§ 1.2.138 - Regolamento 21 giugno 2005, n. 1290.
Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:21/06/2005
Numero:1290


Sommario
Art. 1.  Oggetto e campo d'applicazione
Art. 2.  Fondi per il finanziamento delle spese agricole
Art. 3.  Spese del FEAGA
Art. 4.  Spese del FEASR
Art. 5.  Altri finanziamenti compresa l'assistenza tecnica
Art. 6.  Riconoscimento e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento
Art. 7.  Organismi di certificazione
Art. 8.  Comunicazione delle informazioni e accesso ai documenti
Art. 9.  Tutela degli interessi finanziari della Comunità e garanzie relative alla gestione dei Fondi comunitari
Art. 10.  Ammissibilità dei pagamenti eseguiti dagli organismi pagatori
Art. 11.  Pagamento integrale ai beneficiari
Art. 12.  Massimale di bilancio
Art. 13.  Spese amministrative e di personale
Art. 14.  Pagamenti mensili
Art. 15.  Modalità di versamento dei pagamenti mensili
Art. 16.  Rispetto dei termini di pagamento
Art. 17.  Riduzione e sospensione dei pagamenti mensili
Art. 18.  Rispetto del massimale
Art. 19.  Procedura della disciplina di bilancio
Art. 20.  Sistema di allarme
Art. 21.  Tasso di cambio di riferimento
Art. 22.  Partecipazione finanziaria del FEASR
Art. 23.  Impegni di bilancio
Art. 24.  Disposizioni comuni per i pagamenti
Art. 25.  Versamento del prefinanziamento
Art. 26.  Versamento dei pagamenti intermedi
Art. 27.  Sospensione e riduzione dei pagamenti intermedi
Art. 28.  Versamento del saldo e chiusura del programma
Art. 29.  Disimpegno automatico
Art. 30.  Liquidazione contabile
Art. 31.  Verifica di conformità
Art. 32.  Disposizioni specifiche per il FEAGA
Art. 33.  Disposizioni specifiche per il FEASR
Art. 34.  Destinazione specifica delle entrate provenienti dagli Stati membri
Art. 35.  Definizione di verbale amministrativo o giudiziario
Art. 36.  Accesso alle informazioni
Art. 37.  Controlli in loco
Art. 38.  Spese del FEAOG, sezione garanzia, escluse le spese per lo sviluppo rurale
Art. 39.  Spese del FEAOG, sezione garanzia, per lo sviluppo rurale
Art. 40.  Spese del FEAOG, sezione orientamento
Art. 41.  Comitato dei Fondi
Art. 42.  Modalità di applicazione
Art. 43.  Relazione finanziaria annuale
Art. 44.  Riservatezza
Art. 45.  Utilizzazione dell'euro
Art. 46.  Modifica del regolamento (CEE) n. 595/91
Art. 47.  Abrogazioni
Art. 48.  Misure transitorie
Art. 49.  Entrata in vigore


§ 1.2.138 - Regolamento 21 giugno 2005, n. 1290. [1]

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune.

(G.U.U.E. 11 agosto 2005, n. L 209).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

      (1) La politica agricola comune comporta una serie di misure, comprese le misure di sviluppo rurale, di cui occorre garantire il finanziamento per contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune. Trattandosi di misure che, pur presentando alcune similitudini sono comunque diverse per molti aspetti, è opportuno istituire un quadro normativo per il loro finanziamento, che autorizzi, se necessario, trattamenti differenziati. Per tener conto di tali differenze occorre creare due fondi europei agricoli: il primo, il Fondo europeo agricolo di garanzia (di seguito «FEAGA»), destinato a finanziare le misure di mercato e altre misure, e il secondo, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito «FEASR»), destinato a finanziare i programmi di sviluppo rurale.

      (2) Il bilancio comunitario dovrebbe finanziare le spese della politica agricola comune, comprese le spese per lo sviluppo rurale, mediante i due fondi succitati, in modo centralizzato oppure nell'ambito di una gestione concorrente tra Stati membri e Comunità, a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/ 2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Occorre precisare le misure che possono essere finanziate a titolo dei suddetti fondi.

      (3) Nell'ambito della liquidazione dei conti, se non dispone di sufficienti garanzie quanto all'adeguatezza e alla trasparenza dei controlli nazionali e alla verifica, da parte degli organismi pagatori, della legalità e dell'ammissibilità delle dichiarazioni di spesa a cui danno esecuzione, la Commissione non è in grado di stabilire entro un termine ragionevole l'importo globale delle spese da imputare ai Fondi europei agricoli. È quindi opportuno prevedere disposizioni per il riconoscimento degli organismi pagatori da parte degli Stati membri, l'attuazione, a cura di questi ultimi, di procedure che permettano di ottenere le necessarie dichiarazioni di affidabilità e la certificazione dei sistemi di gestione e di controllo nonché la certificazione dei conti annuali ad opera di organismi indipendenti.

      (4) Per garantire la coerenza tra le norme relative al riconoscimento nei vari Stati membri, la Commissione dovrebbe fornire indicazioni sui criteri applicabili. Inoltre, per garantire la trasparenza dei controlli nazionali, con particolare riferimento ai procedimenti di autorizzazione, convalida e pagamento è opportuno, se del caso, limitare il numero di autorità e organismi a cui sono delegate tali responsabilità, tenendo conto dell'ordinamento costituzionale di ogni Stato membro.

      (5) Lo Stato membro che riconosca più di un organismo pagatore deve designare un organismo di coordinamento unico, con il compito di garantire la coerenza nella gestione dei fondi, di fungere da collegamento tra la Commissione e gli organismi pagatori riconosciuti e di provvedere alla rapida comunicazione delle informazioni richieste dalla Commissione sulle attività dei vari organismi pagatori.

      (6) Per garantire una collaborazione armoniosa tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne il finanziamento delle spese della politica agricola comune e, in particolare, permettere alla Commissione di seguire da vicino la gestione finanziaria da parte degli Stati membri e liquidare i conti degli organismi pagatori riconosciuti, è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione alcune informazioni o le conservino a disposizione della stessa. A tal fine è opportuno sfruttare al meglio le tecnologie dell'informazione.

      (7) Per l'elaborazione delle informazioni da trasmettere alla Commissione e affinché quest'ultima abbia pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, sia su supporto cartaceo che elettronico, andrebbero stabilite le condizioni relative alla presentazione dei dati, alla loro trasmissione, al modo e ai termini di comunicazione.

      (8) Le azioni e le misure previste dalla politica agricola comune sono finanziate in parte nell'ambito della gestione concorrente. Per garantire il rispetto della sana gestione finanziaria dei fondi comunitari, la Commissione dovrebbe procedere al controllo della corretta applicazione della gestione dei Fondi da parte delle autorità degli Stati membri incaricate di eseguire i pagamenti. È quindi opportuno stabilire la natura dei controlli a cui la Commissione può procedere e precisare le condizioni che consentono alla stessa di assumere le sue responsabilità in materia di esecuzione del bilancio, nonché chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri.

      (9) Solo gli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri offrono garanzie ragionevoli quanto all'effettiva realizzazione dei necessari controlli prima dell'erogazione dell'aiuto comunitario ai beneficiari. Per questo è opportuno precisare che possono beneficiare di un rimborso da imputare al bilancio comunitario soltanto le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti.

      (10) È necessario che la Commissione metta a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese sostenute dagli organismi riconosciuti a titolo del FEAGA sotto forma di rimborso, basato sulla contabilizzazione delle spese sostenute da tali organismi. In attesa dei rimborsi sotto forma di pagamenti mensili, è opportuno che gli Stati membri mobilitino i fondi necessari in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori riconosciuti. Le spese amministrative e per il personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari per l'attuazione della politica agricola comune sono a loro carico.

      (11) È opportuno che l'aiuto comunitario sia versato per tempo ai beneficiari in modo da permettere loro di utilizzarlo efficacemente. La mancata osservanza, da parte degli Stati membri, dei termini di pagamento previsti dalla normativa comunitaria rischia di creare gravi problemi ai beneficiari e di mettere a repentaglio il principio dell'annualità del bilancio comunitario. Andrebbero quindi escluse dal finanziamento comunitario le spese sostenute senza rispettare i termini di pagamento. Nel rispetto del principio di proporzionalità è opportuno che la Commissione possa fissare le disposizioni che permettono di derogare a questa regola generale.

      (12) Occorre prevedere una procedura amministrativa che consenta alla Commissione di decidere una riduzione od una sospensione temporanea dei pagamenti mensili, nei casi in cui l'informazione comunicata dagli Stati membri non le consenta di avere la conferma che sono state rispettate le norme comunitarie in vigore e metta in luce un uso palesemente improprio dei fondi comunitari. In casi ben precisi sarebbe opportuno poter procedere ad una riduzione o ad una sospensione dei pagamenti senza ricorrere alla suddetta procedura. In entrambi i casi la Commissione dovrebbe darne informazione allo Stato membro, precisando che ogni decisione di riduzione o sospensione dei pagamenti mensili lascia impregiudicate le decisioni ulteriori che saranno adottate al momento della liquidazione dei conti.

      (13) Nel quadro della disciplina di bilancio è necessario stabilire il massimale annuo delle spese finanziate dal FEAGA, tenendo conto dei massimali fissati per tale Fondo nelle prospettive finanziarie, degli importi fissati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, nonché degli importi fissati all'articolo 143 quinquies e all'articolo 143 sexies dello stesso regolamento.

      (14) La disciplina di bilancio impone altresì che il massimale annuo delle spese finanziate dal FEAGA sia rispettato in ogni momento e in ogni fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio. A tal fine è opportuno che il massimale nazionale dei pagamenti diretti per Stato membro, modulato a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sia considerato un massimale finanziario per i pagamenti diretti per tale Stato membro e che i rimborsi di tali pagamenti non superino il suddetto massimale. La disciplina di bilancio impone inoltre che le misure legislative proposte dalla Commissione o adottate dal Consiglio o dalla Commissione nel quadro della politica agricola comune e del bilancio del FEAGA non possono superare il massimale annuale delle spese finanziate dallo stesso Fondo. Parimenti è opportuno autorizzare la Commissione a fissare gli adattamenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora il Consiglio non li abbia fissati entro il 30 giugno dell'anno civile a cui tali adattamenti si applicano. Entro il 1° dicembre il Consiglio, su proposta della Commissione, in base ai nuovi elementi in suo possesso, può adeguare, a maggioranza qualificata, il tasso di adattamento dei pagamenti.

      (15) Le misure adottate per stabilire la partecipazione finanziaria del FEAGA e del FEASR, relative al calcolo dei massimali finanziari, non hanno alcuna incidenza sulle competenze dell'autorità di bilancio designata dal trattato. È quindi necessario che tali misure si basino sugli importi di riferimento fissati in conformità dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (di seguito «accordo interistituzionale») e delle prospettive finanziarie figuranti nell'allegato I di detto accordo.

      (16) La disciplina di bilancio implica inoltre l'esame costante della situazione finanziaria a medio termine. Per questo, all'atto della presentazione del progetto preliminare di bilancio di un dato anno, è necessario che la Commissione presenti le proprie previsioni e analisi al Parlamento europeo e al Consiglio e proponga, se del caso, misure appropriate al Consiglio. È inoltre opportuno che la Commissione si avvalga pienamente e in qualsiasi momento delle sue competenze di gestione per garantire il rispetto del massimale annuo e proponga, se necessario, al Consiglio misure appropriate per risanare la situazione finanziaria. Se al termine di un esercizio finanziario le domande di rimborso presentate dagli Stati membri non permettono di rispettare il massimale annuale, è opportuno dare alla Commissione la possibilità di prendere provvedimenti per garantire, da un lato, la ripartizione provvisoria del bilancio disponibile tra gli Stati membri in proporzione alle domande di rimborso pendenti e, dall'altro, il rispetto del massimale fissato per tale anno. È opportuno che i pagamenti dell'anno considerato siano imputati all'esercizio finanziario successivo e che sia fissato definitivamente l'importo totale del finanziamento comunitario per Stato membro, nonché una compensazione tra Stati membri in modo da poter rispettare l'importo fissato.

      (17) Al momento dell'esecuzione del bilancio, è opportuno che la Commissione ponga in essere un sistema mensile di allarme e di sorveglianza delle spese agricole, che le consenta di reagire il più rapidamente possibile in caso di rischio di superamento del massimale annuo, di adottare le misure appropriate nel quadro delle competenze di gestione che le incombono e, qualora tali misure si dimostrino insufficienti, di proporre al Consiglio altre misure da attuare con la massima tempestività. Per essere efficace, tale sistema deve permettere di confrontare le spese reali con le stime delle spese basate sulle spese degli anni precedenti. È opportuno che la Commissione trasmetta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione mensile che raffronti l'andamento delle spese sostenute fino alla data della relazione con le stime delle spese e valuti la prevedibile esecuzione per il resto dell'esercizio finanziario.

      (18) È necessario che il tasso di cambio utilizzato dalla Commissione nell'elaborazione dei documenti finanziari che trasmette al Consiglio, tenendo conto del periodo che intercorre tra l'elaborazione dei documenti e la loro trasmissione al Consiglio, rifletta le ultime informazioni disponibili.

      (19) Il finanziamento dei programmi di sviluppo rurale forma oggetto di una partecipazione finanziaria del bilancio comunitario in base ad impegni per frazioni annue. Per permettere agli Stati membri di disporre, fin dall'inizio dell'attuazione, dei programmi di sviluppo rurale dei fondi comunitari previsti, è necessario che i Fondi siano disponibili negli Stati membri. Occorre quindi predisporre un sistema di prefinanziamento destinato a garantire un flusso regolare, che permetta l'adeguata esecuzione dei pagamenti ai beneficiari e fissare i limiti di una tale misura.

      (20) Oltre al prefinanziamento, è opportuno distinguere tra i pagamenti della Commissione agli organismi pagatori riconosciuti, i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo e fissare le modalità per il loro versamento.

      (21) Per tutelare gli interessi finanziari della Comunità, la Commissione deve essere in grado di sospendere o ridurre i pagamenti intermedi in presenza di spese non conformi. Andrebbe istituita una procedura che permetta agli Stati membri di giustificare i pagamenti che eseguono.

      (22) La regola del disimpegno automatico dovrebbe contribuire ad accelerare l'attuazione dei programmi e alla sana gestione finanziaria.

      (23) Per pronunciarsi sulla relazione finanziaria tra gli organismi pagatori riconosciuti e il bilancio comunitario è opportuno che la Commissione proceda ogni anno alla liquidazione dei conti di tali organismi. È opportuno che la decisione di liquidazione dei conti riguardi la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, ma non la conformità delle spese con la normativa comunitaria.

      (24) È necessario che la Commissione, la quale in virtù dell'articolo 211 del trattato ha il compito di vigilare sull'applicazione della normativa comunitaria, decida in merito alla conformità delle spese sostenute dagli Stati membri con la normativa comunitaria. Occorre dare agli Stati membri il diritto di giustificare le loro decisioni di pagamento e di ricorrere alla conciliazione in caso di disaccordo con la Commissione. Per dare agli Stati membri garanzie di ordine giuridico e finanziario sulle spese sostenute in passato, è opportuno fissare un periodo massimo relativamente al quale la Commissione può ritenere che la mancata osservanza comporti conseguenze finanziarie.

      (25) Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio comunitario è opportuno che gli Stati membri adottino misure che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate dai Fondi siano reali e correttamente eseguite. È altresì necessario che gli Stati membri si adoperino per la prevenzione e l'adeguato trattamento di eventuali irregolarità commesse dai beneficiari.

      (26) In caso di recupero di importi versati dal FEAGA, le somme recuperate dovrebbero essere rimborsate al Fondo, se si tratta di spese non conformi alla normativa comunitaria e a cui non si ha diritto. È opportuno istituire un sistema di responsabilità finanziaria nei casi in cui siano state commesse irregolarità e in cui non sia stato possibile recuperare l'intero importo. A tal fine è opportuno istituire una procedura che permetta alla Commissione di tutelare gli interessi del bilancio comunitario, decidendo di imputare allo Stato membro responsabile una parte delle somme andate perdute a causa di irregolarità o che non sono state recuperate entro termini ragionevoli. In certi casi di negligenza da parte dello Stato membro, parrebbe giustificato imputare l'intera somma a tale Stato membro. Tuttavia, fermo restando il rispetto degli obblighi che incombono agli Stati membri nell'ambito delle loro procedure interne, è opportuno ripartire equamente l'onere finanziario tra la Comunità e lo Stato membro.

      (27) Le procedure di recupero poste in atto dagli Stati membri possono ritardare i recuperi di vari anni senza che vi sia alcuna certezza quanto alla loro effettiva realizzazione. I costi connessi a queste procedure possono inoltre rivelarsi sproporzionati rispetto agli importi effettivamente riscossi o che prevedibilmente lo saranno. Di conseguenza è opportuno permettere, in certi casi, agli Stati membri, di porre fine alle procedure di recupero.

      (28) Per quanto riguarda il FEASR è opportuno che le somme recuperate o annullate in seguito a irregolarità restino a disposizione dei programmi di sviluppo rurale approvati nello Stato membro, in quanto somme già attribuite a tale Stato. Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio delle Comunità occorre prevedere disposizioni idonee per i casi in cui lo Stato membro che abbia rilevato irregolarità non adotti i provvedimenti necessari.

      (29) Per permettere che i fondi possano essere riutilizzati nel quadro del FEAGA e rispettivamente del FEASR, occorrerebbe precisare la destinazione delle somme recuperate dagli Stati membri nell'ambito della verifica di conformità e delle procedure poste in essere in seguito all'accertamento di irregolarità o negligenze, così come per i prelievi supplementari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

      (30) Affinché la Commissione possa assolvere l'obbligo di accertarsi dell'esistenza e del corretto funzionamento, negli Stati membri, dei sistemi di gestione e di controllo delle spese comunitarie e fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri, è necessario prevedere l'esecuzione di verifiche da parte di persone incaricate dalla Commissione e la facoltà, per quest'ultima, di chiedere assistenza agli Stati membri.

      (31) È necessario ricorrere quanto più possibile all'informatica per elaborare le informazioni da trasmettere alla Commissione. In occasione delle verifiche, la Commissione deve poter avere pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, su supporto sia cartaceo sia elettronico.

      (32) È opportuno fissare un termine per gli ultimi pagamenti dei programmi di sviluppo rurale approvati per il periodo 2000-2006 e finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (di seguito «FEAOG»), sezione garanzia. Per consentire agli Stati membri di ottenere il rimborso dei pagamenti effettuati dopo tale termine, è opportuno prevedere misure transitorie specifiche. Tali misure dovrebbero altresì includere disposizioni relative al recupero degli anticipi versati dalla Commissione in virtù dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché agli importi oggetto della modulazione volontaria di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune.

      (33) È altresì opportuno fissare un termine a partire dal quale la Commissione può disimpegnare automaticamente gli importi impegnati ma non spesi nel quadro dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEAOG, sezione garanzia, qualora non le siano pervenuti, entro tale termine, i documenti necessari relativi alla chiusura delle operazioni. Occorre definire i documenti necessari alla Commissione per accertarsi di detta chiusura.

      (34) L'amministrazione dei Fondi è affidata alla Commissione ed è prevista una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato dei Fondi agricoli.

      (35) Data l'entità del finanziamento comunitario, è necessario che il Parlamento europeo e il Consiglio siano regolarmente informati mediante la trasmissione di relazioni finanziarie.

      (36) Poiché nel contesto dell'applicazione dei sistemi di controllo nazionali e della verifica di conformità possono essere comunicati dati personali o segreti commerciali, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione garantiscano la riservatezza delle informazioni ricevute in tale contesto.

      (37) Per garantire una sana gestione finanziaria del bilancio comunitario, nel rispetto dei principi di equità a livello sia degli Stati membri sia degli agricoltori, occorre precisare le regole relative all'utilizzazione dell'euro.

      (38) Occorre abrogare il regolamento n. 25 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune, il regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia, nonché il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio. Occorre anche sopprimere alcuni articoli del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore, poiché il presente regolamento prevede disposizioni corrispondenti.

      (39) Occorre adottare le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, e distinguere tra tali misure quelle soggette, rispettivamente, alla procedura del comitato di gestione e del comitato consultivo, in quanto quest'ultima procedura è talora, nell'ottica di una maggiore efficacia, la più appropriata.

      (40) La sostituzione delle disposizioni previste dai regolamenti abrogati con le disposizioni del presente regolamento rischia di creare problemi pratici e specifici, connessi in particolare al passaggio alle nuove modalità, problemi che il presente regolamento non tratta. Per far fronte a quest'eventualità, occorre consentire alla Commissione di adottare le misure necessarie e debitamente giustificate, che dovrebbero poter derogare alle disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura necessaria e per un periodo limitato.

      (41) Poiché il periodo di programmazione dei programmi di sviluppo rurale finanziati in virtù del presente regolamento inizia il 1° gennaio 2007, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla stessa data. È tuttavia necessario che determinate sue disposizioni si applichino a decorrere da una data anteriore.

      (42) La Corte dei conti ha espresso il suo parere.

      (43) Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il suo parere,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Oggetto e campo d'applicazione

     Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le regole specifiche applicabili al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune, comprese le spese per lo sviluppo rurale.

 

          Art. 2. Fondi per il finanziamento delle spese agricole

     1. Per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune definiti dal trattato e provvedere al finanziamento delle varie misure contemplate da tale politica, comprese le misure di sviluppo rurale, sono costituiti i seguenti fondi:

     a) il Fondo europeo agricolo di garanzia (di seguito «FEAGA»);

     b) il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito «FEASR»).

     2. Il FEAGA e il FEASR sono parti del bilancio generale delle Comunità europee.

 

          Art. 3. Spese del FEAGA

     1. Il FEAGA finanzia in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e la Comunità le spese seguenti, sostenute in conformità del diritto comunitario:

     a) le restituzioni fissate per l'esportazione dei prodotti agricoli nei paesi terzi;

     b) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli;

     c) i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla politica agricola comune;

     d) il contributo finanziario della Comunità alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno della Comunità e nei paesi terzi, realizzate tramite gli Stati membri in base a programmi selezionati dalla Commissione, diversi dai programmi di cui all'articolo 4;

     e) l’aiuto alla ristrutturazione, l’aiuto alla diversificazione, l’aiuto supplementare alla diversificazione e l’aiuto transitorio di cui agli articoli 3, 6, 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità. [2]

     2. Il FEAGA finanzia in modo centralizzato le spese seguenti, sostenute in conformità del diritto comunitario:

     a) il contributo finanziario della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, ad azioni ispettive nel settore veterinario, nel settore dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, a programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) e ad azioni fitosanitarie;

     b) la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organizzazioni internazionali;

     c) le misure adottate in conformità della normativa comunitaria, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;

     d) la creazione e il mantenimento dei sistemi d'informazione contabile agricola;

     e) i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole;

     f) le spese relative ai mercati della pesca.

 

          Art. 4. Spese del FEASR

     Il FEASR finanzia in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e la Comunità il contributo finanziario della Comunità ai programmi di sviluppo rurale eseguiti ai sensi della normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

 

          Art. 5. Altri finanziamenti compresa l'assistenza tecnica

     Il FEAGA e il FEASR possono finanziare, per quanto di loro competenza, in modo centralizzato, su iniziativa della Commissione o iniziativa propria, le azioni di preparazione, sorveglianza, supporto amministrativo e tecnico, valutazione, revisione e controllo necessarie per l'attuazione della politica agricola comune, compreso lo sviluppo rurale. Queste azioni comprendono in particolare:

     a) le azioni necessarie per l'analisi, la gestione, la sorveglianza, lo scambio di informazioni e l'attuazione della politica agricola comune, come pure azioni relative all'attuazione dei sistemi di controllo e l'assistenza tecnica e amministrativa;

     b) le azioni necessarie per mantenere e sviluppare metodi e mezzi tecnici di informazione, interconnessione, sorveglianza e controllo della gestione finanziaria dei fondi utilizzati per il finanziamento della politica agricola comune;

     c) l'informazione sulla politica agricola comune, su iniziativa della Commissione;

     d) gli studi sulla politica agricola comune e la valutazione delle misure finanziate dal FEAGA e dal FEASR, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi applicate;

     e) ove rilevante, le agenzie esecutive istituite a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari, che operano nell'ambito della politica agricola comune;

     f) le azioni di divulgazione, sensibilizzazione, promozione della cooperazione e degli scambi di esperienze a livello della Comunità, realizzate nel contesto dello sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate.

 

          Art. 6. Riconoscimento e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento

     1. Svolgono la funzione di organismi pagatori i servizi e gli organismi degli Stati membri che, per quanto riguarda i pagamenti da essi eseguiti, nonché per la comunicazione e la conservazione delle informazioni, offrono adeguate garanzie circa:

     a) il controllo dell'ammissibilità delle domande e, nel quadro dello sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme comunitarie, prima di procedere all'ordine di pagamento;

     b) l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;

     c) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria;

     d) la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie;

     e) l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme comunitarie.

     Fatta eccezione per il pagamento degli aiuti comunitari, l'esecuzione dei compiti può essere delegata.

     2. Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi che rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 1.

     Tenuto conto del proprio ordinamento costituzionale e della propria struttura istituzionale, ogni Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti al minimo necessario per garantire che le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4 siano eseguite secondo modalità amministrative e contabili appropriate.

     3. Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, lo Stato membro comunica alla Commissione gli estremi del servizio o dell'organismo incaricato di:

     a) raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione;

     b) promuovere un'applicazione armonizzata delle norme comunitarie.

     Tale servizio od organismo (di seguito «organismo di coordinamento») è oggetto di un riconoscimento specifico da parte degli Stati membri relativo all'elaborazione delle informazioni finanziarie di cui alla lettera a).

     4. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare una o più condizioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro revoca il riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema.

 

          Art. 7. Organismi di certificazione

     L'organismo di certificazione è un'entità, di diritto pubblico o privato, designata dallo Stato membro in vista della certificazione dei conti dell'organismo pagatore riconosciuto relativamente alla veridicità, completezza e correttezza degli stessi, tenuto conto del sistema di gestione e controllo istituito.

 

          Art. 8. Comunicazione delle informazioni e accesso ai documenti

     1. Fatte salve le disposizioni dei regolamenti settoriali, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni, le dichiarazioni e i documenti seguenti:

     a) per gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento riconosciuti:

     i) l'atto di riconoscimento;

     ii) la funzione (organismo pagatore riconosciuto od organismo di coordinamento riconosciuto);

     iii) ove rilevante, la revoca del riconoscimento;

     b) per gli organismi di certificazione:

     i) la denominazione;

     ii) l'indirizzo;

     c) per le azioni relative ad operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR:

     i) le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, firmate dall'organismo pagatore riconosciuto o dall'organismo di coordinamento riconosciuto, corredate delle informazioni richieste;

     ii) la stima del fabbisogno finanziario, per quanto riguarda il FEAGA, e, per quanto riguarda il FEASR, l'aggiornamento delle stime delle dichiarazioni di spesa che saranno presentate nel corso dell'anno e le stime delle dichiarazioni di spesa relative all'esercizio finanziario successivo;

     iii) i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti, completati da una dichiarazione di affidabilità firmata dal responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e della relazione di certificazione elaborata dall'organismo di certificazione di cui all'articolo 7.

     I conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti sono comunicati, per la parte riguardante le spese del FEASR, con riferimento a ciascun programma.

     2. Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dalla normativa comunitaria e mettono tali documenti ed informazioni a disposizione della Commissione.

     Se i documenti sono conservati presso un'autorità, che agisce su delega di un organismo pagatore, incaricata dell'ordinazione delle spese, quest'ultima trasmette all'organismo pagatore riconosciuto relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati.

 

          Art. 9. Tutela degli interessi finanziari della Comunità e garanzie relative alla gestione dei Fondi comunitari

     1. Gli Stati membri:

     a) adottano, nell'ambito della politica agricola comune, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare allo scopo di:

     i) accertare se le operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR siano reali e regolari;

     ii) prevenire e perseguire le irregolarità;

     iii) recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze;

     b) istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace, che comprende una certificazione dei conti ed una dichiarazione di affidabilità basata sulla firma del responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto.

     2. La Commissione si adopera affinché gli Stati membri si accertino della legittimità e della regolarità delle spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, nonché del rispetto dei principi della sana gestione finanziaria e mette in atto, a tale scopo, le misure e i controlli seguenti:

     a) si accerta dell'esistenza e del corretto funzionamento die sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri;

     b) procede alla riduzione o alla sospensione totale o parziale dei pagamenti intermedi ed applica le rettifiche finanziarie necessarie, in particolare in caso di inadeguatezza dei sistemi di gestione e di controllo;

     c) si accerta dell'avvenuto rimborso del prefinanziamento e procede, se del caso, al disimpegno automatico degli impegni di bilancio.

     3. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni e delle misure adottate in virtù del paragrafo 1 e, per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale, delle misure adottate per la gestione e il controllo, in conformità della normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, per tutelare gli interessi finanziari della Comunità.

 

          Art. 10. Ammissibilità dei pagamenti eseguiti dagli organismi pagatori

     Le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4 possono beneficiare di un finanziamento comunitario solo se sono state eseguite dagli organismi pagatori riconosciuti, designati dagli Stati membri.

 

          Art. 11. Pagamento integrale ai beneficiari

     Salvo disposizione contraria prevista dalla normativa comunitaria, i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dal presente regolamento o agli importi corrispondenti alla partecipazione finanziaria pubblica ai programmi di sviluppo rurale sono versati integralmente ai beneficiari.

 

TITOLO II

FEAGA

 

CAPO 1

Finanziamento comunitario

 

          Art. 12. Massimale di bilancio

     1. Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal quadro finanziario pluriennale di cui all'accordo interistituzionale, ridotti degli importi di cui al paragrafo 2.

     2. La Commissione fissa gli importi che sono messi a disposizione del FEASR in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 143 quinquies e 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     3. La Commissione fissa, in base ai dati di cui ai paragrafi 1 e 2, il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA.

 

          Art. 13. Spese amministrative e di personale

     Le spese connesse a costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA non sono finanziate dal FEAGA.

 

          Art. 14. Pagamenti mensili

     1. Gli stanziamenti necessari per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione sotto forma di rimborsi mensili (di seguito «pagamenti mensili»), calcolati in base alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di un periodo di riferimento.

     2. Fino al versamento dei pagamenti mensili da parte della Commissione, gli Stati membri mobilizzano le risorse finanziarie necessarie per procedere alle spese in funzione dei bisogni dei loro organismi pagatori riconosciuti.

 

          Art. 15. Modalità di versamento dei pagamenti mensili

     1. La Commissione procede ai pagamenti mensili, fatte salve le decisioni di cui agli articoli 30 e 31, per le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti degli Stati membri nel corso del mese di riferimento.

     2. Secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 3, la Commissione decide i pagamenti mensili da versare, in base ad una dichiarazione delle spese presentata dagli Stati membri e alle informazioni fornite a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, tenendo conto delle riduzioni o delle sospensioni applicate a norma dell'articolo 17.

     3. I pagamenti mensili sono versati allo Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di esecuzione delle spese.

     4. Le spese sostenute dagli Stati membri dal 1° al 15 ottobre sono imputate al mese di ottobre; le spese sostenute dal 16 al 31 ottobre sono imputate al mese di novembre.

     5. La Commissione può decidere pagamenti complementari ovvero deduzioni. Il comitato dei Fondi agricoli ne è in tal caso informato nel corso della riunione successiva.

 

          Art. 16. Rispetto dei termini di pagamento

     Qualora la normativa comunitaria preveda termini di pagamento, ogni superamento di tali termini da parte degli organismi pagatori comporta la non ammissibilità dei pagamenti al finanziamento comunitario, salvo nei casi, alle condizioni ed entro i limiti determinati, in base al principio di proporzionalità.

 

          Art. 17. Riduzione e sospensione dei pagamenti mensili

     1. Se le dichiarazioni di spesa o le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, non le consentono di constatare che l'impegno dei fondi è conforme alle norme comunitarie in vigore, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di fornire informazioni complementari entro un termine che essa fissa in funzione della gravità del problema e che, in linea di massima, non può essere inferiore a trenta giorni.

     In mancanza di risposta dello Stato membro alla richiesta della Commissione di cui al primo comma, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o permette di concludere che le regole comunitarie in vigore non sono state osservate o che si è in presenza di un'utilizzazione impropria dei fondi comunitari, la Commissione può ridurre o sospendere temporaneamente i pagamenti mensili allo Stato membro. Essa ne informa lo Stato membro, precisando che si è proceduto a tali riduzioni o sospensioni.

     2. Se le dichiarazioni o le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, le permettono di stabilire che si è in presenza di un superamento del massimale finanziario fissato dalla normativa comunitaria o di una palese inosservanza delle norme comunitarie in vigore, la Commissione può applicare le riduzioni o le sospensioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, dopo aver messo lo Stato membro in grado di presentare osservazioni.

     3. Le riduzioni e le sospensioni sono applicate nel rispetto del principio di proporzionalità, nell'ambito della decisione sui pagamenti mensili di cui all'articolo 15, paragrafo 2, fatte salve le decisioni di cui agli articoli 30 e 31.

 

CAPO 2

Disciplina di bilancio

 

          Art. 18. Rispetto del massimale

     1. In ogni fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio, gli stanziamenti relativi alle spese del FEAGA non possono superare il saldo netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

     Ogni atto giuridico che abbia un'incidenza sul bilancio del FEAGA, proposto dalla Commissione o deciso dal Consiglio o dalla Commissione, rispetta il saldo netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

     2. Qualora nella normativa comunitaria sia previsto un massimale finanziario delle spese agricole in euro per un dato Stato membro, le relative spese sono rimborsate allo stesso nel limite di tale massimale fissato in euro, previo adattamento, se del caso, per tener conto delle conseguenze dell'eventuale applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/ 2003.

     3. I massimali nazionali dei pagamenti diretti fissati dalla normativa comunitaria, compresi quelli stabiliti dall'articolo 41, paragrafo 1, e dall'articolo 71 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003, corretti in base alle percentuali e agli adattamenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono considerati massimali finanziari in euro.

     4. Se entro il 30 giugno di un dato anno il Consiglio non ha fissato gli adattamenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Commissione fissa tali adattamenti secondo la procedura prevista dall'articolo 41, paragrafo 3, del presente regolamento e ne informa immediatamente il Consiglio.

     5. Entro il 1° dicembre il Consiglio può, su proposta della Commissione, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adeguare il tasso di adattamento dei pagamenti diretti fissati conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/ 2003.

 

          Art. 19. Procedura della disciplina di bilancio

     1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, contemporaneamente al progetto preliminare di bilancio per l'esercizio N, le previsioni per gli esercizi N-1, N e N+1. Contestualmente presenta un'analisi dei divari constatati tra le previsioni iniziali e le spese effettive per gli esercizi N-2 e N-3.

     2. Qualora, in fase di elaborazione del progetto preliminare di bilancio per l'esercizio N, emerga che il saldo netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3, per l'esercizio N, tenendo conto del margine di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/ 2003, rischia di essere superato, la Commissione propone al Consiglio le misure necessarie, in particolare quelle richieste in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     3. Ove ritenga che esista un rischio di superamento del saldo netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3, senza che le sia possibile adottare misure sufficienti per risanare la situazione nell'ambito delle sue competenze di gestione, la Commissione propone in qualsiasi momento al Consiglio altre misure destinate a garantire il rispetto di tale saldo.

     Il Consiglio decide in merito tali misure, secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato, nel termine di due mesi dal ricevimento della proposta della Commissione. Il Parlamento europeo formula il proprio parere in tempo utile per permettere al Consiglio di prenderne conoscenza e adottare una decisione entro il termine indicato.

     4. Se al termine dell'esercizio di bilancio N le domande di rimborso degli Stati membri superano o rischiano di superare il saldo netto fissato a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, la Commissione:

     a) prende in considerazione tali domande in proporzione alle domande presentate dagli Stati membri ed entro i limiti del bilancio disponibile e fissa in via provvisoria l'importo dei pagamenti per il mese considerato;

     b) entro il 28 febbraio dell'anno successivo stabilisce la situazione per tutti gli Stati membri per quanto riguarda il finanziamento comunitario relativo all'esercizio precedente;

     c) stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 3, l'importo globale del finanziamento comunitario, ripartito per Stato membro, in base ad un tasso unico di finanziamento comunitario, nei limiti del bilancio disponibile per i pagamenti mensili;

     d) procede, al più tardi al momento dei pagamenti mensili del mese di marzo dell'anno N+1, alle eventuali compensazioni tra Stati membri.

 

          Art. 20. Sistema di allarme

     Al fine di garantire che il massimale di bilancio non sia superato, la Commissione istituisce un sistema di allarme e controllo mensile delle spese del FEAGA.

     Prima dell'inizio di ciascun esercizio di bilancio, la Commissione determina a tale scopo l'andamento delle spese mensili basandosi, all'occorrenza, sulla media delle spese mensili nei tre anni precedenti.

     La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione mensile nella quale si esamina l'andamento delle spese effettuate rispetto alle previsioni e comportante una valutazione dell'esecuzione prevedibile per l'esercizio in corso.

 

          Art. 21. Tasso di cambio di riferimento

     1. Quando la Commissione adotta il progetto preliminare di bilancio oppure una lettera rettificativa di questo che riguarda le spese agricole, essa utilizza, per elaborare le stime di bilancio del FEAGA, il tasso di cambio tra euro e dollaro statunitense rilevato in media sul mercato nell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adottasse il documento di bilancio in questione.

     2. Quando la Commissione adotta un progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo oppure una lettera rettificativa di questo, nella misura in cui tali documenti riguardano gli stanziamenti relativi alle azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), essa utilizza:

     a) da un lato, il tasso di cambio tra euro e dollaro statunitense effettivamente rilevato in media sul mercato a decorrere dal 1° agosto dell'esercizio precedente fino alla fine dell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adottasse il documento di bilancio e al massimo il 31 luglio dell'esercizio in corso;

     b) dall'altro, in previsione per l'esercizio restante, detto tasso medio effettivamente constatato nel corso dell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adottasse il documento di bilancio.

 

TITOLO III

FEASR

 

CAPO 1

Metodo di finanziamento

 

          Art. 22. Partecipazione finanziaria del FEASR

     La partecipazione finanziaria del FEASR alle spese dei programmi di sviluppo rurale è fissata per ogni programma nei limiti dei massimali stabiliti dalla normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, maggiorata degli importi fissati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.

     Le spese finanziate in virtù del presente regolamento non possono beneficiare di alcun altro finanziamento nell'ambito del bilancio comunitario.

 

          Art. 23. Impegni di bilancio

     Gli impegni di bilancio comunitari relativi ai programmi di sviluppo rurale (di seguito «impegni di bilancio») sono effettuati per frazioni annue nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.

     La decisione della Commissione che adotta ciascun programma di sviluppo rurale presentato dallo Stato membro vale come decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e costituisce, in seguito alla sua notifica allo Stato membro, un impegno giuridico ai sensi di quest'ultimo regolamento.

     Per ciascun programma, l'impegno di bilancio relativo alla prima frazione segue l'adozione del programma da parte della Commissione. La Commissione procede agli impegni di bilancio relativi alle frazioni successive, in base alla decisione di cui al secondo comma, anteriormente al 1° maggio di ogni anno.

 

CAPO 2

Gestione finanziaria

 

          Art. 24. Disposizioni comuni per i pagamenti

     1. La Commissione versa la partecipazione del FEASR in base agli impegni di bilancio.

     2. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese di cui all'articolo 4 attraverso un prefinanziamento, pagamenti intermedi e il versamento del saldo. Tale stanziamenti sono versati secondo le condizioni di cui agli articoli 25, 26, 27 e 28.

     3. I pagamenti sono imputati all'impegno di bilancio aperto da più lunga data.

     4. Il totale cumulato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi effettuati non supera il 95 % del contributo del FEASR ad ogni programma di sviluppo rurale.

 

          Art. 25. Versamento del prefinanziamento

     1. La Commissione, una volta adottato il programma di sviluppo rurale, versa allo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il programma interessato. Tale importo rappresenta il 7 % del contributo del FEASR al programma di cui trattasi. Esso può essere frazionato su due esercizi finanziari, in funzione delle disponibilità di bilancio.

     2. Alla Commissione è rimborsata la totalità del prefinanziamento, qualora nei 24 mesi successivi alla data del versamento della prima parte del prefinanziamento non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa per il relativo programma di sviluppo rurale.

     3. Gli interessi generati dal prefinanziamento sono destinati al relativo programma di sviluppo rurale e dedotti dall'importo delle spese pubbliche indicate nella dichiarazione finale di spesa.

     4. La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata all'atto della chiusura del relativo programma di sviluppo rurale.

 

          Art. 26. Versamento dei pagamenti intermedi

     1. Per ciascun programma di sviluppo rurale sono effettuati pagamenti intermedi calcolati applicando il tasso di cofinanziamento di ciascun asse prioritario alle spese pubbliche certificate per tale asse.

     2. La Commissione effettua i pagamenti intermedi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, allo scopo di rimborsare le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti per la realizzazione delle operazioni.

     3. La Commissione effettua ciascun pagamento intermedio a condizione che siano rispettati i seguenti obblighi:

     a) le sia stata trasmessa una dichiarazione delle spese firmata dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c);

     b) sia rispettato l'importo globale del contributo del FEASR assegnato ad ogni asse prioritario per l'intero periodo di riferimento del programma interessato;

     c) le sia stata trasmessa l'ultima relazione annuale sull'attuazione del programma di sviluppo rurale.

     4. Nel caso in cui una delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo non sia rispettata, la Commissione informa quanto prima l'organismo pagatore riconosciuto e l'organismo di coordinamento, se quest'ultimo è stato designato, che la dichiarazione di spesa non può essere accettata.

     5. La Commissione effettua il pagamento intermedio entro un termine non superiore a 45 giorni a decorrere dalla registrazione di una dichiarazione di spesa rispondente alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, fatte salve le decisioni di cui agli articoli 30 e 31.

     6. Gli organismi pagatori riconosciuti elaborano e trasmettono alla Commissione, tramite l'organismo di coordinamento o direttamente, qualora lo stesso non sia stato designato, dichiarazioni di spesa intermedie relative ai programmi di sviluppo rurale secondo una periodicità fissata dalla Commissione. Tali dichiarazioni di spesa riguardano le spese sostenute dall'organismo pagatore riconosciuto nel corso di ciascun periodo interessato.

     Le dichiarazioni di spesa intermedie relative alle spese sostenute a partire dal 16 ottobre sono imputate al bilancio dell'anno successivo.

 

          Art. 27. Sospensione e riduzione dei pagamenti intermedi

     1. I pagamenti intermedi sono effettuati alle condizioni previste all'articolo 81 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/ 2002 in base alle dichiarazioni di spesa e alle informazioni finanziarie fornite dagli Stati membri.

     2. Se le dichiarazioni di spesa o le informazioni comunicate da uno Stato membro non permettono di constatare la conformità della dichiarazione di spesa alle norme comunitarie applicabili, si chiede allo Stato membro interessato di fornire informazioni complementari entro un termine fissato in funzione della gravità del problema, che, in linea di massima, non può essere inferiore a trenta giorni.

     3. In assenza di risposta dello Stato membro alla richiesta di cui al paragrafo 2, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o permette di concludere che la normativa non è stata rispettata o che si è in presenza di un'utilizzazione impropria dei fondi comunitari, la Commissione può ridurre o sospendere temporaneamente i pagamenti intermedi allo Stato membro. Essa ne informa lo Stato membro.

     4. La sospensione e la riduzione dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 26 rispettano il principio di proporzionalità e sono effettuate fatte salve le decisioni di cui agli articoli 30 e 31.

 

          Art. 28. Versamento del saldo e chiusura del programma

     1. La Commissione procede al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al tasso di cofinanziamento applicabile per asse, dopo aver ricevuto l'ultima relazione annuale sull'attuazione di un programma di sviluppo rurale, i conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del relativo programma di sviluppo rurale e la corrispondente decisione di liquidazione. I conti annuali sono da presentarsi alla Commissione non oltre il 30 giugno 2016 e riguardano le spese sostenute dall'organismo pagatore riconosciuto fino al 31 dicembre 2015.

     2. Il pagamento del saldo è effettuato entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni e dei documenti indicati al paragrafo 1 del presente articolo. Dopo il pagamento del saldo la Commissione disimpegna entro sei mesi gli importi che rimangono impegnati, fatto salvo il disposto dell'articolo 29, paragrafo 6.

     3. La mancata trasmissione alla Commissione entro il 30 giugno 2016 dell'ultima relazione annuale di attuazione e dei documenti necessari per la liquidazione dei conti dell'ultimo anno di attuazione del programma comporta il disimpegno automatico del saldo, a norma dell'articolo 29.

 

          Art. 29. Disimpegno automatico

     1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 3, a titolo di spese sostenute, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.

     2. La parte degli impegni di bilancio ancora aperti al 31 dicembre 2015, per la quale non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa entro il 30 giugno 2016, è disimpegnata automaticamente.

     3. Qualora sia necessaria una decisione della Commissione, successiva alla decisione di approvazione di un programma di sviluppo rurale, per autorizzare un aiuto o un regime di aiuti, il termine per il disimpegno automatico decorre a partire dalla data di tale decisione successiva. Gli importi che beneficiano di tale deroga sono fissati in base ad uno scadenzario fornito dallo Stato membro.

     4. In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto, per l'importo corrispondente alle operazioni interessate, per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un'informazione motivata entro il 31 dicembre dell'anno N+2.

     5. Dal calcolo degli importi disimpegnati automaticamente sono escluse:

     a) la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno N + 2;

     b) la parte degli impegni di bilancio che un organismo pagatore non ha potuto pagare per causa di forza maggiore, con serie ripercussioni sulla realizzazione del programma di sviluppo rurale. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore devono dimostrarne le conseguenze dirette sull'attuazione di tutto o di parte del programma.

     6. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e le autorità interessate quando esista il rischio di applicazione del disimpegno automatico. La Commissione comunica allo Stato membro e alle autorità interessate l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso. Lo Stato membro dispone di un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento di tale informazione per dare il proprio accordo sull'importo del disimpegno o presentare osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi ai termini indicati ai paragrafi da 1 a 4.

     7. In caso di disimpegno automatico, la partecipazione del FEASR al corrispondente programma di sviluppo rurale è ridotta, per l'anno considerato, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Lo Stato membro presenta un piano di finanziamento riveduto allo scopo di ripartire l'importo della riduzione del contributo tra gli assi del programma. In assenza di tale piano, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati a ciascun asse prioritario.

     8. Qualora il presente regolamento entri in vigore dopo il 1° gennaio 2007, il termine alla scadenza del quale può essere effettuato il primo disimpegno automatico, di cui al paragrafo 1, è prorogato, per il primo impegno, del numero di mesi compreso tra il 1° gennaio 2007 e la data di adozione, da parte della Commissione, del corrispondente programma di sviluppo rurale.

 

TITOLO IV

LIQUIDAZIONE DEI CONTI E SORVEGLIANZA DA PARTE DELLA COMMISSIONE

 

CAPO 1

Liquidazione

 

          Art. 30. Liquidazione contabile

     1. Anteriormente al 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio considerato la Commissione procede alla liquidazione contabile degli organismi pagatori riconosciuti, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 3, in base alle informazioni comunicate a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii).

     2. La decisione di liquidazione dei conti riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi. Essa non pregiudica l'adozione di decisioni successive a norma dell'articolo 31.

 

          Art. 31. Verifica di conformità

     1. La Commissione decide gli importi da escludere dal finanziamento comunitario qualora constati che alcune spese, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, non sono state eseguite in conformità delle norme comunitarie, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 3.

     2. La Commissione valuta gli importi da rifiutare tenendo conto, in particolare, della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell'inosservanza, nonché del danno finanziario causato alla Comunità.

     3. Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le parti cercano di raggiungere un accordo sulle misure da adottare.

     In assenza di accordo, lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi, il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla Commissione, che la esamina prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento.

     4. Il rifiuto del finanziamento non può riguardare:

     a) le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, eseguite più di 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche;

     b) le spese per misure pluriennali che rientrano nelle spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o in quelle relative ai programmi di cui all'articolo 4, per le quali l'ultimo obbligo imposto al beneficiario risale a oltre 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche;

     c) le spese relative alle misure nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 4, diverse da quelle previste alla lettera b), per le quali il pagamento o, se del caso, il pagamento del saldo da parte dell'organismo pagatore è stato effettuato oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro interessato il risultato delle verifiche.

     5. Il paragrafo 4 non si applica alle conseguenze finanziarie:

     a) delle irregolarità di cui agli articoli 32 e 33;

     b) connesse ad aiuti nazionali o ad infrazioni per le quali è stata avviata la procedura di cui all'articolo 88 del trattato o quella di cui all'articolo 226 dello stesso.

 

CAPO 2

Irregolarità

 

          Art. 32. Disposizioni specifiche per il FEAGA

     1. Gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA del mese dell'incasso effettivo.

     2. All'atto del versamento nel bilancio comunitario degli importi recuperati di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può trattenerne il 20 % a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, salvo per gli importi relativi a irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o altri organismi dello stesso Stato membro.

     3. All'atto della trasmissione dei conti annuali, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), gli Stati membri comunicano alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità, contenente una ripartizione degli importi non ancora recuperati, per procedimento amministrativo e/o giudiziario e per anno corrispondente al primo verbale, amministrativo o giudiziario, che accerta l'irregolarità.

     Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione la situazione dettagliata dei singoli procedimenti di recupero e dei singoli importi non ancora recuperati.

     4. Dopo aver dato corso alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 3, la Commissione può decidere di imputare allo Stato membro gli importi da recuperare nei seguenti casi:

     a) qualora lo Stato membro non abbia avviato tutti i procedimenti amministrativi o giudiziari previsti dal diritto nazionale e comunitario per procedere al recupero nel corso dell'anno successivo al primo verbale amministrativo o giudiziario;

     b) qualora il primo verbale amministrativo o giudiziario non sia stato stilato o lo sia stato con un ritardo tale da compromettere il recupero, oppure qualora l'irregolarità non sia stata registrata nella tabella riepilogativa, di cui al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo, nell'anno del primo verbale amministrativo o giudiziario.

     5. Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro e per il 50 % a carico del bilancio comunitario.

     Nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 3, primo comma, lo Stato membro indica separatamente gli importi per i quali il recupero non è stato realizzato nei termini previsti al primo comma del presente paragrafo.

     La ripartizione dell'onere finanziario connesso al mancato recupero, a norma del primo comma, lascia impregiudicato l'obbligo per lo Stato membro interessato di dare corso ai procedimenti di recupero, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento. Gli importi così recuperati sono imputati al FEAGA nella misura del 50 %, previa applicazione della trattenuta di cui al paragrafo 2, del presente articolo.

     Qualora, nell'ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l'assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara al FEAGA, come spesa, l'onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma.

     Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e l'importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo massimo pari al 50 % del termine iniziale.

     6. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo nei casi seguenti:

     a) se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare;

     b) se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

     Lo Stato membro interessato indica separatamente, nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 3, primo comma, gli importi per i quali ha deciso di non portare avanti i procedimenti di recupero, giustificando la propria decisione.

     7. Lo Stato membro dichiara le conseguenze finanziarie che sono a suo carico, in applicazione del paragrafo 5, nei conti annuali da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii). La Commissione ne verifica la corretta applicazione e procede, se del caso, ai necessari adattamenti all'atto dell'adozione della decisione di cui all'articolo 30, paragrafo 1.

     8. Dopo aver dato corso alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 3, la Commissione può decidere di escludere dal finanziamento comunitario gli importi posti a carico del bilancio comunitario nei seguenti casi:

     a) in applicazione dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo, qualora constati che le irregolarità o il mancato recupero sono imputabili a irregolarità o negligenze dell'amministrazione o di un servizio od organismo di uno Stato membro;

     b) in applicazione del paragrafo 6 del presente articolo, qualora ritenga che la giustificazione addotta dallo Stato membro non è sufficiente per giustificare la decisione di porre fine al procedimento di recupero.

 

          Art. 33. Disposizioni specifiche per il FEASR

     1. Gli Stati membri applicano le rettifiche finanziarie connesse a irregolarità e negligenze rilevate nelle operazioni o nei programmi di sviluppo rurale attraverso la soppressione totale o parziale del relativo finanziamento comunitario. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità rilevate, nonché dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR.

     2. Qualora si siano già versati fondi comunitari al beneficiario, l'organismo pagatore riconosciuto procede al loro recupero secondo le proprie procedure interne e li riutilizza a norma del paragrafo 3, lettera c).

     3. Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie e alla riutilizzazione dei fondi recuperati alle seguenti condizioni:

     a) in caso di constatazione di irregolarità, gli Stati membri ampliano le indagini in modo da coprire tutte le operazioni presumibilmente interessate dalle irregolarità;

     b) gli Stati membri comunicano le rettifiche corrispondenti alla Commissione;

     c) gli importi esclusi dal finanziamento comunitario e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati al programma interessato. Tuttavia, lo Stato membro può riutilizzare i fondi comunitari esclusi o recuperati soltanto per un'operazione prevista dallo stesso programma di sviluppo rurale e non può riassegnarli a favore di operazioni che sono state oggetto di una rettifica finanziaria.

     4. All'atto della trasmissione dei conti annuali, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), gli Stati membri comunicano alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità, contenente una ripartizione degli importi non ancora recuperati, per procedimento amministrativo e/o giudiziario e per anno corrispondente al primo verbale, amministrativo o giudiziario, che accerta l'irregolarità.

     Essi informano la Commissione del modo in cui hanno deciso o prevedono di riutilizzare i fondi annullati e, se del caso, di modificare il piano di finanziamento del corrispondente programma di sviluppo rurale.

     5. Dopo aver dato corso alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 3, la Commissione può decidere di imputare allo Stato membro gli importi da recuperare nei seguenti casi:

     a) quando lo Stato membro non abbia avviato tutti i procedimenti amministrativi o giudiziari previsti dal diritto nazionale e comunitario per il recupero delle somme versate ai beneficiari nell'anno che segue il primo verbale amministrativo o giudiziario;

     b) quando lo Stato membro non abbia rispettato gli obblighi che gli incombono ai sensi del paragrafo 3, lettere a) e c), del presente articolo.

     6. Qualora sia stato possibile realizzare il recupero di cui al paragrafo 2 dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale, lo Stato membro riversa le somme recuperate nel bilancio comunitario.

     7. Gli Stati membri possono decidere di porre fine al procedimento di recupero dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale alle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 6.

     8. Qualora il recupero non abbia avuto luogo prima della chiusura di un programma di sviluppo rurale, le conseguenze finanziarie dell'assenza di recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro interessato e per il 50 % a carico del bilancio comunitario e sono imputate a bilancio decorsi quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure decorsi otto anni, qualora il recupero sia oggetto di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, oppure alla chiusura del programma, qualora tali termini scadano prima della chiusura.

     Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e l'importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo massimo pari al 50 % del termine iniziale.

     9. Nei casi di cui al paragrafo 8, lo Stato membro versa al bilancio comunitario gli importi relativi alla quota del 50 % a suo carico.

     10. Un'eventuale rettifica finanziaria effettuata dalla Commissione lascia impregiudicati gli obblighi dello Stato membro di recuperare gli importi versati nell'ambito della propria partecipazione finanziaria, in virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.

 

          Art. 34. Destinazione specifica delle entrate provenienti dagli Stati membri

     1. Sono considerate entrate con destinazione specifica, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002:

     a) gli importi che, in applicazione degli articoli 31, 32 e 33 del presente regolamento, devono essere versati al bilancio comunitario, inclusi i relativi interessi;

     b) gli importi riscossi o recuperati in applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

     c) gli importi del contributo temporaneo per la ristrutturazione riscossi a norma del regolamento (CE) n. 320/2006. [3]

     2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono versati nel bilancio comunitario e, in caso di riutilizzazione, usati esclusivamente per finanziare spese del FEAGA o rispettivamente del FEASR. [4]

     3) Le disposizioni del presente regolamento si applicano, per analogia, alle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo. [5]

 

          Art. 35. Definizione di verbale amministrativo o giudiziario

     Ai fini del presente capo, il primo verbale amministrativo o giudiziario è la prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.

 

CAPO 3

Sorveglianza da parte della Commissione

 

          Art. 36. Accesso alle informazioni

     1. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del FEAGA e del FEASR e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile avviare nell'ambito della gestione del finanziamento comunitario, compresi i controlli in loco.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate per l'applicazione degli atti comunitari inerenti alla politica agricola comune, allorché questi atti abbiano un'incidenza finanziaria per il FEAGA o il FEASR.

     3. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni sulle irregolarità constatate, a norma degli articoli 32 e 33, e quelle relative alle azioni avviate per il recupero delle somme indebitamente versate in seguito a tali irregolarità.

 

          Art. 37. Controlli in loco

     1. Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e delle disposizioni dell'articolo 248 del trattato nonché qualsiasi controllo eseguito in base all'articolo 279 del trattato, la Commissione può organizzare controlli in loco allo scopo di verificare, in particolare:

     a) la conformità delle prassi amministrative alle norme comunitarie;

     b) l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR;

     c) le modalità secondo le quali sono realizzate e verificate le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR.

     Le persone incaricate dalla Commissione dell'esecuzione dei controlli in loco o gli agenti della Commissione che agiscono nell'ambito delle competenze loro conferite hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e relativi metadati elaborati o ricevuti e conservati su supporto elettronico, inerenti alle spese finanziate dal FEAGA o dal FEASR.

     I poteri di controllo di cui sopra non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti ad agenti specificamente individuati dalla normativa nazionale. Le persone incaricate dalla Commissione non prendono parte, in particolare, alle perquisizioni e all'interrogatorio formale delle persone, ai sensi della normativa interna dello Stato membro. Hanno tuttavia accesso alle informazioni in tal modo ottenute.

     2. La Commissione avvisa in tempo utile, prima del controllo, lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio avrà luogo il controllo. A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

     Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a controlli complementari o ad indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento, alle quali possono partecipare gli agenti della Commissione o le persone da essa incaricate.

     Per migliorare le verifiche, la Commissione può, con l'accordo degli Stati membri interessati, associare le amministrazioni di detti Stati membri a determinati controlli o a determinate indagini.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 38. Spese del FEAOG, sezione garanzia, escluse le spese per lo sviluppo rurale

     1. Il FEAOG, sezione garanzia, finanzia le spese sostenute dagli Stati membri a norma dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1258/1999 fino al 15 ottobre 2006.

     2. Alle spese sostenute dagli Stati membri a partire dal 16 ottobre 2006 si applicano le norme stabilite dal presente regolamento.

 

          Art. 39. Spese del FEAOG, sezione garanzia, per lo sviluppo rurale

     1. Per gli Stati membri dell'Unione europea nella sua composizione anteriore al 1° maggio 2004, ai programmi di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006, finanziati dal FEAOG, sezione garanzia, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1258/1999, si applicano le seguenti norme:

     a) i pagamenti ai beneficiari cessano al più tardi il 15 ottobre 2006 e la Commissione rimborsa agli Stati membri le relative spese al più tardi nell'ambito della dichiarazione corrispondente alle spese del mese di ottobre 2006. Tuttavia la Commissione, in casi giustificati e secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, può autorizzare pagamenti fino al 31 dicembre 2006, fatto salvo il rimborso al FEAGA di importi identici agli anticipi erogati agli Stati membri per il periodo di attuazione di tali programmi a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999;

     b) gli anticipi erogati agli Stati membri per il periodo di attuazione dei programmi, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999, sono detratti dagli Stati membri dalle spese finanziate dal FEAGA al più tardi con la dichiarazione delle spese di dicembre 2006;

     c) su richiesta degli Stati membri, le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2006, ad eccezione delle spese autorizzate a norma della seconda frase della lettera a) del presente articolo, sono imputate al bilancio del FEASR per la programmazione dello sviluppo rurale del periodo 2007- 2013;

     d) le risorse finanziarie disponibili in uno Stato membro alla data del 1° gennaio 2007 in seguito a riduzioni o soppressioni di importi di pagamenti dallo stesso effettuati su base volontaria o a seguito di sanzioni a norma degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999, sono utilizzate da tale Stato membro per il finanziamento delle misure di sviluppo rurale di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

     e) qualora gli Stati membri non utilizzino le risorse finanziarie di cui alla lettera d) entro un termine da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, gli importi corrispondenti sono riversati nel bilancio del FEAGA.

     2. Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004, gli importi impegnati per il finanziamento delle azioni di sviluppo rurale, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, decise dalla Commissione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006 e per le quali non siano stati comunicati alla Commissione i necessari documenti per la chiusura degli interventi entro lo scadere del termine per la trasmissione della relazione finale, sono oggetto di disimpegno automatico da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2010 e comportano per gli Stati membri la restituzione degli importi indebitamente riscossi.

     3. Sono esclusi dal calcolo dell'importo del disimpiego automatico di cui ai paragrafi 1 e 2 gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi oggetto di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo avente effetto sospensivo in virtù del diritto nazionale.

 

          Art. 40. Spese del FEAOG, sezione orientamento

     1. Gli importi impegnati per il finanziamento di azioni di sviluppo rurale da parte del FEAOG, sezione orientamento, in virtù di una decisione adottata dalla Commissione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, per i quali non siano stati comunicati alla Commissione i necessari documenti per la chiusura degli interventi entro lo scadere del termine per la trasmissione della relazione finale, sono oggetto di disimpegno automatico da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2010 e comportano per gli Stati membri la restituzione degli importi indebitamente riscossi. I documenti necessari per la chiusura degli interventi sono costituiti dalla dichiarazione di spesa relativa al pagamento del saldo, dalla relazione finale di attuazione e dalla dichiarazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali.

     2. Sono esclusi dal calcolo dell'importo del disimpegno automatico di cui al paragrafo 1 gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi oggetto di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo avente effetto sospensivo in virtù del diritto nazionale.

 

          Art. 41. Comitato dei Fondi

     1. La Commissione è assistita dal comitato dei Fondi agricoli (di seguito «comitato»).

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 42. Modalità di applicazione

     La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2. La Commissione adotta, in applicazione del presente regolamento, e segnatamente degli articoli 6, 7, 8, 9, 16, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 37 e 48:

     1) le condizioni applicabili al riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di certificazione, nonché al riconoscimento specifico degli organismi di coordinamento, alle rispettive funzioni, alle informazioni richieste e alle modalità della messa a disposizione o della trasmissione delle stesse alla Commissione;

     2) le condizioni di eventuale delega dei compiti degli organismi pagatori;

     3) le norme di certificazione ammissibili, la natura, la portata e la periodicità delle certificazioni;

     4) le modalità di esecuzione delle procedure di disimpegno automatico, della verifica di conformità e di liquidazione dei conti;

     5) le modalità di presa in considerazione e di assegnazione delle entrate provenienti dagli Stati membri;

     6) le disposizioni generali applicabili ai controlli in loco;

     7) la forma, il contenuto, la periodicità, i termini e le modalità di trasmissione alla Commissione o di messa a sua disposizione:

     — delle dichiarazioni di spesa e degli stati di previsione delle spese, nonché il relativo aggiornamento,

     — della dichiarazione di affidabilità e dei conti annuali degli organismi pagatori,

     — delle relazioni di certificazione dei conti,

     — dei dati relativi all'identificazione degli organismi pagatori riconosciuti, degli organismi di coordinamento riconosciuti e degli organismi di certificazione,

     — delle modalità di imputazione e di pagamento delle spese finanziate nell'ambito del FEAGA e del FEASR,

     — delle notifiche delle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nel quadro delle operazioni o dei programmi di sviluppo rurale e degli stati riepilogativi dei procedimenti di recupero avviati dagli Stati membri in seguito ad irregolarità,

     — delle informazioni relative alle misure adottate in applicazione dell'articolo 9;

     8) le disposizioni relative alla conservazione dei documenti e delle informazioni;

     9) le misure di transizione necessarie per l'attuazione del presente regolamento.

 

          Art. 43. Relazione finanziaria annuale

     Anteriormente al 1° settembre di ogni anno successivo a quello di ogni esercizio finanziario, la Commissione redige una relazione finanziaria sull'amministrazione del FEAGA e del FEASR con riferimento all'esercizio precedente e la trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio.

 

          Art. 44. Riservatezza

     Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni comunicate od ottenute nell'ambito delle azioni di controllo e di liquidazione dei conti realizzate in applicazione del presente regolamento.

     A tali informazioni si applicano i principi di cui all'articolo 8 del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.

 

          Art. 45. Utilizzazione dell'euro

     1. Gli importi indicati nelle decisioni della Commissione che adottano programmi di sviluppo rurale, gli importi degli impegni e dei pagamenti della Commissione, nonché gli importi delle spese attestate o certificate e delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri sono espressi e versati in euro.

     2. Qualora ad un beneficiario sia effettuato un pagamento diretto previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 in una moneta diversa dall'euro, gli Stati membri convertono in moneta nazionale l'importo dell'aiuto espresso in euro in base all'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al 1° ottobre dell'anno per il quale è stato concesso l'aiuto.

     3. In caso di applicazione del paragrafo 2, i rimborsi agli Stati membri degli importi versati ai beneficiari sono effettuati dalla Commissione in base alle dichiarazioni di spesa fatte dagli Stati membri. Per la determinazione delle dichiarazioni di spesa gli Stati membri applicano lo stesso tasso di conversione applicato al momento del versamento al beneficiario.

 

          Art. 46. Modifica del regolamento (CEE) n. 595/91

     Il regolamento (CEE) n. 595/91 è modificato come segue:

     1) all'articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso;

     2) all'articolo 7, il paragrafo 1 è soppresso.

 

     Art. 47. Abrogazioni

     1. Sono abrogati il regolamento n. 25, il regolamento (CE) n. 723/97 e il regolamento (CE) n. 1258/1999.

     Tuttavia, il regolamento (CE) n. 1258/1999 resta di applicazione fino al 15 ottobre 2006 per le spese sostenute dagli Stati membri e fino al 31 dicembre 2006 per quelle sostenute dalla Commissione.

     2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato.

 

     Art. 48. Misure transitorie

     Per l'attuazione del presente regolamento la Commissione adotta le misure necessarie e debitamente giustificate per risolvere, in casi urgenti, problemi pratici e specifici, in particolare problemi connessi alla transizione tra le normative previste dai regolamenti n. 25, (CE) n. 723/97 e (CE) n. 1258/ 1999 e il presente regolamento. Tali misure possono derogare a determinate disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per quanto strettamente necessario.

 

     Art. 49. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007, ad eccezione dell'articolo 18, paragrafi 4 e 5, che si applica a decorrere dalla sua entrata in vigore, fatte salve le disposizioni dell'articolo 47.

     Tuttavia, le seguenti disposizioni sono applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2006:

     — gli articoli 30 e 31, per le spese sostenute a partire dal 16 ottobre 2006,

     — l'articolo 32, per i casi comunicati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 595/91 e per i quali non si è ancora conseguito il recupero totale alla data del 16 ottobre 2006,

     — gli articoli 38, 39, 41, 44 e 45, per le spese dichiarate nel 2006 con riferimento all'esercizio di bilancio 2007.

 

 

ALLEGATO

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CEE) n. 25

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articoli da 2 a 8

 

 

Regolamento (CEE) n. 595/91

Presente regolamento

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 32, paragrafo 3 Articolo 8

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 32, paragrafo 2

 

 

Regolamento (CE) n. 723/97

Presente regolamento

Articoli da 1 a 3

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

Articoli da 5 a 9

 

 

Regolamento (CE) n. 1258/1999

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 4

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

 

Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

 

Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 4

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 13

Articolo 2, paragrafi 1 e 2

Articolo 3

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 42

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 4

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 5

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 42

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

 

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 10

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 8

Articolo 42

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 42

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 42

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2, primo comma

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 15, paragrafi 3 e 4

Articolo 7, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 15, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 3, primo comma

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 4, primo comma

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 31, paragrafo 3, primo comma

Articolo 7, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 31, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 4, quarto comma

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 4, quinto comma

Articolo 31, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 4, sesto comma

Articolo 31, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 42

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 32, paragrafi 1 e 8

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 42

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 42

Articolo 10

Articolo 43

Articoli da 11 a 15

Articolo 41

Articolo 16

Articolo 41

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 48

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 49

 


[1] Abrogato dall'art. 119 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

[2] Lettera aggiunta dall’art. 14 del regolamento (CE) n. 320/2006.

[3] Lettera aggiunta dall’art. 14 del regolamento (CE) n. 320/2006.

[4] Paragrafo così modificato dall’art. 14 del regolamento (CE) n. 320/2006.

[5] Paragrafo aggiunto dall’art. 14 del regolamento (CE) n. 320/2006.