§ 3.5.44 - L.R. 14 giugno 2008, n. 10.
Consolidamento e sviluppo delle attività industriali regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:14/06/2008
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Soggetti beneficiari
Art. 3.  Oggetto
Art. 4.  Tipologie di agevolazioni
Art. 5.  Procedura di evidenza pubblica
Art. 6.  Copertura finanziaria
Art. 7.  Pubblicazione ed entrata in vigore


§ 3.5.44 - L.R. 14 giugno 2008, n. 10.

Consolidamento e sviluppo delle attività industriali regionali.

(B.U. 19 giugno 2008, n. 25)

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione Basilicata, al fine di favorire il consolidamento, il rilancio e lo sviluppo delle attività industriali presenti sul territorio regionale, concede agevolazioni per la realizzazione di Piani Industriali di Consolidamento e Sviluppo, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

 

     Art. 2. Soggetti beneficiari

1. Alle agevolazioni di cui alla presente legge possono accedere le imprese manifatturiere:

a) rientranti nel campo di applicazione degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità Regionali 2007/2013 (2006/C54/08);

b) operanti sul territorio regionale, nelle aree e nei settori che la Giunta Regionale individuerà come prioritari con apposito atto deliberativo da sottoporre al parere della competente Commissione Consiliare;

c) con un numero di occupati non inferiore a 15.

 

2. I soggetti beneficiari sono individuati dalla Regione Basilicata attraverso procedure di contrattazione negoziata ad evidenza pubblica.

 

     Art. 3. Oggetto

1. I Piani Industriali di Consolidamento e Sviluppo delle Attività Industriali Regionali, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, devono prevedere:

a) investimenti in attività materiali ed immateriali finalizzati all’ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riorganizzazione, riconversione o diversificazione produttiva;

b) il consolidamento e lo sviluppo dei livelli occupazionali delle imprese beneficiarie, attraverso:

1) il mantenimento del livello occupazionale esistente nell’unità produttiva precedente all’utilizzo di qualunque tipologia di ammortizzatori sociali;

2) il reinserimento lavorativo nel ciclo produttivo dei lavoratori eventualmente collocati in C.I.G.S. o interessati da contratti di solidarietà;

3) l’eventuale ampliamento della base occupazionale con assunzioni a tempo indeterminato.

c) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori da impegnare nelle unità produttive interessate dagli investimenti.

 

2. Sono considerati prioritari i Piani Industriali che contengano elementi di innovazione tecnologica, applicazioni di ricerca industriale, di salvaguardia ambientale, di risparmio energetico.

 

     Art. 4. Tipologie di agevolazioni

1. Possono essere concesse le seguenti tipologie di aiuti:

a) contributi in conto capitale e in conto interessi, per la realizzazione degli investimenti relativi a beni materiali ed immateriali, nel rispetto delle disposizioni contenute negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013 (2006/C54/08) e secondo le intensità di cui alla Mappa degli aiuti regionali 2007/2013 (Aiuto di Stato n.324/2007);

b) aiuti per l’assunzione di lavoratori, considerati svantaggiati o disabili, ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia;

c) incentivi per la formazione continua, nel rispetto delle norme di cui ai regolamenti comunitari sugli aiuti destinati alla formazione vigenti in materia.

2. In favore dei lavoratori in C.I.G.S. e di quelli da assumere di cui alla lettera b), comma uno del precedente articolo 3, possono essere erogate attività di formazione professionalizzante.

 

     Art. 5. Procedura di evidenza pubblica

1. La Giunta Regionale provvede all’adozione di appositi Avvisi Pubblici articolati per aree e settori prioritari al fine di disciplinare le modalità di concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge.

 

     Art. 6. Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria delle agevolazioni previste dalla presente legge è assicurata dai fondi provenienti dal Programma Operativo FESR 2007/2013, dal Programma Operativo FSE 2007/2013, nonché da altri fondi nazionali o regionali aventi finalità compatibili.

 

     Art. 7. Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

1. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.