§ 5.2.21 – L.R. 4 aprile 1989, n. 7.
Erogazione di provvidenze in favore degli enti di tutela ed assistenza agli invalidi.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:04/04/1989
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Beneficiari).
Art. 2.  (Concessione dei contributi).
Art. 3.  (Programma di attività).
Art. 4.  (Norma Transitoria).
Art. 5.  (Norma finanziaria).
Art. 6.  (Pubblicazione).


§ 5.2.21 – L.R. 4 aprile 1989, n. 7.

Erogazione di provvidenze in favore degli enti di tutela ed assistenza agli invalidi.

(B.U. 6 aprile 1989, n. 13).

 

Art. 1. (Beneficiari).

     La Regione concede, annualmente, contributi alle sezioni regionali delle seguenti associazioni, che svolgono attività nel territorio regionale allo scopo di favorirne lo svolgimento dei compiti istituzionali:

     - Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1979;

     - Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC) riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978;

     - Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG) riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978;

     - Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978;

     - Unione italiana ciechi (UIC) riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978;

     - Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (ANMIG) riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978;

     - Ente nazionale sordomuti (ENS) riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1979;

     - Associazione Nazionale Privi della vista riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1981.

     L'elenco delle Associazioni, di cui al presente articolo, potrà essere integrato con atto della Giunta Regionale su conforme parere della competente Commissione Consiliare, a domanda dei rappresentanti nazionali di altre associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento con Decreto del Presidente della Repubblica ed abbiano strutture organizzative in Basilicata.

 

     Art. 2. (Concessione dei contributi). [1]

     1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con proprio atto provvede a disporre la concessione dei contributi in favore degli Enti di cui all'art. 1 in rapporto al reale volume di attività rendicontata da ogni singola associazione, come risultante dalla documentazione di cui al successivo art. 3, comma 5 [2].

     2. Il contributo regionale di cui al comma precedente non è cumulabile con finanziamenti corrisposti da altri enti pubblici in ragione dell’attività svolta ed è suscettibile di sospensione ai sensi dell’art. 21 quater della legge n. 241/1990 e s.m.i..

     3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a disciplinare le condizioni di ammissibilità e le modalità di concessione delle provvidenze nel rispetto di quanto disposto dai commi precedenti.

 

     Art. 3. (Programma di attività). [3]

     1. Al fine della formazione del piano di riparto di cui al precedente articolo 2 gli aventi diritto devono presentare entro il 31 ottobre di ogni anno alla Giunta regionale il programma di attività per l'anno successivo ed il relativo piano finanziario.

     2. L’erogazione dei contributi avviene a rate semestrali anticipate.

     3. L’erogazione della prima rata è disposta dalla Giunta contestualmente alla concessione del contributo.

     4. Per l’erogazione della rata successiva gli Enti beneficiari presentano una relazione sull'attività svolta.

     5. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, gli aventi diritto presentano alla Giunta regionale il rendiconto delle attività svolte ed i relativi conti consuntivi.

     6. Qualora la Giunta regionale riscontri difformità rispetto ai programmi presentati o agli obiettivi di cui ai compiti istituzionali prescritti dagli statuti degli Enti aventi diritto, revoca il contributo stesso.

 

     Art. 4. (Norma Transitoria).

     Per il primo anno di applicazione il termine di cui al primo comma del precedente art. 3 è fissato a due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni, farà carico al Cap. 5201 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1989 e al medesimo o corrispondente capitolo dei bilanci regionali per gli anni successivi.

 

     Art. 6. (Pubblicazione).

     La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Articolo già sostituito dall’art. 1 della L.R. 15 giugno 2006, n. 8 e ulteriormente sostituito dall'art. 19 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2023, n. 29.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2023, n. 29.