§ 5.1.130 - L.R. 26 giugno 2014, n. 11.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28 ottobre 2011, n. 21 – Norme in materia di autorizzazione delle attività specialistiche odontoiatriche.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:26/06/2014
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Requisiti minimi strutturali
Art. 4.  Requisiti minimi impiantistici
Art. 5.  Requisiti minimi organizzativi per l’esercizio dell’attività ambulatoriale odontoiatrica
Art. 6.  Requisiti minimi per l’esercizio dell’attività ambulatoriale odontoiatrica
Art. 7.  Norma transitoria
Art. 8.  Abrogazioni
Art. 9.  Pubblicazione


§ 5.1.130 - L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28 ottobre 2011, n. 21 – Norme in materia di autorizzazione delle attività specialistiche odontoiatriche.

(B.U. 1 luglio 2014, n. 23)

 

Art. 1. Finalità

1. Con la presente legge sono assicurati i requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi per l’esercizio dell’attività ambulatoriale odontoiatrica, al fine di garantire uniformità del trattamento e l’erogazione di prestazioni specialistiche, come definito dalla Legge n. 409/85.

2. Le procedure per la comunicazione ed il rilascio dell’autorizzazione all’apertura e all’esercizio dell’attività sanitaria odontoiatrica nonché il controllo e la vigilanza sulle strutture sono disciplinate dalle disposizioni, in quanto applicabili, della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e successive modiche ed integrazioni.

3. Per le strutture di cui al successivo articolo 2, comma 1, le comunicazioni vanno inoltrate al Sindaco del Comune territorialmente competente che, entro 30 giorni, provvede, tramite i competenti uffici, ad inoltrarle alle Aziende sanitarie competenti per l’istruttoria e la verifica della documentazione. Le Aziende sanitarie, attraverso le competenti Commissioni tecniche di cui all’articolo 7 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i., verificano la rispondenza alla norma dei requisiti dichiarati ed inviano il parere al Comune di competenza per la presa d’atto. Il Sindaco, ovvero l’ufficio comunale competente, provvede in merito entro 60 giorni dal ricevimento del parere [1].

3 bis. Il precedente comma 3 produce effetti anche nei confronti degli studi di cui all’articolo 2, comma 1 le cui comunicazioni risultano prodotte ai sensi del successivo articolo 7, comma 4. A tal fine il Dipartimento Politiche della Persona, per il tramite delle Aziende sanitarie competenti, trasferisce la relativa documentazione ai Comuni sede degli studi odontoiatrici [2].

4. Per le strutture di cui al successivo art. 2, comma 2, si applica la procedura di cui all’art. 7 della L.R. 28/2000 e smi.

 

     Art. 2. Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per “studio professionale di odontoiatria”, non soggetta al regime della preventiva autorizzazione, bensì alla semplice comunicazione di inizio attività, lo studio ove il singolo professionista, anche in forma associata o societaria, esclusivamente con altri specialisti della stessa disciplina, svolga solo attività odontoiatrica.

2. È soggetta a regime della preventiva autorizzazione ogni altra forma di esercizio dell’attività odontoiatrica che non rientri nella definizione di “Studio Professionale di Odontoiatria” di cui al precedente comma (centri, franchising, poliambulatori, etc.).

3. Per l’attività odontoiatrica svolta in ambito ambulatoriale e poliambulatoriale, in aggiunta, il responsabile sanitario di cui all’articolo 11 della legge regionale n. 28 del 5 aprile 2000 deve essere un odontoiatra o un medico iscritto all’Albo degli Odontoiatri.

4. Ogni locale ove si svolge attività odontoiatrica e laboratorio odontotecnico devono avere ingressi separati e devono essere allocati in unità immobiliari catastalmente distinte e tra di loro non comunicanti. I medesimi non possono avere utenze in comune.

5. Non è possibile l’esercizio professionale dell’attività odontoiatrica presso il domicilio dei pazienti ove non sia documentata una grave infermità che ne limiti la deambulazione autonoma.

6. Gli studi professionali di odontoiatria non sono soggetti alla verifica di compatibilità da parte degli organismi regionali preposti.

6 bis. [Gli studi professionali di odontoiatria di cui al comma 1 dell’articolo 2 non sono soggetti all’adeguamento della normativa in tema di barriere architettoniche] [3].

 

     Art. 3. Requisiti minimi strutturali

1. Le strutture di cui al co. 2 dell’art. 2 devono adeguare i propri requisiti strutturali a quelli previsti dalla L.R. 28/2000 e smi, integrati dai requisiti previsti per gli studi odontoiatrici nella presente legge.

2. La dotazione minima degli ambienti di uno studio odontoiatrico è la seguente:

• spazi per attesa, accettazione e attività amministrativa adeguatamente arredati e con numero di posti a sedere commisurato ai volumi di attività. La superficie totale non deve essere inferiore a 12 mq ;

• locali e/o spazi per l’esecuzione delle prestazioni odontoiatriche con dimensioni congrue ed ergonomiche, dotati di idoneo sistema di aerazione diretta o indiretta e adeguata illuminazione; gli spazi indicati devono comunque tener conto della necessità di garantire la sicurezza e la razionalità degli interventi. Il locale operativo può essere articolato in box con pareti fisse o movibili, anche non a tutta altezza, idonei a garantire la riservatezza del paziente, la sicurezza e la razionalità degli interventi;

• per gli studi con una sola unità operativa dovrà essere previsto almeno un servizio igienico, dedicato all'utenza e al personale;

• per gli studi con più unità operative dovrà essere previsto almeno un servizio igienico dedicato all'utenza, e uno al personale;

• per gli studi già in attività il servizio igienico può essere comune utenti/personale e, comunque, quello già in uso;

• spazio o armadio per deposito di materiale pulito;

• spazio o armadio per deposito di materiale sporco;

• spazio o armadio per le attrezzature e il materiale per la pulizia;

• spazio o armadio per deposito di materiale d’uso, attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specificità dell’attività svolta;

• spazio e/o locale per la linea di sterilizzazione sporco-pulito;

• spazio e/o locale con sistema di raccolta e stoccaggio dei rifiuti speciali;

• in presenza di unità radiologica, essa deve essere posta in maniera conforme alle vigenti disposizioni di radioprotezione, sulla base di apposita relazione dell'esperto qualificato;

• le superfici dei pavimenti devono risultare idonee al lavaggio e alla disinfezione.

 

     Art. 4. Requisiti minimi impiantistici

1. Tutti i locali devono essere dotati di:

• adeguata illuminazione e aerazione nel rispetto delle normative vigenti e adeguate condizioni climatiche;

• impianto elettrico a norma di legge vigente;

• impianto idrico provvisto di acqua calda e acqua fredda;

• impianto di aspirazione chirurgica ad alta velocità.

 

     Art. 5. Requisiti minimi organizzativi per l’esercizio dell’attività ambulatoriale odontoiatrica

1. Durante lo svolgimento delle attività diagnostiche e terapeutiche negli ambulatori odontoiatrici è obbligatoria la presenza di un odontoiatra o medico iscritto all'Albo degli Odontoiatri.

2. Non è concessa alcuna autorizzazione per l’esercizio in strutture odontoiatriche intestate a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti all’esercizio della professione odontoiatrica di cui alla Legge 409/85 ovvero a società in cui il Direttore sanitario o un suo delegato non sia palesemente indicato come abilitato all'esercizio della professione di odontoiatra, iscritto all’Albo degli Odontoiatri.

3. E' fatto obbligo di tenuta, all'interno della struttura, dell'elenco del personale. Per gli odontoiatri o medici in essa operanti, è fatto obbligo di esporre o indossare idoneo cartellino identificativo o certificazione equivalente rilasciata dal proprio ordine di appartenenza.

4. Tutte le strutture odontoiatriche sono tenute a rispettare la normativa sulla privacy ed il trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

5. Tutti i materiali, farmaci e presidi soggetti a scadenza devono recare in evidenza il limite temporale di utilizzo, ai sensi della L.R. n. 28 del 5 aprile 2000.

 

     Art. 6. Requisiti minimi per l’esercizio dell’attività ambulatoriale odontoiatrica

1. Per l'esercizio dell'attività di odontoiatria deve essere prevista la seguente dotazione minima di attrezzature, strumenti e arredi:

• apparecchio radiologico endorale e collare o grembiule di gomma piombifera;

• strumenti per le visite in quantità adeguata ai carichi di lavoro giornalieri (specchietti, spatoline, sonde parodontali, specilli, pinzette) in buste sterili;

• materiale generico monouso (bicchieri, tovaglioli, cannule, guanti e mascherine, telini e fogli di polietilene per rivestimento superfici);

• poltrona riunito provvisto di turbina, micromotore, ablatore (anche separato), siringa aria-acqua, cannule di aspirazione chirurgica, lampada per illuminare il campo operatorio;

• manipoli per turbina e micromotore in quantità adeguata ai carichi di lavoro giornaliero;

• punte per ablatore e frese in numero adeguato;

• strumentario chirurgico adeguato (porta aghi, forbici, pinze emostatiche, divaricatori, scollatori, ecc.);

• materiali chirurgici monouso (fili di sutura, riassorbibili o meno, con ago montato, ecc.);

• contenitore per rifiuti speciali;

• contenitore per aghi e strumenti taglienti usati;

• vasche per la decontaminazione/conservazione in bagno dello strumentario;

• protezioni di barriera (guanti chirurgici monouso sterili, visiera per la protezione degli occhi, naso e bocca, oppure occhiali a lenti larghe e mascherina);

• presidi per l’emergenza adeguati alle tipologie d’intervento;

• autoclave di Classe B con imbustatrice/sigillatrice.

 

     Art. 7. Norma transitoria

1. Le disposizioni sui requisiti obbligatori, di cui alla presente legge, trovano immediata applicazione nel caso di attivazione di nuove strutture e nel caso di ampliamento o trasformazioni di strutture già autorizzate.

2. Per le strutture già in esercizio, l’adeguamento di cui all’art. 3, fermo restando l’osservanza degli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed altre leggi o regolamenti da autocertificare al momento della istanza, deve essere effettuato entro sei anni e sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge [4].

3. Permane per tutti gli studi odontoiatrici l’obbligo di adeguamento ai requisiti minimi impiantistici, tecnologici ed organizzativi di cui agli art 4, 5 e 6 da effettuarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le istanze per tutte le strutture odontoiatriche vanno indirizzate, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, al Presidente della Giunta regionale che provvede, per il tramite del Dipartimento competente, ad inoltrarle alla Azienda Sanitaria territorialmente competente, per l'istruttoria ed il parere obbligatorio per le strutture di cui al comma 2 art. 2 e per la verifica della comunicazione prevista per le strutture di cui al comma 1 dell’art. 2. Le nuove strutture odontoiatriche devono inoltrare le istanze di competenza prima dell’inizio effettivo dell’attività, con possibilità di operatività immediata se ricadenti nella tipologia di cui al comma 1 dell’articolo 2. Copia dell’istanza va inoltrata anche all’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri competente per territorio.

5. Alle strutture già in esercizio, è consentito, nelle more della verifica dei requisiti di cui alla comunicazione (strutture comma 1 art. 2) e del rilascio dell’autorizzazione regionale (strutture comma 2 art. 2), il prosieguo dell’attività.

6. Nel caso in cui l’istanza non venga presentata nei termini riportati al precedente comma 4 si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 15 comma 8 della L.R. n. 28/2000 e smi.

 

     Art. 8. Abrogazioni

1. E’ abrogata la legge regionale n. 18 del 17 aprile 2001.

2. E’ abrogato l’articolo 13 della legge regionale n. 7 del 4 febbraio 2003.

3. E' abrogata la legge regionale n. 21 del 28 ottobre 2011.

 

     Art. 9. Pubblicazione

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così sostituito dall'art. 54 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38.

[2] Comma inserito dall'art. 54 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38.

[3] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 18 aprile 2023, n. 9 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 15 novembre 2023, n. 43.

[4] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 15 ottobre 2019, n. 19 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 17 settembre 2020, n. 29.