§ 6.2.336 - L.R. 5 dicembre 2018, n. 52.
Terza variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:05/12/2018
Numero:52


Sommario
Art. 1.  Ricorso al mercato finanziario
Art. 2.  Modifica alla legge regionale 28 aprile 2017, n. 6 “Legge di stabilità 2017”
Art. 3.  Variazioni al bilancio previsionale pluriennale 2018-2020
Art. 4.  Variazione delle tabelle di autorizzazione
Art. 5.  Allegati
Art. 6.  Misure urgenti per l’esercizio delle funzioni fondamentali e non fondamentali delle Province
Art. 7.  Interventi in favore dei Comuni – P.S.R. Basilicata 2007/2013
Art. 8.  Salvaguardia del sistema trasfusionale regionale
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 6.2.336 - L.R. 5 dicembre 2018, n. 52.

Terza variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020

(B.U. 5 dicembre 2018, n. 53 Speciale)

 

Art. 1. Ricorso al mercato finanziario

1. Per il finanziamento degli investimenti nell’anno 2018, è autorizzata, ai sensi degli artt. 40 e 62 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto del saldo di cui all’art. 9, comma 1 della legge n. 243/2012 e s.m.i., la contrazione di mutui o di altre forme di prestito per un importo complessivo di € 8.817.650,66.

2. I mutui o le altre forme di prestito di cui al comma 1, iscritti al Titolo 6000000 “Accensione prestiti”, Tipologia 6030000 “Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine” dello stato di previsione dell’entrata della terza variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, sono destinati:

a) per l’importo di € 3.436.650,66 al finanziamento delle spese per investimenti nel Settore sanitario, di cui all’allegato 13A alla terza variazione al bilancio di previsione oggetto della presente legge;

b) per l’importo di € 5.381.000,00 al finanziamento delle altre spese di investimento indicate nell’allegato 13A alla terza variazione al bilancio di previsione oggetto della presente legge.

3. Per il finanziamento degli investimenti nell’anno 2019 è autorizzata, ai sensi degli artt. 40 e 62 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto del saldo di cui all’art. 9, comma 1 della legge n. 243/2012 e s.m.i., la contrazione di mutui o di altre forme di prestito per un importo complessivo di € 8.000.000,00.

4. I mutui o le altre forme di prestito di cui al comma 3, iscritti al Titolo 6000000 “Accensione prestiti”, Tipologia 6030000 “Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine” dello stato di previsione dell’entrata della terza variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, sono destinati, per l’importo di € 8.000.000,00, al finanziamento delle altre spese di investimento indicate nell’allegato 13A alla terza variazione al bilancio di previsione oggetto della presente legge.

5. I prestiti di cui ai precedenti commi 1 e 3 possono essere contratti con ammortamento di durata limitata ad anni 30, ad un tasso di interesse massimo pari a quello determinato dalla “Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a 51.645.689,91 euro ai sensi dell'articolo 45, comma 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” in base alla durata prescelta, ovvero alle condizioni e con i prodotti finanziari offerti da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l’entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

6. La Regione, ai sensi dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, è autorizzata a contrarre, in alternativa ai mutui di cui al comma 4, prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 “Legge finanziaria 2009” o con il ricorso ad altre operazioni finanziarie consentite dalla vigente normativa alle condizioni di mercato più convenienti per l’Amministrazione regionale.

7. La Giunta regionale assume i mutui e le altre forme di prestito autorizzate con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai precedenti commi del presente articolo ed in ossequio alle vigenti disposizioni normative statali. Nel caso dei prestiti obbligazionari, la Giunta regionale è autorizzata a deliberarne l’emissione alle migliori condizioni di mercato, determinando le condizioni e le modalità dell’operazione, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente in materia.

8. Per l'ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 1 il relativo onere annuo per quota interessi rispettivamente pari a euro 203.032,00 per l'anno 2019 ed euro 193.286,00 per il 2020 è posto a carico del programma 01 della Missione 50 “Debito Pubblico”; quello per quota capitale, pari a euro 440.883,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è posto a carico del programma 02 della Missione 50 “Debito Pubblico” dello stato di previsione della terza variazione al bilancio 2018-2020. A tale onere è data copertura nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.

9. Per l'ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 3 il relativo onere annuo per quota interessi rispettivamente pari a euro 184.205,00 per il 2019 ed euro 175.363,00 per il 2020, è posto a carico del programma 01 della Missione 50 "Debito Pubblico" - Titolo l "Spese correnti" e per quota capitale pari a euro 400.000,00 rispettivamente per il 2019 e per il 2020, è posto a carico del programma 02 della Missione 50 "Debito Pubblico" - Titolo 4 "Rimborso prestiti" dello stato di previsione delle spese della terza variazione al bilancio 2018-2020. A tali oneri è data copertura nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.

10. L’eventuale maggiorazione dell’onere annuo di ammortamento dei mutui e prestiti di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, dovuta alla variabilità del tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione al bilancio pluriennale.

11. A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte all’atto della contrazione dei mutui e delle altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire speciale vincolo irrevocabile a favore dell’istituto concedente il prestito, dando mandato al tesoriere dell’ente di pagare le rate di ammortamento alle relative scadenze ed autorizzandolo ad accantonare le somme occorrenti sul totale delle entrate tributarie non vincolate, con precedenza su ogni altro pagamento.

12. Le spese per l’ammortamento dei mutui e delle altre operazioni di prestito stipulate dalla Regione, sia per la parte di rimborso capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

 

     Art. 2. Modifica alla legge regionale 28 aprile 2017, n. 6 “Legge di stabilità 2017”

1. L’articolo 22 della legge regionale 28 aprile 2017, n. 6 “Legge di stabilità 2017” è sostituito dal seguente:

“Articolo 22

Contributo per la creazione del Polo unico dell’Arma dei Carabinieri

1. Per consentire la riqualificazione e l’ottimizzazione energetica finalizzate alla piena fruibilità del complesso immobiliare “Caserma Lucania” e delle sue aree pertinenziali di servizio come Comando Regionale dell’Arma dei Carabinieri, è autorizzato un investimento dell’importo massimo complessivo di euro 8.000.000,00 per l’esercizio 2019.

2. La copertura finanziaria, da realizzarsi tramite il ricorso all’indebitamento, è assicurata dallo stanziamento di cui alla Missione 01, Programma 05.”.

 

     Art. 3. Variazioni al bilancio previsionale pluriennale 2018-2020

1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione pluriennale 2018, 2019 e 2020, sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 1 e n. 2 annessi alla presente legge.

 

     Art. 4. Variazione delle tabelle di autorizzazione

1. Le tabelle A e B allegate alla legge 31 maggio 2018, n. 8 “Legge di stabilità regionale 2018”, relative alle autorizzazioni di spesa sono sostituite dalle tabelle A1 e B1 allegate alla presente legge.

 

     Art. 5. Allegati

1. Gli allegati n. 6, n. 7 e n. 11 della legge regionale 31 maggio 2018, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020”, sono sostituiti dagli allegati 7A, 7B e 11A acclusi alla presente legge.

2. Agli allegati alla legge regionale 31 maggio 2018, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020” è aggiunto l’allegato 13A accluso alla presente legge.

 

     Art. 6. Misure urgenti per l’esercizio delle funzioni fondamentali e non fondamentali delle Province

1. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti nell’anno 2018 connessi allo svolgimento delle funzioni in materia di emissioni in atmosfera, è assegnato alla Provincia di Potenza un contributo una tantum pari ad euro 135.000,00.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma 1 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, per l’esercizio 2019, alla Missione 18 Programma 01.

3. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti nell’anno 2018 derivanti dallo svolgimento delle funzioni fondamentali, è assegnato alla Provincia di Matera un contributo una tantum pari ad euro 700.000,00 di cui euro 30.000,00 destinate all’APEA.

4. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma 3 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, per l’esercizio 2019 per euro 100.000,00 e per l’esercizio 2020 per euro 600.000,00, a valere sulla Missione 18 Programma 01.

 

     Art. 7. Interventi in favore dei Comuni – P.S.R. Basilicata 2007/2013

1. Al fine di evitare gravi pregiudizi a carico delle finanze degli enti locali che hanno anticipato le pertinenti risorse, è istituito un Fondo a favore delle amministrazioni comunali che versano in entrambe le seguenti condizioni:

a) risultano titolari di provvidenze a valere sul FEASR, PSR Basilicata 2007/2013 sulle seguenti Misure:

1) Misura 125 azione 4 per l'adeguamento, ristrutturazione e messa in sicurezza della rete viaria rurale – Bando ex D.G.R. n. 124/2015;

2) Misura 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi – terreni forestali” - Bando ex D.G.R. n. 1293/2014;

3) Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche – Azioni A e B – Piccoli Investimenti” - Bando ex D.G.R. n. 1077/2013;

4) Misura 321 "Servizi essenziali per la popolazione e l'economia rurale" – Bandi ex DD.GG.RR. n. 1358/2015 e n. 847/2015;

5) Misura 323 - "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Azioni b e c” – Bando ex D.G.R. n. 812/2014;

b) hanno in corso un procedimento relativo alla restituzione totale o parziale del contributo ricevuto per non aver concluso i lavori alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo, con procedura informatica, sul portale AgEA-SIN, ma che, ai successivi controlli in loco, eseguiti dal competente ufficio regionale hanno dimostrato di aver ultimato i lavori in questione entro la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con apposito provvedimento di Giunta regionale, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di ripartizione fra i beneficiari, le modalità di funzionamento ed ogni altro aspetto operativo del Fondo.
3. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo, quantificati in un massimo complessivo di euro 800.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla Missione 16 Programma 01 del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, per € 200.000,00 nell’esercizio 2019 ed € 600.000,00 nell’esercizio 2020.

 

     Art. 8. Salvaguardia del sistema trasfusionale regionale

1. A fronte dell’attività svolta negli anni 2013-2018 finalizzata ad evitare l’interruzione del servizio e a salvaguardare l’autonomia regionale del sistema trasfusionale, è riconosciuto all’AVIS comunale di Potenza un trasferimento di € 130.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2019 e di € 85.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2020.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma 1 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, per l’esercizio 2019, alla Missione 13 Programma 01 e, per l’esercizio 2020, alla Missione 13 Programma 01.

 

     Art. 9. Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

Allegati

(Omissis)