§ 6.2.454 - L.R. 5 giugno 2023, n. 11.
Legge di stabilità regionale 2023


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:05/06/2023
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato
Art. 2.  Limiti di impegno
Art. 3.  Attuazione degli interventi dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell’Unione europea
Art. 4.  Norme in materia di spesa
Art. 5.  Contributo straordinario per il Giro d’Italia
Art. 6.  Contributo straordinario all’Ente Parco naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane
Art. 7.  Contributo alle province per l’assistenza degli alunni con disabilità fisiche e sensoriali
Art. 8.  Contributo straordinario per la Fondazione Matera Basilicata 2019
Art. 9.  Contributo straordinario al Sistema sanitario regionale – SSR - della Basilicata per i costi energetici
Art. 10.  Risorse aggiuntive per prestazioni extra budget rese da strutture private accreditate
Art. 11.  Contributo straordinario per il cinquantenario dell’autonomia del Comune di Paterno
Art. 12.  Candidatura a patrimonio mondiale Unesco “I Cammini di fede al Sacro Monte di Viggiano”
Art. 13.  Contributo straordinario per l'organizzazione campionato mondiale di motonautica
Art. 14.  Piani integrati della cultura
Art. 15.  Contributo straordinario per il progetto “Rete 31”
Art. 16.  Disposizioni urgenti in materia di estinzione delle soppresse comunità montane
Art. 17.  Contributo straordinario al Comune di Matera per il trentennale Unesco
Art. 18.  Rifinanziamento della legge regionale 30 novembre 2018, n. 44 (Istituzione del servizio di vigilanza ambientale marina e sicurezza in mare per le spiagge libere della Basilicata)
Art. 19.  Finanziamento della legge regionale 30 novembre 2021, n. 54 (Norme di disciplina, tutela e valorizzazione della pastorizia e della transumanza, presidii del territorio lucano). Contributo al Centro [...]
Art. 20.  Contributo straordinario al Comune di Brindisi di Montagna per la rigenerazione della sentieristica storico-culturale
Art. 21.  Contributo all’Istituto d’Istruzione Superiore Statale (IISS) “Quinto Orazio Flacco” di Venosa per l’organizzazione del “Certamen Horatianum”
Art. 22.  Proroga della valutazione d'incidenza ambientale (VIncA) relativa alle attività turistico-ricreative di Metaponto Lido
Art. 23.  Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 (Legge di stabilità regionale 2015)
Art. 24.  Istituzione "Bonus Studente" per gli studenti universitari lucani
Art. 25.  Disposizioni in materia di assistenza alle persone anziane nelle strutture residenziali
Art. 26.  Misure una tantum per il contenimento del costo dell'acqua
Art. 27.  Finanziamento straordinario spese per iniziative volte alla conservazione e valorizzazione dei dialetti lucani
Art. 28.  Copertura finanziaria
Art. 29.  Entrata in vigore


§ 6.2.454 - L.R. 5 giugno 2023, n. 11.

Legge di stabilità regionale 2023

(B.U. 5 giugno 2023, n. 30 Speciale)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato

1. Le dotazioni finanziarie per l’attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo–ricorrente ed a pluriennalità determinata, la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per il triennio 2023-2025 nei limiti indicati nella Tabella A, allegata alla presente legge.

2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e al sostegno dell’economia, classificati tra le spese in conto capitale, sono determinati per il triennio 2023-2025 nei limiti indicati nella Tabella B, allegata alla presente legge.

3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per il triennio 2023-2025 nei limiti indicati nella Tabella C, allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. Limiti di impegno

1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per interventi in materia di investimenti pubblici sono quantificati, per il triennio 2023-2025, unitamente alla decorrenza ed all’anno terminale, nella Tabella D, allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. Attuazione degli interventi dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell’Unione europea

1. La dotazione finanziaria del bilancio pluriennale 2023-2025, relativa al programma operativo del fondo europeo di sviluppo regionale (PO FESR), è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla Tabella E, allegata alla presente legge.

2. La dotazione finanziaria del bilancio pluriennale 2023-2025, relativa al programma operativo del fondo sociale europeo (PO FSE), è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla Tabella F, allegata alla presente legge.

3. La dotazione finanziaria del bilancio pluriennale 2023-2025, relativa al programma regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla Tabella G, allegata alla presente legge.

4. I Direttori generali delle competenti Direzioni generali regionali rispondono direttamente dell’attuazione e del conseguimento degli obiettivi di avanzamento dei programmi e dei progetti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché della relativa acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie accertate in entrata in corrispondenza degli impegni e delle liquidazioni autorizzate.

 

     Art. 4. Norme in materia di spesa

1. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell’unità economica fissati per le regioni dalla legislazione nazionale, la Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell’esercizio 2023, a rideterminare il livello degli impegni autorizzabili nell’anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.

2. I contratti e le convenzioni a carico del bilancio della Regione che non presentino la necessaria copertura finanziaria non possono essere sottoscritti. Ad ogni contratto sottoscritto è allegata una nota del competente ufficio regionale attestante la copertura finanziaria dei relativi oneri per le annualità ivi previste. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

 

     Art. 5. Contributo straordinario per il Giro d’Italia

1. Per l’esercizio 2023, è riconosciuto all’Agenzia di promozione territoriale di Basilicata (APT) un contributo straordinario per l’organizzazione del Giro d’Italia, nel limite massimo di 250.000 euro.

2. La copertura degli oneri di cui al precedente comma è garantita con le risorse stanziate, per l’esercizio 2023, sulla Missione 01, Programma 02, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025.

 

     Art. 6. Contributo straordinario all’Ente Parco naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane

1. Per l’esercizio 2023, è riconosciuto all’Ente Parco naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane un contributo straordinario per la redazione del regolamento del Parco di cui alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 47 (Istituzione del Parco naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane), nel limite massimo di 40.000 euro.

2. La copertura degli oneri di cui al precedente comma è garantita con le risorse stanziate, per l’esercizio 2023, sulla Missione 09, Programma 05, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025.

 

     Art. 7. Contributo alle province per l’assistenza degli alunni con disabilità fisiche e sensoriali

1. Per l’esercizio 2023, è riconosciuto alle province di Potenza e di Matera un contributo, fino a un massimo di 1.000.000 di euro, per la gestione dei servizi relativi all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche e sensoriali, quale cofinanziamento alle risorse statali a ciò destinate.

2. La copertura finanziaria delle attività di cui al presente articolo è assicurata con le risorse stanziate, per l’esercizio 2023, sulla Missione 04, Programma 06, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025.

 

     Art. 8. Contributo straordinario per la Fondazione Matera Basilicata 2019

1. Per l'esercizio 2023, è riconosciuto alla Fondazione Matera Basilicata 2019 un contributo straordinario, fino ad un massimo di 950.000 euro, per le relative spese di funzionamento.

2. La copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma è garantita con le risorse stanziate, per l’esercizio 2023, sulla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025.

 

     Art. 9. Contributo straordinario al Sistema sanitario regionale – SSR - della Basilicata per i costi energetici

1. A parziale copertura dei maggiori oneri derivanti dai costi energetici, eccedenti rispetto a quelli ristorati dallo Stato con il contributo energia assegnato in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale per l’anno 2022, è riconosciuto alle aziende e agli enti del SSR della Basilicata un contributo straordinario di 6.500.000 euro, integrativo del Fondo sanitario regionale.

2. La copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma è garantita con le risorse stanziate, per l’esercizio 2023, sulla Missione 13, Programma 02, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025.

 

     Art. 10. Risorse aggiuntive per prestazioni extra budget rese da strutture private accreditate [1]

1. Per remunerare quota parte delle prestazioni erogate nell’anno 2022 dalle strutture private accreditate e convenzionate di specialistica ambulatoriale in eccesso rispetto al budget assegnato alle medesime strutture, alle Aziende sanitarie locali di Potenza e di Matera sono riconosciute risorse aggiuntive, nel limite massimo di 4.000.000 di euro.

2. La copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma è garantita con le risorse stanziate, per l’esercizio 2023, sulla Missione 13, Programma 02, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025.

3. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 2023, definisce il fabbisogno di assistenza di cui al comma 1 dell’articolo 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), assicurando le risorse finanziarie utili a garantire i livelli essenziali di assistenza.

4. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale ridetermina i tetti di spesa, a valere per l’anno 2023, relativi all’acquisto di prestazioni da privato accreditato, incrementando il loro valore fino al limite della spesa complessiva di cui al comma 14 dell’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), garantendo l’equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale. La spesa per l’assistenza specialistica ambulatoriale e l’assistenza ospedaliera, sommandosi, determinano il limite complessivo annuo da tenere a riferimento. Il valore complessivo annuo della spesa, di cui al precedente periodo, è rideterminato ai sensi del comma 1 ter dell’articolo 45 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

5. Le aziende sanitarie locali, entro 15 giorni dall’adozione del provvedimento della Giunta regionale di rideterminazione dei tetti di spesa, provvedono all’adeguamento finanziario dei contratti con le strutture private accreditate.

6. Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui al Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) vigente, la Giunta regionale entro il 15 giugno 2023 assegna la dotazione finanziaria alle Aziende sanitarie di Potenza e di Matera per l’acquisto di prestazioni da soggetti privati accreditati, facendo riferimento alle risorse di cui ai commi 9 septies e 9 octies dell’articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni in materia di termini legislativi) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

7. Le aziende sanitarie di Potenza e di Matera procedono tempestivamente all’acquisto delle prestazioni secondo i criteri previsti dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA).

8. All’attuazione dei commi 3, 4, 5 e 6 si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 11. Contributo straordinario per il cinquantenario dell’autonomia del Comune di Paterno

1. Per l'esercizio 2023, è riconosciuto al Comune di Paterno un contributo straordinario massimo di 50.000 euro, per iniziative volte alla celebrazione del cinquantenario dell’autonomia del Comune.

2. La copertura degli oneri di cui al precedente comma è garantita con le risorse stanziate, per l’esercizio 2023, sulla Missione 01, Programma 02, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025.

 

     Art. 12. Candidatura a patrimonio mondiale Unesco “I Cammini di fede al Sacro Monte di Viggiano”

1. Per l'esercizio 2023, è riconosciuto al Comune di Viggiano un contributo straordinario massimo di 15.000 euro, per iniziative volte alla candidatura del Sacro Monte di Viggiano alla lista del patrimonio Unesco.

2. La copertura degli oneri di cui al precedente comma è garantita con le risorse stanziate, per l’esercizio 2023, sulla Missione 01, Programma 02, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025.

 

     Art. 13. Contributo straordinario per l'organizzazione campionato mondiale di motonautica

1. La Regione, riconoscendo il particolare valore turistico e sportivo del campionato mondiale di motonautica XCAT World Championship 2023, che fa tappa in territorio lucano, concede un contributo per un massimo di 370.000 euro all’associazione organizzatrice Powerboat Team.

2. La copertura degli oneri di cui al precedente comma è garantita con le risorse stanziate, per l’esercizio 2023, sulla Missione 01, Programma 02, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025.

 

     Art. 14. Piani integrati della cultura

1. Per l’esercizio 2023 è previsto un contributo per il finanziamento dei piani integrati della cultura di cui all’articolo 18 della legge regionale 31 maggio 2022, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2022), quantificato nell’importo massimo di 1.000.000 di euro.

2. La copertura degli oneri di cui al precedente comma è garantita con le risorse stanziate, per l’esercizio 2023, sulla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025.

 

     Art. 15. Contributo straordinario per il progetto “Rete 31”

1. Al fine di realizzare un reportage informativo, promo-istituzionale dei 31 Comuni della Provincia di Matera attraverso la realizzazione di un progetto denominato “Rete 31 – Matera Provincia chiama Basilicata Regione”, è concesso, nell’esercizio 2023, un contributo straordinario alla Provincia di Matera quantificato nell’importo massimo di 165.000 euro.

2. La copertura degli oneri di cui al precedente comma è garantita con le risorse stanziate, per l’esercizio 2023, sulla Missione 01, Programma 02, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025.

 

     Art. 16. Disposizioni urgenti in materia di estinzione delle soppresse comunità montane

1. Al fine di concludere il processo di estinzione delle soppresse comunità montane, di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 23 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata. Legge finanziaria 2011), la Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina uno o più commissari liquidatori, fino ad un massimo di tre, scegliendoli fra persone di comprovata professionalità ed esperienza in materia di enti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in tema di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo l, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

2. Il processo di cui al comma 1 deve concludersi entro il 30 giugno 2024.

3. Il compenso onnicomprensivo è definito dalla Giunta regionale in misura non superiore a quella prevista per un dirigente regionale titolare di ufficio di Fascia A, da corrispondersi secondo le modalità definite dalla Giunta regionale stessa nel provvedimento di nomina. La spesa complessiva, in caso di nomina di più commissari liquidatori, non può essere superiore alla predetta retribuzione.

4. Al commissario, ovvero ai commissari, di cui al precedente comma 1, è riconosciuto il rimborso delle spese di missione secondo quanto previsto per i dirigenti regionali.

5. Il commissario liquidatore, ovvero i commissari, di cui al precedente comma 1, avvalendosi, ove necessario, del personale regionale distaccato ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39 (Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata), esercitano i poteri necessari finalizzati alla sollecita liquidazione delle soppresse comunità ed assicurano il regolare svolgimento delle attività correnti residuali nelle more della conclusione del processo di estinzione; il commissario, ovvero i commissari, di cui al precedente comma 1, trasmettono con cadenza semestrale all'Ufficio speciale per le Autonomie locali e la sicurezza integrata, nonché alle competenti Commissioni consiliari permanenti, apposita relazione sull'attività svolta.

6. Il commissario liquidatore, ovvero i commissari, di cui al precedente comma 1, svolgono, altresì, ove ne ricorrano le condizioni, le funzioni di commissario ad acta ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016).

7. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in un massimo di 50.000 euro per l'esercizio 2023 e in un massimo di 40.000 euro per l'esercizio 2024, è assicurata con le risorse stanziate, per gli esercizi 2023 e 2024, sulla Missione 18, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025.

 

     Art. 17. Contributo straordinario al Comune di Matera per il trentennale Unesco

1. Per l’esercizio 2023, è riconosciuto al Comune di Matera un contributo straordinario quantificato in un massimo di 100.000 euro, per iniziative volte alla celebrazione del trentennale dell’entrata della città di Matera nell’elenco dei siti Unesco.

2. La copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma è garantita con le risorse stanziate, per l’esercizio 2023, sulla Missione 20, Programma 03, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025.

 

     Art. 18. Rifinanziamento della legge regionale 30 novembre 2018, n. 44 (Istituzione del servizio di vigilanza ambientale marina e sicurezza in mare per le spiagge libere della Basilicata)

1. L’articolo 6 della legge regionale n. 44 del 2018 è sostituito dal seguente:

“Articolo 6 (Norma finanziaria).

1. Per gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge è autorizzata la spesa per l’anno 2023 fino ad un massimo di 50.000 euro, a valere sulla Missione 09 Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025.”.

 

     Art. 19. Finanziamento della legge regionale 30 novembre 2021, n. 54 (Norme di disciplina, tutela e valorizzazione della pastorizia e della transumanza, presidii del territorio lucano). Contributo al Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura del CREA di Bella

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 54 del 2021 è sostituito dal seguente:

“1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in un importo massimo di euro 100.000 per l’esercizio 2023 si provvede mediante lo stanziamento a valere sulla Missione 16, Programma 01, Titolo I del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025.”.

2. Al fine di dare continuità alle attività di formazione e riqualificazione degli operatori del settore caseario è riconosciuto, per l’esercizio 2023, al Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura del CREA di Bella un contributo per la Scuola casearia permanente, quantificato nell’importo massimo di 60.000 euro a valere sulla Missione 16, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025.

 

     Art. 20. Contributo straordinario al Comune di Brindisi di Montagna per la rigenerazione della sentieristica storico-culturale

1. Al fine di favorire e valorizzare l'offerta turistica storico-ambientale del Parco storico naturale ed ambientale della Grancia, la Regione riconosce al Comune di Brindisi di Montagna un contributo straordinario quantificato in un massimo di 100.000 euro destinato alla rigenerazione della sentieristica e dei percorsi, nonché alla manutenzione della viabilità minore, correlati e connessi all'area del Parco.

2. Per gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, è autorizzata la spesa per l'anno 2023 fino a un massimo di euro 100.000, a valere sulla Missione 07 Programma 01, Titolo II del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025.

 

     Art. 21. Contributo all’Istituto d’Istruzione Superiore Statale (IISS) “Quinto Orazio Flacco” di Venosa per l’organizzazione del “Certamen Horatianum”

1. Per l’esercizio 2023, è riconosciuto all’I.I.S.S. “Quinto Orazio Flacco” di Venosa un contributo complessivo per un massimo di 40.000 euro finalizzato all’organizzazione della manifestazione denominata “Certamen Horatianum”.

2. La copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma è garantita con le risorse stanziate, per l’esercizio 2023, sulla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025.

 

     Art. 22. Proroga della valutazione d'incidenza ambientale (VIncA) relativa alle attività turistico-ricreative di Metaponto Lido [2]

1. Al fine di evitare effetti dannosi sul piano socio-economico, nelle more della predisposizione e dello svolgimento delle procedure di gara per l'individuazione dei nuovi concessionari del demanio marittimo per l'esercizio delle attività turistico ricreative, la validità del parere favorevole sulla VIncA, relativo alle attività balneari di Metaponto Lido nel Comune di Bernalda, di cui alla determinazione dirigenziale n. 23BD.2022/D.00483 dell'8 giugno 2022, riferito alla stagione balneare per l'anno 2022, è prorogata alla stagione balneare 2023 (1 giugno - 30 settembre 2023).

 

     Art. 23. Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 (Legge di stabilità regionale 2015)

1. L'articolo 21 della legge regionale n. 5 del 2015 è sostituito dal seguente:

"Articolo 21 (Riordino delle provvidenze economiche e contributi).

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge nell’ambito le provvidenze economiche di cui alla legge regionale 26 luglio 1982, n. 22, alla legge regionale 4 settembre 1989, n. 26 ed alla legge regionale 25 agosto 1981, n. 30, come modificata dalla legge regionale 23 novembre 2004, n. 23 possono essere erogate agli assistiti il cui ISEE risulta non superiore ad un massimo di 21.000 euro, un importo pari ad euro 240 euro mensili.".

 

     Art. 24. Istituzione "Bonus Studente" per gli studenti universitari lucani

1. La Regione Basilicata, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, al fine di incentivare l'iscrizione e la frequenza degli studenti lucani dell'Università di Basilicata, istituisce e concede un contributo straordinario, calcolato sulla base dell'ISEE del nucleo familiare, a tutti i cittadini lucani iscritti o che si iscrivono ad uno dei corsi di laurea della Università degli Studi della Basilicata ed in regola con gli esani previsti dal relativo piano di studi. Tale contributo è aggiuntivo rispetto ad altre forme di sostegno finanziario previste dalla legge.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse destinate alla presente misura, da assegnare mediante l'emanazione di apposito avviso pubblico. La procedura amministrativa del beneficio economico sarà oggetto di concertazione con le istituzioni competenti in materia di diritto allo studio, demandando la gestione della stessa all'Ufficio Programmazione e attuazione interventi per scuola e università e all'Azienda regionale per il diritto allo studio (ARDSU).

3. Al fine di attuare quanto previsto ai commi 1 e 2, si provvede mediante stanziamento quantificato per un massimo di 100.000 euro per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulla Missione 04, Programma 04, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025.

 

     Art. 25. Disposizioni in materia di assistenza alle persone anziane nelle strutture residenziali [3]

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono determinati i valori delle quote di rilievo sanitario per l'assistenza alle persone anziane ospitate nelle strutture residenziali nelle seguenti misure:

a) quota giornaliera per anziani non autosufficienti:18 euro;

b) quota giornaliera per anziani allettati:22 euro.

2. Le suddette quote giornaliere sono riconosciute alle strutture di cui al presente comma nel limite massimo del 20 per cento dei posti letto attivati nella singola struttura.

3. Per le strutture residenziali già beneficiarie delle provvidenze di cui all'articolo 48 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011), il limite di cui al precedente comma è pari al 35 per cento dei posti letto attivati nella singola struttura.

4. Le quote giornaliere, nei valori di cui al comma 1 e nei limiti di cui ai commi 2 e 3, sono dovute, su richiesta, a tutte le strutture residenziali presenti sul territorio regionale munite della prescritta autorizzazione comunale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato assistenza alle persone anziane non autosufficienti o allettate sulla base della certificazione di non autosufficienza rilasciata dalla azienda sanitaria competente.

5. Le aziende sanitarie competenti provvedono alla liquidazione degli importi dovuti avvalendosi della quota del fondo sanitario regionale di parte corrente a destinazione indistinta per i non autosufficienti alle stesse assegnate.

 

     Art. 26. Misure una tantum per il contenimento del costo dell'acqua

1. Al gestore del servizio idrico integrato è riconosciuto un contributo una tantum quantificato in un massimo di 15.500.000 euro allo scopo di evitare gli incrementi tariffari conseguenti all'aumento del costo di approvvigionamento dell'energia elettrica sostenuto dal gestore medesimo nel corso dell’anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse stanziate, per l'annualità 2025, sulla Missione 20, Programma 03 Titolo 1 del Bilancio di previsione Pluriennale 2023-2025.

 

     Art. 27. Finanziamento straordinario spese per iniziative volte alla conservazione e valorizzazione dei dialetti lucani

1. Per l'esercizio 2023 è previsto un contributo straordinario, quantificato in un massimo di 15.000 euro, per il finanziamento delle attività volte alla conservazione e tutela dei dialetti lucani.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 trova la copertura finanziaria a valere sulla Missione 01, Programma 02, Titolo 1 dell'esercizio finanziario 2023 del bilancio di previsione pluriennale 2023-2025.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 28. Copertura finanziaria

1. Le autorizzazioni di spesa e le minori entrate per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, contenute nella presente legge, trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025.

 

     Art. 29. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 15 novembre 2023, n. 43.

[2] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 15 novembre 2023, n. 43.

[3] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 15 novembre 2023, n. 43.