§ 5.2.100 - L.R. 4 agosto 2023, n. 29.
Modifiche alla legge regionale 4 aprile 1989, n. 7


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:04/08/2023
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 2 della L.R. n. 7/1989
Art. 2.  Modifiche all’articolo 3 della L.R. 7/1989
Art. 3.  Norma finanziaria


§ 5.2.100 - L.R. 4 agosto 2023, n. 29.

Modifiche alla legge regionale 4 aprile 1989, n. 7

(B.U. 4 agosto 2023, n. 45 Speciale)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della L.R. n. 7/1989

1. Il comma 1 dell’articolo 2 è sostituito con il seguente:

“1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con proprio atto provvede a disporre la concessione dei contributi in favore degli Enti di cui all'art. 1 in rapporto al reale volume di attività rendicontata da ogni singola associazione, come risultante dalla documentazione di cui al successivo art. 3, comma 5.”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della L.R. 7/1989

1. L’articolo 3 è sostituito con il seguente:

“Articolo 3

1. Al fine della formazione del piano di riparto di cui al precedente articolo 2 gli aventi diritto devono presentare entro il 31 ottobre di ogni anno alla Giunta regionale il programma di attività per l'anno successivo ed il relativo piano finanziario.

2. L’erogazione dei contributi avviene a rate semestrali anticipate.

3. L’erogazione della prima rata è disposta dalla Giunta contestualmente alla concessione del contributo.

4. Per l’erogazione della rata successiva gli Enti beneficiari presentano una relazione sull'attività svolta.

5. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, gli aventi diritto presentano alla Giunta regionale il rendiconto delle attività svolte ed i relativi conti consuntivi.

6. Qualora la Giunta regionale riscontri difformità rispetto ai programmi presentati o agli obiettivi di cui ai compiti istituzionali prescritti dagli statuti degli Enti aventi diritto, revoca il contributo stesso.”.

 

     Art. 3. Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta ulteriori o maggiori oneri per la finanza regionale.