§ 3.5.49 - L.R. 9 agosto 2012, n. 20.
Misure finalizzate alla programmazione dei sistemi produttivi locali e dei contratti di rete


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:09/08/2012
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Finalità ed oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Funzioni amministrative della Regione
Art. 4.  Enti locali
Art. 5.  Sistema camerale
Art. 6.  Intese con altre Regioni
Art. 7.  Programmazione negoziata
Art. 8.  Promozione
Art. 9.  Incentivi
Art. 10.  Organo comune
Art. 11.  Punteggio premiale
Art. 12.  Ulteriori misure
Art. 13.  Asseverazione
Art. 14.  Contratti di sviluppo di valenza nazionale
Art. 15.  Contratti di sviluppo di valenza regionale
Art. 16.  Competenze della Giunta
Art. 17.  Variazioni di spesa o dei criteri
Art. 18.  Sportello unico per le attività produttive
Art. 19.  Informativa al Consiglio Regionale
Art. 20.  Copertura finanziaria
Art. 21.  Pubblicazione


§ 3.5.49 - L.R. 9 agosto 2012, n. 20.

Misure finalizzate alla programmazione dei sistemi produttivi locali e dei contratti di rete

(B.U. 9 agosto 2012, n. 27)

 

CAPO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità ed oggetto

1. La Regione intende favorire la riconversione nonché potenziare la capacità innovativa e la competitività delle imprese che sottoscrivono un contratto di rete il cui programma abbia positive ricadute sull'economia regionale.

2. La Regione intende favorire la realizzazione in Basilicata di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva.

3. Con la presente legge, a tali fini, si individuano e si adottano le misure attraverso cui la Regione incoraggia l'elaborazione dei programmi comuni propedeutici alla stipula dei contratti di rete, favorendone la sottoscrizione e l'attuazione, e concorre al finanziamento dei contratti di sviluppo.

 

     Art. 2. Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:

a) "accordi": gli accordi conclusi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

b) "accordi di programma": gli accordi conclusi, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi che richiedono l'azione integrata e coordinata di due o più soggetti pubblici;

c) "aiuti di Stato": gli aiuti concessi dagli Stati membri di cui all'articolo 107 della versione consolidata, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea n. C 115 del 9 maggio 2008, del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

d) "asseverazione": l'asseverazione di cui all'articolo 42, comma 2- quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che, in base all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 febbraio 2011, può essere rilasciata dagli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

e) "contratti di rete": i contratti di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazionì nella legge 9 aprile 2009, n. 33;

f) "contratti di sviluppo di valenza nazionale": i contratti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2010, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 24 dicembre 2010;

g) "imprese di piccole, medie e grandi dimensioni": le microimprese, le piccole imprese, le medie imprese e le grandi imprese così definite dalla normativa vigente in materia di determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti di Stato alle attività produttive;

h) "organo comune": l'organo di cui all'articolo 3, comma 4-ter, lettera e), del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33;

i) "programmazione negoziata": gli accordi conclusi, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per regolare l'attuazione di interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e degli Enti locali;

j) "sistema camerale italiano": il sistema così definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

k) "sportello unico per le attività produttive": lo sportello di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

l) "sportello unico regionale per l'internazionalizzazione delle attività produttive": lo sportello costituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161.

 

     Art. 3. Funzioni amministrative della Regione

1. Allo scopo di conseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, la Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel capo II, provvede a:

a) adottare misure volte a sollecitare l'elaborazione dei programmi comuni propedeutici alla stipula dei contratti di rete ed a favorirne la sottoscrizione e l'attuazione;

b) incentivare, esperendo procedure ad evidenza pubblica, forme di partenariato pubblico-privato utili ad accrescere l'attrattività delle aree di riferimento nonché a stimolare forme di aggregazione fra le imprese miranti alla promozione congiunta delle stesse sul mercato nazionale e su quello internazionale.

2. Allo scopo di conseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, la Giunta ed il Consiglio Regionale operano secondo quanto previsto nel capo III.

3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, la Giunta Regionale può avvalersi, per quanto di competenza, della collaborazione dei Consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18, degli enti strumentali della Regione ovvero, nel rispetto della vigente normativa di fonte statale e comunitaria, delle società dalla stessa partecipate.

4. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 4 e 5, nell'adempimento dei compiti rivenienti dall'attuazione della presente legge, la Giunta Regionale assicura il proficuo coinvolgimento dell'Università degli studi di Basilicata, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli Enti locali e delle parti sociali.

 

     Art. 4. Enti locali

1. Gli Enti locali, anche in forma associata, possono avanzare alla Giunta Regionale proposte finalizzate all'adozione delle misure di cui agli articoli 3, comma 1, e 15.

2. Con riferimento alle proposte di cui al comma il, gli Enti locali possono altresì indicare la quota di finanziamento di cui si fanno carico ovvero le risorse umane o strumentali di cui assicurano la disponibilità ovvero i servizi, utili ad accrescere l'attrattività delle aree di riferimento o a migliorare il tenore di vita di quanti vi operano, di cui garantiscono la fruizione.

3. Qualora siano in tutto o in parte accolte dalla Giunta regionale e laddove comportino l'impegno, da parte del proponente, di risorse proprie oppure la fornitura degli anzidetti servizi, all'attuazione delle proposte di cui al comma 1 si procede mediante appositi accordi ovvero accordi di programma.

 

     Art. 5. Sistema camerale

1. All'Unione regionale delle Camere di commercio di Basilicata ed alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza e Matera sono attribuite le facoltà riconosciute agli Enti locali ai sensi dell'articolo 4.

2. Singolarmente oppure in forma associata, l'Unione regionale e le Camere di commercio di cui al comma 1, in particolare laddove assumano gli impegni di cui all'articolo 4, comma 2, e comunque previa sottoscrizione di appositi accordi ovvero accordi di programma, possono essere individuate dalla Giunta Regionale quali soggetti attuatori delle misure e degli incentivi deliberati ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

 

     Art. 6. Intese con altre Regioni

1. Qualora le ricadute di un contratto di rete ovvero di un contratto di sviluppo di cui agli articoli 14 e 15 interessino, oltre al territorio della Basilicata, quello di un'altra o di altre regioni, la Giunta Regionale, ove necessario ai fini dell'applicazione della presente legge, provvede alla conclusione delle occorrenti intese con le altre Regioni interessate mediante la sottoscrizione di appositi accordi ovvero accordi di programma.

 

     Art. 7. Programmazione negoziata

1. Laddove gli obiettivi strategici e le attività comuni posti a base di un contratto di rete ovvero di un contratto di sviluppo di cui agli articoli 14 e 15 siano coerenti con le finalità della programmazione negoziata, la Regione riconosce e, se opportuno, promuove quali soggetti della programmazione medesima le imprese aderenti al contratto di rete ovvero le imprese partecipanti ad un contratto di sviluppo. Nel caso dei contratti di rete, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 in materia di organo comune.

 

CAPO II

RETI D'IMPRESA

 

     Art. 8. Promozione

1. La Regione individua nel contratto di rete lo strumento attraverso il quale, sulla base di un programma comune, più imprenditori, obbligandosi a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa, perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

 

     Art. 9. Incentivi

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge con la quale è approvato il Bilancio di Previsione, la Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce la quota delle risorse da destinare al perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 8, nonché i criteri per il loro utilizzo. Le misure individuate, privilegiando le imprese di piccole e medie dimensioni, sono in particolare tese a:

a) migliorare l'efficienza operativa e l'organizzazione logistica delle imprese aderenti, anche attraverso processi progressivamente volti alla loro crescita dimensionale;

b) sviluppare, anche mettendo in comune esperienze e saperi dei singoli partecipanti, funzioni avanzate e condivise quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la progettazione, la produzione, la logistica e la distribuzione;

c) accrescere la loro visibilità sul mercato anche mediante l'acquisizione di certificazioni internazionalmente riconosciute e l'attuazione di appropriate strategie di marketing;

d) creare ovvero consolidare reti comuni per l'acquisto di beni o servizi, ivi compresi quelli di assistenza gestionale, ambientale, energetica e tecnologica ovvero quelli finalizzati all'ottenimento di un rating di filiera per migliorare l'accesso al credito;

e) favorire investimenti finalizzati alla ricerca, all'innovazione incrementale ovvero alla industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o di sviluppo sperimentale;

f) incoraggiare l'adozione e l'integrazione di soluzioni digitali avanzate nel campo delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione;

g) promuovere la partecipazione delle imprese femminili, di quelle giovanili e di quelle di nuova costituzione, nonché l'adozione di soluzioni infotelematiche, anche sperimentali, che concorrano a migliorare la condizione dei lavoratori disabili.

2. Le misure incentivanti di cui al presente articolo possono essere destinate al finanziamento di iniziative proposte:

a) dalle associazioni imprenditoriali, dalle Camere di commercio di Potenza e Matera ovvero, congiuntamente, da più imprenditori, miranti all'elaborazione di un programma comune propedeutico alla stipula dì un contratto di rete;

b) dai sottoscrittori di un contratto di rete.

3. I programmi di cui al comma 2, lettera a), possono prevedere misure volte a conseguire le finalità di cui alla successiva lettera b). In tal caso, il finanziamento di queste ultime è subordinato alla formale sottoscrizione del contratto di rete, nonché alla sua asseverazione secondo quanto disposto nell'articolo 13.

 

     Art. 10. Organo comune

1. L'organo comune eventualmente istituito per l'esecuzione del contratto di rete, laddove il contratto stesso lo preveda, agisce in rappresentanza delle imprese aderenti al contratto medesimo.

2. L'organo comune di cui al comma 1, laddove il contratto di rete lo preveda, agisce altresì in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo allorché le anzidette imprese, al fine di dare attuazione al programma comune, richiedano le agevolazioni ed il punteggio premiale di cui all'articolo 11 ovvero l'avvio di procedimenti amministrativi di competenza della Regione e dei suoi enti strumentali o ancora, qualora spetti alla stessa Regione l'adozione del provvedimento finale, la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, l'organo comune, anche mediante un unico procedimento collettivo, può presentare le relative istanze, seguire lo svolgimento dei pertinenti procedimenti anche nelle fasi partecipative e, qualora le imprese siano in possesso dei prescritti requisiti, autocertificarne il diritto fatti salvi ì controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

     Art. 11. Punteggio premiale

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nell'attuazione della normativa disciplinante la concessione di agevolazioni in favore delle imprese, qualora non sia incompatibile con la normativa di settore, la Regione, i suoi enti strumentali e le società dalla stessa partecipate nonché i soggetti pubblici e privati che utilizzano risorse stanziate dalla Regione medesima, in sede di predisposizione dei provvedimenti o degli atti di carattere generale propedeutici alla concessione delle predette agevolazioni, riconoscono, ai fini della formazione delle pertinenti graduatorie, un punteggio premiale alle imprese partecipanti ad un contratto di rete.

2. Il punteggio premiale di cui al comma 1 non può assumere valore preponderante ai fini della concessione delle agevolazioni richieste e può essere riconosciuto a condizione che gli obiettivi perseguiti con l'investimento proposto siano coerenti con il programma comune definito nel contratto di rete.

 

     Art. 12. Ulteriori misure

1. Nel caso di imprese partecipanti ad un contratto di rete, i limiti delle agevolazioni concedibili ai sensi dell'articolo 11 si calcolano con riferimento a ciascuna delle imprese aderenti, nel rispetto delle modalità di realizzazione dello scopo comune definite dal contratto stesso.

2. Nell'ambito delle misure incentivanti di cui all'articolo 9 ed allo scopo di favorire l'istituzione ovvero l'incremento del fondo patrimoniale comune previsto dall'articolo 3, comma 4-ter, lettera c), del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33, la Regione adotta provvedimenti utili a conseguire il rafforzamento patrimoniale dei consorzi di garanzia promossi dalla Regione medesima affinché possano facilitare l'ottenimento del credito bancario da parte delle imprese partecipanti ad un contratto di rete e ridurre gli oneri finanziari che sulle stesse gravano.

 

     Art. 13. Asseverazione

1. Le agevolazioni nonché le misure incentivanti e di semplificazione previste dalla presente legge in favore delle imprese aderenti ad un contratto di rete, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), possono essere riconosciute a condizione che il programma di rete sia stato asseverato.

 

CAPO III

CONTRATTI DI SVILUPPO

 

     Art. 14. Contratti di sviluppo di valenza nazionale

1. Allo scopo di favorire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione nella legge 6 agosto 2008, n. 133, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Regionale, con deliberazione adottata su proposta della Giunta, definisce i criteri attraverso i quali la Giunta stessa determina la disponibilità al cofinanziamento delle proposte definitive di contratto di sviluppo inviate alla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2010, specificandone la misura e le condizioni.

 

     Art. 15. Contratti di sviluppo di valenza regionale

1. Allo scopo di favorire l'attrazione di investimenti e la realizzazione di iniziative imprenditoriali rilevanti per il rafforzamento del sistema produttivo lucano, il Consiglio Regionale, con deliberazione adottata su proposta della Giunta, definisce i criteri, le condizioni e le modalità, ivi comprese le direttive disciplinanti la fase di negoziazione, per il finanziamento da parte della Giunta Regionale di appositi contratti finalizzati a realizzare nuove unità produttive ovvero ad ampliare quelle esistenti, a diversificarne la produzione o a riconvertirle. Tali contratti possono essere proposti da:

a) imprese di piccole, medie e grandi dimensioni, ovvero consorzi di imprese [1];

b) imprese anche di piccole dimensioni aderenti ad un contratto di rete per la realizzazione dello scopo comune nello stesso definito.

 

     Art. 16. Competenze della Giunta

1. A seguito dell'adozione da parte del Consiglio Regionale dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 15, la Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge con la quale è approvato il Bilancio di Previsione definisce la quota delle risorse da destinare al perseguimento delle fmalità di cui ai predetti articoli ed i settori produttivi che ne sono destinatari.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 17. Variazioni di spesa o dei criteri

1. Qualora, anche per effetto della variazione dei fondi stanziati in sede dí approvazione del Bilancio di Previsione, si ravvisi l'esigenza o l'opportunità di modificare la quota delle risorse di cui agli articoli 9, comma 1, e 16, ovvero i criteri per il loro utilizzo o i settori produttivi interessati, fermi restando gli impegni di spesa assunti ed i diritti eventualmente acquisiti, la Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede all'adozione delle pertinenti deliberazioni.

2. Il Consiglio Regionale, con deliberazione adottata su proposta della Giunta, provvede all'eventuale aggiornamento o integrazione dei criteri di cui agli articoli 14 e 15 che sono, comunque, definiti nel rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale 16 febbraio 2009, n. 1, nonché, in quanto compatibili, delle disposizioni contenute nei decreti resi in attuazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

     Art. 18. Sportello unico per le attività produttive

1. La Giunta Regionale, allo scopo di favorire la piena operatività dello sportello unico per le attività produttive, destina apposite risorse per promuoverne la gestione associata da parte dei Comuni in convenzione con le Camere di commercio di Potenza e Matera ovvero, in relazione alle aziende insediate nelle aree di competenza, in collaborazione con i Consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18.

2. La Regione, salvo che il contratto di rete non disponga diversamente, riconosce l'organo comune di cui all'articolo 10 tra i soggetti che sono legittimati a richiedere chiarimenti tecnici al responsabile dello sportello unico per le attività produttive.

 

     Art. 19. Informativa al Consiglio Regionale

1. La Giunta, entro trenta giorni dalla loro adozione, trasmette al Consiglio Regionale i provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 6, 9, comma 1, 16, 17, comma 1, e 18, comma 1.

 

     Art. 20. Copertura finanziaria

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 200.000,00 euro a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 12247 della UPB 442.05 del bilancio di competenza per l'anno 2012.

2. Per gli esercizi successivi, le leggi di bilancio fisseranno l'entità degli oneri a carico della Regione.

3. Nell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 9, comma 1, 16 e 17, comma 1, la Giunta Regionale può altresì utilizzare le risorse non vincolate ad apposite e diverse destinazioni e che risultano appostate su altre unità previsionali destinate alla copertura di interventi le cui finalità sono complementari o, comunque, compatibili con quelle di cui alla presente legge.

 

     Art. 21. Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 2012, n. 24.