gestore (SG)”: organismo dotato di personalità giuridica con compiti di gestione delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA), in un'ottica di sviluppo sostenibile. Un unico SG può gestire anche più APEA.”.

 

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2010, N. 18

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18

1. All'articolo 11, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18 è aggiunta la seguente lettera f):

"f) alla individuazione, progettazione ed attuazione di una rete di Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA), di concerto con la Regione e con i Comuni, in attuazione dell'articolo 26 del decreto legislativo 112 de1 1998. A tal fine, la Regione, con atto di coordinamento tecnico, definisce, sulla base della normativa vigente in materia, gli obiettivi prestazionali delle aree ecologicamente attrezzate.”.

 

     Art. 4. Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18

1. L’articolo 14 della legge regionale 5 febbraio 2010, n.18, è sostituito dal seguente:

“Articolo 14 (Organi)

1. Sono organi dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale l’amministratore unico ed il collegio dei revisori dei conti.

2. L'amministratore unico, individuato in basi a criteri di professionalità ed esperienza, è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale. L'amministratore unico dura in carica cinque anni e, comunque, non oltre la durata di ogni singola legislatura regionale. L'amministratore unico è rinnovabile per una sola volta.

3. Il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, è nominato sulla base di quanto stabilito dall’art. 28 della Legge regionale 16 aprile 2013, n. 7 e s.m.i. in materia di nomina dei revisori dei conti. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni e in ogni caso non oltre la durata dell’amministratore unico.

4. Gli organi scaduti restano in carica fino all’insediamento dei nuovi”.

 

     Art. 5. Abrogazione dell’articolo 15 della Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18

1. L’articolo 15 della legge regionale 5 febbraio 2010, n.18, è abrogato.

 

     Art. 6. Sostituzione dell’articolo 16 della Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18 [2]

1. L’articolo 16 della Legge regionale 5 febbraio 2010, n.18, è sostituito dal seguente:

“Articolo 16 (Amministratore unico)

1. L’amministratore unico rappresenta il Consorzio ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. A tal fine egli adotta la generalità dei provvedimenti ad eccezione di quelli meramente esecutivi di precedenti decisioni che, sulla base di quanto al riguardo stabilito nello statuto, sono di competenza dei dirigenti.

2. In caso di dimissioni, e impedimento o motivata revoca dell'incarico conferito, il nuovo amministratore è nominato entro quindici giorni con la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 14.

3. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, l’amministratore unico esercita i poteri affidatigli con la presente legge, provvedendo in particolare a:

a) approvare i regolamenti di cui all’articolo 21 e proporre alla Regione eventuali modifiche dello statuto;

b) approvare i documenti programmatici di cui all’articolo 24 ed il bilancio consuntivo di cui all’articolo 25, comma 4;

c) autorizzare, qualora non già previste nel piano previsionale di cui all’articolo 24, comma 1, le spese urgenti ed indifferibili che incidano sul risultato economico, anche se ripartite in più esercizi, nonché il conseguente ricorso alle necessarie fonti di copertura;

d) determinarsi in ordine ai piani urbanistici delle aree industriali, stipulare i contratti e le convenzioni in cui il Consorzio è parte e sottoscrivere gli atti che impegnano il Consorzio medesimo verso l’esterno, ad eccezione di quelli meramente esecutivi di obblighi precedentemente assunti;

e) esprimersi in ordine alla variazione dei criteri di cui all’articolo 31 e, se del caso, richiederla;

f) contrarre mutui per finanziare investimenti.

4. L’amministratore unico non potrà contrarre mutui per finanziare posizioni debitorie o spese correnti, salvo quelli finalizzati all’attuazione dei piani di risanamento di cui all’articolo 13.

5. L’amministratore unico può nominare il direttore del Consorzio tra i dirigenti di ruolo del Consorzio, oppure tra esperti comunque già inquadrati nei ruoli del comparto Regione – Autonomie Locali della Basilicata, e fra coloro che hanno ricoperto l'incarico di direttore in enti pubblici economici purché in possesso di laurea in possesso del diploma di laurea.”

 

     Art. 7. Direttore del Consorzio

1. Il direttore del Consorzio è nominato dall'amministratore unico ai sensi dell’articolo 6 della presente legge che sostituisce l’articolo 16 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 8, con rapporto di lavoro a tempo determinato; l'incarico decorre dalla data di nomina e ha termine con la cessazione dell'incarico dell'amministratore unico.

2. L'incarico di direttore è rinnovabile per una sola volta può essere revocato prima della scadenza con atto motivato dell'amministratore unico.

3. Il trattamento economico del direttore è determinato dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 10 della Legge 30 aprile 2014, n. 8.

4. Il direttore:

a) in aggiunta alla responsabilità dell'ufficio cui viene preposto, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;

b) programma le attività degli uffici al fine di conseguire gli obiettivi e dà esecuzione alle deliberazioni e alle direttive assunte dall'amministratore;

c) presiede le commissioni di gare e di concorso e sottoscrive i contratti, salvo delega ad altri dirigenti;

d) sovrintende alla gestione del personale e all'organizzazione degli uffici e dei servizi, attribuiti alla responsabilità dei dirigenti, assicurando la funzionalità, l’economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali e particolari dell'ente;

e) assiste l'attività deliberativa di competenza dell'amministratore unico ed esprime su di essa il proprio parere di legittimità;

f) formula proposte all'amministratore unico in relazione all'elaborazione di programmi, direttive ed altri atti di competenza dell'amministratore medesimo.

 

     Art. 8. Sostituzione dell’articolo 18 della Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18

1. L’articolo 18 della Legge regionale 5 febbraio 2010, n.18, è sostituito dal seguente:

“Articolo 18 (Compensi e rimborsi)

1. Il compenso dell’amministratore unico è stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 10 della legge regionale 20 aprile 2014, n. 8.

2. Ai componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti spetta un compenso annuo pari a quello previsto dall’articolo 241, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti. Per il presidente il predetto compenso è incrementato del 10%.

3. All’amministratore unico, al presidente ed ai componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti spetta, altresì, nella misura stabilita per i dirigenti regionali, il rimborso delle documentate spese di viaggio sostenute per ragioni correlate all’esercizio delle rispettive funzioni.

4. I compensi ed i rimborsi di cui al presente articolo sono posti a carico del bilancio dei Consorzi”.

 

     Art. 9. Sostituzione dell’articolo 19 della Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18

1. L’articolo 19 della legge regionale 5 febbraio 2010, n.18, è sostituito dal seguente:

“Articolo 19 (Incompatibilità, decadenza e revoca)

1. All’amministratore unico ed al collegio dei revisori dei conti, oltre alle disposizioni dettate dal codice civile in materia di ineleggibilità e di incompatibilità nelle società per azioni ed a quelle contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e di incompatibilità, si applicano quelle di cui all’articolo 10, commi 1, 2 ed all’articolo 11, comma 1, della legge regionale 5 aprile 2000, n. 32.

2. Fermo restando quanto stabilito nella vigente normativa di fonte statale in materia di decadenza, nonché nell’articolo 26, il Presidente della Regione, con decreto emanato previa deliberazione della Giunta regionale:

a) revoca l’incarico conferito all’amministratore unico e i membri del collegio dei revisori dei conti, anche disgiuntamente allorché sopraggiungano cause di decadenza oppure di incompatibilità non eliminate sulla base di quanto previsto nell’articolo 10, comma 3 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 32;

3. Ulteriori cause di incompatibilità e di decadenza possono essere stabilite nello statuto di cui all’articolo 20”.

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18

1. Il comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18 è cosi sostituito:

"5. I bilanci dei Consorzi sono approvati unitamente al bilancio regionale nei termini e nelle forme stabilite dallo Statuto, dall'articolo 18 della legge regionale 14 luglio 2006, n. 11 e dalle altre leggi regionali e sono pubb1icati sul Bollettino Ufficiale della Regione.".

 

     Art. 11. Ulteriori modifiche della Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18

1. Anche per effetto di quanto stabilito nei precedenti articoli del presente capo, alla legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) negli articoli 20, comma 4, 21, commi 1 e 4, 23, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 24, commi 4, 5 e 7, e 25, commi 4 e 6, le funzioni demandate al consiglio di amministrazione ovvero al presidente del consiglio di amministrazione si intendono attribuite all’amministratore unico;

b) nell’articolo 20, comma 1, nelle lettere d) ed e) è soppressa la parola “generale”;

c) nell’articolo 24, comma 7, l’espressione “ricorrendo l’ipotesi di cui all’articolo 15, comma 2, lettera c),” è sostituita dalla seguente “ricorrendo l’ipotesi di cui all’articolo 16, comma 3, lettera c)”;

d) nell’articolo 26, comma 5, l’espressione “revoca dell’incarico conferito al consiglio di amministrazione” è sostituita dalla seguente “revoca dell’incarico conferito all’amministratore unico”;

e) nell’articolo 26, comma 7, le parole “al consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti “all’amministratore unico” e le parole “primo periodo,” sono soppresse;

f) nell’articolo 37, comma 1, l’espressione “fino all’insediamento degli organi di cui agli articoli 15 e 16, i poteri del consiglio di amministrazione e quelli del presidente” è sostituita dalla seguente “fino all’insediamento degli organi di cui all’articolo 16, i poteri dell’amministratore unico”;

g) nell’articolo 37, comma 4, le parole “primo periodo” sono soppresse;

h) l’articolo 38, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18, è soppresso.

2. In sede di prima applicazione la nomina dell'amministratore unico di ciascun Consorzio viene effettuata con le procedure di cui all'articolo 14, comma 2 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18, come sostituito dal precedente articolo 4, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I commissari nominati ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 2010, n 18. Cessano le loro funzioni con la nomina degli amministratori unici e comunque al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In deroga a quanto stabilito nel comma 1, lettera b), relativamente alla figura del direttore generale, i direttori generali, nominati dai commissari di cui all’articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18, restano in carica fino alla scadenza, non prorogabile, del termine certo eventualmente stabilito nei contratti di incarico. Qualora i predetti contratti non abbiano previsto una data certa, gli stessi direttori restano in carica non oltre la scadenza del mandato conferito ai commissari medesimi e, in ogni caso, non oltre un anno dall’entrata in vigore della presente legge. Per il periodo in cui restano in carica, i direttori generali continuano a svolgere le funzioni loro demandate dalla legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18, nel testo vigente prima delle modifiche di cui alla presente legge.

 

     Art. 12. Adeguamento statuti consortili

1. Ferma restando la natura immediatamente precettiva delle disposizioni contenute nella presente legge, entro sessanta giorni dalla nomina dell’amministratore unico, ciascun Consorzio adegua lo statuto adottato ai sensi dell’articolo 20, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18.

2. Gli adeguamenti di cui al comma 1 sono predisposti dal legale rappresentante del Consorzio e sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro 30 giorni dal loro ricevimento da parte del Consiglio medesimo. Trascorso inutilmente tale termine, gli adeguamenti si intendono approvati.

3. Nella fase di adeguamento, ciascun Consorzio può prevedere la figura del Soggetto Gestore (SG) di un Area ecologicamente attrezzata, all’interno dei piani insediativi.

4. Il SG stipula con il Comune interessato, o i Comuni interessati nel caso di APEA sovracomunale, e con il Consorzio una convenzione nella quale sono dettagliati gli obblighi reciproci e la durata.

Il SG cura e amministra l’APEA e ne assicura il miglioramento nel tempo delle prestazioni ambientali attraverso iniziative che consentono alle imprese insediate di beneficiare delle economie di scala e dei risparmi conseguenti alla corretta gestione degli aspetti ambientali di area.

In particolare il SG svolge le seguenti attività:

a) sensibilizza e vigila sul rispetto delle regole da parte dei titolari dei diritti reali o personali di godimento;

b) riscuote i contributi e sostiene le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni e per l'esercizio dei servizi comuni;

c) compie gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'APEA;

d) stipula contratti per l'ordinaria manutenzione, l'uso dei beni comuni e l'esercizio dei servizi comuni;

e) favorisce l'insediamento di attività e di imprese coerenti con le priorità stabilite dagli atti di governo del territorio;

f) effettua l'analisi ambientale del contesto produttivo da riqualificare ai fini di un’APEA e provvede all'aggiornamento della medesima.

 

CAPO III

RISANAMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO ED EQUILIBRIO GESTIONALE

 

     Art. 13. Piani di risanamento

1. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, se necessario, approva, per ciascun Consorzio, eventuale piano di risanamento allo scopo di conseguire le finalità di cui all’articolo 1, comma 1. I predetti piani sono predisposti tenendo, tra l’altro conto:

a) dei procedimenti avviati in attuazione degli articoli 27, 28, 29, comma 1, 31, comma 1, e 38, comma 5 , della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18;

b) dei procedimenti avviati in attuazione dei successivi articoli 14 , 17 e 18, comma 3;

c) dei maggiori ovvero dei minori costi rivenienti dalle attività di cui alle lettere a) e b) riferiti all’esercizio consortile in corso al momento dell’adozione del piano ed ai cinque esercizi finanziari successivi;

d) dell’esigenza di completare il processo finalizzato a ricondurre l’attività dei Consorzi nell’ambito dei compiti definiti nell’articolo 1 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18.

2. Sulla base di quanto stabilito negli articoli 28, comma 2, e 33, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18, i predetti piani sono predisposti tenendo conto altresì degli eventuali maggiori oneri rivenienti:

a) dal trasferimento agli enti locali delle funzioni già svolte dai Consorzi a seguito della nuova delimitazione delle aree industriali;

b) dalle misure eventualmente individuate per incentivare l’affidamento, da parte degli enti locali al Consorzio territorialmente competente, delle attività di gestione e di manutenzione delle aree per gli insediamenti produttivi;

c) dal concorso finanziario della Regione a fronte degli oneri che i Consorzi debbono sostenere per la gestione e la manutenzione delle aree industriali.

3. Con riferimento al Consorzio industriale di Potenza, il piano di risanamento viene predisposto tenendo inoltre conto dei procedimenti avviati in attuazione dell’articolo 48 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 e dell’articolo 1 della legge regionale 1° ottobre 2013, n. 20.

4. Nel rispetto di quanto stabilito nell’articolo 19 e, in particolare, sulla base delle risultanze di cui al comma 1, lettera c), i piani definiscono:

a) le misure finanziarie che la Regione adotta per assicurare il risanamento economico-finanziario dei Consorzi e per garantire l’equilibrio della loro gestione;

b) l’entità del relativo impegno economico in ragione della natura e della durata delle misure individuate ai sensi della precedente lettera a).

5. Laddove ritenuto necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti, i piani di risanamento individuano altresì:

a) le iniziative tese alla valorizzazione del patrimonio di cui all’articolo 30 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18, e gli strumenti operativi necessari per la loro attuazione;

b) le risorse potenzialmente rivenienti da tali iniziative ed il loro concorso all’impegno economico di cui al comma 4, lettera b), anche in funzione dei tempi di attuazione delle iniziative medesime.

 

     Art. 13 bis. Piano stralcio [3]

1. Nelle more dell’approvazione del Piano di cui al comma 1 dell’art. 13, la Giunta regionale può approvare apposito piano stralcio comunque utile al perseguimento delle finalità di cui al presente Capo per far fronte alle debitorie certe alla data del 31 dicembre 2014.

2. Il piano di risanamento di cui all’articolo 13 ed il piano stralcio di cui al presente articolo sono predisposti anche avvalendosi del supporto dei Consorzi industriali.

3. Agli oneri rivenienti dall'applicazione del presente articolo, stimati in misura non superiore ad euro 3.150.000,00, si provvede a valere sulla Missione 04 Programma 01.

 

     Art. 14. Riduzione degli organici

1. I piani di cui all’articolo 13 possono prevedere che uno o più dei dipendenti del Consorzio interessato, in servizio da almeno 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge, siano comandati presso la Regione ovvero presso i suoi enti strumentali o le società dalla stessa controllate.

 

2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata, in aggiunta alle condizioni che, sulla base della vigente normativa, consentono il comando, alla preventiva, positiva verifica della sua compatibilità con la dotazione organica e con le disponibilità di bilancio della Regione ovvero dei suoi enti strumentali o delle società dalla stessa controllate.

 

3. Previa sottoscrizione di appositi accordi conclusi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i piani di cui all’articolo 13 possono altresì prevedere che il comando avvenga presso l’amministrazione provinciale territorialmente competente ovvero presso i Comuni il cui territorio ricade in quello della predetta amministrazione. Resta fermo quanto stabilito nei precedenti commi in ordine ai vincoli ed ai limiti del comando.

 

4. A seguito del trasferimento, anche parziale, della gestione delle reti e degli impianti di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 172 e 173 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i piani di cui al comma 1 possono inoltre prevedere il passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali collettive ed individuali in atto, del personale dei Consorzi già addetto al funzionamento delle reti e degli impianti innanzi citati.

 

5. La previsione di cui al comma 4 riguarda esclusivamente i dipendenti in servizio da almeno 12 mesi antecedenti l’entrata in vigore della presente legge ed è subordinata alla preventiva sottoscrizione di apposite intese fra il Consorzio interessato ed il nuovo gestore, nonché all'assenso del personale coinvolto.

 

     Art. 15. Autorizzazione preventiva delle nuove assunzioni

1. Laddove, in forza di quanto stabilito dall’articolo 13, la Regione abbia stanziato apposite risorse finalizzate al risanamento economico finanziario del Consorzio ed all’equilibrio della sua gestione, sino a quando permanga l’impegno di cui al comma 4, lettera b), del predetto articolo, le assunzioni a qualunque titolo di nuove unità da parte del Consorzio medesimo, sono comunque, subordinate a preventiva autorizzazione della Giunta regionale e realizzate con procedure di evidenza pubblica.

 

2. Ai fini del procedimento autorizzativo di cui al comma 1, il Consorzio formula apposita richiesta, precisando le ragioni che la motivano nonché la sostenibilità dei pertinenti costi almeno nell’arco temporale in cui si esplica l’impegno economico regionale di cui all’articolo 13, comma 4, lettera b).

 

3. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito nell’articolo 22 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18.

 

     Art. 16. Clausola sociale

1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 69 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché dalla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 24, fatte salve eventuali previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva nazionale di lavoro, in caso di procedure di affidamento di servizi concernenti la manutenzione e la gestione delle reti e degli impianti ubicati nelle aree industriali, si applicano le disposizioni del presente articolo:

a) laddove le modalità di svolgimento e le condizioni contrattuali dei servizi da affidare siano equivalenti, equipollenti o, comunque, complessivamente comparabili a quelle dei servizi cessati o in via di cessazione;

b) laddove il livello dei servizi da affidare sia superiore rispetto a quello dei servizi cessati o in via di cessazione.

 

2. I Consorzi prevedono, nel bando o nell’invito in caso di procedure senza bando ovvero nel capitolato d’oneri, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, l’obbligo del nuovo aggiudicatario di:

a) assumere, senza periodo di prova, gli addetti destinati dal precedente aggiudicatario allo svolgimento dei servizi cessati o in via di cessazione;

b) garantire agli addetti di cui alla lettera a) il mantenimento del trattamento giuridico nonché di quello economico goduto in funzione dell’anzianità maturata.

 

3. L’obbligo di cui al comma 2 riguarda il solo personale che sia stato continuativamente addetto allo svolgimento dei servizi di cui al comma 1 da almeno 24 mesi antecedenti l’entrata in vigore della presente legge.

 

4. L’obbligo di cui al comma 2 riguarda anche il personale che, al momento della pubblicazione del bando o dell’inoltro dell’invito ovvero al momento della stipula del contratto, abbia sospeso l’attività lavorativa per cause che, in base alla normativa vigente, comportino il diritto alla conservazione del posto di lavoro. In tal caso, il nuovo aggiudicatario dovrà procedere all’assunzione nel momento in cui venga meno la causa sospensiva.

 

5. Fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi, il predetto obbligo non riguarda gli addetti che, prima della pubblicazione del bando o dell’inoltro dell’invito ovvero prima della stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario, si siano dimessi, abbiano maturato il diritto alla pensione o siano stati licenziati per giusta causa.

 

6. I Consorzi, nel bando di gara o nella lettera di invito ovvero nel capitolato d’oneri, forniscono i dati e gli elementi necessari ai fini della puntuale applicazione del presente articolo.

 

     Art. 17. Lotti legge 219/1981 trasferiti al Consorzio di Potenza

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai lotti trasferiti al Consorzio di Potenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, che siano detenuti in forza di contratti di locazione posti in essere nell’ambito di procedure concorsuali.

 

2. Fermo restando quanto stabilito nel Capo IV, il Consorzio, mediante appositi avvisi pubblici, rende nota la volontà di assegnare in proprietà i lotti di cui al comma 1 attraverso apposita procedura di confronto concorrenziale. A tale fine, negli avvisi sono tra l’altro individuati il prezzo a base d’asta nonché gli importi, i termini e le modalità del rilascio definiti in base ai commi 3 e 4.

 

3. Prima della pubblicazione dell’avviso di cui al comma 2, il Consorzio definisce con il detentore l’ammontare dei costi dallo stesso sostenuti allo scopo di assicurare la funzionalità del lotto affidatogli in locazione nonché i tempi e le modalità per il suo rilascio laddove si verifichi una delle ipotesi di cui al comma 7. Il Consorzio definisce, altresì, con il curatore fallimentare ovvero con il commissario giudiziale, l’importo degli onorari e delle spese agli stessi spettanti e connessi all’attività che hanno svolto in relazione all’affidamento in locazione del lotto.

 

4. Nel caso in cui il Consorzio ed il detentore non definiscano di comune intesa quanto stabilito nel comma 3, il Consorzio provvede sulla base di una stima predisposta da un tecnico nominato dal giudice fallimentare.

 

5. In esito alla procedura concorrenziale di cui al comma 2, il detentore, che alla stessa abbia partecipato risultando primo classificato, dovrà versare al Consorzio, nei tempi e con le modalità stabilite nell’avviso, l’importo offerto decurtato dell’ammontare dei costi sostenuti per assicurare la funzionalità del lotto, come indicati nell’avviso di cui al comma 2.

 

6. Il detentore, che abbia partecipato alla procedura concorrenziale risultando primo classificato insieme ad altro concorrente, potrà, entro 30 giorni, esercitare il diritto di prelazione. In tal caso, lo stesso dovrà versare al Consorzio, nei tempi e con le modalità stabilite nell’avviso, l’importo offerto con la decurtazione di cui al comma 5.

 

7. Qualora, ricorrendo la fattispecie di cui al comma 6, il detentore non eserciti il diritto di prelazione ovvero qualora, pur avendo partecipato alla procedura concorrenziale, non risulti primo classificato ovvero qualora non abbia partecipato all’anzidetta procedura, l’assegnatario versa, nei termini e con le modalità stabilite nell’avviso, l’importo offerto al Consorzio il quale, a sua volta, entro i successivi 30 giorni, riversa al detentore la somma corrispondente ai costi dallo stesso sostenuti, come indicati nell’avviso di cui al comma 2.

 

8. In ogni caso, entro 30 giorni dal pagamento del prezzo offerto, il Consorzio riversa al curatore ovvero al commissario giudiziale l’importo degli onorari e delle spese agli stessi spettanti, come indicato nell’avviso di cui al comma 2.

 

9. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce in maniera puntuale i criteri da applicare ai fini della quantificazione degli importi di cui al comma 3.

 

     Art. 18. Destinazione dei ricavi provenienti dalla vendita del patrimonio immobiliare

1. Fatto salvo quanto stabilito nei successivi commi, i Consorzi destinano i ricavi provenienti dalla vendita del proprio patrimonio immobiliare alla realizzazione degli interventi infrastrutturali occorrenti per la piena funzionalità delle aree industriali nonché all’acquisizione, anche mediante procedura espropriativa, dei lotti necessari per l’insediamento delle attività produttive.

 

2. I ricavi di cui al comma 1, nell’esercizio finanziario successivo a quello in cui gli stessi sono stati incassati, possono essere destinati in misura non superiore al 5% alla copertura dei costi gestionali. La Giunta regionale, su motivata e documentata richiesta dell’amministratore unico di ciascun Consorzio, può autorizzare una diversa utilizzazione di tali ricavi.

 

3. I piani di cui all’articolo 13 possono prevedere che i ricavi attesi dalla vendita del patrimonio immobiliare dei Consorzi siano destinati al conseguimento degli obiettivi di risanamento e riequilibrio di cui al presente Capo, per il tempo a tal fine strettamente necessario e, comunque, in misura non superiore al 95 %. Ferma restando tale percentuale, i predetti piani possono altresì prevedere che le somme effettivamente incassate a seguito della vendita siano riversate alla Regione fino alla concorrenza degli impegni economici dalla stessa assunti ai sensi dell’articolo 13, comma 4, ovvero fino alla concorrenza di una data percentuale di tali impegni [4].

 

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento ai ricavi incassati dai Consorzi successivamente all’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 19. Risorse finanziarie

1. Una quota non inferiore all’80% delle risorse di cui all’art. 39 è destinata all’attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo [5].

 

2. Il finanziamento del Soggetto Gestore avviene mediante:

a) il corrispettivo dei servizi forniti alle aziende insediate nell'area produttiva;

b) dei contributi volontari e di sponsorizzazione dei privati;

c) partecipazione a finanziamenti sui bandi e progetti.

 

3. In ogni caso, i Consorzi rendicontano, con cadenza semestrale, in ordine alle modalità di utilizzo delle somme agli stessi pervenute per effetto di quanto stabilito nel presente articolo.

 

4. Il mancato adempimento, da parte dei Consorzi, dell’obbligo di rendicontazione di cui al comma 3 ovvero l’utilizzo da parte degli stessi Consorzi delle somme loro versate in attuazione del presente articolo per finalità diverse da quelle cui erano destinate costituisce motivo di revoca dell’incarico conferito all’amministratore unico e, se del caso, al collegio dei revisori dei conti. Si applicano, al riguardo, le disposizioni contenute nell’articolo 26 della Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18.

 

CAPO IV

PIANIFICAZIONE DELLE POLITICHE INDUSTRIALI

 

     Art. 20. Piano quinquennale di sviluppo industriale

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva apposito piano quinquennale finalizzato a:

a) adempiere alle funzioni amministrative di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18;

b) dettare gli indirizzi di carattere generale necessari alla Giunta regionale per l’assolvimento delle funzioni amministrative di cui all’articolo 5, comma 1, lettere d), e), f), g) e h) della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18;

c) individuare le tipologie di investimenti da sostenere con gli strumenti di cui all’articolo 4 della legge regionale 16 febbraio 2009, n. 1, se del caso facendo riferimento ai pertinenti codici ATECO ovvero a singole aree industriali;

d) dettare gli indirizzi di carattere generale necessari affinché la Giunta regionale dia piena attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28, in particolare definendo le caratteristiche proprie dei siti dismessi ovvero degli insediamenti inattivi.

 

2. Con riferimento agli interventi infrastrutturali necessari alla localizzazione delle attività produttive nelle aree industriali, il piano di cui al comma 1, oltre ad impartire direttive di carattere generale, può individuare specifici interventi volti a conseguire l’anzidetta finalità stimandone il costo e definendone, se del caso, l’ordine di priorità in relazione alle risorse all’uopo utilizzabili.

 

3. L’ordine di priorità può altresì essere definito con riferimento alle tipologie di investimenti di cui al comma 1, lettera c), in relazione alle risorse all’uopo utilizzabili.

 

4. Qualora non in contrasto con la normativa di settore o con la natura vincolata dei fondi disponibili, la Giunta regionale, al momento del finanziamento di programmi o di singoli progetti aventi ad oggetto interventi infrastrutturali nelle aree industriali ovvero al momento dell’utilizzo nelle medesime aree degli strumenti di cui all’articolo 4 della legge regionale 16 febbraio 2009, n. 1, opera nel rispetto dell’ordine prioritario eventualmente definito ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.

 

5. In sede di prima applicazione, il piano di cui al presente articolo è approvato entro 120 giorni decorrenti dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 21. Aggiornamento del piano

1. Il piano di cui all’articolo 20 viene aggiornato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con cadenza almeno biennale, allo scopo di renderlo più aderente alle esigenze del sistema produttivo anche in funzione di eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento ovvero delle risorse disponibili, ivi comprese quelle di fonte statale o comunitaria.

 

2. All’aggiornamento del piano la Regione provvede assicurando il coinvolgimento dei soggetti di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18.

 

     Art. 22. Raccordo con altri strumenti di programmazione

1. Con l’approvazione del piano di cui all’articolo 20 e dei suoi successivi aggiornamenti, nelle aree industriali la Regione assolve alle funzioni di cui all’articolo 5, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2009, n. 1.

 

2. Il piano di cui all’articolo 20 ed i suoi successivi aggiornamenti individuano, altresì, i criteri generali sulla base dei quali la Giunta regionale definisce, nelle aree industriali, i piani di cui all’articolo 3 della legge regionale 14 giugno 2008, n. 10.

 

     Art. 23. Consulta per le politiche industriali

1. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, viene istituita la Consulta per le politiche industriali.

 

2. La Consulta per le politiche industriali di cui al comma 1, è formata da 5 componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale, scelti in rappresentanza delle principali associazioni imprenditoriali regionali e ha l’obiettivo di esprimere pareri di indirizzo in relazione ai programmi di attività e alle pratiche di formazione, sviluppo e consolidamento delle attività industriali dei Consorzi industriali ed, in particolare, sul Piano quinquennale di Sviluppo industriale di cui al comma 1 dell’art. 20.

 

3. Il parere di cui al comma 2, non vincolante, si intende espresso favorevolmente decorso il termine di trenta giorni dalla data di presentazione del programma.

 

4. La Consulta di cui al comma 1, che si riunisce almeno 2 volte l’anno, elegge al suo interno un Presidente. Nessun membro della Consulta riceve alcuna indennità di funzione né rimborso spese.

 

5. La durata del mandato dei componenti della Consulta di cui al comma 1 è pari ad un massimo di 5 anni e comunque scade al termine della legislatura regionale.

 

     Art. 24. Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale

1. In relazione all’esigenza di potenziare il sistema imprenditoriale regionale e migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali regionali, la Regione Basilicata promuove la costituzione della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

 

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, la Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione (F.I.C.E.I.), operando anche attraverso la costituzione di nuovi enti, cura lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI) finalizzata alla realizzazione di servizi innovativi integrati alle imprese industriali e di servizi (innovazione e trasferimento tecnologico, gestione ed organizzazione, comunicazione, ecc.), agli enti locali ed alla Regione Basilicata in materia ambientale, territoriale ed infrastrutturale.

2 bis. Per la costituzione e il funzionamento della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI), la Regione dispone di un finanziamento a favore della Federazione italiana Consorzi Enti industrializzazione (FICEI) di euro 10.000,00 per il 2015 a valere sulla Missione 14 Programma 01 [6].

 

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA

 

SEZIONE I

AMPLIAMENTO AREE ESISTENTI ED INDIVIDUAZIONE NUOVE AREE

 

     Art. 25. Conferenza di pianificazione

1. Entro 60 giorni dall’approvazione del piano di cui all’articolo 20 ovvero dei suoi successivi aggiornamenti, qualora gli stessi prevedano l’ampliamento di un’area industriale esistente ovvero individuino una nuova area industriale, la Regione, sulla base della proposta di perimetrazione predisposta dal Consorzio territorialmente competente nel rispetto degli indirizzi formulati dal piano di cui all’articolo 20, convoca apposita conferenza di servizi.

 

2. La proposta di cui al comma 1 deve contenere specifiche direttive, tra l’altro finalizzate alla redazione dei piani di cui all’articolo 30, da seguire nel territorio considerato, con particolare riferimento:

a) alle strutture ed alle infrastrutture necessarie al funzionamento delle aree;

b) agli ambiti eventualmente soggetti a speciali vincoli o limitazioni di legge;

c) ai collegamenti con le principali reti di comunicazione ovvero di servizi esistenti e in programma.

 

3. Alla conferenza di cui al comma 1 partecipano il Comune o i Comuni, nel cui territorio è previsto l’ampliamento ovvero la nuova area, nonché le altre amministrazioni preposte alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento.

 

     Art. 26. Adozione della perimetrazione

1. La Giunta regionale, a seguito della valutazione delle specifiche risultanze della conferenza di cui all’art. 25 e tenuto conto delle posizioni espresse in quella sede, acquisito altresì il parere della competente Commissione consiliare, adotta con propria deliberazione la perimetrazione dell’ampliamento o della nuova area. Il parere della Commissione consiliare si intende favorevolmente acquisito qualora sia inutilmente decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta all’uopo formulata dalla Giunta.

 

2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata e viene altresì pubblicata, per 30 giorni consecutivi, presso la sede del Consorzio territorialmente competente nonché all’albo pretorio dei Comuni interessati. Dell’avvenuta pubblicazione sul Bollettino ufficiale è data inoltre notizia al pubblico mediante affissione di manifesti nei Comuni interessati. Gli elaborati tecnici allegati alla deliberazione sono pubblicati nei siti informatici della Regione, dei Comuni interessati e del Consorzio territorialmente competente.

 

3. A decorrere dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata, i Comuni interessati adottano le prescritte misure di salvaguardia.

 

4. Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della deliberazione di cui al comma 1, soggetti pubblici e privati possono presentare osservazioni.

 

     Art. 27. Approvazione della perimetrazione

1. Scaduto il termine di cui all’articolo 26, comma 4, la Giunta regionale, a seguito della valutazione delle osservazioni eventualmente presentate, acquisito altresì il parere della competente Commissione consiliare, approva con propria deliberazione la perimetrazione dell’ampliamento o della nuova area. Il parere della Commissione si intende favorevolmente acquisito qualora sia inutilmente decorso il termine di trenta giorni decorrente dalla data di ricezione della richiesta all’uopo formulata dalla Giunta.

 

2. La deliberazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla conferenza. Essa costituisce altresì variante agli strumenti urbanistici dei Comuni interessati.

 

3. La deliberazione di cui al comma 1 è soggetta alle forme di pubblicità previste nell’articolo 26, comma 2.

 

4. I Comuni interessati adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni contenute nella deliberazione di cui al comma 1.

 

     Art. 28. Aggiornamenti

1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 29, eventuali aggiornamenti della perimetrazione sono adottati, approvati e pubblicati con le modalità di cui alla presente sezione ad eccezione, se del caso, di quelle concernenti il termine a quo indicato nell’articolo 25, comma 1.

 

     Art. 29. Aggiornamenti in riduzione

1. Qualora l’aggiornamento della perimetrazione abbia ad oggetto la riduzione dell’estensione dell’area industriale, si procede con le modalità indicate nell’articolo 28, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18.

 

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, fino a quando i Comuni interessati non abbiano provveduto ad adeguare i propri strumenti urbanistici alle pertinenti previsioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

 

SEZIONE II

PIANI DI INSEDIAMENTO

 

     Art. 30. Piani di insediamento

1. La Giunta regionale, su proposta del Consorzio territorialmente competente, approva con propria deliberazione apposito piano di insediamento che, anche ai fini di cui all’articolo 22, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha natura di piano attuativo.

 

2. Al fine di assicurare l’ordinato e proficuo insediamento delle attività produttive ed allo scopo di garantire il rispetto degli indirizzi del piano quinquennale di cui all’articolo 20 nonché, se del caso, delle direttive di cui all’articolo 25, comma 2, il piano di cui al comma 1 contiene precise disposizioni plano-volumetriche, ivi comprese quelle concernenti gli standard, tipologiche, formali e costruttive nonché precise disposizioni in ordine:

a) agli interventi strutturali ed infrastrutturali necessari per la piena funzionalità dell’area;

b) al dimensionamento di ciascun lotto ed alla pertinente destinazione produttiva;

c) alla utilizzazione a fini produttivi di eventuali siti dismessi;

d) alla disciplina degli eventuali ambiti soggetti a speciali vincoli o limitazioni di legge;

e) agli eventuali collegamenti con le principali reti di comunicazione ovvero di servizi esistenti o in programma.

 

     Art. 31. Approvazione del piano di insediamento

1. Nel caso di ampliamento di un’area industriale esistente ovvero di individuazione di una nuova area, il piano di insediamento è approvato entro 150 giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 27.

 

2. Per le aree industriali esistenti, il piano di insediamento è approvato entro 150 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui all’articolo 20, comma 5.

 

3. Il provvedimento di approvazione del piano di insediamento viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata e viene pubblicato, per 30 giorni consecutivi, presso la sede del Consorzio territorialmente competente, nonché all’albo pretorio dei Comuni interessati. Gli elaborati tecnici allegati alla deliberazione sono invece pubblicati sui siti informatici della Regione, dei Comuni interessati e del Consorzio territorialmente competente.

 

4. Fermo restando quanto previsto nel presente Capo, le deliberazioni con le quali la Giunta regionale approva gli aggiornamenti del piano di insediamento sono pubblicate con le modalità di cui al comma 3.

 

     Art. 32. Piani di insediamento in variante

1. Qualora il piano di insediamento ovvero un suo aggiornamento contenga previsioni in variante rispetto a quanto stabilito in base alla sezione I, il piano stesso viene adottato ed approvato nel rispetto delle disposizioni contenute in tale sezione.

 

2. Qualora il piano di insediamento ovvero un suo aggiornamento contenga previsioni solo parzialmente in variante rispetto a quanto stabilito nella sezione I e, in particolare, rispetto alle direttive di cui all’articolo 25, comma 2, la procedura di cui al comma 1 trova applicazione limitatamente alle previsioni in variante.

 

3. Resta in ogni caso fermo il rispetto degli indirizzi contenuti nel piano quinquennale di cui all’articolo 20.

 

SEZIONE III

PROCEDURE ESPROPRIATIVE

 

     Art. 33. Vincolo preordinato all’esproprio

1. Ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata delle deliberazioni di cui all’articolo 27 ovvero, se del caso, di cui all’articolo 28 ed all’articolo 32 determina l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sull’area oggetto della perimetrazione, ai fini dell’attuazione di tutte le destinazioni ivi previste. La partecipazione degli interessati resta disciplinata dalle disposizioni contenute nell’articolo 11 del predetto decreto, in quanto applicabili.

 

2. Ai medesimi fini, con riferimento alle nuove aree industriali ovvero all’ampliamento di quelle esistenti, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta con l’approvazione delle deliberazioni di cui all’articolo 30 ovvero, se del caso, di cui all’articolo 31, comma 4.

 

CAPO VI

PIENO UTILIZZO DELLE AREE INDUSTRIALI

 

     Art. 34. Prevalenza dell’interesse pubblico

1. Tenuto conto dell’interesse pubblico alla promozione dei processi di crescita delle realtà produttive nonché della valenza economica e sociale degli interventi infrastrutturali a tal fine realizzati dalla pubblica amministrazione nelle aree industriali ed al fine di concorrere alla piena attuazione degli obiettivi programmatici definiti nel piano di cui all’articolo 20 e nei suoi successivi aggiornamenti, ai Consorzi, nell’ambito delle aree di rispettiva competenza, sono riconosciuti i diritti, i poteri autorizzativi e le facoltà previsti nel presente capo, da esercitare nel rispetto delle disposizioni nello stesso contenute.

 

2. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dall’articolo 53, comma 7, del D.P.R. 218/1978.

 

     Art. 35. Diritto di prelazione

1. Ai Consorzi industriali è riconosciuto il diritto di prelazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso dei lotti assegnati dai Consorzi medesimi agli operatori economici.

 

2. Allo scopo di consentire l’esercizio del diritto di cui al comma 1, l’assegnatario del lotto deve comunicare al Consorzio territorialmente competente l’intenzione di trasferire il lotto stesso o parte di esso con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

 

3. Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo in denaro, le altri condizioni del trasferimento e l’invito ad esercitare il diritto di prelazione.

 

4. Il Consorzio deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione con atto notificato all’assegnatario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.

 

5. Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione dell’assegnatario, deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta notificazione della comunicazione da parte dell’assegnatario, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita.

 

6. Del diritto di cui al presente articolo deve darsi espresso riscontro nei provvedimenti con i quali i Consorzi assegnano i lotti ai richiedenti.

 

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche nel caso di eventuali trasferimenti a titolo oneroso successivi al primo nonché a quelli aventi ad oggetto lotti assegnati prima dell’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 36. Autorizzazione consortile

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 35 e 37, l’alienazione ovvero la locazione dei lotti, o di parte di essi, ricadenti nelle aree industriali oppure dei manufatti, o di parte di essi, realizzati sui medesimi lotti sono soggetti a preventiva autorizzazione del Consorzio territorialmente competente.

 

2. L’istanza di autorizzazione, inoltrata al Consorzio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica certificata, deve essere corredata di documentazione idonea a svolgere le verifiche utili a riscontrare la coerenza della nuova attività produttiva con gli obiettivi programmatici definiti nel piano di cui all’articolo 20.

 

3. Sull’istanza di cui al comma 2, il Consorzio provvede entro 30 giorni dalla ricezione della medesima. In caso di inutile decorso del predetto termine l’istanza si intende accolta, senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

 

4. Il termine di cui al comma 3 può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l’acquisizione o l’integrazione della documentazione di cui al comma 2.

 

     Art. 37. Riacquisto

1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i Consorzi hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese commerciali o di servizi nelle ipotesi in cui il cessionario non realizzi il manufatto destinato ad ospitare l’attività produttiva nel termine di cinque anni dalla cessione.

 

2. II Consorzi hanno altresì la facoltà di riacquistare le aree cedute e, contestualmente, di acquistare i manufatti ivi realizzati nell’ipotesi in cui sia cessata l’attività commerciale o di servizi da più di tre anni.

 

3. I Consorzi possono inoltre esercitare le facoltà di cui ai commi 1 e 2, tanto nel caso di intraprese industriali o artigianali quanto nel caso di intraprese commerciali o di servizi, qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

a) non siano stati rispettati i termini previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in materia di inizio ed ultimazione dei lavori;

b) l’attività produttiva non abbia avuto inizio entro un anno dall’ultimazione dei lavori.

 

4. I Consorzi possono esercitare le facoltà di cui ai commi 1, 2 e 3, tanto nel caso di intraprese industriali o artigianali quanto nel caso di intraprese commerciali o di servizi, anche qualora l’area sia stata acquistata da terzi e non direttamente dal Consorzio.

 

5. Laddove i Consorzi esercitino le facoltà di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 63, commi 1, 2, 3 e 4, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, utilizzando, ai fini dell’attualizzazione, l’indice FOI.

 

     Art. 38. Fondo di primo avvio

1. Una quota non superiore al 20% delle risorse di cui all’articolo 39 è destinata, quale dotazione iniziale, all’attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 35 e 37 del presente capo.

 

2. I Consorzi rendicontano, entro 90 giorni dal relativo impiego, in ordine alle modalità di utilizzo delle risorse agli stessi pervenute per effetto di quanto stabilito nel comma 1. Si applicano al riguardo le disposizioni contenute nell’articolo 19, comma 3.

 

3. I Consorzi destinano i ricavi provenienti dalla vendita del patrimonio immobiliare acquisito con le risorse di cui al comma 1 all’acquisizione, anche mediante procedura espropriativa, dei lotti necessari per l’insediamento delle attività produttive. La mancata osservanza di tale vincolo comporta l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 19, comma 4.

 

4. Qualora il soddisfacimento delle esigenze connesse all’attuazione del capo III abbia evidenziato la necessità di un impegno economico inferiore a quello previsto nell’articolo 19, comma 1, la Giunta regionale, compatibilmente con le esigenze di bilancio, può destinare le disponibilità residue per le finalità di cui al presente articolo.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 39. Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, per gli esercizi finanziari 2015-2016 del bilancio di previsione pluriennale 2014-2016, mediante uno stanziamento di euro 2.000.000,00 a valere sulla missione 14 “sviluppo economico e competitività – programma 01 “industria, PMI e artigianato”.

 

2. Ai residui oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, per gli anni successivi al 2013, si provvederà con le leggi di bilancio entro i limiti delle autorizzazioni annuali ivi contenute.

 

3. Laddove, sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 18, comma 3, i piani di risanamento prevedano che le somme effettivamente incassate a seguito della vendita siano riservate alla Regione, la Giunta regionale è autorizzata alle pertinenti variazioni di bilancio al fine di raggiungere la conseguente riduzione dell’impegno economico di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 40. Norme transitorie

1. Le norme transitorie di cui all’articolo 29 della legge regionale 16 aprile 2013, n. 7, si applicano fino all’approvazione dei piani di insediamento di cui all’art. 30.

 

     Art. 41. Abrogazioni

1. La legge regionale 13 maggio 2003, n. 19, è abrogata.

2. Sono altresì abrogati:

a) l’articolo 48 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16;

b) l’articolo 1 della legge regionale 1 ottobre 2013, n. 20.

 

     Art. 42. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Abrogata dall'art. 13 della L.R. 3 marzo 2021, n. 7, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così modificato dall'art. 6 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[3] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 20 marzo 2015, n. 11 e così modificato dall'art. 24 della L.R. 13 agosto 2015, n. 34.

[4] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 13 marzo 2019, n. 2. L'art. 11, L.R. 2/2019, è stato abrogato dall'art. 5 della L.R. 20 marzo 2020, n. 12.

[5] Comma così sostituito dall'art. 43 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.

[6] Comma aggiunto dall'art. 72 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5.