§ 1.6.F47 - Regolamento 19 dicembre 2001, n. 2529.
Regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:19/12/2001
Numero:2529


Sommario
Art. 1.      L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine comporta un regime applicabile al mercato interno e un regime degli scambi e disciplina i prodotti seguenti:
Art. 2.      Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a facilitare l'adattamento dell'offerta al fabbisogno del mercato, possono essere adottate le seguenti misure comunitarie [...]
Art. 3. 
Art. 4.  [2]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 11 bis.  [11]
Art. 12.      1. La Commissione può decidere di erogare un aiuto all'ammasso privato in presenza di una situazione di mercato particolarmente critica per una o più zone di quotazione. Per zona di quotazione [...]
Art. 13.      1. Le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.
Art. 14.      Ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
Art. 15.      1. Per evitare o reprimere eventuali effetti pregiudizievoli sui mercati comunitari imputabili alle importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione di uno o più di questi [...]
Art. 16.      1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto del Consiglio, [...]
Art. 17.      1. Nella misura necessaria al corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, il Consiglio, che delibera su proposta [...]
Art. 18.      1. Per la classificazione dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione. [...]
Art. 19.      1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento subisca o rischi di subire gravi [...]
Art. 20.      Gli Stati membri constatano i prezzi dei capi ovini e delle carni ovine in base a modalità che la Commissione stabilisce secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
Art. 21.      1. Quando sul mercato della Comunità si constati un aumento o una diminuzione sensibile dei prezzi ed è probabile che tale situazione persista e perturbi o rischi di perturbare il mercato della [...]
Art. 22. 
Art. 23.      Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e agli scambi dei prodotti di cui all'articolo 1.
Art. 24.      Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento.
Art. 25.      1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione "ovini-caprini", composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
Art. 26.      Le misure debitamente giustificate e necessarie a risolvere in caso di emergenza, problemi pratici e specifici sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
Art. 27.      Il regolamento (CE) n. 1258/1999 e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell'adempimento degli obblighi loro incombenti in virtù [...]
Art. 28.      Entro e non oltre il 31 dicembre 2005 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'impatto ambientale dell'allevamento ovino e caprino, in talune regioni della [...]
Art. 29.      I regolamenti (CEE) n. 2644/80, (CEE) n. 3901/90, (CEE) n. 1323/90, (CEE) n. 3493/90, (CEE) n. 338/91 e (CE) n. 2467/98 sono abrogati.
Art. 30.      Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2 sono adottate le misure intese ad agevolare la transizione dai regimi di cui ai regolamenti citati all'articolo 29 ai regimi previsti dal [...]


§ 1.6.F47 - Regolamento 19 dicembre 2001, n. 2529.

Regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine.

(G.U.C.E. 22 dicembre 2001, n. L 341).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) Le disposizioni che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine figurano in numerosi regolamenti. Per ragioni di chiarezza appare opportuno abrogare tali regolamenti e sostituirli con un nuovo regolamento. Il nuovo regime istituito dal presente regolamento sostituisce quello previsto dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2644/80, del 14 ottobre 1980, che stabilisce le norme generali relative all'intervento nel settore delle carni ovine e caprine, (CEE) n. 3901/89, del 12 dicembre 1989, relativo alla definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti, (CEE) n. 1323/90, del 14 maggio 1990, che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità, (CEE) n. 3493/90, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore di produttori di carni ovine e caprine, (CEE) n. 338/91, del 5 febbraio 1991, che stabilisce la qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini fresche o refrigerate e (CE) n. 2467/98, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, che dovrebbero pertanto essere abrogati.

     (2) Un'organizzazione comune dei mercati agricoli può assumere forme diverse a seconda dei prodotti.

     (3) Per conseguire gli obiettivi dell'articolo 33 del trattato, in particolare stabilizzare i mercati ed assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, sono necessarie determinate misure che permettono di agevolare l'adattamento dell'offerta alle esigenze del mercato. È opportuno adottare misure per il mercato interno, riguardanti in particolare la concessione di un premio ai produttori di carni ovine e caprine e un regime di ammasso privato.

     (4) Il premio da concedere ai produttori deve tener conto della diversa specializzazione dei sistemi produttivi nella Comunità. È opportuno che il premio per capra sia concesso ai produttori di determinate zone in cui l'allevamento caprino è destinato principalmente alla produzione di carne e le tecniche di allevamento degli ovini e dei caprini sono simili.

     (5) Occorre altresì prevedere il pagamento di un premio supplementare ai produttori stabiliti in zone dove la produzione ovina e caprina costituisce un'attività tradizionale o contribuisce in modo significativo all'economia rurale. È opportuno limitare la concessione del premio supplementare ai produttori le cui aziende hanno almeno il 50% della superficie agricola utilizzata compresa in zone svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 27 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga alcuni regolamenti.

     (6) Per motivi di carattere amministrativo è opportuno far coincidere la data a partire dalla quale possono essere pagati i premi con l'inizio dell'esercizio finanziario. Per ottenere l'impatto economico voluto è necessario che i premi siano concessi entro determinati termini.

     (7) È necessario prevedere la possibilità di modificare l'importo dei premi in funzione dell'andamento della produzione, della produttività e delle tendenze registrate sui mercati.

     (8) Per non incoraggiare l'incremento della produzione e, di conseguenza, delle spese è opportuno mantenere in vigore i limiti individuali per i produttori. Occorre fissare il numero complessivo di diritti al premio di ogni Stato membro in base ai livelli esistenti.

     (9) Non dovrebbero essere esclusi dal diritto al premio i nuovi produttori, né i produttori già in attività i cui massimali individuali non corrispondono, per vari motivi, alle variazioni subite dalle loro greggi. È quindi opportuno prevedere la creazione di riserve nazionali, da alimentare e gestire secondo criteri comunitari. Per la stessa ragione è opportuno subordinare il trasferimento di diritti al premio senza trasferimento della relativa azienda a regole che consentano di trattenere, senza compenso, una parte dei diritti trasferiti e di versarli nella riserva nazionale.

     (10) Per permettere ai produttori di ridurre la produzione per un periodo di tempo limitato, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prevedere la possibilità di un trasferimento temporaneo dei diritti al premio.

     (11) È opportuno creare un legame fra la produzione ovina e caprina e le zone o località sensibili, in modo da garantire il mantenimento di tale attività soprattutto nelle zone in cui tale produzione è importante per l'economia locale.

     (12) Le condizioni di produzione ovina e caprina e i redditi dei produttori variano notevolmente nelle diverse regioni di produzione della Comunità. È pertanto opportuno prevedere una struttura flessibile per i pagamenti comunitari supplementari, che dovranno essere fissati e versati dagli Stati membri entro importi globali determinati e secondo alcuni criteri comuni per rispondere in maniera adeguata alle differenze strutturali e naturali e alle diverse esigenze del settore. Gli importi globali dovrebbero essere ripartiti tra gli Stati membri sulla base della quota di premi da essi pagata. I criteri comuni hanno tra l'altro lo scopo di impedire che i pagamenti supplementari producano effetti discriminatori e di tener pienamente conto degli impegni multilaterali della Comunità nel settore in questione. È essenziale, in particolare, che gli Stati membri siano tenuti ad agire esclusivamente in base a criteri oggettivi, in modo da salvaguardare pienamente il principio della parità di trattamento e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

     (13) Le misure d'intervento assumono la forma di aiuti all'ammasso privato, che sono quelli che meno si ripercuotono sulla normale commercializzazione dei prodotti. Per garantire la corretta applicazione di tali aiuti è necessario che la Commissione sia informata compiutamente dell'andamento dei prezzi sul mercato comune delle carni ovine e caprine.

     (14) In linea generale, quando ricorrano determinate condizioni in materia di prezzi di mercato, la concessione degli aiuti all'ammasso privato dovrebbe essere decisa nell'ambito di una procedura di gara. Tuttavia, per rendere più efficace la concessione di aiuti all'ammasso privato è opportuno che il loro importo sia fissato in anticipo nei casi in cui sia urgente farvi ricorso qualora in una o più zone di quotazione la situazione del mercato sia particolarmente critica. È quindi necessario autorizzare la Commissione a far ricorso alla procedura di fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto in simili circostanze, anche se non ricorrano le suddette condizioni in materia di prezzi di mercato.

     (15) Gli strumenti idonei a stabilizzare il mercato comunitario sono il regime degli scambi abbinato ad un regime dei prezzi, dei premi, degli interventi, nonché dei dazi all'importazione.

     (16) Le autorità competenti dovrebbero essere poste in condizione di seguire costantemente l'andamento degli scambi, per poter valutare gli sviluppi sul mercato ed applicare quando necessario le misure previste al presente regolamento. A tale fine è opportuno prevedere disposizioni relative al rilascio di titoli di importazione e, se del caso, di esportazione, unitamente alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'effettiva esecuzione delle operazioni per le quali i titoli sono richiesti.

     (17) Per evitare o reprimere gli effetti pregiudizievoli che le importazioni di certi prodotti agricoli possono produrre sul mercato nella Comunità, è necessario subordinare l'importazione di uno o più di questi prodotti al pagamento di un dazio addizionale all'importazione, ove ricorrano determinate condizioni.

     (18) Subordinatamente a determinate condizioni è opportuno conferire alla Commissione la competenza ad aprire e gestire i contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali conclusi in conformità del trattato o da altri atti legislativi del Consiglio.

     (19) Per completare il dispositivo sopra descritto occorre prevedere la possibilità, nella misura necessaria al suo buon funzionamento, di vietare interamente o parzialmente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo o passivo, in funzione della situazione sul mercato.

     (20) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. Tuttavia, in circostanze eccezionali, il meccanismo dei prezzi e dei dazi doganali può rivelarsi inadeguato. In simili casi, per non lasciare il mercato comunitario indifeso nei confronti delle turbative che rischiano di derivarne dopo la rimozione degli ostacoli all'importazione, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie. Tali misure devono essere conformi agli obblighi da essa assunti, compresi quelli a livello internazionale.

     (21) È anche possibile che debbano essere adottate misure quando il mercato della Comunità subisce o rischia di subire turbative a causa di un aumento o di una flessione notevoli dei prezzi.

     (22) Le restrizioni alla libera circolazione risultanti dall'applicazione di misure destinate a prevenire la propagazione delle malattie degli animali possono provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri. È possibile che si debba ricorrere a misure eccezionali di sostegno del mercato per rimediare a tali difficoltà.

     (23) La concessione di determinati aiuti potrebbe mettere a repentaglio il corretto funzionamento di un mercato unico, basato su prezzi comuni. Appare quindi opportuno applicare al settore delle carni ovine e caprine le disposizioni del trattato che disciplinano la concessione degli aiuti di Stato.

     (24) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (25) Le spese sostenute dagli Stati membri per l'adempimento degli obblighi che loro incombono in virtù del presente regolamento rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

     (26) L'impatto ambientale della produzione ovina e caprina in talune regioni della Comunità suscita preoccupazioni. È opportuno quindi che la Commissione rediga una relazione in materia, in base all'esperienza acquisita, corredata se del caso di proposte.

(27) La transizione dalla disciplina di cui al regolamento (CE) n. 2467/98 a quella prevista dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà che il presente regolamento non affronta. Per far fronte a tali difficoltà è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare misure transitorie. La Commissione dovrebbe essere autorizzata anche a risolvere determinati problemi pratici,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine comporta un regime applicabile al mercato interno e un regime degli scambi e disciplina i prodotti seguenti:

 

 

Codice NC

Designazione delle merci

a)

0104 10 30

Agnelli (non ancora usciti dall'anno)

 

0104 10 80

Animali vivi della specie ovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli agnelli

 

0104 20 90

Animali vivi della specie caprina, diversi dai riproduttori di razza pura

 

0204

Carni di animali delle specie ovina e caprina, fresche, refrigerate o congelate

 

0210 99 21

Carni di animali delle specie ovina e caprina, non disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate

 

0210 99 29

Carni di animali delle specie ovina e caprina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate

b)

0104 10 10

Animali vivi della specie ovina, riproduttori di razza pura

 

0104 20 10

Animali vivi della specie caprina, riproduttori di razza pura

 

0206 80 99

Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

 

0206 90 99

Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

 

0210 99 60

Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate

 

ex 1502 00 90

Grassi di animali della specie ovina e caprina, diversi da quelli di cui alla voce 1503

c)

1602 90 72

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni e frattaglie non cotte

 

1602 90 74

 

d)

1602 90 76

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, diverse da quelle non cotte o dai miscugli.

 

1602 90 78

 

 

TITOLO I

Mercato interno

 

     Art. 2.

     Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a facilitare l'adattamento dell'offerta al fabbisogno del mercato, possono essere adottate le seguenti misure comunitarie per i prodotti di cui all'articolo 1:

     a) misure intese a migliorare l'allevamento ovino e caprino;

     b) misure intese a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;

     c) misure intese a migliorare la qualità;

     d) misure dirette a consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base alla conoscenza dei mezzi di produzione impiegati;

     e) misure intese ad agevolare l'accertamento dell'andamento dei prezzi sul mercato.

     Le norme generali concernenti tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato.

 

Capo I

Pagamenti diretti

 

     Art. 3. [1]

     [Ai fini del presente titolo si intende per:

     a) "produttore", l'agricoltore, che si tratti di una persona fisica o giuridica ovvero di gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo statuto giuridico che la legge nazionale attribuisce a detto gruppo o ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio della Comunità e che si occupa dell'allevamento di ovini o di caprini;

     b) "azienda", l'unità di produzione gestita dal produttore e situata nel territorio di un singolo Stato membro;

     c) "pecora", la femmina della specie ovina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età;

     d) "capra", la femmina della specie caprina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età.]

 

Sezione 1

Premio per pecora e per capra

 

     Art. 4. [2]

     [1. Il produttore che detiene pecore nella propria azienda può beneficiare, a richiesta, di un premio per l'allevamento delle pecore (premio per pecora).

     2. Il produttore che detiene capre nella propria azienda può beneficiare, a richiesta, di un premio per l'allevamento delle capre (premio per capra). Il premio è concesso ai produttori stabiliti in determinate zone in cui la produzione risponde a entrambi i criteri seguenti:

     1) l'allevamento delle capre è orientato principalmente alla produzione di carni caprine;

     2) le tecniche di allevamento dei caprini e degli ovini sono di natura simile.

     L'elenco delle zone suddette è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

     3. I premi per pecora e per capra sono erogati sotto forma di un pagamento annuo per capo ammissibile, per anno solare e per produttore, nei limiti di massimali individuali. Il numero minimo di animali oggetto di una domanda è determinato dallo Stato membro. Detto numero non è inferiore a 10 o superiore a 50.

     4. L'importo del premio per pecora è fissato a 21 EUR. Tuttavia, per i produttori che commercializzano latte di pecora o prodotti a base di latte di pecora, il premio per pecora è di 16,8 EUR.

     5. L'importo del premio per capra è fissato a 16,8 EUR.

     6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.]

 

Sezione 2

Premio supplementare

 

     Art. 5. [3]

     [1. Nelle zone in cui l'allevamento ovino e caprino costituisce un'attività tradizionale o contribuisce in modo significativo all'economia rurale viene concesso ai produttori un premio supplementare. Gli Stati membri definiscono tali zone. Il premio supplementare è comunque concesso esclusivamente ai produttori la cui azienda è situata, almeno per metà della superficie agricola utilizzata, in una zona svantaggiata ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999.

     2. Il premio supplementare è concesso anche ai produttori che praticano la transumanza a condizione che:

     a) almeno il 90% dei capi per i quali è chiesto il premio siano condotti al pascolo per almeno novanta giorni consecutivi in una zona ammissibile, definita a norma del paragrafo 1; e

     b) la sede dell'azienda sia situata in un'area geografica ben definita per la quale lo Stato membro comprovi che la transumanza corrisponde ad una prassi tradizionale d'allevamento ovino e/o caprino e che gli spostamenti degli animali sono resi necessari dall'insufficienza di foraggio durante il periodo della transumanza.

     3. L'importo del premio supplementare è fissato a 7 EUR per pecora e per capra. Il premio supplementare è concesso alle stesse condizioni previste per la concessione del premio per pecora e per capra.

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.]

 

Sezione 3

Disposizioni comuni

 

     Art. 6. [4]

     [1. I premi sono versati ai produttori beneficiari in funzione del numero di pecore e/o di capre presenti nell'azienda per un periodo minimo da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

     Si procede al pagamento dei premi non appena siano state compiute le ispezioni di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, e comunque non prima del 16 ottobre dell'anno solare per il quale sono stati chiesti e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

     2. Quando un regolamento che prevede nuove norme in materia di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini diventa applicabile, per avere diritto al premio gli animali devono essere identificati e registrati conformemente a tali norme.]

 

     Art. 7. [5]

     [Gli importi dei premi possono essere modificati in considerazione dell'andamento della produzione, della produttività e dei mercati, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato.]

 

Sezione 4

Limiti individuali

 

     Art. 8. [6]

     [1. Alla data del 1° gennaio 2002 il limite individuale per produttore è pari al numero di diritti al premio da questi detenuti il 31 dicembre 2001 in virtù della normativa comunitaria in vigore, fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3.

     2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, dal 1o gennaio 2002, la somma dei diritti al premio esistenti sul loro territorio non superi i massimali nazionali stabiliti nell'allegato I e possano essere conservate le riserve nazionali di cui all'articolo 10. La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia attribuiscono massimali individuali ai produttori e costituiscono le riserve nazionali dal numero complessivo dei diritti al premio riservato a ciascuno di detti Stati membri, stabilito all'allegato I, entro un anno dalla data di adesione. [7]

     3. Qualora l'adeguamento di cui al paragrafo 2 comporti una riduzione dei massimali individuali dei produttori, tale riduzione ha luogo senza compenso ed è decisa tenendo conto di criteri oggettivi.

     Tali criteri comprendono:

     a) il tasso di utilizzazione dei massimali individuali da parte dei produttori durante i tre anni di riferimento precedenti il 2001;

     b) particolari circostanze naturali o l'applicazione di sanzioni che abbiano causato il mancato versamento del premio o la sua riduzione nel corso di un anno di riferimento almeno;

     c) altre circostanze eccezionali, in seguito alle quali i pagamenti versati nel corso di almeno un anno di riferimento non corrispondono alla reale situazione constatata negli anni precedenti.

     4. I diritti al premio ritirati a seguito dell'adeguamento previsto al paragrafo 2 sono aboliti.

     5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.]

 

     Art. 9. [8]

     [1. Se vende o cede in altro modo la sua azienda, il produttore può trasferire tutti i suoi diritti al premio al suo successore nell'azienda.

     2. Il produttore può anche trasferire, in tutto o in parte, i suoi diritti ad altri produttori, senza trasferire l'azienda.

In caso di trasferimento di diritti al premio senza trasferimento dell'azienda, una parte dei diritti trasferiti, entro un limite del 15%, è ceduta, senza compenso, alla riserva nazionale dello Stato membro in cui l'azienda è situata, ai fini di una sua ridistribuzione gratuita.

     Gli Stati membri possono acquisire diritti al premio da produttori che accettano, su base volontaria, di cedere in tutto o in parte i loro diritti. In tal caso gli importi per l'acquisizione di detti diritti possono essere versati ai produttori in questione a partire dai bilanci nazionali o conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, quinto trattino.

     In deroga al paragrafo 1 e in circostanze debitamente giustificate, gli Stati membri possono prevedere che, in caso di vendita o altro trasferimento dell'azienda, il trasferimento di diritti sia effettuato tramite la riserva nazionale.

     3. Gli Stati membri possono prendere le misure necessarie per evitare che i diritti al premio vengano trasferiti fuori dalle zone sensibili o regioni in cui la produzione ovina è particolarmente importante per l'economia locale.

     4. Gli Stati membri possono autorizzare, prima di una data da stabilirsi, cessioni temporanee di una parte dei diritti al premio che il produttore avente diritto non intende utilizzare.

     5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

     Tali modalità possono riguardare in particolare:

     a) le disposizioni che consentono agli Stati membri di risolvere specifici problemi connessi con il trasferimento dei diritti al premio di produttori che non sono proprietari delle superfici occupate dalla loro azienda e

     b) norme specifiche quanto al numero minimo di diritti che può essere oggetto di una cessione parziale.]

 

     Art. 10. [9]

     [1. Ogni Stato membro mantiene una riserva nazionale di diritti al premio.

     2. I diritti al premio eventualmente ritirati a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 o di altre disposizioni comunitarie sono versati nella riserva nazionale.

     3. Gli Stati membri possono assegnare diritti al premio a produttori entro i limiti delle riserve nazionali. Nell'assegnazione di diritti al premio essi danno la precedenza in particolare ai nuovi produttori, ai giovani agricoltori e ad altri produttori prioritari.

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le modalità per il ritiro e la riassegnazione di diritti al premio inutilizzati, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.]

 

Capo II

Pagamenti supplementari

 

     Art. 11. [10]

     [1. Gli Stati membri effettuano su base annua pagamenti supplementari per gli importi globali totali fissati nell'allegato II.

     Gli Stati membri possono decidere di integrare gli importi globali di cui all'allegato II riducendo gli importi dei pagamenti di cui all'articolo 4. La riduzione degli importi, che può essere applicata su base regionale, non supera un euro.

     I pagamenti sono effettuati su base annua e secondo criteri oggettivi, comprese in particolare le pertinenti strutture e condizioni di produzione, e in modo da assicurare la parità di trattamento fra i produttori e da evitare distorsioni di mercato e di concorrenza. I pagamenti sono effettuati entro il termine previsto all'articolo 6. Inoltre, tali pagamenti non sono legati alle fluttuazioni dei prezzi di mercato. Essi possono essere effettuati su base regionale.

     2. I pagamenti possono comprendere in particolare:

     - i pagamenti a produttori impegnati in tipi di produzione specifici, correlati in particolare alla qualità, e importanti per l'economia locale o per la tutela dell'ambiente,

     - un aumento del premio di cui all'articolo 4. Gli importi supplementari possono essere soggetti all'applicazione di requisiti relativi al coefficiente di densità da stabilirsi da parte degli Stati membri in base alle condizioni locali,

     - il sostegno per la ristrutturazione di aziende dei produttori o per lo sviluppo di associazioni di produttori,

     - i pagamenti per superficie a produttori, da concedere per ettaro di superficie foraggera di cui un produttore ha la disponibilità durante l'anno civile di cui trattasi e rispetto al quale, per il medesimo anno, non siano stati richiesti pagamenti in base al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, al regime di aiuto per i foraggi essiccati né ai regimi comunitari di aiuto per altre colture permanenti od orticole,

     - i pagamenti ai produttori che cedono i loro diritti su base volontaria conformemente all'articolo 9, paragrafo 2,

     - il sostegno per il miglioramento e la razionalizzazione della lavorazione e della commercializzazione delle carni ovine e caprine.

     3. Le norme particolari per l'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.]

 

          Art. 11 bis. [11]

     Gli importi globali di cui all'articolo 11, paragrafo 1 sono applicati conformemente allo schema di incrementi stabilito nell'articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio.

 

Capo III

Ammasso privato

 

     Art. 12.

     1. La Commissione può decidere di erogare un aiuto all'ammasso privato in presenza di una situazione di mercato particolarmente critica per una o più zone di quotazione. Per zona di quotazione si intende:

     a) la Gran Bretagna;

     b) l'Irlanda del Nord;

     c) ogni altro Stato membro considerato separatamente.

     L'aiuto è fissato mediante una procedura di gara.

     È tuttavia possibile decidere di concedere gli aiuti nell'ambito di una procedura di fissazione anticipata qualora si riveli necessario un ricorso urgente all'ammasso privato.

     2. Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2 sono adottate le modalità di applicazione del presente articolo e viene decisa la concessione di aiuti all'ammasso privato.

 

TITOLO II

Scambi con i paesi terzi

 

     Art. 13.

     1. Le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.

     I titoli di importazione e di esportazione sono validi in tutta la Comunità.

     I titoli sono rilasciati dagli Stati membri agli interessati che ne facciano domanda, a prescindere dal relativo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione dell'articolo 16.

     Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'impegno di esportare o di importare durante il periodo di validità del titolo; salvo forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

     2. L'elenco dei prodotti per i quali sono necessari i titoli di esportazione, il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

 

     Art. 14.

     Ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

 

     Art. 15.

     1. Per evitare o reprimere eventuali effetti pregiudizievoli sui mercati comunitari imputabili alle importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione di uno o più di questi prodotti all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune è soggetta al pagamento di un dazio all'importazione addizionale se sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla Commissione a norma del paragrafo 4, tranne qualora le importazioni non rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

     2. Le importazioni realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio ("prezzo limite") possono essere assoggettate al versamento di un dazio addizionale all'importazione.

     Se il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti pregiudizievoli di cui al paragrafo 1 supera un livello determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come importazioni in percentuale del consumo interno dei tre anni precedenti ("volume limite"), può essere imposto un dazio addizionale all'importazione.

     3. I prezzi all'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione a norma del paragrafo 2, primo comma, sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della partita di cui trattasi.

     I prezzi all'importazione cif sono verificati a tal fine in base ai prezzi rappresentativi del prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione del prodotto.

     4. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. Tali modalità riguardano in particolare la determinazione dei prodotti ai quali possono essere applicati dazi all'importazione addizionali.

 

     Art. 16.

     1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto del Consiglio, sono aperti e gestiti in base a modalità da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

     2. Per la gestione dei contingenti si applica uno dei metodi seguenti o una loro combinazione:

     a) metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");

     b) metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (secondo il metodo detto "dell'esame simultaneo");

     c) metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo detto "produttori tradizionali/nuovi arrivati").

     Possono essere stabiliti altri metodi appropriati. Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

     3. I metodi di gestione adottati tengono conto, ove occorra, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio.

     4. Le modalità di cui al paragrafo 1:

     a) prevedono l'apertura dei contingenti su base annua, secondo lo scaglionamento appropriato, se necessario;

     b) determinano il metodo di gestione da applicare;

     c) comprendono, se del caso, disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine del prodotto, nonché, ove opportuno, il mantenimento delle correnti tradizionali degli scambi;

     d) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consente di verificare l'osservanza delle garanzie di cui alla lettera c); e

     e) fissano le condizioni di rilascio e il periodo di validità dei titoli d'importazione.

 

     Art. 17.

     1. Nella misura necessaria al corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato, può in casi particolari escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo per i prodotti di cui a detto articolo 1.

     2. In deroga al paragrafo 1, se la situazione di cui allo stesso paragrafo si presenta con straordinaria urgenza e il mercato comunitario subisce o rischia di subire turbative a motivo del regime di perfezionamento attivo o passivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri la cui validità non può essere superiore a sei mesi e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.

     3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione.

     Se il Consiglio non ha preso una decisione entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.

 

     Art. 18.

     1. Per la classificazione dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

     2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

     a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;

     b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misure di effetto equivalente.

 

     Art. 19.

     1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento subisca o rischi di subire gravi turbative, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la turbativa o minaccia di turbativa.

     Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e limiti in cui gli Stati membri possono prendere misure conservative.

     2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

     3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.

     4. Il presente articolo si applica in ottemperanza agli obblighi della Comunità, in particolare a quelli assunti a livello internazionale.

 

TITOLO III

Disposizioni generali

 

     Art. 20.

     Gli Stati membri constatano i prezzi dei capi ovini e delle carni ovine in base a modalità che la Commissione stabilisce secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

 

     Art. 21.

     1. Quando sul mercato della Comunità si constati un aumento o una diminuzione sensibile dei prezzi ed è probabile che tale situazione persista e perturbi o rischi di perturbare il mercato della Comunità, possono essere adottate le misure necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

     2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

 

     Art. 22. [12]

     1. Al fine di tenere conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall’applicazione di misure destinate a impedire la propagazione di malattie degli animali, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, misure eccezionali di sostegno del mercato oggetto di tali limitazioni. Dette misure sono adottate su richiesta dello Stato membro interessato o degli Stati membri interessati e possono essere adottate unicamente qualora lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati abbiano adottato misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in causa.

     2. La Comunità contribuisce al finanziamento delle misure eccezionali di cui al paragrafo 1, la cui adozione è direttamente legata alle misure veterinarie e sanitarie, fino al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri, e, in caso di lotta contro l’afta epizootica, fino al 60 % di dette spese.

     3. Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determina una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.

     4. Gli articoli, 87, 88 e 89 del trattato non si applicano al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure eccezionali di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 23.

     Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e agli scambi dei prodotti di cui all'articolo 1.

 

     Art. 24.

     Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

     Le modalità di comunicazione e di diffusione di tali informazioni sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

 

     Art. 25.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione "ovini-caprini", composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo stabilito all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 26.

     Le misure debitamente giustificate e necessarie a risolvere in caso di emergenza, problemi pratici e specifici sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

     Tali misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto per quanto strettamente necessario e soltanto per tale periodo.

 

     Art. 27.

     Il regolamento (CE) n. 1258/1999 e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell'adempimento degli obblighi loro incombenti in virtù del presente regolamento.

 

     Art. 28.

     Entro e non oltre il 31 dicembre 2005 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'impatto ambientale dell'allevamento ovino e caprino, in talune regioni della Comunità, nonché sull'incidenza del regime dei premi e sul funzionamento del sistema dei pagamenti supplementari tenendo conto delle conseguenze del miglioramento dell'identificazione e della registrazione degli ovini e dei caprini. Se del caso la relazione è corredata di proposte. La relazione tiene conto in particolare delle relazioni presentate dagli Stati membri sull'attuazione delle misure previste dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1259/1999.

 

     Art. 29.

     I regolamenti (CEE) n. 2644/80, (CEE) n. 3901/90, (CEE) n. 1323/90, (CEE) n. 3493/90, (CEE) n. 338/91 e (CE) n. 2467/98 sono abrogati.

     I riferimenti ai suddetti regolamenti si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato III.

 

     Art. 30.

     Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2 sono adottate le misure intese ad agevolare la transizione dai regimi di cui ai regolamenti citati all'articolo 29 ai regimi previsti dal presente regolamento.

 

Art. 31.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     2. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

     3. I regolamenti (CEE) n. 2644/80, (CEE) n. 3901/89, (CEE) n. 1323/90, (CEE) n. 3493/90, (CEE) n. 338/91 e (CE) n. 2467/98 continuano ad applicarsi per la campagna di commercializzazione 2001.

 

 

Allegato I [13]

DIRITTI INDIVIDUALI AL PREMIO PER PECORA E PER CAPRA

 

Stato membro

Diritti (in migliaia)

Belgio

70

Repubblica ceca

66,733

Danimarca

104

Germania

2 432

Estonia

48

Grecia

11 023

Spagna

19 580

Francia

7 842

Irlanda

4 956

Italia

9 575

Cipro

472,401

Lettonia

18,437

Lituania

17,304

Lussemburgo

4

Ungheria

1 146

Malta

8,485

Paesi Bassi

930

Austria

206

Polonia

335,88

Portogallo (1)

2 690

Slovenia

84,909

Slovacchia

305,756

Finlandia

80

Svezia

180

Regno Unito

19 492

Totale

81 667,905

 

(1) A esclusione del programma di estensivizzazione previsto dal regolamento (CE) n. 1017/94 del Consiglio, del 26 aprile 1994, concernente la riconversione di terre attualmente destinate ai seminativi alla produzione estensiva di bestiame in Portogallo (GU L 112 del 3.5.1994, pag. 2). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2582/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 5).

 

 

Allegato II [14]

IMPORTI GLOBALI DI CUI ALL'ARTICOLO 11

 

 

(in migliaia di euro)

Belgio

64

Repubblica ceca

71

Danimarca

79

Germania

1 793

Estonia

51

Grecia

8 767

Spagna

18 827

Francia

7 083

Irlanda

4 875

Italia

6 920

Cipro

441

Lettonia

19

Lituania

18

Lussemburgo

4

Ungheria

1 212

Malta

9

Paesi Bassi

743

Austria

185

Polonia

355

Portogallo

2 275

Slovdenia

86

Slovacchia

323

Finlandia

61

Svezia

162

Regno Unito

20 162

 

 

Allegato III

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CEE) n. 1323/90

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 5

 

 

Regolamento (CEE) n. 3493/90

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

-

Articolo 1, paragrafo 2

-

Articolo 1, paragrafo 3

-

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 3, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 3, lettera b)

Articolo 2

Articolo 5

Articolo 3

-

Articolo 4

-

 

 

Regolamento (CE) n. 2467/98

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

-

Articolo 4

Articolo 20

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafi 2 e 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 4

-

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 6

Articolo 5, paragrafi 7, 8, 9 e10

-

Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3

-

Articolo 6, paragrafo 4, lettera a)

-

Articolo 6, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 9, paragrafi 2 e 3

Articolo 6, paragrafo 4, lettera d)

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 4, lettera e)

-

Articolo 6, paragrafo 4, lettera f)

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 5

-

Articolo 6, paragrafo 6

-

Articolo 7

Articolo 10

Articolo 8

-

Articolo 9

-

Articolo 10

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 11

-

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

-

Articolo 14

Articolo 13

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 16

Articolo 15

Articolo 17

Articolo 16

Articolo 18

Articolo 17

Articolo 19

Articolo 18

Articolo 20

Articolo 19

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 25

Articolo 26

-

Articolo 27

-

Articolo 28

-

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 152 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

[2] Articolo abrogato dall’art. 152 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

[3] Articolo abrogato dall’art. 152 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

[4] Articolo abrogato dall’art. 152 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

[5] Articolo abrogato dall’art. 152 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

[6] Articolo abrogato dall’art. 152 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

[7] Paragrafo così sostituito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[8] Articolo abrogato dall’art. 152 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

[9] Articolo abrogato dall’art. 152 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

[10] Articolo abrogato dall’art. 152 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

[11] Articolo inserito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[12] Articolo così sostituito dall’art. 6 del regolamento (CE) n. 1913/2005.

[13] Allegato così sostituito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[14] Allegato così sostituito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.