§ 1.1.92 - Regolamento 17 maggio 1999, n. 1259.
Regolamento (CE) n. 1259/1999 che stabilisce delle regole comuni per i regimi di sostegno diretto nel quadro della politica agricola comune.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:17/05/1999
Numero:1259


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 1 bis.  Introduzione di regimi di sostegno nei nuovi Stati membri
Art. 1 ter.  Regime di pagamento unico per superficie per i nuovi Stati membri
Art. 1 quater.  Pagamenti diretti complementari nazionali nei nuovi Stati membri
Art. 2.  Pagamento integrale.
Art. 2 bis. 
Art. 3.  Requisiti in materia di protezione ambientale.
Art. 4.  Modulazione.
Art. 5.  Disposizioni comuni.
Art. 6.  Revisione.
Art. 7.  Limitazione dei pagamenti.
Art. 8.  Valutazione.
Art. 9.  Trasmissione di informazioni alla Commissione.
Art. 10.  Definizioni.
Art. 11.  Modalità d'applicazione.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 1.1.92 - Regolamento 17 maggio 1999, n. 1259. [1]

Regolamento (CE) n. 1259/1999 che stabilisce delle regole comuni per i regimi di sostegno diretto nel quadro della politica agricola comune.

(G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 160).

 

Art. 1. Campo di applicazione. [2]

     Il presente regolamento si applica ai pagamenti corrisposti direttamente agli agricoltori nell'ambito di regimi di sostegno della politica agricola comune finanziati in tutto o in parte dalla sezione garanzia del FEAOG, eccetto quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

     Tali regimi di sostegno sono elencati nell'allegato I.

 

     Art. 1 bis. Introduzione di regimi di sostegno nei nuovi Stati membri [3]

     Nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia (in appresso denominati “i nuovi Stati membri”) i pagamenti diretti concessi in virtù dei regimi di sostegno di cui all'articolo 1 sono introdotti conformemente al seguente schema di incrementi espressi in percentuale del livello applicabile, raggiunto il 30 aprile 2004, di tali pagamenti nella Comunità:

     25 % nel 2004

     30 % nel 2005

     35 % nel 2006

     40 % nel 2007

     50 % nel 2008

     60 % nel 2009

     70 % nel 2010

     80 % nel 2011

     90 % nel 2012

     100 % dal 2013

 

     Art. 1 ter. Regime di pagamento unico per superficie per i nuovi Stati membri [4]

     1. I nuovi Stati membri possono decidere non oltre la data di adesione di sostituire, durante il periodo di applicazione di cui al paragrafo 9, i pagamenti in base ai regimi di sostegno di cui all'articolo 1 con un pagamento unico (in appresso denominato “pagamento unico per superficie”) che è calcolato in conformità del paragrafo 2.

     2. Il pagamento unico per superficie è effettuato una volta all'anno. E' calcolato dividendo la dotazione finanziaria annuale stabilita in conformità dal paragrafo 3 per la superficie agricola di ciascun nuovo Stato membro determinata in base al paragrafo 4.

     3. Per ciascun nuovo Stato membro la Commissione stabilisce una dotazione finanziaria annuale:

     — pari alla somma dei fondi che sarebbero disponibili nell'anno civile in questione per la concessione di pagamenti diretti nei nuovi Stati membri in base ai regimi di sostegno di cui all'articolo 1,

     — in conformità delle norme comunitarie applicabili e sulla base dei parametri quantitativi quali superfici di base, massimali di premio, quantitativi massimi garantiti (QMG) specificati nell'atto di adesione per ciascun regime di sostegno, e

     — adeguata in base alla pertinente percentuale specificata all'articolo 1 bis per l'introduzione graduale dei pagamenti diretti.

     4. La superficie agricola di un nuovo Stato membro in base al regime di pagamento unico per superficie è quella parte della sua superficie agricola utilizzata che è stata mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, a prescindere dal fatto che sia in produzione o meno a tale data e, se del caso, adeguata in conformità di criteri oggettivi che saranno stabiliti dal nuovo Stato membro previa approvazione della Commissione.

     Per “superficie agricola utilizzata” si intende la superficie complessiva occupata da seminativi, pascoli permanenti, coltivazioni permanenti e orti come stabilito a fini statistici dalla Commissione (EUROSTAT).

     5. Ai fini della concessione di pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie, sono ammissibili tutte le parcelle agricole che rispondono ai criteri previsti dal paragrafo 4.

     La dimensione minima della superficie ammissibile per azienda per la quale possono essere richiesti pagamenti è di 0,3 ha. Tuttavia ciascun nuovo Stato membro può decidere, in base a criteri oggettivi e previa approvazione della Commissione, di fissare la dimensione minima a un livello più elevato che non superi 1 ha.

     6. Non esiste alcun obbligo di produrre o di utilizzare i fattori di produzione. Tuttavia gli agricoltori possono usare le superfici di cui al paragrafo 4 per qualsiasi fine agricolo. Per quanto riguarda la produzione di canapa che rientra nel codice CN 5302 10 00, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1251/1999 e l'articolo 7 ter del regolamento (CE) n. 2316/1999.

     Tutte le superfici che beneficiano di pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono mantenute in buone condizioni agronomiche compatibili con la tutela dell'ambiente.

     7. Qualora in un determinato anno i pagamenti unici per superficie in un nuovo Stato membro superino la sua dotazione finanziaria, l'importo nazionale per ettaro applicabile in tale nuovo Stato membro è ridotto proporzionalmente mediante l'applicazione di un coefficiente di riduzione.

     8. Le norme comunitarie sul sistema integrato di gestione e di controllo (in appresso denominato “SIGC”) figuranti nel regolamento (CEE) n. 3508/92 e in particolare l'articolo 2 si applicano, ove necessario, al regime di pagamento unico per superficie. Pertanto il nuovo Stato membro che sceglie questo regime:

     — predispone e tratta le domande annuali di aiuto degli agricoltori. Tali domande contengono solo dati sui richiedenti e sulle parcelle agricole dichiarate (numero di identificazione e superficie);

     — istituisce un sistema di identificazione delle parcelle fondiarie inteso ad assicurare che le parcelle per le quali sono state introdotte domande di aiuti possano essere identificate, che ne possa essere determinata la superficie e che le parcelle riguardino fondi agricoli e non siano oggetto di altre domande;

     — dispone di una base di dati informatizzata per le aziende agricole, le parcelle e le domande di aiuti;

     — controlla le domande di aiuti in conformità degli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 3508/92.

     L'applicazione del regime di pagamento unico per superficie non pregiudica in nessun modo l'obbligo dei nuovi Stati membri per quanto riguarda l'attuazione delle norme comunitarie in materia di identificazione e registrazione degli animali ai sensi della direttiva 92/102/CEE e del regolamento (CE) n. 1760/2000.

     9. Per i nuovi Stati membri il regime di pagamento unico per superficie è disponibile per un periodo di applicazione fino alla fine del 2006 con la possibilità di una duplice proroga di un anno su richiesta del nuovo Stato membro. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 11, un nuovo Stato membro può decidere di porre fine all'applicazione del regime alla fine del primo o secondo anno del periodo di applicazione. I nuovi Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione di porre fine al regime al più tardi due mesi prima della fine dell'ultimo anno di applicazione.

     10. Prima della fine del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie la Commissione valuta lo stato di preparazione del nuovo Stato membro in questione alla piena applicazione dei regimi di sostegno di cui all'articolo 1.

     In particolare, alla fine del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie il nuovo Stato membro deve aver preso tutte le iniziative necessarie per istituire il SIGC di cui al regolamento (CEE) n. 3508/92 per un corretto funzionamento dei regimi di sostegno di cui all'articolo 1, nella forma in quel momento applicabile.

     11. In base alla sua valutazione la Commissione:

     a) constata che il nuovo Stato membro può rientrare nel sistema dei regimi di sostegno di cui all'articolo 1 applicati negli attuali Stati membri,

     ovvero

     b) decide di prorogare l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie da parte del nuovo Stato membro per il periodo ritenuto necessario per far sì che le necessarie procedure di gestione e controllo siano messe pienamente in atto e funzionino correttamente.

     Prima della fine del periodo di proroga di cui alla lettera b), si applica il paragrafo 11.

     Fino alla fine dei 5 anni del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie (cioè il 2008), si applicano le percentuali indicate all'articolo 1 bis. Se l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie è prorogato oltre tale data in seguito a una decisione adottata in base alla lettera b), la percentuale di cui all'articolo 1 bis per il 2008 si applica fino alla fine del l'ultimo anno di applicazione del regime di pagamento unico per superficie.

     12. Dopo la fine del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie i regimi di sostegno di cui all'articolo 1 sono applicati in conformità delle norme comunitarie applicabili e in base ai parametri quantitativi quali la superficie di base, i massimali di premio e i quantitativi massimi garantiti (QMG) specificati nell'atto di adesione per ciascun regime di sostegno, fatte salve le eventuali modifiche derivanti da cambiamenti della legislazione comunitaria applicabile. Si applicano successivamente le percentuali di cui all'articolo 1 bis per gli anni pertinenti.

     13. I nuovi Stati membri informano la Commissione in modo dettagliato delle misure prese per attuare il presente articolo e in particolare delle misure adottate in applicazione del paragrafo 7.

     14. Il regime di pagamento unico per superficie è considerato un intervento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

 

     Art. 1 quater. Pagamenti diretti complementari nazionali nei nuovi Stati membri [5]

     1. Ai fini del presente articolo, per “Regime nazionale analogo alla PAC” si intende qualsiasi regime nazionale di pagamenti diretti applicabile prima della data di adesione dei nuovi Stati membri in base al quale il sostegno era concesso agli agricoltori per la produzione contemplata da uno dei regimi di pagamento diretto dell'UE elencati nell'allegato I.

     2. Previa autorizzazione della Commissione, i nuovi Stati membri hanno la possibilità di integrare gli aiuti diretti concessi agli agricoltori in base a qualsiasi regime relativo alla PAC elencato nell'allegato I, a concorrenza:

     — del 55 % del livello dei pagamenti diretti raggiunto nella Comunità al 30 aprile 2004 nel 2004, del 60 % nel 2005 e del 65 % nel 2006 nonché a partire dal 2007 fino a 30 punti in percentuale sopra il livello di cui all'articolo 1 bis nell'anno in questione.

     Tuttavia nel settore della fecola di patate la Repubblica ceca può durante l'intero periodo di progressiva introduzione dei pagamenti diretti raggiungere il 100 % del livello dei pagamenti diretti raggiunto nella Comunità al 30 aprile 2004 nell'anno in questione,

     ovvero

     — del livello complessivo del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto in base ai singoli prodotti nel nuovo Stato membro nell'anno civile 2003 in conformità di un regime nazionale analogo alla PAC aumentato di 10 punti percentuali. Tuttavia per la Lituania l'anno di riferimento è l'anno civile 2002 e per la Slovenia l'aumento è di 10 punti percentuali nel 2004, 15 punti percentuali nel 2005, 20 punti percentuali nel 2006 e 25 punti percentuali dal 2007.

     Per ciascun regime relativo alla PAC in questione i nuovi Stati membri possono scegliere di applicare una delle due opzioni summenzionate.

     Il sostegno diretto complessivo che può essere concesso a un agricoltore nei nuovi Stati membri dopo l'adesione in base al regime UE applicabile, compresi tutti i pagamenti diretti complementari nazionali, non supera il livello del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe diritto in base al regime UE corrispondente applicabile agli Stati membri nella Comunità al 30 aprile 2004.

     3. Cipro può integrare l'aiuto diretto pagato a un agricoltore in base a ciascun regime relativo alla PAC elencato nell'allegato I a concorrenza del livello complessivo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto a Cipro nel 2001.

     Le autorità cipriote provvedono a che il sostegno diretto complessivo concesso a Cipro a un agricoltore dopo l'adesione in base al regime UE applicabile, compresi tutti i pagamenti diretti complementari nazionali, non superi in nessun caso il livello del sostegno diretto al quale detto agricoltore avrebbe avuto diritto in base a tale regime nell'anno in questione nella Comunità al 30 aprile 2004.

     Gli importi complessivi dell'aiuto complementare nazionale da concedere sono quelli indicati nell'allegato II.

     L'aiuto complementare nazionale da concedere è soggetto agli adattamenti che possono essere resi necessari dagli sviluppi della politica agricola comune.

     Le disposizioni dei paragrafi 2 e 5 non si applicano a Cipro.

     4. Il nuovo Stato membro che decide di applicare il regime di pagamento unico per superficie può concedere aiuti diretti complementari nazionali alle condizioni di cui ai paragrafi 5 e 8.

     5. L'importo complessivo per settore degli aiuti complementari nazionali concessi in un determinato anno nell'ambito dell'applicazione del regime di pagamento unico per superficie, è limitato da una dotazione finanziaria specifica per settore. Tale dotazione è pari alla differenza tra

     — l'importo totale del sostegno per settore risultante dall'applicazione del primo o secondo trattino del paragrafo 2, come appropriato, e

     — l'importo complessivo del sostegno diretto che sarebbe disponibile nel nuovo Stato membro di cui trattasi per gli stessi settori nell'anno in questione in base al regime di pagamento unico per superficie.

     6. Il nuovo Stato membro può decidere in base a criteri oggettivi e previa autorizzazione della Commissione in merito agli importi dell'aiuto complementare nazionale da concedere.

     7. L'autorizzazione da parte della Commissione:

     — qualora si applichi il paragrafo 2, secondo trattino, specifica i pertinenti regimi nazionali di pagamento diretto analoghi alla PAC,

     — definisce il livello fino al quale l'aiuto complementare nazionale può essere pagato, la percentuale dell'aiuto complementare nazionale e, se del caso, le condizioni per la sua concessione,

     — è concessa facendo salvi gli adattamenti che possono essere resi necessari dagli sviluppi della politica agricola comune.

     8. Non sono ammessi pagamenti o aiuti complementari nazionali per attività agricole che rientrano in un'organizzazione di mercato non direttamente sostenuta da un regime di sostegno di cui all'articolo 1.

     9. Cipro, oltre ai pagamenti diretti complementari nazionali, può concedere aiuti nazionali transitori decrescenti fino alla fine del 2010. Tali aiuti di Stato sono concessi in una forma analoga agli aiuti comunitari, quali i pagamenti disaccoppiati.

     Tenendo conto del tipo e dell'ammontare del sostegno nazionale concesso nel 2001, Cipro può concedere aiuti di Stato ai (sotto) settori menzionati nell'allegato III e fino agli importi che vi figurano.

     L'aiuto di Stato da concedere è soggetto agli adattamenti che possono essere resi necessari dagli sviluppi della politica agricola comune. Qualora tali adattamenti risultino necessari, l'importo o le condizioni di concessione degli aiuti sono modificati sulla base di una decisione della Commissione.

     Cipro presenta alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione delle misure relative agli aiuti di Stato, indicando le forme degli aiuti e gli importi per ciascun (sotto)settore.

     10. La Lettonia, oltre ai pagamenti diretti complementari nazionali, può concedere aiuti nazionali transitori decrescenti sino alla fine del 2008. Tali aiuti di Stato sono concessi in una forma analoga agli aiuti comunitari, quali i pagamenti disaccoppiati.

     La Lettonia può concedere aiuti di Stato ai (sotto) settori menzionati nell'allegato IV e fino agli importi che figurano in tale allegato.

     L'aiuto di Stato da concedere è soggetto agli adattamenti che possono essere resi necessari dagli sviluppi della politica agricola comune. Qualora tali adattamenti risultino necessari, l'importo o le condizioni di concessione degli aiuti sono modificati sulla base di una decisione della Commissione.

     La Lettonia presenta alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione delle misure relative agli aiuti di Stato, indicando le forme degli aiuti e gli importi per ciascun (sotto)settore.

 

     Art. 2. Pagamento integrale.

     I pagamenti concessi nell'ambito dei regimi di sostegno sono corrisposti integralmente ai beneficiari.

 

     Art. 2 bis. [6]

     1. Per gli anni civili 2002-2005 è istituito un regime semplificato, nell'ambito del quale gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i pagamenti relativi ai seguenti regimi di sostegno siano effettuati alle condizioni stabilite nel presente articolo e secondo le modalità adottate per la sua applicazione:

     - pagamenti per superficie per i seminativi, inclusi il pagamento per i foraggi insilati, i pagamenti supplementari, i pagamenti per il ritiro dalla produzione, e l'aiuto supplementare per il frumento duro e l'aiuto speciale, come previsto agli articoli 2, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1251/1999,

     - aiuto per superficie per i legumi da granella, come disposto all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1577/96,

     - pagamento compensativo per superficie per il riso, come previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95,

     - premio speciale, premio per vacca nutrice (inclusi i pagamenti per le giovenche e il premio nazionale supplementare per le vacche nutrici, se cofinanziato), pagamenti per l'estensivizzazione nonché pagamenti supplementari versati in aggiunta agli aiuti di cui al presente trattino come disposto agli articoli 4, 6, 10, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999,

     - premio per pecora e capra e supplementi per le zone svantaggiate, come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/98.

     I regolamenti citati al primo comma sono in appresso denominati "pertinenti regolamenti".

     2. L'adesione al regime semplificato è facoltativa. I richiedenti possono partecipare a tale regime soltanto se hanno già percepito un aiuto nel quadro di almeno uno dei regimi di sostegno da esso contemplati in ciascuno dei tre anni civili precedenti l'anno della domanda. Gli agricoltori che percepiscono l'aiuto al prepensionamento di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999 non possono aderire al regime.

     3. L'importo che un agricoltore può percepire nel quadro del regime corrisponde al più elevato degli importi seguenti:

     a) la media degli importi concessi in virtù dei pertinenti regolamenti nei tre anni civili che precedono l'anno della domanda; oppure

     b) il totale degli importi concessi in virtù dei pertinenti regolamenti nell'anno civile che precede l'anno della domanda.

     Nel calcolo dei suddetti importi si tiene conto degli aiuti per superficie concessi per il lino e la canapa in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70.

     Nel caso in cui si applichi l'articolo 4 del presente regolamento durante i periodi di riferimento di cui alle lettere a) e b), gli importi di cui alle lettere a) e b) sono pari agli importi che sarebbero stati concessi anteriormente all'applicazione dell'articolo 4.

     4. L'importo di cui al paragrafo 3 non può essere superiore a 1.250 EUR.

     Tuttavia, i richiedenti che avrebbero diritto ad importi superiori nell'ambito dei regimi previsti dai pertinenti regolamenti possono scegliere di aderire al regime semplificato a condizione che accettino di percepire l'importo massimo, fatto salvo il paragrafo 5.

     L'aiuto di cui al regime semplificato è versato una volta all'anno a partire dall'anno di presentazione della domanda di partecipazione a tale regime fino al 2005.

     5. Gli Stati membri possono decidere di applicare l'articolo 4 al regime semplificato.

     6. I richiedenti si impegnano a mantenere le terre in buone condizioni agronomiche. Possono utilizzare le terre per qualsiasi uso agricolo esclusa la produzione di canapa di cui al codice NC 5302 10 00.

     Gli Stati membri definiscono le buone condizioni agronomiche tenendo conto, in particolare, delle misure adottate in applicazione del presente regolamento e dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione.

     7. Gli Stati membri possono decidere di applicare il regime semplificato a livello nazionale o regionale e di combinare il termine per i pagamenti previsti dal regime semplificato con il termine per i pagamenti contemplati da altri regimi di sostegno.

     8. Il regime semplificato non si applica ai nuovi Stati membri. [7]

 

     Art. 3. Requisiti in materia di protezione ambientale.

     1. Per quanto riguarda le attività agricole di cui al presente regolamento, gli Stati membri adottano le misure che essi ritengono appropriate in materia ambientale tenuto conto della situazione specifica dei terreni agricoli utilizzati o della produzione interessata, nonché dei possibili effetti sull'ambiente. Tali misure possono comprendere:

     - l'erogazione di aiuti in cambio di impegni agroambientali,

     - la fissazione di requisiti ambientali obbligatori di carattere generale,

     - la fissazione di requisiti ambientali specifici la cui soddisfazione è condizione per poter beneficiare dei pagamenti diretti.

     2. Gli Stati membri definiscono sanzioni appropriate e proporzionali alla gravità delle conseguenze ecologiche risultanti dal mancato rispetto dei requisiti ambientali di cui al paragrafo 1.Essi possono prevedere una riduzione o, se del caso, la soppressione dei benefici derivanti dai regimi di sostegno di cui trattasi se non sono soddisfatti i suddetti requisiti.

 

     Art. 4. Modulazione.

     1. Gli Stati membri possono decidere di ridurre gli importi dei pagamenti che, in assenza del presente paragrafo, verrebbero corrisposti agli agricoltori per un determinato anno civile, nei casi in cui

     - la manodopera impiegata nelle loro aziende in tale anno civile, espressa in unità di lavoro annuali, è al di sotto di determinati limiti che dovranno essere stabiliti dagli Stati membri e/o

     - la prosperità globale delle loro aziende in tale anno civile, espressa in forme di margine lordo standard corrispondente alla situazione media di una determinata regione o di un'entità geografica più piccola, è al di sopra di determinati limiti che dovranno essere decisi dagli Stati membri e/o

     - gli importi complessivi dei pagamenti corrisposti in base a regimi di sostegno per un anno civile superano determinati limiti che dovranno essere decisi dagli Stati membri.

Per "unità di lavoro annuale" si intende la media nazionale o regionale delle ore di lavoro prestate durante un anno civile da lavoratori agricoli adulti impiegati a tempo pieno.

Per "margine lordo standard" si intende la differenza tra il valore di produzione standard e l'importo standard per taluni costi specifici.

     2. La riduzione del sostegno concesso ad un agricoltore per un determinato anno civile, risultante dall'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, non è superiore al 20 % dell'importo complessivo dei pagamenti che, in assenza del paragrafo 1, verrebbero corrisposti all'agricoltore per l'anno civile di cui trattasi.

 

     Art. 5. Disposizioni comuni.

     1. Gli Stati membri applicano le misure di cui agli articoli 3 e 4 in modo da garantire un trattamento equo tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

     2. La differenza tra gli importi che, in assenza degli articoli 3 e 4, verrebbero corrisposti agli agricoltori di uno Stato membro per un determinato anno civile e gli importi calcolati previa applicazione degli articoli suddetti, è messa a disposizione degli Stati membri interessati, entro termini da fissare secondo la procedura di cui all'articolo 11, come sostegno supplementare comunitario alle misure previste dagli articoli 10, 11 e 12 (prepensionamento), da 13 a 21 (zone svantaggiate e zone soggette a restrizioni ambientali), 22, 23 e 24 (impegni agroambientali) e 31 (imboschimento) del regolamento (CE) n. 1257/1999.

 

     Art. 6. Revisione.

     L'applicazione dei regimi di sostegno lascia impregiudicata la possibilità di procedere in qualsiasi momento ad una loro revisione in funzione dell'evoluzione del mercato.

 

     Art. 7. Limitazione dei pagamenti.

     Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in singoli regimi di sostegno, nessun pagamento è effettuato a favore di beneficiari per i quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.

 

     Art. 8. Valutazione.

     Al fine di misurare l'efficacia dei pagamenti corrisposti nell'ambito dei regimi di sostegno, detti pagamenti formano oggetto di una valutazione, intesa a determinarne l'incidenza sugli obiettivi enunciati e ad analizzarne gli effetti sui mercati corrispondenti.

 

     Art. 9. Trasmissione di informazioni alla Commissione.

     Gli Stati membri informano in modo dettagliato la Commissione sulle misure prese in applicazione del presente regolamento.

 

     Art. 10. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) "agricoltore": il singolo produttore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo stato giuridico conferito dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità;

     b) "azienda": l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore che si trovano nel territorio di uno Stato membro;

     c) "pagamenti da accordare per un determinato anno civile": i pagamenti da corrispondere per un determinato anno civile, che includono i pagamenti da corrispondere per altri periodi che iniziano in tale anno civile.

 

     Art. 11. Modalità d'applicazione. [8]

     1. La Commissione è assistita dal Comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92 oppure, se del caso, da altri competenti comitati di gestione.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     4. Conformemente al paragrafo 2, la Commissione adotta:

     — le modalità di applicazione dell'articolo 2 bis, comprese le deroghe alle disposizioni dei pertinenti regolamenti e del regolamento (CEE) n. 3508/92, necessarie al conseguimento dell'obiettivo della semplificazione, in particolare quelle relative alle condizioni di ammissibilità, ai termini di presentazione delle domande e di pagamento e alle disposizioni di controllo, nonché norme particolareggiate per evitare duplici richieste riguardo alle superfici e produzioni contemplate dal regime semplificato,

     — le norme particolareggiate riguardanti l'attuazione del regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 1 ter,

     — le modifiche dell'allegato I che si rivelino necessarie tenendo conto dei criteri indicati all'articolo 1, e

     — se del caso, le modalità di applicazione del presente regolamento, comprese, in particolare, le misure necessarie ad impedire che vengano eluse le disposizioni degli articoli 3 e 4, nonché quelle relative all'articolo 7. [9]

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

     l presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2000.

 

 

ALLEGATO I [10]

ELENCO DEI REGIMI DI SOSTEGNO CHE SODDISFANO I CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

 

 

Settore

Fondamento giuridico

Note

 

Seminativi

 

Articoli 2, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1251/1999

 

Aiuto alla superficie, compresi i pagamenti per le superfici ritirate dalla produzione, i pagamenti per i foraggi insilati, gli importi supplementari, il supplemento per il grano duro e l'aiuto specifico

 

Grano duro

 

Titolo IV, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003

 

Aiuto alla superficie

 

Colture proteiche

 

Titolo IV, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003

 

Aiuto alla superficie

 

Fecola di patate

 

Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

 

Titolo IV, capitolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003

 

 

Indennità per i produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola

 

Legumi da granella

 

Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1577/96

 

Aiuto alla superficie

 

Riso

 

Articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95

 

Titolo IV, capitolo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003

 

 

 

Aiuto alla superficie

 

Frutta a guscio

 

Titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003

 

Aiuto alla superficie

 

Colture energetiche

 

Titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003

 

Aiuto alla superficie

 

Olio d'oliva

 

Articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE

 

Aiuto alla produzione

 

Bachi da seta

 

Articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72

 

Aiuto destinato a favorire la bachicoltura

 

Banane

 

Articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93

 

Aiuto alla produzione

 

Uve secche

 

Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96

 

Aiuto alla superficie

 

Tabacco

 

Articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92

 

Aiuto alla produzione

 

Sementi

 

Articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71

 

Aiuto alla produzione

 

Luppolo

 

Articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71

 

Articolo 3 del regolamento (CE) n. 1098/98

 

Aiuto alla superficie

 

 

Pagamenti solo per ritiro temporaneo dalla produzione

 

Carni bovine

 

Articoli 4, 5, 6, 10, 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999

 

Premio speciale, premio di destagionalizzazione, premio per vacca nutrice (compresi il premio versato per le giovenche e il premio nazionale supplementare per vacca nutrice, purché cofinanziato), premio alla macellazione, pagamento per l'estensivizzazione e pagamenti supplementari

 

Latte e prodotti lattierocaseari

 

Titolo IV, capitolo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003

 

Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari

 

Carni ovine e caprine

 

Articoli 4, 5 e 11, paragrafi 1 e 2, primo, secondo e quarto trattino, del regolamento (CE) n. 2529/2001

 

Premio per pecora e per capra, premio supplementare e alcuni pagamenti supplementari

 

Regime agromonetario

 

Articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 2799/98

 

Articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2800/98

 

 

Pagamenti ai produttori (compresi quelli a titolo del regolamento transitorio)

 

Poseidom

 

Articolo 9, articolo 12, paragrafo 2, e articolo 16 del regolamento (CE) n. 1452/2001

 

Settori: carni bovine; vaniglia fresca; zucchero

 

Poseima

 

Articoli 13 e 22, paragrafi 2-7, 16, 17 e 28, paragrafo 1, 21, 27, 29 e 30, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1453/2001

 

Settori: carni bovine e latte; patate; zucchero; vimini; ananassi; tabacco; patate da semina, cicoria e tè

 

Poseican

 

Articoli 5, 6 e 14 del regolamento (CE) n. 1454/2001

 

Settori: carni bovine; carni ovine e caprine; patate

 

Isole Egee

 

Articoli 6, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2019/93

 

Settori: carni bovine; patate; olive; miele»

 

 

ALLEGATO II [11]

 

     Tabella 1:

     Cipro: Pagamenti diretti complementari nazionali in caso di applicazione dei regimi normali di pagamenti diretti

     (Omissis)

 

     Tabella 2:

     Cipro: Pagamenti diretti complementari nazionali in caso di applicazione del regime di pagamento unico per superficie per i pagamenti diretti

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III [12]

Aiuti di stato: Cipro

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV [13]

Aiuti di stato: Lettonia

 

     (Omissis)

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 153 del regolamento (CE) n. 1782/2003 con effetto a decorrere dalla data ivi indicata e con le limitazioni ivi indicate.

[2] Articolo così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[3] Articolo inserito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[4] Articolo inserito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[5] Articolo inserito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[6] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1244/2001.

[7] Paragrafo aggiunto dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1244/2001.

[9] Paragrafo così sostituito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[10] Allegato modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 41/2004.

[11] Allegato aggiunto dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[12] Allegato aggiunto dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[13] Allegato aggiunto dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.