§ 1.5.33 - L.R. 15 novembre 2023, n. 43.
Disposizioni di integrazione e manutenzione del sistema normativo regionale


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:15/11/2023
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2021, n. 58 (Disposizioni in materia sanitaria)
Art. 2.  Modifica alla legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 ottobre 2011, n. 21 - Norme in materia di autorizzazione delle attività specialistiche [...]
Art. 3.  Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2023 n. 11 (Legge di stabilità regionale 2023)
Art. 4.  Modifica alla legge regionale 1 dicembre 2004, n. 26 (Nuove norme in materia di sport)
Art. 5.  Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2023, n. 20 (Circolazione dei crediti fiscali per efficientamento energetico del patrimonio edilizio)
Art. 6.  Modifica alla legge regionale 4 agosto 2023, n. 30 (Disciplina del Fondo regionale della transizione verde)
Art. 7.  Clausola di neutralità finanziaria
Art. 8.  Norma di adeguamento automatico
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 1.5.33 - L.R. 15 novembre 2023, n. 43.

Disposizioni di integrazione e manutenzione del sistema normativo regionale

(B.U. 16 novembre 2023, n. 61 Speciale)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

 

Art. 1. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2021, n. 58 (Disposizioni in materia sanitaria)

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 58 del 2021, sono aggiunte le seguenti parole: “, in attuazione del modello organizzativo dell’assistenza sanitaria territoriale delineato dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale).”.

2. Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale n. 58 del 2021, dopo le parole: “almeno i seguenti servizi:”, sono aggiunte le seguenti parole: “e, comunque, nel rispetto dei servizi definiti obbligatori di cui al decreto del Ministro della salute n. 77 del 2022”.

3. Dopo la lettera i) del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale n. 58 del 2021, sono aggiunte le seguenti lettere:

“i bis) i servizi infermieristici di cui al punto 5 dell’Allegato I del decreto del Ministro della salute n. 77 del 2022;

i ter) la continuità assistenziale secondo la previsione normativa di cui al decreto del Ministro della salute n. 77 del 2022.”.

4. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale n. 58 del 2021 dopo le parole: “nei diversi setting assistenziali” sono aggiunte le seguenti parole: “e, comunque, nel rispetto della definizione delle stesse contenuta nel decreto del Ministro della salute n. 77 del 2022.”.

5. All’articolo 10 bis della legge regionale n. 58 del 2021, dopo le parole: “per il triennio 2022-2024)” sono inserite le seguenti parole: “e del decreto del Ministro della salute n. 77 del 2022,”.

 

     Art. 2. Modifica alla legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 ottobre 2011, n. 21 - Norme in materia di autorizzazione delle attività specialistiche odontoiatriche)

1. Il comma 6 bis dell’articolo 2 della legge regionale n. 11 del 2014 è abrogato.

 

     Art. 3. Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2023 n. 11 (Legge di stabilità regionale 2023)

1. L’articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2023 è abrogato.

2. L’articolo 22 della legge regionale n. 11 del 2023 è abrogato.

3. L’articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2023 è abrogato.

 

     Art. 4. Modifica alla legge regionale 1 dicembre 2004, n. 26 (Nuove norme in materia di sport)

1. Alla lettera o) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2004 le parole: “Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)” sono sostituite dalle parole: “Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)”.

 

     Art. 5. Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2023, n. 20 (Circolazione dei crediti fiscali per efficientamento energetico del patrimonio edilizio)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2023 sono aggiunte le seguenti lettere:

“c bis) le risorse finanziarie impiegate dagli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate non inclusi nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo1 della legge n. 196 del 2009 per l’acquisto dei crediti fiscali edilizi sono provenienti esclusivamente dalle disponibilità dei propri bilanci, e non surrettiziamente da soggetti pubblici invece inclusi in detto elenco;

c ter) le tipologie di crediti d’imposta acquisibili sono limitate a quelle rientranti tra le fattispecie di deroga al divieto di cessione tassativamente previste all’articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023.”.

 

     Art. 6. Modifica alla legge regionale 4 agosto 2023, n. 30 (Disciplina del Fondo regionale della transizione verde)

1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale n. 30 del 2023 è abrogato.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 7. Clausola di neutralità finanziaria

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 8. Norma di adeguamento automatico

1. Nell’attuazione della presente legge è assicurato il rispetto dei vigenti vincoli derivanti dall’ordinamento euro-unitario, dagli obblighi internazionali e, per quanto di competenza, dalla normativa statale, anche laddove non specificamente richiamati.

     Art. 9. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.