§ 3.8.37 - L.R. 20 luglio 2001, n. 28.
Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 cooperazione e lavoro
Data:20/07/2001
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatari ed ambito di applicazione.
Art. 3.  Strumenti.
Art. 4.  Programmazione degli interventi.
Art. 5.  Costituzione e funzionamento del Comitato tecnico.
Art. 6.  Organizzazione dei servizi.
Art. 7.  Autorizzazione alla compensazione territoriale, alle sospensioni ed agli esoneri.
Art. 8.  Strumenti del collocamento mirato.
Art. 9.  Convenzioni.
Art. 10.  Rimborso spese di adeguamento del posto di lavoro.
Art. 11.  Costituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.
Art. 12.  Costituzione della sottocommissione per la gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili.
Art. 13.  Norma finanziaria.
Art. 14.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.8.37 - L.R. 20 luglio 2001, n. 28.

Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili.

(B.U. 24 luglio 2001, n. 49).

TITOLO I

Principi

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione favorisce il diritto al lavoro delle persone disabili con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema scolastico e formativo, delle cooperative sociali di cui all'art. 1 comma 1, lett. b) della legge 8/11/1991 n. 381.

     2. A tal fine la Regione:

     a) disciplina le competenze regionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

     b) promuove e sostiene l'inserimento lavorativo in forma dipendente, autonoma ed autoimprenditoriale, delle persone disabili;

     c) promuove la cultura dell'integrazione, tramite un sistema coordinato di azioni, volte a favorire l'inserimento lavorativo e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone disabili.

     3. Nell'ambito degli indirizzi di cui all'art. 2 della L.R. 8/9/1998, n. 29, la Regione promuove il diritto e l'accesso al lavoro delle persone disabili avvalendosi dei servizi provinciali e locali coinvolti nel percorso per l'inserimento al lavoro e per l'occupazione. La Regione promuove i programmi con le parti sociali e le associazioni dei disabili.

 

     Art. 2. Destinatari ed ambito di applicazione.

     1. I Titoli I, II e III della presente legge si applicano alle persone, d'ora in poi definite "persone disabili", di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge n. 68/99, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 18 della medesima legge.

 

     Art. 3. Strumenti.

     1. Le finalità di cui all'art. 1 sono realizzate attraverso:

     a) iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento al lavoro, nonché di riqualificazione anche attraverso percorsi di recupero scolastico, delle persone di cui all'art. 2, in raccordo con le valutazioni della commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

     b) un sistema integrato di servizi socio-riabilitativi, formativi ed educativi per il lavoro, anche di accompagnamento tutoriale nel posto di lavoro;

     c) un sistema di incentivi e di convenzioni volto al proficuo inserimento lavorativo;

     d) servizi per i datori di lavoro di supporto ed accompagnamento alla realizzazione degli adempimenti richiesti dalla legge n. 68/99.

     2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è improntata ai seguenti principi:

     a) coinvolgimento e partecipazione delle famiglie dei destinatari degli interventi;

     b) integrazione e collaborazione fra i servizi competenti, anche educativi, favorendo l'inserimento professionale e l'occupazione delle persone disabili;

     c) finalizzazione delle attività di orientamento al supporto ed allo sviluppo delle attitudini e delle capacità professionali delle persone disabili;

     d) personalizzazione delle attività di formazione e verifica dell'efficacia, in ragione delle peculiarità concernenti l'inserimento al lavoro delle persone disabili;

     e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati nella realizzazione degli interventi, valorizzando, in particolare la funzione delle cooperative sociali.

TITOLO II

Inserimento al lavoro delle persone disabili

 

     Art. 4. Programmazione degli interventi.

     1. La Regione, nel rispetto delle linee programmatiche di cui all'art. 2 della L.R. n. 29/98, prevede interventi di politica attiva al lavoro delle persone disabili, nel rispetto del titolo I della presente legge in base ai programmi predisposti dalle Commissioni Provinciali Tripartite per le Politiche del Lavoro.

 

     Art. 5. Costituzione e funzionamento del Comitato tecnico.

     1. La Commissione Provinciale di cui al comma 4 dell'art. 4 della L.R. n. 29/98, istituisce, con apposito regolamento, un Comitato Tecnico ai sensi della lettera b), comma 2, dell'art. 6 della Legge n. 68/99. Tale Comitato è composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico- legale, da componenti della predetta Commissione, nonché da esperti designati dalle organizzazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello provinciale, secondo criteri e modalità di scelta definiti dalle Province.

     2. Il Comitato tecnico esercita i compiti previsti dalla legge n. 68/99 nel rispetto degli indirizzi all'uopo adottati dalla Regione, ai sensi della L.R. n. 29/98, nonché sulla base delle modalità di raccordo tecnico definite con le Province.

 

     Art. 6. Organizzazione dei servizi.

     1. L'Ufficio Lavoro del Dipartimento Formazione Cultura Lavoro della Regione gestisce il Fondo per l'occupazione dei disabili previsto dall'art. 14 della Legge n. 68/99 e realizza il coordinamento, il controllo e l'indirizzo degli uffici competenti delle Province. Provvede, inoltre, al monitoraggio e alla valutazione degli interventi e dei risultati ottenuti ai sensi della presente legge anche attraverso l'istituzione, con apposita delibera della Commissione Permanente per l'Impiego della Basilicata, dell'Osservatorio regionale per la disabilità.

     2. La Regione individua nei Servizi del Lavoro delle Province gli Uffici competenti di cui all'art. 6 della legge n. 68/99, i quali operano nel rispetto dei criteri delle modalità di gestione previsti dalla L.R. n. 29/98, avvalendosi sul territorio dei Centri per l'Impiego.

     - I Servizi competenti formulano e pubblicano annualmente le graduatorie previste dal comma 2 dell'art. 8 della Legge n. 68/99, in analogia a quelle di cui all'art. 16 della Legge n. 56/87. Le stesse, valide per gli avviamenti sia presso gli Enti pubblici che i datori di lavoro privati, vengono predisposte nel rispetto dei criteri già individuati nel D.P.R. n. 246/97. Eventuali integrazioni agli stessi legate a particolari esigenze del territorio sono deliberate dalla Commissione Permanente per l'Impiego della Basilicata.

     - I Servizi, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 9 della citata legge n. 68/99, curano la gestione e l'avviamento degli aventi diritto previo accertamento della compatibilità delle condizioni di disabilità con le competenze professionali richieste.

     - Rilasciano ai datori di lavoro, che ne fanno richiesta, la certificazione liberatoria di cui all'art. 17 della Legge n. 68/99.

     3. I Centri per l'Impiego curano:

     - iscrizioni, reiscrizioni, aggiornamenti e quant'altro attiene alle procedure di inserimento nelle liste speciali dei soggetti protetti;

     - certificazioni;

     - statistiche.

     4. Avverso i provvedimenti dei Centri per l'Impiego è ammesso ricorso alla Commissione Provinciale tripartita per le Politiche del Lavoro, entro 15 giorni dalla data di ricezione degli atti.

     5. I compiti previsti al comma 3 sono trasferiti successivamente alla definitiva individuazione ed istituzione dei Centri per l'Impiego.

 

     Art. 7. Autorizzazione alla compensazione territoriale, alle sospensioni ed agli esoneri.

     1. La Giunta Regionale, sentiti la Commissione Regionale Tripartita ed il Comitato di coordinamento istituzionale per le politiche del lavoro di cui agli articoli 5 e 6 della L.R. n. 29/98, formula gli indirizzi cui le Province devono attenersi nell'adozione dei criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla compensazione tra diverse unità produttive nell'ambito regionale.

     2. Le richieste motivate di autorizzazione alla compensazione sono presentate alla Provincia in cui il datore di lavoro richiedente ha la sede legale.

     3. Per le richieste di compensazione tra unità produttive collocate in ambiti provinciali diversi, l'autorizzazione è concessa dalla Regione previa acquisizione di parere da parte delle competenti Province.

     4. Il procedimento di autorizzazione, che sospende i relativi avviamenti obbligatori verso l'unità produttiva interessata, deve concludersi ed essere comunicato al richiedente entro sessanta giorni dall'istanza; decorso tale termine, in assenza di diversa e motivata comunicazione, la richiesta deve intendersi accolta.

     5. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui vengono meno i requisiti richiesti e verificati per la sua concessione.

     6. Le richieste di autorizzazione a compensazione relative ad unità operative con sede al di fuori del territorio regionale, salvo diverse disposizioni previste dal regolamento di esecuzione di cui all'art. 20 della legge n. 68/99, sono presentate al Ministero del Lavoro che decide previa acquisizione di elementi conoscitivi e valutativi dalle Regioni interessate.

     7. Le richieste di esonero parziale e di sospensione degli obblighi occupazionali sono presentate agli appositi uffici esistenti presso le Province che rilasceranno le relative autorizzazioni, previo parere degli organi competenti, secondo quanto previsto nei regolamenti attuativi.

     8. Le istanze di riesame devono essere proposte all'organo che ha emesso l'atto autorizzativo.

     9. Avverso i provvedimenti dei servizi è ammesso ricorso alla Commissione Provinciale Tripartita per le Politiche del Lavoro entro 15 giorni dalla ricezione dell'atto.

 

     Art. 8. Strumenti del collocamento mirato.

     1. Il Collocamento mirato è diretto all'obiettivo dell'inserimento al lavoro dei disabili e si realizza attraverso i seguenti strumenti:

     a) analisi delle capacità professionali dei soggetti;

     b) analisi dei caratteri dell'organizzazione del lavoro nel contesto di riferimento;

     c) analisi di posti di lavoro;

     d) formazione ai sensi della legge regionale n. 7/90;

     e) tirocini ai sensi della L.R. n. 7/90;

     f) azioni di tutoraggio e di supporto all'inserimento professionale;

     g) incentivi regionali;

     h) agevolazioni per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) - comma 1 - dell'art. 13 della legge n. 68/99;

     i) adeguamenti di posti di lavoro di cui alla lettera c) - comma 1 - dell'art. 13 della legge n. 68/99;

     j) accordi di programma territoriale che coinvolgono tutti i soggetti interessati al collocamento mirato;

     k) utilizzo di modalità di telelavoro.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 29/98, si può prevedere l'erogazione di borse lavoro e P.I.P., definendo i criteri per la relativa concessione. Detti P.I.P. e borse lavoro possono, altresì, essere previsti a titolo sperimentale, dal piano annuale di cui al comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 29/98.

     3. La programmazione regionale e provinciale di cui all'art. 4 è finalizzata alla personalizzazione degli interventi ed è orientata ai seguenti principi:

     a) integrazione fra i servizi per l'impiego;

     b) utilizzo coordinato degli strumenti del collocamento mirato;

     c) integrazione fra attività formative, azioni di supporto e strumenti di politica attiva.

     4. I piani pluriennali ed annuali di cui all'art. 3 della L.R. n. 29/98 possono prevedere, al fine di migliorare l'integrazione con le realtà territoriali delle Province, modalità attuative semplificate per la realizzazione degli interventi del collocamento mirato.

     5. Gli strumenti di politica attiva di cui al comma 1 e le azioni formative per l'inserimento professionale delle persone disabili sono programmate al fine di favorire l'accesso al lavoro delle persone disabili in forma subordinata, autonoma ed autoimprenditoriale e secondo le diverse modalità di attuazione degli obblighi definite dalla legge 68/99.

     6. La Regione individua le modalità di autorizzazione allo svolgimento di attività di riqualificazione professionale, ai fini dell'inserimento mirato, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della legge n. 68/99, da parte dei soggetti privati ivi individuati purché accreditati ai sensi della normativa vigente.

     7. La Regione prevede iniziative di formazione ed aggiornamento del personale operante negli uffici competenti delle Province, ovvero presso eventuali soggetti privati convenzionati con essa, sulla base degli indirizzi dei Piani pluriennali e annuali di cui all'art. 3 della L.R. n. 29/98.

     8. Al fine di realizzare gli adempimenti di cui al comma 1, gli uffici competenti aggiornano costantemente, anche mediante contatti con i datori di lavoro, la conoscenza dei tratti caratterizzanti l'organizzazione del lavoro, nonché le più rilevanti e diffuse posizioni all'interno dei processi produttivi del contesto locale di riferimento.

 

     Art. 9. Convenzioni.

     1. La Regione promuove le convenzioni di cui alla legge n. 68/99 mediante il supporto alla loro progettazione e realizzazione le cui modalità sono previste nel piano annuale di cui all'art. 3 - comma 3 - della L.R. n. 29/98.

     2. La Regione individua nei Servizi Provinciali del Lavoro gli uffici competenti a stipulare le convenzioni con le imprese o gruppi di imprese, le cooperative sociali, ecc. - Le convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 68/99 devono precisare: la durata, la qualifica, i requisiti professionali ed attitudinali del lavoratore, i corsi di qualificazione ritenuti necessari all'inserimento lavorativo del disabile. Le proposte di convenzione presentate dai soggetti di cui sopra vengono sottoposte al servizio competente entro il 30 giugno di ciascun anno e prima della stipula e sottoscrizione vengono valutate dalla Commissione provinciale Tripartita per le politiche del lavoro.

     3. Al fine della trasformazione delle convenzioni di cui al comma 1 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono concessi incentivi alle imprese che assumono persone disabili. L'entità degli incentivi, oltre alla fiscalizzazione totale e parziale prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 13 della legge n. 68/99, viene determinata all'interno dei piani annuali di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 29/98 secondo le disponibilità finanziarie previste.

 

     Art. 10. Rimborso spese di adeguamento del posto di lavoro.

     1. La Regione, all'interno dei piani annuali per le politiche del lavoro di cui al comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 29/98, prevede, tramite appositi criteri attuativi, la destinazione di una quota del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili al finanziamento delle opere di trasformazione ed adeguamento del posto di lavoro previste dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 13 della legge n. 68/99.

 

     Art. 11. Costituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

     1. Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 68/99 è istituito il Fondo regionale della Basilicata per l'occupazione dei disabili nel quale confluiscono le seguenti risorse:

     a) finanziamento regionale;

     b) assegnazione statale derivante dal Fondo per il diritto al lavoro dei disabili istituito presso il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale;

     c) somme rivenienti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative, dei contributi versati dai datori di lavoro, nonché dal contributo di Fondazioni, Enti di natura privata e soggetti comunque interessati;

     d) eventuali altri fondi di derivazione nazionale e comunitaria pertinenti agli interventi della presente legge.

 

     Art. 12. Costituzione della sottocommissione per la gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili. [1]

     1. E’ istituita la Commissione per la gestione del Fondo, che esprime parere preventivo obbligatorio sugli atti di gestione delle risorse che costituiscono detto Fondo.

     2. La Commissione per la gestione del Fondo è nominata con D.P.G.R. su conforme deliberazione della Giunta Regionale ed è costituita da:

     a) l’Assessore regionale competente in materia di lavoro o suo delegato che la presiede;

     b) n. 3 componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;

     c) n. 3 componenti designati dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;

     d) n. 3 componenti rappresentanti le associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale.

     3. Ai lavori della Commissione partecipano, a titolo consultivo, n. 1 rappresentante del Comitato di coordinamento interistituzionale per le politiche del lavoro, il Direttore dell’Ente Basilicata Lavoro o suo delegato ed un rappresentante di ciascuna Provincia. Le funzioni di segreteria della Commissione sono esercitate dall’Ufficio Lavoro del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport.

     4. L’attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da apposito regolamento adottato dalla Commissione stessa ed approvato dalla Giunta Regionale.

 

TITOLO III

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'anno 2001, si farà fronte con le risorse del Fondo di cui al precedente art. 10 già iscritte negli appositi capitoli del bilancio di previsione.

     2. Le leggi di bilancio per gli anni successivi al 2001 fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.

 

     Art. 14. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 1 marzo 2002, n. 13.