§ 79.2.1230 - Ordinanza 21 febbraio 2014, n. 151.
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 1° al 3 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:21/02/2014
Numero:151


Sommario
Art. 1.  Nomina Commissario e piano degli interventi
Art. 2.  Contributi autonoma sistemazione
Art. 3.  Deroghe
Art. 4.  Oneri per prestazioni di lavoro straordinario
Art. 5.  Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) comma 2 dell'art. 5, della legge n. 225/1992
Art. 6.  Patrimonio pubblico
Art. 7.  Patrimonio privato
Art. 8.  Attività economiche e produttive
Art. 9.  Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva
Art. 10.  Relazione del Commissario delegato
Art. 11.  Copertura finanziaria
Art. 12.  Sospensione dei mutui ipotecari
Art. 13 . Raccordo con l'ordinanza n. 145 dell'8 febbraio 2014


§ 79.2.1230 - Ordinanza 21 febbraio 2014, n. 151.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Potenza e Matera nonchè del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del comune di Montescaglioso, in provincia di Matera.

(G.U. 3 marzo 2014, n. 51)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

     della Protezione civile

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

     Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

     Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Potenza e Matera nonchè del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera;

     Considerato che con la predetta delibera sono state quantificate in 14 milioni di euro le risorse da destinare all'emergenza in oggetto e sono state stanziate le prime risorse, pari a 3,5 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, rinviando ad una successiva delibera del Consiglio dei Ministri per l'integrazione delle stesse fino al complessivo ammontare riconosciuto;

     Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2014 con la quale le predette risorse sono state integrate fino al complessivo ammontare di 14 milioni di euro;

     Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico in provincia di Matera e l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 145 dell'8 febbraio 2014;

     Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;

     Ravvisata altresì la necessità di assicurare il necessario raccordo operativo con riferimento alle attività da porre in essere per il superamento dei sopra citati contesti emergenziali in atto nella Regione Basilicata;

     Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

     Vista la nota del 7 febbraio 2014 del Presidente della Regione Basilicata;

     Acquisita l'intesa della Regione Basilicata con nota del 21 febbraio 2014;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Nomina Commissario e piano degli interventi

     1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il dirigente dell'Ufficio regionale di protezione civile della Regione Basilicata è nominato Commissario delegato.

     2. Il Commissario delegato, previa individuazione dei Comuni danneggiati dall'evento in argomento, anche avvalendosi dei predetti comuni, delle province interessate e delle strutture organizzative della regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvede:

     a) all'attuazione degli interventi necessari ad assicurare l'assistenza alla popolazione colpita dall'evento nonchè il rientro tempestivo della stessa nelle proprie abitazioni;

     b) all'esecuzione degli interventi provvisionali urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumità ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione;

     c) all'attuazione degli interventi urgenti volti alla riduzione del rischio residuo, nonchè, con riferimento al movimento franoso determinatosi nel comune di Montescaglioso, alle necessarie attività di monitoraggio nonchè degli interventi di previsione e di mitigazione attiva e passiva necessaria a far fronte ai potenziali effetti diretti ed indiretti dallo stesso prodotti.

     3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 11, entro venti giorni dall'emanazione della presente ordinanza, un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

     a) gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

     b) gli interventi urgenti già completati ovvero da realizzare.

     4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonchè l'indicazione delle singole stime di costo.

     5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 11, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

     6. Le risorse sono erogate agli enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

     7. Il Commissario delegato provvede altresì all'individuazione di appositi siti di stoccaggio temporaneo ove ubicare i fanghi, i detriti ed i materiali rivenienti dalla situazione emergenziale in atto, avvalendosi, se necessario, delle deroghe di cui all'art. 3.

 

     Art. 2. Contributi autonoma sistemazione

     1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

     2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

 

     Art. 3. Deroghe

     1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli altri Soggetti attuatori degli interventi previsti nel piano, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

     regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

     regio decreto18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

     regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

     legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

     decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

     decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-bis e 243;

     decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;

     decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 14, 25 e 49;

     decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

     decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8 e 11;

     decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23,25, 26, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122,123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonchè dall'art. 239 all'art. 253;

     leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

 

     Art. 4. Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

     1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2013. Il Commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore procapite, nei confronti delle predette amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata.

     2. Al personale direttamente impiegato nelle attività di cui alla presente ordinanza, fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 40 unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore procapite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     3. Ai titolari di incarichi di alta professionalità e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnati nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il mese di dicembre, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

     4. Ai soggetti di cui al comma 3, direttamente impegnati nelle attività di cui alla presente ordinanza, fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 10 unità, può essere autorizzata la corresponsione della predetta indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

     5. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, al Commissario delegato è riconosciuto un compenso mensile pari al 15% del trattamento stipendiale in godimento, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il limite di cui all'art. 5, comma 4-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

     6. L'onere per l'attuazione del presente articolo è posto a carico delle risorse di cui all'art. 11 ed, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie oltre che, limitatamente alle misure di cui ai commi 2 e 4, sono definite le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.

 

     Art. 5. Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) comma 2 dell'art. 5, della legge n. 225/1992

     1. Il Commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonchè, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti ed inviate alla Regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonchè al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.

 

     Art. 6. Patrimonio pubblico

     1. L'ambito della ricognizione comprende:

     a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;

     b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

     c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

     2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

     3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

     4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

     a) primi interventi urgenti;

     b) interventi di ripristino;

     c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

 

     Art. 7. Patrimonio privato

     1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

     2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

 

     Art. 8. Attività economiche e produttive

     1. L'attività di ricognizione comprende:

     a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

     b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

     2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera a) avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

 

     Art. 9. Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

     1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

     2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi ci cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

     3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

 

     Art. 10. Relazione del Commissario delegato

     1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonchè, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

 

     Art. 11. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle attività di cui agli articoli 1, 2 e 4 si provvede:

     a) quanto ad euro 14.000.000,00 con le risorse stanziate con le delibere del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2014 e del 6 febbraio 2014 di cui in premessa;

     b) quanto ad euro 1.000.000,00 a valere sulle risorse di cui alla delibera di Giunta n. 1541/2013, capitolo 25302, missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - programma 01 - difesa del suolo;

     c) quanto ad euro 53.000,00 a valere sulle risorse di cui alla delibera di Giunta n. 1525/2013, capitolo 3008, missione 11 - programma 1.

     2. Per la realizzazione delle attività previste nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato. In detta contabilità confluiscono le risorse di cui al comma 1.

     3. La Regione Basilicata è altresì, autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali, ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

     4. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 12. Sospensione dei mutui ipotecari

     1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi in premessa citati che hanno colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei Comuni individuati dal Commissario delegato, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui ipotecari relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione per sei mesi delle rate dei finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, gli istituti di credito e bancari informano - almeno presso le filiali ed i propri siti internet - i mutuatari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonchè il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. In mancanza della comunicazione da parte degli istituti di credito e bancari nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 luglio 2014 le rate in scadenza entro la predetta data.

 

     Art. 13. Raccordo con l'ordinanza n. 145 dell'8 febbraio 2014

     1. Il Commissario delegato è incaricato di raccordare le attività contemplate dalla presente ordinanza con quelle conseguenti alla precedente situazione emergenziale ancora in fase di espletamento, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 145 dell'8 febbraio 2014.

     2. Al comma 3 dell'art. 11 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 145 dell'8 febbraio 2014 le parole: "per il mese di dicembre" sono sostituite dalle seguenti parole: "per il mese di ottobre 2013".

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

ALLEGATO