§ 4.1.128 - L.R. 16 luglio 2023, n. 20.
Circolazione dei crediti fiscali per efficientamento energetico del patrimonio edilizio


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:16/07/2023
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Misure per la circolazione crediti fiscali
Art. 3.  Adempimenti
Art. 4.  Norma finanziaria
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 4.1.128 - L.R. 16 luglio 2023, n. 20.

Circolazione dei crediti fiscali per efficientamento energetico del patrimonio edilizio

(B.U. 21 luglio 2023 n. 42 Speciale)

 

Art. 1. Finalità

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal Piano Nazionale Energia Clima 2030 (PNIEC) ed in applicazione del Regolamento UE 2021/119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento per la neutralità climatica e che modifica il Regolamento CE 401/2009 ed il Regolamento UE 2018/1999 (normativa europea sul clima), la Regione Basilicata riconosce il rilevante contributo derivante dalla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e il carattere strategico del settore edilizio e dell'impiantistica civile promuovendo la massima diffusione degli strumenti previsti, in ambito nazionale o regionale, per il relativo sostegno.

2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Basilicata e gli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati, “non inclusi, ai sensi del Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11, nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e ss.mm.ii. (Legge di contabilità e finanza pubblica)”, assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all'art. 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 come specificati all’articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f), effettuati da imprese aventi sede legale ed operativa sul territorio regionale e in riferimento ad immobili ubicati sul medesimo territorio.

 

     Art. 2. Misure per la circolazione crediti fiscali

1. Per l’applicazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 1, fermo restante la disciplina di cui al Decreto Legge 16 febbraio 2023 n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’art. 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), la Regione:

a) monitora, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica, l'andamento degli interventi e dei crediti fiscali consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di acquisto di detti crediti;

b) favorisce, per il tramite di propri enti pubblici economici regionali e/o società partecipate non inclusi nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il trasferimento dei crediti fiscali di cui al comma 2 al fine di conseguire il loro massimo realizzo, fermo restando la facoltà di cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi dell’art. 121, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020;

c) promuove l'acquisto dei crediti, attraverso i suoi enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati non inclusi nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) anche per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria;

c bis) le risorse finanziarie impiegate dagli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate non inclusi nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo1 della legge n. 196 del 2009 per l’acquisto dei crediti fiscali edilizi sono provenienti esclusivamente dalle disponibilità dei propri bilanci, e non surrettiziamente da soggetti pubblici invece inclusi in detto elenco [1];

c ter) le tipologie di crediti d’imposta acquisibili sono limitate a quelle rientranti tra le fattispecie di deroga al divieto di cessione tassativamente previste all’articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 [2].

2. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, la Regione Basilicata stabilisce criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua mediante modello F24 degli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati non inclusi, ai sensi del Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11, nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

3. Nell’ambito delle operazioni di trasferimento dei crediti di cui al presente articolo e al successivo articolo 3, l’acquisto dei crediti dovrà avvenire in ogni caso a condizioni di mercato e, comunque, entro un prezzo non superiore al valore nominale del credito.

 

     Art. 3. Adempimenti

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Regione Basilicata disciplina con propria deliberazione le modalità di attuazione di quanto previsto nell’articolo 2.

2. La Giunta regionale, nei termini di cui al comma 1, definisce i criteri e le modalità attuative finalizzate alla gestione della fase negoziale con i titolari dei crediti di cui al comma 2 dell’articolo 1. La fase negoziale con gli istituti di credito e intermediari finanziari è limitata a quelli che dichiarino di utilizzare i presidi ed il modello organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

 

     Art. 4. Norma finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla data della sua pubblicazione.


[1] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 15 novembre 2023, n. 43.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 15 novembre 2023, n. 43.