§ 1.2.143 - Regolamento 20 settembre 2005, n. 1698.
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:20/09/2005
Numero:1698


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Missioni
Art. 4.  Obiettivi
Art. 5.  Complementarietà, coerenza e conformità
Art. 6.  Partenariato
Art. 7.  Sussidiarietà
Art. 8.  Parità tra uomini e donne e non discriminazione
Art. 9.  Contenuto e adozione
Art. 10.  Riesame
Art. 11.  Contenuto
Art. 12.  Elaborazione
Art. 13.  Relazioni di sintesi da parte degli Stati membri
Art. 14.  Relazione della Commissione
Art. 15.  Programmi di sviluppo rurale
Art. 16.  Contenuto dei programmi
Art. 17.  Equilibrio tra gli obiettivi
Art. 18.  Elaborazione e approvazione
Art. 19.  Riesame
Art. 20.  Misure
Art. 21.  Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione
Art. 22.  Insediamento di giovani agricoltori
Art. 23.  Prepensionamento
Art. 24.  Utilizzo di servizi di consulenza
Art. 25.  Avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale
Art. 26.  Ammodernamento delle aziende agricole
Art. 27.  Accrescimento del valore economico delle foreste
Art. 28.  Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
Art. 29.  Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale
Art. 30.  Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
Art. 31.  Rispetto delle norme basate sulla legislazione comunitaria eto
Art. 32.  Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare
Art. 33.  Attività di informazione e promozione
Art. 34.  Agricoltura di semisussistenza
Art. 35.  Associazioni di produttori
Art. 36.  Misure
Art. 37.  Indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali
Art. 38.  Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE
Art. 39.  Pagamenti agroambientali
Art. 40.  Pagamenti per il benessere degli animali
Art. 41.  Investimenti non produttivi
Art. 42.  Condizioni generali
Art. 43.  Imboschimento di terreni agricoli
Art. 44.  Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli
Art. 45.  Imboschimento di superfici non agricole
Art. 46.  Indennità Natura 2000
Art. 47.  Pagamenti per interventi silvoambientali
Art. 48.  Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi
Art. 49.  Investimenti non produttivi
Art. 50.  Zone ammissibili al sostegno
Art. 51.  Riduzione o esclusione dai pagamenti
Art. 52.  Misure
Art. 53.  Diversificazione in attività non agricole
Art. 54.  Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese
Art. 55.  Incentivazione di attività turistiche
Art. 56.  Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
Art. 57.  Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
Art. 58.  Formazione e informazione
Art. 59.  Acquisizione di competenze e animazione
Art. 60.  Distinzione
Art. 61.  Definizione dell'approccio Leader
Art. 62.  Gruppi di azione locale
Art. 63.  Misure
Art. 64.  Attuazione di strategie locali
Art. 65.  Cooperazione
Art. 66.  Finanziamento dell'assistenza tecnica
Art. 67.  Rete europea per lo sviluppo rurale
Art. 68.  Rete rurale nazionale
Art. 69.  Risorse e loro ripartizione
Art. 70.  Partecipazione del fondo
Art. 71.  Ammissibilità delle spese
Art. 72.  Durata delle operazioni d'investimento
Art. 73.  Competenze della Commissione
Art. 74.  Competenze degli Stati membri
Art. 75.  Autorità di gestione
Art. 76.  Informazione e pubblicità
Art. 77.  Comitato di sorveglianza
Art. 78.  Competenze del comitato di sorveglianza
Art. 79.  Procedura di monitoraggio
Art. 80.  Quadro comune per il monitoraggio e la valutazione
Art. 81.  Indicatori
Art. 82.  Relazione annuale
Art. 83.  Esame annuale dei programmi
Art. 84.  Disposizioni generali
Art. 85.  Valutazione ex ante
Art. 86.  Valutazione intermedia ed ex post
Art. 87.  Sintesi delle valutazioni ex post
Art. 88.  Applicazione della normativa agli aiuti di Stato
Art. 89.  Finanziamenti nazionali integrativi
Art. 90.  Comitato
Art. 91.  Modalità di applicazione
Art. 92.  Disposizioni transitorie
Art. 93.  Abrogazione
Art. 94.  Entrata in vigore


§ 1.2.143 - Regolamento 20 settembre 2005, n. 1698.

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

(G.U.U.E. 21 ottobre 2005, n. L 277).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

      (1) Una politica comune dello sviluppo rurale dovrebbe accompagnare e integrare le politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della politica agricola comune e contribuire così al conseguimento delle finalità di tale politica, enunciate dal trattato. La politica di sviluppo rurale dovrebbe inoltre tener conto degli obiettivi generali della coesione economica e sociale stabiliti dal trattato e concorrere alla loro realizzazione, incorporando nel contempo altre priorità politiche salienti, menzionate nelle conclusioni dei Consigli europei di Lisbona e Göteborg in relazione alla competitività e allo sviluppo sostenibile.

      (2) Secondo il trattato, nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi specifici per la sua applicazione, si deve considerare il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali tra le diverse zone rurali.

      (3) La riforma della politica agricola comune adottata nel giugno 2003 e nell'aprile 2004 ha introdotto sostanziali modifiche, destinate ad avere prevedibilmente un impatto considerevole sull'economia nell'insieme del territorio rurale della Comunità, in termini di modelli di produzione agricola, metodi di gestione del territorio, occupazione e, più in generale, condizioni socioeconomiche delle varie zone rurali.

      (4) L'azione della Comunità dovrebbe essere complementare a quella degli Stati membri o comunque assecondarla. Occorre rafforzare il partenariato favorendo la partecipazione di diverse tipologie di soggetti, nel pieno rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri. I soggetti partecipanti dovrebbero essere coinvolti nelle varie fasi di elaborazione, monitoraggio e valutazione dei programmi.

      (5) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, cioè lo sviluppo rurale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri in considerazione dei legami tra lo sviluppo rurale e gli altri strumenti della PAC, delle ampie disparità esistenti tra le varie zone rurali e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, con la garanzia pluriennale dei fondi della Comunità e sulla scorta delle sue priorità, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

      (6) Le attività del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e le operazioni da esso finanziate devono essere coerenti e compatibili con le altre politiche della Comunità e conformi all'insieme del diritto comunitario.

      (7) Nella sua azione a favore dello sviluppo rurale, la Comunità mira ad eliminare le disuguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e la non discriminazione, conformemente al trattato.

      (8) Per far collimare il contenuto strategico della politica di sviluppo rurale con le priorità della Comunità e quindi favorirne la trasparenza, il Consiglio dovrebbe adottare, su proposta della Commissione, orientamenti strategici in materia di sviluppo rurale.

      (9) Sulla base degli orientamenti strategici, ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare il proprio piano di strategia nazionale di sviluppo rurale, che costituirà il quadro di riferimento per la preparazione dei programmi di sviluppo rurale. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero riferire in merito al monitoraggio della strategia nazionale e comunitaria.

      (10) La programmazione dello sviluppo rurale dovrebbe conformarsi alle priorità comunitarie e nazionali ed integrare le altre politiche comunitarie, in particolare la politica dei mercati agricoli, la politica di coesione e la politica comune della pesca.

      (11) Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, è necessario concentrarsi su un numero limitato di obiettivi essenziali a livello comunitario, concernenti la competitività dei settori agricolo e forestale, la gestione del territorio e l'ambiente, nonché la qualità di vita e la diversificazione delle attività in tali zone, tenendo conto della diversità delle situazioni, che vanno dalle zone rurali remote colpite da spopolamento e declino alle zone rurali periurbane che subiscono la pressione crescente dei centri urbani.

      (12) Occorre stabilire norme generali per la programmazione e la revisione dei programmi di sviluppo rurale, in modo da conseguire un giusto equilibrio fra gli assi dei programmi di sviluppo rurale corrispondenti a tali obiettivi essenziali. È opportuno che i programmi abbiano una durata settennale.

      (13) Per raggiungere l'obiettivo di una maggiore competitività dei settori agricolo e forestale, è importante elaborare chiare strategie di sviluppo miranti ad accrescere e adeguare il potenziale umano, il capitale fisico e la qualità della produzione agricola.

      (14) Per quanto riguarda il potenziale umano, è opportuno predisporre una serie di misure relative alla formazione, all'informazione e alle diffusione di conoscenze, all'insediamento dei giovani agricoltori, al prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, al ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali e all'avviamento di servizi di gestione delle aziende agricole, di sostituzione nelle aziende agricole e di consulenza alle aziende agricole nonché di consulenza forestale.

      (15) In materia di formazione, informazione e diffusione di conoscenze, l'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura e della silvicoltura richiedono un adeguato livello di formazione tecnica ed economica, comprendente conoscenze specialistiche nelle nuove tecnologie dell'informazione, nonché un'adeguata sensibilizzazione in materia di qualità dei prodotti, risultati della ricerca e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresi i requisiti di condizionalità e le pratiche produttive compatibili con le esigenze di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e di protezione dell'ambiente. È pertanto necessario estendere l'offerta di attività di formazione, di informazione e di diffusione di conoscenze a tutti gli adulti che esercitano attività agricole, alimentari e forestali. Tali attività vertono su materie che si riferiscono sia all'obiettivo «competitività del settore agricolo e forestale» sia a quello «gestione del territorio e ambiente».

      (16) La concessione di particolari agevolazioni ai giovani agricoltori può favorire non solo il loro insediamento, ma anche l'adattamento strutturale della loro azienda dopo il primo insediamento. La misura a favore dell'insediamento va condizionata alla stesura di un piano aziendale quale strumento per consentire nel tempo lo sviluppo delle attività della nuova azienda.

      (17) Il prepensionamento degli agricoltori dovrebbe mirare ad una sostanziale ristrutturazione dell'azienda ceduta, in combinazione con la misura a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori oppure mediante il trasferimento dell'azienda ai fini del suo ingrandimento, facendo tesoro anche dell'esperienza acquisita nel corso di precedenti regimi comunitari in materia.

      (18) Il ricorso a servizi di assistenza alla gestione e di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali dovrebbero permettere loro di migliorare la gestione sostenibile delle aziende. I servizi di consulenza aziendale previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, dovrebbero almeno assistere gli imprenditori agricoli nella valutazione del rendimento della loro azienda e nella scelta delle migliorie da apportare compatibilmente con i criteri di gestione obbligatori di cui al suddetto regolamento e le norme comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro.

      (19) L'istituzione di sistemi di servizi di gestione delle aziende agricole, di sostituzione nelle aziende agricole e di consulenza alle aziende agricole per gli imprenditori agricoli e di consulenza forestale per i detentori di aree forestali dovrebbe aiutare questi soggetti ad adeguare, migliorare e facilitare la gestione delle loro aziende, e renderle più redditizie grazie ad un migliore utilizzo del potenziale umano occupato nel settore agricolo e forestale.

      (20) Quanto al capitale fisico, è opportuno predisporre una serie di misure per l'ammodernamento delle aziende agricole, una migliore valorizzazione economica delle foreste, l'aumento del valore aggiunto di prodotti agricoli e forestali, la promozione dello sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale, il miglioramento e lo sviluppo dell'infrastruttura agroforestale, il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e l'introduzione di adeguate misure di prevenzione.

      (21) Gli aiuti comunitari agli investimenti hanno come finalità l'ammodernamento delle aziende agricole e il miglioramento del loro rendimento economico mediante un più sapiente utilizzo dei fattori di produzione, inclusa l'introduzione di nuove tecnologie e di innovazione, il perseguimento della qualità, i prodotti biologici e la diversificazione intra ed extra-aziendale, anche verso settori non alimentari come le colture energetiche, nonché la promozione di una migliore situazione delle aziende agricole dal punto di vista dell'ambiente, della sicurezza sul lavoro, dell'igiene e del benessere degli animali; tuttavia, le condizioni applicabili a tali aiuti devono essere semplificate rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

      (22) Le foreste di proprietà privata svolgono un ruolo importante nell'economia delle zone rurali e meritano pertanto di essere sovvenzionate con aiuti comunitari, volti ad incrementarne il valore economico, a diversificarne la produzione e ad espandere gli sbocchi di mercato per i loro prodotti, in settori quali quello dell'energia rinnovabile, mantenendo nel contempo la gestione sostenibile e il ruolo multifunzionale delle foreste.

      (23) Occorre incentivare i miglioramenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e forestali primari sostenendo gli investimenti finalizzati a rendere tali settori più efficienti, a promuovere la produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali, ad introdurre nuove tecnologie e innovazione, ad aprire nuovi sbocchi di mercato per i prodotti agricoli e forestali, a migliorare la qualità, ad elevare i livelli di protezione ambientale, sicurezza sul lavoro, igiene e benessere degli animali, a seconda dei casi, rivolgendosi, come regola generale, alle microimprese, alle piccole e medie imprese ed alle altre imprese al di sotto di una determinata dimensione, che sono maggiormente in grado di accrescere il valore aggiunto della produzione locale, e semplificando nel contempo le condizioni per poter fruire degli aiuti agli investimenti rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

      (24) In un quadro di maggiore concorrenza, è importante garantire che i settori agricolo, alimentare e forestale traggano vantaggio dalle opportunità di mercato attraverso approcci innovativi generalizzati per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie. A tal fine, dovrebbe essere incoraggiata la cooperazione tra agricoltori, industria alimentare, industria di trasformazione delle materie prime e altre parti.

      (25) Le infrastrutture agricole e gli interventi preventivi e risanativi contro le calamità naturali dovrebbero contribuire all'asse relativo alla competitività dei settori agricolo e forestale.

      (26) Sotto il profilo della qualità della produzione e dei prodotti agricoli, è opportuno introdurre una serie di misure che incoraggino gli agricoltori a rispettare i requisiti prescritti dalla normativa comunitaria e a partecipare ai sistemi di qualità alimentare e che sostengano le associazioni di produttori nelle loro attività di informazione e promozione.

      (27) La misura relativa al rispetto dei requisiti ha come scopo di incitare gli agricoltori ad un più solerte adempimento e al rispetto dei rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro. In considerazione dei nuovi obblighi che i requisiti in questione possono imporre agli agricoltori, è opportuno che questi possano ricevere un sostegno a parziale indennizzo dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti da tali obblighi.

      (28) La misura di sostegno volta a promuovere la partecipazione degli agricoltori ai sistemi comunitari o nazionali di qualità dei prodotti alimentari è intesa a rassicurare i consumatori circa la qualità del prodotto o del metodo di produzione impiegato in conseguenza dell'adesione a tali sistemi di qualità, nonché ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti agricoli primari e ad espandere gli sbocchi di mercato. Poiché la partecipazione a tali sistemi di qualità può generare costi aggiuntivi e vincoli che non sono interamente remunerati dal mercato, è opportuno incentivare la partecipazione a detti sistemi.

     (29) È necessario sensibilizzare i consumatori all'esistenza e alle caratteristiche dei prodotti tutelati dai suddetti sistemi di qualità. Occorre sostenere le associazioni di produttori affinché informino i consumatori e promuovano i prodotti ottenuti nell'ambito di sistemi di qualità sovvenzionati dagli Stati membri nei rispettivi programmi di sviluppo rurale.

      (30) È necessario agevolare la graduale abolizione di una serie di misure individuali introdotte dall'atto di adesione del 2003, segnatamente la misura sull'agricoltura di semisussistenza e quella relativa alle associazioni di produttori.

      (31) Il sostegno a particolari metodi di gestione del territorio dovrebbe contribuire allo sviluppo sostenibile, incoraggiando in particolare gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali ad impiegare metodi di utilizzazione del suolo compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e del paesaggio e di protezione delle risorse naturali. Esso dovrebbe inoltre concorrere all'attuazione del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente e delle conclusioni della presidenza sulla strategia per lo sviluppo sostenibile. Tra i punti chiave da prendere in considerazione si annoverano la biodiversità, la gestione dei siti Natura 2000, la protezione dell'acqua e del suolo, l'attenuazione del cambiamento climatico, in particolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e delle emissioni di ammoniaca e l'uso sostenibile di antiparassitari.

      (32) La silvicoltura forma parte integrante dello sviluppo rurale e dunque il sostegno all'utilizzazione sostenibile del suolo dovrebbe includere la gestione sostenibile delle foreste e il loro ruolo multifunzionale. Le foreste offrono molteplici vantaggi: forniscono materie prime da cui si ricavano prodotti rinnovabili ed ecocompatibili, svolgono un ruolo importante in termini di prosperità economica, biodiversità, ciclo globale del carbonio, equilibrio idrologico, difesa contro l'erosione e prevenzione di calamità naturali, oltre a rendere alla popolazione un servizio sociale e ricreativo. Le misure a favore del settore forestale dovrebbero tenere conto degli impegni assunti dalla Comunità e dagli Stati membri in sede internazionale e basarsi sui programmi forestali adottati dagli Stati membri a livello nazionale o regionale o su strumenti equivalenti, a loro volta ispirati agli impegni contratti nelle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa. Tali misure dovrebbero contribuire all'attuazione della strategia forestale comunitaria. Il sostegno a questo settore non dovrebbe falsare la concorrenza né influenzare il mercato.

      (33) Le indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali dovrebbero incentivare, attraverso l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, nonché il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili. Occorre definire parametri oggettivi che consentano di fissare il livello delle indennità, allo scopo di garantire l'efficacia di questo regime di sostegno e il raggiungimento dei suoi obiettivi. Talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno alle zone svantaggiate dovrebbero restare in vigore per un certo tempo.

      (34) È opportuno continuare a concedere un sostegno agli agricoltori che devono sottostare, nelle zone interessate, a particolari vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di contribuire all'oculata gestione dei siti Natura 2000; dovrebbe essere concesso un sostegno anche agli agricoltori che devono sottostare nei bacini idrografici a vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 2000/ 60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

      (35) Le indennità agroambientali dovrebbero continuare a svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Esse dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli agricoltori e gli altri gestori del territorio a rendere un servizio all'intera società attraverso l'introduzione o la prosecuzione dell'applicazione di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica. In tale contesto, occorre prestare particolare attenzione alla preservazione delle risorse genetiche nell'agricoltura. Secondo il principio «chi inquina paga», tali indennità dovrebbero ricompensare soltanto quegli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori in materia.

      (36) È opportuno continuare ad incoraggiare gli agricoltori a praticare condizioni ottimali di benessere degli animali, concedendo un sostegno a quelli che si impegnano ad adottare metodi di allevamento che vanno al di là dei requisiti obbligatori.

      (37) Occorre compensare gli investimenti non remunerativi che siano necessari all'adempimento degli impegni assunti nel quadro dei regimi agroambientali o di altri obiettivi agroambientali o che nell'azienda valorizzino in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 o altre zone di grande pregio naturale.

      (38) Ai fini della protezione dell'ambiente, della prevenzione degli incendi e delle calamità naturali e dell'attenuazione del cambiamento climatico, occorre estendere e migliorare la massa forestale mediante l'imboschimento di superfici agricole o di altre superfici. L'imboschimento dovrebbe essere realizzato in maniera confacente all'ambiente e alle condizioni locali e tale da potenziare la biodiversità.

      (39) I sistemi agroforestali presentano un'elevata valenza ecologica e sociale grazie all'abbinamento dell'agricoltura estensiva con la filiera forestale, ai fini della produzione di legni pregiati e di altri prodotti forestali. Dovrebbe essere sostenuta la creazione di tali sistemi.

      (40) Data l'importanza delle foreste per l'efficace attuazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, è opportuno offrire ai detentori di aree forestali un sostegno specifico per far fronte a particolari vincoli derivanti dall'applicazione di tali direttive.

      (41) È opportuno istituire misure di sostegno silvoambientali destinate a compensare impegni volontari per il potenziamento della biodiversità, la conservazione degli ecosistemi forestali di grande pregio e il consolidamento della funzione protettiva delle foreste in relazione all'erosione del suolo, all'assetto idrologico, alla qualità dell'acqua e alle calamità naturali.

      (42) Occorre incentivare la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da disastri naturali e da incendi, nonché adeguati interventi preventivi. Le misure di prevenzione degli incendi boschivi dovrebbero essere mirate alle zone classificate ad alto o medio rischio d'incendio dai piani di protezione delle foreste degli Stati membri.

      (43) Occorre indennizzare i detentori di aree forestali per gli investimenti non remunerativi che siano necessari all'adempimento degli impegni silvoambientali o di altri obiettivi ambientali o che, nelle foreste, valorizzino in termini di pubblica utilità le zone interessate.

      (44) Per garantire che gli aiuti a favore della gestione del territorio concessi a norma del presente regolamento siano utilizzati in modo mirato ed efficiente, gli Stati membri dovrebbero designare le zone d'intervento ammissibili ad alcune delle misure ricadenti in quest'asse. Le zone montane e le altre zone che presentano svantaggi naturali devono essere designate sulla base di criteri oggettivi comuni. Le direttive e le decisioni del Consiglio relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate o alla modifica di tali elenchi ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole, dovrebbero pertanto essere abrogate con effetto ad una data successiva. Le zone Natura 2000 sono designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Gli Stati membri dovrebbero designare le zone idonee all'imboschimento per motivi ambientali quali la protezione contro l'erosione, la prevenzione delle calamità naturali o l'espansione della massa forestale per attenuare il cambiamento climatico, nonché le zone boschive ad alto o medio rischio d'incendio.

      (45) È opportuno predisporre un sistema sanzionatorio a carico dei beneficiari di indennità previste da talune misure di gestione del territorio i quali non ottemperano ai requisiti obbligatori di cui al regolamento (CE) n. 1782/ 2003 nell'insieme della loro azienda, commisurando le sanzioni alla gravità, alla portata, alla durata e alla frequenza delle inadempienze.

      (46) I mutamenti nelle zone rurali vanno orientati verso la diversificazione dalle attività agricole a favore di quelle extra-agricole, lo sviluppo di settori non agricoli, la promozione dell'occupazione, il miglioramento dei servizi essenziali, incluso l'accesso locale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, gli investimenti destinati a rendere le zone rurali più attraenti e quindi ad invertire la tendenza al declino socioeconomico e allo spopolamento della campagna. Necessita altresì uno sforzo volto a sviluppare il potenziale umano in questo contesto.

      (47) Occorre sostenere anche altre misure connesse più in generale all'economia rurale. Tali misure vanno repertoriate in base all'esperienza acquisita con l'iniziativa Leader e tenendo conto delle esigenze multisettoriali dello sviluppo rurale endogeno.

      (48) L'attuazione di strategie di sviluppo locale può rafforzare la coerenza territoriale e stimolare sinergie tra le misure rivolte all'economia rurale in generale e alla popolazione. Pertanto le misure concernenti l'economia rurale in generale vanno attuate di preferenza attraverso strategie di sviluppo locale.

      (49) Occorre definire chiaramente i principi di coerenza e complementarietà dell'asse relativo al miglioramento della qualità di vita nelle zone rurali e alla diversificazione dell'economia rurale rispetto agli altri strumenti finanziari della Comunità, in particolare quelli preposti alla politica di coesione.

      (50) L'iniziativa Leader, al termine di tre periodi di programmazione, ha raggiunto uno stadio di maturità che consente alle zone rurali di adottarne l'approccio più ampiamente, nell'ambito della programmazione generale dello sviluppo rurale. Si dovrebbe pertanto provvedere a trasporre i principi basilari dell'approccio Leader nei programmi di sviluppo rurale, creandovi un apposito asse, e definire i gruppi di azione locale e gli interventi da finanziare, tra cui la capacità di partenariato, l'attuazione di strategie locali, la cooperazione, la costituzione di reti e l'acquisizione di competenze.

      (51) Data l'importanza dell'approccio Leader, a quest'asse dovrebbe essere destinata una congrua quota della partecipazione del FEASR.

      (52) Gli interventi per l'attuazione dei programmi saranno sovvenzionati dal FEASR a titolo di assistenza tecnica. Nell'ambito dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, è prevista la costituzione di una rete per lo sviluppo rurale a livello comunitario.

      (53) Occorre adottare disposizioni per lo stanziamento delle risorse disponibili. Dette risorse dovrebbero coincidere con le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013. L'importo globale destinato allo sviluppo rurale dovrebbe essere ripartito in stanziamenti annuali. Una quota consistente dei fondi dovrebbe essere concentrata nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza.

      (54) Occorre prevedere che il Consiglio stabilisca l'importo per il sostegno comunitario allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annuale e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza conformemente alle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 e all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio per lo stesso periodo.

      (55) Gli stanziamenti annuali assegnati ad uno Stato membro per l'obiettivo di convergenza e provenienti dalla sezione orientamento del FEAOG, dai Fondi strutturali, dal Fondo di coesione (FC) e dallo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) devono essere limitati ad un massimale fissato in funzione della capacità di assorbimento dello Stato membro in questione.

      (56) Occorre stabilire, secondo un metodo oggettivo e trasparente, i criteri per la ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno messi a disposizione degli Stati membri.

      (57) Oltre ai suddetti importi, gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli importi ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

      (58) Gli stanziamenti messi a disposizione dal Fondo dovrebbero essere indicizzati forfetariamente per la programmazione.

      (59) L'aliquota di partecipazione del FEASR alla programmazione dello sviluppo rurale dovrebbe essere determinata in rapporto alla spesa pubblica degli Stati membri, tenendo conto dell'importanza della priorità data alla gestione del territorio e all'ambiente, della situazione delle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza e del grado di priorità assegnato all'approccio Leader.

      (60) Al fine di ovviare alle difficoltà specifiche e ai problemi strutturali incontrati nelle attività agricole e forestali e nella creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli e forestali, dovuti alla lontananza, all'insularità, all'ultraperifericità e alla dipendenza dell'economia rurale da un numero limitato di prodotti agricoli, e al fine di promuovere una politica di forte sviluppo rurale, dovrebbero essere previste disposizioni specifiche concernenti talune misure di sviluppo rurale e, ove opportuno, tassi di cofinanziamento da parte del FEASR per le regioni ultraperiferiche di cui al trattato e le isole di cui al regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo.

      (61) Secondo il principio di sussidiarietà e salvo eccezioni, le spese ammissibili dovrebbero essere determinate dalle legislazioni nazionali.

      (62) Affinché il sostegno da parte del FEASR sia efficace, equo e abbia un impatto sostenibile, occorre garantire con adeguate disposizioni che le operazioni di investimento siano durevoli e che i fondi non vengano utilizzati per falsare la concorrenza.

      (63) L'esecuzione degli interventi del FEASR a livello decentrato dovrebbe essere accompagnata da idonee garanzie quanto alla qualità di tale esecuzione, ai risultati e alla sana gestione e controllo finanziari.

      (64) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo. A questo scopo, è necessario stabilire i principi generali e le funzioni essenziali che ogni sistema di gestione e di controllo deve garantire. Occorre pertanto mantenere la designazione di un'unica autorità di gestione e definirne le responsabilità.

      (65) Ciascun programma di sviluppo rurale dovrebbe essere soggetto ad opportuno monitoraggio, da parte di un comitato di monitoraggio e sulla base di un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione, stabilito e attuato d'intesa con gli Stati membri, in modo da rispondere efficacemente ai bisogni specifici dello sviluppo rurale.

      (66) L'efficacia e l'impatto degli interventi del FEASR dipendono anche da un'oculata valutazione, effettuata sulla base del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione. In particolare, i programmi dovrebbero essere valutati nelle fasi di elaborazione, attuazione e conclusione.

      (67) Ai fini di un efficace funzionamento del partenariato e della promozione dell'azione comunitaria, è opportuno che le relative informazioni siano pubblicizzate il più largamente possibile, sotto la responsabilità delle autorità preposte alla gestione dei programmi.

      (68) Lo sviluppo rurale di cui al presente regolamento dovrebbe poter beneficiare del sostegno degli Stati membri anche in assenza di cofinanziamento comunitario. Dato il notevole impatto economico di tali aiuti e al fine di garantirne la coerenza con le misure ammissibili al sostegno comunitario, nonché per semplificare le procedure, occorre stabilire norme specifiche sugli aiuti di Stato, tenendo conto anche dell'esperienza acquisita con l'attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999. Gli Stati membri dovrebbero essere inoltre autorizzati a concedere aiuti di Stato intesi a procurare finanziamenti integrativi per lo sviluppo rurale che beneficia del sostegno comunitario, mediante una procedura di notifica conforme alle disposizioni del presente regolamento, prevista nell'ambito della programmazione.

      (69) Occorre adottare norme per agevolare la transizione dall'attuale regime al nuovo regime di sostegno dello sviluppo rurale.

      (70) Il nuovo regime di sostegno previsto dal presente regolamento sostituisce il regime preesistente. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1257/1999 dal 1° gennaio 2007, ad eccezione di talune disposizioni sulle zone svantaggiate che dovrebbero essere abrogate ad una data successiva.

      (71) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

      (72) Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso un parere.

      (73) Il Comitato delle regioni ha espresso un parere,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

TITOLO I

OBIETTIVI E NORME GENERALI CONCERNENTI IL SOSTEGNO

 

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

     Art. 1. Campo di applicazione

     Il presente regolamento:

     1. reca norme generali a disciplina del sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale finanziato dal FEASR, istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005;

     2. definisce gli obiettivi che la politica di sviluppo rurale contribuisce a conseguire;

     3. definisce il contesto strategico della politica di sviluppo rurale, comprendente la procedura per l'adozione degli orientamenti strategici comunitari in materia di politica di sviluppo rurale («orientamenti strategici comunitari») e dei piani strategici nazionali;

     4. definisce le priorità e le misure di sviluppo rurale;

     5. stabilisce norme concernenti il partenariato, la programmazione, la valutazione, la gestione finanziaria, la sorveglianza e il controllo, sulla base di responsabilità condivise tra gli Stati membri e la Commissione.

 

          Art. 2. Definizioni

     Agli effetti del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

     a) «programmazione»: l'iter organizzativo, decisionale e finanziario in più fasi, diretto all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi prioritari del FEASR;

     b) «regione»: unità territoriale corrispondente al livello I o II della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/ 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS);

     c) «asse»: un insieme coerente di misure direttamente preordinate alla realizzazione di obiettivi specifici che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 4;

     d) «misura»: una serie di operazioni volte ad attuare uno degli assi cui all'articolo 4, paragrafo 2;

     e) «operazione»: un progetto, contratto o accordo, o altra azione selezionato/a secondo criteri stabiliti per il programma di sviluppo rurale di cui fa parte, e attuato da uno o più beneficiari in modo da contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4;

     f) «quadro comune per il monitoraggio e la valutazione»: un approccio generale elaborato dalla Commissione e dagli Stati membri, che definisce un numero limitato di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei programmi;

     g) «strategia di sviluppo locale»: una serie coerente di operazioni rispondenti ad obiettivi e bisogni locali, eseguite in partenariato al livello pertinente;

     h) «beneficiario»: un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno;

     i) «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello Stato, di enti pubblici territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa analoga. È assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

     j) «obiettivo di convergenza»: l'obiettivo dell'azione a favore degli Stati membri e delle regioni meno sviluppati conformemente alla legislazione che disciplina il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE) e all'FC per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

 

CAPO II

MISSIONI E OBIETTIVI

 

          Art. 3. Missioni

     Il FEASR contribuisce alla promozione dello sviluppo rurale sostenibile nell'insieme della Comunità, in modo complementare alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della politica agricola comune, nonché della politica di coesione e della politica comune della pesca.

 

          Art. 4. Obiettivi

     1. Il sostegno allo sviluppo rurale contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

     a) accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e l'innovazione;

     b) valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio;

     c) migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche.

     2. Gli obiettivi enumerati al paragrafo 1 sono realizzati mediante i quattro assi di cui al titolo IV.

 

CAPO III

PRINCIPI DEL SOSTEGNO

 

          Art. 5. Complementarietà, coerenza e conformità

     1. Il Fondo opera in complementarietà con gli interventi nazionali, regionali e locali intesi ad attuare le priorità comunitarie.

     2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza degli interventi del Fondo e degli Stati membri con le attività, le politiche e le priorità della Comunità. In particolare, il sostegno da parte del FEASR deve essere coerente con gli obiettivi della coesione economica e sociale e con quelli dello strumento comunitario di sostegno alla pesca.

     3. Tale coerenza è fornita dagli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 9, dai piani strategici nazionali di cui all'articolo 11, dai programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 15 e dalla relazione della Commissione di cui all'articolo 14.

     4. Nel quadro delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra il sostegno da parte dei vari Fondi: FESR, FSE, FC, strumento comunitario di sostegno alla pesca e gli interventi della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari comunitari.

     5. È assicurata anche la coerenza con le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia.

     6. Il sostegno previsto dal presente regolamento non è concesso in alcun caso a favore di misure sovvenzionabili in virtù delle organizzazioni comuni di mercato, fatte salve eventuali eccezioni da definirsi in conformità delle procedure di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

     7. Gli Stati membri garantiscono che le operazioni finanziate dal FEASR siano conformi al trattato e al diritto derivato.

 

          Art. 6. Partenariato

     1. Il sostegno da parte del FEASR è gestito in stretta consultazione («partenariato») tra la Commissione e gli Stati membri, nonché con le autorità e gli enti designati dagli Stati membri conformemente alle norme e alle prassi nazionali, inclusi:

     a) gli enti pubblici territoriali e altre autorità pubbliche competenti;

     b) le parti economiche e sociali;

     c) qualsiasi altro organismo rappresentativo della società civile, le organizzazioni non governative, incluse quelle ambientali, e gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne.

     Gli Stati membri designano i partner più rappresentativi a livello nazionale, regionale e locale, nel settore socioeconomico, ambientale o in altri settori («partner»). Essi creano le condizioni per un'ampia ed effettiva partecipazione di tutti gli organismi appropriati, in conformità delle norme e delle prassi nazionali, tenendo conto della necessità di promuovere la parità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile, tramite l'integrazione di requisiti in materia di protezione e miglioramento dell'ambiente.

     2. Il partenariato è gestito nel rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner definita al paragrafo 1.

     3. Il partenariato interviene nell'elaborazione e nella sorveglianza dei piani strategici nazionali, nonché nella preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi di sviluppo rurale. Gli Stati membri coinvolgono tutti i partner appropriati nelle varie fasi della programmazione, compatibilmente con le scadenze fissate per ciascuna fase.

 

          Art. 7. Sussidiarietà

     Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale al livello territoriale pertinente, secondo il proprio ordinamento istituzionale in conformità con il presente regolamento.

 

          Art. 8. Parità tra uomini e donne e non discriminazione

     Gli Stati membri e la Commissione promuovono la parità tra uomini e donne e garantiscono che sia impedita qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei programmi.

     Ciò include le fasi di progettazione, esecuzione, sorveglianza e valutazione.

 

TITOLO II

IMPOSTAZIONE STRATEGICA DELLO SVILUPPO RURALE

 

CAPO I

ORIENTAMENTI STRATEGICI COMUNITARI

 

          Art. 9. Contenuto e adozione

     1. Il Consiglio adotta orientamenti strategici comunitari in materia di politica dello sviluppo rurale per il periodo di programmazione che va dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 alla luce delle priorità politiche stabilite a livello comunitario.

     Detti orientamenti strategici definiscono le priorità strategiche per lo sviluppo rurale nella Comunità, ai fini della realizzazione, durante il periodo di programmazione considerato, di ciascuno degli assi di cui al presente regolamento.

     2. Entro il 20 febbraio 2006, è adottata una decisione sugli orientamenti strategici comunitari, secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 10. Riesame

     Gli orientamenti strategici comunitari possono essere oggetto di un riesame in considerazione di rilevanti modifiche delle priorità comunitarie.

 

CAPO II

PIANI STRATEGICI NAZIONALI

 

          Art. 11. Contenuto

     1. Ciascuno Stato membro presenta un piano strategico nazionale nel quale sono indicati, sulla scorta degli orientamenti strategici comunitari, le priorità di intervento del FEASR e dello Stato membro stesso, gli obiettivi specifici a cui si ricollegano e i contributi del FEASR e delle altre fonti di finanziamento.

     2. Il piano strategico nazionale garantisce la coerenza tra il sostegno comunitario allo sviluppo rurale e gli orientamenti strategici comunitari, nonché il coordinamento tra le priorità comunitarie, nazionali e regionali. I piani strategici nazionali rappresentano uno strumento di riferimento per la programmazione del FEASR. Essi sono attuati attraverso i programmi di sviluppo rurale.

     3. Ciascun piano strategico nazionale comprende:

     a) un'analisi della situazione economica, sociale e ambientale e del potenziale di sviluppo;

     b) la strategia scelta per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, evidenziando la coerenza delle scelte operate con riferimento agli orientamenti strategici comunitari;

     c) le priorità tematiche e territoriali dello sviluppo rurale nell'ambito di ciascun asse, inclusi i principali obiettivi quantificati e gli indicatori pertinenti per la sorveglianza e la valutazione;

     d) un elenco dei programmi di sviluppo rurale destinati ad attuare il piano strategico nazionale e una ripartizione indicativa del FEASR tra i vari programmi, compresi gli importi previsti all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005;

     e) i mezzi predisposti per garantire il coordinamento con gli altri strumenti della politica agricola comune, il FESR, il FSE, il FC, lo strumento comunitario di sostegno alla pesca e la BEI;

     f) se del caso, le risorse finanziarie stanziate per realizzare l'obiettivo di convergenza;

     g) l'indicazione dei provvedimenti presi e dell'importo stanziato per la costituzione della rete rurale nazionale di cui all'articolo 66, paragrafo 3, e all'articolo 68.

 

          Art. 12. Elaborazione

     1. Ciascuno Stato membro elabora un piano strategico nazionale dopo l'adozione degli orientamenti strategici comunitari.

     Il piano è elaborato in conformità con l'ordinamento istituzionale del rispettivo Stato membro, in stretta collaborazione sia con la Commissione che con i partner citati all'articolo 6, e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

     2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione il proprio piano strategico nazionale prima di presentare i programmi di sviluppo rurale.

 

CAPO III

SORVEGLIANZA STRATEGICA

 

          Art. 13. Relazioni di sintesi da parte degli Stati membri

     1. Per la prima volta nel 2010 ed entro il 1° ottobre di ogni secondo anno, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione di sintesi sullo stato di attuazione del proprio piano strategico nazionale e dei relativi obiettivi, nonché sul contributo recato alla realizzazione degli orientamenti strategici comunitari. L'ultima relazione di sintesi è presentata entro il 1° ottobre 2014.

     2. La relazione di sintesi riassume le relazioni annuali degli anni precedenti di cui all'articolo 82 e descrive in particolare:

     a) gli esiti e i risultati dei programmi di sviluppo rurale in riferimento agli indicatori presentati nel piano strategico nazionale;

     b) i risultati delle valutazioni dei singoli programmi.

     3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che hanno presentato un programma unico ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, possono inserire gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo nelle relazioni annuali sullo stato d'avanzamento di cui all'articolo 82, entro il termine previsto nello stesso articolo 82.

 

          Art. 14. Relazione della Commissione

     1. Per la prima volta nel 2011 ed all'inizio di ogni secondo anno, la Commissione presenta una relazione che sintetizza i principali sviluppi, tendenze e sfide inerenti all'attuazione dei piani strategici nazionali e degli orientamenti strategici comunitari. L'ultima relazione della Commissione è presentata all'inizio del 2015.

     Tale relazione si basa sull'analisi e sulla valutazione, da parte della Commissione, delle relazioni di sintesi degli Stati membri, di cui all'articolo 13, e di ogni altro elemento informativo disponibile. Essa indica le misure adottate o che devono essere adottate dagli Stati membri e dalla Commissione per dare il dovuto seguito alle conclusioni espresse nella relazione.

     2. La Commissione trasmette la propria relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

 

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

 

CAPO I

OGGETTO DELLA PROGRAMMAZIONE

 

          Art. 15. Programmi di sviluppo rurale

     1. Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano la strategia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure raggruppate secondo gli assi definiti nel titolo IV, per la cui realizzazione si ricorre al sostegno del FEASR.

     Ciascun programma di sviluppo rurale copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

     2. Gli Stati membri possono presentare un unico programma nazionale per l'insieme del loro territorio, oppure una serie di programmi regionali.

     3. Gli Stati membri che procedono a una programmazione a livello regionale possono presentare per approvazione anche un quadro nazionale contenente gli elementi comuni di tali programmi.

 

          Art. 16. Contenuto dei programmi

     Ciascun programma di sviluppo rurale comprende:

     a) un'analisi della situazione che evidenzi i punti di forza e di debolezza, la conseguente strategia scelta e la valutazione ex ante di cui all'articolo 85;

     b) una giustificazione delle priorità selezionate con riferimento agli orientamenti strategici comunitari e al piano strategico nazionale, nonché l'impatto previsto secondo la valutazione ex ante;

     c) una descrizione degli assi e delle misure proposte per ciascuno di essi, compresi gli obiettivi specifici verificabili e gli indicatori di cui all'articolo 81, che consentono di misurare l'andamento, l'efficienza e l'efficacia del programma;

     d) un piano di finanziamento composto di due tabelle:

     — una tabella recante, secondo il disposto dell'articolo 69, paragrafi 4 e 5, il contributo totale del FEASR preventivato per ogni anno. Se del caso, in questo importo globale vanno distinti gli stanziamenti destinati alle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza. Il contributo annuo preventivato del FEASR deve essere compatibile con le prospettive finanziarie,

     — una tabella indicante, per l'intero periodo di programmazione, il contributo comunitario totale preventivato e il corrispettivo finanziamento pubblico nazionale per ciascun asse, l'aliquota di partecipazione del FEASR per ciascun asse e l'importo riservato all'assistenza tecnica. Se del caso, anche in questa tabella vanno distinti i contributi preventivati del FEASR a favore delle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e il corrispettivo finanziamento pubblico nazionale a favore di tali regioni;

     e) per informazione, una ripartizione indicativa degli importi iniziali per misura in fondi pubblici e privati;

     f) se del caso, una tabella sui finanziamenti nazionali aggiunti per asse in conformità dell'articolo 89;

     g) gli elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza e, se del caso, l'elenco dei regimi di aiuto autorizzati a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi;

     h) informazioni sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, attraverso la politica di coesione e dallo strumento comunitario di sostegno alla pesca;

     i) le modalità di attuazione del programma, segnatamente:

     i) designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 74, paragrafo 2, e, per informazione, descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo;

     ii) descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione, nonché composizione del comitato di sorveglianza;

     iii) le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma;

     j) designazione dei partner di cui all'articolo 6 e risultati delle consultazioni con i partner stessi.

 

          Art. 17. Equilibrio tra gli obiettivi

     1. Il contributo finanziario della Comunità a favore di ognuno dei tre obiettivi di cui all'articolo 4 copre almeno il 10 % del contributo totale del FEASR destinato al programma per gli assi 1 e 3 di cui al titolo IV, capo I, sezioni 1 e 3, mentre almeno il 25 % del contributo totale del Fondo va all'asse 2 di cui al titolo IV, capo I, sezione 2. Quanto ai programmi a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare, il contributo finanziario minimo della Comunità per l'asse 2 è pari al 10 %.

     2. Un importo pari ad almeno il 5 % del contributo totale del FEASR al programma è riservato all'asse 4 di cui al titolo IV, capo I, sezione 4. Detto importo contribuisce a formare le percentuali di cui al paragrafo 1. Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, il contributo finanziario minimo della Comunità destinato all'asse 4, pari al 5 %, può essere introdotto gradualmente nell'arco del periodo di programmazione in modo tale che a tale asse venga riservata una media di almeno il 2,5 % del contributo totale del FEASR.

     Per la Bulgaria e la Romania, nel periodo 20102013 si rispetta una percentuale media del 2,5 % almeno del contributo totale del FEASR per l'asse 4. Per il calcolo di tale percentuale si tiene conto di tutti i contributi concessi dal FEASR per tale asse nel periodo 20072009 [1].

 

CAPO II

ELABORAZIONE, APPROVAZIONE E RIESAME

 

          Art. 18. Elaborazione e approvazione

     1. Gli Stati membri elaborano i programmi di sviluppo rurale in stretta cooperazione con i partner di cui all'articolo 6.

     2. Per ciascun programma di sviluppo rurale, gli Stati membri presentano alla Commissione una proposta contenente tutti gli elementi elencati all'articolo 16.

     3. La Commissione valuta i programmi proposti sotto l'aspetto della coerenza con gli orientamenti strategici comunitari con il piano strategico nazionale e con il presente regolamento.

     Ove la Commissione ritenga che un programma di sviluppo rurale non sia coerente con gli orientamenti strategici comunitari, con il piano strategico nazionale o con il presente regolamento, essa invita lo Stato membro a rivedere conseguentemente la propria proposta.

     4. I programmi di sviluppo rurale sono approvati secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

 

          Art. 19. Riesame

     1. I programmi di sviluppo rurale sono riesaminati e, se necessario, adeguati per il resto del periodo dallo Stato membro, previa approvazione del comitato di sorveglianza. Questo riesame è effettuato sulla base delle risultanze delle valutazioni e delle relazioni della Commissione, in particolare allo scopo di rafforzare o adeguare la presa in considerazione delle priorità comunitarie.

     2. La Commissione adotta una decisione in merito alle richieste di revisione dei programmi presentate dagli Stati membri dopo la presentazione delle richieste stesse, secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. Le modifiche che devono essere approvate con decisione della Commissione sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

 

TITOLO IV

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE

 

CAPO I

ASSI

 

SEZIONE 1

 

Asse 1

Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale

 

          Art. 20. Misure

     Il sostegno alla competitività dei settori agricolo e forestale si esplica attraverso le seguenti misure:

     a) misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano, in particolare:

     i) azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale;

     ii) insediamento di giovani agricoltori;

     iii) prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli;

     iv) utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali;

     v) avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale;

     b) misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e promuovere l'innovazione, in particolare:

     i) ammodernamento delle aziende agricole;

     ii) accrescimento del valore economico delle foreste;

     iii) accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;

     iv) cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché nel settore forestale;

     v) miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura;

     vi) ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione;

     c) misure intese a migliorare la qualità della produzione e dei prodotti agricoli, in particolare:

     i) sostegno agli agricoltori per conformarsi alle norme rigorose basate sulla legislazione comunitaria;

     ii) sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;

     iii) sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare;

     d) misure transitorie per Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia, in particolare [2]:

     i) sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione;

     ii) sostegno alla costituzione di associazioni di produttori.

 

Sottosezione 1

Condizioni per le misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano

 

          Art. 21. Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione

     Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto i), non comprende i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agrosilvicolo medio o superiore.

 

          Art. 22. Insediamento di giovani agricoltori

     1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto ii), è concesso ad agricoltori:

     a) di età inferiore a 40 anni che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;

     b) che possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate;

     c) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.

     2. Il sostegno è concesso fino al massimale fissato nell'allegato.

 

          Art. 23. Prepensionamento

     1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto iii), è concesso:

     a) ad agricoltori che decidono di abbandonare l'attività agricola e di cedere l'azienda ad altri agricoltori;

     b) a lavoratori agricoli che decidono di abbandonare definitivamente l'attività agricola al momento della cessione.

     2. Il cedente deve:

     a) avere, al momento della cessione dell'azienda, almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, o non più di 10 anni meno dell'età normale di pensionamento nello Stato membro di cui trattasi;

     b) abbandonare definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali;

     c) aver esercitato l'attività agricola nei dieci anni che precedono la cessione.

     3. Il rilevatario deve:

     a) subentrare al cedente insediandosi come previsto all'articolo 22; oppure

     b) essere un imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni o un'entità di diritto privato e rilevare l'azienda agricola del cedente al fine di ingrandire la propria azienda agricola.

     4. Il lavoratore agricolo deve:

     a) avere almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, o non più di 10 anni meno dell'età normale di pensionamento nello Stato membro di cui trattasi;

     b) aver dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;

     c) aver lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;

     d) essere iscritto a un regime di previdenza sociale.

     5. La durata complessiva del sostegno al prepensionamento è limitata ad un massimo di 15 anni per il cedente e per il lavoratore agricolo. Essa non oltrepassa il settantesimo compleanno del cedente e la normale età di pensionamento del lavoratore.

     Qualora, nel caso di un cedente, lo Stato membro corrisponda una pensione di anzianità, il sostegno al prepensionamento è versato, a titolo integrativo, in funzione dell'importo della pensione nazionale.

     6. L'importo massimo ammissibile del sostegno è fissato nell'allegato.

 

          Art. 24. Utilizzo di servizi di consulenza

     1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto iv), è concesso allo scopo di aiutare gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali a sostenere le spese di consulenza per migliorare il rendimento globale della loro azienda.

     Il servizio di consulenza agli agricoltori copre almeno:

     a) i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;

     b) i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria.

     2. Il sostegno per il ricorso a servizi di consulenza è limitato ai massimali fissati nell'allegato.

 

          Art. 25. Avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale

     Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto v), è concesso a copertura dei costi di avviamento di servizi di gestione delle aziende agricole, di sostituzione nelle aziende agricole e di consulenza nelle aziende agricole nonché di consulenza forestale ed è decrescente nell'arco di un periodo massimo di cinque anni a decorrere dal momento dell'avviamento di detti servizi.

 

Sottosezione 2

Condizioni per le misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e a promuovere l’innovazione

 

          Art. 26. Ammodernamento delle aziende agricole

     1. Il sostegno di cui all'articolo 20 lettera b), punto i), è concesso agli agricoltori per investimenti materiali e/o immateriali che:

     a) migliorino il rendimento globale dell'azienda agricola; e

     b) siano conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato.

     Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione. In tal caso, all'azienda agricola può essere accordata una proroga non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei suoi confronti, affinché la stessa possa conformarsi ad esso.

     Nel caso di giovani agricoltori beneficiari del sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto ii), detto sostegno può essere concesso per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti, se specificati nel piano aziendale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c). La proroga entro cui occorre conformarsi al requisito non può superare i 36 mesi dalla data di insediamento.

     2. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato.

 

          Art. 27. Accrescimento del valore economico delle foreste

     1. Il sostegno agli investimenti di cui all'articolo 20, lettera b), punto ii), è concesso solo per boschi e foreste di proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Tale restrizione non si applica alle foreste tropicali o subtropicali e alle zone boschive dei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare.

     2. Gli investimenti si basano su piani di gestione forestale per aziende forestali al di sopra di una determinata dimensione definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi.

     3. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato.

 

          Art. 28. Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

     1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera b), punto iii), è concesso per investimenti materiali e/o immateriali:

     a) diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa;

     b) riguardanti:

     — la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e dei prodotti della silvicoltura, e/o

     — lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie connessi ai prodotti di cui all'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e ai prodotti della silvicoltura;

     c) che rispettino i requisiti comunitari applicabili all'investimento interessato.

     Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano realizzati da microimprese ai sensi del paragrafo 2 e finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione. In tal caso, all'impresa può essere accordata una proroga non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei suoi confronti, per conformarvisi.

     2. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato.

     3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, all'aliquota massima, è limitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. Per i territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare, non si applicano limiti nelle dimensioni per l'aliquota massima. Per le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, di detta raccomandazione, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, l'intensità massima degli aiuti è dimezzata. Nel caso delle foreste, il sostegno è limitato alle microimprese.

     Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

 

          Art. 29. Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale

     1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera b), punto iv), è concesso per promuovere la cooperazione tra produttori primari nei settori agricolo e forestale, l'industria di trasformazione e/o terze parti.

     2. Il sostegno contribuisce alla copertura dei costi sostenuti per la cooperazione.

 

          Art. 30. Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

     Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera b), punto v), può avere per oggetto, in particolare, operazioni concernenti l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento energetico e la gestione idrica.

 

Sottosezione 3

Condizioni per le misure finalizzate a migliorare la qualità della produzione e dei prodotti agricoli

 

          Art. 31. Rispetto delle norme basate sulla legislazione comunitaria eto

     1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera c), punto i), contribuisce parzialmente alla copertura dei costi sostenuti ed all'indennizzo per la perdita di reddito derivante dall'applicazione delle norme in materia di tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro.

     Tali norme devono essere di recente introduzione nella legislazione nazionale di attuazione della normativa comunitaria ed imporre nuovi obblighi o vincoli alle pratiche agricole, aventi un impatto considerevole sui normali costi di esercizio dell'azienda e applicabili ad un numero rilevante di agricoltori.

     2. Il sostegno è concesso su base annua sotto forma di aiuto forfettario, temporaneo e decrescente, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data in cui la nuova norma acquista efficacia vincolante in forza della normativa comunitaria. Il sostegno è limitato al massimale fissato nell'allegato.

 

          Art. 32. Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare

     1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera c), punto ii), è concesso:

     a) unicamente per prodotti agricoli destinati al consumo umano;

     b) in relazione a sistemi di qualità alimentare comunitari o riconosciuti dagli Stati membri, rispondenti a precisi criteri da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2: non sono ammissibili al sostegno i sistemi il cui unico scopo è fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell'ambito della normativa comunitaria nazionale;

     c) a titolo di incentivo, sotto forma di erogazione annuale il cui importo sarà determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai suddetti sistemi di qualità, per un periodo massimo di cinque anni.

     2. Il sostegno è limitato agli importi massimi fissati nell'allegato.

 

          Art. 33. Attività di informazione e promozione

     Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera c), punto iii), si applica ai prodotti tutelati dai sistemi di qualità di cui all'articolo 32. Il sostegno è limitato alle aliquote massime fissate nell'allegato.

 

Sottosezione 4

Condizioni per le mi sure transitorie

 

          Art. 34. Agricoltura di semisussistenza

     1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera d), punto i), a favore delle aziende agricole che producono prevalentemente per autoconsumo e commercializzano sussidiariamente una parte della loro produzione («aziende agricole di semisussistenza

»), è concesso agli agricoltori che presentano un pianoaziendale.

     2. L'andamento del piano aziendale di cui al paragrafo 1 è valutato al termine di tre anni.

     3. Il sostegno è erogato sotto forma di aiuto forfettario, limitatamente al massimale fissato nell'allegato, per un periodo massimo di cinque anni.

     4. Il sostegno è concesso agli agricoltori la cui domanda è accolta entro il 31 dicembre 2013.

 

          Art. 35. Associazioni di produttori

     1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera d), punto ii), è inteso a favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo di associazioni di produttori aventi come finalità:

     a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato;

     b) la commercializzazione collettiva dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;

     c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti.

     2. Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione di produttori. Esso è calcolato sulla base della produzione annua commercializzata dall'associazione, limitatamente ai massimali fissati nell'allegato.

     3. Il sostegno è concesso alle associazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri interessati entro il 31 dicembre 2013.

 

SEZIONE 2

 

Asse 2

Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale

 

          Art. 36. Misure

     Il sostegno di cui alla presente sezione riguarda le seguenti misure:

     a) misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, in particolare:

     i) indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

     ii) indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;

     iii) indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;

     iv) pagamenti agroambientali;

     v) pagamenti per il benessere degli animali;

     vi) sostegno agli investimenti non produttivi;

     b) misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali, in particolare:

     i) imboschimento di terreni agricoli;

     ii) primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli;

     iii) imboschimento di superfici non agricole;

     iv) indennità Natura 2000;

     v) pagamenti silvoambientali;

     vi) ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi;

     vii) sostegno agli investimenti non produttivi.

 

Sottosezione 1

Condizioni per le misure finalizzate a promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli

 

          Art. 37. Indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali

     1. Le indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti i) e ii), sono versate annualmente per ettaro di superficie agricola utilizzata («SAU») ai sensi della decisione 2000/115/CE della Commissione, del 24 novembre 1999, relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole.

     Le indennità sono intese a compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola nella zona interessata.

     2. Possono beneficiare delle indennità gli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 50, paragrafi 2 e 3, per almeno cinque anni a decorrere dal primo pagamento.

     3. Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimi e massimi di cui all'allegato.

     Possono essere concesse indennità superiori all'importo massimo, in casi debitamente giustificati, purché l'importo medio di tutte le indennità concesse a livello di Stato membro non superi tale massimale.

     4. Le indennità sono decrescenti al di sopra di un limite minimo di superficie per azienda da definirsi in sede di programma.

 

          Art. 38. Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE

     1. Le indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punto iii), sono versate annualmente agli agricoltori per ettaro di SAU per compensare i costi e la perdita di reddito derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e 2000/60/CE.

     2. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato. Per le indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE, incluso l'importo massimo del sostegno, sono stabilite modalità di applicazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

 

          Art. 39. Pagamenti agroambientali

     1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv), è concesso dagli Stati membri per tutto il territorio secondo le specifiche esigenze.

     2. I pagamenti agroambientali sono erogati agli agricoltori che assumono volontariamente impegni agroambientali. I pagamenti agroambientali possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio, quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.

     3. I pagamenti agroambientali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma.

     La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore in conformità della procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, per particolari tipi di impegni.

     4. I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto. Se necessario, essi possono coprire anche i costi dell'operazione.

     Se del caso, i beneficiari possono essere selezionati tramite bandi di gara, applicando criteri di efficienza economica e ambientale.

     Il sostegno è limitato all'importo massimo fissato nell'allegato.

     5. Può essere previsto un sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura per le operazioni non contemplate dai paragrafi da 1 a 4.

 

          Art. 40. Pagamenti per il benessere degli animali

     1. I pagamenti per il benessere degli animali di cui all'articolo 36, lettera a), punto v), sono concessi agli agricoltori che assumono volontariamente impegni per il benessere degli animali.

     2. I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti in applicazione dell'articolo 4 e dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale e citati nel programma.

     La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore in conformità della procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, per particolari tipi di impegni.

     3. I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno assunto; se necessario, essi possono eventualmente coprire anche i costi dell'operazione.

     Il sostegno è limitato all'importo massimo fissato nell'allegato.

 

          Art. 41. Investimenti non produttivi

     Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera a), punto vi), è concesso per:

     a) investimenti connessi all'adempimento degli impegni assunti ai sensi della misura di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv), o di altri obiettivi agroambientali;

     b) investimenti aziendali che valorizzano in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 interessate o altre zone di grande pregio naturale definite nel programma.

 

Sottosezione 2

Condizioni per le misure intese a promuovere l'utilizzazione sostenibile dei terreni forestali

 

          Art. 42. Condizioni generali

     1. Il sostegno di cui alla presente sottosezione è concesso solo per zone boschive e foreste di proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Tale restrizione non si applica alle foreste tropicali o subtropicali e alle zone boschive dei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare.

     Tale restrizione non si applica alle misure previste all'articolo 36, lettera b), punti i), iii), vi) e vii).

     2. Le misure proposte in virtù della presente sottosezione per le zone forestali classificate ad alto o medio rischio di incendio nel quadro dell'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro gli incendi sono conformi ai piani di protezione delle foreste stabiliti dagli Stati membri per tali zone.

 

          Art. 43. Imboschimento di terreni agricoli

     1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto i), copre soltanto uno o più dei seguenti elementi:

     a) i costi di impianto;

     b) un premio annuale per ettaro imboschito, a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni;

     c) un premio annuale per ettaro, inteso a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento per un periodo massimo di 15 anni, a favore degli agricoltori o delle relative associazioni che hanno coltivato la terra prima dell'imboschimento o di qualsiasi altra persona fisica o entità di diritto privato.

     2. Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto. Se i terreni agricoli da imboschire sono affittati da persone fisiche o entità di diritto privato, i premi annuali di cui al paragrafo 1 possono essere corrisposti agli affittuari.

     3. l sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli non è concesso:

     a) ad agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento;

     b) per l'impianto di abeti natalizi.

     In caso di imboschimento con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata, il sostegno per l'imboschimento è concesso unicamente a copertura dei costi di impianto.

     4. Il sostegno a favore degli agricoltori o di altre persone fisiche e entità di diritto privato è limitato ai massimali fissati nell'allegato.

 

          Art. 44. Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

     1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto ii), è concesso agli agricoltori per la creazione di sistemi agroforestali che abbinano silvicoltura e agricoltura estensiva. Esso copre i costi di impianto.

     2. Per sistema agroforestale si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie.

     3. Il sostegno non è concesso per l'impianto di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata.

     4. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato.

 

          Art. 45. Imboschimento di superfici non agricole

     1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto iii), per l'imboschimento di superfici non ammissibili alla misura di cui all'articolo 36, lettera b), punto i) è concesso a copertura dei costi di impianto. Per i terreni agricoli incolti, il sostegno copre anche il premio annuale di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b).

     2. Il sostegno non è concesso per l'impianto di abeti natalizi.

     3. Quando il sostegno a copertura dei costi di impianto è concesso a persone fisiche o entità di diritto privato, esso si limita ai massimali fissati nell'allegato.

 

          Art. 46. Indennità Natura 2000

     Le indennità di cui all'articolo 36, lettera b), punto iv), sono versate annualmente per ettaro di superficie forestale ai privati proprietari di foreste o alle loro associazioni per compensare i costi e il mancato guadagno derivanti dai vincoli imposti all'uso del bosco o della foresta dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE nelle zone interessate. Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimi e massimi di cui all'allegato.

 

          Art. 47. Pagamenti per interventi silvoambientali

     1. pagamenti di cui all'articolo 36, lettera b), punto v), sono concessi per ettaro di superficie forestale ai beneficiari che assumono volontariamente impegni silvoambientali. I pagamenti silvoambientali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori.

     La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore in conformità della procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, per particolari tipi di impegni.

     2. I pagamenti sono intesi a compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno assunto. Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimi e massimi di cui all'allegato.

 

          Art. 48. Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi

     1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto vi), è concesso per la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da disastri naturali e da incendi, nonché per la realizzazione di adeguati interventi preventivi.

     2. Le misure di prevenzione degli incendi boschivi riguardano le foreste classificate ad alto o medio rischio d'incendio dai piani di protezione delle foreste degli Stati membri.

 

          Art. 49. Investimenti non produttivi

     Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto vii), è concesso per investimenti forestali:

     a) connessi all'adempimento degli impegni assunti ai sensi della misura di cui all'articolo 36, lettera b), punto v), oppure di altri obiettivi ambientali;

     b) intesi a valorizzare in termini di pubblica utilità le foreste e i boschi della zona interessata.

 

Sottosezione 3

Designazione delle zone

 

          Art. 50. Zone ammissibili al sostegno

     1. Gli Stati membri designano le zone ammissibili alle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), e lettera b), punti i), iii), iv) e vi), tenendo conto dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

     2. Al fine dell'eleggibilità delle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punto i), le zone montane sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un notevole aumento del costo del lavoro, dovuti:

     a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;

     b) in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, ma la loro combinazione comporta uno svantaggio equivalente.

     Le zone situate a nord del 62o parallelo e talune zone adiacenti sono assimilate alle zone montane.

     3. Al fine dell'eleggibilità delle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punto ii), le zone diverse dalle zone montane di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono quelle:

     a) caratterizzate da svantaggi naturali considerevoli, segnatamente scarsa produttività del suolo o condizioni climatiche avverse, e nelle quali il mantenimento dell'agricoltura estensiva è importante per la gestione del territorio; oppure

     b) caratterizzate da svantaggi specifici e nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale e del mantenimento del potenziale turistico o a fini di protezione costiera.

     Le zone caratterizzate da svantaggi specifici di cui alla lettera b) sono costituite da superfici agricole omogenee sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione e la loro estensione totale non deve superare il 10 % della superficie dello Stato membro interessato.

     4. Nei programmi, gli Stati membri, mediante specifiche disposizioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2:

     — confermano l'attuale delimitazione ai sensi del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b), o la modificano,

     oppure

     — delimitano le zone di cui al paragrafo 3, lettera a).

     5. Le zone ammissibili alle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punto iii), sono le zone agricole Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

     6. Le zone ammissibili alle erogazioni di cui all'articolo 36, lettera b), punti i) e iii), sono quelle idonee all'imboschimento per motivi ambientali quali la protezione contro l'erosione o l'estensione della massa forestale per attenuare il cambiamento climatico.

     7. Le zone ammissibili ai pagamenti di cui all'articolo 36, lettera b), punto iv), sono le zone forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

     8. Le zone ammissibili alle erogazioni di cui all'articolo 36, lettera b), punto vi), relative alle misure di prevenzione degli incendi boschivi, sono le zone forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio.

 

Sottosezione 4

Rispetto dei requisiti

 

          Art. 51. Riduzione o esclusione dai pagamenti

     1. Qualora i beneficiari ricevano le indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a iv), e lettera b), punti i), iv) e v), e non ottemperino, nell'insieme della loro azienda, in conseguenza di atti od omissioni loro direttamente imputabili, ai requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'importo complessivo dei pagamenti a cui hanno diritto nell'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza è ridotto o revocato.

     La riduzione o la revoca di cui al primo comma si applicano anche nel caso in cui i beneficiari dei pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv), non ottemperino, nell'insieme della loro azienda, in conseguenza di atti od omissioni loro direttamente imputabili, ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

     2. La riduzione o la revoca delle indennità di cui al paragrafo 1 non si applica, durante la proroga, per i requisiti per cui è stata concessa una proroga conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b)

     3. In deroga al paragrafo 1, per i beneficiari degli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie previsto all'articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, i requisiti obbligatori da soddisfare sono quelli previsti all'articolo 5 e all'allegato IV di detto regolamento.

     4. Le modalità di applicazione della riduzione o della revoca sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. In questo contesto, la sanzione deve essere commisurata alla gravità, alla portata, alla durata e alla frequenza delle inadempienze.

     5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano all'articolo 39, paragrafo 5.

 

SEZIONE 3

 

Asse 3

Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale

 

          Art. 52. Misure

     Il sostegno di cui alla presente sezione si esplica attraverso le seguenti misure:

     a) misure intese a diversificare l'economia rurale, in particolare:

     i) diversificazione in attività non agricole;

     ii) sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese nell'intento di promuovere l'imprenditorialità e rafforzare il tessuto economico;

     iii) incentivazione di attività turistiche;

     b) misure intese a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali, in particolare:

     i) servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;

     ii) sviluppo e rinnovamento dei villaggi;

     iii) tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;

     c) una misura in materia di formazione e informazione, rivolta agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'asse 3;

     d) una misura finalizzata all'animazione e all'acquisizione di competenze in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale.

 

Sottosezione 1

Condizioni per le misure intese a diversificare l’economia rurale

 

          Art. 53. Diversificazione in attività non agricole

     Il beneficiario del sostegno di cui all'articolo 52, lettera a), punto i), è un membro della famiglia agricola.

 

          Art. 54. Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese

     Il sostegno di cui all'articolo 52, lettera a), punto ii), riguarda unicamente le microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.

 

          Art. 55. Incentivazione di attività turistiche

     Il sostegno di cui all'articolo 52, lettera a), punto iii), è concesso per:

     a) infrastrutture su piccola scala quali centri d'informazione e segnaletica stradale indicante località turistiche;

     b) infrastrutture ricreative quali quelle che permettono l'accesso ad aree naturali, con servizi di piccola ricettività;

     c) sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale.

 

Sottosezione 2

Condizioni per le misure intese a migliorare la qualità di vita nelle zone rurali

 

          Art. 56. Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

     Il sostegno di cui all'articolo 52, lettera b), punto i), è concesso per l'avviamento di servizi essenziali, comprese le attività culturali o ricreative, concernenti uno o più villaggi e per la relativa dotazione infrastrutturale su piccola scala.

 

          Art. 57. Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

     Il sostegno di cui all'articolo 52, lettera b), punto iii), è concesso per:

     a) la stesura di piani di protezione e gestione dei siti Natura 2000 e di altri luoghi di grande pregio naturale: iniziative di sensibilizzazione ambientale e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale, nonché allo sviluppo di siti di grande pregio naturale;

     b) la realizzazione di studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale, ad esempio le caratteristiche culturali dei villaggi e il paesaggio rurale.

 

Sottosezione 3

Formazione, acquisizione di competenze e animazione

 

          Art. 58. Formazione e informazione

     Il sostegno di cui all'articolo 52, lettera c), non comprende i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento medio o superiore.

 

          Art. 59. Acquisizione di competenze e animazione

     Il sostegno di cui all'articolo 52, lettera d), è concesso per:

     a) studi sulla zona interessata;

     b) attività d'informazione sulla zona e sulla strategia di sviluppo locale;

     c) formazione del personale addetto all'elaborazione e all'esecuzione della strategia di sviluppo locale;

     d) eventi promozionali e formazione di animatori;

     e) attuazione da parte di altri partenariati pubblici-privati rispetto a quelli definiti all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), della strategia di sviluppo locale che comprende una o più delle misure di cui all'articolo 52, lettere a), b) e c).

 

Sottosezione 4

Attuazione dell'asse

 

          Art. 60. Distinzione

     Se una misura di cui alla presente sezione riguarda operazioni che possono beneficiare anche del sostegno di altri strumenti di finanziamento comunitari, tra cui i Fondi strutturali e lo strumento comunitario di sostegno alla pesca, gli Stati membri fissano nei loro programmi i criteri che permettano di distinguere le operazioni sostenute dal FEASR e quelle sostenute dagli altri strumenti comunitari.

 

SEZIONE 4

 

Asse 4

Leader

 

          Art. 61. Definizione dell'approccio Leader

     L'approccio Leader comprende almeno i seguenti elementi:

     a) strategie di sviluppo locale territoriali destinate a territori rurali ben definiti, di livello subregionale;

     b) partenariato pubblico-privato sul piano locale («gruppi di azione locale»);

     c) approccio dal basso verso l'alto, con gruppi di azione locale dotati di potere decisionale in ordine all'elaborazione e all'attuazione di strategie di sviluppo locale;

     d) concezione e attuazione multisettoriale della strategia basata sull'interazione tra operatori e progetti appartenenti a vari settori dell'economia locale;

     e) realizzazione di approcci innovativi;

     f) realizzazione di progetti di cooperazione;

     g) collegamento in rete di più partenariati locali.

 

          Art. 62. Gruppi di azione locale

     1. La strategia associativa di sviluppo locale è posta in essere da gruppi di azione locale rispondenti alle seguenti condizioni:

     a) i gruppi di azione locale devono proporre una strategia integrata di sviluppo locale basata almeno sugli elementi elencati alle lettere da a) a d) e alla lettera g) dell'articolo 61 e sono responsabili della sua attuazione;

     b) deve trattarsi di gruppi già abilitati per le iniziative Leader II o Leader+, o secondo l'approccio Leader, ovvero di nuovi gruppi rappresentativi dei partner provenienti dai vari settori socioeconomici su base locale presenti nel territorio considerato. A livello decisionale, il partenariato locale deve essere composto almeno per il 50 % dalle parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della società civile, quali gli agricoltori, le donne rurali, i giovani e le loro associazioni;

     c) i gruppi di azione locale devono dimostrarsi in grado di definire e attuare una strategia di sviluppo locale per la zona interessata.

     2. L'autorità di gestione provvede affinché i gruppi di azione locale eleggano un capofila amministrativo e finanziario capace di gestire fondi pubblici e di sovrintendere al buon funzionamento del partenariato, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita, di per sé garante del buon funzionamento del partenariato e della corretta gestione dei fondi pubblici.

     3. Il territorio interessato dalla strategia deve essere omogeneo e rappresentare, in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche, una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo duratura.

     4. I gruppi di azione locale selezionano i progetti da finanziare nell'ambito della strategia. Essi possono selezionare anche progetti di cooperazione.

 

          Art. 63. Misure

     Il sostegno a titolo dell'asse Leader è concesso per:

     a) l'attuazione delle strategie di sviluppo locali di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), ai fini del raggiungimento degli obiettivi di uno o più dei tre altri assi definiti nelle sezioni 1, 2 e 3;

     b) la realizzazione di progetti di cooperazione che perseguano gli obiettivi di cui alla precedente lettera a);

     c) la gestione dei gruppi di azione locale, l'acquisizione di competenze e l'animazione sul territorio di cui all'articolo 59.

 

          Art. 64. Attuazione di strategie locali

     Se le operazioni realizzate nel quadro della strategia locale corrispondono alle misure definite nel presente regolamento per gli altri assi, si applicano le relative condizioni ai sensi delle sezioni 1, 2 e 3.

 

          Art. 65. Cooperazione

     1. Il sostegno di cui all'articolo 63, lettera b), è concesso per la realizzazione di progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale.

     Per «cooperazione interterritoriale» si intende la cooperazione tra territori all'interno di uno stesso Stato membro. Per «cooperazione transnazionale» si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri e con territori di paesi terzi.

     2. Sono ammissibili al finanziamento unicamente le spese relative ai territori situati nella Comunità.

     3. L'articolo 64 si applica anche ai progetti di cooperazione.

 

CAPO II

ASSISTENZA TECNICA

 

          Art. 66. Finanziamento dell'assistenza tecnica

     1. In virtù dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005, il FEASR può utilizzare fino allo 0,25 % della propria dotazione annuale per finanziare, su iniziativa e/o per conto della Commissione, azioni di preparazione, sorveglianza, supporto amministrativo, valutazione e controllo. Tali azioni sono eseguite secondo il disposto dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e di qualsiasi altra disposizione dello stesso regolamento o delle sue modalità di applicazione pertinente a questa forma di esecuzione del bilancio.

     2. Su iniziativa degli Stati membri, il FEASR può finanziare, per ciascun programma di sviluppo rurale, attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo degli interventi del programma.

     Alle suddette attività può essere destinato fino al 4 % dell'importo globale stanziato per ciascuna attività.

     3. Nel limite indicato al paragrafo 2, è riservato un determinato importo per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'articolo 68.

     Gli Stati membri con programmi regionali possono presentare per approvazione un programma specifico per la costituzione e il funzionamento della loro rete rurale nazionale.

     I dettagli relativi alla costituzione e al funzionamento della rete rurale nazionale sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

 

          Art. 67. Rete europea per lo sviluppo rurale

     È istituita in conformità con l'articolo 66, paragrafo 1, una rete europea per lo sviluppo rurale con la funzione di collegare tra loro reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali operanti nel campo dello sviluppo rurale a livello comunitario.

     Le finalità della rete sono le seguenti:

     a) raccogliere, analizzare e diffondere informazioni sulle misure comunitarie di sviluppo rurale;

     b) raccogliere, diffondere e consolidare a livello comunitario delle buone pratiche in materia di sviluppo rurale;

     c) fornire informazioni sull'evoluzione delle zone rurali della Comunità e dei paesi terzi;

     d) organizzare convegni e seminari a livello comunitario per le persone impegnate nello sviluppo rurale;

     e) costituire e gestire reti di esperti allo scopo di favorire gli scambi di conoscenze specialistiche e coadiuvare l'attuazione e la valutazione della politica di sviluppo rurale;

     f) sostenere le reti nazionali e le iniziative di cooperazione transnazionale.

 

          Art. 68. Rete rurale nazionale

     1. Ogni Stato membro istituisce una rete rurale nazionale che riunisce le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale.

     2. L'importo di cui all'articolo 66, paragrafo 3, primo comma, è usato per:

     a) le strutture necessarie al funzionamento della rete;

     b) un piano d'azione contenente almeno i seguenti elementi: identificazione e analisi di buone pratiche trasferibili e relativa informazione, gestione della rete, organizzazione di scambi di esperienze e competenze, preparazione di programmi di formazione destinati ai gruppi di azione locali in via di costituzione, assistenza tecnica alla cooperazione interterritoriale e transnazionale.

 

TITOLO V

PARTECIPAZIONE DEL FEASR

 

          Art. 69. Risorse e loro ripartizione

     1. L'importo per il sostegno comunitario allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annuale e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, conformemente alle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 e all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio per lo stesso periodo.

     2. Lo 0,25 % delle risorse di cui al paragrafo 1 è destinato all'assistenza tecnica richiesta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1.

     3. Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale delle Comunità europee, gli importi di cui al paragrafo 1 sono indicizzati in ragione del 2 % annuo.

     4. La Commissione procede ad una ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2 e tenendo in debito conto gli elementi seguenti:

     a) gli importi assegnati alle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza;

     b) i risultati ottenuti in passato; nonché

     c) particolari situazioni e fabbisogni sulla base di criteri obiettivi.

     5. Oltre agli importi di cui al paragrafo 4, gli Stati membri tengono conto, in sede di programmazione, delle risorse generate dalla modulazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

     6. La Commissione provvede affinché gli stanziamenti annui del FEASR complessivamente assegnati ad uno Stato membro e provenienti dalla sezione orientamento del FEAOG a norma del presente regolamento, dal FESR, dal FSE e dal CF, conformemente alla normativa comunitaria che stabilisce le disposizioni generali che disciplinano tali fondi per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, compreso il contributo del FESR in base alla normativa comunitaria che disciplina lo strumento europeo di prossimità, dallo strumento di preadesione in base alla normativa comunitaria che disciplina tale strumento, nonché dalla SFOP che contribuisce all'obiettivo di convergenza, non superino il 4 % del PIL dello Stato membro in questione, stimato al momento dell'adozione dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.

 

          Art. 70. Partecipazione del fondo

     1. La decisione che adotta un programma di sviluppo rurale fissa il contributo massimo del Fondo per ciascun asse entro limiti di flessibilità da definire secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. La decisione specifica chiaramente, se del caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni ammissibili dall'obiettivo di convergenza.

     2. La partecipazione del FEASR è calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile.

     3. Il tasso di partecipazione del FEASR è stabilito per ciascun asse.

     a) Per l'asse 1 (competitività) e per l'asse 3 (diversificazione e qualità di vita) nonché per l'assistenza tecnica di cui all'articolo 66, paragrafo 2, si applicano i seguenti massimali:

     i) il 75 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ammissibili in base all'obiettivo di convergenza;

     ii) il 50 % della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.

     b) Per l'asse 2 (miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale) e l'asse 4 (Leader) si applicano i seguenti massimali:

     i) l'80 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ammissibili in base all'obiettivo di convergenza;

     ii) il 55 % della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.

     Il tasso di partecipazione minimo del FEASR a livello di asse è del 20 %.

     4. In deroga ai massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del FEASR può essere innalzata all'85 % per i programmi delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93.

     5. Per gli Stati membri che optano per un programma specifico ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, secondo comma, il massimale della partecipazione del FEASR è pari al 50 % della spesa pubblica ammissibile.

     6. Le misure di assistenza tecnica adottate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate al 100 %.

     7. Una spesa cofinanziata dal FEASR non può essere cofinanziata con contributi dei Fondi strutturali, del FC o di qualsiasi altro strumento finanziario della Comunità.

     Essa può essere finanziata a titolo di un solo asse prioritario del programma di sviluppo rurale. Se un'operazione rientra nelle misure di più di un asse, la spesa è imputata all'asse predominante.

     8. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, la spesa pubblica a sostegno delle imprese deve rispettare i limiti stabiliti per gli aiuti di Stato.

 

          Art. 71. Ammissibilità delle spese

     1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità.

     Una nuova spesa aggiunta al momento della revisione di un programma ai sensi dell'articolo 19 diventa ammissibile a decorrere dalla data in cui la Commissione riceve la richiesta di revisione del programma.

     2. Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organo competente.

     3. Le norme sull'ammissibilità delle spese sono adottate a livello nazionale, tenendo conto delle specifiche condizioni stabilite dal presente regolamento per talune misure di sviluppo rurale.

     Non sono ammissibili a contributo del FEASR le seguenti categorie di spese:

     a) IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;

     b) interessi passivi, fatto salvo il paragrafo 5;

     c) acquisto di terreni per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente.

     4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle azioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1.

     5. In deroga al paragrafo 3, lettera b), il contributo del FEASR può essere realizzato in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto. Le modalità di applicazione sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

 

          Art. 72. Durata delle operazioni d'investimento

     1. Fatte salve le norme relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato, lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad un'operazione d'investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

     a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;

     b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

     2. Gli importi indebitamente versati sono recuperati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

 

TITOLO VI

GESTIONE, CONTROLLO E INFORMAZIONE

 

CAPO I

GESTIONE E CONTROLLO

 

          Art. 73. Competenze della Commissione

     La Commissione mette in atto, nel contesto della gestione concorrente, le misure e i controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 al fine di assicurare una sana gestione finanziaria ai sensi dell'articolo 274 del trattato CE.

 

          Art. 74. Competenze degli Stati membri

     1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità.

     2. Gli Stati membri designano, per ciascun programma di sviluppo rurale, le seguenti autorità:

     a) l'autorità di gestione, che può essere un ente pubblico o privato che opera a livello nazionale o regionale, incaricato della gestione del programma in questione, ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio di tale funzione;

     b) l'organismo pagatore ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005;

     c) l'organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

     3. Gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo garantendo una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri enti. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento dei sistemi durante l'intero periodo di programmazione.

     4. Gli Stati membri intraprendono controlli sulla base delle modalità di applicazione stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, e determinano, in particolare, il tipo e l'intensità dei controlli in funzione della natura delle varie misure di sviluppo rurale.

 

          Art. 75. Autorità di gestione

     1. L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e, a tal fine, garantisce in particolare:

     a) che le operazioni da finanziare siano selezionate secondo i criteri applicabili al programma di sviluppo rurale;

     b) l'esistenza di un sistema informatico per la registrazione e la conservazione dei dati statistici riguardanti l'attuazione, adeguato alle finalità di sorveglianza e valutazione;

     c) che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione delle operazioni:

     i) siano informati degli obblighi che a loro incombono in virtù dell'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'operazione;

     ii) siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione dei prodotti e dei risultati;

     d) che le valutazioni del programma siano effettuate entro i termini fissati nel presente regolamento e conformemente al quadro comune per la sorveglianza e la valutazione, e che le valutazioni eseguite siano trasmesse alle competenti autorità nazionali e alla Commissione;

     e) la direzione del comitato di sorveglianza e l'invio a quest'ultimo dei documenti necessari per sorvegliare l'attuazione del programma alla luce dei suoi obiettivi specifici;

     f) il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità di cui all'articolo 76;

     g) la stesura della relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e la sua trasmissione alla Commissione previa approvazione del comitato di sorveglianza;

     h) che l'organismo pagatore sia debitamente informato in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sulle operazioni selezionate per finanziamento, prima che siano autorizzati pagamenti.

     2. L'autorità di gestione rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi.

 

CAPO II

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

 

          Art. 76. Informazione e pubblicità

     1. Gli Stati membri provvedono all'informazione e alle pubblicità relative ai piani strategici nazionali, ai programmi di sviluppo rurale e al contributo della Comunità.

     Tale informazione è destinata al pubblico. Essa evidenzia il ruolo della Comunità e garantisce la trasparenza del sostegno del FEASR.

     2. L'autorità di gestione provvede a pubblicizzare il programma nei modi seguenti:

     a) informa i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni ambientali, circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;

     b) informa i beneficiari del contributo comunitario;

     c) informa il pubblico del ruolo svolto dalla Comunità nell'ambito del programma e dei relativi risultati.

 

TITOLO VII

SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

 

CAPO I

SORVEGLIANZA

 

          Art. 77. Comitato di sorveglianza

     1. Per ciascun programma di sviluppo rurale è istituito un comitato di sorveglianza entro un termine massimo di tre mesi dalla decisione che approva il programma.

     Ogni comitato di sorveglianza redige il proprio regolamento interno nel rispetto del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro e lo adotta in accordo con l'autorità di gestione, in modo da esercitare le proprie funzioni in conformità con il presente regolamento.

     2. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dall'autorità di gestione.

     La sua composizione è decisa dallo Stato membro e comprende i partner di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

     I rappresentanti della Commissione possono partecipare, di propria iniziativa, ai lavori del comitato con funzioni consultive.

     3. Gli Stati membri che dispongono di una programmazione regionalizzata possono istituire un comitato di sorveglianza nazionale per coordinare l'attuazione dei programmi regionali in relazione alla strategia nazionale e l'utilizzazione di risorse finanziarie.

 

          Art. 78. Competenze del comitato di sorveglianza

     Il comitato di sorveglianza si accerta dell'effettiva attuazione del programma di sviluppo rurale. A tal fine, il comitato:

     a) è consultato, entro i quattro mesi successivi all'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione delle operazioni finanziate. I criteri di selezione sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;

     b) verifica periodicamente i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi specifici del programma, sulla base dei documenti forniti dall'autorità di gestione;

     c) esamina i risultati del programma, in particolare la realizzazione degli obiettivi di ciascun asse e le valutazioni periodiche;

     d) esamina e approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e la relazione finale prima della loro trasmissione alla Commissione;

     e) ha facoltà di proporre all'autorità di gestione eventuali adeguamenti o modifiche del programma per meglio realizzare gli obiettivi del FEASR enunciati all'articolo 4 o per migliorarne la gestione, anche finanziaria;

     f) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica del contenuto della decisione della Commissione concernente la partecipazione del FEASR.

 

          Art. 79. Procedura di monitoraggio

     1. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza monitorano le qualità dell'attuazione del programma.

     2. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza monitorano lo stato di attuazione del programma mediante indicatori finanziari, di prodotto e di risultato.

 

          Art. 80. Quadro comune per il monitoraggio e la valutazione

     Il quadro comune per il monitoraggio e la valutazione è definito in collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri ed è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. Il quadro comune specifica un numero limitato di indicatori comuni applicabili ad ogni programma.

 

          Art. 81. Indicatori

     1. L'andamento, l'efficienza e l'efficacia dei programmi di sviluppo rurale rispetto ai loro obiettivi sono misurati in base a indicatori che permettono di valutare la situazione di partenza nonché l'esecuzione finanziaria, i prodotti, i risultati e l'impatto dei programmi.

     2. Ogni programma di sviluppo rurale specifica un numero limitato di indicatori supplementari ad esso pertinenti.

     3. Se il tipo di sostegno lo consente, i dati relativi agli indicatori sono distinti per sesso ed età dei beneficiari.

 

          Art. 82. Relazione annuale

     1. Entro il 30 giugno di ogni anno, a cominciare dal 2008, l'autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma. Entro il 30 giugno 2016, l'autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione finale sull'attuazione del programma.

     2. Ogni relazione annuale contiene i seguenti elementi:

     a) qualsiasi variazione delle condizioni generali avente un impatto diretto sull'attuazione del programma, nonché qualsiasi modifica della politica nazionale o comunitaria che incida sulla coerenza tra il FEASR e gli altri strumenti finanziari;

     b) l'andamento del programma rispetto agli obiettivi fissati, sulla base di indicatori di prodotto e di risultato;

     c) l'esecuzione finanziaria del programma, con una distinta degli importi versati ai beneficiari; se il programma comprende regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza, le relative erogazioni saranno indicate a parte;

     d) un riepilogo delle attività di valutazione in itinere in conformità dell'articolo 86, paragrafo 3;

     e) le disposizioni prese dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione, in particolare:

     i) misure di sorveglianza e valutazione;

     ii) un riepilogo delle principali difficoltà incontrate nella gestione del programma e delle eventuali misure prese in conseguenza, tra l'altro in seguito ad osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 83;

     iii) il ricorso all'assistenza tecnica;

     iv) le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, conformemente all'articolo 76;

     f) una dichiarazione di conformità con le politiche comunitarie pertinenti, indicante i problemi incontrati e le misure adottate per porvi rimedio;

     g) se del caso, la riutilizzazione degli importi recuperati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

     3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la relazione è giudicata ricevibile se contiene tutti gli elementi elencati al paragrafo 2 e consente di valutare l'attuazione del programma.

     La Commissione dispone di un termine di due mesi per formulare osservazioni sulla relazione annuale dal giorno in cui questa le è stata trasmessa dall'autorità di gestione. Detto termine è prolungato a cinque mesi per la relazione finale. Se la Commissione non si pronuncia entro il termine fissato, la relazione si considera accettata.

     4. I dettagli relativi alle relazioni annuali per specifici programmi ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 3, sono stabiliti in conformità della procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

 

          Art. 83. Esame annuale dei programmi

     1. Ogni anno, al momento della presentazione della relazione annuale, la Commissione e l'autorità di gestione esaminano i risultati salienti dell'anno precedente, secondo una procedura da definirsi d'intesa con lo Stato membro e con l'autorità di gestione.

     2. In seguito a tale esame, la Commissione può rivolgere osservazioni allo Stato membro e all'autorità di gestione, la quale ne informa il comitato di sorveglianza. Lo Stato membro informa la Commissione del seguito dato a tali osservazioni.

 

CAPO II

VALUTAZIONE

 

          Art. 84. Disposizioni generali

     1. La politica e i programmi di sviluppo rurale sono soggetti a valutazioni ex ante, intermedia ed ex post, ai sensi degli articoli 85, 86 e 87.

     2. Le valutazioni hanno lo scopo di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale. Esse misurano l'impatto dei programmi in rapporto agli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 9 e ai problemi specifici di sviluppo rurale degli Stati membri e delle regioni interessati, con particolare riguardo alle esigenze dello sviluppo sostenibile e all'impatto ambientale, disciplinati dalla pertinente normativa comunitaria.

     3. L'attività di valutazione è organizzata, a seconda dei casi, sotto la responsabilità degli Stati membri o della Commissione.

     4. Le valutazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate da valutatori indipendenti. I risultati sono resi disponibili fatto salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

     5. Gli Stati membri mobilitano le risorse umane e finanziarie necessarie per l'esecuzione delle valutazioni, organizzano la produzione e la raccolta dei dati richiesti e utilizzano le informazioni fornite dal sistema di sorveglianza.

     6. Gli Stati membri e la Commissione concordano i metodi e le modalità di valutazione applicabili, su iniziativa della Commissione, nell'ambito dell'articolo 80.

 

          Art. 85. Valutazione ex ante

     1. La valutazione ex ante forma parte integrante dell'iter di elaborazione di ogni programma di sviluppo rurale ed è intesa a ottimizzare la ripartizione delle risorse finanziarie e a migliorare la qualità della programmazione. Essa identifica e valuta i fabbisogni a medio e lungo termine, le mete da raggiungere, i risultati da ottenere, gli obiettivi quantificati, segnatamente in termini di impatto rispetto alla situazione di partenza, il valore aggiunto comunitario, la misura in cui si è tenuto conto delle priorità comunitarie, le lezioni del passato e la qualità delle procedure di attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria.

     2. La valutazione ex ante è condotta sotto la responsabilità dello Stato membro.

 

          Art. 86. Valutazione intermedia ed ex post

     1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di valutazione annuale in itinere di ciascun programma di sviluppo rurale.

     2. L'autorità di gestione del programma e il comitato di sorveglianza si basano sulle valutazioni in itinere per:

     a) esaminare l'andamento del programma rispetto ai suoi obiettivi, mediante indicatori di risultato ed eventualmente d'impatto;

     b) migliorare la qualità del programma e la sua attuazione;

     c) esaminare le proposte di modifiche sostanziali del programma;

     d) preparare la valutazione intermedia e la valutazione ex post.

     3. L'autorità di gestione riferisce ogni anno, a cominciare dal 2008, al comitato di sorveglianza in merito alle attività di valutazione in itinere. Un riepilogo delle attività è inserito nella relazione annuale di cui all'articolo 82.

     4. Nel 2010, la valutazione in itinere si presenta come una relazione di valutazione intermedia distinta. Essa propone misure per migliorare la qualità dei programmi e la sua attuazione.

     Su iniziativa della Commissione, viene compilata una sintesi di tutte le valutazioni intermedie dei programmi.

     5. Nel 2015, la valutazione in itinere si presenta come una relazione di valutazione ex post distinta.

     6. La valutazione intermedia e la valutazione ex post analizzano il grado di utilizzazione delle risorse, l'efficacia e l'efficienza della programmazione del FEASR, il suo impatto socioeconomico e l'impatto sulle priorità comunitarie. Esse esaminano se sono stati raggiunti gli obiettivi del programma e tentano di trarre conclusioni utili per la politica di sviluppo rurale. Individuano i fattori che hanno contribuito al successo o all'insuccesso del programma, tra l'altro sotto il profilo della sostenibilità, e rilevano le buone pratiche.

     7. La valutazione in itinere è organizzata dall'autorità di gestione in collaborazione con la Commissione. Essa è predisposta su base pluriennale e copre il periodo 2007-2015.

     8. La Commissione organizza, di propria iniziativa, azioni di formazione, scambi di buone pratiche e di informazioni per valutatori, esperti nazionali e membri dei comitati di sorveglianza, nonché valutazioni tematiche e di sintesi.

 

          Art. 87. Sintesi delle valutazioni ex post

     1. Una sintesi delle valutazioni ex post viene compilata sotto la responsabilità della Commissione, con la collaborazione degli Stati membri e delle autorità di gestione, che provvedono a raccogliere i dati necessari alla sua stesura.

     2. La sintesi delle valutazioni ex post deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2016.

 

TITOLO VIII

AIUTI DI STATO

 

          Art. 88. Applicazione della normativa agli aiuti di Stato

     1. Salvo disposizione contraria prevista dal presente titolo, al sostegno dello sviluppo rurale da parte degli Stati membri si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

     Tuttavia, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari erogati dagli Stati membri quale controparte del sostegno comunitario allo sviluppo rurale che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato a norma del presente regolamento.

     2. Sono vietati gli aiuti per l'ammodernamento delle aziende agricole che superano le percentuali fissate nell'allegato in riferimento all'articolo 26, paragrafo 2. Tale divieto non si applica agli aiuti per investimenti:

     a) realizzati principalmente nell'interesse pubblico, in relazione alla conservazione dei paesaggi tradizionali modellati da attività agricole e forestali o alla rilocalizzazione di fabbricati aziendali;

     b) finalizzati alla tutela e al miglioramento dell'ambiente;

     c) intesi a migliorare le condizioni di igiene e di benessere degli animali nelle aziende zootecniche, e quelle relative alla sicurezza sul posto di lavoro.

     3. Sono vietati gli aiuti di Stato concessi agli agricoltori per compensare gli svantaggi naturali nelle zone montane e in altre zone svantaggiate, se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 37. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, possono essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi fissati a norma dell'articolo 37, paragrafo 3.

     4. Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che assumono impegni agroambientali o per il benessere degli animali, se non soddisfano le condizioni di cui rispettivamente all'articolo 39 e all'articolo 40. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, possono essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi fissati nell'allegato in riferimento all'articolo 39, paragrafo 4, e all'articolo 40, paragrafo 3. In casi eccezionali debitamente motivati, è consentito derogare alla durata minima di tali impegni prevista all'articolo 39, paragrafo 3, e all'articolo 40, paragrafo 2.

     5. Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano ai rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 31. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino i massimali fissati a norma del suddetto articolo per aiutare gli agricoltori a conformarsi alla normativa nazionale se questa va al di là dei requisiti comunitari.

     6. In mancanza di normativa comunitaria, sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano a rigorosi requisiti prescritti dalla normativa nazionale in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1. Tuttavia, se giustificato secondo il disposto dell'articolo 31, possono essere accordati aiuti supplementari che superino i massimali fissati nell'allegato in riferimento all'articolo 31, paragrafo 2.

 

          Art. 89. Finanziamenti nazionali integrativi

     Gli aiuti di Stato intesi a procurare finanziamenti integrativi per lo sviluppo rurale che beneficia del sostegno comunitario sono notificati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione secondo le disposizioni del presente regolamento, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 16. Agli aiuti così notificati non si applica la prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

 

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 90. Comitato

     1. La Commissione è assistita da un comitato per lo sviluppo rurale («comitato»).

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 91. Modalità di applicazione

     Oltre alle misure previste da talune disposizioni del presente regolamento, per l'attuazione del presente regolamento sono adottate modalità di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. Esse riguardano in particolare:

     a) la presentazione dei programmi di sviluppo rurale proposti;

     b) le condizioni applicabili alle misure di sviluppo rurale.

 

          Art. 92. Disposizioni transitorie

     1. Qualora siano necessarie misure specifiche per agevolare la transizione dal sistema attualmente in vigore a quello istituito dal presente regolamento, tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

     2. Tali misure sono adottate, in particolare, per inserire nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale previsto dal presente regolamento le azioni di sostegno comunitarie già esistenti, approvate dalla Commissione a titolo del FEAOG, sezione orientamento, o del FEAOG, sezione garanzia, per un periodo che termina dopo il 1° gennaio 2007 e per capire le valutazioni ex post dei programmi del periodo 2000-2006.

 

          Art. 93. Abrogazione

     1. Il regolamento (CE) n. 1257/1999 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2007, ad eccezione dell'articolo 13, lettera a), dell'articolo 14, paragrafo 1, e dell'articolo 14, paragrafo 2, primi due trattini, dell'articolo 15, degli articoli da 17 a 20, dell'articolo 51, paragrafo 3, e dell'articolo 55, paragrafo 4, e la parte dell'allegato I che specifica gli importi di cui all'articolo 15, paragrafo 3. Tali articoli sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatto salvo un atto del Consiglio adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 37 del trattato.

     I riferimenti al regolamento abrogato si considerano fatti al presente regolamento.

     Il regolamento (CE) n. 1257/1999 rimane applicabile alle azioni approvate dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 2007.

     2. Le direttive e le decisioni del Consiglio che stabiliscono e che modificano gli elenchi delle zone svantaggiate adottate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/97 sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatto salvo un atto del Consiglio adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 37 del trattato.

 

          Art. 94. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica al sostegno comunitario concernente il periodo di programmazione che ha inizio il 1° gennaio 2007. Tuttavia, il presente regolamento non si applica prima dell'entrata in vigore della normativa comunitaria che stabilisce le disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul CF, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, fatta eccezione per gli articoli 9, 90, 91 e 92, che si applicano a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.

     Nonostante il secondo comma, l'articolo 37, l'articolo 50, paragrafi da 2 a 4, e l'articolo 88, paragrafo 3, si applicano dal 1° gennaio 2010, in conformità con un atto adottato dal Consiglio secondo la procedura istituita all'articolo 37 del trattato.

 

 

ALLEGATO

IMPORTI E ALIQUOTE DEL SOSTEGNO

 

Articolo

Oggetto

Importo (in EUR) o aliquota (in percentuale)

 

22(2)

Sostegno all'insediamento (*)

55 000

 

23(6)

Prepensionamento

18 000

Per cedente all'anno

 

 

180 000

Importo totale per cedente

 

 

4 000

Per lavoratore all'anno

 

 

40 000

Importo totale per lavoratore

24(2)

Servizi di consulenza

80 %

Del costo ammissibile per servizio di consulenza

 

 

1 500

Importo massimo ammissibile

26(2)

Intensità dell'aiuto per l'ammodernamento delle aziende agricole

60 %

Del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii)

 

 

50 %

Del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii)

 

 

50 %

Del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori in altre zone

 

 

40 %

Del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori in altre zone

 

 

75 %

Del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93

 

 

75 %

Del costo dell'investimento ammissibile negli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1° maggio 2004, per l'attuazione della direttiva 91/676/CEE entro un termine massimo di quattro anni dalla data di adesione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva

27(3)

Intensità dell'aiuto per una migliore valorizzazione economica delle foreste

60 % (**)

Del costo dell'investimento ammissibile nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii)

 

 

50 %

Del costo dell'investimento ammissibile in altre zone

 

 

85 % (**)

Del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche

28(2)

Intensità dell'aiuto per l'aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

50 %

Del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza

 

 

40 %

Del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni

 

 

75 %

Del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche

 

 

65 %

Del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93

31(2)

Importo massimo del sostegno per il rispetto dei requisiti

10 000

Per azienda

32(2)

Importo massimo del sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualità alimentare

3 000

Per azienda

33

Intensità dell'aiuto per attività di informazione e promozione

70 %

Del costo ammissibile dell'azione

34(3)

Importo massimo del sostegno alle aziende agricole di semisussistenza

1 500

Per azienda agricola all'anno

35(2)

Associazioni di produttori: massimale calcolato in percentuale della produzione commercializzata nei primi cinque anni dopo il riconoscimento

5 %, 5 %, 4 %, 3 % e 2 % (***)

Per il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno, per una produzione commercializzata fino a 1 000 000 EUR

 

 

2,5 %, 2,5 %, 2,0 %, 1,5 % e 1,5 %

Per il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno, per una produzione commercializzata superiore a 1 000 000 EUR

 

ma non superiore, in ciascuno dei primi cinque anni, ai seguenti importi:

 

 

 

100 000

Per il 1° anno

 

 

100 000

Per il 2° anno

 

 

80 000

Per il 3° anno

 

 

60 000

Per il 4° anno

 

 

50 000

Per il 5° anno

 

37(3)

Indennità minima zone montane e assimilate

25

Per ettaro di SAU

 

Indennità massima zone montane

250

Per ettaro di SAU

 

Indennità massima altre zone con svantaggi naturali

150

Per ettaro di SAU

38(2)

Indennità massima iniziale Natura 2000 per un periodo massimo di 5 anni

500 (****)

Per ettaro di SAU

 

Indennità massima normale Natura 2000

200 (****)

Per ettaro di SAU

39(4)

Colture annuali

600 (****)

Per ettar

 

Colture perenni specializzate

900 (****)

Per ettar

 

Altri usi dei terreni

450 (****)

Per ettar

 

Razze locali minacciate di abbandono

200 (****)

Per unità di bestiame

40(3)

Benessere degli animali

500

Per unità di bestiame

43(4)

Premio annuo massimo per compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento

 

 

 

— per gli agricoltori o le loro associazioni

700

Per ettaro

 

— per ogni altra persona fisica o entità di diritto privato

150

Per ettaro

43(4), 44(4), e 45(3)

— Intensità dell'aiuto per i costi di impianto

80 % (**)

Dei costi ammissibili nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii)

 

 

70 %

Dei costi ammissibili in altre zone

 

 

85 % (**)

Dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche

46 e 47(2)

Indennità annua Natura 2000 e silvoambientale

 

 

 

— importo minimo

40

Per ettaro

 

— importo massimo

200 (****)

Per ettaro

 

(*) Il sostegno all'insediamento può essere erogato come premio unico fino ad un importo massimo di 40 000 EUR oppure come abbuono di interessi il cui valore capitalizzato non può essere superiore a 40 000 EUR. Per la combinazione delle due forme di sostegno, l'importo massimo non può essere superiore a 55 000 EUR.

(**) Non si applica alle foreste tropicali o subtropicali e alle aree boschive demaniali dei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare.

(***) Nel caso di Malta, la Commissione può fissare un importo minimo del sostegno per i settori produttivi la cui produzione totale è estremamente scarsa.

(****) Questi importi possono essere maggiorati in casi eccezionali a motivo di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1463/2006.

[2] Alinea così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1463/2006.