§ 4.4.29 - L.R. 17 gennaio 1994, n. 3.
Piano di risanamento delle acque. Tutela, uso e risanamento delle risorse idriche.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:17/01/1994
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della Legge).
Art. 2.  (Obiettivi del Piano).
Art. 3.  (Norme attuative).
Art. 4.  (Modalità di attuazione).
Art. 5.  (Piani di intervento).
Art. 6.  (Approvazione dei progetti).
Art. 7.  (Scarichi nelle acque di mare).
Art. 8.  (Consorzio per le aree di sviluppo industriale).
Art. 9.  (Autorizzazione allo scarico).
Art. 10.  (Revoca delle autorizzazioni allo scarico).
Art. 11.  (Concessioni edilizie ed autorizzazioni a lottizzare).
Art. 12.  (Istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico).
Art. 13.  (Fabbisogni).
Art. 14.  (Prelievi).
Art. 15.  (Acquedotto, impianti di fognatura e depurazione).
Art. 16.  (Controlli).
Art. 17.  (Autorizzazione alla escavazione di pozzi e/o trincee per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee).
Art. 18.  (Autorizzazione ed utilizzazione di acque sotterranee).
Art. 19.  (Autorizzazione all'esercizio dei pozzi).
Art. 20.  (Risorse idriche non convenzionali).
Art. 21.  (Generalità).
Art. 22.  (Recapito degli scarichi).
Art. 23.  (Scarichi a mare).
Art. 24.  (Divieti).
Art. 25.  (Pubblica fognatura ed impianti di depurazione).
Art. 26.  (Classificazione delle pubbliche fognature).
Art. 27.  (Pubbliche fognature esistenti della prima classe).
Art. 28.  (Pubbliche fognature esistenti della seconda classe).
Art. 29.  (Pubbliche fognature nuove della prima e seconda classe).
Art. 30.  (Scarichi fognari in suolo).
Art. 31.  (Gestione delle pubbliche fognature e degli impianti di depurazione).
Art. 32.  (Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura).
Art. 33.  (Classificazione degli scarichi degli insediamenti civili).
Art. 34.  (Classe A).
Art. 35.  (Classe B).
Art. 36.  (Classe C).
Art. 37.  (Insediamento esistente).
Art. 38.  (Denuncia dello scarico e domanda di autorizzazione).
Art. 39.  (Controlli ed autorizzazioni comunali).
Art. 40.  (Scarichi esistenti della Classe A).
Art. 41.  (Scarichi nuovi della Classe A).
Art. 42.  (Scarichi esistenti della Classe B).
Art. 43.  (Scarichi nuovi della Classe B).
Art. 44.  (Scarichi sanitari).
Art. 45.  (Scarichi esistenti della Classe C).
Art. 46.  (Scarichi nuovi della Classe C).
Art. 47.  (Custodia dei liquami).
Art. 48.  (Contenitori per lo stoccaggio dei liquami).
Art. 49.  (Cautele igienico-sanitarie ed ambientali per lo spandimento di liquami degli insediamenti di Classe C).
Art. 50.  (Divieto di spandimento).
Art. 51.  (Definizione del suolo agricolo).
Art. 52.  (Interventi integrativi o restrittivi dell'autorità sanitaria).
Art. 53.  (Altri scarichi).
Art. 54.  (Revoca delle autorizzazioni allo scarico).
Art. 55.  (Sanzioni).
Art. 56.  (Entrata in vigore).


§ 4.4.29 - L.R. 17 gennaio 1994, n. 3.

Piano di risanamento delle acque. Tutela, uso e risanamento delle risorse idriche.

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto della Legge).

     Con la presente Legge è approvato ai sensi dell'art. 8 della Legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni il Piano Regionale di Risanamento delle Acque.

     Il Piano, redatto sulla base di uno studio generale approvato dalla Giunta Regionale, è costituito dalle norme della presente legge, dall'allegata relazione generale e relativa cartografia nonché dalla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature di cui al Titolo III della presente Legge.

     Lo studio generale è depositato presso i competenti uffici regionali ed è consultabile da chiunque ne abbia interesse.

     Gli aggiornamenti del Piano vengono approvati dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta fatta salva l'applicazione della Legge 11-5-1989, n. 183 avendo riguardo in modo specifico ai contenuti delle lettere h) ed i) della medesima legge.

 

     Art. 2. (Obiettivi del Piano).

     Oltre agli indirizzi programmatici sono obiettivi del Piano:

     - la tutela della salute pubblica;

     - il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche quali-quantitative atte a garantire la possibilità di utilizzo secondo le destinazioni d'uso indicate dal presente Piano e dagli altri strumenti di pianificazione vigenti in materia;

     - la tutela dell'acquifero sotterraneo in relazione alla sua utilizzazione idropotabile;

     - la salvaguardia degli ecosistemi acquatici tipici delle zone di particolare interesse naturalistico e ambientale;

     - il contenimento e la riduzione del fenomeno dell'eutrofizzazione;

     - l'ottimizzazione tecnico-economica dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione.

 

     Art. 3. (Norme attuative).

     Fatte salve le competenze già attribuite alle Amministrazioni Provinciali della normativa vigente e quelle che ad esse saranno ulteriormente attribuite in materia dalla legislazione regionale ai sensi dell'art. 3 della L. 8-6-1990, n. 142 gli obiettivi di cui all'art. 2 vengono perseguiti mediante:

     - la programmazione, la pianificazione e l'attuazione degli interventi;

     - la individuazione degli usi consentiti delle acque;

     - la rilevazione delle caratteristiche dei corpi idrici;

     - la regolamentazione dei sistemi di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee:

     - l'organizzazione del sistema di controllo degli scarichi e delle immissioni;

     - l'imposizione dei limiti di accettabilità;

     - il coordinamento e la verifica di coerenza dei programmi degli Enti Locali;

     - il controllo sulla gestione degli apprestamenti e dei servizi pubblici di igiene ambientale.

 

     Art. 4. (Modalità di attuazione).

     L'installazione e esercizio degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione e lo smaltimento dei liquami sul suolo e sottosuolo dovranno essere attuati nella stretta osservanza dei criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui alla delibera del Comitato dei Ministri in data 4- 2-1977.

     Per le modalità di smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione si applica la normativa statale e regionale vigente in materia di smaltimento dei rifiuti fatta salva la specifica disciplina dettata dal Decreto Legislativo 27-1-1992, n. 19 relativamente all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.

 

     Art. 5. (Piani di intervento).

     Il conseguimento degli scopi del Piano è di preminente interesse regionale e viene attuato mediante programmi di intervento secondo le competenze spettanti in materia alla Regione, alle Province ed ai Comuni.

     L'attività di pianificazione territoriale deve essere conformata agli indirizzi ed agli obiettivi del Piano regionale di risanamento delle acque.

 

     Art. 6. (Approvazione dei progetti).

     Ferma restando la vigente normativa in materia di approvazione dei progetti di opere pubbliche, gli interventi relativi ad opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotti, fognatura e depurazione, di qualsiasi importo, sono soggetti a valutazione preventiva degli uffici regionali che esprimeranno il parere di coerenza con gli obiettivi e finalità del Piano Regionale di risanamento.

 

     Art. 7. (Scarichi nelle acque di mare).

     Sono attribuite ai comuni, ai sensi della L.R. 20 marzo 1981, n. 4 le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare gli scarichi liquidi provenienti dagli insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature e dagli insediamenti civili.

 

     Art. 8. (Consorzio per le aree di sviluppo industriale). [1]

     I servizi pubblici di distribuzione dell'acqua per usi potabili ed industriali, di fognatura, di depurazione, di smaltimento dei fanghi residuati da processi di depurazione e dai cicli di lavorazione e la riutilizzazione delle acque reflue depurate per uso industriale afferenti gli agglomerati industriali dei Consorzi per lo sviluppo industriale sono gestiti dai Consorzi stessi.

     Le industrie insediate all'interno degli agglomerati dei Consorzi per lo sviluppo industriale devono allacciarsi agli impianti consortili.

     Le industrie limitrofe agli agglomerati e ai nuclei di sviluppo industriale possono, previa convenzione, usufruire dei servizi di igiene ambientale gestiti dai Consorzi stessi.

     I Consorzi di cui al presente articolo entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge devono adottare il Regolamento per la gestione dei servizi affidati. I Regolamenti sono approvati con provvedimento della Giunta Regionale.

     I Consorzi di cui al presente articolo possono costituire società miste anche con le ditte operanti nella gestione dei servizi di igiene ambientale cui possono partecipare le industrie di cui al precedente terzo comma.

 

     Art. 9. (Autorizzazione allo scarico).

     Tutti gli scarichi devono essere autorizzati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 della Legge 10-5-1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni.

     Le domande di autorizzazione sono presentate e le autorizzazioni sono rilasciate utilizzando appositi modelli predisposti dall'Assessorato regionale competente anche ai fini della uniformità della raccolta dei dati.

     In attesa della emanazione ai sensi degli artt. 3 e 14 della L. 8-6- 1990, n. 142, della Legge regionale di disciplina delle funzioni spettanti alle Province ed ai Comuni in materia di controllo degli scarichi nelle acque, la competenza al rilascio delle autorizzazioni relative agli scarichi resta in capo ai Comuni.

 

     Art. 10. (Revoca delle autorizzazioni allo scarico).

     Le autorizzazioni allo scarico devono essere revocate in caso di mancato adeguamento ai limiti prescritti dalla Legge 10-5-76, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni, nonché dalla normativa regionale vigente.

     Sono fatte salve le specifiche competenze attribuite nelle materia del presente articolo alle Amministrazioni Provinciali dalla normativa statale vigente.

     L'Autorità competente al controllo, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi, prima di revocare l'autorizzazione assegna un termine perentorio per la regolarizzazione dello scarico.

     Decorso il termine senza che l'interessato vi abbia provveduto, l'Autorità competente revoca l'autorizzazione ingiungendo l'immediata cessazione dello scarico.

 

     Art. 11. (Concessioni edilizie ed autorizzazioni a lottizzare).

     Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione a lottizzare è subordinato alla presentazione della documentazione tecnica relativa allo smaltimento delle acque reflue.

     Il titolare della concessione edilizia, nel richiedere al Sindaco il certificato di abitabilità o agibilità deve allegare l'autorizzazione allo scarico rilasciata dall'organo competente al controllo.

     In sede di rilascio del certificato di abitabilità o agibilità dovrà essere verificata la rispondenza delle opere di smaltimento delle acque reflue realizzate alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico e nella concessione edilizia.

     Dell'avvenuto rilascio del certificato di abitabilità o agibilità dovrà essere data comunicazione all'organo preposto al controllo degli scarichi.

 

     Art. 12. (Istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico).

     E' istituito il Comitato Tecnico-Scientifico con funzioni di consulenza della Giunta Regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge.

     Il Comitato è composto:

     a) dal Presidente della Giunta Regionale o da altro assessore da lui delegato che lo presiede;

     b) dai responsabili dei Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione di Potenza e Matera;

     c) da quattro docenti universitari esperti in ingegneria sanitaria, in idraulica, in geologia e in agraria;

     d) da quattro dirigenti regionali appartenenti ai Dipartimenti Assetto del Territorio, Sicurezza Sociale, Ambiente, Agricoltura e Foreste.

     Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale di livello non inferiore al VII.

     Alla nomina dei componenti indicati alle lettere c) e d) nonché alla nomina del segretario provvede la Giunta Regionale contestualmente all'adozione dell'atto di costituzione del Comitato stesso.

     Spetta al Comitato in particolare esprimere parere, su richiesta del Presidente della Giunta e degli Assessori in ordine a questioni rilevanti attinenti alle materie oggetto del Piano di risanamento delle acque nonché formulare proposte ai competenti organi regionali ai fini del conseguimento degli obiettivi del Piano medesimo.

 

TITOLO II

USO DELLE RISORSE IDRICHE

 

     Art. 13. (Fabbisogni).

     Le risorse idriche della Regione sono destinate a soddisfare:

     - gli usi civili;

     - gli usi irrigui;

     - gli usi industriali.

     Ai fini della presente normativa l'uso civile dell'acqua è prioritaria. Per usi civili dell'acqua purché derivata da sistemi pubblici di distribuzione si intendono: il domestico, il commerciale, il comunitario, l'industriale (per uso potabile degli addetti).

     Le acque destinate al consumo umano, utilizzate a tal fine allo stato in cui si trovano o dopo trattamento, qualunque ne sia l'origine sia che si tratti di acque fornite al consumo, che di acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano e che possono avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale, sono sottoposte alla disciplina di cui al D.P.R. 24-5-1988, n. 236 e successive modificazioni ed integrazioni.

     I vincoli di destinazione delle acque ai fini idropotabili hanno l'efficacia di cui al D.P.R. 11-3-1968, n. 1090 e sue modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 14. (Prelievi).

     I prelievi per i vari usi sono effettuati:

     a) da sorgenti;

     b) da falde sotterranee, freatiche ed artesiane attraverso pozzi e/o gallerie filtranti;

     c) da acque superficiali quali laghi e fiumi, serbatoi naturali e/o artificiali.

     La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque di cui ai precedenti punti a) e b) sono sottoposte alla tutela della Regione anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla Legge 11-5-1989, n. 183 nonché della disciplina vigente per la salvaguardia delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.

     La presente disciplina non si applica alle acque termali e minerali.

     E' fatta salva l'applicazione della Legge regionale 16 aprile 1984, n. 9, recante norme sulla protezione del bacino idrominerale del Vulture e relativo regolamento d'attuazione.

 

     Art. 15. (Acquedotto, impianti di fognatura e depurazione).

     Ai fini della presente normativa:

     a) per acquedotto si intende il complesso degli impianti di attingimento, di trattamento, di trasporto e di distribuzione delle acque;

     b) per impianto di fognatura si intende il complesso di canalizzazione atto a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi tutte le acque di scarico superficiali e/o derivanti dalle attività in generale;

     c) per impianto di depurazione si intende l'insieme dl opere atte a migliorare la qualità delle acque reflue di qualsiasi provenienza al fine del loro abbandono e/o riutilizzo nei limiti imposti dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

     Ai fini della progettazione, esecuzione delle opere acquedottistiche, fognarie e depurative si applicano i criteri metodologici e le norme tecniche contenute negli allegati 2, 3, 4 e 5 alla delibera 4-2-1977 del Comitato Internazionale delle acque e successive normative statali in materia.

 

     Art. 16. (Controlli).

     Nei rispettivi territori di competenza i controlli relativi alla buona qualità delle acque destinate al consumo umano, demandate dalla normativa vigente alla Pubblica amministrazione, sono esercitati dai competenti Servizi e Presidi del Servizio Sanitario regionale.

 

     Art. 17. (Autorizzazione alla escavazione di pozzi e/o trincee per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee).

     La ricerca delle acque sotterranee è sottoposta ad autorizzazione regionale.

     Le domande di autorizzazione alla ricerca sono presentate all'ufficio regionale competente per territorio e devono essere corredate dalla seguente documentazione a firma di un professionista all'uopo abilitato per legge:

     a) relazione geologica con elementi di idrogeologia;

     b) corografia della zona in scala 1:25.000, con indicazione del bacino imbrifero in cui ricade il pozzo;

     c) planimetria a curve di livello in scala 1:5.000 con l'ubicazione del pozzo, nonché di tutti gli altri pozzi preesistenti nella zona entro il raggio di m. 500;

     d) piano di massima dell'estrazione ed utilizzazione che si intende praticare.

     Le domande sono istruite, in applicazione del secondo comma dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

     L'autorizzazione alla ricerca è rilasciata dal competente ufficio regionale. L'autorizzazione alla ricerca non può avere durata superiore ad un anno e può essere prorogata prima della scadenza soltanto per giustificata ragione e comunque non oltre 6 mesi.

     L'autorizzazione è nominativa e può essere volturata con provvedimento espresso dall'autorità che l'ha rilasciata. Avverso il rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla ricerca è ammesso, da parte degli interessati, ricorso al Presidente della Regione che provvede definitivamente, sentito il competente Ufficio Regionale a difesa del suolo ai sensi della L.R. n. 23/90.

     L'autorizzazione alle ricerche può essere revocata nei casi previsti dall'art. 101 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

     I risultati della ricerca devono essere depositati presso l'ufficio regionale competente.

 

     Art. 18. (Autorizzazione ed utilizzazione di acque sotterranee).

     L'estrazione e l'utilizzazione in qualsiasi forma delle acque sotterranee è sottoposta ad autorizzazione regionale.

     L'utilizzazione dell'acqua rinvenuta è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione che dovrà essere richiesta al competente ufficio regionale allegando all'istanza i seguenti atti:

     a) corografia della zona in scala 1:25.000, con indicazione del bacino imbrifero in cui ricade il pozzo;

     b) planimetria a curve di livello in scala 1:5.000 con l'ubicazione del pozzo nonché di tutti gli altri pozzi preesistenti nella zona entro il raggio di m. 500;

     c) relazione tecnica generale, nella quale dovranno essere specificati:

     1) l'uso dell'acqua;

     2) il tipo di perforazione eseguito;

     3) la profondità ed il diametro del pozzo;

     4) le caratteristiche del tubo di rivestimento e dei filtri;

     d) relazione geologica ed idrologica con particolare riguardo alla:

     1) stratigrafia e precisazione della permeabilità degli strati;

     2) prove di pompaggio con tutti i dati delle prove opportunamente tabellati ed in particolare:

     - tipo, potenza e profondità di installazione della pompa;

     - misurazione dei livelli statico e dinamico, nonché dell'abbassamento residuo del pozzo ed, eventualmente, di quelli vicini;

     - misura della portata e definizione della portata di esercizio, con calcoli e diagrammi;

     e) analisi delle acque emunte.

     L'autorizzazione per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee è rilasciata dal competente Ufficio Regionale.

 

     Art. 19. (Autorizzazione all'esercizio dei pozzi).

     I titolari dei pozzi già escavati senza autorizzazione devono darne comunicazione entro il 20 agosto 1994 [2].

     Gli stessi, per ottenere l'autorizzazione, devono farne richiesta entro il 3 febbraio 1997 [3].

     Le modalità di richiesta sono:

     a) per i pozzi di profondità compresa entro 30 mt. dal piano campagna devesi allegare all'istanza la documentazione di cui alle lettere a), b), ed e) dell'art. 18;

     b) per i pozzi di profondità superiore ai 30 mt. secondo le modalità di cui all'art. 18.

     La sanatoria potrà essere negata in mancanza dei dati oggettivi richiesti e in presenza di motivate ragioni di ordine idrogeologico, sanitario, ambientale e termale.

     I pozzi escavati senza la prescritta autorizzazione e/o quelli ai quali fosse stata negata la sanatoria, devono essere chiusi a cura e spese del proprietario entro il termine definito dall'ufficio regionale competente.

     Il proprietario, o il titolare di altro diritto reale sull'immobile nel quale esiste il pozzo, che risulti inadempiente all'obbligo di cui al precedente comma è soggetto alla sanzione pecuniaria di importo da 1 a 10 volte quello del costo di escavazione valutato a prezzi correnti dal competente ufficio regionale.

 

     Art. 20. (Risorse idriche non convenzionali).

     La Regione, al fine di rendere disponibili risorse aggiuntive nei comparti produttivi ed avviare un corretto uso dell'acqua, promuove l'utilizzazione delle risorse idriche non convenzionali ed il contenimento dei consumi idrici.

     Per risorse idriche non convenzionali sono da intendersi, tra l'altro, le acque reflue comunque trattabili.

     La riutilizzazione a fini produttivi può avvenire direttamente o indirettamente.

     L'uso diretto delle risorse idriche non convenzionali comporta il trasferimento delle acque dal luogo di trattamento a quello di utilizzo senza interventi di scarico nei corpi idrici.

     L'uso indiretto delle risorse idriche non convenzionali comporta il trasferimento delle acque dall'impianto di trattamento all'utenza attraverso i corpi idrici nei quali viene sversato l'effluente trattato.

     L'uso diretto delle risorse non convenzionali nonché i progetti relativi all'utilizzazione delle stesse acque, devono essere autorizzati con decreto del Presidente della Regione, previo parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 12.

 

TITOLO III

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI

CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE

 

     Art. 21. (Generalità).

     Le norme di cui al presente articolo hanno per oggetto:

     a) la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature di cui agli artt. 4 e 14 comma secondo della Legge 10-5-1976, n. 319 come sostituito dall'art. 17 della Legge 24-12-1979, n. 650, tenuto conto delle direttive del Comitato Interministeriale del 30 dicembre 1980, dei limiti di accettabilità fissate dalle tabelle allegate alla Legge 10-5-1976, n. 319 e delle situazioni locali in funzione degli obiettivi del Piano regionale di risanamento delle acque;

     b) la disciplina degli scarichi degli insediamenti civili di qualsiasi tipo, pubblici o privati, diretti ed indiretti, provenienti dagli insediamenti di cui alla lett. b) dell'art. 1 quater della Legge 8-10-1976, n. 690 e delle imprese agricole da considerarsi insediamenti civili, secondo la delibera del Comitato Interministeriale dell'8 maggio 1980.

 

     Art. 22. (Recapito degli scarichi).

     Ai fini della presente normativa gli scarichi possono recapitare:

     a) nelle acque di mare nel rispetto delle modalità di cui al successivo art. 23;

     b) nei fiumi, nei laghi e serbatoi naturali e/o artificiali;

     c) sul suolo e nel sottosuolo.

 

     Art. 23. (Scarichi a mare).

     Lo scarico diretto delle pubbliche fognature nella fascia marina costiera è consentito solo se i liquami rispettano i limiti della tabella A della Legge 10-5-1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni.

     Lo scarico delle pubbliche fognature aventi le caratteristiche diverse dalla tabella A, è consentito solo se allontanato, con apposita condotta marina, dalla fascia costiera il cui uso prevalente sia quello della balneazione.

     La distanza dello scarico finale della linea di battigia, il sistema di spandimento e di ancoraggio della condotta sottomarina saranno determinati sulla base di studi mirati a verificare che le condizioni meteomarine, la natura dei fondali, i venti e le correnti prevalenti siano tali da diluire e allontanare convenientemente gli affluenti dalla costa.

     L'adeguamento delle norme di cui ai precedenti commi deve essere attuato, ove necessario, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 24. (Divieti).

     E' vietato lo scarico diretto delle pubbliche fognature:

     a) in acque sotterranee;

     b) nei canali di bonifica;

     c) nelle foci dei fiumi;

     d) nel sottosuolo al di sotto dei due metri dal piano campagna.

     Gli scarichi indicati al precedente comma debbono essere eliminati, ove già esistenti, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Gli scarichi delle pubbliche fognature che recapitano in acque a debole ricambio, in corpi idrici con stato trofico alterato e bacini idrogeologici di acque minerali e termali, devono essere conformi ai limiti della tabella A della Legge 10-5-1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni e, ove esistenti, devono conformarsi a tali limiti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'applicazione di leggi regionali recanti norme sulla protezione dei bacini idrominerali e termali.

 

     Art. 25. (Pubblica fognatura ed impianti di depurazione).

     Ai fini del presente titolo si intendono per pubbliche fognature e per impianti di depurazione le opere o i complessi di opere indicati al precedente art. 15, gestiti dagli Enti di cui al secondo comma dell'art. 9 della L. 24-12-1979, n. 650.

 

     Art. 26. (Classificazione delle pubbliche fognature).

     Le pubbliche fognature sono suddivise, agli effetti della presente disciplina, in due classi:

     - appartengono alla prima classe, se convogliamo scarichi provenienti da insediamenti civili ovvero anche da insediamenti produttivi e se i liquami in ingresso all'impianto di depurazione o, in assenza di quest'ultimo, in uscita dall'emissario, rientrino nei limiti di qualità previsti dalla Tabella I;

     - appartengono alla seconda classe, se convogliano scarichi provenienti da insediamenti produttivi ovvero anche da insediamenti civili e se i liquami, come sopra localizzati, non rientrino nei limiti di qualità previsti dala Tabella I.

 

     Art. 27. (Pubbliche fognature esistenti della prima classe).

     Gli scarichi delle pubbliche fognature esistenti, appartenenti alla prima classe di cui all'art. 26 che recapitano in corpi d'acqua superficiali sono soggetti alle seguenti norme:

     a) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III, se la fognatura è dotata di impianto di depurazione in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge;

     b) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere comunque adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III.

 

     Art. 28. (Pubbliche fognature esistenti della seconda classe).

     Gli scarichi delle pubbliche fognature esistenti, appartenenti alla seconda classe di cui all'art. 26, che recapitano in corpi d'acqua superficiali, sono soggetti alle seguenti norme:

     a) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III, se la fognatura è dotata di impianto di depurazione in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge;

     b) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere, comunque, adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III.

 

     Art. 29. (Pubbliche fognature nuove della prima e seconda classe).

     Gli scarichi delle pubbliche fognature che recapitano in corpi d'acqua superficiali la cui costruzione abbia inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III.

 

     Art. 30. (Scarichi fognari in suolo).

     Tutti gli scarichi delle pubbliche fognature che recapitano sul suolo e nel sottosuolo, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4-2-1977, nonché di quelle emanate dalla Autorità sanitaria locale.

 

     Art. 31. (Gestione delle pubbliche fognature e degli impianti di depurazione).

     Gli Enti gestori dei servizi pubblici di fognatura e depurazione di cui all'art. 25 sono tenuti ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i relativi regolamenti, e comunque, ad adottare nello stesso termine, limiti di accettabilità e tempi di adeguamento per gli scarichi di insediamenti produttivi e civili che recapitano nella pubblica fognatura, nel rispetto delle norme tecniche generali di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato dei Ministri del 4-2-1977, tenendo conto dei termini e dei limiti tabellari di cui agli artt. 27, 28 e 29.

     Gli Enti gestori della pubblica fognatura, devono munirsi dell'autorizzazione allo scarico fognario da parte della competente Autorità di controllo su conforme parere del Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione.

 

     Art. 32. (Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura).

     Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili esistenti di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purché osservino i regolamenti emanati in materia dagli Enti gestori.

     I titolari degli insediamenti civili nuovi che scaricano in pubbliche fognature devono munirsi dell'autorizzazione prima dell'attivazione dello scarico.

 

     Art. 33. (Classificazione degli scarichi degli insediamenti civili).

     Agli effetti della presente legge, gli insediamenti civili di cui alla lett. b) dell'art. 21 sono distinti, in base alla natura della loro attività e dei relativi scarichi, in tre classi contrassegnati dalle lettera A, B e C aventi le caratteristiche di cui ai successivi artt. 34, 35 e 36.

 

     Art. 34. (Classe A).

     Nella Classe A sono compresi uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa.

     Rientrano nella stessa classe:

     a) gli insediamenti adibiti ad attività scolastica, ad attività produttiva ed a prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

     b) le imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;

     c) gli insediamenti in cui si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni, che diano origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

     Agli effetti del II comma lett. c), si considerano assimilabili a quelli abitativi, gli scarichi degli insediamenti produttivi caratterizzati dai parametri e rientranti nei limiti di qualità indicati dalla Tabella I della presente legge. La qualità degli scarichi si intende valutata prima di ogni trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamento.

 

     Art. 35. (Classe B).

     Nella Classe B sono compresi:

     - gli insediamenti adibiti a prestazioni di servizi, ad attività scolastica nonché i centri di ricerca pubblici e privati i quali diano origine a scarichi terminali non derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

     - gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria.

 

     Art. 36. (Classe C).

     Nella Classe C sono comprese le imprese agricole ivi comprese le cooperative che diano luogo a scarico terminale ed abbiano le seguenti caratteristiche:

     - imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini, ecc., che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni quaranta q.li di peso vivo di bestiame;

     - imprese di cui alle lettera a), b) e c) della delibera del Comitato Interministeriale dell'8-5-1980, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo.

 

     Art. 37. (Insediamento esistente).

     Agli effetti della presente disciplina si considera esistente l'insediamento civile che abbia attivato lo scarico o che abbia ottenuto la concessione edilizia prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 38. (Denuncia dello scarico e domanda di autorizzazione).

     I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili nuovi sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione prima di attivare gli scarichi medesimi.

     I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili esistenti che non recapitano in pubbliche fognature sono tenuti a denunciare la loro posizione ai sensi dell'art. 15, comma primo della Legge 10-5-1976, n. 319 ed a presentare la domanda di autorizzazione allo scarico all'autorità comunale territorialmente competente, in relazione al luogo di recapito, nei modi e nei tempi da essa disposti.

     La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale in atto e dalla indicazione della qualità di acqua da prelevare nell'anno solare. Dovrà, inoltre, essere indicata l'esatta ubicazione del punto di scarico, ed il suo recapito, nonché ove prescritto, il programma dettagliato di adeguamento degli scarichi ai limiti e alle prescrizioni della presente legge ed il relativo costo delle opere.

     L'autorità comunale che riceve la domanda di autorizzazione del titolare dell'insediamento civile esistente, rilascia l'autorizzazione salvo che accerti l'esistenza di gravi motivi ostativi di carattere igienico-sanitario ovvero che le modalità in atto dello scarico non siano consentite dalle norme vigenti. E' fatta salva la facoltà del titolare dello scarico di presentare soluzioni tecniche alternative ammissibili.

 

     Art. 39. (Controlli ed autorizzazioni comunali).

     L'autorità comunale che riceve la denuncia e la domanda di autorizzazione è tenuta a verificare l'effettiva natura dell'insediamento ai sensi dell'art. 1 quater della Legge 8-10-1976, n. 690 e della delibera del Comitato Interministeriale dell'8-5-1980 quanto alle imprese agricole, ed a comunicare al titolare del relativo scarico l'eventuale diversa qualifica dell'insediamento stesso e l'obbligo di adeguarsi alla normativa pertinente.

     L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal comune territorialmente competente.

     Prima dell'autorizzazione definitiva, viene rilasciata dall'autorità competente un'autorizzazione provvisoria allo scarico, nel rispetto delle prescrizioni qualitative e temporali della presente legge.

     L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non rifiutata entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda ritualmente documentata, fermo restando il potere dell'autorità competente di revocare l'autorizzazione ope legis o di rilasciare l'autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni del caso.

     In caso di mancato adeguamento ai diversi limiti previsti dalle vigenti leggi, dalle norme consortili e dai Piani regionali di risanamento, l'autorità competente è tenuta a revocare l'autorizzazione allo scarico.

 

     Art. 40. (Scarichi esistenti della Classe A).

     Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti della Classe A di cui all'art. 34 sono soggetti alle seguenti norme:

     1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali devono essere sottoposti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ad un trattamento che consenta di ottenere livelli di depurazione non inferiori a quelli conseguibili attraverso le operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi come realizzate con le tradizionali pratiche d'uso delle vasche settiche o tipo Imhoff. In ogni caso lo scarico dovrà altresì conformarsi, nello stesso termine, ai limiti di accettabilità di cui alla allegata Tabella II;

     2) possono avere recapito sul suolo, anche adibito ad uso agricolo, nell'immediato rispetto delle norme tecniche per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4-2-1977 delle prescrizioni dell'Autorità sanitaria locale;

     3) è ammesso lo scarico sul suolo o in sottosuolo, limitatamente agli insediamenti aventi una consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc.. e una capienza inferiore a 50 posti letto o addetti, se trattasi di attività alberghiera, turistica, scolastica, ricreativa, sportiva, produttiva o di servizio, qualora adottino processi di chiarificazione in vasca settica tradizionale o vasca settica tipo Imhoff, seguita da ossidazione per dispersione sul terreno mediante subirrigazione o per dispersione sul terreno mediante pozzi assorbenti o per percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio (per terreni impermeabili). I menzionati sistemi di trattamento saranno realizzati secondo le prescrizioni previste per gli insediamenti civili della stessa consistenza, dall'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4-2-1977 e quelle dell'Autorità sanitaria locale fino all'entrata in vigore di apposito regolamento regionale.

 

     Art. 41. (Scarichi nuovi della Classe A).

     Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi della Classe A di cui all'art. 34 che recapitano nei corpi ricettori elencati ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 40 sono tenuti al rispetto delle prescrizioni ivi indicate, fin dalla loro attivazione.

 

     Art. 42. (Scarichi esistenti della Classe B).

     Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti della Classe B di cui all'art. 34, sono soggetti alle seguenti norme:

     1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali dovranno essere adeguati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità previsti dalla Tabella II ed entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge a quelli della Tabella III;

     2) è ammesso lo scarico sul suolo non adibito ad uso agricolo nell'immediato rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4-2-1977;

     3) è vietato lo scarico sul suolo adibito ad uso agricolo e negli strati superficiali di esso.

     E' vietato recapitare sul suolo e negli strati superficiali di esso scarichi contenenti sostanze tossiche, persistenti o bioaccumulabili comprese nell'elenco di cui all'allegato A.

     E' ammesso il conferimento dei reflui a centri specializzati per il trattamento depurativo.

 

     Art. 43. (Scarichi nuovi della Classe B).

     Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi della Classe B di cui all'art. 34 sono tenuti al rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'articolo 42 salvo a conformarsi, fin dall'attivazione, nel caso di recapito in corsi d'acqua superficiali, ai limiti di accettabilità della allegata Tabella III.

 

     Art. 44. (Scarichi sanitari).

     Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi ed esistenti, adibiti ad attività sanitaria, dovranno sempre ed in ogni caso essere sottoposti a trattamento di disinfezione, fin dall'attivazione i primi e, nei tempi e con le modalità impartite dall'Autorità sanitaria, i secondi.

 

     Art. 45. (Scarichi esistenti della Classe C).

     Gli scarichi degli insediamenti civili della Classe C di cui all'art. 36 sono soggetti alle seguenti norme:

     1) nel caso di recapito in corsi d'acqua superficiali, dovranno essere adeguati:

     - entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti ottenibili, relativamente ai materiali solidi, attraverso l'installazione di adeguati dispositivi atti a trattenere i materiali solidi con dimensioni lineari superiori a mm. 1;

     - entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilità di cui all'allegata Tabella II;

     - entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilità definitivi di cui alla allegata Tabella III;

     2) nel caso di recapito sul suolo:

     - la quantità massima ammissibile di liquame derivante da attività zootecniche che può essere smaltita sul suolo agricolo, deve corrispondere ad un carico non superiore a 40 q./Ha di peso vivo di bestiame di allevamento ovvero ad un carico non superiore ai 1.000 mc.Ha/anno per i liquami delle imprese agricole che esercitano attività di trasformazione e valorizzazione della produzione di cui all'ultimo capolinea dell'art. 36;

     - qualora detti liquami recapitano sul suolo non agricolo, le quantità massime ammissibili non devono superare la metà dei valori indicati nel precedente comma. Il titolare dello scarico immesso sul suolo non agricolo dovrà presentare almeno una volta all'anno all'Autorità di controllo, entro il 31 marzo, una relazione dettagliata e documentata sullo stato del suolo, con particolare riferimento al pH, all'indice di SAR, ai metalli pesanti, ai tossici bioaccumulabili, alla conducibilità elettrica, alla struttura del terreno.

     E' ammesso il conferimento dei reflui a centri specializzati per il trattamento depurativo.

 

     Art. 46. (Scarichi nuovi della Classe C).

     Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi della Classe C di cui all'art. 36 che recapitano in corpi d'acqua superficiali, devono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata Tabella III.

     Nel caso di recapito sul suolo, devono rispettare, sin dall'attivazione, le disposizioni previste per gli scarichi degli insediamenti esistenti appartenenti alla stessa classe.

 

     Art. 47. (Custodia dei liquami).

     I liquami delle imprese agricole di cui all'art. 36 dovranno essere raccolti e conservati prima dello spandimento, in pozzi neri a perfetta tenuta o in bacini di accumulo impermeabilizzati ovvero impermeabili per la natura del sito, dimostrata con indagine geologica.

     Essi saranno costruiti e condotti in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e non provocare l'inquinamento delle acque sotterranee.

 

     Art. 48. (Contenitori per lo stoccaggio dei liquami).

     I contenitori di cui all'art. 47 dovranno avere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le seguenti caratteristiche:

     - la capacità utile complessiva non inferiore al volume di liquame prodotto dall'insediamento in 4 mesi;

     - l'articolazione in due scomparti, realizzati e condotti in modo tale da garantire una permanenza effettiva del liquame, prima dello spandimento, non inferiore a 60 giorni;

     - l'ubicazione, se aperti, a distanza superiore a 80 m. dagli edifici di civile abitazione, a 20 m. dai confini di proprietà e a 300 m. dai confini di zona agricola c all'interno di essa, salvo deroghe dell'Autorità di controllo, con speciale riferimento agli insediamenti esistenti.

 

     Art. 49. (Cautele igienico-sanitarie ed ambientali per lo spandimento di liquami degli insediamenti di Classe C).

     1) Lo scarico sul suolo adibito o meno ad uso agricolo delle imprese di cui all'art. 36 dovrà essere attuato in modo da assicurare una sua idonea dispersione ed innocuizzazione e garantire che le acque superficiali e sotterranee, il suolo e la vegetazione non subiscano degradazione o danno;

     2) E' vietato lo spandimento di liquami sui suoli agricoli a coltivazione orticola in atto i cui raccolti siano destinati a essere consumati crudi da parte dell'uomo;

     3) Lo spandimento di liquami su suoli adibiti ad uso agricolo il cui raccolto sia destinato direttamente ad alimentazione animale è ammesso solo se i liquami non contengono sostanze tossiche o bioaccumulabili;

     4) Lo spandimento sul suolo agricolo è consentito purché le immissioni siano direttamente utili alla produzione agricola e siano prive di sostanze tossiche, bioaccumulabili, non degradabili;

     5) Adeguate sistemazioni idraulico-agrarie dovranno evitare ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della somministrazione del liquame;

     6) Lo spandimento inoltre non dovrà produrre inconvenienti ambientali come rischi per la salute pubblica e diffusione e di aerosol.

     Le quantità dei liquami per ettaro fissate dall'art. 45 potranno essere modificate dalle Autorità Comunali in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche ed idrogeologiche del suolo e del sottosuolo, alla natura delle coltivazioni, alle caratteristiche qualitative del liquame.

     Per quanto non previsto dalla presente disciplina, restano ferme le disposizioni della delibera del Comitato dei Ministri del 4-2-1977, allegato 5.

 

     Art. 50. (Divieto di spandimento).

     Lo spandimento dei liquami degli insediamenti nuovi ed esistenti della Classe C è vietato:

     a) nelle aree urbane;

     b) nelle aree di cava;

     c) nelle aree di rispetto dell'abitato previsto dal Piano Regolatore Generale;

     d) nelle aree di protezione primaria ai pozzi di alimentazione idrica ad uso civile;

     e) nelle aree di rispetto dei corsi d'acqua di cui ai Piani Regolatori Generali;

     f) nelle superfici golenali;

     g) nelle riserve naturali;

     h) nelle aree ricoperte da bosco;

     i) nelle aree calanchive;

     l) nei parchi naturali, salvo quanto previsto dall'articolo successivo.

 

     Art. 51. (Definizione del suolo agricolo).

     Per suolo adibito ad uso agricolo deve intendersi qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente è utilizzata per l'alimentazione umana o animale, ovvero per processi di trasformazione industriale, o comunque è oggetto di commercio.

 

TITOLO IV

NORME INTEGRATIVE E FINALI

 

     Art. 52. (Interventi integrativi o restrittivi dell'autorità sanitaria).

     Le autorità sanitarie competenti potranno adottare in aggiunta o in deroga a quanto previsto dalla presente disciplina, specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi per quanto concerne le esigenze relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica.

 

     Art. 53. (Altri scarichi).

     Per gli scarichi non espressamente disciplinati si applicano le norme della Legge 319/76 come integrata e modificata, della delibera del Comitato dei Ministri del 4-2-1977 nonché quelle dell'Autorità sanitaria competente.

 

     Art. 54. (Revoca delle autorizzazioni allo scarico).

     Le autorizzazioni allo scarico devono essere revocate nelle fattispecie contemplate dagli artt. 15 e 22 della Legge 10-5-1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per il mancato adeguamento alle presenti disposizioni.

     Prima di revocare l'autorizzazione l'autorità competente al controllo, fermo l'obbligo di applicare le sanzioni pecuniarie, assegna un termine perentorio per la regolarizzazione dello scarico. Decorso tale termine senza che l'interessato vi abbia provveduto, l'autorità competente, contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, ingiunge l'immediata cessazione dello scarico.

 

     Art. 55. (Sanzioni).

     Le violazioni alla presente normativa potranno essere sanzionate con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000.

 

     Art. 56. (Entrata in vigore).

     La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE BASILICATA

 

     L.R. concernente: "Piano di risanamento delle acque - Tutela uso e risanamento delle risorse idriche".

     Si restituisce la Legge regionale indicata in oggetto, munita del visto dello scrivente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

     Il Governo ha osservato che l'autorizzazione provvisoria di cui al quarto comma dell'art. 39 non può riguardare gli scarichi di sostanze pericolose individuate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133.

     Inoltre, il Governo, ha segnalato gli errori materiali contenuti nell'art. 1, ultimo comma, dove il riferimento alla lettera h) e i) della Legge 183/1989 si deve intendere integrato dal richiamo all'art. 3 della Legge medesima e nell'art. 4, ultimo comma, dove il numero di riferimento per il decreto legislativo 27 gennaio 1992 è 99 e non 19.

 

     ALLEGATO "A".

     (Omissis).

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 3 marzo 2021, n. 7, con la decorrenza ivi prevista.

[2] I presenti commi così sostituiscono l'originario primo comma per effetto dell'art. 1 della L.R. 16 agosto 1994, n. 33.

[3] I presenti commi così sostituiscono l'originario primo comma per effetto dell'art. 1 della L.R. 16 agosto 1994, n. 33.