§ 3.1.159 - L.R. 30 novembre 2021, n. 54.
Norme di disciplina, tutela e valorizzazione della pastorizia e della transumanza, presidii del territorio lucano


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:30/11/2021
Numero:54


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Pastore presidio del territorio
Art. 3.  Compiti della Regione
Art. 4.  Rapporti con gli enti locali
Art. 5.  Elenco regionale dei pastori presidii del territorio lucano
Art. 6.  Rete dei pastori presidii del territorio regionale
Art. 7.  Disposizioni di attuazione
Art. 8.  Disposizioni finanziarie


§ 3.1.159 - L.R. 30 novembre 2021, n. 54.

Norme di disciplina, tutela e valorizzazione della pastorizia e della transumanza, presidii del territorio lucano

(B.U. 2 dicembre 2021, n. 84 - S.O.)

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La Regione Basilicata riconosce e tutela la pastorizia e l’allevamento estensivo praticato allo stato brado e semibrado e in forma transumante come patrimonio regionale.

2. Tali attività rappresentano un presidio permanente ed insostituibile sull’intero territorio regionale, soprattutto nelle aree naturali protette, nelle aree di montagna, nelle aree interne e svantaggiate, svolgendo una funzione strategica per la tutela dell’ambiente, del paesaggio e delle produzioni agroalimentari.

3. A tal fine la Regione riconosce il ruolo del pastore presidio del territorio.

 

     Art. 2. Pastore presidio del territorio

1. Ai fini della presente legge è “pastore presidio del territorio” l’imprenditore agricolo singolo o associato che, nell’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, pratica l’allevamento estensivo allo stato brado, semibrado e in forma transumante.

2. Il pastore presidio del territorio assicura il benessere animale dei capi allevati e svolge la propria attività nel rispetto dell’ambiente e del patrimonio naturalistico regionale che contribuisce a tutelare e valorizzare.

3. Il pastore presidio del territorio, prestando la propria professionalità e competenza, può collaborare con la pubblica amministrazione nell’ambito di programmi ed interventi di pubblica utilità, di tutela ambientale, paesaggistica e culturale adottati dalle autorità con le modalità e le forme previste dall’ordinamento giuridico.

4. Per le finalità di cui ai commi precedenti è istituito presso la Regione Basilicata l’elenco regionale dei pastori presidii del territorio.

 

     Art. 3. Compiti della Regione

1. La Regione, per gli scopi e le finalità della presente legge:

a) diffonde la conoscenza ed il rispetto del patrimonio storico rurale, dell’ambiente, del paesaggio, della pastorizia e della transumanza;

b) tutela e valorizza il patrimonio della pastorizia e della transumanza;

c) adotta appositi programmi volti a preservare e valorizzare il patrimonio culturale di saperi, di tecniche e consuetudini legate alla pastorizia, all’allevamento estensivo e transumante ed alle produzioni agroalimentari che le comunità rurali hanno storicamente praticato;

d) sostiene le attività di assistenza tecnico-veterinaria in favore delle aziende zootecniche della Regione;

e) prevede, nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale (PSR), misure di intervento e criteri prioritari e di premialità, sia in favore dei pastori presidii del territorio sia in favore degli enti locali in attuazione del comma 3 dell’articolo 2;

f) definisce con provvedimenti della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, criteri di priorità a favore dei pastori presidii del territorio nell’ambito delle procedure di concessione in uso e di fida pascolo ovvero di alienazione o assegnazione dei beni di proprietà regionale e dei relativi enti strumentali nonché dei terreni agricoli incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati inseriti nella Banca regionale della terra lucana di cui alla L.R. 14 dicembre 2017, n. 36 e di eventuali altri beni e terreni oggetto di confisca in applicazione della legislazione antimafia, adoperandosi affinché gli enti locali e gli altri soggetti pubblici facciano altrettanto in relazione ai beni dei rispettivi patrimoni.

 

     Art. 4. Rapporti con gli enti locali

1. Per le finalità di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) ed all’ articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in materia di contratti e accordi di collaborazione, promozione e convenzioni con gli imprenditori agricoli.

 

     Art. 5. Elenco regionale dei pastori presidii del territorio lucano

1. È istituito presso la struttura amministrativa regionale competente l’elenco regionale dei pastori presidii del territorio lucano.

2. Ai fini dell’iscrizione del pastore nell’elenco regionale è necessario che:

a) l’allevamento di cui è titolare deve essere ubicato nel territorio regionale;

b) il pastore deve praticare l’allevamento estensivo allo stato brado, semibrado o in forma transumante;

c) i capi dell’allevamento devono essere registrati presso l’anagrafe zootecnica tenuta dal servizio veterinario pubblico;

d) il pastore deve detenere il fascicolo aziendale;

e) il pastore, per allevamento di cui è titolare, deve aderire al programma di assistenza zootecnica e veterinaria della Regione Basilicata.

3. Il pastore presidio del territorio, ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale e del mantenimento della stessa, deve garantire che la propria attività venga svolta nel rispetto dell’ambiente, del territorio e del patrimonio naturalistico regionale.

4. Con successivo provvedimento la Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione delle domande di iscrizione, tenuta ed aggiornamento dell’elenco nonché di verifica del mantenimento dei requisiti di iscrizione dei pastori presidii del territorio, potendo anche assegnare parte di questi compiti ai servizi di assistenza tecnico-veterinaria.

 

     Art. 6. Rete dei pastori presidii del territorio regionale

1. E’ istituita la rete delle aziende zootecniche dei pastori presidii del territorio regionale.

2. Le attività di raccolta dati, elaborazione, georeferenziazione, implementazione e pubblicazione vengono curate dai servizi di assistenza tecnico-veterinaria, che ne assicurano la più ampia consultazione e diffusione anche on line.

 

     Art. 7. Disposizioni di attuazione

1. La Giunta regionale approva con propria deliberazione gli atti di attuazione della presente legge entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della stessa.

 

     Art. 8. Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in un importo massimo di euro 100.000 per l’esercizio 2023 si provvede mediante lo stanziamento a valere sulla Missione 16, Programma 01, Titolo I del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 [1].


[1] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 5 giugno 2023, n. 11.